Art. 8.
Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038 , e' attribuita l'unica qualifica di maestre istitutrici. Ad esse si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera degli insegnanti di ruolo delle Scuole elementari di Stato.
Alle maestre istitutrici non di ruolo, che i singoli Educandati sono autorizzati ad assumere, previo nulla osta del provveditore agli studi competente, unicamente in relazione a corrispondenti posti di ruolo vacanti, si applicano le disposizioni sul trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle Scuole elementari dello Stato.
Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038 , e' attribuita l'unica qualifica di maestre istitutrici. Ad esse si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera degli insegnanti di ruolo delle Scuole elementari di Stato.
Alle maestre istitutrici non di ruolo, che i singoli Educandati sono autorizzati ad assumere, previo nulla osta del provveditore agli studi competente, unicamente in relazione a corrispondenti posti di ruolo vacanti, si applicano le disposizioni sul trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle Scuole elementari dello Stato.