Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 744.
(Perimento della cosa donata).
Non e' soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
(Perimento della cosa donata).
Non e' soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
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- 1. Donazioni non soggette a collazioneAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 26 aprile 2021 · 201.57735
[…] Le donazioni non soggette a collazione sono espressamente previste nel codice civile e sono: le donazioni di cui all'articolo 738 del codice civile; quelle di cui all'articolo 742 del codice civile; le liberalità di cui all'articolo 770, secondo comma, del codice civile; le cose perite per causa non imputabile al donatario ex articolo 744 del codice civile; il vantaggio patrimoniale conseguito da un coniuge per l'acquisto effettuato dall'altro coniuge con proprio reddito e con il quale ha in essere un regime di comunione legale dei beni; quanto conseguito ai sensi dell'articolo 743 del codice civile. […]
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Giurisprudenza • 32
- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/12/2021, n. 1290Provvedimento: […] nel merito per la dichiarazione di apertura della successione legittima con annessa divisione del compendio – previa collazione dei beni immobili e delle somme di denaro ricevuti dagli altri coeredi – con esclusione dalla collazione ex art. 744 c.c. del bene pervenutogli per donazione o, in subordine, per la detrazione dal valore del detto bene, delle migliorie apportate a spese dello stesso. In via riconvenzionale, poi, ha chiesto la condanna in solido degli attori al pagamento della quota dei frutti dei beni ereditari “percepita solo in infima parte” con interessi e rivalutazione dalla data della apertura della successione (30.9.1998).Leggi di più...
- art. 164 c.p.c.·
- spese CTU·
- collazione ereditaria·
- titolarità beni·
- art. 163 c.p.c.·
- divisione ereditaria·
- nullità citazione·
- successione ab intestato·
- art. 744 c.c.·
- onere della prova