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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
829/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1
, rappresentato dall'avv. Edoardo Truppa come
[...] da procura speciale in calce alla citazione di appello, allegata telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato dall'avv. Luca Benedetto come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
E CONTRO
e difesi dall'Avv. CP_2 CP_3
Filippo Barabino e dall'avv. Irene Cuomo Ulloa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: "Piaccia alla Corte
Ecc.ma, ogni diversa istanza disattesa, in totale
1 riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda di risarcimento dei Sigg. in Parte_2 quanto infondata, non provata e non adeguatamente documentata con vittoria di spese
e competenze del giudizio di primo e secondo grado
e rimborso di tutte le somme già corrisposte da
così come indicate nell'impugnata Pt_1 sentenza, in subordine, in caso di accoglimento della domanda nei confronti del CP_1 ritenere nulla dovuto da parte di in quanto Pt_1 non operanti le garanzie previste da contratto. Con vittoria di spese e competenze e restituzione di quanto già corrisposto da ". Pt_1
PER IL CONDOMINIO VIA DEI COLLI 285: “in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
[...]
per violazione della Parte_1 norma di cui all'art. 342 cpc e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale qui promosso condizionato al vaglio di ammissibilità, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere incombente sul danneggiato di provare il nesso causale tra il bene custodito e il danno e per
l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
3. in subordine accertare e dichiarare l'esonero da responsabilità ascrivibile al Controparte_1
ex art. 2051 cc per i danni lamentati dai
[...] sigg.ri e in ragione del CP_2 CP_3 caso fortuito consistente nell'eccezionalità degli eventi atmosferici e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
4. in ulteriore subordine accertare e dichiarare l'operatività della garanzia
2 assicurativa per i danni lamentati dai sig.ri CP_2
e e, per l'effetto, condannare
[...] CP_3
in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. a mantenere indenne il da ogni Controparte_1 conseguenza pregiudizievole possa a lui derivare per effetto della pronuncia;
5. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
PER e “Piaccia CP_2 CP_3 alla Corte Ecc.ma, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettare la impugnazione proposta da
[...] nonché quella Parte_1 incidentale proposta dal Controparte_1
, avverso la sentenza n°174/2024
[...] del Tribunale di La Spezia, la stessa confermando, eventualmente qualificando diversamente, anche con motivazione correttiva, l'evento in punto di eccezionalità ed imprevedibilità in applicazione dell'art. 346 c.p.c. per riproposizione espressa da parte degli appellati delle difese ed eccezioni sollevate in primo grado e qui riproposte in punto di eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di II grado".
Parole chiave: danni- custode – caso fortuito
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
e hanno citato in CP_2 CP_3 giudizio, innanzi al Tribunale della Spezia, il condominio ed hanno sostenuto: Controparte_1
• di essere rispettivamente proprietari, la prima
3 dell'auto Opel tg. FG 547 AA ed il secondo dell'auto Fiat Panda tg. ES 634 YJ;
• che il 29 ottobre 2018, le loro auto, parcheggiate di fronte al convenuto, erano state CP_1 danneggiate dalla caduta di tegole, che provenivano dal convenuto;
CP_1
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti dai mezzi, come da preventivi prodotti.
Il si è costituito in giudizio ed ha CP_1 chiesto di respingere le domande proposte. In via subordinata, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Parte_3
[...]
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa con la sentenza n. 174 del 2024, la quale ha così statuito: “accerta la responsabilità del Controparte_4
– per i danni subiti dalle autovetture di
[...]
e e per l'effetto - CP_2 CP_3 condanna il Controparte_4
- al pagamento a favore di
[...] CP_2 della somma di € 5236,55 ed a favore di CP_3
della somma di € 2777,92, oltre accessori
[...] come in parte motiva;
-condanna il
[...]
- al pagamento a Controparte_4 favore di e , delle spese CP_2 CP_3 del presente giudizio che liquida in complessivi €
5077,00 per compenso professionale, € 278,09 per spese, oltre accessori di legge;
-condanna la
4 di assicurazioni s.a. Parte_1
a mantenere indenne il condominio di Controparte_1
– delle somme che dovrà
[...] CP_4 corrispondere sulla base della presente pronuncia;
-condanna la Parte_1 al pagamento a favore del
[...]
, delle Controparte_4 spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2538,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del ex art. 2051 c.c., sostenendo che era CP_1 dimostrato che le tegole condominiali avevano danneggiato le auto.
Tale conclusione si fondava su diversi elementi:
• la teste figlia degli attori, aveva Testimone_1 dichiarato di aver saputo da alcuni condomini che le tegole cadute erano del convenuto;
CP_1 inoltre, a giudizio della teste, proprio la posizione di parcheggio delle auto, prossima al CP_1 convenuto, avvalorava tale conclusione;
• non era contestato che le tegole fotografate e rinvenute sul luogo dell'incidente corrispondevano a quelle del CP_1 convenuto;
• il non aveva dimostrato quanto CP_1 allegato e, cioè, che, dopo l'incidente, tutte le tegole condominiali erano presenti sul tetto;
• le auto incidentate erano parcheggiate negli spazi adibiti a parcheggio posti di fronte al CP_1
• quest'ultimo non aveva dimostrato che, nelle vicinanze, vi fossero altri edifici da cui potessero provenire le tegole;
5 • il in fase extraprocessuale, non CP_1 aveva in alcun modo contestato la correlazione causale tra le proprie tegole e i danni lamentati dagli attori ed anzi aveva aperto un sinistro presso la propria assicurazione;
• , nonostante vi fossero diversi elementi di Pt_1 prova che dimostravano che il le aveva CP_1 denunciato il sinistro, non aveva dato esecuzione all'ordine ex art. 210 c.p.c. depositando la denuncia di apertura del sinistro. La motivazione addotta per l'inottemperanza (non c'era una denuncia del condominio ma solo dei danneggiati) era del tutto generica ed in contrasto con gli elementi probatori acquisiti in giudizio;
da ciò si dovevano trarre elementi di giudizio.
Infine, il Tribunale, pur riconoscendo che l'intensità del vento che spirava il giorno dell'incidente era eccezionale, egualmente ha sostenuto che il era responsabile CP_1 dell'incidente, dal momento che tale evento naturale non era di tale portata e devastante intensità da potersi ritenere unica causa dell'evento e da rendere del tutto superfluo l'esame della condotta umana. Il CP_1 medesimo non aveva dato prova delle condizioni effettive del tetto, con particolare riguardo all'esecuzione dei controlli periodici e di eventuali interventi manutentivi. Non era stata raggiunta la prova - che doveva essere fornita da parte convenuta – che, anche tenendo il richiesto comportamento diligente (corretta manutenzione del tetto), l'evento si sarebbe comunque verificato a causa del forte vento.
6 Il Tribunale ha liquidato i danni dando rilievo, a fini probatori, alla documentazione fotografica dei danni ed ai preventivi prodotti, per concludere che
“raffrontando le foto dei veicoli e la descrizione dei lavori di carrozzeria necessari per le riparazioni, questi ultimi trovino perfetta corrispondenza con i danni icto oculi individuabili e come i costi dei pezzi di ricambio, materiali di consumo e mano
d'opera, appaiano del tutto congrui e conformi ai prezzi di mercato usualmente praticati”.
Infine, la sentenza ha accolto la domanda proposta dal condominio nei confronti dell'assicurazione, in quanto la polizza copriva i rischi concernenti i danni da uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria, nella sezione dedicata alle condizioni aggiuntive (d oc. 3, pag 24), le quali, ai sensi di polizza, “si ritengono operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura”.
2 La sentenza di appello
La ha impugnato la sentenza in esame ed Pt_1 ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti, in riforma della sentenza impugnata.
Il si è costituito in giudizio ed ha CP_1 chiesto di dichiarare inammissibile l'appello della ed ha, comunque formulato atto di Pt_1 appello condizionato, volto ad ottenere il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti nell'ipotesi in cui l'eccezione di inammissibilità proposta non fosse stata accolta.
I sig.ri e hanno chiesto di CP_3 CP_2 confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2
7 luglio 2025.
3 I motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo, la ha sostenuto che Pt_1 dalle testimonianze acquisite, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, non era affatto emersa la prova che le tegole, che avevano danneggiato le autovetture, provenissero dal convenuto. La teste non aveva CP_1 CP_3 visto le tegole cadere dal condominio e colpire le auto e la circostanza le era stata riferita da alcuni condomini non identificati. La stessa teste aveva dedotto (attività inammissibile per un testimone) la riconducibilità delle tegole al solo CP_1 perchè le auto si trovavano nel parcheggio antistante. Il condominio è collocato nel centro della città, in zona molto popolata e circondata da altri edifici, per cui non c'erano elementi per riferire le tegole proprio a quell'edificio. Nessuna scorrettezza vi era stata, poi, da parte appellante in merito alla mancata produzione della denuncia del sinistro, dal momento che questa aveva solo dichiarato di non avere agli atti una denuncia da parte dell'assicurato. In ogni caso, da questo non era deducibile alcuna prova a favore della tesi attorea.
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto che gli eventi atmosferici abbattutisi sulla città nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 erano stati eccezionali e connotati da imprevedibilità e inevitabilità sulla base dei dati statistici a disposizione degli Enti preposti, soprattutto con riferimento alle raffiche di vento. Ciò escludeva la
8 responsabilità del per caso fortuito ex CP_1 art. 2051 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva quantificato il danno sulla base dei soli preventivi, sostenendo erroneamente che questi non erano stati contestati, quando, invece, da subito, l'assicurazione ne aveva contestato l'attendibilità e la congruità.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato che la polizza prevedeva sì l'operatività delle condizioni aggiuntive che, al punto n. 5, sancivano la copertura assicurativa per eventi atmosferici. Nelle condizioni generali di polizza, tuttavia, era prevista l'esclusione per i danni causati da uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria a “enti mobili posti all'esterno”, quali ben devono intendersi le autovetture parcheggiate di proprietà degli attori.
3.2 L'appello incidentale condizionato proposto dal
CP_1
Con il primo motivo di appello incidentale, il ha lamentato la contraddittorietà CP_1 della motivazione. La sentenza, dopo avere sostenuto che la caduta delle tegole era dipesa da un evento eccezionale, aveva, comunque, concluso che sussisteva una responsabilità del CP_1 per non aver provato l'adeguata manutenzione, quando, invece, vi era la prova che l'incidente era conseguente ad una forza esterna non dominabile da questa.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “errata valutazione degli elementi istruttori”.
Non c'era prova che le tegole fossero condominiali
9 e che le produzioni fotografiche avessero un senso nel procedimento o rappresentassero scarti di lavorazioni edili di qualche cantiere sparso per la città. In ogni caso, la testimone escussa aveva dichiarato di non aver assistito alla causazione del danno lamentato, né alla caduta di tegole. La testimonianza della sig.ra era de relato e CP_3 priva di riscontri, tenuto conto che non era stato identificato chi aveva riferito in merito alla provenienza delle tegole.
4 la copertura assicurativa
Sulla base della ragione più liquida, viene esaminato per primo l'ultimo motivo di appello proposto dall'assicurazione.
Il motivo di appello è ammissibile ex art. 342
c.p.c.
L'appello, infatti, consente chiaramente l'identificazione del capo della sentenza impugnato (paragrafo “sulla domanda di manleva”, nella parte in cui ha esaminato le clausole sopra indicate senza prendere posizione in merito all'esclusione dalla copertura dei danni da enti mobili). Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
10 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass.
13535/18).
Sul punto, peraltro, la sentenza di primo grado non ha esaminato compiutamente gli argomenti proposti dall'assicurazione nel presente giudizio di appello.
Il motivo, nel merito, è fondato.
La polizza prodotta dall'assicurazione copre anche la responsabilità civile del condominio per danni derivanti dal fabbricato.
Le condizioni aggiuntive della polizza al punto 5
(pag. 22 della prod. 1 di parte appellante) prevedono che l'assicurazione indennizza anche i danni causati da uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, ecc.
Sono, però, esclusi i danni causati ad “enti mobili” all'aperto.
Preliminarmente, si deve valutare se la clausola in esame è valida o se la stessa avrebbe dovuto essere sottoscritta ex art. 1341 c.c. come sostenuto dal condominio.
La giurisprudenza è costante nel distinguere tra clausole che definiscono il rischio assicurato e che attengono alla delimitazione dell'oggetto del contratto e clausole limitative della responsabilità dell'assicurazione.
11 Queste ultime limitano la responsabilità per inadempimento dell'assicuratore (ancorché
«vestite» di un differente contenuto) e si riferiscono, quindi, ad elementi di fatto estranei all'evento dannoso che integra il sinistro e temporalmente successivi al suo avverarsi e che, in qualche modo, incidono sugli elementi costitutivi della responsabilità negoziale: scostamento dal programma contrattuale, colpa, nesso causale, danno risarcibile.
Tali clausole sono pacificamente soggette alla disciplina degli artt. 1341 e 1229 c.c.
Le clausole che delimitano il rischio assicurato sono quelle che individuano le concrete modalità di accadimento del sinistro (tempo, luogo, causa, effetti, autore) e che contraddistinguono l'evento dannoso inerente al rischio assicurato.
La delimitazione del rischio (causale, spaziale, temporale ecc.) è operazione che ha per effetto di circoscrivere l'ampiezza delle obbligazioni dell'assicuratore e, correlativamente, dell'assicurato (nella misura in cui un rischio meno probabile comporta premi più bassi).
Essa, dunque, è operazione che attiene alla libera determinazione del contenuto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti. Ne consegue che la clausola delimitatrice del rischio non può mai ritenersi vessatoria (ex art. 1341 c.c.) o abusiva
(ex art. 33 d. lgs. n. 206 del 2005), perché il suo fine non è quello di escludere o limitare la responsabilità dell'assicuratore, ma quello di determinare il contenuto del contratto.
In questi termini, si vedano Cass. 15598/19;
12 Cass. 13741/09; Cass. 10619/12; Cass.
23741/09.
Nella specie, la clausola in esame specifica il rischio assicurato. Le parti hanno, infatti, identificato l'evento oggetto di copertura assicurativa ed hanno escluso da quest'ultima i sinistri verificatisi secondo determinate modalità
o in presenza di determinate circostanze.
La giurisprudenza ha ritenuto che anche le clausole che identificano il rischio assicurato possono essere considerate limitative della responsabilità e sono soggette alla disciplina dell'art. 1229 c.c., con conseguente nullità, quando siano formulate in modo così ampio da risultare finalizzate ad un'indebita eliminazione
"in toto" del rischio contrattuale;
la declaratoria di nullità non può essere pronunciata nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga solo pattiziamente
"delimitata", attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi (Cass.
15598/19; Cass. 17783/14;/12; Cass. 8235/10).
In sostanza, i casi nei quali è possibile una declaratoria di nullità sono casi limite, come quello esaminato da Cass. 8235/10, in cui la clausola dichiarata invalida escludeva, nell'ambito di una polizza stipulata per l'attività edile svolta professionalmente dall'assicurato, la copertura assicurativa per i danni a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento franamento o vibrazioni del terreno da
13 qualsiasi causa determinati.
Non è, però, questo il caso, a differenza di quanto sostenuto dal condominio, visto che la polizza copre, al netto delle esclusioni pattizie, ad es., i danni provocati da eventi atmosferici ad immobili o a persone.
Nel merito, l'eccezione proposta dalla compagnia di assicurazione è fondata.
Infatti, l'espressione “ente mobile” è sinonimo di bene mobile. L'art. 812 c.c. indica i beni mobili come quei beni che non sono immobili, categoria, quest'ultima che certamente non comprende i veicoli.
Il fatto che il contratto di assicurazione menzioni all'art. 15 (tra le ipotesi di danno risarcibili arrecati al fabbricato), la categoria di “veicoli stradali” (pag. 9 di 24 contratto assicurazione), non è argomento sufficiente per ritenere che la definizione di “ente mobile all'aperto” contenuta alla clausola aggiuntiva n. 5 si riferisca a beni diversi dai primi. Più linearmente, gli enti mobili costituiscono il genus, mentre i veicoli costituiscono la species. Di conseguenza, la portata dell'esclusione previsto dal punto 5 è più ampia di quanto indicato nell'art. 15, che si limita a menzionare una particolare categoria di enti mobili.
6 il caso fortuito
Si deve, quindi, passare ad esaminare il primo motivo di appello incidentale proposto dal
CP_1
Lo stesso è infondato.
Risulta pacifico che, nella specie, deve trovare
14 applicazione l'art. 2051 c.c.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo. L'attore deve provare il danno ed il nesso di causalità tra l'incidente e la cosa custodita, mentre il convenuto deve dimostrare il caso fortuito.
Quest'ultimo onere non è stato assolto dal condominio.
Per “caso fortuito” idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare responsabilità disegnata dall'art. 2051
c.c., va generalmente inteso quel fattore causale che presenta i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e della inevitabilità. Si tratta, cioè, di una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare il pregiudizio, nonostante la più scrupolosa manutenzione e vigilanza.
Nella specie, parte appellante non ha provato che l'evento in questione fosse eccezionale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo afferma che il carattere atipico di un fenomeno meteorologico, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è sufficiente di per sé solo a configurare esimente, in quanto non se ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza, gravando sul custode l'onere della prova di dimostrare che tale evento era stato da solo causa sufficiente dei danni (Cass. 35492/22; Cass.
18856/17; Cass. 26545/14; Cass. 5658/10).
Diversamente, il teste ha evidenziato che Tes_2 le raffiche di vento avevano un'intensità non riscontrata nei precedenti 13 anni di
15 osservazione, ma ha anche aggiunto che “per poter fare una statistica da cui ricavare l'eccezionalità occorre almeno un periodo di circa 100 anni o anche superiore”. Tale conclusione ha trovato riscontro in Cass. 4588/22, secondo cui l'eccezionalità di un evento atmosferico deve accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. «tempi di ritorno» molto elevati
(in motivazione, la corte ha precisato che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo s tesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche).
Tale conclusione non viene contraddetta dalla dichiarazione dello stato di calamità. Infatti, la giurisprudenza, sul punto, ha sostenuto: “In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di “calamità naturale” espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e
16 alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa” (Cass.
14861/19).
Neppure è stato dimostrato che l'intensità del vento era capace di produrre autonomamente l'incidente.
Non è possibile, sulla base degli elementi raccolti, sostenere né che il tetto fosse in perfette condizioni, né che, se così fosse stato, l'incidente si sarebbe verificato egualmente.
Il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto. Ciò significa che il fattore di rischio poi concretizzatosi integra il caso fortuito solo quando non sia dominabile dal custode.
Il custode, per essere liberato da responsabilità ex art. 2051 c.c., non è solo tenuto ad una condotta ordinariamente diligente (Cass. 12027/17), ma ha un obbligo di portata maggiore e, cioè, deve adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (da ultimo, Cass. 8811/20; Cass. 8466/20; Cass.
18856/17; Cass. 5877/16; Cass. 7044/20).
17 Il ha sostenuto di aver fatto verificare CP_1 le condizioni delle tegole del tetto dopo l'incidente e di non aver riscontrato mancanze. La circostanza non è stata, però, provata, né può dirsi non contestata ex art. 115 c.p.c. La giurisprudenza più recente, sia di legittimità che di merito, ha infatti ribadito, quanto all'ambito di applicazione dell'art. 115 c.p.c., che tale disposizione impone alla parte la contestazione specifica dei soli fatti che rientrano nella sua sfera di conoscibilità (Cass. 14652/16).
Detto in altri termini, l'intensità del vento potrebbe al più assurgere non a causa esclusiva, bensì concausa e, come tale, irrilevante ai fini della quantificazione del danno ai sensi dell'art. 41 c.p. (sul punto, da ultimo Cass. 28986/19).
Infine, la particolare intensità del vento era prevedibile: era stata diramata l'allerta rossa
(teste ). Tes_2
7 la prova dell'incidente
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La teste ha sostenuto che il giorno CP_3 dell'incidente aveva visto una persona fare delle foto alle auto danneggiate e di aver sentito i condomini dire che questi era l'amministratore. La teste ha, poi, aggiunto che “so che le tegole che hanno danneggiato le auto provenivano dal
perché questo è ciò CP_1 Controparte_1 che hanno detto i Condomini di quel Condominio che io conosco di vista, del resto ciò era evidente in quanto le tegole erano cadute sulle auto che si trovavano nel parcheggio davanti a quel condominio, ripeto che i condomini del 285 hanno
18 detto che avrebbero immediatamente avvisato il loro Amministratore. adr non ho assistito alla caduta delle tegole ma mi sono affacciata appena ho udito il rumore”.
Inoltre, il condominio, nelle trattative stragiudiziali, non ha mai negato che le tegole provenissero dallo stabile (prod. 8, 16 e 17 di parte , imputando l'evento al caso fortuito CP_2
(sulla rilevanza indiziaria di una non contestazione stragiudiziale, si veda Cass.
625/22). Le foto prodotte dei danni ai mezzi sono compatibili con una caduta dall'alto (prod. 3 e 4 di parte . CP_2
Ulteriore argomento a supporto della dinamica dell'incidente quale descritta dagli attori è la posizione in cui si trovavano parcheggiate le auto al momento dell'incidente (teste “… le CP_3 tegole erano cadute sulle auto che si trovavano nel parcheggio davanti a quel condominio). Sul punto, si vedano la prod. 9 e 11 di parte CP_2
Infine, in loco la stessa testimone ha rinvenuto, sia pure a distanza di tempo, tegole con caratteristiche corrispondenti a quelle del condominio (che stante la conoscenza dei luoghi era nelle condizioni di poter dimostrare l'eventuale esistenza di cantieri in loco dai quali queste potevano provenire).
Parte appellante ha ragione quando sostiene che non si può escludere che siano altre le cause dei danni.
Tuttavia, nessuna norma del c.p.c. precisa qual è lo standard probatorio minimo necessario e sufficiente per considerare vero un determinato
19 enunciato, limitandosi il codice a richiamare la regola di cui all'art. 116 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza ha fatto riferimento al criterio del “più probabile che non” (sul punto, si veda Cass. Sez. Un. 584/08, secondo cui “ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non', stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e
l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti”). Più recentemente
Cass. 26304/21 e Cass. 12386/22 hanno sostenuto che tale criterio rileva solo nel campo del nesso di causalità, mentre negli altri casi rileva il criterio “della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti”.
Entrambe le tesi comportano che, nel processo civile, la decisione finale non consiste nel verificare se esiste una sola versione favorevole e provata dei fatti di causa, ma consiste nella scelta, tra le diverse ipotesi in campo, di quella dotata di un grado di conferma probatoria relativamente maggiore. Ciò comporta che la condanna è possibile anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, vi siano alternative ragionevoli all'enunciato posto a fondamento della sentenza, ma queste si presentino, alla luce de l materiale probatorio acquisito, come meno probabili
(laddove la probabilità va intesa non in termini
20 frequentistici e statistici, bensì come quella che ha un grado di conferma probatoria maggiore rispetto all'ipotesi contraria) di quella posta a fondamento della decisione.
In questi termini, in materia di presunzioni, la giurisprudenza è solita ricordare che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (Cass.
21403/21).
Tra le varie ipotesi in campo, la prima è quella
“più probabile” e più verosimile nei termini sopra intesi, alla luce degli elementi indiziari sopra richiamati.
8 La domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza proposta dall'assicurazione
La domanda è del tutto generica (non è stato indicato quanto ed a chi sono stati fatti i presunti pagamenti) ed è, quindi, inammissibile.
8 Le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. La liquidazione è avvenuta sulla base dei parametri minimi per
, per la non particolare complessità della Pt_1 controversia;
per gli attori, invece, sono stati liquidati parametri medi per le fasi introduttive e di studio e minimi per le altre fasi.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale
21 della Spezia n. 174 del 2024 ed in accoglimento dell'ultimo motivo di appello,
Respinge le domande proposte dal
[...]
nei confronti di Controparte_4
Parte_1
[...]
Condanna il condominio di a Controparte_1 rifondere a Parte_1 le spese di lite del giudizio di
[...] primo grado, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna il condominio a Controparte_4 rifondere a e le spese CP_2 CP_3 di lite del giudizio di appello, che liquida in
3.933,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Condanna il condominio di a Controparte_1 rifondere a Parte_1 le spese di lite del giudizio di
[...] appello, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante
Genova 8 luglio 2025
Il relatore il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1
, rappresentato dall'avv. Edoardo Truppa come
[...] da procura speciale in calce alla citazione di appello, allegata telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato dall'avv. Luca Benedetto come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
E CONTRO
e difesi dall'Avv. CP_2 CP_3
Filippo Barabino e dall'avv. Irene Cuomo Ulloa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: "Piaccia alla Corte
Ecc.ma, ogni diversa istanza disattesa, in totale
1 riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda di risarcimento dei Sigg. in Parte_2 quanto infondata, non provata e non adeguatamente documentata con vittoria di spese
e competenze del giudizio di primo e secondo grado
e rimborso di tutte le somme già corrisposte da
così come indicate nell'impugnata Pt_1 sentenza, in subordine, in caso di accoglimento della domanda nei confronti del CP_1 ritenere nulla dovuto da parte di in quanto Pt_1 non operanti le garanzie previste da contratto. Con vittoria di spese e competenze e restituzione di quanto già corrisposto da ". Pt_1
PER IL CONDOMINIO VIA DEI COLLI 285: “in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
[...]
per violazione della Parte_1 norma di cui all'art. 342 cpc e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale qui promosso condizionato al vaglio di ammissibilità, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere incombente sul danneggiato di provare il nesso causale tra il bene custodito e il danno e per
l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
3. in subordine accertare e dichiarare l'esonero da responsabilità ascrivibile al Controparte_1
ex art. 2051 cc per i danni lamentati dai
[...] sigg.ri e in ragione del CP_2 CP_3 caso fortuito consistente nell'eccezionalità degli eventi atmosferici e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
4. in ulteriore subordine accertare e dichiarare l'operatività della garanzia
2 assicurativa per i danni lamentati dai sig.ri CP_2
e e, per l'effetto, condannare
[...] CP_3
in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. a mantenere indenne il da ogni Controparte_1 conseguenza pregiudizievole possa a lui derivare per effetto della pronuncia;
5. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
PER e “Piaccia CP_2 CP_3 alla Corte Ecc.ma, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettare la impugnazione proposta da
[...] nonché quella Parte_1 incidentale proposta dal Controparte_1
, avverso la sentenza n°174/2024
[...] del Tribunale di La Spezia, la stessa confermando, eventualmente qualificando diversamente, anche con motivazione correttiva, l'evento in punto di eccezionalità ed imprevedibilità in applicazione dell'art. 346 c.p.c. per riproposizione espressa da parte degli appellati delle difese ed eccezioni sollevate in primo grado e qui riproposte in punto di eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di II grado".
Parole chiave: danni- custode – caso fortuito
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
e hanno citato in CP_2 CP_3 giudizio, innanzi al Tribunale della Spezia, il condominio ed hanno sostenuto: Controparte_1
• di essere rispettivamente proprietari, la prima
3 dell'auto Opel tg. FG 547 AA ed il secondo dell'auto Fiat Panda tg. ES 634 YJ;
• che il 29 ottobre 2018, le loro auto, parcheggiate di fronte al convenuto, erano state CP_1 danneggiate dalla caduta di tegole, che provenivano dal convenuto;
CP_1
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti dai mezzi, come da preventivi prodotti.
Il si è costituito in giudizio ed ha CP_1 chiesto di respingere le domande proposte. In via subordinata, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Parte_3
[...]
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa con la sentenza n. 174 del 2024, la quale ha così statuito: “accerta la responsabilità del Controparte_4
– per i danni subiti dalle autovetture di
[...]
e e per l'effetto - CP_2 CP_3 condanna il Controparte_4
- al pagamento a favore di
[...] CP_2 della somma di € 5236,55 ed a favore di CP_3
della somma di € 2777,92, oltre accessori
[...] come in parte motiva;
-condanna il
[...]
- al pagamento a Controparte_4 favore di e , delle spese CP_2 CP_3 del presente giudizio che liquida in complessivi €
5077,00 per compenso professionale, € 278,09 per spese, oltre accessori di legge;
-condanna la
4 di assicurazioni s.a. Parte_1
a mantenere indenne il condominio di Controparte_1
– delle somme che dovrà
[...] CP_4 corrispondere sulla base della presente pronuncia;
-condanna la Parte_1 al pagamento a favore del
[...]
, delle Controparte_4 spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2538,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del ex art. 2051 c.c., sostenendo che era CP_1 dimostrato che le tegole condominiali avevano danneggiato le auto.
Tale conclusione si fondava su diversi elementi:
• la teste figlia degli attori, aveva Testimone_1 dichiarato di aver saputo da alcuni condomini che le tegole cadute erano del convenuto;
CP_1 inoltre, a giudizio della teste, proprio la posizione di parcheggio delle auto, prossima al CP_1 convenuto, avvalorava tale conclusione;
• non era contestato che le tegole fotografate e rinvenute sul luogo dell'incidente corrispondevano a quelle del CP_1 convenuto;
• il non aveva dimostrato quanto CP_1 allegato e, cioè, che, dopo l'incidente, tutte le tegole condominiali erano presenti sul tetto;
• le auto incidentate erano parcheggiate negli spazi adibiti a parcheggio posti di fronte al CP_1
• quest'ultimo non aveva dimostrato che, nelle vicinanze, vi fossero altri edifici da cui potessero provenire le tegole;
5 • il in fase extraprocessuale, non CP_1 aveva in alcun modo contestato la correlazione causale tra le proprie tegole e i danni lamentati dagli attori ed anzi aveva aperto un sinistro presso la propria assicurazione;
• , nonostante vi fossero diversi elementi di Pt_1 prova che dimostravano che il le aveva CP_1 denunciato il sinistro, non aveva dato esecuzione all'ordine ex art. 210 c.p.c. depositando la denuncia di apertura del sinistro. La motivazione addotta per l'inottemperanza (non c'era una denuncia del condominio ma solo dei danneggiati) era del tutto generica ed in contrasto con gli elementi probatori acquisiti in giudizio;
da ciò si dovevano trarre elementi di giudizio.
Infine, il Tribunale, pur riconoscendo che l'intensità del vento che spirava il giorno dell'incidente era eccezionale, egualmente ha sostenuto che il era responsabile CP_1 dell'incidente, dal momento che tale evento naturale non era di tale portata e devastante intensità da potersi ritenere unica causa dell'evento e da rendere del tutto superfluo l'esame della condotta umana. Il CP_1 medesimo non aveva dato prova delle condizioni effettive del tetto, con particolare riguardo all'esecuzione dei controlli periodici e di eventuali interventi manutentivi. Non era stata raggiunta la prova - che doveva essere fornita da parte convenuta – che, anche tenendo il richiesto comportamento diligente (corretta manutenzione del tetto), l'evento si sarebbe comunque verificato a causa del forte vento.
6 Il Tribunale ha liquidato i danni dando rilievo, a fini probatori, alla documentazione fotografica dei danni ed ai preventivi prodotti, per concludere che
“raffrontando le foto dei veicoli e la descrizione dei lavori di carrozzeria necessari per le riparazioni, questi ultimi trovino perfetta corrispondenza con i danni icto oculi individuabili e come i costi dei pezzi di ricambio, materiali di consumo e mano
d'opera, appaiano del tutto congrui e conformi ai prezzi di mercato usualmente praticati”.
Infine, la sentenza ha accolto la domanda proposta dal condominio nei confronti dell'assicurazione, in quanto la polizza copriva i rischi concernenti i danni da uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria, nella sezione dedicata alle condizioni aggiuntive (d oc. 3, pag 24), le quali, ai sensi di polizza, “si ritengono operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura”.
2 La sentenza di appello
La ha impugnato la sentenza in esame ed Pt_1 ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti, in riforma della sentenza impugnata.
Il si è costituito in giudizio ed ha CP_1 chiesto di dichiarare inammissibile l'appello della ed ha, comunque formulato atto di Pt_1 appello condizionato, volto ad ottenere il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti nell'ipotesi in cui l'eccezione di inammissibilità proposta non fosse stata accolta.
I sig.ri e hanno chiesto di CP_3 CP_2 confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2
7 luglio 2025.
3 I motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo, la ha sostenuto che Pt_1 dalle testimonianze acquisite, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, non era affatto emersa la prova che le tegole, che avevano danneggiato le autovetture, provenissero dal convenuto. La teste non aveva CP_1 CP_3 visto le tegole cadere dal condominio e colpire le auto e la circostanza le era stata riferita da alcuni condomini non identificati. La stessa teste aveva dedotto (attività inammissibile per un testimone) la riconducibilità delle tegole al solo CP_1 perchè le auto si trovavano nel parcheggio antistante. Il condominio è collocato nel centro della città, in zona molto popolata e circondata da altri edifici, per cui non c'erano elementi per riferire le tegole proprio a quell'edificio. Nessuna scorrettezza vi era stata, poi, da parte appellante in merito alla mancata produzione della denuncia del sinistro, dal momento che questa aveva solo dichiarato di non avere agli atti una denuncia da parte dell'assicurato. In ogni caso, da questo non era deducibile alcuna prova a favore della tesi attorea.
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto che gli eventi atmosferici abbattutisi sulla città nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 erano stati eccezionali e connotati da imprevedibilità e inevitabilità sulla base dei dati statistici a disposizione degli Enti preposti, soprattutto con riferimento alle raffiche di vento. Ciò escludeva la
8 responsabilità del per caso fortuito ex CP_1 art. 2051 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva quantificato il danno sulla base dei soli preventivi, sostenendo erroneamente che questi non erano stati contestati, quando, invece, da subito, l'assicurazione ne aveva contestato l'attendibilità e la congruità.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha lamentato che la polizza prevedeva sì l'operatività delle condizioni aggiuntive che, al punto n. 5, sancivano la copertura assicurativa per eventi atmosferici. Nelle condizioni generali di polizza, tuttavia, era prevista l'esclusione per i danni causati da uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria a “enti mobili posti all'esterno”, quali ben devono intendersi le autovetture parcheggiate di proprietà degli attori.
3.2 L'appello incidentale condizionato proposto dal
CP_1
Con il primo motivo di appello incidentale, il ha lamentato la contraddittorietà CP_1 della motivazione. La sentenza, dopo avere sostenuto che la caduta delle tegole era dipesa da un evento eccezionale, aveva, comunque, concluso che sussisteva una responsabilità del CP_1 per non aver provato l'adeguata manutenzione, quando, invece, vi era la prova che l'incidente era conseguente ad una forza esterna non dominabile da questa.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “errata valutazione degli elementi istruttori”.
Non c'era prova che le tegole fossero condominiali
9 e che le produzioni fotografiche avessero un senso nel procedimento o rappresentassero scarti di lavorazioni edili di qualche cantiere sparso per la città. In ogni caso, la testimone escussa aveva dichiarato di non aver assistito alla causazione del danno lamentato, né alla caduta di tegole. La testimonianza della sig.ra era de relato e CP_3 priva di riscontri, tenuto conto che non era stato identificato chi aveva riferito in merito alla provenienza delle tegole.
4 la copertura assicurativa
Sulla base della ragione più liquida, viene esaminato per primo l'ultimo motivo di appello proposto dall'assicurazione.
Il motivo di appello è ammissibile ex art. 342
c.p.c.
L'appello, infatti, consente chiaramente l'identificazione del capo della sentenza impugnato (paragrafo “sulla domanda di manleva”, nella parte in cui ha esaminato le clausole sopra indicate senza prendere posizione in merito all'esclusione dalla copertura dei danni da enti mobili). Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
10 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass.
13535/18).
Sul punto, peraltro, la sentenza di primo grado non ha esaminato compiutamente gli argomenti proposti dall'assicurazione nel presente giudizio di appello.
Il motivo, nel merito, è fondato.
La polizza prodotta dall'assicurazione copre anche la responsabilità civile del condominio per danni derivanti dal fabbricato.
Le condizioni aggiuntive della polizza al punto 5
(pag. 22 della prod. 1 di parte appellante) prevedono che l'assicurazione indennizza anche i danni causati da uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, ecc.
Sono, però, esclusi i danni causati ad “enti mobili” all'aperto.
Preliminarmente, si deve valutare se la clausola in esame è valida o se la stessa avrebbe dovuto essere sottoscritta ex art. 1341 c.c. come sostenuto dal condominio.
La giurisprudenza è costante nel distinguere tra clausole che definiscono il rischio assicurato e che attengono alla delimitazione dell'oggetto del contratto e clausole limitative della responsabilità dell'assicurazione.
11 Queste ultime limitano la responsabilità per inadempimento dell'assicuratore (ancorché
«vestite» di un differente contenuto) e si riferiscono, quindi, ad elementi di fatto estranei all'evento dannoso che integra il sinistro e temporalmente successivi al suo avverarsi e che, in qualche modo, incidono sugli elementi costitutivi della responsabilità negoziale: scostamento dal programma contrattuale, colpa, nesso causale, danno risarcibile.
Tali clausole sono pacificamente soggette alla disciplina degli artt. 1341 e 1229 c.c.
Le clausole che delimitano il rischio assicurato sono quelle che individuano le concrete modalità di accadimento del sinistro (tempo, luogo, causa, effetti, autore) e che contraddistinguono l'evento dannoso inerente al rischio assicurato.
La delimitazione del rischio (causale, spaziale, temporale ecc.) è operazione che ha per effetto di circoscrivere l'ampiezza delle obbligazioni dell'assicuratore e, correlativamente, dell'assicurato (nella misura in cui un rischio meno probabile comporta premi più bassi).
Essa, dunque, è operazione che attiene alla libera determinazione del contenuto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti. Ne consegue che la clausola delimitatrice del rischio non può mai ritenersi vessatoria (ex art. 1341 c.c.) o abusiva
(ex art. 33 d. lgs. n. 206 del 2005), perché il suo fine non è quello di escludere o limitare la responsabilità dell'assicuratore, ma quello di determinare il contenuto del contratto.
In questi termini, si vedano Cass. 15598/19;
12 Cass. 13741/09; Cass. 10619/12; Cass.
23741/09.
Nella specie, la clausola in esame specifica il rischio assicurato. Le parti hanno, infatti, identificato l'evento oggetto di copertura assicurativa ed hanno escluso da quest'ultima i sinistri verificatisi secondo determinate modalità
o in presenza di determinate circostanze.
La giurisprudenza ha ritenuto che anche le clausole che identificano il rischio assicurato possono essere considerate limitative della responsabilità e sono soggette alla disciplina dell'art. 1229 c.c., con conseguente nullità, quando siano formulate in modo così ampio da risultare finalizzate ad un'indebita eliminazione
"in toto" del rischio contrattuale;
la declaratoria di nullità non può essere pronunciata nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga solo pattiziamente
"delimitata", attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi (Cass.
15598/19; Cass. 17783/14;/12; Cass. 8235/10).
In sostanza, i casi nei quali è possibile una declaratoria di nullità sono casi limite, come quello esaminato da Cass. 8235/10, in cui la clausola dichiarata invalida escludeva, nell'ambito di una polizza stipulata per l'attività edile svolta professionalmente dall'assicurato, la copertura assicurativa per i danni a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento franamento o vibrazioni del terreno da
13 qualsiasi causa determinati.
Non è, però, questo il caso, a differenza di quanto sostenuto dal condominio, visto che la polizza copre, al netto delle esclusioni pattizie, ad es., i danni provocati da eventi atmosferici ad immobili o a persone.
Nel merito, l'eccezione proposta dalla compagnia di assicurazione è fondata.
Infatti, l'espressione “ente mobile” è sinonimo di bene mobile. L'art. 812 c.c. indica i beni mobili come quei beni che non sono immobili, categoria, quest'ultima che certamente non comprende i veicoli.
Il fatto che il contratto di assicurazione menzioni all'art. 15 (tra le ipotesi di danno risarcibili arrecati al fabbricato), la categoria di “veicoli stradali” (pag. 9 di 24 contratto assicurazione), non è argomento sufficiente per ritenere che la definizione di “ente mobile all'aperto” contenuta alla clausola aggiuntiva n. 5 si riferisca a beni diversi dai primi. Più linearmente, gli enti mobili costituiscono il genus, mentre i veicoli costituiscono la species. Di conseguenza, la portata dell'esclusione previsto dal punto 5 è più ampia di quanto indicato nell'art. 15, che si limita a menzionare una particolare categoria di enti mobili.
6 il caso fortuito
Si deve, quindi, passare ad esaminare il primo motivo di appello incidentale proposto dal
CP_1
Lo stesso è infondato.
Risulta pacifico che, nella specie, deve trovare
14 applicazione l'art. 2051 c.c.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo. L'attore deve provare il danno ed il nesso di causalità tra l'incidente e la cosa custodita, mentre il convenuto deve dimostrare il caso fortuito.
Quest'ultimo onere non è stato assolto dal condominio.
Per “caso fortuito” idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare responsabilità disegnata dall'art. 2051
c.c., va generalmente inteso quel fattore causale che presenta i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e della inevitabilità. Si tratta, cioè, di una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare il pregiudizio, nonostante la più scrupolosa manutenzione e vigilanza.
Nella specie, parte appellante non ha provato che l'evento in questione fosse eccezionale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo afferma che il carattere atipico di un fenomeno meteorologico, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è sufficiente di per sé solo a configurare esimente, in quanto non se ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza, gravando sul custode l'onere della prova di dimostrare che tale evento era stato da solo causa sufficiente dei danni (Cass. 35492/22; Cass.
18856/17; Cass. 26545/14; Cass. 5658/10).
Diversamente, il teste ha evidenziato che Tes_2 le raffiche di vento avevano un'intensità non riscontrata nei precedenti 13 anni di
15 osservazione, ma ha anche aggiunto che “per poter fare una statistica da cui ricavare l'eccezionalità occorre almeno un periodo di circa 100 anni o anche superiore”. Tale conclusione ha trovato riscontro in Cass. 4588/22, secondo cui l'eccezionalità di un evento atmosferico deve accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. «tempi di ritorno» molto elevati
(in motivazione, la corte ha precisato che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo s tesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche).
Tale conclusione non viene contraddetta dalla dichiarazione dello stato di calamità. Infatti, la giurisprudenza, sul punto, ha sostenuto: “In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di “calamità naturale” espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e
16 alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa” (Cass.
14861/19).
Neppure è stato dimostrato che l'intensità del vento era capace di produrre autonomamente l'incidente.
Non è possibile, sulla base degli elementi raccolti, sostenere né che il tetto fosse in perfette condizioni, né che, se così fosse stato, l'incidente si sarebbe verificato egualmente.
Il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto. Ciò significa che il fattore di rischio poi concretizzatosi integra il caso fortuito solo quando non sia dominabile dal custode.
Il custode, per essere liberato da responsabilità ex art. 2051 c.c., non è solo tenuto ad una condotta ordinariamente diligente (Cass. 12027/17), ma ha un obbligo di portata maggiore e, cioè, deve adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (da ultimo, Cass. 8811/20; Cass. 8466/20; Cass.
18856/17; Cass. 5877/16; Cass. 7044/20).
17 Il ha sostenuto di aver fatto verificare CP_1 le condizioni delle tegole del tetto dopo l'incidente e di non aver riscontrato mancanze. La circostanza non è stata, però, provata, né può dirsi non contestata ex art. 115 c.p.c. La giurisprudenza più recente, sia di legittimità che di merito, ha infatti ribadito, quanto all'ambito di applicazione dell'art. 115 c.p.c., che tale disposizione impone alla parte la contestazione specifica dei soli fatti che rientrano nella sua sfera di conoscibilità (Cass. 14652/16).
Detto in altri termini, l'intensità del vento potrebbe al più assurgere non a causa esclusiva, bensì concausa e, come tale, irrilevante ai fini della quantificazione del danno ai sensi dell'art. 41 c.p. (sul punto, da ultimo Cass. 28986/19).
Infine, la particolare intensità del vento era prevedibile: era stata diramata l'allerta rossa
(teste ). Tes_2
7 la prova dell'incidente
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La teste ha sostenuto che il giorno CP_3 dell'incidente aveva visto una persona fare delle foto alle auto danneggiate e di aver sentito i condomini dire che questi era l'amministratore. La teste ha, poi, aggiunto che “so che le tegole che hanno danneggiato le auto provenivano dal
perché questo è ciò CP_1 Controparte_1 che hanno detto i Condomini di quel Condominio che io conosco di vista, del resto ciò era evidente in quanto le tegole erano cadute sulle auto che si trovavano nel parcheggio davanti a quel condominio, ripeto che i condomini del 285 hanno
18 detto che avrebbero immediatamente avvisato il loro Amministratore. adr non ho assistito alla caduta delle tegole ma mi sono affacciata appena ho udito il rumore”.
Inoltre, il condominio, nelle trattative stragiudiziali, non ha mai negato che le tegole provenissero dallo stabile (prod. 8, 16 e 17 di parte , imputando l'evento al caso fortuito CP_2
(sulla rilevanza indiziaria di una non contestazione stragiudiziale, si veda Cass.
625/22). Le foto prodotte dei danni ai mezzi sono compatibili con una caduta dall'alto (prod. 3 e 4 di parte . CP_2
Ulteriore argomento a supporto della dinamica dell'incidente quale descritta dagli attori è la posizione in cui si trovavano parcheggiate le auto al momento dell'incidente (teste “… le CP_3 tegole erano cadute sulle auto che si trovavano nel parcheggio davanti a quel condominio). Sul punto, si vedano la prod. 9 e 11 di parte CP_2
Infine, in loco la stessa testimone ha rinvenuto, sia pure a distanza di tempo, tegole con caratteristiche corrispondenti a quelle del condominio (che stante la conoscenza dei luoghi era nelle condizioni di poter dimostrare l'eventuale esistenza di cantieri in loco dai quali queste potevano provenire).
Parte appellante ha ragione quando sostiene che non si può escludere che siano altre le cause dei danni.
Tuttavia, nessuna norma del c.p.c. precisa qual è lo standard probatorio minimo necessario e sufficiente per considerare vero un determinato
19 enunciato, limitandosi il codice a richiamare la regola di cui all'art. 116 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza ha fatto riferimento al criterio del “più probabile che non” (sul punto, si veda Cass. Sez. Un. 584/08, secondo cui “ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non', stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e
l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti”). Più recentemente
Cass. 26304/21 e Cass. 12386/22 hanno sostenuto che tale criterio rileva solo nel campo del nesso di causalità, mentre negli altri casi rileva il criterio “della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti”.
Entrambe le tesi comportano che, nel processo civile, la decisione finale non consiste nel verificare se esiste una sola versione favorevole e provata dei fatti di causa, ma consiste nella scelta, tra le diverse ipotesi in campo, di quella dotata di un grado di conferma probatoria relativamente maggiore. Ciò comporta che la condanna è possibile anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, vi siano alternative ragionevoli all'enunciato posto a fondamento della sentenza, ma queste si presentino, alla luce de l materiale probatorio acquisito, come meno probabili
(laddove la probabilità va intesa non in termini
20 frequentistici e statistici, bensì come quella che ha un grado di conferma probatoria maggiore rispetto all'ipotesi contraria) di quella posta a fondamento della decisione.
In questi termini, in materia di presunzioni, la giurisprudenza è solita ricordare che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (Cass.
21403/21).
Tra le varie ipotesi in campo, la prima è quella
“più probabile” e più verosimile nei termini sopra intesi, alla luce degli elementi indiziari sopra richiamati.
8 La domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza proposta dall'assicurazione
La domanda è del tutto generica (non è stato indicato quanto ed a chi sono stati fatti i presunti pagamenti) ed è, quindi, inammissibile.
8 Le spese di lite
Queste seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. La liquidazione è avvenuta sulla base dei parametri minimi per
, per la non particolare complessità della Pt_1 controversia;
per gli attori, invece, sono stati liquidati parametri medi per le fasi introduttive e di studio e minimi per le altre fasi.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale
21 della Spezia n. 174 del 2024 ed in accoglimento dell'ultimo motivo di appello,
Respinge le domande proposte dal
[...]
nei confronti di Controparte_4
Parte_1
[...]
Condanna il condominio di a Controparte_1 rifondere a Parte_1 le spese di lite del giudizio di
[...] primo grado, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna il condominio a Controparte_4 rifondere a e le spese CP_2 CP_3 di lite del giudizio di appello, che liquida in
3.933,00 per compensi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Condanna il condominio di a Controparte_1 rifondere a Parte_1 le spese di lite del giudizio di
[...] appello, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante
Genova 8 luglio 2025
Il relatore il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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