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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/08/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2644/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa da
( P.IVA. e Cod. Fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro-tempore,
con l'avv. Avv. Cristina Pastorino , C.F._1
attore contro
(CF: ), Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
C.F. , CP_2 C.F._3
con gli avv.ti Annamaria Massocchi (C.F. ) e Laura Brega (C.F. C.F._4
), C.F._5
c.f.: ) Controparte_3 C.F._6
con l'avv. Marco Praino (C.F.: ), CodiceFiscale_7
Conclusioni delle parti.
Per Parte_1
In via principale: -Dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'incendio in capo agli odierni convenuti per i motivi tutti di cui in narrativa e, di conseguenza, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della somma complessiva di Euro 95.822,88 da parte di
[...]
a favore del proprio assicurato SI. per i danni Controparte_4 Parte_2 riportati dalla sua proprietà immobiliare sita in Marzano (PV) Via Matteotti, n. 82/B a, dichiarare il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. di in ordine a Controparte_4 quanto corrisposto e condannare i convenuti , in solido tra loro, a rifondere all'esponente la somma complessiva di Euro 95.822,88, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, da determinarsi nel corso del giudizio, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento al saldo ed oltre le spese legali per l'assistenza stragiudiziale.
Per CP_2
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
CP_
- nella denegata ipotesi in cui si ritenga la sig.ra responsabile ex art. 2051 cod. civ., dichiararla tenuta a risarcire il danno nei limiti ed in misura corrispondente al suo diritto di comproprietà, pari ad un 1/6;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice, accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti in relazione ai danni subiti dal soggetto per il quale agisce in surroga e, Controparte_5
conseguentemente, graduare il danno eventualmente riconosciuto e liquidato alla medesima in misura corrispondente al rispettivo grado di colpa e al rispettivo grado di responsabilità, nonché dichiarare che il sig. CP_1
è tenuto a tenere indenne, anche in via di regresso, la sig.
[...] CP_2
da ogni pretesa attorea, condannando lo stesso a rifondere alla sig. CP_2
quanto la medesima sarà tenuta a pagare all'attrice;
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad i.v.a.,
al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.
Pag. 2 di 11 Per Parte_3
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Parte_3
NEL MERITO, in via principale:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei confronti di Parte_3
per le causali tutte dalle stesse azionate e, in ogni caso, Parte_1
respingere le domande tutte svolte da nei confronti del sig. Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
- per la denegata e non creduta ipotesi di condanna del sig. alla Persona_1
corresponsione di qualsivoglia importo in favore di , contenere l'importo in Parte_1
ipotesi liquidato entro i limiti della capienza del patrimonio ereditario ex art. 490 c. 2 Cod.Civ.;
NEL MERITO, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da , accertare e dichiarare il grado di responsabilità Parte_1
di ciascuno dei convenuti eventualmente ritenuti responsabili in relazione ai danni asseritamente subiti dal soggetto per il quale l'Assicurazione agisce in surroga e, di conseguenza, graduare il danno eventualmente riconosciuto e liquidato a
[...]
in ragione del rispettivo grado di colpa e del rispettivo titolo di responsabilità Parte_1
e dichiarare che il sig. è tenuto a tenere indenne, anche occorrendo in via di Controparte_1
regresso, il sig. da ogni pretesa attorea, condannando lo stesso a Parte_3
rifondere al medesimo sig. quanto questi sarà in non creduta Parte_3
ipotesi eventualmente tenuto a pagare all'attrice;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da , accertare e quantificare necessità, idoneità, Parte_1 inerenza, proporzionalità e congruità degli importi domandati da controparte riducendo a misura di legge e di giustizia le pretese attoree;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 3 di 11
1.Svolgimento del processo
( di seguito ) citava gli odierni convenuti quali Controparte_6 Parte_1 proprietari dell'immobile sito in Marzano (PV) via Via Matteotti agendo in via di regresso per il pagamento della somma erogata al proprio assicurato sig. in relazione ai danni Parte_2 da incendio provocati la notte del 22.4.2022 e derivanti dall'immobile di loro proprietà
Dava atto:
-di aver assicurato l'immobile di proprietà del SI. , sito in Marzano (PV) via Parte_2
Via Matteotti , 82/B , con Polizza “Protezione Casa” n. 21018243.
-che in data 22 aprile 2022 , alle ore 00,20 c.a. nella proprietà dei convenuti adiacente a quella del SI. , divampava un incendio che cagionava diffusi danni alla proprietà Parte_2 dell'assicurato, sia alle parti esterne che al suo contenuto. Nell'occasione I vigili del fuoco intervenuti in loco avevano trovato ad attenderli uno dei proprietari dell'immobile da cui era scaturito l'incendio, sig. , il quale riferiva di ricordarsi solo di aver fatto una Controparte_1
“grigliata” con degli amici e di essersi poi addormentato in giardino, e quindi poi di essersi svegliato con l'incendio della sua proprietà in atto.
-che la compagnia di assicurazioni provvedeva a corrispondere al a titolo di Parte_2 indennizzo il complessivo importo di Euro 95.822,88 e quindi, essendo rimasta senza seguito la richiesta stragiudiziale, con il presente giudizio esercitava l'azione di surroga nei confronti dei signori e quali comproprietari Controparte_1 CP_2 Parte_3 dell'immobile di Via Matteotti, n. 82/A, punto di origine dell'incendio.A fondamento della domanda ex art 1916 c.c. poneva il rapporto di custodia ex art 2051 con l'immobile di cui erano titolari i convenuti.
Restava contumace il convenuto . Controparte_1
Si costituiva invece la quale deduceva : CP_2
-che la medesima era comproprietaria per la quota di 1/6, per successione mortis causa dalla di lei sorella , già proprietaria dell'immobile de quo per la quota del 50%; la restante Persona_2 quota del 50% apparteneva in vita al sig. (padre dell'altro convenuto Persona_1 [...]
