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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2259/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 2259/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1 SEMENZATO COSTANZA e CHEMELLO ELISA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA N. TOMMASEO N. 69/D - PADOVA attore / opponente contro
(C.F. ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. TUDOR Controparte_2 P.IVA_2 ALESSANDRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in GALLERIA PROTTI N.
1 - TRIESTE convenuta / opposta
Successivamente, all'udienza del 22/07/2025 sono comparsi: per l'avv. CHEMELLO ELISA, la quale precisa le conclusioni Parte_1 come da nota depositata il 14.5.2025, riportandosi agli atti;
per l'avv. Linda Bano, in sostituzione dell'avv. Controparte_1 TUDOR ALESSANDRO, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e si riporta agli atti.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale procuratrice di (cessionaria del Controparte_1 CP_2 credito originariamente vantato da , a sua volta cessionaria delle Controparte_3 attività, passività e rapporti riferibili a in LCA) aveva ottenuto la Parte_2 pronuncia del decreto ingiuntivo n. 645/2024 col quale era stato ingiunto a CP_4 (debitrice principale) e a e (fideiussori) di pagare la Parte_1 Controparte_5 somma di € 23.936,63, oltre ad interessi e spese di procedura, a titolo di rimborso di due finanziamenti del 2.11.2016 e del 30.6.2017.
Il solo ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo: Pt_1
- il difetto di legittimazione e/o la mancanza di titolarità del credito in capo a CP_2
- la mancanza di prova dei titoli, e dei conseguenti crediti, azionati;
- la nullità delle clausole della fideiussione dell'8.8.2016 per violazione della normativa antitrust;
- la nullità o comunque inefficacia della clausola di cui all'art. 7 della fideiussione per violazione del Codice del Consumo;
- la decadenza della garanzia prestata dal fideiussore ai sensi dell'art. 1957 CC.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
L'opposizione, decisa secondo il criterio della ragione più liquida, merita accoglimento.
Conviene anzitutto ricordare, a fronte delle allegazioni svolte dalla convenuta, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto (ossia quale CP_1 procuratrice di ad assumere la veste di attore in senso sostanziale, ragion per cui CP_2 grava su di esso, ai sensi dell'art. 2697 CC, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Tanto premesso, si osserva che aveva prodotto in sede monitoria un contratto di CP_1 fideiussione portante delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a . Pt_1
L'odierno opponente ha sia disconosciuto ex art. 2719 CC la conformità delle copie della fideiussione rispetto all'originale (disconoscimento che però deve considerarsi tamquam non esset, essendo stato fatto in modo del tutto generico e senza specificare in cosa consisterebbe la difformità, laddove per consolidato orientamento il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato, cfr. Cass. 29993/2017), sia espressamente disconosciuto le sottoscrizioni apparentemente a lui riferibili contenute nel medesimo contratto. Detto disconoscimento è assolutamente tempestivo (essendo stato fatto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) e, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, rituale e formale (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione: “si intende disconoscere le sottoscrizioni apposte nel documento n. 8 prodotto nel fascicolo monitorio, negare l'autenticità della scrittura”).
Pagina 2 di 3 A norma dell'art. 216 CPC, “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione”. Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta non ha mai formulato istanza di verificazione. A ben vedere, anzi, la convenuta ha testualmente sostenuto che il documento sarebbe comunque utilizzabile anche in assenza di tale istanza (cfr. comparsa di risposta, pag. 8), ma tale tesi è evidentemente infondata, contrastando col chiarissimo dettato dell'art. 216 CPC, mentre del tutto inconferente è la giurisprudenza richiamata dalla parte, avendo ad oggetto la diversa fattispecie del disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale di cui all'art. 2719 CC (non invece il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 CPC).
Se ciò non bastasse, l'opposta non ha nemmeno prodotto in giudizio (né ha chiesto di farlo) l'originale della scrittura disconosciuta, laddove, per consolidato orientamento, “a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso” (Cass. 16551/2015).
La scrittura disconosciuta non può quindi essere utilizzata nel presente giudizio.
Ne consegue che l'opposta non ha fornito prova del proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente e che pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione segue in dispositivo secondo valori minimi, tenendo conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e della scarsa complessità della causa.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'opposizione attorea, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 645/2024;
2. condanna , quale procuratrice di , a Controparte_1 CP_2 rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € Parte_1 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 22 luglio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 2259/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1 SEMENZATO COSTANZA e CHEMELLO ELISA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA N. TOMMASEO N. 69/D - PADOVA attore / opponente contro
(C.F. ), quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. TUDOR Controparte_2 P.IVA_2 ALESSANDRO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in GALLERIA PROTTI N.
1 - TRIESTE convenuta / opposta
Successivamente, all'udienza del 22/07/2025 sono comparsi: per l'avv. CHEMELLO ELISA, la quale precisa le conclusioni Parte_1 come da nota depositata il 14.5.2025, riportandosi agli atti;
per l'avv. Linda Bano, in sostituzione dell'avv. Controparte_1 TUDOR ALESSANDRO, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e si riporta agli atti.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale procuratrice di (cessionaria del Controparte_1 CP_2 credito originariamente vantato da , a sua volta cessionaria delle Controparte_3 attività, passività e rapporti riferibili a in LCA) aveva ottenuto la Parte_2 pronuncia del decreto ingiuntivo n. 645/2024 col quale era stato ingiunto a CP_4 (debitrice principale) e a e (fideiussori) di pagare la Parte_1 Controparte_5 somma di € 23.936,63, oltre ad interessi e spese di procedura, a titolo di rimborso di due finanziamenti del 2.11.2016 e del 30.6.2017.
Il solo ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo: Pt_1
- il difetto di legittimazione e/o la mancanza di titolarità del credito in capo a CP_2
- la mancanza di prova dei titoli, e dei conseguenti crediti, azionati;
- la nullità delle clausole della fideiussione dell'8.8.2016 per violazione della normativa antitrust;
- la nullità o comunque inefficacia della clausola di cui all'art. 7 della fideiussione per violazione del Codice del Consumo;
- la decadenza della garanzia prestata dal fideiussore ai sensi dell'art. 1957 CC.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
L'opposizione, decisa secondo il criterio della ragione più liquida, merita accoglimento.
Conviene anzitutto ricordare, a fronte delle allegazioni svolte dalla convenuta, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto (ossia quale CP_1 procuratrice di ad assumere la veste di attore in senso sostanziale, ragion per cui CP_2 grava su di esso, ai sensi dell'art. 2697 CC, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Tanto premesso, si osserva che aveva prodotto in sede monitoria un contratto di CP_1 fideiussione portante delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a . Pt_1
L'odierno opponente ha sia disconosciuto ex art. 2719 CC la conformità delle copie della fideiussione rispetto all'originale (disconoscimento che però deve considerarsi tamquam non esset, essendo stato fatto in modo del tutto generico e senza specificare in cosa consisterebbe la difformità, laddove per consolidato orientamento il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato, cfr. Cass. 29993/2017), sia espressamente disconosciuto le sottoscrizioni apparentemente a lui riferibili contenute nel medesimo contratto. Detto disconoscimento è assolutamente tempestivo (essendo stato fatto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) e, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, rituale e formale (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione: “si intende disconoscere le sottoscrizioni apposte nel documento n. 8 prodotto nel fascicolo monitorio, negare l'autenticità della scrittura”).
Pagina 2 di 3 A norma dell'art. 216 CPC, “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione”. Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta non ha mai formulato istanza di verificazione. A ben vedere, anzi, la convenuta ha testualmente sostenuto che il documento sarebbe comunque utilizzabile anche in assenza di tale istanza (cfr. comparsa di risposta, pag. 8), ma tale tesi è evidentemente infondata, contrastando col chiarissimo dettato dell'art. 216 CPC, mentre del tutto inconferente è la giurisprudenza richiamata dalla parte, avendo ad oggetto la diversa fattispecie del disconoscimento della conformità della copia rispetto all'originale di cui all'art. 2719 CC (non invece il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 CPC).
Se ciò non bastasse, l'opposta non ha nemmeno prodotto in giudizio (né ha chiesto di farlo) l'originale della scrittura disconosciuta, laddove, per consolidato orientamento, “a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso” (Cass. 16551/2015).
La scrittura disconosciuta non può quindi essere utilizzata nel presente giudizio.
Ne consegue che l'opposta non ha fornito prova del proprio diritto di credito nei confronti dell'opponente e che pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione segue in dispositivo secondo valori minimi, tenendo conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e della scarsa complessità della causa.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'opposizione attorea, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 645/2024;
2. condanna , quale procuratrice di , a Controparte_1 CP_2 rifondere a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € Parte_1 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 22 luglio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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