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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 16 gennaio 2024, ha deli- berato di pronunciare la presente
S E N T E N Z A nel processo iscritto al n. 1783/2023 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli in data 12/13 luglio 2023, n. 112/2023, proposto, ai sensi dell'art. 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14, con ricorso depositato il 2 agosto 2023,
DA la liquidazione (codice fiscale ), in persona del suo liquidatore, Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Coppola (codice fiscale ) C.F._2
- reclamante -
CONTRO il (codice fiscale Controparte_1
, pendente innanzi al Tribunale di Napoli col n. 81/2023, in persona dell'avv. P.IVA_1
Domenico Cappuccio - intimato non costituitosi -
E la (codice fiscale ), con sede legale in Milano, alla Via Bren- Controparte_2 P.IVA_2
ta n. 18/B, costituitasi per mezzo della (codice fiscale ), con sede CP_3 P.IVA_3
legale in Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, sua procuratrice giusta la procura a questa, allorché era denominata conferita con l'atto pubblico rogato dalla dr.ssa Org_1 [...]
, Notaio in Milano, il 20 luglio 2017, rep. n. 60850, racc. n. 11358, rappresentata Persona_1
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. n liquidazione c. Liquidazione giudiziale Pag. 1 di 7 Parte_1 della 1 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
e difesa dall'avv. Michele Nappi (codice fiscale C.F._3
- resistente -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società reclamante sostiene che la ad istanza della Controparte_4
quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, non era munita della necessaria legittimazione, non avendo provato di essere titolare del credito dell'importo di 512.484,74 €, oltre agli accessori, che ha allegato esserle stato ceduto da come già affermato da questa Corte con il decreto in data 20/21 ottobre Controparte_5
2021 con il quale venne rigettato il reclamo proposto dalla seconda ai sensi dell'art. 22 l.fall. avverso il decreto in data 4 agosto 2021 con cui il predetto Tribunale aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione del suo fallimento, il che esclude anche che essa potesse essere ritenuta un'impresa insolvente e non minore.
La sua impugnazione, cui resiste la è però infondata. Controparte_4
Va infatti innanzitutto osservato che il suddetto decreto di questa Corte non preclu- deva alla società ora resistente di proporre l'istanza accolta con la sentenza impugnata, an- che se, eventualmente, sulla base degli stessi dati di fatto e di diritto e dei medesimi docu- menti probatori sui quali era fondata quella precedentemente rigettata, come costantemen- te e in definitiva condivisibilmente affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (per la quale v., ad es., Cass. 15806/2021, secondo cui: «Il decreto di rigetto dell'i- stanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natu- ra decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza». Conf. Cass.
5069/2017).
Non possono poi, ad avviso di questo Collegio, sussistere seri dubbi sulla titolarità da parte della del predetto credito e dunque della sua legittimazione Controparte_4
a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante.
Invero, quest'ultima non ha contestato che, «nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, la acquistò pro soluto da «in Controparte_4 Controparte_5
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articolo 4 e 7.1. della Legge 130 con- cluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017», «tutti i crediti (per capitale,
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. c. Liquidazione giudiziale Pag. 2 di 7 Controparte_1 della 1 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratto di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in CP_6
altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività deteriorate», come indicato nell'avviso pubblicato nel foglio delle inserzione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell'8 agosto
2017 ai sensi e per gli effetti di cui al comb. disp. degli artt. 4 della legge 30 aprile 1999, n.
130, e 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Sostiene però che ciò non è sufficiente a fornire la prova che tra i crediti oggetto di tale cessione vi fosse anche quello di cui era titolare nei suoi confronti la in Controparte_5
forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8368/2018, pubblicata il 1° ottobre 2018 e nella specie invocata dalla giacché tale sentenza non specifica «la Controparte_4
natura» dei crediti cui si riferisce ed anzi dimostra che questi erano, almeno fino alla data della sua pubblicazione, «“contestati giudizialmente”», sicché non potevano essere qualifica- ti né «“crediti deteriorati” né «“crediti a sofferenza”», come desumibile anche dalla circolare n. 139/91 della , al cui punto 1.5 si afferma che «“La contestazione del credito Org_2
non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza”» ed al cui punto si pre- cisa che « “Si considera “contestato” il credito per il quale è stata adita un'Autorità terza ri- spetto alle part. (l'Autorità giudiziaria, il Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzio- ne stragiudiziale delle controversie con la clientela). La qualifica di credito contestato non è più dovuta dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento assunto da tale Autorità e le segnalazioni dovranno essere adeguate in conformità a quanto stabilito dal provvedimento stesso”».
Senonché, in senso contrario va osservato che:
a) dalla motivazione di detta sentenza si desume che il credito della Controparte_5
verso la cui questa si riferisce deriva da diversi finanziamenti dalla prima erogati Parte_1
alla seconda nel periodo di tempo compreso tra il 1975 e il 2016;
b) le parti della suddetta circolare della citate dalla reclamante eviden- Org_2
temente non escludono che i crediti contestati possano essere considerati “in sofferenza” o anche solo “deteriorati” (aggettivo, questo, che, come affermato nel decreto di questa Corte invocato dalla reclamante, definisce una categoria di crediti più ampia di quelli “in sofferen- za”), bensì soltanto che la loro contestazione non è motivo sufficiente per farli rientrare nella categoria dei crediti “in sofferenza”;
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. c. Liquidazione giudiziale Pag. 3 di 7 Controparte_1 della 1 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
c) il liquidatore della società reclamante non ha nemmeno allegato di aver provato a consultare il sito internet sul quale con il suddetto avviso la società resistente comunicò an- che di aver messo a disposizione dei debitori ceduti i dati identificativi dei crediti ceduti, on- de verificare se fra questi fosse o meno compreso quello in questione, o a chiedere alla
[...]
la conferma dell'avvenuta cessione di tale credito e non ha contestato né CP_7
l'elenco dei crediti ceduti né l'attestazione dell'inclusione tra questi ultimi del predetto cre- dito rilasciata dalla che la seconda, nel costituirsi innanzi a questa Corte, ha Controparte_5
prodotto (come ben poteva fare, non essendo applicabile nel procedimento di reclamo di cui all'art. 51 c.c.i.i. il limite alle nuove produzioni documentali previsto per il processo d'appello dall'art. 345, co. 3, c.p.c.), al contempo indicando il numero identificativo di quello nei con- fronti della prima.
Le contestazioni formulate dalla società reclamante in ordine alla titolarità del sud- detto credito da parte della società resistente vanno dunque giudicate del tutto pretestuose, così come, d'altronde, secondo quanto può desumersi dalla motivazione della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8368/2018, erano le contestazioni formulate con la domanda di accer- tamento negativo dell'esistenza o quanto meno dell'ammontare del medesimo credito evi- dentemente proposta dalla prima “in prevenzione”, per ostacolare le prevedibili iniziative giudiziarie della e rigettata con tale sentenza. Controparte_5
D'altronde, in tal senso depongono anche il momento, di poco successivo alla propo- sizione di tale domanda, in cui la deliberò il proprio scioglimento e la propria Parte_1
liquidazione e quello, di poco successivo al pignoramento presso terzi notificatole il 28 di- cembre 2022 ad istanza della in forza di quella sentenza, in cui il Controparte_4
suo liquidatore ne ha chiesto la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 24 gen- naio 2023.
Considerata poi quest'ultima circostanza e l'entità del debito della società reclamante nei confronti della società resistente è evidente che la prima non può essere considerata un'impresa minore e ben poteva essere sottoposta alla procedura concorsuale della liquida- zione giudiziale.
Il reclamo in esame pertanto non può che essere rigettato.
2.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della società reclamante a rifonde- re alla società resistente le spese del procedimento di reclamo, che, in mancanza della relati- va notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. c. Liquidazione giudiziale Pag. 4 di 7 Controparte_1 della 1 Parte_1 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
attualmente fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liqui- dazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia (in tal senso v. Cass., SS.UU., 16300/2007,
a proposito dell'analogo problema posto dall'individuazione del valore della controversia oggetto dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di un fallimento), e dunque in 2.000 € per il compenso relativo alla cd. fase di studio, 1.600 € per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, 1.800 € per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruzione e 1.800 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria, per un totale di 7.200 €, che deve essere poi maggiorato del 15%, pari a 1.080 €, per determinare l'importo del rimborso forfettario delle spese generali.
2.2. In considerazione del tenore della presente sentenza, va poi – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dato atto della sussistenza dei presup- posti del versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da essa proposto.
2.3. Inoltre, poiché il reclamo in esame, per quanto detto sopra in ordine ai motivi per il quale deve essere rigettato, deve ragionevolmente presumersi proposto da Parte_3
[..
, quale legale rappresentante della società reclamante, nella consapevolezza della sua in- fondatezza e dunque in mala fede, al fine di ottenere ingiustamente la revoca della liquida- zione giudiziale di detta società e di evitare così le iniziative che potrebbe intraprendere, anche nei suoi confronti, il curatore della procedura concorsuale, occorre applicare d'ufficio quanto disposto dall'innovativo ultimo comma dell'art. 51 c.c.i.i. (secondo cui: «Salvo quanto previsto dall'art. 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo con- danna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pa- gamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115») e dunque condannare lo stesso a rifondere, in solido con la società da lui rappresentata, a rifondere alla Pt_2 [...]
le spese del procedimento di reclamo sopra liquidate, nonché a pagare, sem- Controparte_9
pre in solido con la una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per Parte_1
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. c. Liquidazione giudiziale Pag. 5 di 7 Controparte_1 della 1 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
il reclamo in esame in favore della . Controparte_10
Non par dubbio infatti che le previsioni del secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 51 c.c.i.i. debbano essere applicate anche d'ufficio; quella relativa alla condanna del legale rappresentante della società soccombente che ha conferito la procura ad litem al di- fensore di quest'ultima alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, poiché attiene al potere-dovere, pacificamente officioso, del giudice di regolare dette spese, così come quella prevista dall'art. 94 c.p.c. (per la quale v. Cass. 3977/2003), cui evidente- mente s'ispira; quella relativa alla condanna della società soccombente e del suo legale rap- presentante al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché costituisce una sanzione processuale, così come si ritiene che sia la condanna prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. e non par dubbio che sia la condanna prevista dal quarto comma dello stesso articolo, che ha in sostanza anti- cipato.
Proprio perché la seconda delle suddette previsioni deve ritenersi (ora) speciale ri- spetto a quella del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., deve poi ritenersi, nel silenzio del legi- slatore, che la condanna da essa contemplata debba essere, come l'altra, pronunciata in fa- vore della e non escluda la declaratoria prevista dall'art. 13, co. 1- Controparte_10
quater, del d.P.R. 115/2002.
2.4. Pur sussistendone i presupposti, non par utile invece nella specie applicare (an- che) il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., giacché la condanna della (sola) parte soccombente ivi prevista (che il giudice «può» e non deve pronunciare e ben può concorrente con quelle pre- viste dall'ultimo comma dell'art. 51 c.c.i.i.) sarebbe nella specie presumibilmente del tutto inutile, stanti la cancellazione dal registro delle imprese e l'insolvenza della società recla- mante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo proposto dalla;
Controparte_1
B) condanna la società reclamante e, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 51
c.c.i.i., il suo legale rappresentante, , in solido tra loro, a rifondere alla Parte_2 [...]
le spese del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo Controparte_11
di 8.280,00 €, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventual-
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. c. Liquidazione giudiziale Pag. 6 di 7 Controparte_1 della 1 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
mente dovuti;
C) in applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società reclamante di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da essa pro- posto;
D) in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 51 c.c.i.i., condanna la società recla- mante e il suo legale rappresentante, , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2
della di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per Controparte_10
il reclamo proposto.
