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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 580/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Te per parte ricorrente, l'avv. Perdichizzi, e, in presenza davanti al giudice, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
80/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 ll'avv. Gianluca Perdichizzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito del Notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11 dicembre 2024, il ricorrente, già dipendente di iscritto alla gestione Fondo elettrici e titolare della pensione di vecchiaia CP_3 numero EL 177866 dal 01.06.1998, ha agito in giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione e integrazione della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 562 del 1996, a suo dire disattesi dall' . CP_2
In particolare, premesso d'aver inutilmente proposto domanda amministrativa e ricorso gerarchico avverso il silenzio serbato dall'Ente, ha introdotto questo giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare l'errore di calcolo del tetto quale dedotto in ricorso e il conseguente diritto della parte istante alla riliquidazione della pensione nel rispetto dell'allegato dettato normativo e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia calcolato il CP_1 tetto massimo (più favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98; c) condannare, perciò, l' convenuto a: CP_2
c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (l'intera vita lavorativa alle dipendenze di e CP_3 non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da controparte;
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli secondo le norme dell'ex
Fondo Elettrici, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato dalla compiegata Cass. 12161/19;
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge».
* 2. L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970. Pensionato dal giugno 1998, il ricorrente avrebbe assunto la propria iniziativa ben oltre il termine triennale predetto. L' ha inoltre eccepito l'indeterminatezza della domanda. La sua CP_2 architettura, infatti, si risolverebbe in mere ipotesi non suffragate da elementi di fatto concreti, utili a identificare quali elementi retributivi non siano stati considerati ai fini del calcolo della sua pensione. Inoltre, non sarebbe chiaramente espresso nemmeno l'assunto per cui il preteso errore procedimentale dell' CP_2 avrebbe determinato una liquidazione inferiore a quella spettante, onde l'infondatezza del ricorso. Infine, l' ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere una ricostruzione della fattispecie. 4.1.
Considerato che
i Fondi speciali, tra i quali il Fondo elettrici, prevedevano trattamenti pensionistici più favorevoli di quelli AGO, il d.lgs. n. 562 del 1996, emesso in attuazione della delega ex art. 2, comma 22, legge n. 335 del 1995, ha proceduto, in previsione dell'abolizione dei Fondi speciali, ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, evitando di pregiudicare i lavoratori che godevano delle disposizioni più favorevoli del Fondo elettrici. La questione controversa riguarda gli iscritti al Fondo elettrici che, come il ricorrente, vantano alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Per costoro, l'art. 2, comma 1, d. lgs. cit., ha previsto che la pensione venga liquidata interamente secondo il sistema retributivo. Nel dettare concretamente le modalità di calcolo del trattamento, l'art. 3, comma 2, d. lgs. cit., ha stabilito un meccanismo d'adeguamento sancendo che «l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335». È stato così posto un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che esso non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due “tetti” fissati dalle lettere a) e b).
4.2. Come da tempo chiarito dalla Corte di cassazione, il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b) – ossia il c.d. tetto 80% AGO e il c.d. tetto 88% Fondo – e, in secondo luogo, si procede al raffronto della pensione già calcolata (secondo le norme del Fondo) con i due importi ottenuti dall'ultimo calcolo. Qualora la pensione sia pari o inferiore al più alto fra i due tetti, essa viene liquidata nell'importo già calcolato. Viceversa, qualora essa sia maggiore del tetto con maggior valore, essa va ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo tetto [cfr., tra le altre, Cass., n. 28996/2008]. 4.3. È a questo punto comprensibile l'interesse degli iscritti al Fondo a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione.
* 5. Chiariti questi aspetti, va chiarito che all'esame della domanda non osta l'eccezione di decadenza formulata dall' L'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione». L'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». Nell'interpretare tale norma, la Corte di cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria [cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 12278/2022]. Ha altresì chiarito che «l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta» [Cass., n. 123/2022]. Ciò posto, va osservato che lo stesso ricorrente ha limitato la domanda di condanna generica dell' al pagamento delle differenze di trattamento nei limiti CP_1 della decadenza mobile citata e cioè, per i ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio. Per completezza va osservato che nella fattispecie non è in discussione che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, decreto-legge n. 98 del 2011 debba trovare applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione in forza dell'art. 252 disp. att. c.c. [cfr., Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 28416/2020].