) . In ragione della successione, l'immobile de quo era stato assegnato: per Parte_3 la quota di 3/6 al SI. (figlio di ), e per la restante Parte_3 Persona_1 quota di 2/6 al SI. , coniuge separato della SI.ra ; per la quota di 1/6 Controparte_1 Persona_2 Per_ alla sig.ra erede legittima della sorella . CP_2
chiedeva in sintesi il rigetto della domanda allegando , per quanto di competenza , il Pt_4 difetto di nesso causale in relazione al comportamento del tutto imprevedibile del CP_1 posto in atto tra l'altro a dispetto dei propri inutili tentativi di interdirgli l'accesso all'immobile
Si costituiva altresì il sig. il quale confermava di avere , a seguito Parte_3 del decesso del genitore, sig. compagno di accettato con beneficio Persona_1 Persona_2 di inventario l'eredità del padre tra cui l'immobile sito in Marzano (PV) – via Matteotti, n.82
Pag. 4 di 11 Allegato che l'incendio si era verificato per colpa e/o fatto imputabile esclusivamente al sig. ex art.2043 c.c.,, sosteneva che ai sensi dell'art. 491 Cod.Civ., l'erede con Controparte_1 beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave
In ogni caso la sua responsabilità doveva essere contenuta nei limiti del patrimonio (intra vires hereditatis ) di cui al beneficio d'inventario,
In ordine al quantum debeatur, deduceva la mancanza di prova valida e idonea riguardo alla quantificazione della richiesta, costituendo la perizia del fiduciario della compagnia un atto unilaterale, privo di efficacia probatoria.
---0000---
Il Giudice, alla prima udienza ,invitava le parti ad addivenire ad una conciliazione nella misura del 50% dell'importo richiesto in atto di citazione. L'attore aderiva alla proposta del Giudice, le altre parti invece non aderivano.
Nel corso del giudizio, depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori e rinviata per la discussione ex art. 281 quinques c.p.c.
2.I principi di diritto applicabili alla fattispecie
Le molteplici questioni poste nel presente giudizio si incentrano in primo luogo sulla definizione di responsabilità per fatto illecito da cose in custodia, oltre che sul concetto di custodia anche in relazione alla posizione dell'erede con beneficio d'inventario.
Quanto al particolare criterio di imputazione di cui all'art.2051 c.c. di recente , come noto, è stato ricomposto dalle Sezioni Unite della Cassazione il dubbio interpretativo a lungo perpetuatosi circa la sussistenza di una responsabilità presunta o viceversa oggettiva del custode ( Cfr Cass.Sez.Unite , ord.n.20943 del 30.6.2022).
Nell'un caso- in breve - il custode si riteneva soggetto ad una presunzione di responsabilità tale da ammettere prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, consistente non già nella prova dell'interruzione del nesso causale bensì anche nella dimostrazione – in applicazione del principio di vicinanza della prova – di aver espletato , con la diligenza adeguata alla natura e funzione della cosa, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione sul medesimo incombenti, in modo che il fatto non appaia ascrivibile a sua colpa (sul punto tra le tante Cass. sez.III sent. N.3651 del 20.2.2006 e Cass sez.III, sent n.2308 del 2.2.2007 per cui , secondo la norma, si realizzerebbe un'inversione dell'onere della prova essendo il custode tenuto a dimostrare la propria mancanza di colpa, e , più di recente
Cass.sez.III sent.
8.5.2013 n.10898 )
Nell'altro invece , è venuta affermandosi l'irrilevanza – sotto il profilo causalistico – di ogni indagine quanto alle condotte del custode, di vigilanza e prevenzione, dovendosene affermare viceversa la responsabilità ogni qual volta sia dimostrata da parte dell'attore una relazione
Pag. 5 di 11 causale tra il danno e la cosa, salva la controprova che questa è interrotta dal caso fortuito, e cioè da un fattore (che ben può consistere anche nel fatto del terzo o del danneggiato) tale per la sua imprevedibilità ed eccezionalità da elidere il nesso ( ex multis più di recente Cass. sez.III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez.III ord. 12027 del 16.5. 2017 ma già Cass sez.III sent.
4476 del 24.2.2011).
Dunque, sulla scorta tra l'altro di un precedente e compiuto intervento della terza sezione ( Cfr
Cass.sez.III, n. 2480 del 1.2.2018 ), le Sezioni unite del 2022 hanno affermato la validità di tale secondo orientamento quanto all'idoneità del solo fortuito oggettivamente inteso ad interrompere il nesso causale , relegando le allegazioni e prove circa il rispetto degli obblighi di legge e l'assunzione dei comportamenti di normale diligenza e prudenza al solo fine di
“dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno” .
A conferma di tali principi generali si richiama poi di recente la pronuncia n.11152 del
27.4.2023 per cui , quanto alla definizione di fortuito :
“Nel caso di condotta del danneggiato, questa deve avere efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento per integrare il caso fortuito;
in caso contrario, la condotta colposa del danneggiato va valutata secondo i criteri dell'art. 1227 c.c. in termini di concorso causale, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela ex art. 2 Cost. La mera condotta colposa del danneggiato non è sufficiente ad integrare il caso fortuito, dovendo il giudice accertare se essa abbia reso del tutto ininfluente la situazione della cosa custodita, degradandola a mera occasione dell'evento dannoso. In mancanza di tale prova liberatoria da parte del custode, deve essere valutato l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.).
Dunque il fatto costituente caso fortuito, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, quando i sia rappresentato dalla condotta del danneggiato o del terzo che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente- sempre secondo le Sezioni Unite e per quel che interessa ai presenti fini - a seconda del grado di incidenza causale sull'evento , in applicazione anche officiosa dell'art 1227 c.c. e tenuto in debito conto il dovere di ragionevole cautela ex art 2 della Costituzione : “ quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze , tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno “, interrompendo detto comportamento il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso “ quando lo stesso comportamento , benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Quanto alla qualità di custode la giurisprudenza la ha pacificamente riconosciuta in una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res - tale da rendere attuale e diretto il potere anche fisico sulla cosa custodita ( e le sue dirette pertinenze) -, incombendo al custode medesimo di vigilarla e mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, eliminando le situazioni di pericolo ed escludendone il contatto con i terzi medesimi.
Di recente tuttavia – ribadito una volta di più che il potere di controllo non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità ma solo fondamento del criterio scelto dal legislatore per l'allocazione del rischio – si è sottolineato che ciò che rileva in definitiva è il
Pag. 6 di 11 potere di fatto, sicchè responsabile ben può essere considerato anche un soggetto diverso da quello che avrebbe un titolo giuridico sulla cosa ( cfr.Cass. 11152/23 cit. mentre in senso parzialmente diverso Cass.16638 del 5.7.2017).
Salvo poi affermarsi proprio con la pronuncia n.20943 del 22 e con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità,
“… che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c….”
----000----
Si precisa poi ulteriormente , quanto all'affermazione in giudizio di responsabilità esclusiva del ai sensi di un diverso titolo ex art.2043 c.c., che le Sezioni unite chiamate a CP_1 pronunciarsi in merito alla corretta lettura della responsabilità solidale ex art.2055c.c. ( invocata anche da parte attrice) hanno osservato come:
“… non rileva l'unicità della fonte contrattuale o meno della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria. L'aggregazione delle posizioni soggettive avviene per la semplice constatazione che unico è il danno patito dal creditore, e l'unicità del danno induce il legislatore a utilizzare in suo favore il mezzo della solidarietà, in modo funzionale a perseguire l'interesse sotteso, che è quello del danneggiato a essere comunque risarcito.
Dunque, le Sezioni Unite confermano il principio secondo cui, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 primo comma cod. civ. richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 cod. pen., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso – considerata normativamente – deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate.
Ciò in quanto “.. la ricostruzione che, in tema di responsabilità civile, e qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, vede risolto il problema del concorso delle cause nell'alveo della teoria cd. Di equivalenza, in base all'art. 41 cod. pen., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte…( Cfr. Cass. sez.unite n.13143 del 27.4.2022)
---000---
Le parti convenute hanno infine , sotto il profilo della valutazione della condotta ascrivibile al custode, attribuito rilevanza alla rispettiva e particolare situazione , trovandosi le medesime tuttora in comunione ereditaria con beneficio d'inventario, e richiamandone le “limitazioni di responsabilità” alla colpa grave ex art 491 c.c.
Si ricorda che colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, c.c., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura
Pag. 7 di 11 e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, c.c.
Dunque l'accettazione beneficiata dell'eredità comporta il trasferimento della proprietà dei beni a favore dell'accettante . (ex multis Cassazione civile, Sez. V, sent. 6488 del 19.3.2007 , ordinanza n. 20934 del 26 luglio 2024)
L'erede beneficiato è il dominus dei beni ereditari, ma la sua amministrazione, pur essendo attuata in vista di un interesse proprio, è preordinata alla liquidazione e, così, è volta a soddisfare anche un interesse dei creditori ereditari e legatari. In ciò trova giustificazione l'art. 491, secondo cui l'erede beneficiato, che, di regola, ha interesse ad una buona amministrazione, non ne risponde se non per colpa grave.
Ciò in quanto, quale proprietario, non dovrebbe rispondere di nulla, in base al noto principio qui rem suam neglexit nulli querelae subiectus est, mentre quale amministratore dovrebbe rispondere della culpa levis, onde il legislatore ha creduto di adottare una via di mezzo, che lo rende soltanto responsabile per colpa grave. ( sul punto Cass. 23398 del 2022)
3.I fatti di causa e le risultanze probatorie
Parte attrice ha in primo luogo allegato quanto alle ragioni dell'incendio che
“..i Carabinieri di TE ( PV) , nel verbale che si allega ( doc. 2 ) constatavano che le fiamme ed il fumo interessavano anche l'immobile del SI. , adiacente a quello Parte_2 interessato dall'incendio; i verbalizzanti trovavano ad attenderli uno dei proprietari dell'immobile da cui era scaturito l'incendio, SI. , il quale riferiva di ricordarsi Controparte_1 solo di aver fatto una “grigliata” con degli amici e di essersi poi addormentato in giardino , ma poi di essersi svegliato con l'incendio della sua proprietà in atto…”
Ha prodotto a sostegno il verbale di intervento dei CC e quello dei VVFF ( doc. 2 ed 1) il quali ultimi come causa dell'incendio verbalizzavano:
“Cause non potute accertare nell'immediatezza ipotizzando un atto volontario o involontario da parte di chi probabilmente bivaccava o locava o è entrato all'interno .Al momento non è presente nessuno all'interno .Non sono attive le utenze del gas metano di rete e l'energia elettrica e l'immobile è dichiarato inagibili dal precedente incendio…”
I CC dal canto loro ripotavano del dichiarazioni del in ordine all'accensione del CP_1 barbecue e di essersi poi addormentato in giardino, a grigliata terminata , a ridosso del barbecue ancora acceso
Parte attrice ha poi ancora prodotto relazione di perizia circa i danni all'immobile adiacente del proprio assicurato e quietanza di pagamento.
CP_ La convenuta dal canto proprio ha allegato di aver in più occasioni tentato di arginare le
“incursioni “ del nell'immobile; che dopo essersi accorta di danneggiamenti interni CP_1
Pag. 8 di 11 alla villetta aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, le quali, appreso che il presunto autore dei fatti era un comproprietario-erede, aveva declinato ogni competenza ad intervenire.
CP_ Pertanto la aveva provveduto a cambiare la serratura della porta di ingresso per proteggere quanto rimasto all'interno dell'abitazione ed a chiudere a chiave una porta interna che collega il garage all'abitazione. Successivamente, in data 13.04.2022, in occasione di un CP_ ulteriore accesso presso l'immobile di Marzano, la sig.ra riscontrava che il SI. si CP_1 era introdotto nuovamente nell'abitazione, utilizzando la porta sul retro (a cui non era stata cambiata la serratura) e aveva danneggiato la porta interna (dapprima chiusa a chiave), oltreché il giardino ed i mobili da esterno. Aveva dunque sporto denuncia nei confronti di
, per i fatti sopra descritti, ma la stessa era stata archiviata. Controparte_1
Aveva anche intavolato trattative per la conduzione in locazione dell'immobile di Marzano in via Matteotti, n. 82, con un suo amico, sig. , il quale in vista della futura Persona_3 locazione aveva acceso, a proprio nome, e a garanzia dell'immobile de quo, la polizza n.
420458194 “Casa Start” con Generali Italia, con decorrenza dal 15/04/2022. Generali aveva però rifiutato l'indennizzo dopo l'incendio e dunque ella aveva nuovamente sporto denuncia.
Le circostanze risultano documentate dagli allegati doc. 3° e 3b , 4 , 6, 7 e 7 b)
Il dal canto proprio ha come già precisato allegato la responsabilità esclusiva del Pt_3
e prodotto la documentazione inerente la propria accettazione con beneficio CP_1
d'inventario.
4.L'attribuzione di responsabilità e la conseguente condanna
L'allegazione di parte attrice nella ricostruzione del fatto è costituita come già precisato dall'accensione del barbecue da parte del salvo poi essersi questi addormentato in CP_1 giardino alla fine della grigliata e ritrovato coinvolto nell'incendio al risveglio.
Premessa la possibilità del giudice di riqualificare i fatti se ferma l'immutabilità della relativa allegazione ( e senza che ciò costituisca un vizio di ultra petita quando appunto l'allegazione – come nella fattispecie - sia completa, stante la diversità delle azioni : cfr Cass. 17764 del
05/09/2005) , appare nel caso di specie corretta la qualificazione in termini di responsabilità ex art.2043 c.c. dell'operato del CP_1
Sulla base infatti delle richiamate circostanze , del verbale dei Vigili del Fuoco e di quello dei
Carabinieri appare verosimile , con giudizio probabilistico e secondo la regola del più probabile che non , che l'incendio abbia preso l'avvio dall'accensione del barbecue e dall'omessa vigilanza del che si era addormentato quando questo era ancora acceso: dunque CP_1
l'evento incendio appare causalmente ricollegabile in via diretta ad un comportamento colposo – sia pure in termini omissivi – del medesimo, piuttosto che alla “cosa”.
Non risultano del resto contestate le dichiarazioni fatte dal così come riportate dai CP_1 carabinieri e comunque riscontrate dai fatti oggettivi riportati nei verbali.
Pag. 9 di 11 Sostiene parte attrice che i comproprietari risponderebbero solidalmente sulla base di una comune responsabilità da custodia.
Tanto chiarito quanto alla posizione del primo di essi , occorre verificare dunque , alla luce dei CP_ principi sopra richiamati , se sussista un concorso ex art 2055 c.c. del e della sia Pt_3 pure a diverso titolo: occorre cioè accertare se la asserita responsabilità di questi – a titolo di responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c. – concorra con quella del primo.
Premesso infatti che sotto il profilo dell'equivalenza causale è possibile affermare che una volta divampato l'incendio nella casa dei convenuti da questa si sia esteso all'abitazione del
, affermando così la sussistenza di un nesso eziologico , occorre poi verificare, in Parte_2 CP_ relazione alla posizione dei custodi e se l'accensione del barbecue abbia costituito Pt_3 caso fortuito.
La risposta è ad avviso di chi scrive positiva costituendo questo un fatto inevitabile .
Va in primo luogo affermata sussistente in capo ai medesimi, come anticipato, la qualifica di custodi , in quanto “già” proprietari ed inoltre titolari anche di un potere di fatto sull'immobile
( è riconosciuto che i medesimi avevano la libera disponibilità dello stesso cui accedevano per controlli provvedendo anche in una occasione a cambiare le chiavi)
Deve invece ritenersi inconferente , sotto il profilo qui analizzato, il richiamo alla “limitazione” di responsabilità dell'erede beneficiato (limitazione che peraltro ha senso verso i creditori) giacchè come già detto restano irrilevanti quanto all'interruzione del nesso le eventuali cautele assunte dal custode.
Viceversa deve osservarsi , in fatto, come proprio la situazione di comproprietà impedisse alla CP_ ed al di limitare le iniziative – e gli accessi - del ( salvo ipotizzare, una Pt_3 CP_1 loro convivenza coatta ed un controllo continuativo, ipotesi del resto irrealizzabili) così che l'innesco dell'incendio appare come un fatto piuttosto inevitabile.
CP_ Anche l'inutile sbocco delle iniziative giudiziarie assunte dalla ne è in fondo la dimostrazione né può affermarsi in senso contrario , ad avviso di chi scrive , la possibilità di ricorrere nelle more allo strumento della divisione, anche questa peraltro iniziativa che , in fase preliminare, appare documentata dalla convenuta .
Non è infine emerso dal rapporto dei VVFF che la casa , in sé, presentasse profili di pericolosità sotto il profilo del rischio di incendio.
Deve ritenersi pertanto la responsabilità esclusiva del CP_1
Nel quantum lo stesso va condannato in via di surroga al pagamento della somma richiesta.
Risulta dal verbale dei VV FF in proposito che :
“…MENTRE NELLA VILLETTA ATTIGUA AL CIVICO 82/B DI PROPRIETA' DEL SIG. CIVITAVECCHIA
MARCO NATOA PALERMO IL 05/04/1973 E' STATO COINVOLTO IL TETTO IN LEGNO SOPRA IL
BOX E ALL'INTERNODELL'ABITAZIONE IL FUMO E IL CALORE HA PROVOCATO INGENTI DANNI A
TUTTI I LOCALI E AI BENI…”
Pag. 10 di 11 Tali accertamenti riscontrano la perizia di parte prodotta in atti, sulla base della quale si è proceduto al risarcimento ed ogni contestazione in proposito va dunque rigettata
5.Le spese legali
L'accoglimento della domanda nei confronti del solo comporta che questo deve CP_1 essere condannato alle spese di lite nei confronti dell'attrice , sulla base del decisum e per tre fasi in base a criteri medi. Non risultano viceversa specificamente allegate o documentate le spese stragiudiziali.
Nella stessa misura l'attrice va condannata alle spese nei confronti degli altri convenuti come liquidate in dispositivo
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando e rigettata ogni altra domanda od eccezione
ACCERTA la responsabilità esclusiva di per l'incendio di cui è causa e Controparte_1 conseguentemente
ACCOGLIE la domanda di surroga nei suoi confronti e
CONDANNA il medesimo al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
95.822,88 con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento al saldo
RIGETTA la domanda giudiziale nei confronti di e CP_2 Parte_3
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice pari ad euro Controparte_1
8.400,00 per compensi oltre accessori per legge
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e di Parte_1 CP_2 pari ad euro 8.400,00 ognuno da distrarsi quanto al secondo in favore del Parte_3 difensore antistatario avv Marco Praino
Monza 10.8.2025
Il Giudice
Dott.Maria Teresa Latella
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2644/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa da
( P.IVA. e Cod. Fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro-tempore,
con l'avv. Avv. Cristina Pastorino , C.F._1
attore contro
(CF: ), Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
C.F. , CP_2 C.F._3
con gli avv.ti Annamaria Massocchi (C.F. ) e Laura Brega (C.F. C.F._4
), C.F._5
c.f.: ) Controparte_3 C.F._6
con l'avv. Marco Praino (C.F.: ), CodiceFiscale_7
Conclusioni delle parti.
Per Parte_1
In via principale: -Dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'incendio in capo agli odierni convenuti per i motivi tutti di cui in narrativa e, di conseguenza, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della somma complessiva di Euro 95.822,88 da parte di
[...]
a favore del proprio assicurato SI. per i danni Controparte_4 Parte_2 riportati dalla sua proprietà immobiliare sita in Marzano (PV) Via Matteotti, n. 82/B a, dichiarare il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. di in ordine a Controparte_4 quanto corrisposto e condannare i convenuti , in solido tra loro, a rifondere all'esponente la somma complessiva di Euro 95.822,88, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, da determinarsi nel corso del giudizio, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento al saldo ed oltre le spese legali per l'assistenza stragiudiziale.
Per CP_2
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
CP_
- nella denegata ipotesi in cui si ritenga la sig.ra responsabile ex art. 2051 cod. civ., dichiararla tenuta a risarcire il danno nei limiti ed in misura corrispondente al suo diritto di comproprietà, pari ad un 1/6;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice, accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti in relazione ai danni subiti dal soggetto per il quale agisce in surroga e, Controparte_5
conseguentemente, graduare il danno eventualmente riconosciuto e liquidato alla medesima in misura corrispondente al rispettivo grado di colpa e al rispettivo grado di responsabilità, nonché dichiarare che il sig. CP_1
è tenuto a tenere indenne, anche in via di regresso, la sig.
[...] CP_2
da ogni pretesa attorea, condannando lo stesso a rifondere alla sig. CP_2
quanto la medesima sarà tenuta a pagare all'attrice;
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad i.v.a.,
al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.
Pag. 2 di 11 Per Parte_3
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Parte_3
NEL MERITO, in via principale:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei confronti di Parte_3
per le causali tutte dalle stesse azionate e, in ogni caso, Parte_1
respingere le domande tutte svolte da nei confronti del sig. Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
- per la denegata e non creduta ipotesi di condanna del sig. alla Persona_1
corresponsione di qualsivoglia importo in favore di , contenere l'importo in Parte_1
ipotesi liquidato entro i limiti della capienza del patrimonio ereditario ex art. 490 c. 2 Cod.Civ.;
NEL MERITO, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da , accertare e dichiarare il grado di responsabilità Parte_1
di ciascuno dei convenuti eventualmente ritenuti responsabili in relazione ai danni asseritamente subiti dal soggetto per il quale l'Assicurazione agisce in surroga e, di conseguenza, graduare il danno eventualmente riconosciuto e liquidato a
[...]
in ragione del rispettivo grado di colpa e del rispettivo titolo di responsabilità Parte_1
e dichiarare che il sig. è tenuto a tenere indenne, anche occorrendo in via di Controparte_1
regresso, il sig. da ogni pretesa attorea, condannando lo stesso a Parte_3
rifondere al medesimo sig. quanto questi sarà in non creduta Parte_3
ipotesi eventualmente tenuto a pagare all'attrice;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da , accertare e quantificare necessità, idoneità, Parte_1 inerenza, proporzionalità e congruità degli importi domandati da controparte riducendo a misura di legge e di giustizia le pretese attoree;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 3 di 11
1.Svolgimento del processo
( di seguito ) citava gli odierni convenuti quali Controparte_6 Parte_1 proprietari dell'immobile sito in Marzano (PV) via Via Matteotti agendo in via di regresso per il pagamento della somma erogata al proprio assicurato sig. in relazione ai danni Parte_2 da incendio provocati la notte del 22.4.2022 e derivanti dall'immobile di loro proprietà
Dava atto:
-di aver assicurato l'immobile di proprietà del SI. , sito in Marzano (PV) via Parte_2
Via Matteotti , 82/B , con Polizza “Protezione Casa” n. 21018243.
-che in data 22 aprile 2022 , alle ore 00,20 c.a. nella proprietà dei convenuti adiacente a quella del SI. , divampava un incendio che cagionava diffusi danni alla proprietà Parte_2 dell'assicurato, sia alle parti esterne che al suo contenuto. Nell'occasione I vigili del fuoco intervenuti in loco avevano trovato ad attenderli uno dei proprietari dell'immobile da cui era scaturito l'incendio, sig. , il quale riferiva di ricordarsi solo di aver fatto una Controparte_1
“grigliata” con degli amici e di essersi poi addormentato in giardino, e quindi poi di essersi svegliato con l'incendio della sua proprietà in atto.
-che la compagnia di assicurazioni provvedeva a corrispondere al a titolo di Parte_2 indennizzo il complessivo importo di Euro 95.822,88 e quindi, essendo rimasta senza seguito la richiesta stragiudiziale, con il presente giudizio esercitava l'azione di surroga nei confronti dei signori e quali comproprietari Controparte_1 CP_2 Parte_3 dell'immobile di Via Matteotti, n. 82/A, punto di origine dell'incendio.A fondamento della domanda ex art 1916 c.c. poneva il rapporto di custodia ex art 2051 con l'immobile di cui erano titolari i convenuti.
Restava contumace il convenuto . Controparte_1
Si costituiva invece la quale deduceva : CP_2
-che la medesima era comproprietaria per la quota di 1/6, per successione mortis causa dalla di lei sorella , già proprietaria dell'immobile de quo per la quota del 50%; la restante Persona_2 quota del 50% apparteneva in vita al sig. (padre dell'altro convenuto Persona_1 [...]
