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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/11/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2175/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
con sede in Modica (RG), c.da San Filippo, Parte_1 Via Sorda Sampieri n. 236, P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Vernuccio e Francesco Baglieri del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in C.da Torre Rodosta S. Controparte_1 Zagaria n.281, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Macauda del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 22.09.2025; OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2020 la (d'ora Parte_1 in avanti anche solo ha proposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 591/2020 notificatole il 09.09.2020, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale l'01.08.2020 su ricorso del lavoratore per il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 23.179,27, pretesa - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali - quanto ad € 18.346,36 a titolo di T.F.R. e quanto ad € 4.850,91 a titolo di ultime tre mensilità non corrisposte, oltre accessori e spese. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la società opponente ha eccepito l'infondato preteso pagamento delle retribuzioni non versate e del maturato TFR al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, essa opponente avendo interamente e tempestivamente versato all' la dovuta contribuzione, e l'inammissibilità o improcedibilità della domanda CP_2 monitoria, il vantato credito potendo trovare soddisfazione solo nell'ambito della procedura di sovraindebitamento di cui alla proposta di accordo di composizione della crisi del 22.04.2013, omologata da questo Tribunale con decreto del 18.08.2014. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 destituita di fondamento. Disattesa con ordinanza del 06.02.2021 l'istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025.
***
Premesso che ha incontestatamente lavorato per la Controparte_1 Parte_1 dall'01.03.2004 al 30.09.2018 e che l'accordo di composizione della crisi da
[...] sovraindebitamento ex art. L. n. 3/2012 proposto dalla società opponente è stato omologato da questo Tribunale con decreto del 18.08.2014 (in atti), va intanto disattesa l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'avversata domanda monitoria formulata dall'opponente in ragione della propria ammissione alla procedura anzidetta. Come invero già esposto nella richiamata ordinanza del 06.02.2021, nessuna disposizione della L. n. 3/2012 preclude ai titolari di crediti sorti in epoca posteriore all'omologazione dell'accordo (quali quelli sub iudice) l'accertamento giudiziale dei medesimi;
mentre infatti l'art. 12, comma terzo I° cpv., stabilisce che
“l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2”, il II° cpv. dispone unicamente che “i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano”. Nel merito, l'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata, la società opponente non avendo provato l'allegato tempestivo versamento delle ritenute fiscali e previdenziali operate sulle spettanze retributive per cui è causa, dovendosi conseguentemente ritenere il corretto computo delle medesime al lordo, anziché al netto delle ritenute previdenziali e fiscali di legge;
come infatti reiteratamente affermato dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. CASS. N. 18044/2015; CASS. N. 21010/2013; CASS. N. 11970/2011; CASS. N. 18897/2019). Attesane l'infondatezza, l'opposizione va perciò rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta. Non si ravvisa per contro l'applicabilità dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, l'ammissione dell'opposto al patrocinio dello Stato essendo stata richiesta dopo lo svolgimento di tutte le fasi difensive, decisionale inclusa, le parti avendo già discusso la causa all'udienza cartolare del 13.03.2023, seguita da due udienze cartolari di mero rinvio della decisione per eccessivo carico di ruolo del decidente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2175/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna la al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 12 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2175/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
con sede in Modica (RG), c.da San Filippo, Parte_1 Via Sorda Sampieri n. 236, P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Vernuccio e Francesco Baglieri del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in C.da Torre Rodosta S. Controparte_1 Zagaria n.281, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Macauda del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 22.09.2025; OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.10.2020 la (d'ora Parte_1 in avanti anche solo ha proposto tempestiva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 591/2020 notificatole il 09.09.2020, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale l'01.08.2020 su ricorso del lavoratore per il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 23.179,27, pretesa - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali - quanto ad € 18.346,36 a titolo di T.F.R. e quanto ad € 4.850,91 a titolo di ultime tre mensilità non corrisposte, oltre accessori e spese. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la società opponente ha eccepito l'infondato preteso pagamento delle retribuzioni non versate e del maturato TFR al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, essa opponente avendo interamente e tempestivamente versato all' la dovuta contribuzione, e l'inammissibilità o improcedibilità della domanda CP_2 monitoria, il vantato credito potendo trovare soddisfazione solo nell'ambito della procedura di sovraindebitamento di cui alla proposta di accordo di composizione della crisi del 22.04.2013, omologata da questo Tribunale con decreto del 18.08.2014. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 destituita di fondamento. Disattesa con ordinanza del 06.02.2021 l'istanza di sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025.
***
Premesso che ha incontestatamente lavorato per la Controparte_1 Parte_1 dall'01.03.2004 al 30.09.2018 e che l'accordo di composizione della crisi da
[...] sovraindebitamento ex art. L. n. 3/2012 proposto dalla società opponente è stato omologato da questo Tribunale con decreto del 18.08.2014 (in atti), va intanto disattesa l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'avversata domanda monitoria formulata dall'opponente in ragione della propria ammissione alla procedura anzidetta. Come invero già esposto nella richiamata ordinanza del 06.02.2021, nessuna disposizione della L. n. 3/2012 preclude ai titolari di crediti sorti in epoca posteriore all'omologazione dell'accordo (quali quelli sub iudice) l'accertamento giudiziale dei medesimi;
mentre infatti l'art. 12, comma terzo I° cpv., stabilisce che
“l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2”, il II° cpv. dispone unicamente che “i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano”. Nel merito, l'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata, la società opponente non avendo provato l'allegato tempestivo versamento delle ritenute fiscali e previdenziali operate sulle spettanze retributive per cui è causa, dovendosi conseguentemente ritenere il corretto computo delle medesime al lordo, anziché al netto delle ritenute previdenziali e fiscali di legge;
come infatti reiteratamente affermato dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. CASS. N. 18044/2015; CASS. N. 21010/2013; CASS. N. 11970/2011; CASS. N. 18897/2019). Attesane l'infondatezza, l'opposizione va perciò rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta. Non si ravvisa per contro l'applicabilità dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, l'ammissione dell'opposto al patrocinio dello Stato essendo stata richiesta dopo lo svolgimento di tutte le fasi difensive, decisionale inclusa, le parti avendo già discusso la causa all'udienza cartolare del 13.03.2023, seguita da due udienze cartolari di mero rinvio della decisione per eccessivo carico di ruolo del decidente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2175/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna la al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 12 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella