Art. 2.
La misura dell'indennita' militare e' ridotta:
di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.
La misura dell'indennita' militare e' ridotta:
di un quarto per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito di servizio.