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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1417/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN ET Presidente relatore
EL IC DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1417/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 23.07.2025, congiuntamente da: coniugi:
nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], codice fiscale: , elettivamente domiciliata in C.F._1
Monsummano Terme (PT), via Mazzini n.131, presso lo studio dell'avv. Margherita Parietti (C.F. ; fax n. C.F._2
0573.1810112; PEC: , Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...], residente in [...]
Monsummano Terme (PT) via A. Profili n.111 int.3, codice fiscale:
difeso e rappresentato, dall'avv. Simona De C.F._3
Caro (C.F. ) del Foro di Pistoia ed C.F._4
1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Monsummano Terme (PT), via A. Boninsegni n.108, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 23.07.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 05.09.2015 in Monsummano Terme (PT), precisavano che dalla relazione di convivenza era nato, in data
23.07.2012, in Pescia (PT), il figlio (c.f. Persona_1
), mentre in costanza di matrimonio era nata la C.F._5 secondogenita in Pistoia (PT), in data 20.10.2017 Persona_2
(c.f. . C.F._6
Le parti evidenziavano peraltro che, negli anni veniva meno tra loro la comunione spirituale e materiale di vita in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva impossibile la convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2. entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2 3. ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritto presso il domicilio della madre Sig.ra Parte_1 nell'abitazione familiare sita in Monsummano Terme (PT), via A.
Meucci n.520;
4. il Sig. , genitore non collocatario, potrà tenere con CP_1 sé i figli un fine settimana ogni due, dalle ore 18,00 del venerdì e sino alle 22,00 della domenica;
nonché due giorni consecutivi infrasettimanali così stabiliti: dalle ore 18 del martedì fino alle ore
22,00 del mercoledì nella settimana di permanenza nel fine settimana presso lo stesso, mentre nell'altra settimana dal martedì alle 18,00 all'entrata scolastica del giovedì, salvo diverse indicazioni dei figli in relazione ad eventuali impegni scolastici. I giorni infrasettimanali potranno essere modificati annualmente nel mese di settembre in base agli impegni scolastici e sportivi dei figli;
5. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà tenere i figli con sé due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 10 aprile di ciascun anno. Il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli per una settimana durante le vacanze natalizie comprendenti i giorni 25 e 26 dicembre, e ad anni alterni una settimana comprendenti i giorni 31 dicembre e 1 gennaio;
il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli trascorrerà con loro il giorno di Pasqua;
6. Per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il Sig. corrisponderà all'altro CP_1 genitore l'importo mensile complessivo per entrambi i figli di euro
350,00, anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
nonchè viene concordato che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito alla Sig.ra Parte_1
7. Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, concordate come da protocollo del Tribunale di
Pistoia del 01.10.2018 a cui interamente si rimanda per le modalità di richiesta e versamento. Le parti concordano che per le spese sportive (es. partecipazione a tornei, trasferte ecc..) i tempi per la
3 manifestazione dell'eventuale dissenso sono ridotti a quelli stabiliti dalla società sportiva per la conferma della presenza dei figli alla partita, torneo e/o gara;
8. La casa coniugale sita in Monsummano Terme, via A. Meucci
n.520, di comproprietà dei Sig.ri e CP_1 Parte_1
sia assegnata alla Sig.ra presso la
[...] Parte_1 quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9. Il Sig. trasferirà entro 30 giorni dall'omologa la CP_1 quota di proprietà pari a ½ dell'immobile sito in Monsummano
Terme, via A. Meucci n.520 alla Sig.ra che, Parte_1 quale pagamento del prezzo della compravendita, si accollerà il mutuo residuo acceso con la in Controparte_2 data 25.05.2018 con capitale residuo ad oggi pari ad € 99.759,99, il cui debito al 31.05.2025 ammonta ad € 99.759,99 per capitale oltre interessi (cfr. all.11). Fino alla data del rogito notarile il Sig. sarà tenuto al pagamento della rata del mutuo nella misura CP_1 del 50%.
I ricorrenti concordano che nel momento in cui la Sig.
[...] dovesse vendere l'immobile di cui sopra prima dei cinque Parte_1 anni dalla presentazione del presente ricorso, la stessa riconoscerà al Sig. l'importo pari al 50% dell'eccedenza tra il CP_1 prezzo della nuova vendita sottratta la somma dell'accollo del mutuo di cui al punto precedente.
Decorso il termine dei cinque anni nulla sarà più dovuto al Sig.
[...] in relazione alla vendita dell'immobile. CP_1
10. A seguito dell'accollo del mutuo da parte della Sig.ra Parte_1 il conto corrente n. 22692.09 presso Controparte_2
cointestato ai coniugi verrà chiuso. Le somme depositate su
[...] detto conto corrente verranno trasferite su un libretto postale da intestare ad e ad entrambi i genitori. Si fa presente Persona_2 che è già esistente il libretto di risparmio n. 000040203925 presso
Poste Italiane intestato al figlio ed ai genitori con Controparte_3 depositata la somma di € 3.066,35 (all.18).
4 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.10.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 05.09.2015 in Monsummano Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 28, P. 2, S. A, anno 2015);
5 - spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente relatore
AN ET
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN ET Presidente relatore
EL IC DI
Emanuele Venzo DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1417/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 23.07.2025, congiuntamente da: coniugi:
nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], codice fiscale: , elettivamente domiciliata in C.F._1
Monsummano Terme (PT), via Mazzini n.131, presso lo studio dell'avv. Margherita Parietti (C.F. ; fax n. C.F._2
0573.1810112; PEC: , Email_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...], residente in [...]
Monsummano Terme (PT) via A. Profili n.111 int.3, codice fiscale:
difeso e rappresentato, dall'avv. Simona De C.F._3
Caro (C.F. ) del Foro di Pistoia ed C.F._4
1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Monsummano Terme (PT), via A. Boninsegni n.108, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 23.07.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 05.09.2015 in Monsummano Terme (PT), precisavano che dalla relazione di convivenza era nato, in data
23.07.2012, in Pescia (PT), il figlio (c.f. Persona_1
), mentre in costanza di matrimonio era nata la C.F._5 secondogenita in Pistoia (PT), in data 20.10.2017 Persona_2
(c.f. . C.F._6
Le parti evidenziavano peraltro che, negli anni veniva meno tra loro la comunione spirituale e materiale di vita in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva impossibile la convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2. entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
2 3. ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritto presso il domicilio della madre Sig.ra Parte_1 nell'abitazione familiare sita in Monsummano Terme (PT), via A.
Meucci n.520;
4. il Sig. , genitore non collocatario, potrà tenere con CP_1 sé i figli un fine settimana ogni due, dalle ore 18,00 del venerdì e sino alle 22,00 della domenica;
nonché due giorni consecutivi infrasettimanali così stabiliti: dalle ore 18 del martedì fino alle ore
22,00 del mercoledì nella settimana di permanenza nel fine settimana presso lo stesso, mentre nell'altra settimana dal martedì alle 18,00 all'entrata scolastica del giovedì, salvo diverse indicazioni dei figli in relazione ad eventuali impegni scolastici. I giorni infrasettimanali potranno essere modificati annualmente nel mese di settembre in base agli impegni scolastici e sportivi dei figli;
5. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà tenere i figli con sé due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 10 aprile di ciascun anno. Il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli per una settimana durante le vacanze natalizie comprendenti i giorni 25 e 26 dicembre, e ad anni alterni una settimana comprendenti i giorni 31 dicembre e 1 gennaio;
il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli trascorrerà con loro il giorno di Pasqua;
6. Per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il Sig. corrisponderà all'altro CP_1 genitore l'importo mensile complessivo per entrambi i figli di euro
350,00, anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
nonchè viene concordato che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito alla Sig.ra Parte_1
7. Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, concordate come da protocollo del Tribunale di
Pistoia del 01.10.2018 a cui interamente si rimanda per le modalità di richiesta e versamento. Le parti concordano che per le spese sportive (es. partecipazione a tornei, trasferte ecc..) i tempi per la
3 manifestazione dell'eventuale dissenso sono ridotti a quelli stabiliti dalla società sportiva per la conferma della presenza dei figli alla partita, torneo e/o gara;
8. La casa coniugale sita in Monsummano Terme, via A. Meucci
n.520, di comproprietà dei Sig.ri e CP_1 Parte_1
sia assegnata alla Sig.ra presso la
[...] Parte_1 quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9. Il Sig. trasferirà entro 30 giorni dall'omologa la CP_1 quota di proprietà pari a ½ dell'immobile sito in Monsummano
Terme, via A. Meucci n.520 alla Sig.ra che, Parte_1 quale pagamento del prezzo della compravendita, si accollerà il mutuo residuo acceso con la in Controparte_2 data 25.05.2018 con capitale residuo ad oggi pari ad € 99.759,99, il cui debito al 31.05.2025 ammonta ad € 99.759,99 per capitale oltre interessi (cfr. all.11). Fino alla data del rogito notarile il Sig. sarà tenuto al pagamento della rata del mutuo nella misura CP_1 del 50%.
I ricorrenti concordano che nel momento in cui la Sig.
[...] dovesse vendere l'immobile di cui sopra prima dei cinque Parte_1 anni dalla presentazione del presente ricorso, la stessa riconoscerà al Sig. l'importo pari al 50% dell'eccedenza tra il CP_1 prezzo della nuova vendita sottratta la somma dell'accollo del mutuo di cui al punto precedente.
Decorso il termine dei cinque anni nulla sarà più dovuto al Sig.
[...] in relazione alla vendita dell'immobile. CP_1
10. A seguito dell'accollo del mutuo da parte della Sig.ra Parte_1 il conto corrente n. 22692.09 presso Controparte_2
cointestato ai coniugi verrà chiuso. Le somme depositate su
[...] detto conto corrente verranno trasferite su un libretto postale da intestare ad e ad entrambi i genitori. Si fa presente Persona_2 che è già esistente il libretto di risparmio n. 000040203925 presso
Poste Italiane intestato al figlio ed ai genitori con Controparte_3 depositata la somma di € 3.066,35 (all.18).
4 Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.10.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 05.09.2015 in Monsummano Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 28, P. 2, S. A, anno 2015);
5 - spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente relatore
AN ET
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