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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1664 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BISCARONI GIAMPIERO, elettivamente C.F._2 domiciliato in Viale Angelo Cortesi n. 91 06059 TODI ITALIA presso il difensore avv.
BISCARONI GIAMPIERO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) – contumace CP_1 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDI Controparte_2 P.IVA_1
MARCELLO e dell'Avv. Marcello RODINO' di MIGLIONE, elettivamente domiciliato in Viale
Bruno Buozzi n. 51 ROMA presso i suddetti difensori
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento del danno da reato.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2024 le parti hanno concluso come risulta dall'ordinanza del
16/10/2024 adottata ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio la e rassegnando – per i Controparte_2 CP_1 motivi ivi dedotti qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
- 1 - “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni adito, in conformità alla Sentenza n. 1587/17 del 27.11.17, emessa dalla Corte di Appello di Perugia ed in accoglimento della domanda attrice :
Nel merito: previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla Banca convenuta ed accertata la illecita sottrazione e/o distrazione di denaro ad opera di nella CP_1 qualità di promotore finanziario di in danno degli attori per Euro Controparte_2
319.062,44, corrispondenti a versamenti di denaro dettagliatamente indicati in citazione ed eseguiti dagli stessi attori per il tramite del Sig. sia in epoca successiva che CP_1 anteriore al Gennaio 2008, condannare i convenuti in soldo: a) alla restituzione di detta somma;
b) al risarcimento del danno patrimoniale come indicato in citazione, ed in particolare nella perizia di parte depositata in atti (doc.20), detratto l'acconto percepito a titolo di provvisionale pari ad Euro 68.000,00; c) al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa, il tutto contenuto espressamente entro il limite di Euro
900.000,00 .
In via istruttoria, per la ipotesi in cui non sia possibile determinare i suddetti danni sulla scorta degli elementi acquisiti in giudizio, gli attori chiedono ammettersi C.T.U. per la quantificazione degli stessi o in subordine la liquidazione equitativa.
In ogni caso: condannare i convenuti in solido alla refusione integrale in favore degli attori di spese e compensi professionali di causa”.
Con comparsa di risposta si costituiva la rassegnando, Controparte_2 anche in via riconvenzionale, per i motivi ivi esposti qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“…in via principale, rigettare delle domande avversarie, in quanto prescritte ed infondate per i motivi esposti in fatto ed in diritto ed in subordine, di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto agli Attori escludendo i danni che gli stessi avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.);
- in via subordinata e riconvenzionale, condannare il Sig. a tenere manlevata CP_1
e indenne da qualsiasi pagamento – anche delle spese processuali Controparte_2
– essa fosse costretta a fare agli Attori e a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale
e/o risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. e/o in forza di quanto disposto dall'art. 31 D.
Lgs.vo 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento agli Attori al saldo;
- 2 - - in subordine alla precedente conclusione, condannare il Sig. a pagare a CP_1
a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., Controparte_2 ogni somma che la dovesse essere condannata a pagare agli Attori a titolo di CP_2 restituzione, responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o risarcimento del danno, oltre a quelle eventualmente pagate agli stessi Attori a titolo di rimborso delle spese processuali, tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'effettuazione del pagamento agli Attori al saldo;
- in ulteriore subordine alle precedenti conclusioni, accertare il diritto di regresso di
[...] nei confronti del Sig. per qualsiasi somma la società fosse Controparte_2 CP_1 costretta a pagare agli Attori a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o ex art. 2049 c.c. e/o risarcimento del danno, e di conseguenza venga condannato il terzo chiamato a restituire a Controparte_2 ogni somma che essa fosse costretta a pagare agli Attori, anche a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento agli Attori al saldo.”.
Pur ritualmente citato, non si costituiva per cui ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, l'interrogatorio formale del nonché con l'esame dei testi CP_1 ammessi.
2. Parte attrice agisce per ottenere il risarcimento del danno – sub specie, danno emergente, lucro cessante e danno morale - asseritamente subito dalle condotte delittuose poste in essere da promotore finanziario della che, dall'8 giugno CP_1 Controparte_2
1999 al settembre del 2008, avrebbe ricevuto versamenti e conferimenti di denaro da parte dei - per una somma pari a circa 435.209,75 - per il riversamento nei propri Parte_1 conti corrente ovvero per essere investiti in valori mobiliari, in realtà solo parzialmente eseguiti.
In particolare, gli attori deducevano che, a fronte delle somme consegnate al CP_1 la confermava di aver ricevuto solo la somma di euro 116.147,32; pertanto, Controparte_2 la restante somma – pari ad euro 319.062,44 - era stata distratta da parte del promotore.
A sostegno della propria domanda la parte attrice depositava la seguente documentazione:
- 3 - - Elenco dei versamenti effettuati al con le ricevute da questi rilasciate su carta CP_1 intestata dalla CP_2
- Corrispondenza intercorsa tra i e la del giugno 2009; Parte_1 CP_2
- Verbale di ratifica di querela sporta dai nei confronti del del 14 luglio Parte_1 CP_1
2008;
- Atti e relative pronunce giurisdizionali inerenti al processo penale svoltosi nei confronti del con la costituzione di parte civile dei depositata in data CP_1 Parte_1
29/6/2012 (si veda anche doc. 23);
- Ulteriore corrispondenza intercorsa tra i e la negli anni 2018 e 2020; Parte_1 CP_2
- Perizia di parte per la quantificazione del lucro cessante e del danno morale.
Come detto, sulla base dei fatti narrati e della documentazione depositata, i Parte_1 citavano in giudizio la per accertare la propria responsabilità solidale Controparte_2 prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 58/1998, chiedendo il risarcimento del danno in relazione alla somma di euro 319.062,44 (a cui deve essere detratta la somma di euro 68.000,00 già corrisposta dalla in esecuzione del giudicato penale), corrispondente alla somma CP_2 documentabile di cui si sarebbe appropriato l'infedele promotore finanziario della Banca convenuta, nonché il risarcimento del danno da lucro cessante e del danno morale subito.
Di contro, in primis, la parte convenuta ha eccepito la prescrizione del credito vantato dagli attori e, comunque, ha negato la propria responsabilità solidale ritenendo che il nesso causale fra l'esercizio dell'attività del promotore ed il danno subito dai fosse Parte_1 stato interrotto dal comportamento colposo di questi ultimi che avrebbero consapevolmente utilizzato mezzi di pagamento diversi da quelli prescritti dalla normativa di settore, consegnando denaro contante al ovvero assegni privi di intestazione e della clausola CP_1 di “non trasferibilità” ovvero omettendo di verificare i periodici estratti conto inviati dalla che avrebbero loro permesso di verificare l'andamento dei propri rapporti finanziari. CP_2
A sostegno delle proprie ragioni, come anche della propria domanda riconvenzionale nei confronti del la convenuta depositava la seguente documentazione, aggiuntiva CP_1 CP_2 rispetto a quella già depositata da parte attrice:
- Documentazione contrattuale inerente ai rapporti finanziari intrattenuti tra le parti;
- Comunicazioni intervenute fra le parti.
2.1. Ciò posto, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato da parte attrice sollevata dalla convenuta. CP_2
- 4 - L'eccezione è infondata.
Invero, come condivisibilmente affermato dall'Arbitro per le controversie finanziarie Contr (cfr. Decisione n. 6467 del 4 aprile 2023) la responsabilità solidale ex art. 31, comma 3, del TUF ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale che inizia a decorrere “dalla data di rilevazione del danno, del nesso di Contr causalità con il fatto illecito e dell'identità dell'autore dell'illecito” (Decisione n. 2851 del
1° settembre 2020).
Nel caso di specie, tali elementi sono temporalmente collocabili al luglio 2008, data in cui gli attori presentavano denunci-querela alla Procura della repubblica di Orvieto per le condotte delittuose del il decorso del termine prescrizionale veniva, poi, interrotto il CP_1
29/6/2012, con l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti del promotore che, sulla base di quanto previsto dall'art. 2943 c.c., risulta idoneo atto interruttivo. Il processo penale si è definitivamente concluso con sentenza della Corte di
Cassazione n. 30660 del 14 giugno 2019 – che ha confermato la condanna del e la CP_1 responsabilità civile solidale della in relazione alle condotte delittuose successive al CP_2 gennaio 2008 in quanto le altre si erano – medio tempore – prescritte - e la citazione è stata notificata nel settembre 2020.
Peraltro, come correttamente evidenziato sempre dall'Arbitro bancario, in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno riconosciuto dalla sentenza penale che ha pronunciato condanna generica al risarcimento del danno, “…è opinione della Suprema Corte che una volta che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito, l'azione diretta alla liquidazione del quantum resti assoggettata, non più alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., ma a quella decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile e ciò con riguardo a tutte le pretese relative a danni che siano comunque conseguenti al reato, anche se non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile (cfr. Cass., 14 febbraio 2019, n. 4318)…” (cfr. decisione cit.).
2.2. Sempre in via preliminare, riguardo agli effetti del giudicato penale sul successivo giudizio risarcitorio, devono essere condivise le considerazioni svolte anche su questo punto dall'Arbitro bancario che, in particolare, ha rilevato che “…l'orientamento della Corte di
Cassazione civile espresso nella sentenza n. 5560 del 9 marzo 2018 - richiamata dai
- 5 - Ricorrenti - risulta confermato dalla successiva giurisprudenza della medesima Corte e, in particolare, nell'ordinanza n. 8477 del 5 maggio 2020. In questa pronuncia la Suprema
Corte è tornata a ribadire quale sia il corretto canone ermeneutico dell'art. 651 c.p.p.
(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile e amministrativo) e in quali termini e con quali limiti il giudicato penale riverberi la propria efficacia nel successivo giudizio civile di danno. Consolidando il proprio orientamento, la Corte chiarisce che, nei reati di danno, la sentenza del Giudice Penale che “accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla «declaratoria iuris» di generica condanna al risarcimento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza ed entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come «potenzialmente» dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”. In sostanza, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del “quantum” la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito. Inoltre, proprio perché la pronuncia di condanna generica emessa nel giudizio penale non richiede anche
l'individuazione dei danni risarcibili (oltre all'accertamento della loro derivazione causale dall'illecito) (in tal senso anche Cass. Civ. n. 4318 del 14 febbraio 2019), si ritiene non possa riconoscersi rilevanza, al fine della determinazione del danno in sede civile, alla circostanza che il giudice penale abbia riconosciuto provvisionali solo entro un determinato ammontare, Contr come invece affermato dall'Intermediario…”(cfr. Decisione n. 6467 del 4 aprile 2023).
2.3. Ciò posto, nel merito, si osservi, quanto di seguito.
Per quanto riguarda i fatti di reato coperti dal giudicato penale – successivi al gennaio
2008 – deve darsi atto della provvisionale, pari ad euro 68.000,00, già accertata in sede penale, per cui anche tale danno-conseguenza è coperto dal giudicato.
- 6 - Per quanto riguardo i fatti di reato non coperti dal giudicato penale – appropriazione indebita delle somme consegnate al dall'8/6/2009 al 1/3/2007 – si osservi quanto di CP_1 seguito.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul tema della responsabilità ex art. 31 del d.lgs. n. 58/1998 “…il quadro giurisprudenziale consolidato si incentra sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del promotore e esercizio delle attività funzionali allo svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati dall'intermediario (cfr. fra le altre Cass. civ., sez. III, n. 18928 del 31 luglio
2017 e n. 5020 del 4 marzo 2014). Se un simile rapporto deve considerarsi esistente tutte le volte in cui la condotta del promotore finanziario rientri nell'ambito e nelle finalità dell'attività dell'intermediario, l'onere probatorio gravante sul cliente, che agisca nei confronti dell'intermediario per il risarcimento del danno procurato dalla condotta illecita del promotore consiste nel dimostrare di aver affidato il proprio denaro, oggetto dell'illecita appropriazione da parte del promotore, per l'effettuazione di operazioni finanziarie che apparentemente rientrano nel campo della attività affidargli dall'intermediario secondo un criterio di normale affidamento in buona fede (Cass. civ., sez. I, n. 6829 del 24 marzo 2011).
Parallelamente l'intermediario, ai fini dell'esclusione di tale responsabilità oggettiva e solidale nei confronti del cliente, ha l'onere di provare che a quest'ultimo fosse chiaramente percepibile che la condotta del promotore si poneva al di fuori del rapporto con
l'intermediario ovvero che il cliente fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario (Cass. civ., sez. I, n. 22956 del 10 novembre 2015 e Cass. civ., sez. n. 18928/2017). In altri termini l'intermediario deve provare la chiara estraneità della condotta del promotore ai compiti affidatigli ovvero la evidente anomalia della condotta, se pure rientrante nel campo di operatività propria del rapporto fra intermediario e promotore (Cass. civ., sez. I, n. 9892 del 13 maggio 2016 e n.
27925 del 13 febbraio 2013). Nel definire il contenuto di questa prova liberatoria la giurisprudenza di legittimità esclude che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi a quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (Cass. civ., sez. I, n. 4037 del 1 marzo 2016 e n. 17393 del 24 luglio
2009).
- 7 - 39. L'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario. Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. III, n. 13212 del 27 giugno 2016). È necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per
l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. civ., sez. III, n. 1741 del 25 gennaio 2011)….” (cfr. Cass.
n. 32514/2018).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, non può essere utilizzato il metro di giudizio già adottato da questo Tribunale (nel precedente allegato da parte convenuta) che ha ritenuto che la negligenza del cliente – consistita nell'allegata consegna di ingenti somme di denaro in violazione delle regolate contrattuali espressamente pattuite, nell'omessa verifica degli estratti conto inviati, nell'omessa verifica della completa compilazione delle ricevute rilasciate dal nell'accettazione di una rendicontazione parallela predisposta dal CP_1 sulle somme consegnate - sia stata idonea ad interrompere il nesso di causalità tra le CP_1 condotte delittuose del e l'esercizio delle mansioni cui era adibito per conto della CP_1 convenuta (cfr. Trib. Terni, sent. n. 703/2021) per la specificità e le diverse allegazioni CP_2 del caso in esame.
Infatti, posto che deve escludersi che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi a quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità e possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore, gli ulteriori comportamenti tenuti dai non possono assumere una Parte_1 gravità tale da interrompere il suddetto nesso causale e ciò sia perché in parte giustificati dal rapporto di fiducia intrattenuto con il (legato agli stessi da un rapporto di parentela, CP_1 ed ex-sindaco del e dall'essere gli attori soggetti sprovvisti di Parte_3 adeguata conoscenza delle procedure interne della nonché delle regole proprie degli CP_2 investimenti finanziari (cfr. profilazioni in atti che non si riferiscono al periodo oggetto di scrutinio – la prima profilazione è del 12/12/2007 - ed appaiono di dubbia attendibilità in
- 8 - quanto attribuiscono, nei successivi anni 2014 e 2019, un profilo di rischio anche significativamente differente), sia per i particolari artifizi utilizzati dal promotore che usava rilasciare ricevute con carta intestata della (in tal modo confermando nei clienti il suo CP_2 operare quale rappresentante dell' ) sia, infine, per le rassicurazioni da questi fornite CP_4 sul fatto che le somme consegnate non sarebbero nemmeno transitate sui loro conti correnti
(ragione per cui il ricevimento degli estratti conto non può costituire valida prova liberatoria per la . CP_2
Ciò evidenziato, occorre quindi valutare se le parti attrici abbiano o meno dimostrato la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (cfr. Cass. n.
32514/2018 cit.).
Ebbene, gli attori richiedono la restituzione della somma di euro 251.062,44 – già detratta la somma di euro 68.000,00 – sulla base di nn. 10 ricevute rilasciate dal relative alla CP_1 consegna di altrettanti assegni bancari e/o circolari e di nn. 3 contratti di investimento sottoscritti dai da cui risulterebbe la consegna al promotore di non meglio precisati Parte_1 assegni bancari ovvero circolari (cfr. doc. 1 fasc. parti attrici).
Sul punto, a parere dello scrivente, deve ritenersi che nessun riscontro probatorio può riconoscersi alle ricevute del 9/8/1999, del 26/4/2000, del 9/1/2001, del 2/11/2001 e della somma di euro 4.519,81 (ricevuta senza data), in quanto non è stata fornita prova in ordine alle modalità ed all'epoca in cui sarebbero state effettuate le relative corresponsioni e ciò in assenza di alcuna indicazione dei riferimenti degli assegni (numero unico di identificazione) consegnati al promotore – le cui somme avrebbero dovute essere successivamente versate nei conti correnti degli attori ovvero investite in prodotti finanziari - non potendosi per queste valorizzare la mera attestazione del promotore che, anche a voler prescindere dalla sua inopponibilità alla banca quale soggetto terzo, è connotata sul punto da una estrema genericità.
Parimenti, non può ritenersi dimostrata la corresponsione delle somme relative ai nn. 3 contratti di investimento in atti atteso che le somme sarebbero state consegnate al promotore mediante non meglio specificati assegni (bancari e/o circolari) atteso che, anche in questo caso, non è stata fornita prova in ordine alle modalità ed all'epoca in cui sarebbero state effettuate le relative negoziazioni, essendo insufficiente e non opponibile alla società
- 9 - intermediaria, come detto, la mera e generica dichiarazione del promotore finanziario al riguardo.