* 6. Passando così al merito, il ricorrente si duole del fatto che l' nel calcolare il c.d. , abbia fatto riferimento alla retribuzione pensionabile Parte_2
AGO solo rispetto al periodo successivo al 01.01.1997, considerando per il pregresso la diversa (e inferiore) retribuzione pensionabile del Fondo elettrici. Ne deriverebbe un'indebita riduzione del c.d. e, potenzialmente, della Parte_2 pensione liquidata all'esito del procedimento bifasico sopra descritto. Sul punto l' non ha formulato deduzioni atte a confutare l'assunto secondo cui avrebbe calcolato il c.d. nei termini che il ricorrente addita come Parte_2 erronei. S'è, piuttosto, limitato a sostenere che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta. In questo quadro, si ritiene che la contestazione dell' sul modus procedendi impiegato per il calcolo della pensione sia generica, ciò che depone nel senso che la descrizione di quelle modalità, formulata dal ricorrente, sia pacifica. D'altra parte, v'è evidenza documentale del fatto che, effettivamente, l'Ente abbia calcolato il considerando tutti gli emolumenti percepiti dal Parte_2 dipendente solo a far data dal 01.01.1997 e valutando, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo il Fondo Elettrici. È quanto si evince dalle istruzioni contenute nella circolare n. 200 del 1998, che suggerisce, per il
, una commistione proporzionale delle retribuzioni rilevanti secondo Parte_2 entrambi i fondi [cfr. doc. 5 ricorrente], sia da taluni esempi d'applicazione di questo metodo riferiti a soggetti nella medesima condizione del ricorrente [cfr. doc. 21 ricorrente].
6.1. Che l'operato dell' non sia corretto è stato chiarito, da tempo, anche in sede di legittimità. Secondo la Corte, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 562 del 1996, «contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. CP_1
562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a)1'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) 1'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” Successivamente si è ribadito (Cass. Sez. lav. n. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell' dal momento che la lettera a) nel fare riferimento
“alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» [Cass., n. 12624/2014].
6.2. Nel suo ricorso introduttivo, il pensionato ha prospettato le conseguenze negative dello schema procedimentale impiegato dall' . L'ha fatto attraverso CP_2 concreti esempi di situazioni affini e sottolineando che un'adeguata considerazione del condurrebbe, ragionevolmente, all'individuazione di un tetto Parte_2 massimo maggiore rispetto a quello considerato dall' È vero che egli ha prefigurato solo in termini ipotetici le conseguenze negative che questo errore può aver determinato nella liquidazione della sua pensione, ma va considerato che, a fronte di un dettato normativo che impone all' un dato modus procedendi, l'onere della prova d'averlo rispettato e, in generale, della mancanza di conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo operato, incombe proprio allo stesso Ente, tenuto in tal modo a paralizzare la lesione prospettata dal ricorrente. L'esame che precede, assorbente d'ogni ulteriore questione, conduce all'accoglimento del ricorso.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della mancanza d'istruttoria, della stratificazione della questione affrontata e, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, della redazione dell'atto con l'inserimento di link d'accesso ai documenti, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 592/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di CP_3 condanna l' al pagamento delle differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.151,80, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Gianluca Perdichizzi. Gorizia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Te per parte ricorrente, l'avv. Perdichizzi, e, in presenza davanti al giudice, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 580/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
80/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 ll'avv. Gianluca Perdichizzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito del Notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11 dicembre 2024, il ricorrente, già dipendente di iscritto alla gestione Fondo elettrici e titolare della pensione di vecchiaia CP_3 numero EL 177866 dal 01.06.1998, ha agito in giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione e integrazione della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 562 del 1996, a suo dire disattesi dall' . CP_2
In particolare, premesso d'aver inutilmente proposto domanda amministrativa e ricorso gerarchico avverso il silenzio serbato dall'Ente, ha introdotto questo giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare l'errore di calcolo del tetto quale dedotto in ricorso e il conseguente diritto della parte istante alla riliquidazione della pensione nel rispetto dell'allegato dettato normativo e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia calcolato il CP_1 tetto massimo (più favorevole) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98; c) condannare, perciò, l' convenuto a: CP_2
c1) ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (l'intera vita lavorativa alle dipendenze di e CP_3 non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da controparte;
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli secondo le norme dell'ex
Fondo Elettrici, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato dalla compiegata Cass. 12161/19;
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge».
* 2. L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970. Pensionato dal giugno 1998, il ricorrente avrebbe assunto la propria iniziativa ben oltre il termine triennale predetto. L' ha inoltre eccepito l'indeterminatezza della domanda. La sua CP_2 architettura, infatti, si risolverebbe in mere ipotesi non suffragate da elementi di fatto concreti, utili a identificare quali elementi retributivi non siano stati considerati ai fini del calcolo della sua pensione. Inoltre, non sarebbe chiaramente espresso nemmeno l'assunto per cui il preteso errore procedimentale dell' CP_2 avrebbe determinato una liquidazione inferiore a quella spettante, onde l'infondatezza del ricorso. Infine, l' ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere una ricostruzione della fattispecie. 4.1.
Considerato che
i Fondi speciali, tra i quali il Fondo elettrici, prevedevano trattamenti pensionistici più favorevoli di quelli AGO, il d.lgs. n. 562 del 1996, emesso in attuazione della delega ex art. 2, comma 22, legge n. 335 del 1995, ha proceduto, in previsione dell'abolizione dei Fondi speciali, ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, evitando di pregiudicare i lavoratori che godevano delle disposizioni più favorevoli del Fondo elettrici. La questione controversa riguarda gli iscritti al Fondo elettrici che, come il ricorrente, vantano alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Per costoro, l'art. 2, comma 1, d. lgs. cit., ha previsto che la pensione venga liquidata interamente secondo il sistema retributivo. Nel dettare concretamente le modalità di calcolo del trattamento, l'art. 3, comma 2, d. lgs. cit., ha stabilito un meccanismo d'adeguamento sancendo che «l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335». È stato così posto un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che esso non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due “tetti” fissati dalle lettere a) e b).
4.2. Come da tempo chiarito dalla Corte di cassazione, il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b) – ossia il c.d. tetto 80% AGO e il c.d. tetto 88% Fondo – e, in secondo luogo, si procede al raffronto della pensione già calcolata (secondo le norme del Fondo) con i due importi ottenuti dall'ultimo calcolo. Qualora la pensione sia pari o inferiore al più alto fra i due tetti, essa viene liquidata nell'importo già calcolato. Viceversa, qualora essa sia maggiore del tetto con maggior valore, essa va ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo tetto [cfr., tra le altre, Cass., n. 28996/2008]. 4.3. È a questo punto comprensibile l'interesse degli iscritti al Fondo a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione.
* 5. Chiariti questi aspetti, va chiarito che all'esame della domanda non osta l'eccezione di decadenza formulata dall' L'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione». L'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». Nell'interpretare tale norma, la Corte di cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria [cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 12278/2022]. Ha altresì chiarito che «l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta» [Cass., n. 123/2022]. Ciò posto, va osservato che lo stesso ricorrente ha limitato la domanda di condanna generica dell' al pagamento delle differenze di trattamento nei limiti CP_1 della decadenza mobile citata e cioè, per i ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio. Per completezza va osservato che nella fattispecie non è in discussione che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, decreto-legge n. 98 del 2011 debba trovare applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione in forza dell'art. 252 disp. att. c.c. [cfr., Cass., n. 17430/2021; Cass., n. 28416/2020].
* 6. Passando così al merito, il ricorrente si duole del fatto che l' nel calcolare il c.d. , abbia fatto riferimento alla retribuzione pensionabile Parte_2
AGO solo rispetto al periodo successivo al 01.01.1997, considerando per il pregresso la diversa (e inferiore) retribuzione pensionabile del Fondo elettrici. Ne deriverebbe un'indebita riduzione del c.d. e, potenzialmente, della Parte_2 pensione liquidata all'esito del procedimento bifasico sopra descritto. Sul punto l' non ha formulato deduzioni atte a confutare l'assunto secondo cui avrebbe calcolato il c.d. nei termini che il ricorrente addita come Parte_2 erronei. S'è, piuttosto, limitato a sostenere che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta. In questo quadro, si ritiene che la contestazione dell' sul modus procedendi impiegato per il calcolo della pensione sia generica, ciò che depone nel senso che la descrizione di quelle modalità, formulata dal ricorrente, sia pacifica. D'altra parte, v'è evidenza documentale del fatto che, effettivamente, l'Ente abbia calcolato il considerando tutti gli emolumenti percepiti dal Parte_2 dipendente solo a far data dal 01.01.1997 e valutando, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo il Fondo Elettrici. È quanto si evince dalle istruzioni contenute nella circolare n. 200 del 1998, che suggerisce, per il
, una commistione proporzionale delle retribuzioni rilevanti secondo Parte_2 entrambi i fondi [cfr. doc. 5 ricorrente], sia da taluni esempi d'applicazione di questo metodo riferiti a soggetti nella medesima condizione del ricorrente [cfr. doc. 21 ricorrente].
6.1. Che l'operato dell' non sia corretto è stato chiarito, da tempo, anche in sede di legittimità. Secondo la Corte, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 562 del 1996, «contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. CP_1
562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a)1'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) 1'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” Successivamente si è ribadito (Cass. Sez. lav. n. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell' dal momento che la lettera a) nel fare riferimento
“alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» [Cass., n. 12624/2014].
6.2. Nel suo ricorso introduttivo, il pensionato ha prospettato le conseguenze negative dello schema procedimentale impiegato dall' . L'ha fatto attraverso CP_2 concreti esempi di situazioni affini e sottolineando che un'adeguata considerazione del condurrebbe, ragionevolmente, all'individuazione di un tetto Parte_2 massimo maggiore rispetto a quello considerato dall' È vero che egli ha prefigurato solo in termini ipotetici le conseguenze negative che questo errore può aver determinato nella liquidazione della sua pensione, ma va considerato che, a fronte di un dettato normativo che impone all' un dato modus procedendi, l'onere della prova d'averlo rispettato e, in generale, della mancanza di conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo operato, incombe proprio allo stesso Ente, tenuto in tal modo a paralizzare la lesione prospettata dal ricorrente. L'esame che precede, assorbente d'ogni ulteriore questione, conduce all'accoglimento del ricorso.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della mancanza d'istruttoria, della stratificazione della questione affrontata e, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, della redazione dell'atto con l'inserimento di link d'accesso ai documenti, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 592/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di CP_3 condanna l' al pagamento delle differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.151,80, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Gianluca Perdichizzi. Gorizia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri