Legge 23 dicembre 2005, n. 267

Commentari9

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  • 1Archivio rubriche 2016
    https://www.osservatoriosullefonti.it/

  • 2La I Commissione Affari costituzionali del Senato esprime
    Enrico Albanesi · https://www.osservatoriosullefonti.it/

  • 3Georeferenziazione delle mappe,
    https://www.fiscooggi.it/

  • 4La I Commissione Affari costituzionali del Senato esprime
    Enrico Albanesi · https://www.osservatoriosullefonti.it/

  • 5Vincenzo Zingales, il testo dell'ultima relazione da presidente del Tar Catania
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 settembre 2010
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Giurisprudenza36

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  • 1Trib. Salerno, sentenza 18/12/2024, n. 5996
    Provvedimento: N. R.G. 922/2024 All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 18.12.24 R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - Sezione Seconda Civile - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 922 del R.G.A.C. dell'anno 2024 all'esito della discussione orale nell'udienza del 18/12/2024 vertente t r …
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    • risarcimento danni da reato·
    • art. 654 c.p.p.·
    • onore e reputazione·
    • libertà di stampa e di critica·
    • rettifica articolo·
    • giudicato penale·
    • art. 2043 c.c.·
    • art. 652 c.p.p.·
    • diffamazione a mezzo stampa·
    • art. 281 sexies c.p.c.

  • 2TAR Catania, sez. II, sentenza 27/08/2024, n. 2920
    Provvedimento: Pubblicato il 27/08/2024 N. 02920/2024 REG.PROV.COLL. N. 01047/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasqualina Beverie e Francesco Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Caruso in IA, via Monfalcone, 22; contro Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Agata Burtone, con domicilio eletto presso lo studio Francesca …
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    • perenzione contabile·
    • notifica degli atti amministrativi·
    • ristrutturazione edilizia·
    • pubblica utilità·
    • principio del contraddittorio·
    • concessione edilizia·
    • art. 73 c.p.a.·
    • art. 10 D.P.R. 380/2001·
    • acquisizione al patrimonio comunale·
    • vincolo preordinato all'esproprio·
    • art. 13 legge n. 47/1985·
    • sanatoria edilizia·
    • art. 87 cod. proc. amm.·
    • ordinanza di demolizione·
    • eccesso di potere

  • 3Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 1142
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di L'Aquila La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati BA DE NO Presidente AN CO Consigliere rel. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 98/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pellegrinia appellante contro (c.f. ); Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Santarelli appellato- appellante incidentale nonché contro …
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    • art. 564 c.c.·
    • successione ereditaria·
    • computo asse ereditario·
    • usucapione ventennale·
    • riduzione per lesione legittima·
    • frutti civili·
    • riconoscimento debito·
    • onere della prova·
    • appello incidentale·
    • prescrizione decennale

  • 4TAR Catania, sez. I, sentenza 27/05/2024, n. 1966
    Provvedimento: Pubblicato il 27/05/2024 N. 01966/2024 REG.PROV.COLL. N. 01487/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Yachting Club Servizi Turistici Siciliani S.a.s. di SS AN & C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Angelico, Marialisa Angelico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Augusta, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marilena Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento (con il ricorso) - del …
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    • parere della Soprintendenza·
    • edilizia libera·
    • art. 27 DPR 380/2001·
    • giurisprudenza in materia di CILA·
    • sospensione dei lavori·
    • vincolo sismico·
    • tutela ambientale·
    • potere di controllo edilizio·
    • autorizzazioni urbanistiche·
    • proporzionalità e ragionevolezza degli atti amministrativi·
    • violazione del diritto di proprietà·
    • ordinanza di demolizione·
    • interesse legittimo·
    • compatibilità con il Piano Paesaggistico·
    • annullamento CILA

  • 5TAR Milano, sez. IV, sentenza 08/05/2024, n. 1388
    Provvedimento: Pubblicato il 08/05/2024 N. 01388/2024 REG.PROV.COLL. N. 02124/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2124 del 2023, proposto da AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Fausto Scappini e Valentina Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Livigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico Pedrana, con domicilio digitale come da PEC …
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    • nuova costruzione·
    • incremento volumetrico·
    • ristrutturazione edilizia·
    • sospensione del procedimento amministrativo·
    • conferenza di servizi·
    • valanga·
    • silenzio assenso·
    • permesso di costruire in deroga·
    • art. 14 DPR 380/2001·
    • deroga urbanistica·
    • pianificazione urbanistica·
    • art. 21 nonies legge 241/1990·
    • norme tecniche geologiche·
    • variante urbanistica·
    • art. 8 DPR 160/2010
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata
    e disposizioni relative) 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2006, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
  • Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2006 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
    (( 3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 66.500 milioni di euro. )) 4. I limiti di cui all' articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2006, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
    5. La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2006, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all' articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
    7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in ((1.070 milioni di euro)) , 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, ((430 milioni di euro)) e ((12.000 milioni di euro)) .
    8. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
    Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
    12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dell'anno 2006 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree sottoutilizzate" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
    14. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari.
    Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all' articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992 .
    16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all' articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994 .
    17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
    18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all' articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    20. Ferma restando la disposizione di cui all' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 .
    21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2006, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
    23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
    24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2006 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
    25. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
    26. Per l'anno 2006 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
    27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all' articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modificazioni.
    28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell' articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
    29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
    30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
    31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista dall' articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni.
    32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni.
    33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la societa' dell'informazione ai sensi dell' articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.
    34. Per l'anno 2006, una quota delle entrate, nel limite di 100 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell' articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e' riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.
  • Art. 3. (Stato di previsione del Ministero delle attivita'
    produttive e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
    2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unita' previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo investimenti - incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
    3. Per l'attuazione dell' articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2006.
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166 .
    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , nonche' all' articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 .
    6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 .