Deve invece ritenersi provata la condotta appropriativa del in relazione alle CP_1 somme consegnate dagli attori e risultanti nelle ricevute del 30/1/2000 (lire 5.000.000), del
24/7/2001 (lire 50.000.000), del 7/12/2001 (lire 20.000.000) – pari ad euro 38.734,267 - del
30/9/2002 (euro 5.000) e del 6/7/2003 (euro 16.810,00) atteso che, in questo caso, gli assegni risultano compiutamente indicati sia nel loro ammontare che nel numero di identificazione unico (cfr. doc. 1 fasc. parti attrici).
Per i fatti compresi nel periodo dall'8/6/1999 al 31/12/2007, deve quindi ritenersi accertato un danno emergente pari ad euro 60.544,267.
Quanto all'eccepito concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. deve essere esclusa la sua applicazione dovendo valorizzare la ratio sottesa alla disciplina dettata in materia di intermediazione finanziaria che, essendo destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore quale contraente debole, non può essere interpretata nel senso di porre a carico di questi uno specifico onere di diligenza la cui violazione integrerebbe la responsabilità a titolo di colpa concorrente o esclusiva.
Accertata, nei termini sopra specificati, la responsabilità solidale dell'Intermediario ex art. 31, comma 3, del TUF, il danno da liquidare a favore degli attori va quantificato nella somma di € 60.544,267, al netto dell'importo di € 68.000,00 agli stessi corrisposto dalla a CP_2 titolo di provvisionale già riconosciuta in sede penale e coperta dal giudicato.
Su tale importo, attesa la natura di debito di valore del credito vantato, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma non rivalutata, dalla data di negoziazione delle singole disposizioni e dei singoli assegni sino al soddisfo.
2.4. Quanto al danno da lucro cessante alcun risarcimento può essere riconosciuto agli attori.
Tale voce di danno, com'è noto, consiste nel mancato guadagno ovvero nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi, proprio a causa dell'inadempimento e la parte che lo deduce ha l'onere di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione.
A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi quei guadagni che la giurisprudenza di legittimità definisce ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (cfr. Cass. n.
24632/2015).
- 10 - Tanto premesso, osserva questo Giudice che il vulnus del ragionamento giuridico costruito dagli attori si riscontra nella sua natura presuntiva e cioè nel voler far discendere automaticamente da un fatto noto, ossia l'appropriazione delle somme da parte del promotore, un fatto ignoto ed incerto, ovvero il danno da mancato guadagno, senza fornire alcuna prova dell'esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest'ultimo e l'inadempimento.
Gli investitori, per contro, avrebbero dovuto fornire la prova che la consegna del denaro al promotore – accertato in questa sede nella somma di € 60.544,267, al netto dell'importo di sia stata causa diretta ed esclusiva delle perdite economiche patite, non -€ 68.000,00 essendo sufficiente affermare che la mancanza di disponibilità delle somme oggi accertate abbiano determinato le perdite calcolate dal proprio consulente di parte sia perché i costi degli erano ben superiori al danno –asseritamente interrotti per questo solo motivo –interventi patrimoniale accertato (potendo gli attori comunque ricorrere al credito bancario e, in ipotesi, richiedere la restituzione degli interessi corrisposti) sia perché il mancato sviluppo dell'attività artigianale non può ritenersi direttamente imputabile alla mancata realizzazione del suddetto intervento in assenza di prova in merito ad eventuali specifici ordini o richieste di preventivi da parte di terzi.
2.5. Quanto al danno morale, invece, deve essere riconosciuta la somma di euro 40.000,00 ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., somma che si ritiene idonea a considerare anche gli interessi e la rivalutazione fino alla data del deposito della presente sentenza. Tale somma viene individuata in via equitativa, tenuto conto del patimento subito a seguito della commissione dell'illecito, tenuto conto dell'età degli attori all'epoca della scoperta della sottrazione delle somme di denaro consegnate al promotore e della sofferenza conseguente alla perdita di molti dei propri guadagni che si credevano investiti per future necessità.
2.6. La convenuta ha svolto domanda di regresso e manleva nei confronti del promotore finanziario: la domanda va accolta.
La è infatti ritenuta responsabile in solido, ex art. 31 comma 3 TUF, con il CP_2 promotore finanziario a risarcire il danno arrecato ai che, tuttavia, è CP_1 Parte_1 imputabile in via esclusiva alla condotta illecita del promotore finanziario e ciò vale a lasciare impregiudicata l'azione di regresso della CP_2
Il deve quindi essere condannato a rifondere alla della somma che CP_1 CP_2 questa è tenuta a pagare agli attori.
- 11 - 2.7. Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato, ogni ulteriore questione e domanda delle parti da ritenersi assorbita.
3. Le spese legali seguono la soccombenza, sono poste a carico solidale delle parti e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 52.000,01 a
Euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1664/2020 vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_2 al pagamento in favore di e della
[...] Parte_2 Parte_1 somma di euro 100.544,267, oltre accessori come da motivazione;
2) RIGETTA ogni ulteriore domanda di parte attrice;
3) CONDANNA la a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in complessivi CP_2 euro 12.603,00, oltre accessori di legge, IVA e CPA;
4) ACCOGLIE la domanda di regresso della nei confronti di e, per CP_2 CP_1
l'effetto, lo condanna a tenere indenne la di quanto la stessa è tenuta a pagare CP_2 agli attori in virtù della presente sentenza;
5) CONDANNA il a rifondere alla le spese di lite liquidate in complessivi CP_1 CP_2 euro 12.03,00, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Così deciso in Terni il 24 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 12 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1664 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BISCARONI GIAMPIERO, elettivamente C.F._2 domiciliato in Viale Angelo Cortesi n. 91 06059 TODI ITALIA presso il difensore avv.
BISCARONI GIAMPIERO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) – contumace CP_1 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDI Controparte_2 P.IVA_1
MARCELLO e dell'Avv. Marcello RODINO' di MIGLIONE, elettivamente domiciliato in Viale
Bruno Buozzi n. 51 ROMA presso i suddetti difensori
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento del danno da reato.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2024 le parti hanno concluso come risulta dall'ordinanza del
16/10/2024 adottata ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio la e rassegnando – per i Controparte_2 CP_1 motivi ivi dedotti qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
- 1 - “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni adito, in conformità alla Sentenza n. 1587/17 del 27.11.17, emessa dalla Corte di Appello di Perugia ed in accoglimento della domanda attrice :
Nel merito: previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla Banca convenuta ed accertata la illecita sottrazione e/o distrazione di denaro ad opera di nella CP_1 qualità di promotore finanziario di in danno degli attori per Euro Controparte_2
319.062,44, corrispondenti a versamenti di denaro dettagliatamente indicati in citazione ed eseguiti dagli stessi attori per il tramite del Sig. sia in epoca successiva che CP_1 anteriore al Gennaio 2008, condannare i convenuti in soldo: a) alla restituzione di detta somma;
b) al risarcimento del danno patrimoniale come indicato in citazione, ed in particolare nella perizia di parte depositata in atti (doc.20), detratto l'acconto percepito a titolo di provvisionale pari ad Euro 68.000,00; c) al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa, il tutto contenuto espressamente entro il limite di Euro
900.000,00 .
In via istruttoria, per la ipotesi in cui non sia possibile determinare i suddetti danni sulla scorta degli elementi acquisiti in giudizio, gli attori chiedono ammettersi C.T.U. per la quantificazione degli stessi o in subordine la liquidazione equitativa.
In ogni caso: condannare i convenuti in solido alla refusione integrale in favore degli attori di spese e compensi professionali di causa”.
Con comparsa di risposta si costituiva la rassegnando, Controparte_2 anche in via riconvenzionale, per i motivi ivi esposti qui richiamati e trascritti, le seguenti conclusioni:
“…in via principale, rigettare delle domande avversarie, in quanto prescritte ed infondate per i motivi esposti in fatto ed in diritto ed in subordine, di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto agli Attori escludendo i danni che gli stessi avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.);
- in via subordinata e riconvenzionale, condannare il Sig. a tenere manlevata CP_1
e indenne da qualsiasi pagamento – anche delle spese processuali Controparte_2
– essa fosse costretta a fare agli Attori e a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale
e/o risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. e/o in forza di quanto disposto dall'art. 31 D.
Lgs.vo 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento agli Attori al saldo;
- 2 - - in subordine alla precedente conclusione, condannare il Sig. a pagare a CP_1
a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., Controparte_2 ogni somma che la dovesse essere condannata a pagare agli Attori a titolo di CP_2 restituzione, responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o risarcimento del danno, oltre a quelle eventualmente pagate agli stessi Attori a titolo di rimborso delle spese processuali, tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'effettuazione del pagamento agli Attori al saldo;
- in ulteriore subordine alle precedenti conclusioni, accertare il diritto di regresso di
[...] nei confronti del Sig. per qualsiasi somma la società fosse Controparte_2 CP_1 costretta a pagare agli Attori a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, D.Lgs 58/1998 e/o ex art. 2049 c.c. e/o risarcimento del danno, e di conseguenza venga condannato il terzo chiamato a restituire a Controparte_2 ogni somma che essa fosse costretta a pagare agli Attori, anche a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento agli Attori al saldo.”.
Pur ritualmente citato, non si costituiva per cui ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, l'interrogatorio formale del nonché con l'esame dei testi CP_1 ammessi.
2. Parte attrice agisce per ottenere il risarcimento del danno – sub specie, danno emergente, lucro cessante e danno morale - asseritamente subito dalle condotte delittuose poste in essere da promotore finanziario della che, dall'8 giugno CP_1 Controparte_2
1999 al settembre del 2008, avrebbe ricevuto versamenti e conferimenti di denaro da parte dei - per una somma pari a circa 435.209,75 - per il riversamento nei propri Parte_1 conti corrente ovvero per essere investiti in valori mobiliari, in realtà solo parzialmente eseguiti.
In particolare, gli attori deducevano che, a fronte delle somme consegnate al CP_1 la confermava di aver ricevuto solo la somma di euro 116.147,32; pertanto, Controparte_2 la restante somma – pari ad euro 319.062,44 - era stata distratta da parte del promotore.
A sostegno della propria domanda la parte attrice depositava la seguente documentazione:
- 3 - - Elenco dei versamenti effettuati al con le ricevute da questi rilasciate su carta CP_1 intestata dalla CP_2
- Corrispondenza intercorsa tra i e la del giugno 2009; Parte_1 CP_2
- Verbale di ratifica di querela sporta dai nei confronti del del 14 luglio Parte_1 CP_1
2008;
- Atti e relative pronunce giurisdizionali inerenti al processo penale svoltosi nei confronti del con la costituzione di parte civile dei depositata in data CP_1 Parte_1
29/6/2012 (si veda anche doc. 23);
- Ulteriore corrispondenza intercorsa tra i e la negli anni 2018 e 2020; Parte_1 CP_2
- Perizia di parte per la quantificazione del lucro cessante e del danno morale.
Come detto, sulla base dei fatti narrati e della documentazione depositata, i Parte_1 citavano in giudizio la per accertare la propria responsabilità solidale Controparte_2 prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 58/1998, chiedendo il risarcimento del danno in relazione alla somma di euro 319.062,44 (a cui deve essere detratta la somma di euro 68.000,00 già corrisposta dalla in esecuzione del giudicato penale), corrispondente alla somma CP_2 documentabile di cui si sarebbe appropriato l'infedele promotore finanziario della Banca convenuta, nonché il risarcimento del danno da lucro cessante e del danno morale subito.
Di contro, in primis, la parte convenuta ha eccepito la prescrizione del credito vantato dagli attori e, comunque, ha negato la propria responsabilità solidale ritenendo che il nesso causale fra l'esercizio dell'attività del promotore ed il danno subito dai fosse Parte_1 stato interrotto dal comportamento colposo di questi ultimi che avrebbero consapevolmente utilizzato mezzi di pagamento diversi da quelli prescritti dalla normativa di settore, consegnando denaro contante al ovvero assegni privi di intestazione e della clausola CP_1 di “non trasferibilità” ovvero omettendo di verificare i periodici estratti conto inviati dalla che avrebbero loro permesso di verificare l'andamento dei propri rapporti finanziari. CP_2
A sostegno delle proprie ragioni, come anche della propria domanda riconvenzionale nei confronti del la convenuta depositava la seguente documentazione, aggiuntiva CP_1 CP_2 rispetto a quella già depositata da parte attrice:
- Documentazione contrattuale inerente ai rapporti finanziari intrattenuti tra le parti;
- Comunicazioni intervenute fra le parti.
2.1. Ciò posto, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato da parte attrice sollevata dalla convenuta. CP_2
- 4 - L'eccezione è infondata.
Invero, come condivisibilmente affermato dall'Arbitro per le controversie finanziarie Contr (cfr. Decisione n. 6467 del 4 aprile 2023) la responsabilità solidale ex art. 31, comma 3, del TUF ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale che inizia a decorrere “dalla data di rilevazione del danno, del nesso di Contr causalità con il fatto illecito e dell'identità dell'autore dell'illecito” (Decisione n. 2851 del
1° settembre 2020).
Nel caso di specie, tali elementi sono temporalmente collocabili al luglio 2008, data in cui gli attori presentavano denunci-querela alla Procura della repubblica di Orvieto per le condotte delittuose del il decorso del termine prescrizionale veniva, poi, interrotto il CP_1
29/6/2012, con l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti del promotore che, sulla base di quanto previsto dall'art. 2943 c.c., risulta idoneo atto interruttivo. Il processo penale si è definitivamente concluso con sentenza della Corte di
Cassazione n. 30660 del 14 giugno 2019 – che ha confermato la condanna del e la CP_1 responsabilità civile solidale della in relazione alle condotte delittuose successive al CP_2 gennaio 2008 in quanto le altre si erano – medio tempore – prescritte - e la citazione è stata notificata nel settembre 2020.
Peraltro, come correttamente evidenziato sempre dall'Arbitro bancario, in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno riconosciuto dalla sentenza penale che ha pronunciato condanna generica al risarcimento del danno, “…è opinione della Suprema Corte che una volta che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito, l'azione diretta alla liquidazione del quantum resti assoggettata, non più alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., ma a quella decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile e ciò con riguardo a tutte le pretese relative a danni che siano comunque conseguenti al reato, anche se non specificamente dedotti nell'atto di costituzione di parte civile (cfr. Cass., 14 febbraio 2019, n. 4318)…” (cfr. decisione cit.).
2.2. Sempre in via preliminare, riguardo agli effetti del giudicato penale sul successivo giudizio risarcitorio, devono essere condivise le considerazioni svolte anche su questo punto dall'Arbitro bancario che, in particolare, ha rilevato che “…l'orientamento della Corte di
Cassazione civile espresso nella sentenza n. 5560 del 9 marzo 2018 - richiamata dai
- 5 - Ricorrenti - risulta confermato dalla successiva giurisprudenza della medesima Corte e, in particolare, nell'ordinanza n. 8477 del 5 maggio 2020. In questa pronuncia la Suprema
Corte è tornata a ribadire quale sia il corretto canone ermeneutico dell'art. 651 c.p.p.
(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile e amministrativo) e in quali termini e con quali limiti il giudicato penale riverberi la propria efficacia nel successivo giudizio civile di danno. Consolidando il proprio orientamento, la Corte chiarisce che, nei reati di danno, la sentenza del Giudice Penale che “accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla «declaratoria iuris» di generica condanna al risarcimento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza ed entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come «potenzialmente» dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”. In sostanza, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del “quantum” la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito. Inoltre, proprio perché la pronuncia di condanna generica emessa nel giudizio penale non richiede anche
l'individuazione dei danni risarcibili (oltre all'accertamento della loro derivazione causale dall'illecito) (in tal senso anche Cass. Civ. n. 4318 del 14 febbraio 2019), si ritiene non possa riconoscersi rilevanza, al fine della determinazione del danno in sede civile, alla circostanza che il giudice penale abbia riconosciuto provvisionali solo entro un determinato ammontare, Contr come invece affermato dall'Intermediario…”(cfr. Decisione n. 6467 del 4 aprile 2023).
2.3. Ciò posto, nel merito, si osservi, quanto di seguito.
Per quanto riguarda i fatti di reato coperti dal giudicato penale – successivi al gennaio
2008 – deve darsi atto della provvisionale, pari ad euro 68.000,00, già accertata in sede penale, per cui anche tale danno-conseguenza è coperto dal giudicato.
- 6 - Per quanto riguardo i fatti di reato non coperti dal giudicato penale – appropriazione indebita delle somme consegnate al dall'8/6/2009 al 1/3/2007 – si osservi quanto di CP_1 seguito.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul tema della responsabilità ex art. 31 del d.lgs. n. 58/1998 “…il quadro giurisprudenziale consolidato si incentra sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del promotore e esercizio delle attività funzionali allo svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati dall'intermediario (cfr. fra le altre Cass. civ., sez. III, n. 18928 del 31 luglio
2017 e n. 5020 del 4 marzo 2014). Se un simile rapporto deve considerarsi esistente tutte le volte in cui la condotta del promotore finanziario rientri nell'ambito e nelle finalità dell'attività dell'intermediario, l'onere probatorio gravante sul cliente, che agisca nei confronti dell'intermediario per il risarcimento del danno procurato dalla condotta illecita del promotore consiste nel dimostrare di aver affidato il proprio denaro, oggetto dell'illecita appropriazione da parte del promotore, per l'effettuazione di operazioni finanziarie che apparentemente rientrano nel campo della attività affidargli dall'intermediario secondo un criterio di normale affidamento in buona fede (Cass. civ., sez. I, n. 6829 del 24 marzo 2011).
Parallelamente l'intermediario, ai fini dell'esclusione di tale responsabilità oggettiva e solidale nei confronti del cliente, ha l'onere di provare che a quest'ultimo fosse chiaramente percepibile che la condotta del promotore si poneva al di fuori del rapporto con
l'intermediario ovvero che il cliente fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario (Cass. civ., sez. I, n. 22956 del 10 novembre 2015 e Cass. civ., sez. n. 18928/2017). In altri termini l'intermediario deve provare la chiara estraneità della condotta del promotore ai compiti affidatigli ovvero la evidente anomalia della condotta, se pure rientrante nel campo di operatività propria del rapporto fra intermediario e promotore (Cass. civ., sez. I, n. 9892 del 13 maggio 2016 e n.
27925 del 13 febbraio 2013). Nel definire il contenuto di questa prova liberatoria la giurisprudenza di legittimità esclude che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi a quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (Cass. civ., sez. I, n. 4037 del 1 marzo 2016 e n. 17393 del 24 luglio
2009).
- 7 - 39. L'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario. Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. III, n. 13212 del 27 giugno 2016). È necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per
l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. civ., sez. III, n. 1741 del 25 gennaio 2011)….” (cfr. Cass.
n. 32514/2018).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, non può essere utilizzato il metro di giudizio già adottato da questo Tribunale (nel precedente allegato da parte convenuta) che ha ritenuto che la negligenza del cliente – consistita nell'allegata consegna di ingenti somme di denaro in violazione delle regolate contrattuali espressamente pattuite, nell'omessa verifica degli estratti conto inviati, nell'omessa verifica della completa compilazione delle ricevute rilasciate dal nell'accettazione di una rendicontazione parallela predisposta dal CP_1 sulle somme consegnate - sia stata idonea ad interrompere il nesso di causalità tra le CP_1 condotte delittuose del e l'esercizio delle mansioni cui era adibito per conto della CP_1 convenuta (cfr. Trib. Terni, sent. n. 703/2021) per la specificità e le diverse allegazioni CP_2 del caso in esame.
Infatti, posto che deve escludersi che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi a quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità e possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore, gli ulteriori comportamenti tenuti dai non possono assumere una Parte_1 gravità tale da interrompere il suddetto nesso causale e ciò sia perché in parte giustificati dal rapporto di fiducia intrattenuto con il (legato agli stessi da un rapporto di parentela, CP_1 ed ex-sindaco del e dall'essere gli attori soggetti sprovvisti di Parte_3 adeguata conoscenza delle procedure interne della nonché delle regole proprie degli CP_2 investimenti finanziari (cfr. profilazioni in atti che non si riferiscono al periodo oggetto di scrutinio – la prima profilazione è del 12/12/2007 - ed appaiono di dubbia attendibilità in
- 8 - quanto attribuiscono, nei successivi anni 2014 e 2019, un profilo di rischio anche significativamente differente), sia per i particolari artifizi utilizzati dal promotore che usava rilasciare ricevute con carta intestata della (in tal modo confermando nei clienti il suo CP_2 operare quale rappresentante dell' ) sia, infine, per le rassicurazioni da questi fornite CP_4 sul fatto che le somme consegnate non sarebbero nemmeno transitate sui loro conti correnti
(ragione per cui il ricevimento degli estratti conto non può costituire valida prova liberatoria per la . CP_2
Ciò evidenziato, occorre quindi valutare se le parti attrici abbiano o meno dimostrato la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (cfr. Cass. n.
32514/2018 cit.).
Ebbene, gli attori richiedono la restituzione della somma di euro 251.062,44 – già detratta la somma di euro 68.000,00 – sulla base di nn. 10 ricevute rilasciate dal relative alla CP_1 consegna di altrettanti assegni bancari e/o circolari e di nn. 3 contratti di investimento sottoscritti dai da cui risulterebbe la consegna al promotore di non meglio precisati Parte_1 assegni bancari ovvero circolari (cfr. doc. 1 fasc. parti attrici).
Sul punto, a parere dello scrivente, deve ritenersi che nessun riscontro probatorio può riconoscersi alle ricevute del 9/8/1999, del 26/4/2000, del 9/1/2001, del 2/11/2001 e della somma di euro 4.519,81 (ricevuta senza data), in quanto non è stata fornita prova in ordine alle modalità ed all'epoca in cui sarebbero state effettuate le relative corresponsioni e ciò in assenza di alcuna indicazione dei riferimenti degli assegni (numero unico di identificazione) consegnati al promotore – le cui somme avrebbero dovute essere successivamente versate nei conti correnti degli attori ovvero investite in prodotti finanziari - non potendosi per queste valorizzare la mera attestazione del promotore che, anche a voler prescindere dalla sua inopponibilità alla banca quale soggetto terzo, è connotata sul punto da una estrema genericità.
Parimenti, non può ritenersi dimostrata la corresponsione delle somme relative ai nn. 3 contratti di investimento in atti atteso che le somme sarebbero state consegnate al promotore mediante non meglio specificati assegni (bancari e/o circolari) atteso che, anche in questo caso, non è stata fornita prova in ordine alle modalità ed all'epoca in cui sarebbero state effettuate le relative negoziazioni, essendo insufficiente e non opponibile alla società
- 9 - intermediaria, come detto, la mera e generica dichiarazione del promotore finanziario al riguardo.
Deve invece ritenersi provata la condotta appropriativa del in relazione alle CP_1 somme consegnate dagli attori e risultanti nelle ricevute del 30/1/2000 (lire 5.000.000), del
24/7/2001 (lire 50.000.000), del 7/12/2001 (lire 20.000.000) – pari ad euro 38.734,267 - del
30/9/2002 (euro 5.000) e del 6/7/2003 (euro 16.810,00) atteso che, in questo caso, gli assegni risultano compiutamente indicati sia nel loro ammontare che nel numero di identificazione unico (cfr. doc. 1 fasc. parti attrici).
Per i fatti compresi nel periodo dall'8/6/1999 al 31/12/2007, deve quindi ritenersi accertato un danno emergente pari ad euro 60.544,267.
Quanto all'eccepito concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. deve essere esclusa la sua applicazione dovendo valorizzare la ratio sottesa alla disciplina dettata in materia di intermediazione finanziaria che, essendo destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore quale contraente debole, non può essere interpretata nel senso di porre a carico di questi uno specifico onere di diligenza la cui violazione integrerebbe la responsabilità a titolo di colpa concorrente o esclusiva.
Accertata, nei termini sopra specificati, la responsabilità solidale dell'Intermediario ex art. 31, comma 3, del TUF, il danno da liquidare a favore degli attori va quantificato nella somma di € 60.544,267, al netto dell'importo di € 68.000,00 agli stessi corrisposto dalla a CP_2 titolo di provvisionale già riconosciuta in sede penale e coperta dal giudicato.
Su tale importo, attesa la natura di debito di valore del credito vantato, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma non rivalutata, dalla data di negoziazione delle singole disposizioni e dei singoli assegni sino al soddisfo.
2.4. Quanto al danno da lucro cessante alcun risarcimento può essere riconosciuto agli attori.
Tale voce di danno, com'è noto, consiste nel mancato guadagno ovvero nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi, proprio a causa dell'inadempimento e la parte che lo deduce ha l'onere di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione.
A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi quei guadagni che la giurisprudenza di legittimità definisce ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (cfr. Cass. n.
24632/2015).
- 10 - Tanto premesso, osserva questo Giudice che il vulnus del ragionamento giuridico costruito dagli attori si riscontra nella sua natura presuntiva e cioè nel voler far discendere automaticamente da un fatto noto, ossia l'appropriazione delle somme da parte del promotore, un fatto ignoto ed incerto, ovvero il danno da mancato guadagno, senza fornire alcuna prova dell'esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest'ultimo e l'inadempimento.
Gli investitori, per contro, avrebbero dovuto fornire la prova che la consegna del denaro al promotore – accertato in questa sede nella somma di € 60.544,267, al netto dell'importo di sia stata causa diretta ed esclusiva delle perdite economiche patite, non -€ 68.000,00 essendo sufficiente affermare che la mancanza di disponibilità delle somme oggi accertate abbiano determinato le perdite calcolate dal proprio consulente di parte sia perché i costi degli erano ben superiori al danno –asseritamente interrotti per questo solo motivo –interventi patrimoniale accertato (potendo gli attori comunque ricorrere al credito bancario e, in ipotesi, richiedere la restituzione degli interessi corrisposti) sia perché il mancato sviluppo dell'attività artigianale non può ritenersi direttamente imputabile alla mancata realizzazione del suddetto intervento in assenza di prova in merito ad eventuali specifici ordini o richieste di preventivi da parte di terzi.
2.5. Quanto al danno morale, invece, deve essere riconosciuta la somma di euro 40.000,00 ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., somma che si ritiene idonea a considerare anche gli interessi e la rivalutazione fino alla data del deposito della presente sentenza. Tale somma viene individuata in via equitativa, tenuto conto del patimento subito a seguito della commissione dell'illecito, tenuto conto dell'età degli attori all'epoca della scoperta della sottrazione delle somme di denaro consegnate al promotore e della sofferenza conseguente alla perdita di molti dei propri guadagni che si credevano investiti per future necessità.
2.6. La convenuta ha svolto domanda di regresso e manleva nei confronti del promotore finanziario: la domanda va accolta.
La è infatti ritenuta responsabile in solido, ex art. 31 comma 3 TUF, con il CP_2 promotore finanziario a risarcire il danno arrecato ai che, tuttavia, è CP_1 Parte_1 imputabile in via esclusiva alla condotta illecita del promotore finanziario e ciò vale a lasciare impregiudicata l'azione di regresso della CP_2
Il deve quindi essere condannato a rifondere alla della somma che CP_1 CP_2 questa è tenuta a pagare agli attori.
- 11 - 2.7. Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato, ogni ulteriore questione e domanda delle parti da ritenersi assorbita.
3. Le spese legali seguono la soccombenza, sono poste a carico solidale delle parti e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014 (scaglione da Euro 52.000,01 a
Euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1664/2020 vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_2 al pagamento in favore di e della
[...] Parte_2 Parte_1 somma di euro 100.544,267, oltre accessori come da motivazione;
2) RIGETTA ogni ulteriore domanda di parte attrice;
3) CONDANNA la a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in complessivi CP_2 euro 12.603,00, oltre accessori di legge, IVA e CPA;
4) ACCOGLIE la domanda di regresso della nei confronti di e, per CP_2 CP_1
l'effetto, lo condanna a tenere indenne la di quanto la stessa è tenuta a pagare CP_2 agli attori in virtù della presente sentenza;
5) CONDANNA il a rifondere alla le spese di lite liquidate in complessivi CP_1 CP_2 euro 12.03,00, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Così deciso in Terni il 24 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 12 -