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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3687 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/07/2023 ed iscritto al n 3687 - 2023 RG , vertente tra
- , nato a [...] il [...] ( C.F.: Parte_1
), residente in [...], III C.F._1
Tratto n. 4 (S. Leo), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Aurelio Chizzoniti (C.F.: ,elettivamente domiciliato C.F._2 nella stessa città alla Via Gaspare del Fosso n. 21 presso lo studio di quest'ultimo;
- ricorrente -
contro
- (C.F. ), in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1
Rappr. p.t., avv. Ezio Privitera, con sede in Reggio Calabria alla via Foro
Boario, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe
Mazzotta (cod. fisc. ), presso il cui studio, sito in CodiceFiscale_3
Reggio Calabria, Via Crisafi 34, è elettivamente domiciliata;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 24/07/2023, il ricorrente premette di essere stato assunto nel 2008 con contratto a tempo indeterminato (a 36 ore settimanali) dalla società odierna resistente, con la qualifica di Operatore qualificato d'ufficio (Declaratoria: “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo, sulla base di direttive ricevute”) e parametro 140 successivamente divenuto parametro
155 per anzianità di servizio, e che fino al 2014 era stato adibito all'utilizzazione presso il magazzino aziendale. Espone che nel 2014, per via delle problematiche a cui ha fatto fronte l' e il relativo contenimento del costo del personale, il magazzino è CP_1 stato prima “temporaneamente” riorganizzato e il ricorrente è stato spostato al servizio di pulizia dei mezzi aziendali, e successivamente al controllo degli accessi degli autobus al capolinea sito in piazzale Botteghelle.
Il 07/11/2018, il ricorrente viene spostato nuovamente ed assegnato alle attività di accompagnatore scuolabus che fa capo a un settore dell'area movimento con mansioni equiparate a quelle dei collaboratori d'esercizio aventi par. 129.
Rappresenta che nel frattempo il magazzino è stato riorganizzato ma piuttosto che procedere con il ripristino della sua occupazione in tale reparto la stessa è stata coperta da altri colleghi tra cui in particolare il collega
. Allega di avere richiesto di essere riassegnato al magazzino ma Tes_1 senza nulla ottenere. Inoltre, prima di procedere alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio ha attivato, in data 08/07/2021, la procedura di conciliazione monocratica di cui al D.Lgs. n. 124/2004, conclusasi, in data 01/12/2021, con esito negativo come anche il chiesto intervento dell' . Controparte_2
Aggiunge che, durante i continui spostamenti di attività il Sig. è stato Pt_1 più volte obbligato alla vendita di titoli di viaggio per non vedersi decurtare lo stipendio, e ad osservare un impiego lavorativo di 39 ore settimanali contro le 36 previste per la sua qualifica.
Allega che le visite di sorveglianza medica previste sono state sempre condotte in relazione alla qualifica di operatore d'ufficio rivestita e mai per le mansioni effettivamente assegnategli nel tempo per le quali il ricorrente non è idoneo in quanto affetto da problemi respiratori dovuti da allergie. Lamenta che, pur mantenendo formalmente la qualifica di “operatore qualificato d 'ufficio”, invece viene ancora utilizzato - giusto ordine di servizio risalente all'anno 2019 - come collaboratore di esercizio che compete al par. 129 (accompagnatore scuolabus) ed assume che ciò integra violazione dell'art. 2103 e demansionamento, con il consequenziale diritto
2 del ricorrente di vedersi risarcito il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per l'inadempimento contrattuale datoriale. Conclude chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto del Sig. ex Pt_1 art. 2103 c.c. ad essere adibito alle mansioni compatibili con il parametro 155, così come dall'inquadramento e qualifica dallo stesso ricoperti, in applicazione del CCNL vigente, 27 novembre 2000 per la parte normativa, e 10 maggio 2022 per l'aspetto economico;
2) per l'effetto condannare l' l pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme CP_1 dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra le ore effettivamente lavorate e quelle risultanti in busta paga, così come indicato nel presente atto, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare la controparte al risarcimento del danno materiale, biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione, quantificabili in complessivi € 30.000,00, come da allegata CT medico-legale, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore che l'Ecc.mo Giudice vorrà accertare, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare la società resistente al risarcimento del danno da perdita della professionalità subita, da determinarsi tenuto conto della durata del demansionamento, nella percentuale del 70% della retribuzione astrattamente spettante, o in quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, in funzione del danno seguito dal pregiudizio della professionalità, con particolare riferimento alla lunga permanenza dell'intervenuto demansionamento”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società CP_1
la quale resiste alla domanda eccependone, preliminarmente, la sua
[...]
l'infondatezza e genericità e la nullità della stessa per omessa descrizione, allegazione e prova dei fatti fondanti la domanda introduttiva. Nel merito eccepisce l'infondatezza del ricorso, contestando ogni deduzione avversaria. Evidenza che soltanto sul finire del 2018, allorquando il magazzino era stato già riorganizzato in base alle diverse esigenze che nelle more si erano prospettate (tra cui anche l'adibizione al magazzino di un dipendente, tale sig. , appartenente alla categoria protetta e per tale Tes_1 motivo collocato presso il magazzino che si trova al pianterreno ed è, quindi, raggiungibile facilmente, non essendo presente alcuna barriera architettonica), il ricorrente ha iniziato a lamentare il presunto demansionamento. Richiama l'attuale comma 1, dell'art. 2103 c.c., che dispone che il lavoratore possa essere adibito anche “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Richiama anche il CCNL di Settore che prevede : “Le figure all'interno della stessa area professionale appartenenti
3 alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consentita: a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale…”.
§ 3. Occorre, in primo luogo, procedere all'esame dell'eccezione di nullità della domanda introduttiva formulata dalla resistente attesa la pregiudizialità della stessa (“… Nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, …”. Cfr. Cass. 11.6.1988, n. 4018 ).
Perché detta nullità sussista è necessario che l'omissione espositiva sia tale da non permettere, attraverso l'esame complessivo dell'atto (la cui interpretazione è riservata al giudice del merito), la individuazione dell'oggetto della domanda e che permanga un'assoluta incertezza circa il diritto fatto valere. Una siffatta “incertezza assoluta” non si rinviene nel caso di specie in quanto, dall'esame complessivo dell'atto, si può individuare come oggetto della domanda principale l'accertamento del presunto presupposto demansionamento con conseguente richiesta di assegnazione a mansioni corrispondenti a inquadramento e qualifica e conseguenziali domande risarcitorie. E' pur vero che nel caso di specie il ricorso presenta vari profili di genericità ed indeterminatezza già in punto di allegazione, puntualmente evidenziati da parte resistente, ma essi incidono non sull'ammissibilità della domanda quanto piuttosto sugli oneri di allegazione funzionali agli oneri probatori e, attengono, quindi all'ambito del merito.
§ 4. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Il ricorrente è stato assunto con il profilo di Operatore qualificato d'ufficio e parametro 140, successivamente per anzianità di servizio dopo sei anni ha conseguito il parametro 155, tale inquadramento formale è stato mantenuto a tutt'oggi. Il ricorrente lamenta che le mansioni assegnategli con ordine di servizio del 2019 di “accompagnatore scuolabus “sono mansioni del profilo di
“Collaboratore di esercizio” par. 129” e che quindi si configura come demansionamento rispetto alle mansioni del profilo di inquadramento che sono sempre rimaste quelle di Operatore qualificato d'Ufficio. In punto di diritto la difesa del ricorrente, per sostenere il presunto demansionamento, richiama l'art. 2103 c.c. nei seguenti termini testuali:
“ L'art. 2103 c.c. stabilisce, come noto, che il datore di lavoro ha l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
4 corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione.” La difesa del ricorrente invoca quindi il previgente testo dell'art. 2103 c.c. - che faceva riferimento al concetto di “mansioni equivalenti”- ma che non è applicabile alla fattispecie in esame alla quale, invece, si applica il vigente art. 2103 c.c. (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 giugno
2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. 81/2015). L'art. 2103 c.c. vigente al primo comma recita:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello
e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
La nuova norma introduce un principio di fungibilità delle mansioni valutata ex ante dal legislatore, sicchè la liceità dello ius variandi posto in essere dal datore di lavoro si misura con i nuovi limiti posti dal legislatore.
Si rende necessario, pertanto, la disamina delle declaratorie contrattuali del
CCNL (CCNL che il ricorrente non aveva prodotto con il ricorso e la cui produzione è stata sollecitata dal giudice).
La classificazione del personale nel CCNL di riferimento si articola: In quattro aree professionali:
Area 1: mansioni gestionali e professionali;
Area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche;
Area 3: mansioni operative;
Area 4: mansioni generiche.
In quattro aree operative:
• Area esercizio;
• Area amministrazione e servizi;
•Area manutenzione, impianti ed officine;
•Area servizi ausiliari per la mobilità.
Il profilo professionale di inquadramento del ricorrente rientra nella “Area professionale 3°” e nella “Area operativa: amministrazione e servizi.” Occorre verificare se il datore di lavoro, in concreto, abbia esercitato lo ius variandi legittimamente adibendo il ricorrente allo svolgimento di mansioni rientranti nella stessa area professionale seppur tra aree operative diverse
(c.d. mobilità orizzontale) cosi come anche previsto dal CCNL di riferimento che espressamente consente “l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale “.
5 Infatti il CCNL, prima di descrivere le varie aree professionali, prevede: “ Le figure all'interno detta stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti.
Pertanto, è consentita: a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all'area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa area operativa/sezioni; d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati…” Il ricorrente ritiene che il demansionamento sarebbe avvenuto con le mansioni assegnategli con ordine di servizio del 2019 di “accompagnatore scuolabus” , mansioni che il ricorrente riconduce al profilo di “Collaboratore di esercizio” par. 129. L'assunto del ricorrente è infondato dal momento che il profilo professionale di “Collaboratore di esercizio” rientra sempre nella stessa Area professionale che è l'AREA 3° (mansioni operative) e cambia solo l'Area operativa che è
“Area operativa esercizio: sezione automobilistico, ferroviario e tranviario”, ci troviamo dunque nel caso di mansioni che il CCNL sancisce come equivalenti e che tali sono anche ai sensi del novellato art. 2103 c.c..
Nulla cambia anche considerando la generica allegazione di essere stato utilizzato nella vendita di titoli di viaggio, mansioni quest'ultime appartenenti sempre all'Area 3°, nell'”Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario”, profilo di Operatore di esercizio (paramento 140 -158 -175 -183): “lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni
e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.”
Anche la difesa di parte resistente, nelle note, rileva che il profilo del ricorrente - terza area professionale –“viene contemplato sia nell'area
6 amministrativa (“Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/ amministrativo sulla base di direttive ricevute”) che nell'area operativa (“Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni
e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”)”, richiamando proprio la declaratoria del profilo di Operatore di esercizio. In conclusione, non emergono profili di illiceità quanto all'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro e l'insussistenza del demansionamento comporta il rigetto di tutte le domande risarcitorie che lo presuppongono. Per completezza espositiva si rileva che l'allegazione di parte ricorrente (in riferimento alla quale però nessuna domanda è stata formulata) secondo la quale le visite di sorveglianza medica si concludevano con esito positivo e quindi con il riconoscimento della relativa idoneità perché avevano ad oggetto la qualifica di operatore d'ufficio e non le mansioni effettive, non trovano riscontro probatorio. Dalla documentazione in atti (in particolare, esito visite mediche all. 2 alla memoria di costituzione) si evince che - ferma restando la corretta qualifica formale – vengono esattamente indicate le mansioni concrete assegnate, tra cui per l'appunto quelle di
“accompagnatore scuolabus”.
§ 5. Nella parte espositiva del ricorso l'istante deduce che aveva dovuto
“osservare un impiego lavorativo di 39 ore settimanali contro le 36 previste dal suo contratto e dalla sua qualifica senza peraltro vedersi riconoscere le ore eccedenti” e in altro punto del ricorso deduce “che, tale demansionamento, determinava l'applicazione della retribuzione mensile inferiore, pari ad € 1.600,00 anziché € 1.800,00, in virtù delle maggiori ore lavorate (40 anziché 36)”.
Orbene tali generiche allegazioni sembrano essere i fatti posti a fondamento della domanda, formulata al n. 2 delle conclusioni, di condanna dell CP_1
l' al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme CP_1 dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra le ore effettivamente lavorate e quelle risultanti in busta paga, così come indicato nel presente atto, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. La domanda deve essere rigettata.
7 Grava sul lavoratore che assuma di aver effettuato ore lavorative in eccedenza l'onere di puntuale allegazione. Il ricorrente deduce solo di aver svolto l'attività di accompagnatore scuolabus osservando l'orario di lavoro 06:30-08:30 – 11:30-14:00. Il ricorrente non ha prodotto alcuna busta/prospetto paga. Il ricorrente invece ha prodotto l'esito degli accertamenti eseguiti dall' del lavoro al quale si era rivolto lamentando, oltre il presunto CP_2 demansionamento, “di effettuare un orario di lavoro di 40 ore settimanali e non di 36 ore”. Gli all'esito degli accertamenti, hanno rilevato l'infondatezza della CP_3 pretesa, considerata la concreta articolazione dell'effettivo orario di lavoro di 36 ore (articolazione oraria riportata dagli e la retribuzione per CP_3
39 ore settimanali risultante dai prospetti paga.
Nel presente giudizio non sono stati allegati ed offerti elementi di segno contrario rispetto all'accertamento espletato dagli Ispettori del lavoro.
In conclusione anche la domanda di cui al punto 2 delle conclusioni risulta infondata e deve essere rigettata.
§ 6. In considerazione della peculiarità della vicenda in punto di fatto e della complessità dell'interpretazione del CCNL applicato al rapporto, le spese legali vengono compensate.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
8
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3687 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/07/2023 ed iscritto al n 3687 - 2023 RG , vertente tra
- , nato a [...] il [...] ( C.F.: Parte_1
), residente in [...], III C.F._1
Tratto n. 4 (S. Leo), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Aurelio Chizzoniti (C.F.: ,elettivamente domiciliato C.F._2 nella stessa città alla Via Gaspare del Fosso n. 21 presso lo studio di quest'ultimo;
- ricorrente -
contro
- (C.F. ), in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1
Rappr. p.t., avv. Ezio Privitera, con sede in Reggio Calabria alla via Foro
Boario, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe
Mazzotta (cod. fisc. ), presso il cui studio, sito in CodiceFiscale_3
Reggio Calabria, Via Crisafi 34, è elettivamente domiciliata;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 24/07/2023, il ricorrente premette di essere stato assunto nel 2008 con contratto a tempo indeterminato (a 36 ore settimanali) dalla società odierna resistente, con la qualifica di Operatore qualificato d'ufficio (Declaratoria: “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo, sulla base di direttive ricevute”) e parametro 140 successivamente divenuto parametro
155 per anzianità di servizio, e che fino al 2014 era stato adibito all'utilizzazione presso il magazzino aziendale. Espone che nel 2014, per via delle problematiche a cui ha fatto fronte l' e il relativo contenimento del costo del personale, il magazzino è CP_1 stato prima “temporaneamente” riorganizzato e il ricorrente è stato spostato al servizio di pulizia dei mezzi aziendali, e successivamente al controllo degli accessi degli autobus al capolinea sito in piazzale Botteghelle.
Il 07/11/2018, il ricorrente viene spostato nuovamente ed assegnato alle attività di accompagnatore scuolabus che fa capo a un settore dell'area movimento con mansioni equiparate a quelle dei collaboratori d'esercizio aventi par. 129.
Rappresenta che nel frattempo il magazzino è stato riorganizzato ma piuttosto che procedere con il ripristino della sua occupazione in tale reparto la stessa è stata coperta da altri colleghi tra cui in particolare il collega
. Allega di avere richiesto di essere riassegnato al magazzino ma Tes_1 senza nulla ottenere. Inoltre, prima di procedere alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio ha attivato, in data 08/07/2021, la procedura di conciliazione monocratica di cui al D.Lgs. n. 124/2004, conclusasi, in data 01/12/2021, con esito negativo come anche il chiesto intervento dell' . Controparte_2
Aggiunge che, durante i continui spostamenti di attività il Sig. è stato Pt_1 più volte obbligato alla vendita di titoli di viaggio per non vedersi decurtare lo stipendio, e ad osservare un impiego lavorativo di 39 ore settimanali contro le 36 previste per la sua qualifica.
Allega che le visite di sorveglianza medica previste sono state sempre condotte in relazione alla qualifica di operatore d'ufficio rivestita e mai per le mansioni effettivamente assegnategli nel tempo per le quali il ricorrente non è idoneo in quanto affetto da problemi respiratori dovuti da allergie. Lamenta che, pur mantenendo formalmente la qualifica di “operatore qualificato d 'ufficio”, invece viene ancora utilizzato - giusto ordine di servizio risalente all'anno 2019 - come collaboratore di esercizio che compete al par. 129 (accompagnatore scuolabus) ed assume che ciò integra violazione dell'art. 2103 e demansionamento, con il consequenziale diritto
2 del ricorrente di vedersi risarcito il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per l'inadempimento contrattuale datoriale. Conclude chiedendo: “1) accertare e dichiarare il diritto del Sig. ex Pt_1 art. 2103 c.c. ad essere adibito alle mansioni compatibili con il parametro 155, così come dall'inquadramento e qualifica dallo stesso ricoperti, in applicazione del CCNL vigente, 27 novembre 2000 per la parte normativa, e 10 maggio 2022 per l'aspetto economico;
2) per l'effetto condannare l' l pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme CP_1 dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra le ore effettivamente lavorate e quelle risultanti in busta paga, così come indicato nel presente atto, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare la controparte al risarcimento del danno materiale, biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione, quantificabili in complessivi € 30.000,00, come da allegata CT medico-legale, ovvero nella diversa somma, minore o maggiore che l'Ecc.mo Giudice vorrà accertare, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare la società resistente al risarcimento del danno da perdita della professionalità subita, da determinarsi tenuto conto della durata del demansionamento, nella percentuale del 70% della retribuzione astrattamente spettante, o in quella minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, in funzione del danno seguito dal pregiudizio della professionalità, con particolare riferimento alla lunga permanenza dell'intervenuto demansionamento”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società CP_1
la quale resiste alla domanda eccependone, preliminarmente, la sua
[...]
l'infondatezza e genericità e la nullità della stessa per omessa descrizione, allegazione e prova dei fatti fondanti la domanda introduttiva. Nel merito eccepisce l'infondatezza del ricorso, contestando ogni deduzione avversaria. Evidenza che soltanto sul finire del 2018, allorquando il magazzino era stato già riorganizzato in base alle diverse esigenze che nelle more si erano prospettate (tra cui anche l'adibizione al magazzino di un dipendente, tale sig. , appartenente alla categoria protetta e per tale Tes_1 motivo collocato presso il magazzino che si trova al pianterreno ed è, quindi, raggiungibile facilmente, non essendo presente alcuna barriera architettonica), il ricorrente ha iniziato a lamentare il presunto demansionamento. Richiama l'attuale comma 1, dell'art. 2103 c.c., che dispone che il lavoratore possa essere adibito anche “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Richiama anche il CCNL di Settore che prevede : “Le figure all'interno della stessa area professionale appartenenti
3 alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consentita: a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale…”.
§ 3. Occorre, in primo luogo, procedere all'esame dell'eccezione di nullità della domanda introduttiva formulata dalla resistente attesa la pregiudizialità della stessa (“… Nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, …”. Cfr. Cass. 11.6.1988, n. 4018 ).
Perché detta nullità sussista è necessario che l'omissione espositiva sia tale da non permettere, attraverso l'esame complessivo dell'atto (la cui interpretazione è riservata al giudice del merito), la individuazione dell'oggetto della domanda e che permanga un'assoluta incertezza circa il diritto fatto valere. Una siffatta “incertezza assoluta” non si rinviene nel caso di specie in quanto, dall'esame complessivo dell'atto, si può individuare come oggetto della domanda principale l'accertamento del presunto presupposto demansionamento con conseguente richiesta di assegnazione a mansioni corrispondenti a inquadramento e qualifica e conseguenziali domande risarcitorie. E' pur vero che nel caso di specie il ricorso presenta vari profili di genericità ed indeterminatezza già in punto di allegazione, puntualmente evidenziati da parte resistente, ma essi incidono non sull'ammissibilità della domanda quanto piuttosto sugli oneri di allegazione funzionali agli oneri probatori e, attengono, quindi all'ambito del merito.
§ 4. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Il ricorrente è stato assunto con il profilo di Operatore qualificato d'ufficio e parametro 140, successivamente per anzianità di servizio dopo sei anni ha conseguito il parametro 155, tale inquadramento formale è stato mantenuto a tutt'oggi. Il ricorrente lamenta che le mansioni assegnategli con ordine di servizio del 2019 di “accompagnatore scuolabus “sono mansioni del profilo di
“Collaboratore di esercizio” par. 129” e che quindi si configura come demansionamento rispetto alle mansioni del profilo di inquadramento che sono sempre rimaste quelle di Operatore qualificato d'Ufficio. In punto di diritto la difesa del ricorrente, per sostenere il presunto demansionamento, richiama l'art. 2103 c.c. nei seguenti termini testuali:
“ L'art. 2103 c.c. stabilisce, come noto, che il datore di lavoro ha l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
4 corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della retribuzione.” La difesa del ricorrente invoca quindi il previgente testo dell'art. 2103 c.c. - che faceva riferimento al concetto di “mansioni equivalenti”- ma che non è applicabile alla fattispecie in esame alla quale, invece, si applica il vigente art. 2103 c.c. (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 giugno
2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. 81/2015). L'art. 2103 c.c. vigente al primo comma recita:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello
e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
La nuova norma introduce un principio di fungibilità delle mansioni valutata ex ante dal legislatore, sicchè la liceità dello ius variandi posto in essere dal datore di lavoro si misura con i nuovi limiti posti dal legislatore.
Si rende necessario, pertanto, la disamina delle declaratorie contrattuali del
CCNL (CCNL che il ricorrente non aveva prodotto con il ricorso e la cui produzione è stata sollecitata dal giudice).
La classificazione del personale nel CCNL di riferimento si articola: In quattro aree professionali:
Area 1: mansioni gestionali e professionali;
Area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche;
Area 3: mansioni operative;
Area 4: mansioni generiche.
In quattro aree operative:
• Area esercizio;
• Area amministrazione e servizi;
•Area manutenzione, impianti ed officine;
•Area servizi ausiliari per la mobilità.
Il profilo professionale di inquadramento del ricorrente rientra nella “Area professionale 3°” e nella “Area operativa: amministrazione e servizi.” Occorre verificare se il datore di lavoro, in concreto, abbia esercitato lo ius variandi legittimamente adibendo il ricorrente allo svolgimento di mansioni rientranti nella stessa area professionale seppur tra aree operative diverse
(c.d. mobilità orizzontale) cosi come anche previsto dal CCNL di riferimento che espressamente consente “l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale “.
5 Infatti il CCNL, prima di descrivere le varie aree professionali, prevede: “ Le figure all'interno detta stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti.
Pertanto, è consentita: a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all'area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa area operativa/sezioni; d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati…” Il ricorrente ritiene che il demansionamento sarebbe avvenuto con le mansioni assegnategli con ordine di servizio del 2019 di “accompagnatore scuolabus” , mansioni che il ricorrente riconduce al profilo di “Collaboratore di esercizio” par. 129. L'assunto del ricorrente è infondato dal momento che il profilo professionale di “Collaboratore di esercizio” rientra sempre nella stessa Area professionale che è l'AREA 3° (mansioni operative) e cambia solo l'Area operativa che è
“Area operativa esercizio: sezione automobilistico, ferroviario e tranviario”, ci troviamo dunque nel caso di mansioni che il CCNL sancisce come equivalenti e che tali sono anche ai sensi del novellato art. 2103 c.c..
Nulla cambia anche considerando la generica allegazione di essere stato utilizzato nella vendita di titoli di viaggio, mansioni quest'ultime appartenenti sempre all'Area 3°, nell'”Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario”, profilo di Operatore di esercizio (paramento 140 -158 -175 -183): “lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni
e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.”
Anche la difesa di parte resistente, nelle note, rileva che il profilo del ricorrente - terza area professionale –“viene contemplato sia nell'area
6 amministrativa (“Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/ amministrativo sulla base di direttive ricevute”) che nell'area operativa (“Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni
e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”)”, richiamando proprio la declaratoria del profilo di Operatore di esercizio. In conclusione, non emergono profili di illiceità quanto all'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro e l'insussistenza del demansionamento comporta il rigetto di tutte le domande risarcitorie che lo presuppongono. Per completezza espositiva si rileva che l'allegazione di parte ricorrente (in riferimento alla quale però nessuna domanda è stata formulata) secondo la quale le visite di sorveglianza medica si concludevano con esito positivo e quindi con il riconoscimento della relativa idoneità perché avevano ad oggetto la qualifica di operatore d'ufficio e non le mansioni effettive, non trovano riscontro probatorio. Dalla documentazione in atti (in particolare, esito visite mediche all. 2 alla memoria di costituzione) si evince che - ferma restando la corretta qualifica formale – vengono esattamente indicate le mansioni concrete assegnate, tra cui per l'appunto quelle di
“accompagnatore scuolabus”.
§ 5. Nella parte espositiva del ricorso l'istante deduce che aveva dovuto
“osservare un impiego lavorativo di 39 ore settimanali contro le 36 previste dal suo contratto e dalla sua qualifica senza peraltro vedersi riconoscere le ore eccedenti” e in altro punto del ricorso deduce “che, tale demansionamento, determinava l'applicazione della retribuzione mensile inferiore, pari ad € 1.600,00 anziché € 1.800,00, in virtù delle maggiori ore lavorate (40 anziché 36)”.
Orbene tali generiche allegazioni sembrano essere i fatti posti a fondamento della domanda, formulata al n. 2 delle conclusioni, di condanna dell CP_1
l' al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme CP_1 dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra le ore effettivamente lavorate e quelle risultanti in busta paga, così come indicato nel presente atto, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. La domanda deve essere rigettata.
7 Grava sul lavoratore che assuma di aver effettuato ore lavorative in eccedenza l'onere di puntuale allegazione. Il ricorrente deduce solo di aver svolto l'attività di accompagnatore scuolabus osservando l'orario di lavoro 06:30-08:30 – 11:30-14:00. Il ricorrente non ha prodotto alcuna busta/prospetto paga. Il ricorrente invece ha prodotto l'esito degli accertamenti eseguiti dall' del lavoro al quale si era rivolto lamentando, oltre il presunto CP_2 demansionamento, “di effettuare un orario di lavoro di 40 ore settimanali e non di 36 ore”. Gli all'esito degli accertamenti, hanno rilevato l'infondatezza della CP_3 pretesa, considerata la concreta articolazione dell'effettivo orario di lavoro di 36 ore (articolazione oraria riportata dagli e la retribuzione per CP_3
39 ore settimanali risultante dai prospetti paga.
Nel presente giudizio non sono stati allegati ed offerti elementi di segno contrario rispetto all'accertamento espletato dagli Ispettori del lavoro.
In conclusione anche la domanda di cui al punto 2 delle conclusioni risulta infondata e deve essere rigettata.
§ 6. In considerazione della peculiarità della vicenda in punto di fatto e della complessità dell'interpretazione del CCNL applicato al rapporto, le spese legali vengono compensate.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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