Art. 744.
(Perimento della cosa donata).
Non e' soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
(Perimento della cosa donata).
Non e' soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
[…] Le donazioni non soggette a collazione sono espressamente previste nel codice civile e sono: le donazioni di cui all'articolo 738 del codice civile; quelle di cui all'articolo 742 del codice civile; le liberalità di cui all'articolo 770, secondo comma, del codice civile; le cose perite per causa non imputabile al donatario ex articolo 744 del codice civile; il vantaggio patrimoniale conseguito da un coniuge per l'acquisto effettuato dall'altro coniuge con proprio reddito e con il quale ha in essere un regime di comunione legale dei beni; quanto conseguito ai sensi dell'articolo 743 del codice civile. […]
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