Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2025, n. 8517
CASS
Sentenza 1 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 9 gennaio 2025, con il giudice relatore Giuseppe Tedesco. Le parti in causa erano due gruppi di eredi, i ricorrenti e i controricorrenti, che contestavano la legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, la quale aveva negato la possibilità di usucapire un immobile ereditario da parte dei controricorrenti, sostenendo che il possesso utile per l'usucapione non potesse maturare prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione.

I ricorrenti sostenevano che, essendo stati riconosciuti come figli naturali, avessero diritto a interrompere l'usucapione dei beni ereditari, mentre i controricorrenti invocavano la non configurabilità di tale possesso utile. La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, affermando che il figlio del de cuius, già riconoscibile secondo la legge vigente al momento dell'apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza di filiazione. La Corte ha argomentato che l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario consente di compiere atti interruttivi, anche prima dell'acquisizione formale della qualità di erede. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Corte d'Appello di Venezia per una nuova decisione.

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Massime1

Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2025, n. 8517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8517
Data del deposito : 1 aprile 2025

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