Art. 4. Domanda di contributo 1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Dipartimento dello spettacolo del Ministero entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno, e comunque entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo. Alla domanda devono essere allegate:
a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 , con la quale il richiedente attesta la titolarita' dell'esercizio, la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti di cui si compone, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, nonche' i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio;
b) copia autentica del contratto di mutuo;
c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita.
2. Ai sensi dell' articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , i termini di cui al comma 1 sono perentori.
Note all' art. 4:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 , recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 , recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1 , 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275.
- L' art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , cosi' dispone:
"3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .".
a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 , con la quale il richiedente attesta la titolarita' dell'esercizio, la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti di cui si compone, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, nonche' i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio;
b) copia autentica del contratto di mutuo;
c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita.
2. Ai sensi dell' articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , i termini di cui al comma 1 sono perentori.
Note all' art. 4:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 , recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 , recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1 , 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275.
- L' art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , cosi' dispone:
"3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .".