Articolo 43 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 42Articolo 44
Versione
20 ottobre 1962
Art. 43.
Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'E.N.P.A.O. dei contributi di lire 1250 annui, disposti dall'assemblea generale dello E.N.P.A.O. del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta la anzianita' nella, misura di un anno per ogni lire 1250 versate al settore previdenza.
Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta la eta' minima di 65 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di 10.
Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare allo Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'eta' dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962