Così deciso in Napoli, il 13 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. c. Liquidazione giudiziale Pag. 7 di 7 Controparte_1 della 1 Parte_1
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 16 gennaio 2024, ha deli- berato di pronunciare la presente
S E N T E N Z A nel processo iscritto al n. 1783/2023 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli in data 12/13 luglio 2023, n. 112/2023, proposto, ai sensi dell'art. 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.i.) approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14, con ricorso depositato il 2 agosto 2023,
DA la liquidazione (codice fiscale ), in persona del suo liquidatore, Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Coppola (codice fiscale ) C.F._2
- reclamante -
CONTRO il (codice fiscale Controparte_1
, pendente innanzi al Tribunale di Napoli col n. 81/2023, in persona dell'avv. P.IVA_1
Domenico Cappuccio - intimato non costituitosi -
E la (codice fiscale ), con sede legale in Milano, alla Via Bren- Controparte_2 P.IVA_2
ta n. 18/B, costituitasi per mezzo della (codice fiscale ), con sede CP_3 P.IVA_3
legale in Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, sua procuratrice giusta la procura a questa, allorché era denominata conferita con l'atto pubblico rogato dalla dr.ssa Org_1 [...]
, Notaio in Milano, il 20 luglio 2017, rep. n. 60850, racc. n. 11358, rappresentata Persona_1
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. n liquidazione c. Liquidazione giudiziale Pag. 1 di 7 Parte_1 della 1 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
e difesa dall'avv. Michele Nappi (codice fiscale C.F._3
- resistente -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società reclamante sostiene che la ad istanza della Controparte_4
quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, non era munita della necessaria legittimazione, non avendo provato di essere titolare del credito dell'importo di 512.484,74 €, oltre agli accessori, che ha allegato esserle stato ceduto da come già affermato da questa Corte con il decreto in data 20/21 ottobre Controparte_5
2021 con il quale venne rigettato il reclamo proposto dalla seconda ai sensi dell'art. 22 l.fall. avverso il decreto in data 4 agosto 2021 con cui il predetto Tribunale aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione del suo fallimento, il che esclude anche che essa potesse essere ritenuta un'impresa insolvente e non minore.
La sua impugnazione, cui resiste la è però infondata. Controparte_4
Va infatti innanzitutto osservato che il suddetto decreto di questa Corte non preclu- deva alla società ora resistente di proporre l'istanza accolta con la sentenza impugnata, an- che se, eventualmente, sulla base degli stessi dati di fatto e di diritto e dei medesimi docu- menti probatori sui quali era fondata quella precedentemente rigettata, come costantemen- te e in definitiva condivisibilmente affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (per la quale v., ad es., Cass. 15806/2021, secondo cui: «Il decreto di rigetto dell'i- stanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natu- ra decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza». Conf. Cass.
5069/2017).
Non possono poi, ad avviso di questo Collegio, sussistere seri dubbi sulla titolarità da parte della del predetto credito e dunque della sua legittimazione Controparte_4
a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante.
Invero, quest'ultima non ha contestato che, «nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, la acquistò pro soluto da «in Controparte_4 Controparte_5
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articolo 4 e 7.1. della Legge 130 con- cluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017», «tutti i crediti (per capitale,
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. c. Liquidazione giudiziale Pag. 2 di 7 Controparte_1 della 1 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratto di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in CP_6
altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività deteriorate», come indicato nell'avviso pubblicato nel foglio delle inserzione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 dell'8 agosto
2017 ai sensi e per gli effetti di cui al comb. disp. degli artt. 4 della legge 30 aprile 1999, n.
130, e 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Sostiene però che ciò non è sufficiente a fornire la prova che tra i crediti oggetto di tale cessione vi fosse anche quello di cui era titolare nei suoi confronti la in Controparte_5
forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8368/2018, pubblicata il 1° ottobre 2018 e nella specie invocata dalla giacché tale sentenza non specifica «la Controparte_4
natura» dei crediti cui si riferisce ed anzi dimostra che questi erano, almeno fino alla data della sua pubblicazione, «“contestati giudizialmente”», sicché non potevano essere qualifica- ti né «“crediti deteriorati” né «“crediti a sofferenza”», come desumibile anche dalla circolare n. 139/91 della , al cui punto 1.5 si afferma che «“La contestazione del credito Org_2
non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza”» ed al cui punto si pre- cisa che « “Si considera “contestato” il credito per il quale è stata adita un'Autorità terza ri- spetto alle part. (l'Autorità giudiziaria, il Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzio- ne stragiudiziale delle controversie con la clientela). La qualifica di credito contestato non è più dovuta dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento assunto da tale Autorità e le segnalazioni dovranno essere adeguate in conformità a quanto stabilito dal provvedimento stesso”».
Senonché, in senso contrario va osservato che:
a) dalla motivazione di detta sentenza si desume che il credito della Controparte_5
verso la cui questa si riferisce deriva da diversi finanziamenti dalla prima erogati Parte_1
alla seconda nel periodo di tempo compreso tra il 1975 e il 2016;
b) le parti della suddetta circolare della citate dalla reclamante eviden- Org_2
temente non escludono che i crediti contestati possano essere considerati “in sofferenza” o anche solo “deteriorati” (aggettivo, questo, che, come affermato nel decreto di questa Corte invocato dalla reclamante, definisce una categoria di crediti più ampia di quelli “in sofferen- za”), bensì soltanto che la loro contestazione non è motivo sufficiente per farli rientrare nella categoria dei crediti “in sofferenza”;
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. c. Liquidazione giudiziale Pag. 3 di 7 Controparte_1 della 1 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
c) il liquidatore della società reclamante non ha nemmeno allegato di aver provato a consultare il sito internet sul quale con il suddetto avviso la società resistente comunicò an- che di aver messo a disposizione dei debitori ceduti i dati identificativi dei crediti ceduti, on- de verificare se fra questi fosse o meno compreso quello in questione, o a chiedere alla
[...]
la conferma dell'avvenuta cessione di tale credito e non ha contestato né CP_7
l'elenco dei crediti ceduti né l'attestazione dell'inclusione tra questi ultimi del predetto cre- dito rilasciata dalla che la seconda, nel costituirsi innanzi a questa Corte, ha Controparte_5
prodotto (come ben poteva fare, non essendo applicabile nel procedimento di reclamo di cui all'art. 51 c.c.i.i. il limite alle nuove produzioni documentali previsto per il processo d'appello dall'art. 345, co. 3, c.p.c.), al contempo indicando il numero identificativo di quello nei con- fronti della prima.
Le contestazioni formulate dalla società reclamante in ordine alla titolarità del sud- detto credito da parte della società resistente vanno dunque giudicate del tutto pretestuose, così come, d'altronde, secondo quanto può desumersi dalla motivazione della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8368/2018, erano le contestazioni formulate con la domanda di accer- tamento negativo dell'esistenza o quanto meno dell'ammontare del medesimo credito evi- dentemente proposta dalla prima “in prevenzione”, per ostacolare le prevedibili iniziative giudiziarie della e rigettata con tale sentenza. Controparte_5
D'altronde, in tal senso depongono anche il momento, di poco successivo alla propo- sizione di tale domanda, in cui la deliberò il proprio scioglimento e la propria Parte_1
liquidazione e quello, di poco successivo al pignoramento presso terzi notificatole il 28 di- cembre 2022 ad istanza della in forza di quella sentenza, in cui il Controparte_4
suo liquidatore ne ha chiesto la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 24 gen- naio 2023.
Considerata poi quest'ultima circostanza e l'entità del debito della società reclamante nei confronti della società resistente è evidente che la prima non può essere considerata un'impresa minore e ben poteva essere sottoposta alla procedura concorsuale della liquida- zione giudiziale.
Il reclamo in esame pertanto non può che essere rigettato.
2.1. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della società reclamante a rifonde- re alla società resistente le spese del procedimento di reclamo, che, in mancanza della relati- va notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri
N. 1783/2023 r.g.aa.cc. c. Liquidazione giudiziale Pag. 4 di 7 Controparte_1 della 1 Parte_1 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
attualmente fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liqui- dazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia (in tal senso v. Cass., SS.UU., 16300/2007,
a proposito dell'analogo problema posto dall'individuazione del valore della controversia oggetto dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di un fallimento), e dunque in 2.000 € per il compenso relativo alla cd. fase di studio, 1.600 € per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, 1.800 € per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruzione e 1.800 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria, per un totale di 7.200 €, che deve essere poi maggiorato del 15%, pari a 1.080 €, per determinare l'importo del rimborso forfettario delle spese generali.
2.2. In considerazione del tenore della presente sentenza, va poi – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dato atto della sussistenza dei presup- posti del versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da essa proposto.
2.3. Inoltre, poiché il reclamo in esame, per quanto detto sopra in ordine ai motivi per il quale deve essere rigettato, deve ragionevolmente presumersi proposto da Parte_3
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, quale legale rappresentante della società reclamante, nella consapevolezza della sua in- fondatezza e dunque in mala fede, al fine di ottenere ingiustamente la revoca della liquida- zione giudiziale di detta società e di evitare così le iniziative che potrebbe intraprendere, anche nei suoi confronti, il curatore della procedura concorsuale, occorre applicare d'ufficio quanto disposto dall'innovativo ultimo comma dell'art. 51 c.c.i.i. (secondo cui: «Salvo quanto previsto dall'art. 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo con- danna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pa- gamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115») e dunque condannare lo stesso a rifondere, in solido con la società da lui rappresentata, a rifondere alla Pt_2 [...]
le spese del procedimento di reclamo sopra liquidate, nonché a pagare, sem- Controparte_9
pre in solido con la una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per Parte_1
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il reclamo in esame in favore della . Controparte_10
Non par dubbio infatti che le previsioni del secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 51 c.c.i.i. debbano essere applicate anche d'ufficio; quella relativa alla condanna del legale rappresentante della società soccombente che ha conferito la procura ad litem al di- fensore di quest'ultima alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, poiché attiene al potere-dovere, pacificamente officioso, del giudice di regolare dette spese, così come quella prevista dall'art. 94 c.p.c. (per la quale v. Cass. 3977/2003), cui evidente- mente s'ispira; quella relativa alla condanna della società soccombente e del suo legale rap- presentante al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché costituisce una sanzione processuale, così come si ritiene che sia la condanna prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. e non par dubbio che sia la condanna prevista dal quarto comma dello stesso articolo, che ha in sostanza anti- cipato.
Proprio perché la seconda delle suddette previsioni deve ritenersi (ora) speciale ri- spetto a quella del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., deve poi ritenersi, nel silenzio del legi- slatore, che la condanna da essa contemplata debba essere, come l'altra, pronunciata in fa- vore della e non escluda la declaratoria prevista dall'art. 13, co. 1- Controparte_10
quater, del d.P.R. 115/2002.
2.4. Pur sussistendone i presupposti, non par utile invece nella specie applicare (an- che) il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., giacché la condanna della (sola) parte soccombente ivi prevista (che il giudice «può» e non deve pronunciare e ben può concorrente con quelle pre- viste dall'ultimo comma dell'art. 51 c.c.i.i.) sarebbe nella specie presumibilmente del tutto inutile, stanti la cancellazione dal registro delle imprese e l'insolvenza della società recla- mante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
A) rigetta il reclamo proposto dalla;
Controparte_1
B) condanna la società reclamante e, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 51
c.c.i.i., il suo legale rappresentante, , in solido tra loro, a rifondere alla Parte_2 [...]
le spese del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo Controparte_11
di 8.280,00 €, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventual-
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mente dovuti;
C) in applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società reclamante di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da essa pro- posto;
D) in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 51 c.c.i.i., condanna la società recla- mante e il suo legale rappresentante, , in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2
della di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per Controparte_10
il reclamo proposto.
Così deciso in Napoli, il 13 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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