TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 12184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12184 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71018/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71018 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], (C.F. Parte_2
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Salvatore in Lauro n. 10, (C.F. , Parte_3 C.F._3 nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via Emilia n. 86/90, presso lo studio degli avvocati
SIMONE GRASSI e GUIDO MARIA TANCREDI che le rappresentano e difendono in virtù di procura su foglio separato in atti
- attrici -
E
Controparte_1
(C.F./P. IVA ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ugo De Carolis n. 82 ed ivi elettivamente domiciliata in Circonvallazione Clodia n. 120, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO PIERMARINI che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato in atti
- convenuta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22/11/2023, riportandosi a quelle rassegnate rispettivamente, per le attrici, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, per la convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 31/10/2019 le signore
[...]
e hanno convenuto avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Roma la (di Controparte_1
1 seguito, per brevità, anche solo ) al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per tutte le ragioni esposte in narrativa: - accertare e dichiarare la grave violazione nell'adempimento degli obblighi derivanti dai Contratti preliminari da parte della convenuta Controparte_1
e, conseguentemente dichiarare risolti di diritto i Contratti Preliminari di vendita di beni futuri sottoscritti rispettivamente dalle Sig.re [cognome poi Parte_4 corretto in nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, Parte_1
n, 1 c.p.c.], e [cognome poi corretto come sopra], Parte_3 Parte_5 come meglio individuati in narrativa;
- per l'effetto condannare parte convenuta
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della complessiva somma di €
26.000,00 a favore di ciascuna parte attrice, e cioè in totale € 78.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione da applicare dal momento del fatto dannoso all'effettivo soddisfo”.
A sostegno delle proprie domande, le attrici esponevano che:
- in data 1/4/2010 aveva sottoscritto con la Parte_1 [...] un contratto preliminare di acquisto di bene futuro avente a Controparte_1 oggetto il box auto n. 30 nel parcheggio multiplo interrato da realizzare in Roma, Via
Festo Avieno n. 121, contestualmente versando alla stessa, a titolo di acconto, la somma di € 15.600,00, nonché, in data 9/3/2011 e 6/9/2011, gli ulteriori importi di € 5.200,00 ed € 5.200,00, per un totale di € 26.000,00;
- in data 12/4/2010 aveva sottoscritto con la predetta società un Parte_2 contratto preliminare di acquisto di bene futuro avente a oggetto il box auto n. 31 nel medesimo parcheggio multiplo interrato da realizzare in Via Festo Avieno n. 121, corrispondendo alla promittente venditrice, contestualmente alla stipula del preliminare, un primo acconto di € 15.600,00 e successivamente versando alla stessa due ulteriori acconti di eguale importo, pari a € 5.200,00, per un totale di € 26.000,00;
- in data 16/3/2011 aveva sottoscritto con la medesima società Parte_3 convenuta un contratto preliminare di acquisto di bene futuro avente ad oggetto il box auto n. 29 nello stesso parcheggio multiplo interrato da realizzare in Via Festo Avieno
n. 121, versando alla stessa, dapprima, l'importo di € 20.800,00 e in seguito, quale ulteriore acconto, la somma di € 5.200,00, per un totale di € 26.000,00;
- essendo state invitate a prendere contatti con il notaio di Roma per procedere Per_1 alla stipula dei contratti definitivi, nel mese di aprile 2015 le attrici avevano avuto un propedeutico incontro con la nel corso del quale, avendo riscontrato che i box CP_1 oggetto dei contratti preliminari erano privi della certificazione di agibilità, avevano
2 rappresentato la propria indisponibilità ad addivenire alla conclusione dei contratti di compravendita;
- con decreto del Tribunale di Roma in data 22/12/2016 la era stata Controparte_1 ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- essendo ormai trascorsi oltre cinque anni rispetto al termine previsto nei contratti preliminari per la conclusione dei lavori (giugno 2013), non avendo mai avuto la disponibilità dei box auto, stante la mancanza dei certificati di agibilità, con lettere raccomandate del 14/1/2019 le attrici avevano intimato alla società convenuta l'immediata restituzione delle somme da esse versate in acconto (ovvero € 26.000,00 ciascuna), senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
In diritto, avuto riguardo all'evidente grave inadempimento della la quale, pur CP_1 avendo ricevuto il complessivo importo di € 78.000,00 (ovvero € 26.000,00 per ognuno dei tre box), non aveva ancora ottenuto le necessarie certificazioni di agibilità dei box auto promessi in vendita, le attrici affermavano di avere diritto ad ottenere, previa risoluzione dei contratti preliminari inter partes, la restituzione delle somme da esse corrisposte.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_2 ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...]
A tal fine, la convenuta ha dedotto che:
- nei contratti preliminari sottoscritti dalle attrici era espressamente previsto all'art. 5 che la fine dei lavori di costruzione dei box auto sarebbe presumibilmente avvenuta nel mese di giugno 2013;
- pertanto, le attrici erano ben a conoscenza del fatto che la realizzazione, e non la consegna dei beni futuri - per i quali, all'epoca della sottoscrizione dei primi contratti preliminari, dovevano ancora iniziare i lavori di costruzione - sarebbe indicativamente terminata nel giugno del 2013;
- la clausola di cui all'art. 5 dei citati preliminari, esplicitamente approvata dalle promissarie acquirenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., non conteneva, pertanto, un termine essenziale per la consegna dei box auto compromessi, non assumendo dunque, la data del giugno 2013, alcun rilievo giuridico in termini di inadempimento contrattuale;
- non solo il parcheggio multipiano, sito in Roma, Via Festo Avieno n. 207, 221, 229 e
235 e composto di complessivi 238 box auto, era stato terminato nel marzo 2014, con certificato di fine lavori del 21/5/2014, ma, a partire dal mese di giugno 2014, i promissari acquirenti, che gliene avevano fatto richiesta, erano stati immessi nel possesso dei rispettivi beni, e i rogiti dei singoli box auto, siti nel parcheggio multipiano, erano stati stipulati a partire dal 21/11/2014;
3 - dopo aver invitato le attrici a presentarsi dinanzi al notaio per la stipula CP_3 dei rogiti già nel mese di novembre 2014, le aveva successivamente diffidate, con missive del 24/4/2015, per il tramite della controllata - proprietaria Parte_6 del terreno sul quale era stato costruito il parcheggio multipiano all'interno del quale erano ubicati i box - a sottoscrivere i contratti definitivi entro il 15/5/2015;
- alcuna contestazione circa il mancato rilascio del certificato di agibilità era mai stata avanzata dalle attrici;
- ad aprile 2015 aveva già alienato oltre 130 dei 238 box auto realizzati, a conferma dell'esistenza della documentazione attestante l'agibilità del parcheggio multipiano e la commerciabilità dei box;
- la a partire dal 19/6/2014, aveva depositato presso i competenti Parte_6 uffici del Comune di Roma tutti i documenti amministrativi necessari ad ottenere il rilascio del certificato di agibilità e procedere, quindi, alla vendita dei 238 box auto;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda si forma il c.d. silenzio assenso a condizione che l'istanza sia corredata della documentazione richiesta dall'art. 25 del d.P.R. n. 380/2001;
- l'omesso trasferimento della proprietà dei box era, pertanto, ascrivibile solo alle attrici, le quali si erano rese inadempienti all'impegno di sottoscrivere i rogiti dei tre box auto oggetto dei contratti preliminari;
- il mancato rilascio del certificato di agibilità era unicamente addebitabile alle lungaggini dell'iter burocratico e non, piuttosto, ad un provvedimento amministrativo di diniego.
La convenuta dichiarava infine la propria perdurante disponibilità ad alienare i beni compromessi alle attrici previo pagamento del saldo del prezzo residuo dovuto.
Con ordinanza riservata del 24/3/2021 veniva dichiarato inammissibile il deposito dei documenti tardivamente prodotti da parte convenuta con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e respinta l'istanza di prova per testi richiesta dalla in quanto CP_1 articolata su circostanze documentali e ininfluenti ai fini del decidere e comportante valutazioni e giudizi non demandabili ai testimoni. Con lo stesso provvedimento veniva disposta c.t.u. al fine di accertare se i box oggetto di causa fossero muniti di regolare certificato di agibilità e, in caso di risposta negativa, fossero o meno in possesso dei requisiti per ottenerne il rilascio, nonché per appurare se fosse o meno rispettata la normativa antincendio.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, previa sostituzione del giudice assegnatario della causa trasferito ad altro Ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Come sopra ricordato, le signore e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 sulla premessa di aver stipulato, rispettivamente in data 1/4/2010, 12/4/2010 e
16/3/2011, un contratto preliminare con la in forza del quale si erano Controparte_1 impegnate ad acquistare i box auto nn. 30, 31 e 29 che la promittente venditrice avrebbe dovuto realizzare nel parcheggio multiplo interrato sito in Roma, Via Festo Avieno n.
121, hanno agito in giudizio per sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento della agli obblighi contrattualmente assunti e, per l'effetto, ottenere la CP_1 risoluzione dei suddetti contratti preliminari, nonché la restituzione della somma di €
26.000,00 da ciascuna versata alla convenuta a titolo di acconto, per un importo complessivamente pari a € 78.000,00, sostenendo che i suddetti beni fossero stati promessi in vendita dalla in difetto dei necessari certificati di agibilità - oltre CP_1 che dei certificati antincendio - in concreto mai conseguiti.
Occorre anzitutto ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 30/10/2001 n.
13533).
Ciò posto le attrici, a fondamento delle loro pretese, hanno prodotto, per quanto qui rileva: 1) i contratti preliminari rispettivamente stipulati con la in data 1/4/2010, CP_1
12/4/2010 e 16/3/2011, in forza dei quali si erano impegnate ad acquistare i box auto nn.
30, 31 e 29 che la stessa avrebbe dovuto realizzare nel parcheggio multiplo interrato sito in Roma, Via Festo Avieno n. 121; 2) le copie delle fatture quietanzate emesse dalla convenuta e degli assegni attestanti l'avvenuto pagamento in favore di quest'ultima, da parte di ciascuna delle promissarie acquirenti, degli importi di € 26.000,00 dovuti a titolo di acconto;
3) le missive con le quali, in data 14/1/2019, avevano contestato alla l'inadempimento posto in essere, contestualmente intimandole di provvedere CP_1 alla restituzione degli importi già corrisposti a titolo di acconto (cfr. documenti acclusi al fascicolo delle parti attrici).
A fronte delle predette allegazioni, la convenuta ha sostenuto che alcun inadempimento poteva esserle ascritto, avendo regolarmente provveduto ad ultimare la realizzazione dei box auto per cui è causa nel mese di marzo 2014 e ad invitare le attrici, nel novembre
5 2014, a presentarsi dinanzi al notaio per addivenire alla stipula dei CP_3 relativi contratti definitivi. La in particolare, ha eccepito che, avendo CP_1 regolarmente depositato presso i competenti uffici del Comune di Roma, a partire dal
19/6/2014, tutta la documentazione amministrativa necessaria al fine di ottenere il rilascio dei certificati di agibilità relativi ai box auto realizzati nel parcheggio de quo - ivi inclusi, dunque, quelli per cui è causa - l'omesso trasferimento della proprietà dei box oggetto dei preliminari doveva essere imputato esclusivamente alle attrici, le quali si erano rifiutate di addivenire ai rogiti.
Ritenuto necessario, pertanto, sulla base delle suesposte allegazioni e risultanze documentali, di dover accertare lo stato dei box nn. 29, 30 e 31 di cui ai citati contratti preliminari e dell'immobile adibito a parcheggio interrato presso il quale gli stessi erano ubicati, nonché l'ottenimento del certificato di agibilità – ovvero, in caso negativo, il possesso dei requisiti per ottenerne il rilascio – e il rispetto della normativa antincendio,
è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Invero la consulenza, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (c.d. c.t.u. deducente), può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. c.t.u. percipiente: cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez III, 22/6/2005, n. 13401; Cass. Civ., Sez. II, 30/01/2003, n.
1512; Cass. Civ. 21/7/2003, n. 11332).
Ebbene, il consulente nominato, arch. all'esito di opportuno sopralluogo Persona_2
e delle necessarie verifiche documentali, ha accertato:
• le condizioni di generale trascuratezza - attesa l'assenza di una fattiva gestione dell'attività - nelle quali versava l'immobile de quo adibito a parcheggio multipiano interrato, nel quale era stata riscontrata, in particolare, una segnaletica (di pericolo, orientamento e divieto) carente e l'inadeguatezza di quella presente, in quanto poco visibile e male apposta, il non funzionamento degli ascensori (che il c.t.p. di parte convenuta ha dichiarato non essere “mai stati messi in esercizio”) nonché dell'impianto di illuminazione di emergenza;
• il mancato rilascio del certificato di agibilità parziale richiesto, con istanza del
19/6/2014, dalla per la citata autorimessa, stante l'inottemperanza, Parte_6 da parte della richiedente, alle richieste di integrazione della documentazione avanzate dagli uffici competenti del Comune di Roma, difettando, in particolare, il certificato di collaudo statico e la copia dello svincolo della polizza relativa al contributo commisurato al costo di costruzione, e risultando errata la dichiarazione e il calcolo della “tabella della consistenza” (uso dei vani) stante l'omessa dichiarazione degli ascensori quali ambienti che non costituiscono vano;
6 • che, pertanto, i box auto oggetto di causa non erano, allo stato, muniti del certificato di agibilità, per ottenere il quale, come detto, era stata presentata domanda di rilascio, in seguito non perfezionata, non avendo la convenuta ottemperato alle integrazioni richieste dal Dipartimento di programmazione ed attuazione urbanistica del Comune di Roma;
• che per ottenerne il rilascio la società convenuta avrebbe dovuto trasmettere tutta la documentazione necessaria agli uffici competenti, ivi compresa la documentazione attestante la verifica periodica dei due ascensori, così come da questi ultimi richiestole con missiva del 6/3/2017 prot. n. 40186;
• che la convenuta aveva ottemperato alle prescrizioni normative in materia di antincendio solo a partire dal 31/7/2019 (a seguito della SCIA asseverata dall'ing.
presentata dalla a giugno del 2019 ed Persona_3 Parte_6 integrata con la documentazione mancante nei 30 giorni successivi), risultando tuttavia l'autorimessa priva dei requisiti a tal fine richiesti per tutto il periodo antecedente, come risultante dal verbale di visita e dalla comunicazione dei Vigili del fuoco con la quale era stata dichiarata inefficace la SCIA del 2014 ed irregolare l'autorimessa, con conseguente divieto dell'esercizio dell'attività.
L'indagine svolta dal consulente tecnico si è basata sia sulla constatazione diretta dello stato dei luoghi, sia sui documenti acquisiti agli atti;
nel metodo di analisi seguito, nell'acquisizione e classificazione del materiale documentale, la consulenza espletata appare completa, intrinsecamente coerente e motivata in modo adeguato;
i risultati ai quali perviene all'esito delle verifiche effettuate, riscontrati dalle fotografie allegate all'elaborato, possono pertanto ritenersi attendibili.
Quanto alle osservazioni e controdeduzioni dei c.t.p., occorre evidenziare che l'ausiliare ha esaurientemente motivato le conclusioni raggiunte tenendo conto anche delle osservazioni dei periti e rispondendo puntualmente alle critiche avanzate dal c.t.p. di parte convenuta (v. elaborato peritale).
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del c.t.u. che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (si vedano, tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 6/10/2005 n 19475 e Cass. Civ., Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Alla luce delle suesposte risultanze peritali si rileva, dunque, che il mancato ottenimento dei certificati di agibilità relativi ai tre box auto oggetto di causa è riconducibile all'inadempimento posto in essere dalla convenuta - peraltro protrattosi per oltre cinque
7 anni - la quale ha omesso di integrare la documentazione a tal fine necessaria, come espressamente richiestole dall'Amministrazione comunale competente.
In proposito merita evidenziare che la documentazione irritualmente fornita al c.t.u. dal c.t.p. della convenuta (pec della inviata al Dipartimento di Parte_6 programmazione ed attuazione urbanistica il 5/12/2018 in risposta alla nota del 6/3/2017 prot. n. 40186) non può trovare ingresso nel presente processo, non essendo mai stata versata in atti dalla CP_1
Priva di fondamento, pertanto, risulta l'asserzione della secondo la quale il CP_1 mancato rilascio dei predetti certificati era da imputare alle lungaggini del relativo iter amministrativo, essendo emerso, al contrario, che tale esito negativo era stato determinato proprio dalla - perdurante - mancata produzione, da parte della convenuta, della documentazione necessaria per il perfezionamento dell'istanza presentata il
19/6/2014.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere qualificato come di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. l'inadempimento ascritto alla convenuta, la quale, nonostante avesse incamerato la rilevante somma complessiva di € 78.000,00 versata in suo favore a titolo di acconto dalle attrici, aveva ingiustificatamente contravvenuto all'obbligazione su di sé incombente ai sensi dell'art. 1477, comma 3, c.c. di ottenere e consegnare alle promissarie acquirenti i certificati di agibilità relativi ai beni compromessi. Ed invero secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “nella vendita di beni immobili viene in rilievo l'interesse dell'acquirente ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economico-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto: conseguentemente, il requisito del certificato di agibilità è essenziale ai fini del legittimo godimento della cosa venduta e la mancanza di tale documento, al momento della diffida ad adempiere, costituisce grave inadempimento del venditore” (Cass. Civ., Sez. II, 27/11/2009 n.
25040).
Deve pertanto essere pronunciata la risoluzione dei contratti preliminari rispettivamente stipulati, in data 1/4/2010, 12/4/2010 e 16/3/2011, da , e Parte_1 Parte_2
per il grave inadempimento della in Parte_3 Controparte_1 concordato preventivo, cui consegue la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme corrisposte in suo favore dalle attrici a titolo di acconto - circostanza, questa, non contestata oltre che documentalmente provata - per un importo complessivamente pari a € 78.000,00 (€ 26.000,00 per ciascuna delle parti attrici) oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 20/3/2018 n. 6911 secondo cui “ai sensi dell'art. 1458
c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle
8 che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per
l'accipiens, il dovere di restituzione […] se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente”).
Non spetta la rivalutazione monetaria richiesta in difetto di prova del maggior danno non coperto dagli interessi. Infatti “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4/6/2018 n. 14289).
Quanto, infine, alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalle attrici, si rileva che la stessa non può essere accolta, non potendo ravvisarsi, nel caso di specie, elementi probatori sufficientemente certi, idonei a dimostrare la sussistenza, in capo alla parte convenuta soccombente, della mala fede o della colpa grave.
Le spese di lite, comprensive di quelle della espletata CTU, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, con applicazione dei parametri medi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00” diminuiti del 20% a mente dell'art. 4, comma 4, del predetto D.M.
(posto che la prestazione professionale del difensore delle tre attrici non ha comportato
“l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”) e poi aumentati del 60%
a mente dell'art. 4, comma 2, dello stesso D.M. avuto riguardo al numero delle parti attrici.
A tal riguardo occorre infatti precisare che il valore della presente causa è di €
26.000,00, tale essendo il valore del rapporto in contestazione ex art. 12 c.p.c. alla luce della domanda formulata da ciascuna parte attrice. Infatti, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte le domande proposte da più attori contro un solo convenuto
(litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro. Esse “sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari” (Cass. Sez. II, 24/10/1983 n. 6236 e, da ultimo, Cass.
Sez. III, 17/4/2024 n. 10367). In tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali è quello della domanda di valore più alto (Cass.
Sez. II, 21/12/2016 n. 26614), che nel caso in disamina è identico ed è pari ad €
26.000,00.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda avanzata da , e Parte_1 Parte_2
, dichiara la risoluzione dei contratti preliminari dalle stesse Parte_3 stipulati in data 1/4/2010, 12/4/2010 e 16/3/2011 con la
[...]
, per il grave inadempimento di quest'ultima; Controparte_1
2. Per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ciascuna delle attrici dell'importo di € 26.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 31/10/2019, data in cui è stato notificato l'atto di citazione;
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalle attrici;
4. Condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite in favore di , e , che Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquida in complessivi € 6.498,56 per compensi, oltre 15% spese generali ex art. 2
D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge nonché in € 786,00 per esborsi;
5. Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate con separato decreto depositato il 9/1/2023.
Roma, 3 settembre 2025
Il G.o.p.
Silvia Vescovi
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71018 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], (C.F. Parte_2
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Salvatore in Lauro n. 10, (C.F. , Parte_3 C.F._3 nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via Emilia n. 86/90, presso lo studio degli avvocati
SIMONE GRASSI e GUIDO MARIA TANCREDI che le rappresentano e difendono in virtù di procura su foglio separato in atti
- attrici -
E
Controparte_1
(C.F./P. IVA ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ugo De Carolis n. 82 ed ivi elettivamente domiciliata in Circonvallazione Clodia n. 120, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO PIERMARINI che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato in atti
- convenuta -
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22/11/2023, riportandosi a quelle rassegnate rispettivamente, per le attrici, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, per la convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 31/10/2019 le signore
[...]
e hanno convenuto avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Roma la (di Controparte_1
1 seguito, per brevità, anche solo ) al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per tutte le ragioni esposte in narrativa: - accertare e dichiarare la grave violazione nell'adempimento degli obblighi derivanti dai Contratti preliminari da parte della convenuta Controparte_1
e, conseguentemente dichiarare risolti di diritto i Contratti Preliminari di vendita di beni futuri sottoscritti rispettivamente dalle Sig.re [cognome poi Parte_4 corretto in nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, Parte_1
n, 1 c.p.c.], e [cognome poi corretto come sopra], Parte_3 Parte_5 come meglio individuati in narrativa;
- per l'effetto condannare parte convenuta
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della complessiva somma di €
26.000,00 a favore di ciascuna parte attrice, e cioè in totale € 78.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione da applicare dal momento del fatto dannoso all'effettivo soddisfo”.
A sostegno delle proprie domande, le attrici esponevano che:
- in data 1/4/2010 aveva sottoscritto con la Parte_1 [...] un contratto preliminare di acquisto di bene futuro avente a Controparte_1 oggetto il box auto n. 30 nel parcheggio multiplo interrato da realizzare in Roma, Via
Festo Avieno n. 121, contestualmente versando alla stessa, a titolo di acconto, la somma di € 15.600,00, nonché, in data 9/3/2011 e 6/9/2011, gli ulteriori importi di € 5.200,00 ed € 5.200,00, per un totale di € 26.000,00;
- in data 12/4/2010 aveva sottoscritto con la predetta società un Parte_2 contratto preliminare di acquisto di bene futuro avente a oggetto il box auto n. 31 nel medesimo parcheggio multiplo interrato da realizzare in Via Festo Avieno n. 121, corrispondendo alla promittente venditrice, contestualmente alla stipula del preliminare, un primo acconto di € 15.600,00 e successivamente versando alla stessa due ulteriori acconti di eguale importo, pari a € 5.200,00, per un totale di € 26.000,00;
- in data 16/3/2011 aveva sottoscritto con la medesima società Parte_3 convenuta un contratto preliminare di acquisto di bene futuro avente ad oggetto il box auto n. 29 nello stesso parcheggio multiplo interrato da realizzare in Via Festo Avieno
n. 121, versando alla stessa, dapprima, l'importo di € 20.800,00 e in seguito, quale ulteriore acconto, la somma di € 5.200,00, per un totale di € 26.000,00;
- essendo state invitate a prendere contatti con il notaio di Roma per procedere Per_1 alla stipula dei contratti definitivi, nel mese di aprile 2015 le attrici avevano avuto un propedeutico incontro con la nel corso del quale, avendo riscontrato che i box CP_1 oggetto dei contratti preliminari erano privi della certificazione di agibilità, avevano
2 rappresentato la propria indisponibilità ad addivenire alla conclusione dei contratti di compravendita;
- con decreto del Tribunale di Roma in data 22/12/2016 la era stata Controparte_1 ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- essendo ormai trascorsi oltre cinque anni rispetto al termine previsto nei contratti preliminari per la conclusione dei lavori (giugno 2013), non avendo mai avuto la disponibilità dei box auto, stante la mancanza dei certificati di agibilità, con lettere raccomandate del 14/1/2019 le attrici avevano intimato alla società convenuta l'immediata restituzione delle somme da esse versate in acconto (ovvero € 26.000,00 ciascuna), senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
In diritto, avuto riguardo all'evidente grave inadempimento della la quale, pur CP_1 avendo ricevuto il complessivo importo di € 78.000,00 (ovvero € 26.000,00 per ognuno dei tre box), non aveva ancora ottenuto le necessarie certificazioni di agibilità dei box auto promessi in vendita, le attrici affermavano di avere diritto ad ottenere, previa risoluzione dei contratti preliminari inter partes, la restituzione delle somme da esse corrisposte.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_2 ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...]
A tal fine, la convenuta ha dedotto che:
- nei contratti preliminari sottoscritti dalle attrici era espressamente previsto all'art. 5 che la fine dei lavori di costruzione dei box auto sarebbe presumibilmente avvenuta nel mese di giugno 2013;
- pertanto, le attrici erano ben a conoscenza del fatto che la realizzazione, e non la consegna dei beni futuri - per i quali, all'epoca della sottoscrizione dei primi contratti preliminari, dovevano ancora iniziare i lavori di costruzione - sarebbe indicativamente terminata nel giugno del 2013;
- la clausola di cui all'art. 5 dei citati preliminari, esplicitamente approvata dalle promissarie acquirenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., non conteneva, pertanto, un termine essenziale per la consegna dei box auto compromessi, non assumendo dunque, la data del giugno 2013, alcun rilievo giuridico in termini di inadempimento contrattuale;
- non solo il parcheggio multipiano, sito in Roma, Via Festo Avieno n. 207, 221, 229 e
235 e composto di complessivi 238 box auto, era stato terminato nel marzo 2014, con certificato di fine lavori del 21/5/2014, ma, a partire dal mese di giugno 2014, i promissari acquirenti, che gliene avevano fatto richiesta, erano stati immessi nel possesso dei rispettivi beni, e i rogiti dei singoli box auto, siti nel parcheggio multipiano, erano stati stipulati a partire dal 21/11/2014;
3 - dopo aver invitato le attrici a presentarsi dinanzi al notaio per la stipula CP_3 dei rogiti già nel mese di novembre 2014, le aveva successivamente diffidate, con missive del 24/4/2015, per il tramite della controllata - proprietaria Parte_6 del terreno sul quale era stato costruito il parcheggio multipiano all'interno del quale erano ubicati i box - a sottoscrivere i contratti definitivi entro il 15/5/2015;
- alcuna contestazione circa il mancato rilascio del certificato di agibilità era mai stata avanzata dalle attrici;
- ad aprile 2015 aveva già alienato oltre 130 dei 238 box auto realizzati, a conferma dell'esistenza della documentazione attestante l'agibilità del parcheggio multipiano e la commerciabilità dei box;
- la a partire dal 19/6/2014, aveva depositato presso i competenti Parte_6 uffici del Comune di Roma tutti i documenti amministrativi necessari ad ottenere il rilascio del certificato di agibilità e procedere, quindi, alla vendita dei 238 box auto;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda si forma il c.d. silenzio assenso a condizione che l'istanza sia corredata della documentazione richiesta dall'art. 25 del d.P.R. n. 380/2001;
- l'omesso trasferimento della proprietà dei box era, pertanto, ascrivibile solo alle attrici, le quali si erano rese inadempienti all'impegno di sottoscrivere i rogiti dei tre box auto oggetto dei contratti preliminari;
- il mancato rilascio del certificato di agibilità era unicamente addebitabile alle lungaggini dell'iter burocratico e non, piuttosto, ad un provvedimento amministrativo di diniego.
La convenuta dichiarava infine la propria perdurante disponibilità ad alienare i beni compromessi alle attrici previo pagamento del saldo del prezzo residuo dovuto.
Con ordinanza riservata del 24/3/2021 veniva dichiarato inammissibile il deposito dei documenti tardivamente prodotti da parte convenuta con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e respinta l'istanza di prova per testi richiesta dalla in quanto CP_1 articolata su circostanze documentali e ininfluenti ai fini del decidere e comportante valutazioni e giudizi non demandabili ai testimoni. Con lo stesso provvedimento veniva disposta c.t.u. al fine di accertare se i box oggetto di causa fossero muniti di regolare certificato di agibilità e, in caso di risposta negativa, fossero o meno in possesso dei requisiti per ottenerne il rilascio, nonché per appurare se fosse o meno rispettata la normativa antincendio.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, previa sostituzione del giudice assegnatario della causa trasferito ad altro Ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Come sopra ricordato, le signore e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 sulla premessa di aver stipulato, rispettivamente in data 1/4/2010, 12/4/2010 e
16/3/2011, un contratto preliminare con la in forza del quale si erano Controparte_1 impegnate ad acquistare i box auto nn. 30, 31 e 29 che la promittente venditrice avrebbe dovuto realizzare nel parcheggio multiplo interrato sito in Roma, Via Festo Avieno n.
121, hanno agito in giudizio per sentire accertare e dichiarare il grave inadempimento della agli obblighi contrattualmente assunti e, per l'effetto, ottenere la CP_1 risoluzione dei suddetti contratti preliminari, nonché la restituzione della somma di €
26.000,00 da ciascuna versata alla convenuta a titolo di acconto, per un importo complessivamente pari a € 78.000,00, sostenendo che i suddetti beni fossero stati promessi in vendita dalla in difetto dei necessari certificati di agibilità - oltre CP_1 che dei certificati antincendio - in concreto mai conseguiti.
Occorre anzitutto ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 30/10/2001 n.
13533).
Ciò posto le attrici, a fondamento delle loro pretese, hanno prodotto, per quanto qui rileva: 1) i contratti preliminari rispettivamente stipulati con la in data 1/4/2010, CP_1
12/4/2010 e 16/3/2011, in forza dei quali si erano impegnate ad acquistare i box auto nn.
30, 31 e 29 che la stessa avrebbe dovuto realizzare nel parcheggio multiplo interrato sito in Roma, Via Festo Avieno n. 121; 2) le copie delle fatture quietanzate emesse dalla convenuta e degli assegni attestanti l'avvenuto pagamento in favore di quest'ultima, da parte di ciascuna delle promissarie acquirenti, degli importi di € 26.000,00 dovuti a titolo di acconto;
3) le missive con le quali, in data 14/1/2019, avevano contestato alla l'inadempimento posto in essere, contestualmente intimandole di provvedere CP_1 alla restituzione degli importi già corrisposti a titolo di acconto (cfr. documenti acclusi al fascicolo delle parti attrici).
A fronte delle predette allegazioni, la convenuta ha sostenuto che alcun inadempimento poteva esserle ascritto, avendo regolarmente provveduto ad ultimare la realizzazione dei box auto per cui è causa nel mese di marzo 2014 e ad invitare le attrici, nel novembre
5 2014, a presentarsi dinanzi al notaio per addivenire alla stipula dei CP_3 relativi contratti definitivi. La in particolare, ha eccepito che, avendo CP_1 regolarmente depositato presso i competenti uffici del Comune di Roma, a partire dal
19/6/2014, tutta la documentazione amministrativa necessaria al fine di ottenere il rilascio dei certificati di agibilità relativi ai box auto realizzati nel parcheggio de quo - ivi inclusi, dunque, quelli per cui è causa - l'omesso trasferimento della proprietà dei box oggetto dei preliminari doveva essere imputato esclusivamente alle attrici, le quali si erano rifiutate di addivenire ai rogiti.
Ritenuto necessario, pertanto, sulla base delle suesposte allegazioni e risultanze documentali, di dover accertare lo stato dei box nn. 29, 30 e 31 di cui ai citati contratti preliminari e dell'immobile adibito a parcheggio interrato presso il quale gli stessi erano ubicati, nonché l'ottenimento del certificato di agibilità – ovvero, in caso negativo, il possesso dei requisiti per ottenerne il rilascio – e il rispetto della normativa antincendio,
è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Invero la consulenza, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (c.d. c.t.u. deducente), può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. c.t.u. percipiente: cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez III, 22/6/2005, n. 13401; Cass. Civ., Sez. II, 30/01/2003, n.
1512; Cass. Civ. 21/7/2003, n. 11332).
Ebbene, il consulente nominato, arch. all'esito di opportuno sopralluogo Persona_2
e delle necessarie verifiche documentali, ha accertato:
• le condizioni di generale trascuratezza - attesa l'assenza di una fattiva gestione dell'attività - nelle quali versava l'immobile de quo adibito a parcheggio multipiano interrato, nel quale era stata riscontrata, in particolare, una segnaletica (di pericolo, orientamento e divieto) carente e l'inadeguatezza di quella presente, in quanto poco visibile e male apposta, il non funzionamento degli ascensori (che il c.t.p. di parte convenuta ha dichiarato non essere “mai stati messi in esercizio”) nonché dell'impianto di illuminazione di emergenza;
• il mancato rilascio del certificato di agibilità parziale richiesto, con istanza del
19/6/2014, dalla per la citata autorimessa, stante l'inottemperanza, Parte_6 da parte della richiedente, alle richieste di integrazione della documentazione avanzate dagli uffici competenti del Comune di Roma, difettando, in particolare, il certificato di collaudo statico e la copia dello svincolo della polizza relativa al contributo commisurato al costo di costruzione, e risultando errata la dichiarazione e il calcolo della “tabella della consistenza” (uso dei vani) stante l'omessa dichiarazione degli ascensori quali ambienti che non costituiscono vano;
6 • che, pertanto, i box auto oggetto di causa non erano, allo stato, muniti del certificato di agibilità, per ottenere il quale, come detto, era stata presentata domanda di rilascio, in seguito non perfezionata, non avendo la convenuta ottemperato alle integrazioni richieste dal Dipartimento di programmazione ed attuazione urbanistica del Comune di Roma;
• che per ottenerne il rilascio la società convenuta avrebbe dovuto trasmettere tutta la documentazione necessaria agli uffici competenti, ivi compresa la documentazione attestante la verifica periodica dei due ascensori, così come da questi ultimi richiestole con missiva del 6/3/2017 prot. n. 40186;
• che la convenuta aveva ottemperato alle prescrizioni normative in materia di antincendio solo a partire dal 31/7/2019 (a seguito della SCIA asseverata dall'ing.
presentata dalla a giugno del 2019 ed Persona_3 Parte_6 integrata con la documentazione mancante nei 30 giorni successivi), risultando tuttavia l'autorimessa priva dei requisiti a tal fine richiesti per tutto il periodo antecedente, come risultante dal verbale di visita e dalla comunicazione dei Vigili del fuoco con la quale era stata dichiarata inefficace la SCIA del 2014 ed irregolare l'autorimessa, con conseguente divieto dell'esercizio dell'attività.
L'indagine svolta dal consulente tecnico si è basata sia sulla constatazione diretta dello stato dei luoghi, sia sui documenti acquisiti agli atti;
nel metodo di analisi seguito, nell'acquisizione e classificazione del materiale documentale, la consulenza espletata appare completa, intrinsecamente coerente e motivata in modo adeguato;
i risultati ai quali perviene all'esito delle verifiche effettuate, riscontrati dalle fotografie allegate all'elaborato, possono pertanto ritenersi attendibili.
Quanto alle osservazioni e controdeduzioni dei c.t.p., occorre evidenziare che l'ausiliare ha esaurientemente motivato le conclusioni raggiunte tenendo conto anche delle osservazioni dei periti e rispondendo puntualmente alle critiche avanzate dal c.t.p. di parte convenuta (v. elaborato peritale).
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del c.t.u. che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (si vedano, tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 6/10/2005 n 19475 e Cass. Civ., Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Alla luce delle suesposte risultanze peritali si rileva, dunque, che il mancato ottenimento dei certificati di agibilità relativi ai tre box auto oggetto di causa è riconducibile all'inadempimento posto in essere dalla convenuta - peraltro protrattosi per oltre cinque
7 anni - la quale ha omesso di integrare la documentazione a tal fine necessaria, come espressamente richiestole dall'Amministrazione comunale competente.
In proposito merita evidenziare che la documentazione irritualmente fornita al c.t.u. dal c.t.p. della convenuta (pec della inviata al Dipartimento di Parte_6 programmazione ed attuazione urbanistica il 5/12/2018 in risposta alla nota del 6/3/2017 prot. n. 40186) non può trovare ingresso nel presente processo, non essendo mai stata versata in atti dalla CP_1
Priva di fondamento, pertanto, risulta l'asserzione della secondo la quale il CP_1 mancato rilascio dei predetti certificati era da imputare alle lungaggini del relativo iter amministrativo, essendo emerso, al contrario, che tale esito negativo era stato determinato proprio dalla - perdurante - mancata produzione, da parte della convenuta, della documentazione necessaria per il perfezionamento dell'istanza presentata il
19/6/2014.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere qualificato come di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. l'inadempimento ascritto alla convenuta, la quale, nonostante avesse incamerato la rilevante somma complessiva di € 78.000,00 versata in suo favore a titolo di acconto dalle attrici, aveva ingiustificatamente contravvenuto all'obbligazione su di sé incombente ai sensi dell'art. 1477, comma 3, c.c. di ottenere e consegnare alle promissarie acquirenti i certificati di agibilità relativi ai beni compromessi. Ed invero secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “nella vendita di beni immobili viene in rilievo l'interesse dell'acquirente ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere una determinata funzione economico-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto: conseguentemente, il requisito del certificato di agibilità è essenziale ai fini del legittimo godimento della cosa venduta e la mancanza di tale documento, al momento della diffida ad adempiere, costituisce grave inadempimento del venditore” (Cass. Civ., Sez. II, 27/11/2009 n.
25040).
Deve pertanto essere pronunciata la risoluzione dei contratti preliminari rispettivamente stipulati, in data 1/4/2010, 12/4/2010 e 16/3/2011, da , e Parte_1 Parte_2
per il grave inadempimento della in Parte_3 Controparte_1 concordato preventivo, cui consegue la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme corrisposte in suo favore dalle attrici a titolo di acconto - circostanza, questa, non contestata oltre che documentalmente provata - per un importo complessivamente pari a € 78.000,00 (€ 26.000,00 per ciascuna delle parti attrici) oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 20/3/2018 n. 6911 secondo cui “ai sensi dell'art. 1458
c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle
8 che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per
l'accipiens, il dovere di restituzione […] se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente”).
Non spetta la rivalutazione monetaria richiesta in difetto di prova del maggior danno non coperto dagli interessi. Infatti “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4/6/2018 n. 14289).
Quanto, infine, alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalle attrici, si rileva che la stessa non può essere accolta, non potendo ravvisarsi, nel caso di specie, elementi probatori sufficientemente certi, idonei a dimostrare la sussistenza, in capo alla parte convenuta soccombente, della mala fede o della colpa grave.
Le spese di lite, comprensive di quelle della espletata CTU, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, con applicazione dei parametri medi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00” diminuiti del 20% a mente dell'art. 4, comma 4, del predetto D.M.
(posto che la prestazione professionale del difensore delle tre attrici non ha comportato
“l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”) e poi aumentati del 60%
a mente dell'art. 4, comma 2, dello stesso D.M. avuto riguardo al numero delle parti attrici.
A tal riguardo occorre infatti precisare che il valore della presente causa è di €
26.000,00, tale essendo il valore del rapporto in contestazione ex art. 12 c.p.c. alla luce della domanda formulata da ciascuna parte attrice. Infatti, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte le domande proposte da più attori contro un solo convenuto
(litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro. Esse “sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari” (Cass. Sez. II, 24/10/1983 n. 6236 e, da ultimo, Cass.
Sez. III, 17/4/2024 n. 10367). In tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali è quello della domanda di valore più alto (Cass.
Sez. II, 21/12/2016 n. 26614), che nel caso in disamina è identico ed è pari ad €
26.000,00.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda avanzata da , e Parte_1 Parte_2
, dichiara la risoluzione dei contratti preliminari dalle stesse Parte_3 stipulati in data 1/4/2010, 12/4/2010 e 16/3/2011 con la
[...]
, per il grave inadempimento di quest'ultima; Controparte_1
2. Per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ciascuna delle attrici dell'importo di € 26.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal 31/10/2019, data in cui è stato notificato l'atto di citazione;
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalle attrici;
4. Condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite in favore di , e , che Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquida in complessivi € 6.498,56 per compensi, oltre 15% spese generali ex art. 2
D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge nonché in € 786,00 per esborsi;
5. Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate con separato decreto depositato il 9/1/2023.
Roma, 3 settembre 2025
Il G.o.p.
Silvia Vescovi
10