) . In ragione della successione, l'immobile de quo era stato assegnato: per Parte_3 la quota di 3/6 al SI. (figlio di ), e per la restante Parte_3 Persona_1 quota di 2/6 al SI. , coniuge separato della SI.ra ; per la quota di 1/6 Controparte_1 Persona_2 Per_ alla sig.ra erede legittima della sorella . CP_2
chiedeva in sintesi il rigetto della domanda allegando , per quanto di competenza , il Pt_4 difetto di nesso causale in relazione al comportamento del tutto imprevedibile del CP_1 posto in atto tra l'altro a dispetto dei propri inutili tentativi di interdirgli l'accesso all'immobile
Si costituiva altresì il sig. il quale confermava di avere , a seguito Parte_3 del decesso del genitore, sig. compagno di accettato con beneficio Persona_1 Persona_2 di inventario l'eredità del padre tra cui l'immobile sito in Marzano (PV) – via Matteotti, n.82
Pag. 4 di 11 Allegato che l'incendio si era verificato per colpa e/o fatto imputabile esclusivamente al sig. ex art.2043 c.c.,, sosteneva che ai sensi dell'art. 491 Cod.Civ., l'erede con Controparte_1 beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave
In ogni caso la sua responsabilità doveva essere contenuta nei limiti del patrimonio (intra vires hereditatis ) di cui al beneficio d'inventario,
In ordine al quantum debeatur, deduceva la mancanza di prova valida e idonea riguardo alla quantificazione della richiesta, costituendo la perizia del fiduciario della compagnia un atto unilaterale, privo di efficacia probatoria.
---0000---
Il Giudice, alla prima udienza ,invitava le parti ad addivenire ad una conciliazione nella misura del 50% dell'importo richiesto in atto di citazione. L'attore aderiva alla proposta del Giudice, le altre parti invece non aderivano.
Nel corso del giudizio, depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori e rinviata per la discussione ex art. 281 quinques c.p.c.
2.I principi di diritto applicabili alla fattispecie
Le molteplici questioni poste nel presente giudizio si incentrano in primo luogo sulla definizione di responsabilità per fatto illecito da cose in custodia, oltre che sul concetto di custodia anche in relazione alla posizione dell'erede con beneficio d'inventario.
Quanto al particolare criterio di imputazione di cui all'art.2051 c.c. di recente , come noto, è stato ricomposto dalle Sezioni Unite della Cassazione il dubbio interpretativo a lungo perpetuatosi circa la sussistenza di una responsabilità presunta o viceversa oggettiva del custode ( Cfr Cass.Sez.Unite , ord.n.20943 del 30.6.2022).
Nell'un caso- in breve - il custode si riteneva soggetto ad una presunzione di responsabilità tale da ammettere prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, consistente non già nella prova dell'interruzione del nesso causale bensì anche nella dimostrazione – in applicazione del principio di vicinanza della prova – di aver espletato , con la diligenza adeguata alla natura e funzione della cosa, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione sul medesimo incombenti, in modo che il fatto non appaia ascrivibile a sua colpa (sul punto tra le tante Cass. sez.III sent. N.3651 del 20.2.2006 e Cass sez.III, sent n.2308 del 2.2.2007 per cui , secondo la norma, si realizzerebbe un'inversione dell'onere della prova essendo il custode tenuto a dimostrare la propria mancanza di colpa, e , più di recente
Cass.sez.III sent.
8.5.2013 n.10898 )
Nell'altro invece , è venuta affermandosi l'irrilevanza – sotto il profilo causalistico – di ogni indagine quanto alle condotte del custode, di vigilanza e prevenzione, dovendosene affermare viceversa la responsabilità ogni qual volta sia dimostrata da parte dell'attore una relazione
Pag. 5 di 11 causale tra il danno e la cosa, salva la controprova che questa è interrotta dal caso fortuito, e cioè da un fattore (che ben può consistere anche nel fatto del terzo o del danneggiato) tale per la sua imprevedibilità ed eccezionalità da elidere il nesso ( ex multis più di recente Cass. sez.III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez.III ord. 12027 del 16.5. 2017 ma già Cass sez.III sent.
4476 del 24.2.2011).
Dunque, sulla scorta tra l'altro di un precedente e compiuto intervento della terza sezione ( Cfr
Cass.sez.III, n. 2480 del 1.2.2018 ), le Sezioni unite del 2022 hanno affermato la validità di tale secondo orientamento quanto all'idoneità del solo fortuito oggettivamente inteso ad interrompere il nesso causale , relegando le allegazioni e prove circa il rispetto degli obblighi di legge e l'assunzione dei comportamenti di normale diligenza e prudenza al solo fine di
“dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno” .
A conferma di tali principi generali si richiama poi di recente la pronuncia n.11152 del
27.4.2023 per cui , quanto alla definizione di fortuito :
“Nel caso di condotta del danneggiato, questa deve avere efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento per integrare il caso fortuito;
in caso contrario, la condotta colposa del danneggiato va valutata secondo i criteri dell'art. 1227 c.c. in termini di concorso causale, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela ex art. 2 Cost. La mera condotta colposa del danneggiato non è sufficiente ad integrare il caso fortuito, dovendo il giudice accertare se essa abbia reso del tutto ininfluente la situazione della cosa custodita, degradandola a mera occasione dell'evento dannoso. In mancanza di tale prova liberatoria da parte del custode, deve essere valutato l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.).
Dunque il fatto costituente caso fortuito, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, quando i sia rappresentato dalla condotta del danneggiato o del terzo che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente- sempre secondo le Sezioni Unite e per quel che interessa ai presenti fini - a seconda del grado di incidenza causale sull'evento , in applicazione anche officiosa dell'art 1227 c.c. e tenuto in debito conto il dovere di ragionevole cautela ex art 2 della Costituzione : “ quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze , tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno “, interrompendo detto comportamento il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso “ quando lo stesso comportamento , benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Quanto alla qualità di custode la giurisprudenza la ha pacificamente riconosciuta in una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res - tale da rendere attuale e diretto il potere anche fisico sulla cosa custodita ( e le sue dirette pertinenze) -, incombendo al custode medesimo di vigilarla e mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, eliminando le situazioni di pericolo ed escludendone il contatto con i terzi medesimi.
Di recente tuttavia – ribadito una volta di più che il potere di controllo non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità ma solo fondamento del criterio scelto dal legislatore per l'allocazione del rischio – si è sottolineato che ciò che rileva in definitiva è il
Pag. 6 di 11 potere di fatto, sicchè responsabile ben può essere considerato anche un soggetto diverso da quello che avrebbe un titolo giuridico sulla cosa ( cfr.Cass. 11152/23 cit. mentre in senso parzialmente diverso Cass.16638 del 5.7.2017).
Salvo poi affermarsi proprio con la pronuncia n.20943 del 22 e con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità,
“… che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c….”
----000----
Si precisa poi ulteriormente , quanto all'affermazione in giudizio di responsabilità esclusiva del ai sensi di un diverso titolo ex art.2043 c.c., che le Sezioni unite chiamate a CP_1 pronunciarsi in merito alla corretta lettura della responsabilità solidale ex art.2055c.c. ( invocata anche da parte attrice) hanno osservato come:
“… non rileva l'unicità della fonte contrattuale o meno della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria. L'aggregazione delle posizioni soggettive avviene per la semplice constatazione che unico è il danno patito dal creditore, e l'unicità del danno induce il legislatore a utilizzare in suo favore il mezzo della solidarietà, in modo funzionale a perseguire l'interesse sotteso, che è quello del danneggiato a essere comunque risarcito.
Dunque, le Sezioni Unite confermano il principio secondo cui, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 primo comma cod. civ. richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 cod. pen., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso – considerata normativamente – deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate.
Ciò in quanto “.. la ricostruzione che, in tema di responsabilità civile, e qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, vede risolto il problema del concorso delle cause nell'alveo della teoria cd. Di equivalenza, in base all'art. 41 cod. pen., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte…( Cfr. Cass. sez.unite n.13143 del 27.4.2022)
---000---
Le parti convenute hanno infine , sotto il profilo della valutazione della condotta ascrivibile al custode, attribuito rilevanza alla rispettiva e particolare situazione , trovandosi le medesime tuttora in comunione ereditaria con beneficio d'inventario, e richiamandone le “limitazioni di responsabilità” alla colpa grave ex art 491 c.c.
Si ricorda che colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, c.c., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura
Pag. 7 di 11 e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, c.c.
Dunque l'accettazione beneficiata dell'eredità comporta il trasferimento della proprietà dei beni a favore dell'accettante . (ex multis Cassazione civile, Sez. V, sent. 6488 del 19.3.2007 , ordinanza n. 20934 del 26 luglio 2024)
L'erede beneficiato è il dominus dei beni ereditari, ma la sua amministrazione, pur essendo attuata in vista di un interesse proprio, è preordinata alla liquidazione e, così, è volta a soddisfare anche un interesse dei creditori ereditari e legatari. In ciò trova giustificazione l'art. 491, secondo cui l'erede beneficiato, che, di regola, ha interesse ad una buona amministrazione, non ne risponde se non per colpa grave.
Ciò in quanto, quale proprietario, non dovrebbe rispondere di nulla, in base al noto principio qui rem suam neglexit nulli querelae subiectus est, mentre quale amministratore dovrebbe rispondere della culpa levis, onde il legislatore ha creduto di adottare una via di mezzo, che lo rende soltanto responsabile per colpa grave. ( sul punto Cass. 23398 del 2022)
3.I fatti di causa e le risultanze probatorie
Parte attrice ha in primo luogo allegato quanto alle ragioni dell'incendio che
“..i Carabinieri di TE ( PV) , nel verbale che si allega ( doc. 2 ) constatavano che le fiamme ed il fumo interessavano anche l'immobile del SI. , adiacente a quello Parte_2 interessato dall'incendio; i verbalizzanti trovavano ad attenderli uno dei proprietari dell'immobile da cui era scaturito l'incendio, SI. , il quale riferiva di ricordarsi Controparte_1 solo di aver fatto una “grigliata” con degli amici e di essersi poi addormentato in giardino , ma poi di essersi svegliato con l'incendio della sua proprietà in atto…”
Ha prodotto a sostegno il verbale di intervento dei CC e quello dei VVFF ( doc. 2 ed 1) il quali ultimi come causa dell'incendio verbalizzavano:
“Cause non potute accertare nell'immediatezza ipotizzando un atto volontario o involontario da parte di chi probabilmente bivaccava o locava o è entrato all'interno .Al momento non è presente nessuno all'interno .Non sono attive le utenze del gas metano di rete e l'energia elettrica e l'immobile è dichiarato inagibili dal precedente incendio…”
I CC dal canto loro ripotavano del dichiarazioni del in ordine all'accensione del CP_1 barbecue e di essersi poi addormentato in giardino, a grigliata terminata , a ridosso del barbecue ancora acceso
Parte attrice ha poi ancora prodotto relazione di perizia circa i danni all'immobile adiacente del proprio assicurato e quietanza di pagamento.
CP_ La convenuta dal canto proprio ha allegato di aver in più occasioni tentato di arginare le
“incursioni “ del nell'immobile; che dopo essersi accorta di danneggiamenti interni CP_1
Pag. 8 di 11 alla villetta aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, le quali, appreso che il presunto autore dei fatti era un comproprietario-erede, aveva declinato ogni competenza ad intervenire.
CP_ Pertanto la aveva provveduto a cambiare la serratura della porta di ingresso per proteggere quanto rimasto all'interno dell'abitazione ed a chiudere a chiave una porta interna che collega il garage all'abitazione. Successivamente, in data 13.04.2022, in occasione di un CP_ ulteriore accesso presso l'immobile di Marzano, la sig.ra riscontrava che il SI. si CP_1 era introdotto nuovamente nell'abitazione, utilizzando la porta sul retro (a cui non era stata cambiata la serratura) e aveva danneggiato la porta interna (dapprima chiusa a chiave), oltreché il giardino ed i mobili da esterno. Aveva dunque sporto denuncia nei confronti di
, per i fatti sopra descritti, ma la stessa era stata archiviata. Controparte_1
Aveva anche intavolato trattative per la conduzione in locazione dell'immobile di Marzano in via Matteotti, n. 82, con un suo amico, sig. , il quale in vista della futura Persona_3 locazione aveva acceso, a proprio nome, e a garanzia dell'immobile de quo, la polizza n.
420458194 “Casa Start” con Generali Italia, con decorrenza dal 15/04/2022. Generali aveva però rifiutato l'indennizzo dopo l'incendio e dunque ella aveva nuovamente sporto denuncia.
Le circostanze risultano documentate dagli allegati doc. 3° e 3b , 4 , 6, 7 e 7 b)
Il dal canto proprio ha come già precisato allegato la responsabilità esclusiva del Pt_3
e prodotto la documentazione inerente la propria accettazione con beneficio CP_1
d'inventario.
4.L'attribuzione di responsabilità e la conseguente condanna
L'allegazione di parte attrice nella ricostruzione del fatto è costituita come già precisato dall'accensione del barbecue da parte del salvo poi essersi questi addormentato in CP_1 giardino alla fine della grigliata e ritrovato coinvolto nell'incendio al risveglio.
Premessa la possibilità del giudice di riqualificare i fatti se ferma l'immutabilità della relativa allegazione ( e senza che ciò costituisca un vizio di ultra petita quando appunto l'allegazione – come nella fattispecie - sia completa, stante la diversità delle azioni : cfr Cass. 17764 del
05/09/2005) , appare nel caso di specie corretta la qualificazione in termini di responsabilità ex art.2043 c.c. dell'operato del CP_1
Sulla base infatti delle richiamate circostanze , del verbale dei Vigili del Fuoco e di quello dei
Carabinieri appare verosimile , con giudizio probabilistico e secondo la regola del più probabile che non , che l'incendio abbia preso l'avvio dall'accensione del barbecue e dall'omessa vigilanza del che si era addormentato quando questo era ancora acceso: dunque CP_1
l'evento incendio appare causalmente ricollegabile in via diretta ad un comportamento colposo – sia pure in termini omissivi – del medesimo, piuttosto che alla “cosa”.
Non risultano del resto contestate le dichiarazioni fatte dal così come riportate dai CP_1 carabinieri e comunque riscontrate dai fatti oggettivi riportati nei verbali.
Pag. 9 di 11 Sostiene parte attrice che i comproprietari risponderebbero solidalmente sulla base di una comune responsabilità da custodia.
Tanto chiarito quanto alla posizione del primo di essi , occorre verificare dunque , alla luce dei CP_ principi sopra richiamati , se sussista un concorso ex art 2055 c.c. del e della sia Pt_3 pure a diverso titolo: occorre cioè accertare se la asserita responsabilità di questi – a titolo di responsabilità oggettiva ex art 2051 c.c. – concorra con quella del primo.
Premesso infatti che sotto il profilo dell'equivalenza causale è possibile affermare che una volta divampato l'incendio nella casa dei convenuti da questa si sia esteso all'abitazione del
, affermando così la sussistenza di un nesso eziologico , occorre poi verificare, in Parte_2 CP_ relazione alla posizione dei custodi e se l'accensione del barbecue abbia costituito Pt_3 caso fortuito.
La risposta è ad avviso di chi scrive positiva costituendo questo un fatto inevitabile .
Va in primo luogo affermata sussistente in capo ai medesimi, come anticipato, la qualifica di custodi , in quanto “già” proprietari ed inoltre titolari anche di un potere di fatto sull'immobile
( è riconosciuto che i medesimi avevano la libera disponibilità dello stesso cui accedevano per controlli provvedendo anche in una occasione a cambiare le chiavi)
Deve invece ritenersi inconferente , sotto il profilo qui analizzato, il richiamo alla “limitazione” di responsabilità dell'erede beneficiato (limitazione che peraltro ha senso verso i creditori) giacchè come già detto restano irrilevanti quanto all'interruzione del nesso le eventuali cautele assunte dal custode.
Viceversa deve osservarsi , in fatto, come proprio la situazione di comproprietà impedisse alla CP_ ed al di limitare le iniziative – e gli accessi - del ( salvo ipotizzare, una Pt_3 CP_1 loro convivenza coatta ed un controllo continuativo, ipotesi del resto irrealizzabili) così che l'innesco dell'incendio appare come un fatto piuttosto inevitabile.
CP_ Anche l'inutile sbocco delle iniziative giudiziarie assunte dalla ne è in fondo la dimostrazione né può affermarsi in senso contrario , ad avviso di chi scrive , la possibilità di ricorrere nelle more allo strumento della divisione, anche questa peraltro iniziativa che , in fase preliminare, appare documentata dalla convenuta .
Non è infine emerso dal rapporto dei VVFF che la casa , in sé, presentasse profili di pericolosità sotto il profilo del rischio di incendio.
Deve ritenersi pertanto la responsabilità esclusiva del CP_1
Nel quantum lo stesso va condannato in via di surroga al pagamento della somma richiesta.
Risulta dal verbale dei VV FF in proposito che :
“…MENTRE NELLA VILLETTA ATTIGUA AL CIVICO 82/B DI PROPRIETA' DEL SIG. CIVITAVECCHIA
MARCO NATOA PALERMO IL 05/04/1973 E' STATO COINVOLTO IL TETTO IN LEGNO SOPRA IL
BOX E ALL'INTERNODELL'ABITAZIONE IL FUMO E IL CALORE HA PROVOCATO INGENTI DANNI A
TUTTI I LOCALI E AI BENI…”
Pag. 10 di 11 Tali accertamenti riscontrano la perizia di parte prodotta in atti, sulla base della quale si è proceduto al risarcimento ed ogni contestazione in proposito va dunque rigettata
5.Le spese legali
L'accoglimento della domanda nei confronti del solo comporta che questo deve CP_1 essere condannato alle spese di lite nei confronti dell'attrice , sulla base del decisum e per tre fasi in base a criteri medi. Non risultano viceversa specificamente allegate o documentate le spese stragiudiziali.
Nella stessa misura l'attrice va condannata alle spese nei confronti degli altri convenuti come liquidate in dispositivo
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando e rigettata ogni altra domanda od eccezione
ACCERTA la responsabilità esclusiva di per l'incendio di cui è causa e Controparte_1 conseguentemente
ACCOGLIE la domanda di surroga nei suoi confronti e
CONDANNA il medesimo al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
95.822,88 con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento al saldo
RIGETTA la domanda giudiziale nei confronti di e CP_2 Parte_3
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice pari ad euro Controparte_1
8.400,00 per compensi oltre accessori per legge
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e di Parte_1 CP_2 pari ad euro 8.400,00 ognuno da distrarsi quanto al secondo in favore del Parte_3 difensore antistatario avv Marco Praino
Monza 10.8.2025
Il Giudice
Dott.Maria Teresa Latella
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