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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Antonio Rosario Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 50832 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 04/07/2025, vertente
TRA
- Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante , rappresentato P.IVA_1 Parte_2
e difeso dagli avv.ti Elisa Curri e Sabrina Primavera come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- ( , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv.
Fabrizio Badò come da procura in atti;
RECLAMATO
E
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
[...]
( ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 avv. Giovanni Nervi;
r.g. n. 1 RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “- in integrale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale del 03.04.2025 n. 294 e in accoglimento del presente reclamo, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della reclamante - Parte_1 dichiarare decorso il termine fatale di cui all'art. 33, comma 2, CCII e conseguente improcedibilità manifesta della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Con vittoria di spese ed onorati del presente giudizio”.
Per la reclamata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avverso reclamo, in quanto inammissibile, improponibile ed in ogni caso, destituito di fondamento in fatto ed in diritto e, all'effetto, confermare, integralmente, la sentenza. 294/2025 dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale della emessa in data 3.4.2025 Controparte_2 dal Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare – dott. Bordo Caterina - (R.g.n. 242/2025). Con il favore delle spese”.
FATTO E DIRITTO
La reclamante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 294 del
2/4/2024, pubblicata il 3/4/2025, ai fini della revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale: essendo nulla la notifica del ricorso introduttivo di primo grado, è decorso il termine annuale di cui all'art. 33, II comma C.C.I.I. dalla cancellazione dal registro imprese in data 7/5/2024; in particolare: a) la notifica è nulla poiché effettuata ex art. 40, VII comma C.C.I.I. in assenza della dichiarazione di sussistenza dei relativi presupposti;
b) inoltre, non consta riscontro in ordine all'effettiva disponibilità dell'atto processuale “nell'area riservata del portale”; c) sotto altro profilo, stante l'automatica disattivazione della PEC per effetto della cancellazione dal registro imprese, doveva essere attribuito il domicilio digitale d'ufficio, conosciuto ed accessibile al destinatario.
Nonostante la rituale notifica, nessuno si è costituito in giudizio per la curatela, mentre il creditore istante ha eccepito l'inammissibilità del reclamo, CP_1
r.g. n. 2 altrimenti resistendo nel merito.
La causa è stata discussa oralmente dalle parti, che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti processuali.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Il reclamo risulta tempestivamente proposto in data 16/5/2025, essendo pacifica la notifica in data 17/4/2025 della sentenza al liquidatore e non risultando documentata altra antecedente notificazione.
L'eccezione di nullità della notifica del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è infondata.
Dalla certificazione di cancelleria, infatti, risulta la vana notifica presso l'indirizzo PEC risultante da e, quindi, l'attestazione dell'impossibilità di Pt_3 eseguire la notifica presso la PEC della debitrice per fatto imputabile a quest'ultima, quale presupposto di cui all'art. 40, VII comma C.C.I.I..
D'altro canto, la “disattivazione” non è affatto conseguente alla cancellazione dal registro imprese: come evidenziato dalla reclamata, è invece espressamente previsto, ex art. 33, II comma C.C.I.I., l'obbligo di “mantenere attivo” l'indirizzo digitale “per un anno decorrente dalla cancellazione”; risulta quindi inconferente il riferimento della reclamante all'art. 37 D.L. 76/20 ai fini dell'attribuzione d'ufficio di altro domicilio digitale, diverso da quello risultante al registro imprese.
Ai sensi dell'art. 40, VII comma C.C.I.I., pertanto, la notifica è stata ritualmente eseguita mediante l'inserimento del ricorso e del decreto “nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area Controparte_3 riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario”.
Anche tale adempimento risulta espressamente dalla certificazione di cancelleria;
quest'ultima deve ritenersi munita di fede privilegiata: nulla prova, pertanto, la schermata, prodotta dalla reclamante, di esito negativo della ricerca (che, peraltro, non riporta il codice fiscale che risulta dal registro imprese e che è stato anche specificato nell'atto processuale).
Per quanto premesso, il reclamo deve essere respinto.
r.g. n. 3 Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione ex art. 4, comma 10 sexies del D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna alla refusione Controparte_4 delle spese in favore di , che Controparte_1 liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte di parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso in Roma il 10/7/2025
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4