Ordinanza collegiale 10 giugno 2022
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2022
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 13/10/2022, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 00214/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2017, proposto da
RI AR, RI IT, RI NT, ZI AR LA, CC NA, CC MI, LI AR, LL VA, LL, NA, ON SI, MA NT, MA GE, RI NA, RI TO, CI IA, RI SQ, MA IE, MA CO, TE Vito NI ET, ZO IU, EL GE AR, AR ZO, IU LE, NO IN, AR IA IN, NA IN, LU ZO, ON MA, IM LI, FI LI, ME LI, BR LI, ME LI, AR RI, IT RI, NT RI, AR LA ZI, NA CC, MI CC, AR LI, VA LL, NA LL, SI ON, NT MA, GE MA, NA RI, TO RI, IA CI, SQ RI, IE MA, CO MA, Vito NI ET TE, IU ZO, GE AR EL, AR ZO, IU LE, NO IN, AR IA IN, NA IN, LU ZO, ON MA, IM LI, FI LI, ME LI, BR LI e ME LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Colucci e Doranna Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Colucci in Martina Franca, via Vito Bascio n. 27;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per la condanna
1) del Comune di Martina Franca - previo accertamento della scadenza del periodo di occupazione legittima del fondo di proprietà dei ricorrenti, in Catasto riportato al foglio 132, p.lle 396, 469 e 470 per un'estensione di mq. 1.730, e declaratoria dell'abusiva protrazione di tale occupazione dal gennaio 2000 fino alla data in cui tale situazione sarà regolarizzata - alla restituzione previa riduzione in pristino del citato fondo in comproprietà dei ricorrenti, illegittimamente occupato ed utilizzato;
2) per effetto di quanto innanzi, per la condanna, sempre per le medesime ragioni, del Comune di Martina Franca a corrispondere in favore dei ricorrenti il risarcimento dovuto per l'illegittima occupazione del suddetto fondo, dalla scadenza del periodo di occupazione legittima sino all'attualità, dal gennaio 2000, in misura corrispondente al 5% del valore venale del fondo in questione (valore indicato: €. 394.440,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
3) del Comune di Martina Franca a corrispondere in favore dei ricorrenti l'importo dovuto a titolo di indennità per il periodo quinquennale di occupazione legittima, in misura parti all'8,33% del valore venale del fondo in questione, legittimamente occupato da gennaio 1995 a gennaio 2000 (valore indicato €. 205.355.32), oltre interessi legali come per legge;
4) in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dell'azione di restituzione del fondo in questione, per la condanna del Comune di Martina Franca al risarcimento del valore venale del suolo in questione, secondo le indicazioni fornite nella relazione tecnica redatta a firma del Geom. NO Fanelli, con valore base €. 285,00/mq..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 956/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per le parti ricorrenti l’avv.to N. Diunno, in sostituzione degli avv.ti V. Colucci e D. Rinaldi;
Premesso che:
con ordinanza istruttoria n. 956 del 10 giugno 2022, pronunciata in esito alla pubblica udienza dell’11 maggio 2022, questo Tribunale, ai fini del decidere, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Martina Franca, ordinando “ l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente e /o Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti, che chiarisca compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, precisando, in particolare, se sia mai stato emanato il decreto finale di esproprio o eventualmente un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. in relazione alle aree di proprietà dei ricorrenti” , assegnando il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza medesima;
Con nota depositata il 27.09 2022 il Dirigente del Settore III (Dott. Ing. Daniele Sgaramella) del Comune di Martina Franca ha chiesto una proroga di ulteriori 60 giorni per l’espletamento degli incombenti istruttori richiesti dalla Sezione.
Ritenuto di accogliere parzialmente la predetta istanza di proroga presentata dal Dirigente del III Settore del Comune di Martina Franca ing. Daniele Sgaramella concedendo al Comune intimato l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza di proroga, per l’espletamento degli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale con la citata ordinanza n. 956/2022;
di confermare il rinvio della causa, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, accoglie parzialmente la richiesta di proroga di cui sopra, accordando al Comune di Martina Franca l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per l’espletamento degli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale con la citata ordinanza n. 956/2022.
Conferma il rinvio della causa, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Dirigente del III Settore del Comune di Martina Franca ing. Daniele Sgaramella.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
VA Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO