Articolo 184 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 171 quaterArticolo 110 ter
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18 dicembre 1942
Art. 184.

Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942