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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/11/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2025 ed iscritta al n.
207 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Corso Parte_1 C.F._1
OM EO n. 8/d
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Corso OM EO n. 8/d entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Zaira Pagliara del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 35, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 10.11.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Le Parti congiuntamente instano per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
i Ricorrenti il 30.08.2021 nel Comune di Lecco (LC), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lecco (LC) in
data 31.08.2021 al n. 33, parte II, Serie A – anno 2021, ordinando al Competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione
dell'emananda sentenza alle condizioni ancora vigenti, ovvero 1), 4), 5), 7) e 8), considerato appunto conto dell'avvenuto
adempimento delle condizioni 2)-3)-6), che per comodità di redazione della sentenza si riportano:
- i proseguiranno a vivere separatamente, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Per_1
- i si dichiarano economicamente indipendenti e nulla pertanto è dovuto in favore dell'uno o dell'altra a titolo di Per_1
contributo al mantenimento e/o assegno divorzile;
- il Sig. continuerà a farsi carico, senza animo di rimborso verso la Sig.ra della rata del finanziamento Parte_2 Pt_1
n. 3707543301 - descritto al punto F) delle premesse del ricorso introduttivo, sino a naturale scadenza Parte_3
e fatta salva la facoltà per il predetto di estinguerlo in un'unica soluzione, secondo le condizioni contrattuali vigenti;
- entrambi i Ricorrenti si impegnano reciprocamente a rimettere ogni querela eventualmente sporta sino alla data di
sottoscrizione del presente ricorso nei confronti dell'altro Coniuge, oltre che ad accettare la relativa remissione (spese
come per legge), impegnandosi altresì a non richiedere alcun eventuale risarcimento del danno in sede civile o penale,
oltre che a segnalare alla competente autorità penale, eventualmente a conoscenza della vicenda familiare a seguito di
eventuale esposto, l'avvenuta risoluzione del conflitto coniugale;
- spese e competenze del presente procedimento verranno ripartite tra le Parti nella misura del 50% ciascuna.
In ogni caso: spese di lite compensate tra le Parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 10.2.2025 e Parte_1 Parte_4
hanno chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n.
[...]
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 151/2025 pubblicata l'1.4.2025 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente pagina 2 di 3 a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 151/2025 pubblicata l'1.4.2025 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Gli accordi raggiunti dai coniugi non sono in contrasto con l'ordine pubblico e possono quindi essere omologati dal Collegio.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.2.1987, sposati a Lecco il 30.8.2021 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte II, serie A, numero 33),
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio d giovedì 13 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2025 ed iscritta al n.
207 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], Corso Parte_1 C.F._1
OM EO n. 8/d
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Corso OM EO n. 8/d entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Zaira Pagliara del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 35, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 10.11.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Le Parti congiuntamente instano per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
i Ricorrenti il 30.08.2021 nel Comune di Lecco (LC), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lecco (LC) in
data 31.08.2021 al n. 33, parte II, Serie A – anno 2021, ordinando al Competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione
dell'emananda sentenza alle condizioni ancora vigenti, ovvero 1), 4), 5), 7) e 8), considerato appunto conto dell'avvenuto
adempimento delle condizioni 2)-3)-6), che per comodità di redazione della sentenza si riportano:
- i proseguiranno a vivere separatamente, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Per_1
- i si dichiarano economicamente indipendenti e nulla pertanto è dovuto in favore dell'uno o dell'altra a titolo di Per_1
contributo al mantenimento e/o assegno divorzile;
- il Sig. continuerà a farsi carico, senza animo di rimborso verso la Sig.ra della rata del finanziamento Parte_2 Pt_1
n. 3707543301 - descritto al punto F) delle premesse del ricorso introduttivo, sino a naturale scadenza Parte_3
e fatta salva la facoltà per il predetto di estinguerlo in un'unica soluzione, secondo le condizioni contrattuali vigenti;
- entrambi i Ricorrenti si impegnano reciprocamente a rimettere ogni querela eventualmente sporta sino alla data di
sottoscrizione del presente ricorso nei confronti dell'altro Coniuge, oltre che ad accettare la relativa remissione (spese
come per legge), impegnandosi altresì a non richiedere alcun eventuale risarcimento del danno in sede civile o penale,
oltre che a segnalare alla competente autorità penale, eventualmente a conoscenza della vicenda familiare a seguito di
eventuale esposto, l'avvenuta risoluzione del conflitto coniugale;
- spese e competenze del presente procedimento verranno ripartite tra le Parti nella misura del 50% ciascuna.
In ogni caso: spese di lite compensate tra le Parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 10.2.2025 e Parte_1 Parte_4
hanno chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n.
[...]
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 151/2025 pubblicata l'1.4.2025 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente pagina 2 di 3 a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 151/2025 pubblicata l'1.4.2025 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Gli accordi raggiunti dai coniugi non sono in contrasto con l'ordine pubblico e possono quindi essere omologati dal Collegio.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.2.1987, sposati a Lecco il 30.8.2021 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte II, serie A, numero 33),
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio d giovedì 13 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3