CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29223 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EN AR PP AN, nato a [...] in data [...] avverso l'ordinanza in data 10/04/2024 del Tribunale di Catania Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, Avv. Salvatore Silvestro e Aw. Salvatore Centorbi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Catania- a seguito di appello del Pubblico ministero- riformava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale e applicava a AR PP AN EN la misura cautelare della custodia in 8 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29223 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 25/06/2024 carcere in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. per sub capo 1) della contestazione provvisoria. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso lo EN, con atto sottoscritto dai suoi difensori, deducendo: violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'atto di appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero per genericità dei motivi;
violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un'associazione di stampo mafioso, operante sul territorio senza soluzione di continuità con il preesistente clan Puntina-Pillera, facente capo a MO RI EN, padre del ricorrente. 3. Con memoria del 07.06.2024, i difensori hanno presentato motivi aggiunti, in parte reiterativi delle doglianze già formulate con l'originario atto di impugnazione e in parte nuovi, deducendo altresì violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 273 , comma 1 bis, 292, comma 2, lett. c) e c) bis , cod. proc. pen, e in relazione all'art. 416 bis cod. pen. ,e vizio di motivazione, per avere i giudici di appello ritenuto l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in continuità con il precedente sodalizio facente capo alla famiglia EN e il ruolo di intraneo del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre. 1.1. Il ricorrente- con il primo motivo di ricorso- ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero presentato in ordine al reato sub capo 1) e ha, in ogni caso, rinnovato detta eccezione per avere l'organo di accusa operato con l'atto di gravame un mero richiamo alla richiesta di applicazione della misura cautelare. La dedotta quaestio iuris -nella sua duplice articolazione- non è meritevole di accoglimento. 1.2. In relazione al primo punto, si osserva come sia principio di diritto consolidato quello secondo cui la mancanza di motivazione espressa in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame non si traduca ex se ed eo ipso in una causa di nullità della sentenza impugnata, se il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza ( così ex multis , Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 4, n 5395 dell5/11/2022 - Lakrafy- Ry284096-01). Ora, nella fattispecie in esame, il 2 r)( Tribunale di Catania- pur senza esplicitamente rispondere al motivo di appello relativo alla eccepita inammissibilità- ha richiamato il tenore complessivo dell'atto di appello, enucleato i punti critici del devolutum, esaminato il compendio investigativo ed enunciato tutti gli elementi di disvalore complessivo del fatto, idonei a sostenere la prowisoria contestazione. Al cospetto di tale giudizio, eventuali considerazioni difensive, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, non potevano comunque trovare accoglimento. 1.3. In ordine alla seconda questione, è opportuno, seppure con la dovuta sintesi, richiamare l'apparato giustificativo, posto a base dell'atto di gravame. Il Pubblico Ministero ha rilevato come le motivazioni del rigetto siano state fondate su una lettura parcellizzata e frazionata delle numerose risultanze investigative, messe a disposizione del Giudice e su una motivazione lacunosa e generica. Nello specifico, ha illustrato come le conversazioni telefoniche, oggetto di monitoraggio- intercorse tra i figli di MO RI EN, storico capo della famiglia mafiosa Puntina-Pillera, e/o tra i predetti e persone estranee alla cerchia familiare- riscontrassero il dato - già emerso anche da una recente Indagine- del protrarsi dell'operatività del clan, anche dopo l'arresto del capo. Nel corpo dell'atto di appello sono state richiamate e trasfuse alcune delle conversazioni, ritenute maggiormente significative dell'attuale presenza sul territorio del sodalizio mafioso e del ruolo di intraneo del ricorrente, e sono stati segnalati episodi specifici dalla riunione tra tutti gli storici componenti del clan svoltasi presso l'abitazione del ricorrente per discutere di eventuali alleanze con i "RS IL"(pagg. 5 , 6 e 7) alla vicenda "Trigila", evocativa del clima di omertà e della forza di intimidazione che il gruppo esercitava sulla collettività . Il contenuto dell'atto di appello segnala, dunque, la esistenza e la operatività sul territorio del clan Puntina-Pillera anche negli anni relativi al periodo in contestazione senza soluzione di continuità, il compimento di attività criminali secondo il collaudato modus agendi del sodalizio nel settore delle estorsioni e della usura ai danni degli imprenditori catanesi, il progetto di ampliamento portato avanti dai figli del capo. In una tale prospettiva, l'appellante ha richiamato «le risultanze riportate nella richiesta di misura in relazione al reato associativo». 1.4. In un tale quadro, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per genericità non è sostenibile per due ordini di motivi. L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen., avendo la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, soggiace al relativo statuto normativo, comprese le disposizioni previste agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.(ex multis Sez.5 n. 9432 de/ 12/01/2017 Cc-Rv. 269098 - 01). Pertanto, anche i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, da intendere come precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto da sottoporre al giudice del gravame. Il semplice richiamo "per relationem" degli argomenti, addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, rende l'appello inammissibile per genericità dei motivi. 3 La specificità del motivo deve essere rapportata al contenuto dell'intero gravame, dovendo da esso trarsi elementi di critica relativamente al capo impugnato, e al grado di precisione del provvedimento impugnato. A tal riguardo, la Corte di cassazione ha più volte rilevato che la specificità dei motivi di appello è direttamente proporzionale alla specificità del provvedimento impugnato: non possono essere mossi rilievi critici in forma puntuale ed esplicita avverso una motivazione carente, lacunosa, apodittica e in cui sia mancata da parte del Giudice qualsiasi valutazione della richiesta o del compendio probatorio (così ex multis , Sez. 6, n. 277, del 07/11/2013 Clema, Rv. 257772.). Nel caso in esame, ad avviso della Corte, l'appello del Pubblico ministero- sulla scorta delle osservazioni sub punto 1.3. del considerando in diritto- non può ritenersi limitato al mero richiamo per relationem della richiesta originaria. Ad ogni buon conto, il contenuto del provvedimento censurato, laconico e all'evidenza condizionato dalla mancata lettura sinottica iwiro vviyq, del compendio investigativo, non FtcSiéte un elevato grado di specificità dei motivi. 3. Con il secondo motivo di ricorso, i difensori hanno dedotto la mancanza di motivazione con riguardo all'esistenza dell'associazione di stampo mafioso per avere il Tribunale semplicemente "esaltato la dedizione del ricorrente e di alcuni soggetti a lui vicini per vincolo familiare o amicale alla realizzazione di attività estorsive o usuraie" ( così testualmente) e per avere omesso di rilevare l'assenza della forza di intimidazione , della condizione di assoggettamento e omertà, di affectio sodetatis. Il motivo è manifestamente infondato, essendosi al cospetto di rilievi che assumono il valore di affermazioni apodittiche, prive di qualsivoglia riferimento al complessivo tenore della motivazione, la quale al contrario ha lumeggiato con precisione -al livello della gravità indiziaria, coincidente con l'elevata probabilità che gli elementi indizianti possano trasformarsi in prove di colpevolezza- la stabile ed effettiva operatività sul territorio -anche nel periodo di cui alla contestazione provvisoria ( dicembre 2020 -maggio 2022) e senza soluzione di continuità con il periodo immediatamente precedente - dello storico clan Pillera-Puntina, da sempre capeggiato da MO RI ER, padre del ricorrente. Il Tribunale ha esaustivamente e congruamente illustrato, anche attraverso il puntuale richiamo agli esiti dell'attività intercettiva, come anche nel periodo di detenzione del boss, i di lui figli, tra cui il ricorrente, e gli uomini più fidati, tra cui Di UR CC RO e FI LO -detto u bassottu - , avessero continuato, seguendo le direttive del capo , a controllare e gestire tutte le attività illecite da sempre riconducibili al clan Pillera-Puntina- che nonostante i momenti di fisiologica fibrillazione per l'arresto del capo- aveva dunque continuato a controllare il territorio e le attività economiche ivi esistenti, mediante: nuove estorsioni ai danni degli imprenditori locali;
riscossione periodica del pizzo dagli imprenditori già vittime di estorsione;
incasso degli interessi di usura sulla base di precedenti accordi stipulati direttamente da RI MO EN;
risoluzione di queStioni "private" con interventi a favore di "amici" che chiedevano aiuto e protezione , come nel caso di AN 4 IL che si rivolgeva al clan per chiedere il rilascio di un immobile di proprietà occupato abusivamente da terze persone;
periodiche riunioni per pianificare le attività criminali, come ad esempio il summit del 14/12/2021 presso l'abitazione di AR EN nel corso del quale si era discusso dell'estorsione a carico dell'impresa Di MA e del caso di AN IL ( cfr ordinanza dalle pagg. 2 e ss ) ; incontri con esponenti di altri clan mafiosi come i Bonaccorsi- Cappello, gli Strano e i RS- IL , per mantenere la tradizione di famiglia;
incontri per discutere della possibilità di ingresso di nuovi affiliati , come ad esempio di DI NI fuoriuscito dal clan RS -IL ( cfr pag. 5). Il Tribunale si è, dunque, soffermato sui singoli elementi, analizzandoli partitamente ma poi valorizzandone l'idoneità a comporre il disegno complessivo, in senso conforme a quanto rappresentato nella contestazione provvisoria. Non ha affatto utilizzato formulazioni apodittiche e ha dato conto ai fini cautelari della gravità indiziaria, oltretutto contestata dai difensori solo con generiche affermazioni, non calate nella realtà della motivazione del provvedimento impugnato. 3.1 Anche la critica da parte dei difensori in ordine alla omessa individuazione degli elementi strutturali del reato associativo non coglie nel segno. Notoriamente ciò che connota il sodalizio mafioso è la forza di intimidazione posseduta e la tangibile percezione che di essa ne ha il territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e di omertà. Per potere qualificare un sodalizio come mafioso è, infatti, necessario accertare che esso : a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui;
b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia;
c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva( così ex multis Sez.6, n 14444 del 21/02/2023, Abubakar Rv.284579), con la sola eccezione rappresentata da nuove strutture territoriali derivate da quella "madre"; in tale evenienza i suddetti elementi ben possono desumersi dal collegamento della neofita associazione con la struttura "madre" (in relazione alla quale tali elementi risultano provati), della quale la prima conserva il modulo organizzativo e i relativi tratti distintivi. In tale questo contesto, «la forza di intimidazione non è "implicita", ma "intrinseca" nella natura del sodalizio, concretamene esercitata non in forma potenziale o meramente presuntiva, ma nella spendita di una vera e propria fama criminale ereditata dalla "casa-madre"». Ciò considerato, nel caso di specie, il "thema probandum" non può ovviamente involgere il carattere mafioso dell'associazione ovvero l'avvalimento del metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416-bis cod. pen. perché, come esaustivamente illustrato dal Tribunale, non si è al cospetto di una struttura territoriale, che sia gemmazione o anche mera articolazione territoriale di un sodalizio di stampo mafioso già radicato, ma di un unico sodalizio criminale di stampo mafioso che ha continuato ad operare sul territorio, senza soluzione di 5 continuità, nonostante l'arresto del capo. Il fatto, dunque, che tutti i membri della famiglia EN e i fedelissimi del boss avessero continuato ad agire sul territorio, secondo il medesimo protocollo operativo e nel medesimo settore di "affari" del clan Pillera-Puntina, da un lato non consente di avallare la tesi difensiva della operatività utí singuii dei vari soggetti e dall'altro consente di affermare che la natura mafiosa non necessita di alcuna manifestazione o prova concreta, essendo percepita come tale sul territorio. Né in questa sede può semplicemente riproporsi la linea interpretativa, motivatamente scartata dal Tribunale, senza segnalare eventuali incompletezze e illogicità risultanti dal testo del provvedimento ovvero da atti specificamente indicati, tali da accreditare il travisamento di determinate emergenze probatorie e da disarticolare il ragionamento probatorio proposto. 4. In relazione ai motivi nuovi , il Tribunale di Catania ha congruamente illustrato non solo l'inserimento ma anche il ruolo verticistico rivestito dal ricorrente &Interno della struttura associativa : AR PP AN EN , figlio del boss, viene descritto come attivo protagonista degli episodi cruciali relativi alla operatività del sodalizio- essendogli stata affidata la organizzazione del gruppo , la gestione delle estorsioni e il "recupero crediti" - e come persona che - nonostante la giovane età - era diventato punto di riferimento per gli altri affiliati, che lo definivano «un uomo maturo e affidabile» da preferire nella conduzione degli "affari" al fratello NC ( cfr pag. 6 del provvedimento impugnato). LO PP AN EN, dunque, assumeva decisioni di rilievo per la consorteria: si era opposto al progetto di alleanza con i RS ed era a lui a ricevere presso la propria abitazione tutti gli altri componenti del gruppo, ai quali impartiva direttive e dai quali pretendeva una precisa rendicontazione delle attività svolte. 4.1. In un tale contesto, la difesa - nel contestare il ruolo di affiliato del ricorrente - ha, genericamente e senza realmente "dialogare" con i contenuti del provvedimento, contestato l'assenza di affectio societatis nonché la effettività e stabilità del contributo del ricorrente al sodalizio. Il motivo risulta inammissibile, perché manifestamente generico, in violazione di quanto richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non confrontandosi con la valutazione esposta dal Tribunale, la quale risulta muovere da premesse precise e giungere a conclusioni in linea con i recenti approdi giurisprudenziali in tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso che « presuppone lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei c:omuni fini criminosi» (Sez. U - , n. 36958 del 27/05/2021 , Modaffari, Rv. 281889). Del resto costituisce ius receptum che in assenza di rilievi puntuali, tali da confrontarsi con il testo del provvedimento, il motivo risulta privo della necessaria specificità ( ex multis Sez. Un. n 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv 268823). 6 4.2. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla nullità del provvedimento impugnato ex art. 292 cod.proc.pen. per omessa indicazione della gravità del quadro indiziario e per omessa compiuta valutazione delle esigenze cautelari. Nel rimandare alle osservazioni già volte quanto al primo rilievo, si osserva quanto al thema della attualità delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura di massimo rigore a preservare le esigenze cautelari come il Tribunale , in modo succinto ma congruo , abbia valorizzato la personalità dell'indagato, la entità dei fatti di particolare allarme sociale, la operatività del sodalizio fino a data recente e in un contesto di criminalità mafiosa fortemente radicata sul territorio, la capacità criminale del gruppo, mai scalfita nonostante gli arresti dei sodali e dello stesso storico capo clan ( cfr pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato). Al cospetto d tale trama motivazionale, le censure proposte nulla di concreto oppongono e in tal senso il motivo risulta inammissibile. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 25/06/ 2024.
udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, Avv. Salvatore Silvestro e Aw. Salvatore Centorbi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Catania- a seguito di appello del Pubblico ministero- riformava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale e applicava a AR PP AN EN la misura cautelare della custodia in 8 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29223 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 25/06/2024 carcere in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. per sub capo 1) della contestazione provvisoria. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso lo EN, con atto sottoscritto dai suoi difensori, deducendo: violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'atto di appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero per genericità dei motivi;
violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un'associazione di stampo mafioso, operante sul territorio senza soluzione di continuità con il preesistente clan Puntina-Pillera, facente capo a MO RI EN, padre del ricorrente. 3. Con memoria del 07.06.2024, i difensori hanno presentato motivi aggiunti, in parte reiterativi delle doglianze già formulate con l'originario atto di impugnazione e in parte nuovi, deducendo altresì violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 273 , comma 1 bis, 292, comma 2, lett. c) e c) bis , cod. proc. pen, e in relazione all'art. 416 bis cod. pen. ,e vizio di motivazione, per avere i giudici di appello ritenuto l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in continuità con il precedente sodalizio facente capo alla famiglia EN e il ruolo di intraneo del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre. 1.1. Il ricorrente- con il primo motivo di ricorso- ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero presentato in ordine al reato sub capo 1) e ha, in ogni caso, rinnovato detta eccezione per avere l'organo di accusa operato con l'atto di gravame un mero richiamo alla richiesta di applicazione della misura cautelare. La dedotta quaestio iuris -nella sua duplice articolazione- non è meritevole di accoglimento. 1.2. In relazione al primo punto, si osserva come sia principio di diritto consolidato quello secondo cui la mancanza di motivazione espressa in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame non si traduca ex se ed eo ipso in una causa di nullità della sentenza impugnata, se il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza ( così ex multis , Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 4, n 5395 dell5/11/2022 - Lakrafy- Ry284096-01). Ora, nella fattispecie in esame, il 2 r)( Tribunale di Catania- pur senza esplicitamente rispondere al motivo di appello relativo alla eccepita inammissibilità- ha richiamato il tenore complessivo dell'atto di appello, enucleato i punti critici del devolutum, esaminato il compendio investigativo ed enunciato tutti gli elementi di disvalore complessivo del fatto, idonei a sostenere la prowisoria contestazione. Al cospetto di tale giudizio, eventuali considerazioni difensive, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, non potevano comunque trovare accoglimento. 1.3. In ordine alla seconda questione, è opportuno, seppure con la dovuta sintesi, richiamare l'apparato giustificativo, posto a base dell'atto di gravame. Il Pubblico Ministero ha rilevato come le motivazioni del rigetto siano state fondate su una lettura parcellizzata e frazionata delle numerose risultanze investigative, messe a disposizione del Giudice e su una motivazione lacunosa e generica. Nello specifico, ha illustrato come le conversazioni telefoniche, oggetto di monitoraggio- intercorse tra i figli di MO RI EN, storico capo della famiglia mafiosa Puntina-Pillera, e/o tra i predetti e persone estranee alla cerchia familiare- riscontrassero il dato - già emerso anche da una recente Indagine- del protrarsi dell'operatività del clan, anche dopo l'arresto del capo. Nel corpo dell'atto di appello sono state richiamate e trasfuse alcune delle conversazioni, ritenute maggiormente significative dell'attuale presenza sul territorio del sodalizio mafioso e del ruolo di intraneo del ricorrente, e sono stati segnalati episodi specifici dalla riunione tra tutti gli storici componenti del clan svoltasi presso l'abitazione del ricorrente per discutere di eventuali alleanze con i "RS IL"(pagg. 5 , 6 e 7) alla vicenda "Trigila", evocativa del clima di omertà e della forza di intimidazione che il gruppo esercitava sulla collettività . Il contenuto dell'atto di appello segnala, dunque, la esistenza e la operatività sul territorio del clan Puntina-Pillera anche negli anni relativi al periodo in contestazione senza soluzione di continuità, il compimento di attività criminali secondo il collaudato modus agendi del sodalizio nel settore delle estorsioni e della usura ai danni degli imprenditori catanesi, il progetto di ampliamento portato avanti dai figli del capo. In una tale prospettiva, l'appellante ha richiamato «le risultanze riportate nella richiesta di misura in relazione al reato associativo». 1.4. In un tale quadro, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per genericità non è sostenibile per due ordini di motivi. L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen., avendo la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, soggiace al relativo statuto normativo, comprese le disposizioni previste agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.(ex multis Sez.5 n. 9432 de/ 12/01/2017 Cc-Rv. 269098 - 01). Pertanto, anche i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, da intendere come precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto da sottoporre al giudice del gravame. Il semplice richiamo "per relationem" degli argomenti, addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, rende l'appello inammissibile per genericità dei motivi. 3 La specificità del motivo deve essere rapportata al contenuto dell'intero gravame, dovendo da esso trarsi elementi di critica relativamente al capo impugnato, e al grado di precisione del provvedimento impugnato. A tal riguardo, la Corte di cassazione ha più volte rilevato che la specificità dei motivi di appello è direttamente proporzionale alla specificità del provvedimento impugnato: non possono essere mossi rilievi critici in forma puntuale ed esplicita avverso una motivazione carente, lacunosa, apodittica e in cui sia mancata da parte del Giudice qualsiasi valutazione della richiesta o del compendio probatorio (così ex multis , Sez. 6, n. 277, del 07/11/2013 Clema, Rv. 257772.). Nel caso in esame, ad avviso della Corte, l'appello del Pubblico ministero- sulla scorta delle osservazioni sub punto 1.3. del considerando in diritto- non può ritenersi limitato al mero richiamo per relationem della richiesta originaria. Ad ogni buon conto, il contenuto del provvedimento censurato, laconico e all'evidenza condizionato dalla mancata lettura sinottica iwiro vviyq, del compendio investigativo, non FtcSiéte un elevato grado di specificità dei motivi. 3. Con il secondo motivo di ricorso, i difensori hanno dedotto la mancanza di motivazione con riguardo all'esistenza dell'associazione di stampo mafioso per avere il Tribunale semplicemente "esaltato la dedizione del ricorrente e di alcuni soggetti a lui vicini per vincolo familiare o amicale alla realizzazione di attività estorsive o usuraie" ( così testualmente) e per avere omesso di rilevare l'assenza della forza di intimidazione , della condizione di assoggettamento e omertà, di affectio sodetatis. Il motivo è manifestamente infondato, essendosi al cospetto di rilievi che assumono il valore di affermazioni apodittiche, prive di qualsivoglia riferimento al complessivo tenore della motivazione, la quale al contrario ha lumeggiato con precisione -al livello della gravità indiziaria, coincidente con l'elevata probabilità che gli elementi indizianti possano trasformarsi in prove di colpevolezza- la stabile ed effettiva operatività sul territorio -anche nel periodo di cui alla contestazione provvisoria ( dicembre 2020 -maggio 2022) e senza soluzione di continuità con il periodo immediatamente precedente - dello storico clan Pillera-Puntina, da sempre capeggiato da MO RI ER, padre del ricorrente. Il Tribunale ha esaustivamente e congruamente illustrato, anche attraverso il puntuale richiamo agli esiti dell'attività intercettiva, come anche nel periodo di detenzione del boss, i di lui figli, tra cui il ricorrente, e gli uomini più fidati, tra cui Di UR CC RO e FI LO -detto u bassottu - , avessero continuato, seguendo le direttive del capo , a controllare e gestire tutte le attività illecite da sempre riconducibili al clan Pillera-Puntina- che nonostante i momenti di fisiologica fibrillazione per l'arresto del capo- aveva dunque continuato a controllare il territorio e le attività economiche ivi esistenti, mediante: nuove estorsioni ai danni degli imprenditori locali;
riscossione periodica del pizzo dagli imprenditori già vittime di estorsione;
incasso degli interessi di usura sulla base di precedenti accordi stipulati direttamente da RI MO EN;
risoluzione di queStioni "private" con interventi a favore di "amici" che chiedevano aiuto e protezione , come nel caso di AN 4 IL che si rivolgeva al clan per chiedere il rilascio di un immobile di proprietà occupato abusivamente da terze persone;
periodiche riunioni per pianificare le attività criminali, come ad esempio il summit del 14/12/2021 presso l'abitazione di AR EN nel corso del quale si era discusso dell'estorsione a carico dell'impresa Di MA e del caso di AN IL ( cfr ordinanza dalle pagg. 2 e ss ) ; incontri con esponenti di altri clan mafiosi come i Bonaccorsi- Cappello, gli Strano e i RS- IL , per mantenere la tradizione di famiglia;
incontri per discutere della possibilità di ingresso di nuovi affiliati , come ad esempio di DI NI fuoriuscito dal clan RS -IL ( cfr pag. 5). Il Tribunale si è, dunque, soffermato sui singoli elementi, analizzandoli partitamente ma poi valorizzandone l'idoneità a comporre il disegno complessivo, in senso conforme a quanto rappresentato nella contestazione provvisoria. Non ha affatto utilizzato formulazioni apodittiche e ha dato conto ai fini cautelari della gravità indiziaria, oltretutto contestata dai difensori solo con generiche affermazioni, non calate nella realtà della motivazione del provvedimento impugnato. 3.1 Anche la critica da parte dei difensori in ordine alla omessa individuazione degli elementi strutturali del reato associativo non coglie nel segno. Notoriamente ciò che connota il sodalizio mafioso è la forza di intimidazione posseduta e la tangibile percezione che di essa ne ha il territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e di omertà. Per potere qualificare un sodalizio come mafioso è, infatti, necessario accertare che esso : a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui;
b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia;
c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva( così ex multis Sez.6, n 14444 del 21/02/2023, Abubakar Rv.284579), con la sola eccezione rappresentata da nuove strutture territoriali derivate da quella "madre"; in tale evenienza i suddetti elementi ben possono desumersi dal collegamento della neofita associazione con la struttura "madre" (in relazione alla quale tali elementi risultano provati), della quale la prima conserva il modulo organizzativo e i relativi tratti distintivi. In tale questo contesto, «la forza di intimidazione non è "implicita", ma "intrinseca" nella natura del sodalizio, concretamene esercitata non in forma potenziale o meramente presuntiva, ma nella spendita di una vera e propria fama criminale ereditata dalla "casa-madre"». Ciò considerato, nel caso di specie, il "thema probandum" non può ovviamente involgere il carattere mafioso dell'associazione ovvero l'avvalimento del metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416-bis cod. pen. perché, come esaustivamente illustrato dal Tribunale, non si è al cospetto di una struttura territoriale, che sia gemmazione o anche mera articolazione territoriale di un sodalizio di stampo mafioso già radicato, ma di un unico sodalizio criminale di stampo mafioso che ha continuato ad operare sul territorio, senza soluzione di 5 continuità, nonostante l'arresto del capo. Il fatto, dunque, che tutti i membri della famiglia EN e i fedelissimi del boss avessero continuato ad agire sul territorio, secondo il medesimo protocollo operativo e nel medesimo settore di "affari" del clan Pillera-Puntina, da un lato non consente di avallare la tesi difensiva della operatività utí singuii dei vari soggetti e dall'altro consente di affermare che la natura mafiosa non necessita di alcuna manifestazione o prova concreta, essendo percepita come tale sul territorio. Né in questa sede può semplicemente riproporsi la linea interpretativa, motivatamente scartata dal Tribunale, senza segnalare eventuali incompletezze e illogicità risultanti dal testo del provvedimento ovvero da atti specificamente indicati, tali da accreditare il travisamento di determinate emergenze probatorie e da disarticolare il ragionamento probatorio proposto. 4. In relazione ai motivi nuovi , il Tribunale di Catania ha congruamente illustrato non solo l'inserimento ma anche il ruolo verticistico rivestito dal ricorrente &Interno della struttura associativa : AR PP AN EN , figlio del boss, viene descritto come attivo protagonista degli episodi cruciali relativi alla operatività del sodalizio- essendogli stata affidata la organizzazione del gruppo , la gestione delle estorsioni e il "recupero crediti" - e come persona che - nonostante la giovane età - era diventato punto di riferimento per gli altri affiliati, che lo definivano «un uomo maturo e affidabile» da preferire nella conduzione degli "affari" al fratello NC ( cfr pag. 6 del provvedimento impugnato). LO PP AN EN, dunque, assumeva decisioni di rilievo per la consorteria: si era opposto al progetto di alleanza con i RS ed era a lui a ricevere presso la propria abitazione tutti gli altri componenti del gruppo, ai quali impartiva direttive e dai quali pretendeva una precisa rendicontazione delle attività svolte. 4.1. In un tale contesto, la difesa - nel contestare il ruolo di affiliato del ricorrente - ha, genericamente e senza realmente "dialogare" con i contenuti del provvedimento, contestato l'assenza di affectio societatis nonché la effettività e stabilità del contributo del ricorrente al sodalizio. Il motivo risulta inammissibile, perché manifestamente generico, in violazione di quanto richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non confrontandosi con la valutazione esposta dal Tribunale, la quale risulta muovere da premesse precise e giungere a conclusioni in linea con i recenti approdi giurisprudenziali in tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso che « presuppone lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei c:omuni fini criminosi» (Sez. U - , n. 36958 del 27/05/2021 , Modaffari, Rv. 281889). Del resto costituisce ius receptum che in assenza di rilievi puntuali, tali da confrontarsi con il testo del provvedimento, il motivo risulta privo della necessaria specificità ( ex multis Sez. Un. n 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv 268823). 6 4.2. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla nullità del provvedimento impugnato ex art. 292 cod.proc.pen. per omessa indicazione della gravità del quadro indiziario e per omessa compiuta valutazione delle esigenze cautelari. Nel rimandare alle osservazioni già volte quanto al primo rilievo, si osserva quanto al thema della attualità delle esigenze cautelari e alla idoneità della misura di massimo rigore a preservare le esigenze cautelari come il Tribunale , in modo succinto ma congruo , abbia valorizzato la personalità dell'indagato, la entità dei fatti di particolare allarme sociale, la operatività del sodalizio fino a data recente e in un contesto di criminalità mafiosa fortemente radicata sul territorio, la capacità criminale del gruppo, mai scalfita nonostante gli arresti dei sodali e dello stesso storico capo clan ( cfr pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato). Al cospetto d tale trama motivazionale, le censure proposte nulla di concreto oppongono e in tal senso il motivo risulta inammissibile. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 25/06/ 2024.