Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1566/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Sandra Levanti giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1566/2020, pendente tra:
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
(c.f.: con il patrocinio degli Avv. ti LUISA CERVI (c.f.: C.F._1
) ( del foro di Genova e C.F._2 Email_1 [...]
(c.f: ) ( del foro di Parte_2 CodiceFiscale_3 Email_2
Ragusa, con elezione di domicilio in Comiso (Rg), in via Antonio Gramsci n.2, presso lo studio dell'Avv.
Parte_2
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), residente in [...]C.F._4
Santa Croce CA (RG) via Faro n. 80, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO ZISA (c.f.:
) ( , con elezione di domicilio in Santa Croce C.F._5 Email_3
CA (Rg) via Bologna n. 6, presso lo studio dell'Avv. Zisa.
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero in sede.
Conclusioni
All'udienza del 10/9/2024 le parti hanno precisato conclusioni concordi, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 6
Con ricorso depositato il 3/6/2020, ha chiesto a questo tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
a Ragusa il 14 maggio 1994 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune
[...] al n. 6, P. II, Serie A, Uff. 2, volume U, dell'anno 1994), deducendo che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), che i coniugi sono stati autorizzati a vivere Per_1 Per_2 separati e che la loro separazione personale è stata pronunciata con sentenza n. 883/2017, r.g. 3298/2014, depositata il 18/7/2017 dal tribunale di Ragusa, successivamente parzialmente riformata con sent. n. 369/
2019 della Corte d'Appello di Catania, la quale dichiarava non sussistente l'addebito, manteneva l'assegnazione della casa coniugale alla madre e riduceva il contributo al mantenimento ad euro 400 per ciascun figlio, mantenendo il 70% delle spese straordinarie a carico del padre. La sentenza della Corte
d'appello riformava, inoltre, il punto sulle spese legali.
Il ricorrente, con l'odierno ricorso, chiedeva: “pronunciare la cessazione effetti civili matrimonio concordatario celebrato in data 14\5\94, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Ragusa al n. 6, parte II, serie A, ufficio 2, volume U, anno 1994; - Stabilire a fronte del mutamento redditi sig.
contributo al mantenimento per ciascun figlio , con corresponsione direttamente a ciascun Pt_1 figlio, pari a euro 200 ciascuno;
e ciò purchè venga documentato, per il figlio di anni 25, che Per_1 lo stesso ancora studi e non lavori, non avendo il ricorrente notizie in merito. Nel caso di autosufficienza di disporre il contributo al mantenimento a carico della sola figlia . - Stabilire, sempre Per_1 Per_2
a fronte del mutamento reddituale , il rimborso del 50 % (e non del 70 %) delle spese straordinarie direttamente ai figli e previa richiesta dai medesimi solo seguendo lo schema sotto riportato, delle sole seguenti spese straordinarie in quanto non coperte da assegno periodico : SPESE MEDICHE DA
DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario prescritti da medico curante;
d) tickets sanitari;
SPESE MEDICHE DA
DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO a) cure dentistiche, ortodontiche oculistiche;
b) cure termali e fitoterapiche;
c) trattamenti sanitari volontari anche se erogati dal
Servizio; d) farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON
RICHIEDONO PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo;
d) trasporto pubblico;
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE
RICHIEDONO PREVENTIVO ACCORDO a) tasse scolastiche o università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRA DA
DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: corsi, attività sportive, viaggi e pagina 2 di 6 vacanze. La richiesta di rimborso dovrà avvenire di trimestre in trimestre rispetto al momento in cui ne
è sorta la richiesta altrimenti dovendo intendersi rinunciata. - Stabilire, in ragione della permanenza limitata dei figli presso la casa coniugale, la riduzione della assegnazione della casa coniugale a favore della signora in questi termini: a una parte primo piano e mansarda con accesso da via Faro CP_1
80, all'altra parte piano terra garage e giardino pertinenziale con accesso da via Balilla n. 85”.
Con memoria depositata in data 27/11/2020 si è costituita in giudizio , la Controparte_1 quale formulava le seguenti conclusioni: “pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei Sigg. ri e , confermando integralmente tutte le Controparte_1 Parte_1 condizioni stabilite nella sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha parzialmente modificato la sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Ragusa ed in particolare per quanto concerne l'ammontare del mantenimento previsto per i figli maggiorenni ma ancora studenti universitari,
l'assegnazione dell'ex casa coniugale e la quota del 70% per le spese straordinarie, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese processuali del presente giudizio”.
Con ordinanza del 21/5/2021 il giudice prospettava alle parti una possibile soluzione intermedia alle rispettive pretese: “[i]l G.I., esaminati gli atti e i documenti del giudizio di divorzio in epigrafe indicato, chiamato per la trattazione all'udienza odierna;
lette le note depositate dalle parti negli assegnati termini per trattazione scritta ex art. 221, comma quarto, D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020;
ritenuto che
l'istanza di revisione dei provvedimenti provvisori dettati dal Presidente con la non reclamata ordinanza del 12.XII.2020, formulata dal ricorrente appare senz'altro Parte_1 fondata quanto all'invocata revoca dell'assegno di mantenimento di € 400,00 impostogli in favore del primogenito , il quale ha medio tempore incontestatamente concluso il percorso di studi Per_1 universitari e reperito occupazione lavorativa retribuita;
ritenuto che
, quanto alla conseguente istanza di revisione dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla resistente al fine di Controparte_1 ottenere corrispondente aumento dell'assegno di mantenimento di € 400,00 in favore della secondogenita - ormai unico oggetto del contendere tra le parti, unitamente al confermato Per_2 contributo, a carico del ricorrente, delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la predetta, studentessa universitaria, nella misura del 70% - si ravvisa l'opportunità, attesa la dispendiosa e defatigante proliferazione di contenziosi riveniente dalla conflittualità tra i coniugi (ed anche tra il ricorrente e il figlio ) sul punto e il perdurante maggior reddito del ispetto al reddito Per_1 Pt_1 percepito dalla resistente, vieppiù sgravato degli oneri di mantenimento del primogenito, di sottoporre alle parti la possibilità di definire il divorzio mercé il pagamento, da parte del di un assegno Pt_1 mensile onnicomprensivo di € 500,00 per il mantenimento ordinario e straordinario di , con Per_2
pagina 3 di 6 corrispondente inclusa forfettizzazione delle spese straordinarie, quanto meno per il periodo ordinariamente richiesto per il completamento del prescelto percorso di studi universitari”.
Le parti hanno fatto proprie tali condizioni personali ed economiche, rassegnando concordemente le seguenti conclusioni, sottoscritte anche dai figli tutti maggiorenni, e rinunciando ai termini ex art. 190
c.p.c.:
“1) Dichiarare con sentenza la cessazione effetti civili matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 14\5\94, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Ragusa al n. 6, parte II, serie
A, ufficio 2, volume U, anno 1994, con ordine di trascrizione della sentenza all'Ufficiale di Stato competente;
2) Esonerare in via definitiva il padre dal mantenimento del figlio che nulla avrà più a Per_1 pretendere dal padre nè a titolo di contributo al mantenimento né a titolo di spese straordinarie nè ad altro titolo;
3) Stabilire che con decorrenza agosto 24 il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , direttamente alla stessa, entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto Per_2 intestato alla stessa presso Unicredit avente iban [...], la somma di euro
550 comprensivi di spese straordinarie sino al 31\7\26 e pari a euro 500 comprensivi di spese straordinarie dal 1 agosto 26 al 31\7\ 27. In ogni caso la figlia con decorrenza primo agosto 27 Per_2 non avrà più nulla a pretendere nei confronti del padre né a titolo di contributo al mantenimento nè a titolo di spese straordinarie, nè ad altro titolo.
4) Dare atto in ragione del nuovo equilibrio patrimoniale che interviene tra le parti in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si è raggiunto un accordo patrimoniale, anche a beneficio dei figli, costituente elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale. In particolare, nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti, e a definizione dei reciproci rapporti di dare/avere intercorrenti il signor si obbliga a trasferire alla signora dietro versamento Parte_1 Controparte_1 contestuale della somma di euro sessantamila, avanti Notaio di fiducia scelto dalla parte cessionaria entro e non oltre il 31 ottobre 24 la quota di sua titolarità pari al 50 % della proprietà della casa familiare sita in provincia di Ragusa, Comune di Santa Croce CA , Catasto Fabbricati Foglio 36, particella 633, sub 1, zona censuaria 1, C\6, classe 3 e foglio 36 particella 633 sub 4, zona 1, categoria
A\2, classe 1, 9 vani , via Balilla 85 piano Terra e via Faro piano T, come da variazione 2\1\2003 n.
