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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2132/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Alento, nr. 94/12, presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Sbaraglia che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Controparte_1 C.F._2 di Villa Basile nr. 4, presso e nello studio dell'Avv. Franco Perolino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
chiedendo di revisionare, a parziale modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Pescara in data 18.07.2022, il diritto di visita padre-figlio già disposto con il predetto provvedimento alle condizioni di seguito indicate: “Stabilire che il sig. potrà vedere e tenere con sé il Controparte_1
figlio: a) due pomeriggi infrasettimanali, a scelta del padre, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 già cenato
– scelta del giorno da comunicare alla madre entro la domenica precedente;
b) a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16:00 sino alla domenica alle ore 21:30 già cenato;
c) nel periodo estivo
(luglio e agosto) due settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
d) durante le festività natalizie il minore alternerà con ciascun genitore anno per anno i seguenti giorni: 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio e
6 gennaio;
e) durante le festività pasquali, il minore alternerà con ciascun genitore, anno per anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
f) il minore trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa della Mamma, con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa del Papà. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
2. Il convenuto, seppure non formalmente costituito, compariva all'udienza del 27 novembre 2024 e chiedeva, congiuntamente alla ricorrente, breve rinvio utile per il perfezionamento di un accordo tra le parti.
3. All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto e versato in atti, a parziale modifica delle condizioni statuite con provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara in data 18.07.2022, limitatamente al diritto di frequentazione del figlio da parte del sig. , così pattuendo: Controparte_1
“Fermo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 principale presso l'abitazione della madre, il padre vedrà e terrà con sé il figlio: a) durante la settimana tutti i mercoledì, con eventuale pernotto sino al giovedì alle ore 12:00 o, comunque, sino all'ingresso a scuola;
b) due fine settimana alternati, il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 sino alle ore 21.30 pagina 2 di 4 cenato;
c) nel periodo estivo (luglio e agosto) il minore starà con il padre il lunedì, mercoledì e, a settimane alternate dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con un pernotto settimanale, due sabati e due domeniche nel mese di luglio e due sabati e due domeniche nel mese di agosto;
d) durante le festività natalizie il minore alternerà con ciascun genitore anno per anno i seguenti giorni: 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio;
e) durante le festività pasquali, il minore alternerà con ciascun genitore, anno per anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
f) il minore trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa della
Mamma, con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa del Papà; g) nel caso in cui il minore dovesse svolgere una attività sportiva per due pomeriggi a settimana, l'incombente sarà un pomeriggio a carico della madre ed un pomeriggio a carico del padre. Nel giorno in cui l'incombente sarà a carico del padre, questi lo andrà a prendere alle ore 16:00 e lo terrà con sé sino alle ore 19:00 riportandolo presso l'abitazione materna. I genitori potranno concordemente accordarsi per eventuali variazioni del presente calendario;
Ferme nel resto le altre condizioni indicate nel provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara in data 18.07.2022; spese di lite integralmente compensate.”
4. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
5. Spese compensate così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposte con sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 18.07.2022 (nel procedimento n. 2895/2021 V.G.) alle condizioni concordate dalle parti;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2132/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Alento, nr. 94/12, presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Sbaraglia che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via Controparte_1 C.F._2 di Villa Basile nr. 4, presso e nello studio dell'Avv. Franco Perolino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
chiedendo di revisionare, a parziale modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Controparte_1
Pescara in data 18.07.2022, il diritto di visita padre-figlio già disposto con il predetto provvedimento alle condizioni di seguito indicate: “Stabilire che il sig. potrà vedere e tenere con sé il Controparte_1
figlio: a) due pomeriggi infrasettimanali, a scelta del padre, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 già cenato
– scelta del giorno da comunicare alla madre entro la domenica precedente;
b) a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16:00 sino alla domenica alle ore 21:30 già cenato;
c) nel periodo estivo
(luglio e agosto) due settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
d) durante le festività natalizie il minore alternerà con ciascun genitore anno per anno i seguenti giorni: 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio e
6 gennaio;
e) durante le festività pasquali, il minore alternerà con ciascun genitore, anno per anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
f) il minore trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa della Mamma, con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa del Papà. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
2. Il convenuto, seppure non formalmente costituito, compariva all'udienza del 27 novembre 2024 e chiedeva, congiuntamente alla ricorrente, breve rinvio utile per il perfezionamento di un accordo tra le parti.
3. All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sottoscritto e versato in atti, a parziale modifica delle condizioni statuite con provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara in data 18.07.2022, limitatamente al diritto di frequentazione del figlio da parte del sig. , così pattuendo: Controparte_1
“Fermo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 principale presso l'abitazione della madre, il padre vedrà e terrà con sé il figlio: a) durante la settimana tutti i mercoledì, con eventuale pernotto sino al giovedì alle ore 12:00 o, comunque, sino all'ingresso a scuola;
b) due fine settimana alternati, il sabato e la domenica, dalle ore 10:00 sino alle ore 21.30 pagina 2 di 4 cenato;
c) nel periodo estivo (luglio e agosto) il minore starà con il padre il lunedì, mercoledì e, a settimane alternate dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con un pernotto settimanale, due sabati e due domeniche nel mese di luglio e due sabati e due domeniche nel mese di agosto;
d) durante le festività natalizie il minore alternerà con ciascun genitore anno per anno i seguenti giorni: 8 dicembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio;
e) durante le festività pasquali, il minore alternerà con ciascun genitore, anno per anno, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
f) il minore trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa della
Mamma, con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa del Papà; g) nel caso in cui il minore dovesse svolgere una attività sportiva per due pomeriggi a settimana, l'incombente sarà un pomeriggio a carico della madre ed un pomeriggio a carico del padre. Nel giorno in cui l'incombente sarà a carico del padre, questi lo andrà a prendere alle ore 16:00 e lo terrà con sé sino alle ore 19:00 riportandolo presso l'abitazione materna. I genitori potranno concordemente accordarsi per eventuali variazioni del presente calendario;
Ferme nel resto le altre condizioni indicate nel provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara in data 18.07.2022; spese di lite integralmente compensate.”
4. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
5. Spese compensate così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
- dispone la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposte con sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 18.07.2022 (nel procedimento n. 2895/2021 V.G.) alle condizioni concordate dalle parti;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 4 di 4