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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1350/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR MP PP, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1125/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 890/2026 depositato il 28/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra Ricorrente_1 di Forino ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401426582, notificato in data 17 ottobre
2024, emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche presso Aequa Roma
S.p.A. per omessa dichiarazione degli anni 2018-2023 relativa al tributo per il servizio rifiuti
(TARI) e al TEFA. A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi:
˗ l'illegittimità dell'azione accertativa per omessa previa notifica di avvisi di pagamento e per violazione del Regolamento comunale (art. 8, comma 2), nonché per asserita carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
˗ la nullità dell'atto per carenza di potere del sottoscrittore e mancata allegazione della delibera di conferimento (deliberazione Giunta Capitolina n. 139 del 2 maggio 2024);
˗ la nullità dell'atto per “mancato esercizio dell'attività”, assumendo che l'immobile sarebbe un magazzino vuoto e che l'attività sarebbe svolta in diverso indirizzo;
˗ la prescrizione del tributo per l'anno 2018 anche per un segmento del 2019;
˗ l'erronea determinazione della superficie imponibile (mq 83 anziché mq 70) e la conseguente illegittimità dei conteggi e delle sanzioni.
Roma Capitale si è costituita in giudizio solo in data 20 gennaio 2026 e, dunque, nell'imminenza dell'udienza, articolando le proprie deduzioni.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
In via preliminare, va rilevato che la costituzione di Roma Capitale è avvenuta solo in prossimità dell'udienza di trattazione, mediante deposito di articolata memoria difensiva. Tale contegno processuale si pone in evidente contrasto con i principi di leale collaborazione e di ragionevole durata del processo e comporta un aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente, con conseguente suscettibilità di valutazione ai fini della regolazione delle spese di lite.
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati. L'avviso è stato notificato in data 17 ottobre 2024 e comprende, tra le annualità oggetto di accertamento, anche l'anno 2018.
Ai fini del computo del termine decadenziale non rileva l'anno d'imposta in sé considerato, bensì l'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per la TARI, infatti, l'obbligo dichiarativo sorge con l'inizio dell'occupazione/detenzione e deve essere adempiuto entro i termini prescritti e in ogni caso entro l'anno successivo, con la conseguenza che, per l'annualità 2018, la dichiarazione avrebbe potuto e dovuto essere resa nel corso del 2019. Ne consegue che avuto riguardo al termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 (richiamato in tema di accertamento nel regolamento comunale) l'avviso impugnato risulta tempestivo.
Del pari, non può trovare accoglimento l'eccepita prescrizione alle ulteriori annualità (2019-2023), che pure ricadono nel quinquennio antecedente la notifica.
Le doglianze relative alla pretesa necessità di una previa sequenza di “avvisi di pagamento” non incidono sulla legittimità dell'avviso di accertamento impugnato: l'accertamento esecutivo costituisce atto tipico mediante il quale l'Ente manifesta la pretesa tributaria, senza che l'omessa notifica di solleciti o avvisi bonari determini, di per sé, invalidità dell'atto.
Parimenti, l'art. 8, comma 2, del Regolamento comunale (invito alla denuncia in occasione di pratiche anagrafiche o altre pratiche) non integra una condizione di validità dell'accertamento, né l'inosservanza dell'invito rende inesigibile il tributo.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, non emergono né risultano specificamente allegati profili concreti di carenza motivazionale tali da impedire la comprensione della pretesa, constando, invece, con chiarezza le ragioni alla base dell'adozione dell'atto.
La doglianza concernente la mancata allegazione della deliberazione di conferimento poteri (Giunta Capitolina n. 139/2024) non è fondata.
La validità dell'atto non è subordinata, in via generale, alla produzione in allegato dei provvedimenti interni di organizzazione e delega, salvo che l'atto stesso ne faccia richiamo come parte integrante della motivazione della pretesa tributaria;
nella fattispecie, la censura si risolve in una contestazione astratta e generica.
La ricorrente sostiene che l'immobile sarebbe “mero magazzino” e che l'attività sarebbe svolta in diverso indirizzo. La censura, così formulata, non è idonea a escludere il presupposto della TARI, poiché il tributo è correlato all'occupazione/detenzione di locali astrattamente idonei a produrre rifiuti;
la mera allegazione della diversa sede dell'attività o dell'uso a magazzino non comporta automaticamente l'esenzione o l'azzeramento dell'obbligazione, in difetto di specifiche condizioni normative e della prova dei presupposti di esclusione/riduzione.
Diversamente, merita accoglimento la censura relativa alla superficie imponibile.
La ricorrente deduce che l'avviso determina il tributo sulla base di mq 83, mentre dalla visura catastale prodotta risulta una superficie pari a mq 70. Roma Capitale, pur costituendosi in giudizio, non ha contestato specificamente tale dato né ha prodotto rilievi tecnici o misurazioni alternative idonee a fondare una diversa quantificazione. In difetto di elementi contrari o di una diversa misurazione ufficiale, il dato catastale documentato in atti deve essere assunto quale parametro di riferimento ai fini del ricalcolo della pretesa.
In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato, nei termini e nei limiti sopra indicati.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate. Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR MP PP, Presidente BRUNO BRUNELLA, Relatore CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1125/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426582 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 890/2026 depositato il 28/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra Ricorrente_1 di Forino ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401426582, notificato in data 17 ottobre
2024, emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche presso Aequa Roma
S.p.A. per omessa dichiarazione degli anni 2018-2023 relativa al tributo per il servizio rifiuti
(TARI) e al TEFA. A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi:
˗ l'illegittimità dell'azione accertativa per omessa previa notifica di avvisi di pagamento e per violazione del Regolamento comunale (art. 8, comma 2), nonché per asserita carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
˗ la nullità dell'atto per carenza di potere del sottoscrittore e mancata allegazione della delibera di conferimento (deliberazione Giunta Capitolina n. 139 del 2 maggio 2024);
˗ la nullità dell'atto per “mancato esercizio dell'attività”, assumendo che l'immobile sarebbe un magazzino vuoto e che l'attività sarebbe svolta in diverso indirizzo;
˗ la prescrizione del tributo per l'anno 2018 anche per un segmento del 2019;
˗ l'erronea determinazione della superficie imponibile (mq 83 anziché mq 70) e la conseguente illegittimità dei conteggi e delle sanzioni.
Roma Capitale si è costituita in giudizio solo in data 20 gennaio 2026 e, dunque, nell'imminenza dell'udienza, articolando le proprie deduzioni.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
In via preliminare, va rilevato che la costituzione di Roma Capitale è avvenuta solo in prossimità dell'udienza di trattazione, mediante deposito di articolata memoria difensiva. Tale contegno processuale si pone in evidente contrasto con i principi di leale collaborazione e di ragionevole durata del processo e comporta un aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente, con conseguente suscettibilità di valutazione ai fini della regolazione delle spese di lite.
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati. L'avviso è stato notificato in data 17 ottobre 2024 e comprende, tra le annualità oggetto di accertamento, anche l'anno 2018.
Ai fini del computo del termine decadenziale non rileva l'anno d'imposta in sé considerato, bensì l'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per la TARI, infatti, l'obbligo dichiarativo sorge con l'inizio dell'occupazione/detenzione e deve essere adempiuto entro i termini prescritti e in ogni caso entro l'anno successivo, con la conseguenza che, per l'annualità 2018, la dichiarazione avrebbe potuto e dovuto essere resa nel corso del 2019. Ne consegue che avuto riguardo al termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 (richiamato in tema di accertamento nel regolamento comunale) l'avviso impugnato risulta tempestivo.
Del pari, non può trovare accoglimento l'eccepita prescrizione alle ulteriori annualità (2019-2023), che pure ricadono nel quinquennio antecedente la notifica.
Le doglianze relative alla pretesa necessità di una previa sequenza di “avvisi di pagamento” non incidono sulla legittimità dell'avviso di accertamento impugnato: l'accertamento esecutivo costituisce atto tipico mediante il quale l'Ente manifesta la pretesa tributaria, senza che l'omessa notifica di solleciti o avvisi bonari determini, di per sé, invalidità dell'atto.
Parimenti, l'art. 8, comma 2, del Regolamento comunale (invito alla denuncia in occasione di pratiche anagrafiche o altre pratiche) non integra una condizione di validità dell'accertamento, né l'inosservanza dell'invito rende inesigibile il tributo.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, non emergono né risultano specificamente allegati profili concreti di carenza motivazionale tali da impedire la comprensione della pretesa, constando, invece, con chiarezza le ragioni alla base dell'adozione dell'atto.
La doglianza concernente la mancata allegazione della deliberazione di conferimento poteri (Giunta Capitolina n. 139/2024) non è fondata.
La validità dell'atto non è subordinata, in via generale, alla produzione in allegato dei provvedimenti interni di organizzazione e delega, salvo che l'atto stesso ne faccia richiamo come parte integrante della motivazione della pretesa tributaria;
nella fattispecie, la censura si risolve in una contestazione astratta e generica.
La ricorrente sostiene che l'immobile sarebbe “mero magazzino” e che l'attività sarebbe svolta in diverso indirizzo. La censura, così formulata, non è idonea a escludere il presupposto della TARI, poiché il tributo è correlato all'occupazione/detenzione di locali astrattamente idonei a produrre rifiuti;
la mera allegazione della diversa sede dell'attività o dell'uso a magazzino non comporta automaticamente l'esenzione o l'azzeramento dell'obbligazione, in difetto di specifiche condizioni normative e della prova dei presupposti di esclusione/riduzione.
Diversamente, merita accoglimento la censura relativa alla superficie imponibile.
La ricorrente deduce che l'avviso determina il tributo sulla base di mq 83, mentre dalla visura catastale prodotta risulta una superficie pari a mq 70. Roma Capitale, pur costituendosi in giudizio, non ha contestato specificamente tale dato né ha prodotto rilievi tecnici o misurazioni alternative idonee a fondare una diversa quantificazione. In difetto di elementi contrari o di una diversa misurazione ufficiale, il dato catastale documentato in atti deve essere assunto quale parametro di riferimento ai fini del ricalcolo della pretesa.
In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato, nei termini e nei limiti sopra indicati.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, Sez. 29^, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate. Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Rel. Brunella Bruno Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti