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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa IT AN De AL - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 4374 pubblicata il 7 maggio 2021, emessa dal Tribunale di LI, VIII^ sezione civile, iscritto al n. 5164/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione con ordinanza del
30/11/ 2024.
TRA
nato il [...] a [...] ( cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all' atto di appello dall'avv. Ciro Pacilio
(c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito CodiceFiscale_2
in LI alla Piazza Vanvitelli n. 5.
-APPELLANTE-
E
nato a [...] il [...] ( CF ), CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno S.D.
Santorelli (CF ), con studio in LI alla via G. Orsi 50, C.F._4
presso il quale elettivamente domicilia in virtù di procura a margine dell'atto costitutivo- PEC Email_1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di LI
Ottava sezione civile
- APPELLATO-
E alla Via Cappella Vecchia n. 3 (P.IVA : Controparte_2
) , in persona dell'Amm.re legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e P.IVA_1
difeso dall'avv. Renato Di Gianni ( , presso il quale elett.te C.F._5
domicilia in LI alla Via Ponte di Tappia n. 82, in virtù di procura allegata all'atto costitutivo pec: Email_2
-APPELLATO-
***********
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.
4374/2021, emessa dal Tribunale di LI 8°Sez. civ. il 05.5.21 e pubblicata
07.5.2021, dichiararsi riformata la stessa relativamente alle doglianze esposte in premessa;
2) di conseguenza, condannarsi il Sig. ed Il CP_1 [...]
in solido ovvero ciascuno per quanto Controparte_3
di propria competenza, al pagamento nei confronti del Sig. della Parte_1
somma di euro 2.181,36, scaturente dall'applicazione della Tariffa del Genio civile
2020, oltre interessi maturati ed a maturarsi, da cui andrà detratta la somma di euro
520,00 già percepita, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.
Corte di Appello riterrà accertata;
3) condannarsi il Sig. ed Il CP_1
in solido ovvero ciascuno Controparte_3
per quanto di propria competenza, al pagamento in favore dell'appellante dei danni da anticipata cessata locazione, da liquidarsi nella misura che sarà accertata dall'On.
Corte in applicazione dei canoni contrattuali per il periodo di preavviso e/o secondo valutazione equitativa, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
4) condannarsi il sig.
ed il in CP_1 Controparte_4
solido ovvero ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento a favore del sig. delle spese legali del giudizio di primo grado, ricalcolandole Parte_1
est. IT AN De AL
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in aumento rispetto alla maggiore somma che, si auspica sarà liquidata per la sorte capitale, da cui andrà detratta la somma già percepita dalle parti a saldo di quanto liquidato nel giudizio di primo grado, con attribuzione all'avv. Ciro Pacilio anticipatario;
5) condannarsi il sig. ed il CP_1 [...]
in solido ovvero ciascuno per quanto di propria Controparte_3
competenza, al pagamento a favore del sig. delle spese legali del Parte_1
presente giudizio di appello, con attribuzione all'avv. Ciro Pacilio anticipatario;
6) accogliersi ogni altra richiesta contenuta in citazione e comparsa conclusionale di primo grado, nonché nel presente atto di appello”.
Per l'appellato : 1) “Voglia l'adita Corte, rigettare l'appello, vinte le spese de CP_1
grado con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per l'appellato : “ Rigettare il proposto appello, in via principale, perché CP_3
inammissibile essendo stato proposto tardivamente, in via subordinata, perché infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese e competenze professionali del grado con attribuzione al procuratore antistatario”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.12.2016, l'istante Parte_1
, in qualità di proprietario di due immobili siti in LI, alla via S. Maria a
[...]
Cappella Vecchia n.3, (individuabili catastalmente come int. “G” e “H”), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di LI, , in qualità di proprietario CP_1
esclusivo del terrazzo sovrastante le predette unità immobiliari, nonché il Condominio di Via S. Maria a Cappella Vecchia n.3, in qualità di soggetto obbligato alla manutenzione del terrazzo di copertura del fabbricato, al fine di sentirli condannare entrambi in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore ai propri immobili negli anni 2001/2006 e approssimativamente
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stimati in €.10.000,00, nonché al fine di sentir condannare il solo al CP_1
risarcimento degli ulteriori danni subiti fra il 2010 e il 2013 a lui imputabili e quantificati approssimativamente in ulteriori €. 5.000,00. L'istante, inoltre, chiedeva di condannare entrambi i convenuti, in solido o individualmente, al risarcimento dei danni subiti per mancato guadagno derivante dalla risoluzione anticipata di due contratti di locazione;
chiedeva, altresì, la condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme che sarebbero state riconosciute, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduceva che tali danni erano derivati da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo di copertura del fabbricato manifestatesi, in particolare, nella finestra temporale fra il 2001 e il 2006; che in data
23.03.2006 l'assemblea condominiale deliberava dei lavori di rifacimento e impermeabilizzazione del predetto terrazzo, lavori che però venivano materialmente eseguiti solo nell'anno 2007, dopo aver conseguito dal Tribunale di LI un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che consentisse l'accesso delle maestranze del al terrazzo di proprietà del;
che, ciò nonostante, successivamente CP_3 CP_1
ai predetti lavori si verificavano nella unità immobiliare corrispondente all' appartamento “int. H” nuovi fenomeni di infiltrazione e che questi ultimi sarebbero stati riconducibili sia al terrazzo di copertura, evidentemente non adeguatamente impermeabilizzato, sia alla mancanza di intonaco sul muro perimetrale. Tuttavia,
l'istante deduceva che mentre i danni corrispondenti al muro perimetrale, manifestatisi prevalentemente negli anni 2010-2013 venivano interamente risarciti dal CP_3
in via transattiva, la parte di danno ancora asseritamene riconducibile al terrazzo di copertura rimaneva insoddisfatta;
che, pertanto, oltre ai danni materialmente arrecati all'immobile – che l'istante aveva tentato di tamponare a proprie spese nel 2009 ma con vani risultati – egli aveva subito anche la risoluzione anticipata di due contratti di locazione stipulati nel 2002 e nel 2009 e disdettati, rispettivamente, nel 2005 e nel
2010.
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In data 30 marzo 2017, si costituiva in giudizio il Condominio di Via S. Maria a
Cappella Vecchia n.3, il quale eccepiva esclusivamente la prescrizione del diritto vantato dall'attore per il decorso del termine di cui all'art. 2947c.c. In particolare, il convenuto faceva notare che, l'attore aveva chiesto contestualmente la CP_3
sua esclusiva condanna al risarcimento dei danni imputabili al solo convenuto Caputo per gli anni 2010 – 2013, mentre per i precedenti anni l'azione si era ormai prescritta.
Il convenuto, quindi, ritenendo tale eccezione assorbente rispetto al merito della controversia, si riservava di sollevare ulteriori eccezioni e controdeduzioni nei successivi scritti difensivi. Nel giudizio si costituiva anche , il quale CP_1
eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto in primo luogo, l'istante non aveva provato che il convenuto fosse effettivamente proprietario esclusivo del terrazzo di copertura, spettando la legittimazione passiva in caso di uso esclusivo del terrazzo di proprietà condominiale solo in capo al
Condominio; in secondo luogo, l'istante deduceva che, l'avvenuta transazione per il periodo 2010 – 2013 era intervenuta con il solo ed esclusivamente per CP_3
danni riconducibili ad infiltrazioni provenienti dal muro perimetrale del fabbricato, con ciò dimostrandosi ex actis che non vi erano danni a lui imputabili. Nel merito, il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto per anni sorti nel periodo anteriore agli ultimi cinque anni dalla domanda, nonché l'esistenza dell'esimente di una forza maggiore data da cause naturali a lui non imputabili. In ogni caso, si eccepiva l'avvenuta estinzione del diritto per intervenuto pagamento da parte del CP_3
per un importo pari ad € 2.000,00, come lo stesso attore aveva dichiarato. Esaurita la fase di trattazione e di scambio delle memorie concesse ex art. 183, co.6, c.p.c., il
Giudice, rigettando ogni altra istanza istruttoria, nominava in qualità di CTU l'Ing.
e, all'esito della quale, precisate le conclusioni, all'udienza del Persona_1
08/02/ 2021, il giudice introitava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui art. 190 c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
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Con la sentenza n. 4374/2021, pubblicata il 07/05/2021, il Tribunale di LI, così provvedeva:
1) Accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il al pagamento di €. 346,60 in Controparte_4
favore dell'istante; sulla somma così riconosciuta oltre interessi compensativi ad un tasso medio del 1%, dal mese di gennaio fino alla pronuncia della sentenza predetta;
2) Condannava, altresì, al pagamento di €. 173,30 in favore CP_1
dell'istante; anche su tale importo gli interessi compensativi;
3) Condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da attribuirsi all'avv. Francesco Manzo quale antistatario;
spese e compensi pari ad €. 630,00 per compensi professionali ed €. 264,00 per spese vive, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4)Poneva definitivamente le spese di CTU in capo ai convenuti in solido.
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
Avverso detta pronuncia, , con citazione ritualmente notificata si Parte_1
appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, sostenendo che, il
Tribunale di LI, ha accolto parzialmente la domanda attorea, trascurando l'esame dei documenti prodotti;
lamenta, inoltre, l'errata applicazione delle tariffe del genio civile, anno 2004 in luogo di quelle in vigore nell'anno dell'emissione della sentenza gravata;
l'omessa liquidazione dei presunti danni da lucro cessante, ed infine, l'errata liquidazione delle spese di giudizio.
Chiede, dunque, la riforma della decisione gravata.
Il , resiste all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità e, nel CP_1
merito l'infondatezza. Chiede, altresì respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge.
Si costituiva il in LI alla Via Cappella Vecchia n. 3, Controparte_2
eccependo preliminarmente, la decadenza ex art. 327 C.p.c., sostenendo la tardività
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dell'appello, in quanto, notificato oltre il termine dei sei mesi. Nel merito, chiede dunque il rigetto dell'appello. Vinte le spese del grado.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 30/11/
2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza. Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
1.3 LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Gli appellati all'unisono sollevano l'eccezione di decadenza dei termini ex art. 327
C.p.c., del proposto appello. Sul punto, occorre innanzitutto rilevare che, il giudizio
è stato validamente introdotto davanti a questa Corte, dal momento che, la sentenza impugnata, non notificata, è stata emessa dal Tribunale di LI, in data 7.05.2021, e che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 09.12.2021, con accettazione e consegna avvenuta alle ore 18:42 (sul punto ved. Cass. Civ. 75/2019 “la notifica a mezzo PEC è valida se la ricevuta di accettazione viene generata entro le 23:59 dell'ultimo giorno utile).
L'eccezione va rigettata.
Si deve inoltre osservare che, in punto di diritto, priva di fondamento risulta essere l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati ai sensi dell'art.342 c.p.c., come modificato dall'art.54 del D.L.n.83/2012 convertito in L.n.143/2012, risultando chiaramente indicate le parti del provvedimento appellate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto del primo giudice e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020;Cass. Civ. n. 7675/ 2019; Cass. Civ.8845/2017). Si osserva, inoltre, che da ultimo le SS.UU. con sentenza del 16/11/2017 n. 27199 hanno precisato che
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“gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal decreto – legge 22 giugno
2012,n.83, convertito, con modificazioni, legge 7 agosto 2012,n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice. Resta tuttavia escluso – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolante- che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado” (ved. anche Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio 2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'appello in esame, così come formulato, consente di individuare i motivi di censura rivolti alla sentenza di primo grado.
1.2Non vi è dubbio poi, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 348 ter C.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione priva di ragionevole possibilità di accoglimento possa essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione dell'appello”, ossia prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 350 C.p.c., con la conseguenza che in sede decisoria non possa formare oggetto di riesame l'eventuale diniego di quel provvedimento.
1.3 Superata la fase di filtro, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui sopra, non può trovare positiva considerazione.
Con l'interposto gravame l'odierno appellante censura la decisione del primo giudice,
e precisamente con il primo motivo lamenta l'errata interpretazione “dei documenti sottoposti al suo esame”; l'errata applicazione da parte del primo giudice delle tariffe del genio civile dell'anno 2004 in luogo di quelle in vigore nell'anno di emissione della sentenza.
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Con il secondo motivo di censura, rubricato con la lettera (B), lamenta l'omesso esame di fatti provati documentamene, ed in particolare, la mancata liquidazione dei danni da lucro cessante.
Con il terzo motivo indicato con la lettera ©, l'appellante si duole del mancato risarcimento in re ipsa dei danni da anticipata cessata locazione a causa delle infiltrazioni.
Con l'ultimo motivo di censura, in rubrica indicato con la lettera (D), lamenta, inoltre,
l'errata quantificazione delle spese di giudizio.
Argomenta, inoltre, l'appellante che, il primo giudice ha liquidato le spese legali nella misura di €. 630,00 per onorario ed €.246,00 per spese vive (pag. 10 sentenza), rapportando la cifra alla sorte capitale liquidata in sentenza. Sostiene l'appellante, che, tali spese dovranno essere maggiorate, sempre considerando il rapporto con la sorte capitale che, verrà a suo dire, aumentata con l'applicazione delle tariffe del Genio civile del 2020 e con i danni da perdita dei canoni per le locazioni, interrotte anticipatamente a causa delle infiltrazioni
2.1 I primi tre motivi rispettivamente articolati dall'appellante attengano ad un'unica ratio decidenti della sentenza gravata e, conseguentemente, possono essere esaminati unitamente essendo strettamente connessi.
Passando alla doglianza indicata al punto 1, si condivide la motivazione del primo giudice secondo cui ..è possibile quantificare come danni esclusivamente il costo delle lavorazioni necessarie per ripristinare lo status quo ante della soffittatura, costo che, qui si quantifica, concordando con le conclusioni del Ctu, in €. 520,06. Sul punto si osserva che, il consulente ha utilizzato il prezziario del Lavori Edili della CP_5
per l'anno 2004, essendo provato che, effettivamente, la maggior parte dei
[...]
fenomeni infiltrativi si sia manifestata nell'arco temporaletra il 2001 e il 2006. Atteso che, nel corso del giudizio di primo grado a differenza di quanto sostienel'odierno appellante, non è emersa la prova dell'esistenza di ulteriori danni verificatisi nel tempo, o comunque negli anni successivi. I reperti fotografici allegati agli atti di causa,
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non hanno una precisa collocazione temporale, da essi si evince soltanto ammaloramenti dell'intonaco in ambienti non individuabili ed in particolare non si evince (di quale stanza/stanze si tratta e quale appartamento)e, la presenza libri umidi
(anche essi non collocabili in un contesto specifico).
Non risulta corrispondente allo stato dei luoghi esaminati e fotografati dal Ctu. Né risulta agli atti prova del pagamento da parte dell'odierno appellante di esborsi economici, riferibili all'esecuzione di lavori: “gli allegati 13,22, e 26, infatti, contengono solo preventivi senza che, vi sia alcuna prova di esecuzione dei lavori né
di relativi esborsi. In particolare si osserva che, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova, di cui costituisca mero riscontro, è un documento che, non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte, di contro se il preventivo non viene contestato assurge a fonte di prova (ved. Cass. 27264/20).
Pertanto, quand'anche fossero stati presenti danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli rinvenuti dal perito e questi, nelle more fossero stati rimossi per motivi di necessità dallo stesso , quest'ultimo avrebbe dovuto offrire prova della loro esecuzione Pt_1
e del relativo esborso economico. Nulla risulta allegato agli atti.
Sul punto la motivazione del primo giudice, risulta esente da vizi, e, lo stesso ha correttamente valutato i documenti in suo possesso.
Il primo giudice, alla fattispecie in esame, correttamente ha ritenuto di non applicare il tariffario del Genio civile dell'anno 2020, in quanto lo stesso Ctu, dichiarava nella relazione che: “il fenomeno infiltrativo, lamentato da parte attrice, nelle more del sopralluogo non era più presente. In vero tutti gli ambienti dell'appartamento si mostravano asciutti e solo alcune stanze dell'immobile palesavano sui soffitti delle macchie giallastre, ormai asciutte, le quali dimostravano che, gli eventi infiltratiti abbiano avuto luogo anni addietro, ma che, ad oggi gli stessi non sussistono, per ammissione delle stesso proprietario del bene in oggetto, in occasione del secondo accesso”.
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Precisa inoltre il Ctu, che è impossibile comunque una retrodatazione precisa ed infatti viene specificato che, la infiltrazione era risalente nel tempo ovvero, nel periodo 2001-
2006. Nulla ha dimostrato l'odierno appellante in contrario come evidenziato dal
Giudice di prime cure.
Si osserva, inoltre, che durante il conferimento dell'incarico e, nella fase delle note tecniche di parte, l'odierno appellante non ha lamentato l'applicazione delle tariffe del 2020 limitandosi a contestare solo la esigua quantificazione fatta dal perito dei danni ed infatti il Ctu in risposta alle osservazioni di parte così rispondeva.. “Per quanto riguarda la stima, lo scrivente ha utilizzato il Prezzario della CP_5
(unico metodo per stimare in modo oggettivo i costi delle opere da
[...]
svolgere), non preoccupandosi di far redigere preventivi dalle imprese poiché sarebbero stati fuorvianti rispetto a quanto richiesto dall'Ill.mo Giudice nel quesito, ossia la stima dei prezzi all'attualità. Il sottoscritto concorda pienamente con il CTP
Ing. sull'irrisorietà della cifra, ma questa è adeguata alle lavorazioni da Per_2
effettuare, invero se si fosse applicato il tariffario del 2018 i costi sarebbero arrivati all'incirca a €. 800,00, cifra comunque molto lontana dai 4.500,00 euro illustrati dall'ing. , giacché ormai lo stato dei luoghi è mutato”. Per_3
Osserva, infine, la Corte che, - lamentando l'appellante, sostanzialmente, (con il primo motivi di gravame) l'erronea/omessa valutazione ed esame della documentazione prodotta in primo grado - in virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova, su cui basare il proprio convincimento. Coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 132 cpc, si osserva, che il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, dimostra di essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Non risulta quindi violato il principio di ermeneutica del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione di quegli elementi
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raccolti, durante lo svolgimento del processo e volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
In conclusione, la incerta identificazione della eziologia dei danni asseritamene subiti dall'odierno appellante e, la impossibilità di una loro esatta quantificazione deve ritenersi dipendere esclusivamente dalle carenze allegatorie e probatorie imputabili al
; correttamente il primo giudice ha ritenuto di applicare il tariffario del Genio Pt_1
Civile indicato dal Ctu, ossia quello del 2004; si osserva infine, che, tale scelta (tariffe del 2004 in luogo di quelle in vigore nell'anno di emissione della sentenza di primo grado) rientra nel potere discrezionale del giudice, censurabile, in altra sede .
Passando ai presunti danni da lucro cessante, si condividono le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice, pienamente motivate .. Con riferimento, poi, al rivendicato danno da lucro cessante derivante dalla asserita inabitabilità dell'immobile, e quindi dalla perdita della possibilità di locarlo, si osserva quanto segue. L'istante ha prodotto in atti un contratto di locazione (allegato 11) ed un fax di riconsegna delle chiavi in portineria datato 21 ottobre 2010 ( non correttamente collocato nel foliario); in quest'ultimo l'inquilino fa riferimento alle infiltrazioni per le quali vi è causa, elevandole a motivo di recesso. … Si ritiene che questi stessi documenti – al netto di quello che possono rappresentare in termini di valore indiziario con riferimento ai fatti allegati dall'istante (ovvero l'esistenza di un rapporto di locazione e la sua cessazione per infiltrazioni) – non siano idonei ex se a provare il danno. L'asserita inabitabilità dell'immobile -, non essendo corroborata dall'attore da ulteriori elementi probatori idonei ad attestare che nella sfera giuridico patrimoniale dell'istante si siano concretamente verificate delle perdite oggettivamente apprezzabili e puntualmente quantificabili- non è da sola sufficiente a consentire
l'accoglimento della domanda di risarcimento danni per mancato guadagno.
In particolare, in questa sede non è stato allegato né provato che, l'immobile sia stato continuamente offerto in locazione e che, nessun offerente, nel tempo, abbia poi concluso l'affare a causa della accertata inabilità ( Cass. civ. n.9363 dell' 11 marzo
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2022 “danno da perdita economica per infiltrazioni, niente risarcimento senza prova”; ed ancora Cass. Civ. Sez. II, n. 31233 del 04.12.2018; Cass. 13071 del 25.05.2018).
Si osserva inoltre, che, effettivamente, dalle emergenze istruttorie non è emersa, una prova sufficiente a dimostrare che, il locatore, pur rientrando in possesso del bene successivamente a tali risoluzioni anticipate del rapporto contrattuale, non sia riuscito a locare l'appartamento ad altri soggetti a causa della persistenza delle lamentate infiltrazioni, né che, l'immobile sia rimasto nel tempo non goduto e non sfruttato economicamente. Si osserva inoltre che, dai reperti fotografici raccolti dal Ctu, viene rappresentato un immobile vissuto (ved. Ctu); non coglie nel segno l'accusa rivolta al primo giudice in ordine all'ommesso esame della documentazione prodotta in primo grado dall'odierno appellante.
Infine, circa l'irrisoria cifra liquidata dal primo giudice (ved. Ctu, pagg. 10 e 11), il quale chiarisce: per le spese di ripristino quantificate solo in €. 521,06 che, per quanto detto non sono da attribuirsi al , perché i danni maggiori sono CP_1
riconducibili al proprietario dell'altro terrazzo soprastante (Ferraiolo che, non è parte processuale) che incide su due stanze su tre (3° e 3B) e, computo non vi è alcun rifermento alla camera 2 sottostante l'altro terrazzo, quindi di soggetti diversi.
I motivi sono infondati.
Infine. passando all'ultimo motivo di censura rubricato con la lettera (D), per quanto sopra esposto è inammissibile.
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato da , con la condanna dello stesso, per il Parte_1
principio della soccombenza, al pagamento in favore dell' appellato CP_1
e del delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in CP_3
conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €.
5.201 a 26.000,00), in considerazione delle
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questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di LI, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da , e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, per ciascuna parte appellata in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione ai rispettivi procuratori anticipatari;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in LI il 28 marzo 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(IT AN De AL) (Antonio Quaranta)
est. IT AN De AL
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