4456 “fusione diversa distribuzione degli spazi interni”; spese notarili e di eventuale registro a carico della parte che acquista .
5) Per effetto di quanto sopra, le parti convengono altresì quanto segue: pagina 4 di 6 A. La signora depositerà entro il 5\8\24 atto di rinuncia all'appello e all'azione Controparte_1 pendente avanti la Corte di Appello di Genova e il sig. attraverso la firma del presente atto Pt_1 rinuncia a dare esecuzione alla sentenza n. 423\24 del Tribunale di Genova Rg 5687\21;
B. Il sig. depositerà entro il 5\8\24 atto di rinuncia all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1 rg 1555\18 prossima udienza al 20\12\24 avanti il Tribunale di Ragusa e la signora attraverso CP_1 la firma del presente atto rinuncia al decreto ingiuntivo opposto e all'azione ivi portata;
C. Il sig. depositerà entro il 5\8\24 atto di rinuncia all'appello pendente avanti il Tribunale di Pt_1
Ragusa, Rg 2836-21 con prossima udienza al 20\12\24, e la signora attraverso la firma del CP_1 presente atto rinuncia definitivamente all'azione portata;
D. La signora depositerà entro il 5\8\24 atto rinuncia alla procedura di pignoramento presso CP_1 terzi pendente avanti il Tribunale di Genova impegnandosi a restituire l'ultima rata di agosto e seguenti nel caso venisse ancora accreditata alla medesima e rinunciando definitivamente all'azione;
E. Il sig. depositerà entro il 5\8\24 atto di rinuncia alla procedura di pignoramento presso terzi Pt_1
n. 788\23 pendente avanti il Tribunale di Ragusa, con prossima udienza al 18\9\24, impegnandosi a restituire l'ultima rata di agosto e seguenti nel caso venisse ancora accreditata al medesimo, rinunciando definitivamente all'azione;
F. Il sig rinuncia altresì all'azione nei confronti del figlio , conseguente alla sentenza Pt_1 Per_1
n. 685\18 del Tribunale di La Spezia;
G. con la sottoscrizione del presente atto e l'esatto adempimento dei punti 4 e 5 a, b, c,d, e, f e del trasferimento immobiliare (intendendosi il termine del 31 ottobre 24 termine essenziale), CP_1
, e non avranno più nulla a pretendere nei confronti di
[...] Controparte_2 Per_2 [...]
a nessun titolo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese straordinarie con Parte_1 decorrenza anno 2013 sino a oggi comprese quelle portate dalla ultima raccomandata inviata e non ancora azionata, buoni postali, contributi e spese di qualsiasi tipo, anche in relazione alla casa familiare, ordinarie, straordinarie, imposte , oneri ecc., passata presente e futura.
Letto confermato e sottoscritto”.
Il pubblico ministero, come anticipato, ha espresso parere favorevole.
Ragioni della decisione
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della l. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n.
883/2017 del 18/7/2017 del tribunale di Ragusa, che ha pronunciato la separazione tra i coniugi nel proc.
r.g. 3298/2014, risultando dagli atti la protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto pagina 5 di 6 termine di legge (pari, nei casi di separazione personale, a dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”). L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale, oltre che dalle conclusioni congiunte. I coniugi hanno aggiunto di essere oggi economicamente indipendenti, di avere ripartito tra loro ogni bene mobile comune e di avere definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale, dichiarando di rinunciare a ogni domanda a titolo di assegno divorzile e precisando che solo il figlio è economicamente indipendente. Per_1
L'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili dei coniugi e non contenente condizioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
Lo stesso è stato peraltro sottoscritto anche dai figli, ormai tutti maggiorenni.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ragusa, con rito concordatario, il 14/5/1994, tra e , con atto trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di Ragusa nell'anno 1994, al n. 6, parte 2°, serie A, uff. 2, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte specificate in motivazione;
• dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69, d.p.r. n. 396 del 2000;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 9/1/2025.
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
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