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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16848 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.34210/2023, promossa da
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. IOPPOLI CARLO contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. NELLI ISABELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
- a modifica del decreto in data 12-23.07.2013, con cui era stato aumentato Parte_1
a 1.000,00 euro mensili l'assegno di mantenimento per le due figlie stabilito con la sentenza di divorzio n. 19282/2001, attualmente pari a 1.103,50 euro – ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento in favore della sola figlia , nata il [...], laureatasi Per_1
con lode nel 2018 in marketing nonchè successivamente sposatasi, deducendo, tra l'altro, di aver appreso che il marito della figlia percepiva un reddito di 1.200-1.300 euro mensili e che la stessa svolgeva ripetizioni private, mentre egli doveva provvedere anche al mantenimento di un terzo figlio diciannovenne. La convenuta, costituendosi in giudizio, ha dedotto, tra l'altro: che la quota di assegno spettante alla figlia era pari ad 1/3 del dovuto e quella spettante alla figlia Per_1
era pari a 2/3, sicchè a spettava la somma di € 735,60 mensili e a Per_2 Per_2
la somma di € 367,80 mensili;
che il padre non contribuiva da tempo alle spese Per_1
straordinarie per le figlie;
che la figlia non aveva ancora una occupazione fissa tale Per_1
da consentirle di provvedere al suo mantenimento e a quello della figlia appena nata e che il marito, con la stessa non convivente, guadagnava solo 800,00 euro mensili. La CP_1
ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 9.949,72 quale quota di spese straordinarie non corrispostele.
All'udienza del 15.02.2024, il GD - “….considerato che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli si giustifica nella misura in cui risulti funzionale al completamento del loro percorso formativo e/o di studi, che nel caso di specie è completato da tempo, evidenziandosi che, ove il figlio non riesca a reperire un lavoro che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, ove abbia abbondantemente superato la maggiore età (come nel caso di specie), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, di sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare (Cass. civ. 29264/22) e che nel caso di specie, essendosi la figlia sposata ed avendo costituito un proprio nucleo familiare, così conseguendo anche una propria autonomia di vita, il principale obbligato alimentare è peraltro il coniuge;
” - in via provvisoria ed urgente, ex art. 473-bis.22 cpc, ha revocato l'assegno di mantenimento paterno in favore della figlia nella misura individuata alla stessa imputabile (66,66%), pari a 666,60 Per_1
euro mensili, oltre adeguamento Istat maturato e, rilevata la inammissibilità delle prove orali richieste dalla resistente in quanto prive di capitolazione (essendo stato effettuato un mero rinvio alla parte espositiva dell'atto) e comunque superflue, stante la richiesta di rinvio della discussione orale da parte della resistente, ha rinviato a tal fine all'udienza dell'8.10.2024.
All'udienza dell'8.10.2024 i difensori delle parti hanno rappresentato che nelle more la Corte
d'Appello in sede di reclamo aveva emesso l'ordinanza, in data 2.7.2024, con cui era stata corretta la suddetta ordinanza del GD, nel senso che laddove era scritto 66,66% doveva leggersi 33,33% e laddove era scritto 660,60 doveva leggersi 367,83. Il difensore della resistente e quest'ultima personalmente hanno dichiarano di rinunciare alla domanda riconvenzionale, chiedendo la compensazione delle spese ed il ricorrente ed il suo difensore hanno dichiarato di accettare la rinuncia. Quindi, i difensori hanno chiesto la conferma della revoca, a decorrere dalla mensilità di agosto 2024, del mantenimento paterno per la figlia nella misura stabilita dalla Corte d'Appello, chiedendo la compensazione delle Per_1
spese ed il GD ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Stante l'accordo delle parti e la maggiore età della figlia e richiamate le ragioni tutte Per_1 di cui all'ordinanza del GD sopra riportata, nulla osta al recepimento della modifica delle condizioni di divorzio come concordemente richiesta dalle parti, con le correzioni apportate dalla Corte d'appello (essendo la quota di spettanza della figlia , quale evincibile Per_1 dalla sentenza di divorzio, effettivamente pari alla quota del 33,33% dell'assegno posto a carico del padre).
Stante il raggiunto accordo e la rinuncia della resistente alla domanda riconvenzionale, come richiesto, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando,
- dà atto della rinuncia della resistente alla domanda riconvenzionale;
- revoca, a decorrere dall'agosto 2024, l'assegno di mantenimento paterno in favore della figlia , nella misura alla stessa imputabile (33,33%) pari a 367,83 euro Per_1
mensili, confermate nel resto le vigenti condizioni di divorzio;
- spese compensate.
Roma, 24.10.2024
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.34210/2023, promossa da
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. IOPPOLI CARLO contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. NELLI ISABELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
- a modifica del decreto in data 12-23.07.2013, con cui era stato aumentato Parte_1
a 1.000,00 euro mensili l'assegno di mantenimento per le due figlie stabilito con la sentenza di divorzio n. 19282/2001, attualmente pari a 1.103,50 euro – ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento in favore della sola figlia , nata il [...], laureatasi Per_1
con lode nel 2018 in marketing nonchè successivamente sposatasi, deducendo, tra l'altro, di aver appreso che il marito della figlia percepiva un reddito di 1.200-1.300 euro mensili e che la stessa svolgeva ripetizioni private, mentre egli doveva provvedere anche al mantenimento di un terzo figlio diciannovenne. La convenuta, costituendosi in giudizio, ha dedotto, tra l'altro: che la quota di assegno spettante alla figlia era pari ad 1/3 del dovuto e quella spettante alla figlia Per_1
era pari a 2/3, sicchè a spettava la somma di € 735,60 mensili e a Per_2 Per_2
la somma di € 367,80 mensili;
che il padre non contribuiva da tempo alle spese Per_1
straordinarie per le figlie;
che la figlia non aveva ancora una occupazione fissa tale Per_1
da consentirle di provvedere al suo mantenimento e a quello della figlia appena nata e che il marito, con la stessa non convivente, guadagnava solo 800,00 euro mensili. La CP_1
ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 9.949,72 quale quota di spese straordinarie non corrispostele.
All'udienza del 15.02.2024, il GD - “….considerato che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli si giustifica nella misura in cui risulti funzionale al completamento del loro percorso formativo e/o di studi, che nel caso di specie è completato da tempo, evidenziandosi che, ove il figlio non riesca a reperire un lavoro che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, ove abbia abbondantemente superato la maggiore età (come nel caso di specie), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, di sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare (Cass. civ. 29264/22) e che nel caso di specie, essendosi la figlia sposata ed avendo costituito un proprio nucleo familiare, così conseguendo anche una propria autonomia di vita, il principale obbligato alimentare è peraltro il coniuge;
” - in via provvisoria ed urgente, ex art. 473-bis.22 cpc, ha revocato l'assegno di mantenimento paterno in favore della figlia nella misura individuata alla stessa imputabile (66,66%), pari a 666,60 Per_1
euro mensili, oltre adeguamento Istat maturato e, rilevata la inammissibilità delle prove orali richieste dalla resistente in quanto prive di capitolazione (essendo stato effettuato un mero rinvio alla parte espositiva dell'atto) e comunque superflue, stante la richiesta di rinvio della discussione orale da parte della resistente, ha rinviato a tal fine all'udienza dell'8.10.2024.
All'udienza dell'8.10.2024 i difensori delle parti hanno rappresentato che nelle more la Corte
d'Appello in sede di reclamo aveva emesso l'ordinanza, in data 2.7.2024, con cui era stata corretta la suddetta ordinanza del GD, nel senso che laddove era scritto 66,66% doveva leggersi 33,33% e laddove era scritto 660,60 doveva leggersi 367,83. Il difensore della resistente e quest'ultima personalmente hanno dichiarano di rinunciare alla domanda riconvenzionale, chiedendo la compensazione delle spese ed il ricorrente ed il suo difensore hanno dichiarato di accettare la rinuncia. Quindi, i difensori hanno chiesto la conferma della revoca, a decorrere dalla mensilità di agosto 2024, del mantenimento paterno per la figlia nella misura stabilita dalla Corte d'Appello, chiedendo la compensazione delle Per_1
spese ed il GD ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Stante l'accordo delle parti e la maggiore età della figlia e richiamate le ragioni tutte Per_1 di cui all'ordinanza del GD sopra riportata, nulla osta al recepimento della modifica delle condizioni di divorzio come concordemente richiesta dalle parti, con le correzioni apportate dalla Corte d'appello (essendo la quota di spettanza della figlia , quale evincibile Per_1 dalla sentenza di divorzio, effettivamente pari alla quota del 33,33% dell'assegno posto a carico del padre).
Stante il raggiunto accordo e la rinuncia della resistente alla domanda riconvenzionale, come richiesto, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando,
- dà atto della rinuncia della resistente alla domanda riconvenzionale;
- revoca, a decorrere dall'agosto 2024, l'assegno di mantenimento paterno in favore della figlia , nella misura alla stessa imputabile (33,33%) pari a 367,83 euro Per_1
mensili, confermate nel resto le vigenti condizioni di divorzio;
- spese compensate.
Roma, 24.10.2024
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi