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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/08/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'1 luglio 2024 e vertente
T R A
(C.F. (già Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Sindaco metropolitano pro- Parte_2 tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Mons. Ferro (ex Via Parte_1
Cimino) n. 1/B, presso la sede dell'Ente, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Miceli (p.e.c.: t – fax: 0965/365888, Email_1 dell'Avvocatura Metropolitana;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
06.07.1949, elettivamente domiciliato in Cittanova (RC), Via Lombardia n. 37 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Sollazzo (p.e.c.: – Email_2 fax: 0966/655969), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Antonella Pronestì (p.e.c.: , giusta procura in atti;
Email_3
- APPELLATO -
NONCHE'
(già , Controparte_2 Controparte_3
(C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., elett ivamente P.IVA_2 domiciliata in , alla Via XXI Agosto n. 121, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Beniamino Toscano (p.e.c.: – fax: Email_4
0965/27896), che la rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 784/2018, emessa dal Tribunale di Palmi in data 06.08.2018 nell'ambito del procedimento n. 222/2015 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza dell'1.07.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti i hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 28.06.2024, il 25.06.2024 ed il 24.06.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Premesso e ritenuto quanto già dedotto nell'atto di appello, da intendersi qui trascritto, si insiste nell'accoglimento delle eccezioni e difese già formulate nell'interesse dell Controparte_4
con rigetto delle deduzioni e richieste ex adverso proposte.
[...]
Ai fini della decisione, questa difesa precisa le proprie conclusioni, chiedendo che l'Ecc.ma Corte adita voglia accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata, nelle parti e per i motivi esposti in atti, rigettando le domande proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, concedendo termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”; per nei seguenti termini: “La presente difesa si riporta Controparte_1 integralmente alle proprie deduzioni e conclusioni svolte in atti, e ci si oppone alle avverse deduzioni e conclusioni.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, concedendo termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.”; per come segue: “L'avv. Controparte_5
Beniamino Toscano, in qualità di procuratore e difensore di Controparte_5
si riporta al contenuto della memoria di costituzione, insistendo in tutte le
[...] eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi rassegnate, evidenziando che le contestazioni dell'appellato riguardano, esclusivamente, la pretesa creditoria dell'ente appellante.
Su tali contestazioni, l ha ampiamente dedotto, Controparte_4 anche nell'atto d'appello, producendo copiosa documentazione a sostegno della legittimità della pretesa creditoria.
In ogni caso, l'agente della riscossione ribadisce che l'iter procedimentale che ha portato alla notifica dell'atto contestato è rituale valido ed efficace nei confronti del sig.
, come facilmente evincibile dalla documentazione prodotta nel Controparte_1 giudizio di primo grado. Chiede che la causa venga decisa, con condanna della parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<…la parte attrice ha dedotto ed allegato di avere ricevuto notifica della cartella n. 09420140027655455 in data 26.1.2015 relativa tra l'altro al pagamento del canone di concessione di piccole deviazioni di acqua pubblica relativa all'anno 2012.
Precisava che la detta richiesta era illegittima in quanto la Provinci Controparte_4 oggi non aveva mai concluso l'iter amministrativo necessario al Controparte_4 rilascio della relativa concessione, seppure richiesta, che alla data odierna non era stata ancora riconosciuta all'istante.
Ribadiva che le varie contestazioni non avevano sortito alcun effetto, anche a seguito della comunicazione del sollecito di pagamento, e concludeva richiedendo, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della cartella stessa, la declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale per la parte relativa al la richiesta di pagamento del canone per la concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica per l'anno 2012 oltre che la non tenutezza dell'istante al pagamento della detta somma.
Si costituiva in giudizio l'Ente impositore contestando la domanda attorea e ribadendo la legittimità della propria richiesta perché fondata su specifico titolo e concludeva per il rigetto di ogni pretesa in quanto infondata.
Si costituiva altresì l'agente per la riscossione contestando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva essendo ogni doglianza dell'istante relativa alla formazione del titolo ed insisteva per la validità della cartella anche in relazione al titolo e agli adempimenti dell'Ente Impositore già Controparte_4
) e nel merito insisteva per la declaratoria di legittimità della cartella e Controparte_6 di rigetto della domanda.
Il giudice con ordinanza del 29.11.2015 sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella e la causa, in assenza di istanza istruttorie, veniva trattenuta da questo giudice per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica (…) definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta d nei confronti dell Controparte_1 [...]
gi già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in persona dei rispettivi l.r. pro tempore, ogni altra ista nza ed Controparte_6 eccezione disattesa, così decide: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la parziale nullità della cartella esattoriale n. 09420140027655455 notificata in data 26.1.2015 oggetto di opposizione per le causali di cui in narrativa
-dichiara non tenuto al pagamento della somma portata nella Controparte_1 cartella e dovuta all Controparte_7 Controparte_4
- condanna l alla rifusione delle spese di lite Parte_1 che vanno liquidate in complessivi euro 1.750,00 (dei quali € 110.00 per spese) IVA, CAP e spese generali come per legge con distrazione ex art 93 cpc a favore degli avv.ti Antonella Pronestì e Gianluca Sollazzo.
-compensa le spese nel resto tra le altre parti.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1
, con atto di citazione notificato telematicamente il 06.02.2019,
[...] esponendo un unico, lungo ed articolato motivo di gravame.
In particolare, l'appellante, nell'impugnare la sentenza avversata, deduceva l'errore di diritto in cui sarebbe caduto il Tribunale laddove aveva affermato che “il pagamento del canone - anche di quello relativo al periodo anteriore al rilascio della concessione - sia subordinato all'emissione del titolo attraverso cui l'ente pubblico indichi, tra l'altro,
i criteri per la determinazione del canone in relazione alla portata di acqua utilizzabile”.
Stigmatizzava, inoltre, la pretesa erroneità della decisione anche nella parte in cui il primo Giudice aveva statuito in ordine al mancato rilascio della concessione, posto che la stessa non risultava allegata alla nota prot. n. 31607 del 30.1.2013, con cui la aveva in precedenza comunicato all'odierno appellato di Parte_2 essere concessionario di un pozzo ad uso industriale e, conseguentemente, affermato che il predetto Ente non avesse titolo per iscrivere a ruolo le somme di cui alla cartella esattoriale impugnata.
Sosteneva, infine, che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l'art. 34 del
Regolamento provinciale per le concessioni delle adduzioni idriche, quando, di contro, sarebbe stato più pertinente alla fattispecie l'applicazione dell'art. 96 comma 7 del D.lgs. n. 152/2006, in combinato disposto con gli artt. 2-3-4 del R.D. n. 1775/1933.
L'art. 96 comma 7, infatti, stabilisce che la disciplina delle concessioni preferenziali si applichi alle istanze presentate prima del 31.12.2007, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, di talché il diritto dell'Ente pubblico alla riscossione dei canoni pe r la derivazione di acqua pubblica, a carico di soggetti in possesso di titolo di preferenza, troverebbe “il proprio unico fatto generatore nella derivazione dell'acqua pubblica, a prescindere dalla data del riconoscimento amministrativo, che svolge il limitato ruolo di atto di accertamento”. In definitiva, secondo la tesi sostenuta dalla Parte_1
, l'utilizzazione in via provvisoria della derivazione non
[...] richiederebbe alcun provvedimento espresso, e poiché “l'adduzione (dell'acqua n.d.r.) viene effettuata in attesa del provvedimento formale di concessione (…) il pagamento dei canoni è comunque dovuto”.
Per tale ragione il Tribunale avrebbe errato, riconoscendo, in sentenza, il titolo di preferenza dell'opponente, ma non applicando la normativa prevista per tale titolo.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellato al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 17.06.2019, il quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva parimenti in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il
, la quale deduceva il proprio Controparte_5 difetto di legittimazione passiva, inerendo le contestazioni di cui all'atto di opposizione alla pretesa creditoria dell'Ente impositore, di talché l'unico contraddittore nonché unico legittimato passivo deve considerarsi la CITTA' METROPOLITANA DI
. Parte_1
Chiedeva, pertanto, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 01.07.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato Controparte_1
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti va evidenziato che, per costante interpretazione della Suprema Corte (c fr.
Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019;
13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
L'appello è comunque infondato e va respinto.
Va da subito rilevato che, in mancanza di idoneo ed apposito titolo concessorio, la non avrebbe potuto Parte_1 richiedere e/o imporre al il pagamento di alcun canone di Controparte_1 utilizzo delle acque pubbliche dallo stesso rinvenute all'interno di un terreno di sua proprietà.
Ed invero, per come risulta documentalmente in atti e per come corr ettamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, la DI Parte_1 [...]
ha erroneamente considerato come richiesta in sanatoria l'istanza di Pt_1 autorizzazione ad eseguire l'esplorazione idrologica all'interno del terreno di proprietà di sito in Cittanova, località Barco, da quest'ultimo Controparte_1 precedentemente inviata alla Regione Calabria, servizio difesa idraulica.
Detto Ente riscontrava l'istanza in parola, con comunicazione prot. n. 2509 del
08.08.2005, autorizzando il richiedente ad eseguire l'esplorazione idrologica richiesta.
A seguito del rinvenimento di acque sotterranee, comunicato all'allora
[...]
dal con denuncia dell'11.07.2006, l'Ente Parte_2 Controparte_1 in parola, in data 23.08.2006, trasmetteva all'interessato l'attestato relativo al reperimento di acque pubbliche sotterranee, evidenziandogli che la suddetta denunzia costituiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.L. 275/93 ed art. 103 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, titolo preferenziale, subordinato alla presentazione della relativa domanda di concessione.
L'equivoco pertanto nasce da un'erronea interpretazione dell'art. 10 del D.L. 275/1993
e dell'art. 103 R.D. 11/12/1933, poiché giammai, prima dell'anno 2005 il aveva realizzato e utilizzato un pozzo, di talché l'istanza da Controparte_1 questi avanzata non avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una richiesta in sanatoria.
Altro errore commesso dall'Ente impositore è stato quello di avere considerato l'utilizzo dell'acqua estratta dal pozzo per uso industriale, quando, di contro, dalla documentazione prodotta dall'interessato (cfr. comunicazioni inviate alla Provincia), si evince chiaramente che l'utilizzo delle acque pubbliche era finalizzato esclusivamente per servizi igienici, antincendio e di lavaggio impianti.
Fatto sta che la circostanza di avere ottenuto il titolo preferenziale di cui all'art. 10 D.L.
275/93 ed art. 103 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, non comporta in automatico l'avere ottenuto la relativa concessione, la quale va comunque rilasciata dall'Ente preposto.
Osserva correttamente, la difesa del convenuto, che “…non è prevista alcuna possibilità di anticipare gli effetti della concessione, in quanto, in assenza di tale provvedimento, che regola ogni aspetto dell'utilizzazione del pozzo, il prelievo non solo non è possibile effettuarlo, ma verrebbe considerato prelievo abusivo.”.
L'iter previsto per il rilascio della concessione de qua prevede(va), infatti, in via preliminare, il deposito di idonea istanza - corredata da specifica documentazione, come da regolamento, in base al diverso tipo di sfruttamento delle acque pubbliche - da rimettere alla di settore difesa del suolo e salvaguardia CP_6 Parte_1 delle coste.
Una volta effettuati tali necessari adempimenti, l'Ufficio incaricato - dopo aver riscontrato la regolarità dell'istanza e degli elaborati tecnici a corredo - trasmette(va) tutta la documentazione acquisita alla competente Autorità di bacino distrettuale per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, di cui all'art. 7, comma 2 del R.D.
1775/33, relativo alla compatibilità dell'utilizzazione e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
E' stato anche regolarmente documentato che l'Autorità di bacino regionale, una volta ricevuta l'istanza avanzata dall'opponente, avesse richiesto all'Ufficio competente della
Provincia di l'integrazione della documentazione necessaria per poter Parte_1 emettere il proprio parere di conformità, facendo altresì presente che, in caso contrario, trascorsi 60 giorni dalla comunicazione, sarebbe stata disposta l'archiviazione e la restituzione della pratica, senza il rilascio del necessario parere. Va inoltre evidenziato che l'opponente, nonostante fosse stato ammesso alla fase istruttoria (che, una volta regolarmente espletata, avrebbe probabilmente sancito il via definitivo all'ottenimento della concessione) e nonostante fosse stata anche fissata la data del sopralluogo per gli adempimenti di pubblicazione, così come previsto dagli artt. 20 e seguenti del Regolamento provinciale (vigente ratione temporis), non ha più avuto alcun riscontro dall'Ente provinciale, con l'ovvia conseguenza che il procedimento amministrativo volto all'ottenimento della concessione di derivazione di acque sotterranee non è mai giunto a termine.
Ciononostante, l'Ente impositore, pur in assenza di valido titolo concessorio, ingiungeva al il pagamento di una somma senza che Controparte_1 giammai quest'ultimo avesse beneficiato delle acque sotterranee rinvenute ed anzi avendo dimostrato, mediante l'allegazione delle ricevute di pagamento l'utilizzo della fornitura di acqua potabile offerta dal pagando anche il relativo Controparte_8 canone.
Altrettanto documentalmente provata risulta la circostanza in base alla quale il contrariamente a quanto sostenuto dell'appellante, ha Controparte_1 contestato l'importo di €. 2.472,94, successivamente cartolarizzato con la cartella esattoriale opposta.
Non coglie nel segno neanche il riferimento che l'appellante fa all'art. 96, comma 7, D.
Lgs. n. 152/2006, del tutto inconferente con la fattispecie de qua, mancando, peraltro, la prova relativa al presunto utilizzo dell'acqua del pozzo da parte del
[...]
che, di contro, per come sopra accennato, ha sempre utilizzato l'ac qua Parte_3 comunale pagando regolarmente il relativo canone.
Si ribadisce, in definitiva, quanto già statuito dal Tribunale di Palmi con la sentenza avversata, ovvero che “…il rinvenimento di acque pubbliche sotterranee rappresenta titolo di preferenza per la concessione di derivazione delle acque pubbliche e non costituisce titolo per la richiesta del pagamento della relativa concessione per come nel caso oggetto del contendere”.
Ogni ulteriore motivo di censura è da ritenersi conseguentemente assorbito.
L'appello va quindi interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi ed in riferimento al valore della causa (€. 2.814,25), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, in complessivi €. 1.458,00, in favore, rispettivamente, di e dell' , Controparte_1 Controparte_5 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di cui €. 268,00 per la fase di studio, €. 268,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase istruttoria ed €. 426,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge .
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle p arti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto di citazione notificato Parte_1 telematicamente in data 06.02.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la , in Parte_1 persona del metropolitano pro-tempore, alla rifusione delle spese relative al CP_9 presente giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_1
1.458,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Condanna la , in Parte_1 persona del Sindaco metropolitano pro-tempore, alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore dell' , in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €.
1.458,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'1 luglio 2024 e vertente
T R A
(C.F. (già Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Sindaco metropolitano pro- Parte_2 tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Mons. Ferro (ex Via Parte_1
Cimino) n. 1/B, presso la sede dell'Ente, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Miceli (p.e.c.: t – fax: 0965/365888, Email_1 dell'Avvocatura Metropolitana;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
06.07.1949, elettivamente domiciliato in Cittanova (RC), Via Lombardia n. 37 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Sollazzo (p.e.c.: – Email_2 fax: 0966/655969), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Antonella Pronestì (p.e.c.: , giusta procura in atti;
Email_3
- APPELLATO -
NONCHE'
(già , Controparte_2 Controparte_3
(C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., elett ivamente P.IVA_2 domiciliata in , alla Via XXI Agosto n. 121, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Beniamino Toscano (p.e.c.: – fax: Email_4
0965/27896), che la rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 784/2018, emessa dal Tribunale di Palmi in data 06.08.2018 nell'ambito del procedimento n. 222/2015 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza dell'1.07.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti i hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 28.06.2024, il 25.06.2024 ed il 24.06.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Premesso e ritenuto quanto già dedotto nell'atto di appello, da intendersi qui trascritto, si insiste nell'accoglimento delle eccezioni e difese già formulate nell'interesse dell Controparte_4
con rigetto delle deduzioni e richieste ex adverso proposte.
[...]
Ai fini della decisione, questa difesa precisa le proprie conclusioni, chiedendo che l'Ecc.ma Corte adita voglia accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata, nelle parti e per i motivi esposti in atti, rigettando le domande proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, concedendo termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”; per nei seguenti termini: “La presente difesa si riporta Controparte_1 integralmente alle proprie deduzioni e conclusioni svolte in atti, e ci si oppone alle avverse deduzioni e conclusioni.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, concedendo termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.”; per come segue: “L'avv. Controparte_5
Beniamino Toscano, in qualità di procuratore e difensore di Controparte_5
si riporta al contenuto della memoria di costituzione, insistendo in tutte le
[...] eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi rassegnate, evidenziando che le contestazioni dell'appellato riguardano, esclusivamente, la pretesa creditoria dell'ente appellante.
Su tali contestazioni, l ha ampiamente dedotto, Controparte_4 anche nell'atto d'appello, producendo copiosa documentazione a sostegno della legittimità della pretesa creditoria.
In ogni caso, l'agente della riscossione ribadisce che l'iter procedimentale che ha portato alla notifica dell'atto contestato è rituale valido ed efficace nei confronti del sig.
, come facilmente evincibile dalla documentazione prodotta nel Controparte_1 giudizio di primo grado. Chiede che la causa venga decisa, con condanna della parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<…la parte attrice ha dedotto ed allegato di avere ricevuto notifica della cartella n. 09420140027655455 in data 26.1.2015 relativa tra l'altro al pagamento del canone di concessione di piccole deviazioni di acqua pubblica relativa all'anno 2012.
Precisava che la detta richiesta era illegittima in quanto la Provinci Controparte_4 oggi non aveva mai concluso l'iter amministrativo necessario al Controparte_4 rilascio della relativa concessione, seppure richiesta, che alla data odierna non era stata ancora riconosciuta all'istante.
Ribadiva che le varie contestazioni non avevano sortito alcun effetto, anche a seguito della comunicazione del sollecito di pagamento, e concludeva richiedendo, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della cartella stessa, la declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale per la parte relativa al la richiesta di pagamento del canone per la concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica per l'anno 2012 oltre che la non tenutezza dell'istante al pagamento della detta somma.
Si costituiva in giudizio l'Ente impositore contestando la domanda attorea e ribadendo la legittimità della propria richiesta perché fondata su specifico titolo e concludeva per il rigetto di ogni pretesa in quanto infondata.
Si costituiva altresì l'agente per la riscossione contestando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva essendo ogni doglianza dell'istante relativa alla formazione del titolo ed insisteva per la validità della cartella anche in relazione al titolo e agli adempimenti dell'Ente Impositore già Controparte_4
) e nel merito insisteva per la declaratoria di legittimità della cartella e Controparte_6 di rigetto della domanda.
Il giudice con ordinanza del 29.11.2015 sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella e la causa, in assenza di istanza istruttorie, veniva trattenuta da questo giudice per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica (…) definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta d nei confronti dell Controparte_1 [...]
gi già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in persona dei rispettivi l.r. pro tempore, ogni altra ista nza ed Controparte_6 eccezione disattesa, così decide: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la parziale nullità della cartella esattoriale n. 09420140027655455 notificata in data 26.1.2015 oggetto di opposizione per le causali di cui in narrativa
-dichiara non tenuto al pagamento della somma portata nella Controparte_1 cartella e dovuta all Controparte_7 Controparte_4
- condanna l alla rifusione delle spese di lite Parte_1 che vanno liquidate in complessivi euro 1.750,00 (dei quali € 110.00 per spese) IVA, CAP e spese generali come per legge con distrazione ex art 93 cpc a favore degli avv.ti Antonella Pronestì e Gianluca Sollazzo.
-compensa le spese nel resto tra le altre parti.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1
, con atto di citazione notificato telematicamente il 06.02.2019,
[...] esponendo un unico, lungo ed articolato motivo di gravame.
In particolare, l'appellante, nell'impugnare la sentenza avversata, deduceva l'errore di diritto in cui sarebbe caduto il Tribunale laddove aveva affermato che “il pagamento del canone - anche di quello relativo al periodo anteriore al rilascio della concessione - sia subordinato all'emissione del titolo attraverso cui l'ente pubblico indichi, tra l'altro,
i criteri per la determinazione del canone in relazione alla portata di acqua utilizzabile”.
Stigmatizzava, inoltre, la pretesa erroneità della decisione anche nella parte in cui il primo Giudice aveva statuito in ordine al mancato rilascio della concessione, posto che la stessa non risultava allegata alla nota prot. n. 31607 del 30.1.2013, con cui la aveva in precedenza comunicato all'odierno appellato di Parte_2 essere concessionario di un pozzo ad uso industriale e, conseguentemente, affermato che il predetto Ente non avesse titolo per iscrivere a ruolo le somme di cui alla cartella esattoriale impugnata.
Sosteneva, infine, che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l'art. 34 del
Regolamento provinciale per le concessioni delle adduzioni idriche, quando, di contro, sarebbe stato più pertinente alla fattispecie l'applicazione dell'art. 96 comma 7 del D.lgs. n. 152/2006, in combinato disposto con gli artt. 2-3-4 del R.D. n. 1775/1933.
L'art. 96 comma 7, infatti, stabilisce che la disciplina delle concessioni preferenziali si applichi alle istanze presentate prima del 31.12.2007, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, di talché il diritto dell'Ente pubblico alla riscossione dei canoni pe r la derivazione di acqua pubblica, a carico di soggetti in possesso di titolo di preferenza, troverebbe “il proprio unico fatto generatore nella derivazione dell'acqua pubblica, a prescindere dalla data del riconoscimento amministrativo, che svolge il limitato ruolo di atto di accertamento”. In definitiva, secondo la tesi sostenuta dalla Parte_1
, l'utilizzazione in via provvisoria della derivazione non
[...] richiederebbe alcun provvedimento espresso, e poiché “l'adduzione (dell'acqua n.d.r.) viene effettuata in attesa del provvedimento formale di concessione (…) il pagamento dei canoni è comunque dovuto”.
Per tale ragione il Tribunale avrebbe errato, riconoscendo, in sentenza, il titolo di preferenza dell'opponente, ma non applicando la normativa prevista per tale titolo.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellato al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 17.06.2019, il quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva parimenti in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il
, la quale deduceva il proprio Controparte_5 difetto di legittimazione passiva, inerendo le contestazioni di cui all'atto di opposizione alla pretesa creditoria dell'Ente impositore, di talché l'unico contraddittore nonché unico legittimato passivo deve considerarsi la CITTA' METROPOLITANA DI
. Parte_1
Chiedeva, pertanto, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 01.07.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato Controparte_1
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti va evidenziato che, per costante interpretazione della Suprema Corte (c fr.
Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019;
13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
L'appello è comunque infondato e va respinto.
Va da subito rilevato che, in mancanza di idoneo ed apposito titolo concessorio, la non avrebbe potuto Parte_1 richiedere e/o imporre al il pagamento di alcun canone di Controparte_1 utilizzo delle acque pubbliche dallo stesso rinvenute all'interno di un terreno di sua proprietà.
Ed invero, per come risulta documentalmente in atti e per come corr ettamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, la DI Parte_1 [...]
ha erroneamente considerato come richiesta in sanatoria l'istanza di Pt_1 autorizzazione ad eseguire l'esplorazione idrologica all'interno del terreno di proprietà di sito in Cittanova, località Barco, da quest'ultimo Controparte_1 precedentemente inviata alla Regione Calabria, servizio difesa idraulica.
Detto Ente riscontrava l'istanza in parola, con comunicazione prot. n. 2509 del
08.08.2005, autorizzando il richiedente ad eseguire l'esplorazione idrologica richiesta.
A seguito del rinvenimento di acque sotterranee, comunicato all'allora
[...]
dal con denuncia dell'11.07.2006, l'Ente Parte_2 Controparte_1 in parola, in data 23.08.2006, trasmetteva all'interessato l'attestato relativo al reperimento di acque pubbliche sotterranee, evidenziandogli che la suddetta denunzia costituiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.L. 275/93 ed art. 103 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, titolo preferenziale, subordinato alla presentazione della relativa domanda di concessione.
L'equivoco pertanto nasce da un'erronea interpretazione dell'art. 10 del D.L. 275/1993
e dell'art. 103 R.D. 11/12/1933, poiché giammai, prima dell'anno 2005 il aveva realizzato e utilizzato un pozzo, di talché l'istanza da Controparte_1 questi avanzata non avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una richiesta in sanatoria.
Altro errore commesso dall'Ente impositore è stato quello di avere considerato l'utilizzo dell'acqua estratta dal pozzo per uso industriale, quando, di contro, dalla documentazione prodotta dall'interessato (cfr. comunicazioni inviate alla Provincia), si evince chiaramente che l'utilizzo delle acque pubbliche era finalizzato esclusivamente per servizi igienici, antincendio e di lavaggio impianti.
Fatto sta che la circostanza di avere ottenuto il titolo preferenziale di cui all'art. 10 D.L.
275/93 ed art. 103 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, non comporta in automatico l'avere ottenuto la relativa concessione, la quale va comunque rilasciata dall'Ente preposto.
Osserva correttamente, la difesa del convenuto, che “…non è prevista alcuna possibilità di anticipare gli effetti della concessione, in quanto, in assenza di tale provvedimento, che regola ogni aspetto dell'utilizzazione del pozzo, il prelievo non solo non è possibile effettuarlo, ma verrebbe considerato prelievo abusivo.”.
L'iter previsto per il rilascio della concessione de qua prevede(va), infatti, in via preliminare, il deposito di idonea istanza - corredata da specifica documentazione, come da regolamento, in base al diverso tipo di sfruttamento delle acque pubbliche - da rimettere alla di settore difesa del suolo e salvaguardia CP_6 Parte_1 delle coste.
Una volta effettuati tali necessari adempimenti, l'Ufficio incaricato - dopo aver riscontrato la regolarità dell'istanza e degli elaborati tecnici a corredo - trasmette(va) tutta la documentazione acquisita alla competente Autorità di bacino distrettuale per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, di cui all'art. 7, comma 2 del R.D.
1775/33, relativo alla compatibilità dell'utilizzazione e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
E' stato anche regolarmente documentato che l'Autorità di bacino regionale, una volta ricevuta l'istanza avanzata dall'opponente, avesse richiesto all'Ufficio competente della
Provincia di l'integrazione della documentazione necessaria per poter Parte_1 emettere il proprio parere di conformità, facendo altresì presente che, in caso contrario, trascorsi 60 giorni dalla comunicazione, sarebbe stata disposta l'archiviazione e la restituzione della pratica, senza il rilascio del necessario parere. Va inoltre evidenziato che l'opponente, nonostante fosse stato ammesso alla fase istruttoria (che, una volta regolarmente espletata, avrebbe probabilmente sancito il via definitivo all'ottenimento della concessione) e nonostante fosse stata anche fissata la data del sopralluogo per gli adempimenti di pubblicazione, così come previsto dagli artt. 20 e seguenti del Regolamento provinciale (vigente ratione temporis), non ha più avuto alcun riscontro dall'Ente provinciale, con l'ovvia conseguenza che il procedimento amministrativo volto all'ottenimento della concessione di derivazione di acque sotterranee non è mai giunto a termine.
Ciononostante, l'Ente impositore, pur in assenza di valido titolo concessorio, ingiungeva al il pagamento di una somma senza che Controparte_1 giammai quest'ultimo avesse beneficiato delle acque sotterranee rinvenute ed anzi avendo dimostrato, mediante l'allegazione delle ricevute di pagamento l'utilizzo della fornitura di acqua potabile offerta dal pagando anche il relativo Controparte_8 canone.
Altrettanto documentalmente provata risulta la circostanza in base alla quale il contrariamente a quanto sostenuto dell'appellante, ha Controparte_1 contestato l'importo di €. 2.472,94, successivamente cartolarizzato con la cartella esattoriale opposta.
Non coglie nel segno neanche il riferimento che l'appellante fa all'art. 96, comma 7, D.
Lgs. n. 152/2006, del tutto inconferente con la fattispecie de qua, mancando, peraltro, la prova relativa al presunto utilizzo dell'acqua del pozzo da parte del
[...]
che, di contro, per come sopra accennato, ha sempre utilizzato l'ac qua Parte_3 comunale pagando regolarmente il relativo canone.
Si ribadisce, in definitiva, quanto già statuito dal Tribunale di Palmi con la sentenza avversata, ovvero che “…il rinvenimento di acque pubbliche sotterranee rappresenta titolo di preferenza per la concessione di derivazione delle acque pubbliche e non costituisce titolo per la richiesta del pagamento della relativa concessione per come nel caso oggetto del contendere”.
Ogni ulteriore motivo di censura è da ritenersi conseguentemente assorbito.
L'appello va quindi interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi ed in riferimento al valore della causa (€. 2.814,25), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, in complessivi €. 1.458,00, in favore, rispettivamente, di e dell' , Controparte_1 Controparte_5 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di cui €. 268,00 per la fase di studio, €. 268,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase istruttoria ed €. 426,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge .
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle p arti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto di citazione notificato Parte_1 telematicamente in data 06.02.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la , in Parte_1 persona del metropolitano pro-tempore, alla rifusione delle spese relative al CP_9 presente giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_1
1.458,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Condanna la , in Parte_1 persona del Sindaco metropolitano pro-tempore, alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore dell' , in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €.
1.458,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)