TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3169/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESCOLI MARIASTELLA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MORA MANUELA e dell'avv. BURANI Controparte_1
VAINER;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale dell'udienza del 18 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a Novellara (RE) in data 28/05/2011.
Dalla loro unione sono nate le due figlie (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]).
pagina 1 di 4 I coniugi sono separati in forza della sentenza di questo Tribunale del 02/04/2024, resa su conclusioni congiunte delle parti, le cui condizioni sono state successivamente modificate, sempre su conclusioni congiunte, dalla sentenza di questo Tribunale del 05/12/2024.
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunciata, su conclusioni congiunte, la separazione fra i coniugi, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato dalle parti stesse all'odierna udienza, non potendo quindi essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate da ricorrente e resistente, in quanto conformi agli interessi morali e materiali delle due figlie minori.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse all'udienza del 18/02/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 28 maggio 2011 a Novellara (RE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Novellara (Atto n. 8, Parte 2, Serie A, anno 2011).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novellara di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e UE ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre (residente in [...] nella casa già coniugale), alla quale viene assegnata la casa coniugale.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere le figlie a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla uscita da scuola fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
inoltre, nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, quest'ultimo, per la durata del corso di ginnastica ritmica frequentato dalla figlia UE, terrà con sé le figlie il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola, e terminato il corso di ginnastica ritmica si riprenderanno i tempi già stabiliti e le bambine rimarranno con il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina;
nella settimana in cui invece il week end spetta alla madre, il padre, per la durata del corso di ginnastica ritmica frequentato dalla figlia UE, terrà con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando le riaccompagnerà a scuola, e terminato il corso di pagina 2 di 4 ginnastica ritmica si riprenderanno i tempi già stabiliti e le bambine rimarranno con il padre dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina di detta settimana.
Si prende atto che le parti si sono riservate di rivalutare e ridiscutere la suddetta calendarizzazione al cambiamento della situazione attuale e in particolare alla crescita delle figlie ed ad una nuova situazione abitativa del padre.
Nel periodo natalizio, le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dalla mattina del 25 al pomeriggio del 31 dicembre e il periodo dal pomeriggio del 31 dicembre al pomeriggio del 6 gennaio;
le figlie trascorreranno il giorno e la sera del 24 dicembre (Vigilia) con il genitore che non le avrà con sé per il Natale (in caso di disaccordo, la decisione spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari); nel periodo pasquale, le minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (in caso di disaccordo, la decisione spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari); nel periodo estivo (da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico), le minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive, nonché garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente (in caso di disaccordo, la decisione spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari); la disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisce su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana, nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé il minore ciò non comporta alcun diritto di recupero dei giorni così persi: dunque, nei periodi di vacanza/festività le normali frequentazioni settimanali saranno sospese, e di questi giorni non vi è possibilità di recupero;
nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto, salvo diversi accordi fra i genitori;
il padre potrà tenere con sé le figlie in occasione della Festa del Papà e la madre in occasione della Festa della
Mamma; le minori potranno liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori, e potranno altresì pernottare presso i nonni paterni o materni non solo nei giorni in cui ne è prevista rispettivamente la presenza presso il padre o la madre, ma, altresì, in tutte le occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario o comunque per loro utile;
tale possibilità di sostituzione vale anche per prelievi e riaccompagnamenti a/da scuola delle minori;
nel giorno del compleanno delle minori, il genitore che, da calendario, avrà presso di sé le figlie consentirà all'altro genitore la visita e la partecipazione ad eventuali iniziative organizzate per le figlie.
pagina 3 di 4 5) Dispone che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario delle figlie quando le avrà con sé; i genitori concorreranno altresì nelle spese straordinarie delle figlie, individuate come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18 febbraio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3169/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MESCOLI MARIASTELLA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MORA MANUELA e dell'avv. BURANI Controparte_1
VAINER;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale dell'udienza del 18 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a Novellara (RE) in data 28/05/2011.
Dalla loro unione sono nate le due figlie (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]).
pagina 1 di 4 I coniugi sono separati in forza della sentenza di questo Tribunale del 02/04/2024, resa su conclusioni congiunte delle parti, le cui condizioni sono state successivamente modificate, sempre su conclusioni congiunte, dalla sentenza di questo Tribunale del 05/12/2024.
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunciata, su conclusioni congiunte, la separazione fra i coniugi, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato dalle parti stesse all'odierna udienza, non potendo quindi essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate da ricorrente e resistente, in quanto conformi agli interessi morali e materiali delle due figlie minori.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse all'udienza del 18/02/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 28 maggio 2011 a Novellara (RE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Novellara (Atto n. 8, Parte 2, Serie A, anno 2011).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novellara di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e UE ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre (residente in [...] nella casa già coniugale), alla quale viene assegnata la casa coniugale.
4) Dispone che il padre potrà vedere e tenere le figlie a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla uscita da scuola fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
inoltre, nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, quest'ultimo, per la durata del corso di ginnastica ritmica frequentato dalla figlia UE, terrà con sé le figlie il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola, e terminato il corso di ginnastica ritmica si riprenderanno i tempi già stabiliti e le bambine rimarranno con il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina;
nella settimana in cui invece il week end spetta alla madre, il padre, per la durata del corso di ginnastica ritmica frequentato dalla figlia UE, terrà con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando le riaccompagnerà a scuola, e terminato il corso di pagina 2 di 4 ginnastica ritmica si riprenderanno i tempi già stabiliti e le bambine rimarranno con il padre dal martedì dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina di detta settimana.
Si prende atto che le parti si sono riservate di rivalutare e ridiscutere la suddetta calendarizzazione al cambiamento della situazione attuale e in particolare alla crescita delle figlie ed ad una nuova situazione abitativa del padre.
Nel periodo natalizio, le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dalla mattina del 25 al pomeriggio del 31 dicembre e il periodo dal pomeriggio del 31 dicembre al pomeriggio del 6 gennaio;
le figlie trascorreranno il giorno e la sera del 24 dicembre (Vigilia) con il genitore che non le avrà con sé per il Natale (in caso di disaccordo, la decisione spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari); nel periodo pasquale, le minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (in caso di disaccordo, la decisione spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari); nel periodo estivo (da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico), le minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, comunicando preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive, nonché garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente (in caso di disaccordo, la decisione spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari); la disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisce su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana, nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé il minore ciò non comporta alcun diritto di recupero dei giorni così persi: dunque, nei periodi di vacanza/festività le normali frequentazioni settimanali saranno sospese, e di questi giorni non vi è possibilità di recupero;
nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto, salvo diversi accordi fra i genitori;
il padre potrà tenere con sé le figlie in occasione della Festa del Papà e la madre in occasione della Festa della
Mamma; le minori potranno liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori, e potranno altresì pernottare presso i nonni paterni o materni non solo nei giorni in cui ne è prevista rispettivamente la presenza presso il padre o la madre, ma, altresì, in tutte le occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario o comunque per loro utile;
tale possibilità di sostituzione vale anche per prelievi e riaccompagnamenti a/da scuola delle minori;
nel giorno del compleanno delle minori, il genitore che, da calendario, avrà presso di sé le figlie consentirà all'altro genitore la visita e la partecipazione ad eventuali iniziative organizzate per le figlie.
pagina 3 di 4 5) Dispone che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario delle figlie quando le avrà con sé; i genitori concorreranno altresì nelle spese straordinarie delle figlie, individuate come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18 febbraio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 4 di 4