CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1066/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose mobili ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1066/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
02/07/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Belgrado, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Troianello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Adda n. 87, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Gazoldo degli Ippoliti, in persona del legale rappresentante Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa, dagli avv. Gian
Paolo Coppola e Claudia Bosco del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via della Moscova n. 18;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 686/2023 emessa dal Tribunale di
Mantova pubblicata in data 9.10.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 686/2023, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., previo accertamento della
[...]
risoluzione del contratto di acquisto della turbina a gas del 25.5.2021 ex art. 1467 c.c. e/o ex art. 1463 c.c., al pagamento a favore della di € 400.000, Pt_1
oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia così giudicare:
In via principale: respingere, in quanto inammissibili e/o infondati, tutti i motivi di impugnazione proposti da , per le ragioni Parte_3 pagina 2 di 13 esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 686/2023 emessa dal Tribunale di Mantova, sez. civile, dott.ssa Arrigoni, nel procedimento R.G.
1211/2022, resa il 9 ottobre 2023 e pubblicata nello stesso giorno;
In ogni caso: con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione datata 26.04.2022, avente sede in Belgrado Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Mantova Controparte_1
esponendo:
- che con contratto di vendita (Bill of Sal Agreement) del 25.05.20214, la deducente aveva acquistato da una turbina a gas con Controparte_1
accessori al prezzo di € 2.000.000;
- che nelle condizioni di contratto era previsto che, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione, doveva essere versata la somma di € 400.000 a titolo di acconto,
regolarmente versata;
- che l'amministratore delegato, ammalato di COVID in Macedonia del Nord,
aveva concordato una proroga di tre mesi per il versamento del saldo;
- che il prezzo del gas, nel maggio del 2021 era di 28 €/MWh, mentre nel mese di agosto era quasi raddoppiato sino a giungere ad € 200 per ogni megawattora;
- che eventi imprevedibili, tra cui il conflitto tra Russia e Ucraina iniziato nel febbraio 2022, avevano determinato l'insorgenza di fatti straordinari ed imprevedibili, di talché in data 7.01.2022 era stata comunicata a CP_1
l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto e la definitiva
[...]
pagina 3 di 13 impossibilità di adempiere con richiesta di restituzione della somma di €
400.000.
si costituiva resistendo. Allegava che il contratto Controparte_1
inter partes del 25 maggio 2021 prevedeva la corresponsione di un acconto di €
400.000 da versare entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto e il saldo entro la data del 25.08.2021; che nel contratto era stata prevista una penale nel caso in cui l'impianto non fosse stato ritirato entro la data prevista per la consegna di € 3.000 al mese e la possibilità di risolvere il contratto e trattenere l'acconto se il ritardo fosse stato maggiore di sei mesi;
che parimenti la comparente aveva la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo l'acconto,
qualora la società acquirente avesse ritardato il pagamento del saldo;
che, a fronte della prospettata malattia del legale rappresentante della parte acquirente,
aveva concesso una dilazione di tre mesi, ma la società serba, CP_1
accampando scuse, aveva allegato l'impossibilità ad adempiere e quindi in data
24.02.2022 aveva inviato a un'ultima comunicazione con cui aveva Pt_1
comunicato la risoluzione del contratto e il diritto a trattenere l'acconto.
Istruita la lite solo con documenti, il Tribunale adito rigettava la domanda di parte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertava e dichiarava l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della società attrice. A detta del primo giudice, con riguardo alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nessuna indicazione era stata fornita circa l'uso al quale la turbina era destinato, il guadagno sperato, i pagina 4 di 13 contratti di approvvigionamento di gas;
nulla era stato dimostrato circa il valore e l'eventuale correlato aumento dell'energia prodotta mediante il funzionamento della turbina, in modo da neutralizzare anche l'eventuale ed ipotetica diminuzione valore del bene e che, essendo notorio che tale aumento ha trovato un contenimento nei mesi successivi al periodo indicato da parte attrice, nulla era stato dedotto e provato in merito alle ragioni di permanenza di tale diminuzione di valore. Negava anche la risoluzione per impossibilità
sopravvenuta della prestazione in quanto parte attrice non aveva formulato alcuna utile prova sul punto e, in accoglimento della riconvenzionale, accoglieva la domanda di risoluzione per grave inadempimento della società attrice e accertava il diritto della convenuta a ritenere l'acconto versato.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
[...]
La causa era rinviata all'udienza del 2.07.2025 per la spedizione a sentenza,
previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante lamenta un'errata valutazione dei fatti di causa con la conseguente violazione dell'art. 1256 c.c., dell'art. 91 d.l. 17/2020 e dell'art. 1467 c.c. Allega che è circostanza pacifica che l'amministratore e legale rappresentante dell'appellante è stato per quattro mesi ricoverato Parte_2
in un ospedale della Macedonia del Nord perché affetto da Covid 19 e che le pagina 5 di 13 parti, alla luce di detta circostanza, hanno concordato una proroga di tre mesi,
ossia sino al 25.11.2021, per il pagamento del saldo. Deduce che il tardivo pagamento, per effetto della normativa emergenziale, esclude la responsabilità
del debitore. Allega che appena il signor ha potuto riprendere il suo Pt_2
lavoro, in data 7.01.2022, ha comunicato a Controparte_1
l'eccessiva onerosità sopravvenuta e l'impossibilità di adempiere, con conseguente risoluzione del contratto e il diritto ad ottenere la restituzione dell'acconto versato. Deduce, infine, che la turbina a gas acquistata ha perso valore a causa degli aumenti del prezzo della materia prima (gas) necessaria per far funzionare il bene acquistato in ragione di fatti imprevedibili.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1467 c.c.
Deduce che l'art. 1467 c.c. è applicabile anche nei contratti ad esecuzione differita se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili e che, nel caso concreto,
l'aumento della fonte energetica necessaria per il funzionamento della macchina determina la diminuzione del valore della macchina stessa in modo da incidere significativamente sul sinallagma contrattuale.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1463 c.c. Ribadisce che alla data in cui doveva essere saldato il prezzo, ossia in data 4.12.2021, il prezzo del gas era 4/5 volte superiore a quello della data in cui era stato sottoscritto il contratto con enorme pagina 6 di 13 sproporzione delle reciproche prestazioni che nei contratti a esecuzione differita deve permanere nel tempo tra prestazione e controprestazione.
Prima di esaminare i motivi occorre fornire una contezza dei fatti di causa.
In fatto, è documentato che in data 25.05.2021 Controparte_1
alienava a i beni di cui all'allegato A (turbina a Controparte_3
gas, generatore, pacchetto di generatori, trasformatore, 38 imballaggi vari e documentazione) nello stato in cui gli stessi si trovavano al prezzo di €
2.000.000 e con la previsione che entro sette giorni doveva essere versato l'acconto pari al 20% del prezzo ed entro 90 giorni dalla firma del contratto, al ricevimento della fattura pro forma, il saldo finale. Nel contratto era previsto che l'acquirente riconosceva di acquistare il materiale “Così com'è e dove è”; il venditore non rilasciava alcuna specifica garanzia;
all'art. 3 era previsto che la consegna doveva avvenire entro 120 giorni dalla firma e il venditore avrebbe avuto diritto ad una penale di € 3.000 al mese per il ritardo e se il ritardo fosse stato superiore a sei mesi il venditore avrebbe potuto risolvere il contratto con facoltà di trattenere l'acconto.
È altrettanto pacifico che concedeva una proroga del termine Controparte_1
di pagamento del saldo di tre mesi avendo la società acquirente allegato un precario stato di salute del suo legale rappresentante per via del COVID, ma avvicinandosi la nuova scadenza del 23 novembre 2021, chiedeva Tes_1
all'acquirente di illustrare le modalità di pagamento formulando un'ulteriore possibilità, l'acquirente allegava l'esistenza di una causa di forza maggiore, ma pagina 7 di 13 la venditrice contestava detta circostanza e chiedeva il pagamento del saldo di €
1.600.000 emettendo la fattura pro forma.
Solo in data 7.01.2022, il legale di allegava che la pandemia e l'aumento Pt_1
del prezzo del gas e le relative conseguenze in Serbia e nella Repubblica di
Macedonia avevano reso impossibile l'esecuzione della prestazione con la conseguenza che era intervenuta la risoluzione del contratto e il conseguente diritto ad ottenere la restituzione dell'acconto di € 400.000.
I legali di confutavano detta tesi ed intimavano il ritiro dei materiali CP_1
entro sette giorni e in data 24.02.2022, essendo ampiamente decorsi tutti i termini di contratto, inoltravano comunicazione con cui ritenevano risolto il contratto per inadempimento della controparte con conseguente diritto a trattenere l'acconto.
Così riassunti i termini di causa, i motivi di appello, da valutare in via congiunta stante la loro connessione, sono infondati.
Con riguardo alla richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta, questa Corte ritiene che la domanda sia manifestamente infondata.
In primo luogo, occorre rilevare che l'art. 1467 c.c. si riferisce ai contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita e pertanto l'onerosità sopravvenuta si riferisce essenzialmente ai contratti di durata e non ai contratti traslativi la cui prestazione si esaurisce con il consenso.
Pur dando atto che la norma può trovare applicazione anche ai contratti con una sola prestazione o al preliminare per fatti che sopraggiungono prima del pagina 8 di 13 definitivo, l'istituto non può trovare applicazione con riguardo ai contratti a efficacia reale immediata ancorché le parti abbiano differito la consegna della cosa o previsto un pagamento differito del prezzo (cfr. Cass. 7876/1990).
Nel caso concreto, il contratto prevedeva espressamente la cessione di una turbina a gas con accessori al prezzo di € 2.000.000, il pagamento di un acconto e la previsione di termini per la consegna del manufatto e il pagamento del saldo del prezzo: è evidente che l'effetto traslativo del bene si è verificato al momento della prestazione del consenso e che, pertanto, fatti sopravvenuti sono irrilevanti.
Ma pure a voler ritenere ammissibile in astratto l'azione de qua la parte non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Sostenere che la turbina avesse perso una parte imprecisata del suo valore per effetto dell'improvviso aumento del gas è affermazione del tutto indimostrata e comunque il valore della cosa non può normalmente essere parametrato al valore del combustile che occorre per il suo funzionamento. Se così fosse, in ipotesi di repentino aumento dei carburanti, come già avvenuto anche in un recente passato, ciascun acquirente di un autoveicolo potrebbe chiedere la risoluzione dei contratti di acquisto di autovetture o camion per eccessiva onerosità
sopravvenuta.
Invero, come già argomentato dal primo giudice, assodato che l'aumento del prezzo del gas non ha alcuna diretta incidenza sul valore della cosa, la parte onerata non ha spiegato l'uso per il quale la turbina era destinata, il guadagno sperato, nulla ha spiegato in ordine ai contratti stipulati per pagina 9 di 13 l'approvvigionamento del gas e in quale modo l'aumento del gas poteva incidere sul rendimento (o sul valore) della turbina (ad es. perdita di tutti i contratti),
posto che, di regola, l'aumento del prezzo del carburante si riflette anche sul costo del prodotto finale che viene scaricato sul cliente.
Inoltre, l'azione richiede due requisiti necessari: un intervenuto squilibrio tra le prestazioni non previsto al momento della conclusione del contratto e la riconducibilità dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili che non rientrano nella normale alea del contratto.
L'aumento dei costi delle materie prime rientra nella normale alea del contratto in quanto non si tratta di un fatto imprevedibile e, nella fattispecie, a giudizio della Corte, non vi è alcuna dimostrazione che si sia verificata una significativa alterazione del sinallagma contrattuale in quanto la turbina ha mantenuto integro il suo valore, a prescindere dai costi del carburante che serve per la sua alimentazione. Così come il valore di un'autovettura non dipende dal costo della benzina, analogamente il valore della turbina che alienava Controparte_1
alla società serba non può dipendere dall'aumento del costo del gas, in difetto di adeguata prova che la parte onerata non solo non ha offerto, ma neppure si è
premurata di allegare.
Quanto poi alla presunta impossibilità ex art. 1463 c.c., l'impossibilità
sopravvenuta con effetti liberatori per il debitore, ossia l'impossibilità maturata dopo la conclusione del contratto, può aversi solo se concorrono l'estremo oggettivo dell'impossibilità di eseguire la prestazione e quello soggettivo pagina 10 di 13 dell'assenza di colpa nella realizzazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
L'impossibilità deve essere oggettiva, assoluta e definitiva.
Non si comprende come una prestazione di natura pecuniaria, per sua natura fungibile, possa essere divenuta impossibile. ha dapprima trasferito CP_1
la proprietà del materiale e lo ha messo a disposizione della parte acquirente, che per sua esclusiva volontà, non ne ha curato il ritiro e non ha pagato il saldo del prezzo.
Non esiste alcuna utile allegazione tesa a supportare questa domanda: non è dato comprendere come la turbina acquistata nel maggio 2021 non potesse più fornire la sua prestazione qualche mese dopo, non è stato indicato l'uso a cui la turbina era destinata, né stata allegata una sopravvenuta impossibilità di sua utilizzazione, motivo per cui non si comprende in quali termini si sarebbe verificata un'impossibilità sopravvenuta della prestazione che, si ripete, per la società serba, consisteva nel pagamento del saldo.
Anche la normativa emergenziale non rileva nel caso concreto: Non è stato dimostrato che sia stata nell'impossibilità di ritirare la turbina, Parte_1
non si tratta di un contratto in cui potesse avere una qualche forma di incidenza la chiusura dei locali (ad es. una locazione di locali aperti al pubblico); la semplice circostanza che il legale rappresentante della società serba avesse contratto il virus non può certamente costituire un motivo per omettere il pagamento da parte della società rappresentata, tanto più che ha CP_1
pagina 11 di 13 accordato una congrua dilazione di 90 giorni ed ancora nel mese di gennaio
2022, allorquando era guarito e completamente operativo, ha Parte_2
invocato il pagamento del saldo, mai avvenuto.
L'inadempimento della società acquirente è talmente grave e conclamato - e le motivazioni allegate per giustificare l'inadempimento sono ai limiti della temerarietà - che correttamente il primo giudice ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento di e ha autorizzato la società Parte_1
venditrice a trattenere il saldo in forza delle espresse clausole contrattuali che davano detta facoltà al venditore e che si sono puntualmente verificate nella fattispecie.
L'appello va rigettato e parte appellante va condannata a rifondere alla parte appellata le spese del grado, come liquidate in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da d.o.o. avverso la sentenza Parte_1
n. 686/2023 emessa dal Tribunale di Mantova in data 9.10.2023,
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 12.046 per compenso (di cui € 3.544
per la fase di studio della controversia, € 2.338 per la fase introduttiva del pagina 12 di 13 giudizio ed € 6.164 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.07.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose mobili ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1066/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
02/07/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Belgrado, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Troianello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Adda n. 87, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Gazoldo degli Ippoliti, in persona del legale rappresentante Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa, dagli avv. Gian
Paolo Coppola e Claudia Bosco del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via della Moscova n. 18;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 686/2023 emessa dal Tribunale di
Mantova pubblicata in data 9.10.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 686/2023, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., previo accertamento della
[...]
risoluzione del contratto di acquisto della turbina a gas del 25.5.2021 ex art. 1467 c.c. e/o ex art. 1463 c.c., al pagamento a favore della di € 400.000, Pt_1
oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia così giudicare:
In via principale: respingere, in quanto inammissibili e/o infondati, tutti i motivi di impugnazione proposti da , per le ragioni Parte_3 pagina 2 di 13 esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 686/2023 emessa dal Tribunale di Mantova, sez. civile, dott.ssa Arrigoni, nel procedimento R.G.
1211/2022, resa il 9 ottobre 2023 e pubblicata nello stesso giorno;
In ogni caso: con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione datata 26.04.2022, avente sede in Belgrado Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Mantova Controparte_1
esponendo:
- che con contratto di vendita (Bill of Sal Agreement) del 25.05.20214, la deducente aveva acquistato da una turbina a gas con Controparte_1
accessori al prezzo di € 2.000.000;
- che nelle condizioni di contratto era previsto che, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione, doveva essere versata la somma di € 400.000 a titolo di acconto,
regolarmente versata;
- che l'amministratore delegato, ammalato di COVID in Macedonia del Nord,
aveva concordato una proroga di tre mesi per il versamento del saldo;
- che il prezzo del gas, nel maggio del 2021 era di 28 €/MWh, mentre nel mese di agosto era quasi raddoppiato sino a giungere ad € 200 per ogni megawattora;
- che eventi imprevedibili, tra cui il conflitto tra Russia e Ucraina iniziato nel febbraio 2022, avevano determinato l'insorgenza di fatti straordinari ed imprevedibili, di talché in data 7.01.2022 era stata comunicata a CP_1
l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto e la definitiva
[...]
pagina 3 di 13 impossibilità di adempiere con richiesta di restituzione della somma di €
400.000.
si costituiva resistendo. Allegava che il contratto Controparte_1
inter partes del 25 maggio 2021 prevedeva la corresponsione di un acconto di €
400.000 da versare entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto e il saldo entro la data del 25.08.2021; che nel contratto era stata prevista una penale nel caso in cui l'impianto non fosse stato ritirato entro la data prevista per la consegna di € 3.000 al mese e la possibilità di risolvere il contratto e trattenere l'acconto se il ritardo fosse stato maggiore di sei mesi;
che parimenti la comparente aveva la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo l'acconto,
qualora la società acquirente avesse ritardato il pagamento del saldo;
che, a fronte della prospettata malattia del legale rappresentante della parte acquirente,
aveva concesso una dilazione di tre mesi, ma la società serba, CP_1
accampando scuse, aveva allegato l'impossibilità ad adempiere e quindi in data
24.02.2022 aveva inviato a un'ultima comunicazione con cui aveva Pt_1
comunicato la risoluzione del contratto e il diritto a trattenere l'acconto.
Istruita la lite solo con documenti, il Tribunale adito rigettava la domanda di parte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertava e dichiarava l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della società attrice. A detta del primo giudice, con riguardo alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nessuna indicazione era stata fornita circa l'uso al quale la turbina era destinato, il guadagno sperato, i pagina 4 di 13 contratti di approvvigionamento di gas;
nulla era stato dimostrato circa il valore e l'eventuale correlato aumento dell'energia prodotta mediante il funzionamento della turbina, in modo da neutralizzare anche l'eventuale ed ipotetica diminuzione valore del bene e che, essendo notorio che tale aumento ha trovato un contenimento nei mesi successivi al periodo indicato da parte attrice, nulla era stato dedotto e provato in merito alle ragioni di permanenza di tale diminuzione di valore. Negava anche la risoluzione per impossibilità
sopravvenuta della prestazione in quanto parte attrice non aveva formulato alcuna utile prova sul punto e, in accoglimento della riconvenzionale, accoglieva la domanda di risoluzione per grave inadempimento della società attrice e accertava il diritto della convenuta a ritenere l'acconto versato.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
[...]
La causa era rinviata all'udienza del 2.07.2025 per la spedizione a sentenza,
previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante lamenta un'errata valutazione dei fatti di causa con la conseguente violazione dell'art. 1256 c.c., dell'art. 91 d.l. 17/2020 e dell'art. 1467 c.c. Allega che è circostanza pacifica che l'amministratore e legale rappresentante dell'appellante è stato per quattro mesi ricoverato Parte_2
in un ospedale della Macedonia del Nord perché affetto da Covid 19 e che le pagina 5 di 13 parti, alla luce di detta circostanza, hanno concordato una proroga di tre mesi,
ossia sino al 25.11.2021, per il pagamento del saldo. Deduce che il tardivo pagamento, per effetto della normativa emergenziale, esclude la responsabilità
del debitore. Allega che appena il signor ha potuto riprendere il suo Pt_2
lavoro, in data 7.01.2022, ha comunicato a Controparte_1
l'eccessiva onerosità sopravvenuta e l'impossibilità di adempiere, con conseguente risoluzione del contratto e il diritto ad ottenere la restituzione dell'acconto versato. Deduce, infine, che la turbina a gas acquistata ha perso valore a causa degli aumenti del prezzo della materia prima (gas) necessaria per far funzionare il bene acquistato in ragione di fatti imprevedibili.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1467 c.c.
Deduce che l'art. 1467 c.c. è applicabile anche nei contratti ad esecuzione differita se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili e che, nel caso concreto,
l'aumento della fonte energetica necessaria per il funzionamento della macchina determina la diminuzione del valore della macchina stessa in modo da incidere significativamente sul sinallagma contrattuale.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1463 c.c. Ribadisce che alla data in cui doveva essere saldato il prezzo, ossia in data 4.12.2021, il prezzo del gas era 4/5 volte superiore a quello della data in cui era stato sottoscritto il contratto con enorme pagina 6 di 13 sproporzione delle reciproche prestazioni che nei contratti a esecuzione differita deve permanere nel tempo tra prestazione e controprestazione.
Prima di esaminare i motivi occorre fornire una contezza dei fatti di causa.
In fatto, è documentato che in data 25.05.2021 Controparte_1
alienava a i beni di cui all'allegato A (turbina a Controparte_3
gas, generatore, pacchetto di generatori, trasformatore, 38 imballaggi vari e documentazione) nello stato in cui gli stessi si trovavano al prezzo di €
2.000.000 e con la previsione che entro sette giorni doveva essere versato l'acconto pari al 20% del prezzo ed entro 90 giorni dalla firma del contratto, al ricevimento della fattura pro forma, il saldo finale. Nel contratto era previsto che l'acquirente riconosceva di acquistare il materiale “Così com'è e dove è”; il venditore non rilasciava alcuna specifica garanzia;
all'art. 3 era previsto che la consegna doveva avvenire entro 120 giorni dalla firma e il venditore avrebbe avuto diritto ad una penale di € 3.000 al mese per il ritardo e se il ritardo fosse stato superiore a sei mesi il venditore avrebbe potuto risolvere il contratto con facoltà di trattenere l'acconto.
È altrettanto pacifico che concedeva una proroga del termine Controparte_1
di pagamento del saldo di tre mesi avendo la società acquirente allegato un precario stato di salute del suo legale rappresentante per via del COVID, ma avvicinandosi la nuova scadenza del 23 novembre 2021, chiedeva Tes_1
all'acquirente di illustrare le modalità di pagamento formulando un'ulteriore possibilità, l'acquirente allegava l'esistenza di una causa di forza maggiore, ma pagina 7 di 13 la venditrice contestava detta circostanza e chiedeva il pagamento del saldo di €
1.600.000 emettendo la fattura pro forma.
Solo in data 7.01.2022, il legale di allegava che la pandemia e l'aumento Pt_1
del prezzo del gas e le relative conseguenze in Serbia e nella Repubblica di
Macedonia avevano reso impossibile l'esecuzione della prestazione con la conseguenza che era intervenuta la risoluzione del contratto e il conseguente diritto ad ottenere la restituzione dell'acconto di € 400.000.
I legali di confutavano detta tesi ed intimavano il ritiro dei materiali CP_1
entro sette giorni e in data 24.02.2022, essendo ampiamente decorsi tutti i termini di contratto, inoltravano comunicazione con cui ritenevano risolto il contratto per inadempimento della controparte con conseguente diritto a trattenere l'acconto.
Così riassunti i termini di causa, i motivi di appello, da valutare in via congiunta stante la loro connessione, sono infondati.
Con riguardo alla richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta, questa Corte ritiene che la domanda sia manifestamente infondata.
In primo luogo, occorre rilevare che l'art. 1467 c.c. si riferisce ai contratti con prestazioni corrispettive a esecuzione continuata o periodica o differita e pertanto l'onerosità sopravvenuta si riferisce essenzialmente ai contratti di durata e non ai contratti traslativi la cui prestazione si esaurisce con il consenso.
Pur dando atto che la norma può trovare applicazione anche ai contratti con una sola prestazione o al preliminare per fatti che sopraggiungono prima del pagina 8 di 13 definitivo, l'istituto non può trovare applicazione con riguardo ai contratti a efficacia reale immediata ancorché le parti abbiano differito la consegna della cosa o previsto un pagamento differito del prezzo (cfr. Cass. 7876/1990).
Nel caso concreto, il contratto prevedeva espressamente la cessione di una turbina a gas con accessori al prezzo di € 2.000.000, il pagamento di un acconto e la previsione di termini per la consegna del manufatto e il pagamento del saldo del prezzo: è evidente che l'effetto traslativo del bene si è verificato al momento della prestazione del consenso e che, pertanto, fatti sopravvenuti sono irrilevanti.
Ma pure a voler ritenere ammissibile in astratto l'azione de qua la parte non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Sostenere che la turbina avesse perso una parte imprecisata del suo valore per effetto dell'improvviso aumento del gas è affermazione del tutto indimostrata e comunque il valore della cosa non può normalmente essere parametrato al valore del combustile che occorre per il suo funzionamento. Se così fosse, in ipotesi di repentino aumento dei carburanti, come già avvenuto anche in un recente passato, ciascun acquirente di un autoveicolo potrebbe chiedere la risoluzione dei contratti di acquisto di autovetture o camion per eccessiva onerosità
sopravvenuta.
Invero, come già argomentato dal primo giudice, assodato che l'aumento del prezzo del gas non ha alcuna diretta incidenza sul valore della cosa, la parte onerata non ha spiegato l'uso per il quale la turbina era destinata, il guadagno sperato, nulla ha spiegato in ordine ai contratti stipulati per pagina 9 di 13 l'approvvigionamento del gas e in quale modo l'aumento del gas poteva incidere sul rendimento (o sul valore) della turbina (ad es. perdita di tutti i contratti),
posto che, di regola, l'aumento del prezzo del carburante si riflette anche sul costo del prodotto finale che viene scaricato sul cliente.
Inoltre, l'azione richiede due requisiti necessari: un intervenuto squilibrio tra le prestazioni non previsto al momento della conclusione del contratto e la riconducibilità dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili che non rientrano nella normale alea del contratto.
L'aumento dei costi delle materie prime rientra nella normale alea del contratto in quanto non si tratta di un fatto imprevedibile e, nella fattispecie, a giudizio della Corte, non vi è alcuna dimostrazione che si sia verificata una significativa alterazione del sinallagma contrattuale in quanto la turbina ha mantenuto integro il suo valore, a prescindere dai costi del carburante che serve per la sua alimentazione. Così come il valore di un'autovettura non dipende dal costo della benzina, analogamente il valore della turbina che alienava Controparte_1
alla società serba non può dipendere dall'aumento del costo del gas, in difetto di adeguata prova che la parte onerata non solo non ha offerto, ma neppure si è
premurata di allegare.
Quanto poi alla presunta impossibilità ex art. 1463 c.c., l'impossibilità
sopravvenuta con effetti liberatori per il debitore, ossia l'impossibilità maturata dopo la conclusione del contratto, può aversi solo se concorrono l'estremo oggettivo dell'impossibilità di eseguire la prestazione e quello soggettivo pagina 10 di 13 dell'assenza di colpa nella realizzazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.
L'impossibilità deve essere oggettiva, assoluta e definitiva.
Non si comprende come una prestazione di natura pecuniaria, per sua natura fungibile, possa essere divenuta impossibile. ha dapprima trasferito CP_1
la proprietà del materiale e lo ha messo a disposizione della parte acquirente, che per sua esclusiva volontà, non ne ha curato il ritiro e non ha pagato il saldo del prezzo.
Non esiste alcuna utile allegazione tesa a supportare questa domanda: non è dato comprendere come la turbina acquistata nel maggio 2021 non potesse più fornire la sua prestazione qualche mese dopo, non è stato indicato l'uso a cui la turbina era destinata, né stata allegata una sopravvenuta impossibilità di sua utilizzazione, motivo per cui non si comprende in quali termini si sarebbe verificata un'impossibilità sopravvenuta della prestazione che, si ripete, per la società serba, consisteva nel pagamento del saldo.
Anche la normativa emergenziale non rileva nel caso concreto: Non è stato dimostrato che sia stata nell'impossibilità di ritirare la turbina, Parte_1
non si tratta di un contratto in cui potesse avere una qualche forma di incidenza la chiusura dei locali (ad es. una locazione di locali aperti al pubblico); la semplice circostanza che il legale rappresentante della società serba avesse contratto il virus non può certamente costituire un motivo per omettere il pagamento da parte della società rappresentata, tanto più che ha CP_1
pagina 11 di 13 accordato una congrua dilazione di 90 giorni ed ancora nel mese di gennaio
2022, allorquando era guarito e completamente operativo, ha Parte_2
invocato il pagamento del saldo, mai avvenuto.
L'inadempimento della società acquirente è talmente grave e conclamato - e le motivazioni allegate per giustificare l'inadempimento sono ai limiti della temerarietà - che correttamente il primo giudice ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento di e ha autorizzato la società Parte_1
venditrice a trattenere il saldo in forza delle espresse clausole contrattuali che davano detta facoltà al venditore e che si sono puntualmente verificate nella fattispecie.
L'appello va rigettato e parte appellante va condannata a rifondere alla parte appellata le spese del grado, come liquidate in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da d.o.o. avverso la sentenza Parte_1
n. 686/2023 emessa dal Tribunale di Mantova in data 9.10.2023,
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 12.046 per compenso (di cui € 3.544
per la fase di studio della controversia, € 2.338 per la fase introduttiva del pagina 12 di 13 giudizio ed € 6.164 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.07.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13