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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 557/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ): Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Liberatore
appellante
contro c.f. ), n.q. di erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolgiulio Mastrangelo
appellato-appellante incidentale e
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Di Sabatino
appellata
e contro
Controparte_3
[...]
appellati contumaci
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di Teramo emessa il 07/12/2023 e pubblicata in pari data, non notificata.
All'udienza del 27 maggio 2025 tenutasi in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, per i motivi suesposti, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed in accoglimento del proposto gravame, in riforma della impugnata sentenza N. 1161/2023 pubblicata dal Tribunale di Teramo il
7.12.23 a definizione del contenzioso N. 4083/ 2013 al quale è stato riunito quello di opposizione a Dec. Ing. N. 104/14 (non notificata).
pag. 2/29 In rito: dichiarare la nullità e la illegittimità del capo della sentenza che ridetermina
l'importo delle competenze nella minor somma di e 30.000 siccome resa in violazione dell'art. 112 Cpc, stante l'insussistenza di qualsivoglia domanda al riguardo;
Nel Merito: Dichiarare che parte attrice non ha provato l'intervenuto accordo novativo in base al quale le competenze professionali sarebbero state rideterminate nel minor importo di e 30.000,00; Dichiarare che l'appellante ha provato il proprio credito mediante la documentazione prodotta in monitorio e specifictamente indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo;
Dichiarare che parte attrice non ha contestato le attività professionali e le tariffe di riferimento indicate nella parcella asseverata dall'ordine degli Ingegneri di Teramo;
Confermare il decreto ingiuntivo con il conseguente rigetto sia della domanda principale di negatoria di credito e risarcimento danni di cui al contenzioso principale
N. 4083/ 2013 che quella di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al contenzioso riunito n. 104/2014, con la conseguente conferma dell'ingiunzione
In subordine, detrarre dal credito ingiunto la quota parte di risarcimento danni eventualmente riconosciuta a carico dell'appellante, nella misura che dovesse essere risultare di giustizia da determinarsi in percentuale sulla somma totale stimata dal
CTU in € 18.950,00 per la eliminazione dei vizi e difetti;
Condannare parte attrice al pagamento integrale delle spese e competenze legali per il doppio grado di giudizio, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni dell'appellato e appellante incidentale, in Controparte_1 comparsa di costituzione e non modificate.
“Rigettare l'appello principale dell'ing. e, in accoglimento di quello Parte_1 incidentale, per le motivazioni di cui in narrativa, in riforma della sentenza di primo grado, si opus sit previa ammissione delle prove articolate ed acquisizione formale della ATP resa nel procedimento RG 1094/2011 (soppressa sezione distaccata di Atri) del Tribunale di Teramo -elaborato in atti quale doc. 4 (fascicolo parte attrice Per_1
pag. 3/29 giudizio RG 4083/2013)- relativamente alla domanda di risarcimento introdotta nel giudizio rubricato in primo grado al numero RG 4083/2013 Tribunale di Teramo:
1) in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_4
, ora trasformatasi in S.r.l., e dell'ing. nella
[...] Parte_1 realizzazione delle opere e nelle prestazioni d'opera intellettuale di progettazione e direzione lavori dell'appalto per cui è causa e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuti i compensi reclamati da quest'ultimo, nonché la responsabilità solidale della
, relativamente ai vizi e gravi difetti accertati in sede di ATP e, Controparte_4 per l'effetto, condannarli a risarcire al sig. quale unico erede Controparte_1 della sig.ra la somma di € 37.675,00 così come determinata dal CTP ing. Persona_1 nonché a rimborsare le spettanze liquidate all'ausiliario Persona_2 designato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo RAC 1094/2011 (€
4.223,19) oltre interessi, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) in via subordinata accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_5
e dell'ing. nella realizzazione delle opere e nelle
[...] Parte_1 prestazioni d'opera intellettuale di progettazione e direzione lavori dell'appalto di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuti i compensi reclamati da quest'ultimo, nonché la responsabilità solidale dei medesimi convenuti relativamente ai vizi e gravi difetti accertati in sede di ATP e, per l'effetto, condannarli a risarcire al dott. quale unico erede della sig.ra la somma di € Controparte_1 Persona_1
19.450,00 così come determinata dal CTU ing. nonché a rimborsare Persona_3 le spettanze liquidate al medesimo ausiliario nel procedimento di accertamento tecnico preventivo RAC 1094/2011 (€ 4.223,19) oltre interessi, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3) relativamente al giudizio rubricato in primo grado RG 104/2014 Tribunale di
Teramo di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dall' ing. riunito a quello Pt_1
RG 4083/2013:
pag. 4/29 4) in via pregiudiziale, dichiarare la continenza della causa rubricata in primo grado al numero RG 104/2014 rispetto a quella recante il numero R.G. 4083/13 del Tribunale di
Teramo e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibile la sottesa domanda di pagamento;
5) in subordine nel merito, senza rinuncia all'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della domanda azionata in sede monitoria e previa pronuncia sulla stessa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ing. da parte del dott. Parte_1 CP_1
quale unico erede della sig.ra , per le prestazioni professionali
[...] Persona_1 rese, il cui compenso era stato pattuito in complessivi € 20.000,00, atteso
l'inadempimento accertato dall'istruttoria e da cui vanno detratti in ogni caso i danni cagionati nella misura sopra specificata ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia ed in ogni caso l'acconto ricevuto di cui l'ing. dà egli stesso atto nel Parte_1 ricorso monitorio (cfr pag. 2 – fattura 11/2008).
6) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i giudizi riuniti e di quello di accertamento tecnico preventivo RG 1094/2011 (soppressa sezione distaccata di Atri) del Tribunale di Teramo e di entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell'Ing. ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia per l'azione Parte_1 monitoria intentata e refusione alle somme che verranno eventualmente versate in corso di giudizio in esecuzione della sentenza oggetto di appello”.
Conclusioni dell'appellata nella comparsa di costituzione e non Controparte_2 modificate:
“l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia:
1. In via preliminare dare atto che con riferimento all'appello principale vi è stata acquiescenza ex art. 329 c.p.c. da parte dell'appellante principale Ing. al capo Pt_1
1) della sentenza di primo grado che “dichiara prescritto il diritto dell'attore di avvalersi della garanzia ex art. 1669 c.c.”, al capo 4) della medesima che “condanna
l'attore al pagamento, in favore delle terze chiamate in causa , e CP_3
delle spese di lite”; Controparte_3
pag. 5/29
2. sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale di nei confronti della per Controparte_1 Controparte_5 tardività, con integrale conferma dei capi 1) 3) e 4) della sentenza impugnata;
3. nel merito, rigettare l'appello incidentale proposto da nei Controparte_1 confronti della per le ragioni di cui in narrativa;
Controparte_5
4. con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1161/2023, pubblicata in data 7 dicembre
2023, il Tribunale di Teramo definiva il procedimento iscritto al n. 4083/2013
R.G., promosso ex art. 1669 c.c. da e, successivamente al suo Persona_1 decesso, riassunto e proseguito dall'erede nei confronti Controparte_1 dell'Ing. e di ora quale, Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
a sua volta, evocava in giudizio a titolo di manleva le ditte sub-appaltatrici,
e per ottenere l'accertamento e CP_3 Controparte_3 la dichiarazione di vizi di costruzione, procedimento cui era riunito quello iscritto al n. 104/2014 R.G. a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla medesima nei confronti dell'Ing. , il Persona_1 Parte_1 quale aveva agito in sede monitoria per il pagamento della complessiva somma di €. 52.000,00 pretesa a saldo della prestazione professionale svolta in favore della opponente in qualità direttore dei lavori e progettista.
Definitivamente pronunciando sulle contrapposte domande, il Tribunale dichiarava prescritta l'azione di garanzia ex art. 1669 c.c., accoglieva parzialmente la spiegata opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte attrice - opponente al pagamento in favore del convenuto–opposto, della minor Parte_1 somma di €. 11.050,00, oltre interessi e rivalutazione, compensava parzialmente nella misura dei 2/3 le spese di lite tra la parte attrice e i convenuti, condannava infine la parte pag. 6/29 attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti delle ditte terze chiamate in causa, compensando per intero le spese relative al procedimento di Atp.
1.2 Nella premessa di essere proprietaria di un fabbricato sito nel Persona_1
Comune di Roseto degli Abruzzi, via Cavour angolo via G. Milli, distinto in
C.T. al foglio n. 34, p.lle 255, 1085 e 1086 N.C.E, con annesso locale commerciale ubicato al piano terra, realizzato dalla Controparte_8
(già e la cui progettazione e direzione dei lavori era Controparte_9 stata affidata all'ing. a seguito della manifestazione di vizi Parte_1
e gravi difetti dell'opera derivanti da infiltrazioni d'acqua meteorica dal terrazzo di copertura e dalla risalita capillare di umidità al piano terra lungo i muri perimetrali, previo esperimento di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., che si era concluso con il deposito di una consulenza tecnica d'ufficio nella quale erano stati riscontrati i vizi denunciati con la quantificazione delle somme occorrenti per la loro eliminazione, l'azione era stata esercitata al fine di accertare e dichiarare la presenza dei gravi difetti riscontrati sull'immobile, con la conseguente richiesta di condanna, ai sensi dell'art. 1669 c.c., della ditta appaltatrice e del progettista/direttore dei lavori, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 37.675,00 come da Ctp ovvero nella minor somma di
€. 18.950,00, determinata in sede Atp.
1.3 In sede di costituzione, in via preliminare aveva Controparte_9 chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare, quali terzi in causa a garanzia e a titolo di manleva da ogni eventuale responsabilità, le
[...]
, quali ditte subappaltatrici, e Controparte_10 nel merito aveva eccepito la prescrizione dell'azione e comunque l'infondatezza della domanda, sul presupposto di aver eseguito i lavori a regola d'arte.
1.4 Nelle more, su richiesta dell'Ing. il quale aveva agito in Parte_1 sede monitoria per ottenere la condanna di al pagamento della Persona_1
pag. 7/29 somma di €. 52.000,00, quale compenso per la sua attività professionale di progettazione e direzione dei lavori fondato su parcella vidimata dal
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo, era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 4869/2013 avverso il quale aveva proposto Persona_1 tempestiva opposizione, con instaurazione del procedimento n. 104/2014
R.G. che, per ragioni di connessione, era stato riunito alla causa promossa da
, recante n. 4083/2013 R.G. Persona_1
1.5 A fondamento della spiegata opposizione parte opponente in via preliminare aveva eccepito l'inammissibilità della richiesta di pagamento dei compensi professionali formulata in sede monitoria da in quanto che Parte_1 avrebbe dovuto essere introdotta in via riconvenzionale nel giudizio iscritto al n. 4083/13, e nel merito aveva eccepito l'inadempimento del in Pt_1 relazione ai vizi e difetti dell'opera accertati in sede di Atp e, in ogni caso,
l'eccessività della somma richiesta rispetto a quella concordata tra le parti nella minor somma di €. 20.000,00, da cui detrarre l'acconto versato per €.
5.000,00.
1.6 In sede di costituzione l'opposto aveva eccepito la prescrizione dell'azione di garanzia ex articoli 1667 e 1669 c.c. e sul quantum l'assenza di qualsivoglia accordo novativo valido in ordine alla rideterminazione del suo compenso, ribadendo la legittimità della parcella vidimata dall'Ordine.
1.7 Istruita la causa mediante le produzioni documentali e la prova orale, il primo giudice accoglieva parzialmente la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, previa revoca del decreto stesso, condannava l'opponente al pagamento in favore di della minor somma Parte_1 pari ad €. 11.050,00, al netto della detrazione dei danni per i difetti dell'opera determinati in sede di Atp;
rigettava la domanda proposta ai sensi degli articoli 1667 e 1669 c.c. rilevando l'intervenuta prescrizione dell'azione.
pag. 8/29 A sostegno della decisione, previa qualificazione giuridica della domanda nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. e atteso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il primo giudice accertava la maturata prescrizione dell'azione ritenendo esaustiva la denuncia dei vizi eseguita con missiva del
24.11.2009, con il conseguente decorso infruttuoso del termine di un anno rispetto al successivo ricorso per Atp depositato solo il 22.11.2011.
Circa la domanda avanzata dall'opposto, richiamati i principi in materia di onere della prova, rilevato che a fronte della eccezione della parte opponente di avvenuta determinazione del credito in misura inferiore rispetto a quella richiesta in via monitoria, secondo quanto attestato nella parcella del 13.09.2007, non Parte_1 aveva provato la circostanza rilevata con la comparsa di risposta secondo cui la somma indicata nella citata parcella era condizionata al pagamento immediato della parcella stessa, determinava l'importo da corrispondere all'opposto nella somma di €. 30.000,00 da cui detraeva, a titolo di compensazione, la somma di €. 18.950,00 relativa ai vizi dell'opera e imputabile all'opposto a titolo di corresponsabilità solidale con la ditta esecutrice.
Ritenendo del tutto irrilevanti ed inefficaci le aggiunte riportate in calce alla parcella del
13.09.2007, rigettava l'eccezione relativa alla pretesa ulteriore riduzione da praticare sulla somma di cui alla parcella del 13.09.2007.
2. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado ha proposto appello per i motivi di seguito indicati: Parte_1
2.1 Erronea ed insufficiente motivazione – Erroneo apprezzamento delle circostanze di fatto – violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. – violazione delle tariffe professionali.
pag. 9/29 Con il primo motivo parte appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha inteso accogliere l'eccezione sollevata dall'odierno appellante incidentale circa l'esistenza di un presunto accordo novativo intervenuto fra le parti in merito alla determinazione del compenso professionale, basandosi sul contenuto della parcella del
13.09.2007 da cui si evincerebbe la volontà dell'odierno appellante di riconoscere in suo favore e di accettare la corresponsione di un compenso per un importo inferiore rispetto a quello richiesto in via monitoria.
Tale decisione sarebbe da ritenere errata in primo luogo perché il documento preso come riferimento in realtà non è una fattura ma un semplice pro forma, dunque,
l'odierno appellante non avrebbe mai potuto ammettere di aver fatturato l'importo iniziale di €. 30.000,00 in luogo di quello azionato in sede monitoria;
in secondo luogo, non vi sarebbe stato alcun accordo concluso tra le parti, atteso che la parcella del
13.09.2007 spedita via email sarebbe da considerare come una semplice proposta unilaterale e spontanea di riduzione del compenso, per nulla vincolante, e che tra l'altro non risulta neppure essere stata accettata dalla controparte, come sarebbe dimostrato dalla successiva azione promossa dal debitore diretta, fra le altre, ad ottenere l'accertamento negativo del credito preteso dall'odierno appellante. Dunque, essendo evidente l'inesistenza di qualsivoglia accordo novativo sull'importo da pagare quale credito professionale, il primo giudice non avrebbe dovuto pretendere dall'appellante la prova del fatto negativo di una circostanza inesistente, ritenuta l'assenza di qualsivoglia riconoscimento in punto di corrispettivo da parte dell'appellante, tale non potendo essere considerata la parcella pro forma che, per sua natura, non è un atto vincolante ma una mera proposta di pagamento.
A prescindere da tale argomento, l'appellante eccepisce il fatto che il primo giudice sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo deliberato su un punto che non era stato oggetto di specifica domanda o eccezione, ovvero la determinazione del credito nella somma di €. 30.000,00 come indicato nella parcella del 13.09.2007.
L'odierno appellante incidentale, infatti, nell'atto di opposizione aveva fatto riferimento esclusivamente agli appunti scritti a matita e aggiunti in calce alla nota pro forma del
13.09.07 rilevando che da detti appunti si sarebbe ricavata la volontà dell'odierno pag. 10/29 appellante di fissare l'importo del suo credito nella somma di €. 20.000,00, senza operare alcun riferimento all'importo di €. 30.000,00 indicato nella parcella pro forma rispetto al quale non era stata avanzata alcuna specifica domanda.
2.2 Omessa, erronea ed insufficiente motivazione – insussistenza della responsabilità del progettista e direttore dei lavori – indebita detrazione dalle competenze professionali dell'intero risarcimento del danno dall'ausiliario.
Con il secondo motivo, parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui viene accertata la sua responsabilità solidale in relazione ai vizi e difetti dell'opera, rispetto ai quali al contrario sarebbe da ritenere totalmente estraneo. Tale decisione sarebbe errata in quanto la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di Atp aveva escluso sia la sussistenza di errori progettuali ascrivibili all'appellante sia la presenza di eventuali difformità dell'opera realizzata rispetto al progetto, attestando anzi la sostanziale esecuzione dell'opera a regola d'arte. Inoltre, data la tipologia dei difetti e dei vizi riscontrati, riferiti all'errato sistema di raccolta delle acque piovane del terrazzo, la relativa responsabilità avrebbe dovuto essere addebitata esclusivamente all'impresa esecutrice dell'opera oppure alle imprese subappaltatrici chiamate in causa, giammai all'appellante la cui responsabilità non potrebbe essere invocata neppure sotto il profilo della omessa sorveglianza e vigilanza in quanto che, a prescindere dal fatto che non è richiesta la presenza continua, costante e giornaliera del D.L. sul cantiere e che esula dalla sua funzione il compimento di operazioni di carattere elementare, le cause che hanno provocato le infiltrazioni di acqua, non essendo di regola visibili al momento, avrebbero potuto essere individuate e quindi contestate solo a posteriori. Inoltre, come evidenziato dal Ctu in sede di Atp, l'edificio si presentava in buone condizioni generali e i difetti riscontrati non erano di portata tale da incidere sulle strutture portanti dell'edificio e neppure sulla funzionalità e sul godimento del bene, avendo una portata limitata.
Fermo il precedente, viene contestata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha inteso porre a totale carico dell'appellante l'importo complessivo stimato a titolo di pag. 11/29 risarcimento dei danni per i vizi dell'opera, detraendolo per intero e a titolo di compensazione dalla somma riconosciuta in suo favore quale credito professionale, peraltro già erroneamente decurtato, e facendo salvo il solo diritto di regresso verso l'altro soggetto responsabile. Secondo l'appellante tale decisione sarebbe da ritenere errata in quanto che, stante la dichiarazione di avvenuta prescrizione dell'azione di garanzia, il soggetto ritenuto corresponsabile nella determinazione dei vizi dell'opera, ovvero la ditta appaltatrice, nell'eventuale azione di regresso promossa nei suoi confronti ben avrebbe potuto eccepire a suo favore la dichiarata prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi, con l'effetto di paralizzare l'efficacia dell'eventuale azione di regresso. Anche e non solo per tale ragione, il primo giudice avrebbe dovuto accertare la misura della responsabilità di ciascuna parte in relazione alla causazione dei danni e in proporzione stabilirne le rispettive quote, tenuto conto del fatto che la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori che, tra l'altro, aveva pure percepito l'intero corrispettivo dei lavori sarebbe da ritenere assolutamente predominante rispetto a quella ipotizzabile a carico dell'odierno appellante principale.
2.3 Violazione della tariffa professionale – erronea liquidazione e compensazione parziale delle competenze – omessa e insufficiente motivazione.
Con il terzo motivo viene censurata la parte della sentenza relativa alla liquidazione delle spese di lite sotto due diversi profili. In primo luogo, si contesta la compensazione parziale delle spese di lite operata dal primo giudice sulla base della reciproca soccombenza, rilevando che il primo giudice su tale punto non avrebbe tenuto conto del comportamento processuale delle parti in causa, omettendo in particolare di considerare il fatto che l'odierno appellante incidentale aveva ingiustificatamente rifiutato il pagamento della minor somma di € 30.000,00 che era stata proposta proprio al fine di evitare il giudizio che, peraltro, si era concluso con il riconoscimento di tale somma in favore dell'appellante. Inoltre, eccepisce che il primo giudice ai fini della liquidazione delle spese di giudizio avrebbe applicato le tariffe relative allo scaglione di valore inferiore rispetto a quello effettivo (scaglione compreso tra €. 52.000,00 e €.
260.000,00) risultante dal valore complessivo delle domande oggetto di causa e determinabile in €. 87.650,00.
pag. 12/29 3. Si è costituito in grado di appello il quale nel merito ha Controparte_1 contestato il proposto gravame chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto;
ha proposto, a sua volta, appello incidentale affidato a quattro motivi.
1)“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669, comma 2, c.c. nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione”.
Il primo giudice avrebbe errato poiché ha calcolato il termine annuale di prescrizione facendolo decorrere dalla prima lettera di contestazione datata 24/11/2009, anziché, come avrebbe dovuto fare alla luce dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento della effettiva conoscenza dei vizi che sarebbe avvenuta solo con il deposito della relazione peritale resa nell'ambito del procedimento di Atp.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza non ha ritenuto comprovata la misura pattizia del compenso spettante all'Ing.
ridotto ad € 20.000,00 come risultante dalla annotazione, apposta di pugno dal Pt_1 medesimo Ing. in calce alla parcella pro forma 13/09/2007, come confermato Pt_1 anche dalle risultanze dell'istruttoria orale e senza neppure detrarre l'acconto versatogli di € 5.000,00 del quale dà egli stesso atto nel ricorso monitorio (fattura
11/2008)”.
Secondo l'appellante incidentale avrebbe errato il primo giudice nel non ravvisare nella annotazione in calce alla parcella pro forma del 13.9.2007 la prova dell'accordo tra le parti in merito alla ulteriore riduzione del compenso a euro 20.000,00, e comunque nel non detrarre dall'importo dovuto l'acconto di euro 5.000,00 già corrisposto al direttore dei lavori.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 39 c.p.c., stante il rapporto di continenza tra le cause riunite, individuabile in ordine alla domanda per i crediti professionali promossa da che non era stata introdotta da quest'ultimo, Parte_1 come avrebbe dovuto, in via riconvenzionale nel giudizio preveniente di accertamento pag. 13/29 negativo del credito (R.G. 4083/2013), con conseguente preclusione maturata al riguardo nel medesimo giudizio (preveniente, anteriormente alla riunione con il giudizio prevenuto R.G. 104/2014), il che rendeva inammissibile la relativa domanda di pagamento che è stata irritualmente azionata con ricorso monitorio successivo al giudizio preveniente e coltivata in quella sede.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto da un lato di porre a carico dell'odierno appellante incidentale le spese sostenute dalle terze chiamate in causa e dall'altro di compensare integralmente tra le parti quelle del procedimento di Atp, condannando inoltre lo stesso a rifondere in parte le spese di lite in favore di e di nonostante gli Parte_1 Controparte_2 accertati gravi difetti del fabbricato, le responsabilità accertate a carico dei convenuti e la scelta difensiva della di chiamare i terzi in garanzia nonostante fossero CP_2 risultati estranei ai difetti dell'edificio accertati in sede di ATP.
3.1 Si è costituita altresì la la quale in via preliminare ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità nei suoi confronti dell'appello incidentale proposto da CP_1 per la tardività dello stesso, con la conseguente integrale conferma dei capi
[...]
1, 3 e 4 della sentenza impugnata;
nel merito ha contestato il proposto gravame chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto.
4. Motivi della decisione.
Preliminarmente, attesa la regolarità della notifica dell'atto di appello a Controparte_3
e , terzi chiamati in causa in primo grado e non
[...] CP_3 costituiti nel presente grado, ne deve essere dichiarata la relativa contumacia.
4.1 Il primo motivo dell'appello principale è da ritenere infondato e, dunque, deve essere rigettato. In tema di prova dell'inadempimento il creditore deve fornire la prova del titolo, negoziale o legale, del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte la quale, a sua volta, è onerata della dimostrazione dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del preteso credito, compreso l'avvenuto adempimento (Cass. Civ. n. 3373/2016).
pag. 14/29 Parte appellante a supporto della sua pretesa creditoria ha prodotto la parcella vistata e vidimata dall'Ordine degli Ingegneri di Teramo nella quale sono indicati le singole prestazioni realizzate e i relativi conteggi applicati su base tariffaria, dimostrando altresì la causa giustificativa del credito da individuare nella attività di progettazione e direzione dei lavori resa in relazione alla costruzione del fabbricato oggetto di lite in forza di regolare contratto di appalto.
Parte committente, odierno appellante incidentale, non ha mai contestato né la prestazione eseguita né i relativi conteggi contenuti nella parcella vistata dall'Ordine. Al contrario, previo accertamento della responsabilità professionale dell'appellante per i vizi dell'opera, ha sollevato specifiche eccezioni in ordine alla eccessività dell'importo richiesto, adducendo l'esistenza di presunti accordi intervenuti fra le parti in forza dei quali il compenso stimato in favore del professionista in €. 30.000,00 sulla base della nota del 13.09.2007, sarebbe poi stato ulteriormente ridotto nella somma di €.
20.000,00, una somma inferiore rispetto a quella richiesta in sede monitoria. A tale riguardo ha prodotto la parcella o nota pro forma del 13.09.2007, inviata dal direttore die lavori via email, nella quale a fronte della originaria somma indicata in €. 30.000,00 risultano inseriti e trascritti, in calce ed a matita, degli appunti dai quali si ricaverebbe la volontà dell'ing. di rideterminare e ridurre ulteriormente l'importo delle sue Pt_1 competenze nella minore somma di €. 20.000,00. Dunque, ponendo come base della sua argomentazione il dato oggettivo della somma indicata nella parcella del 13.09.2007, ha allegato un fatto modificativo del credito, supportandolo con apposita documentazione.
A fronte di tale contestazione, l'appellante principale ha dedotto che la parcella inoltrata alla controparte via email era una semplice parcella pro forma non vincolante e non definitiva con la quale, all'evidenza, si sarebbe determinato un importo ridotto del compenso a condizione del pagamento immediato.
Appare, dunque, fondamentale accertare e verificare il valore e l'efficacia da attribuire a tale documento, posto che secondo il primo giudice attesterebbe un riconoscimento da parte del direttore dei lavori circa la esatta quantificazione del suo credito, anche alla luce del fatto che quest'ultimo non avrebbe dimostrato, come era suo onere, la pag. 15/29 circostanza addotta quale giustificazione per cui con la predetta parcella si sarebbe limitato a proporre uno sconto sul maggior dovuto in cambio di un pagamento pronto e immediato.
L'argomentazione addotta dal primo giudice a supporto della decisione, nel complesso e nella sostanza, appare condivisibile e adeguata ai principi in materia di onere della prova. Premesso che il documento in questione non è una fattura, come definita dal primo giudice, ma un semplice pro forma il quale, a differenza della fattura che rappresenta un documento ufficiale, valido ai fini fiscali e con valenza probatoria, ancorché limitata alla fase monitoria, non ha valore né sotto il profilo fiscale né da un punto di vista probatorio, tanto è vero che, diversamente dalla fattura, non potrebbe neppure essere posto a sostegno della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo, tuttavia nella fattispecie in esame acquisisce valore di indizio o elemento di prova che, unitamente ad altre circostanze, può determinare argomenti utili ai fini della decisione.
Al riguardo, occorre osservare che la parcella pro forma de quo contiene un elenco dettagliato dell'attività svolta dal professionista mediante l'indicazione delle varie voci e dei relativi importi specifici, con un conteggio finale determinato relativo alla somma totale da versare, previa applicazione di uno sconto generale pari al 25%.
Parte appellata, prendendo spunto da tale nota e ponendola come riferimento di base per la determinazione del credito, ha eccepito che lo stesso appellante principale mediante ulteriori aggiunte trascritte in calce alla stessa nota aveva praticato una ulteriore riduzione del compenso. Quindi, di fatto, ha allegato e dedotto uno specifico fatto modificativo del credito derivato dal dato oggettivo della somma iniziale contenuta nella nota del 13.09.2007. A fronte di tale eccezione, l'odierno appellante non ha contestato nella sua essenza il documento in esame ma ha dedotto una circostanza di segno contrario, ovvero ha eccepito che la predetta nota avrebbe costituito una mera proposta da valere solo alla condizione del pagamento immediato della somma in essa contenuta e che l'ulteriore riduzione sarebbe del tutto indeterminabile.
La circostanza, specifica, relativa alla condizione è rimasta una mera affermazione di principio, priva in assoluto di qualsivoglia conferma e dimostrazione, in difetto non solo pag. 16/29 di previsione espressa in seno alla dettagliata nota relativa alle competenze professionali, ma anche nella missiva di accompagnamento indirizzata al il CP_1 cui testo sottoscritto dall'Ing. si sostanzia unicamente nella seguente Pt_1 comunicazione: “Con riferimento ai lavori in oggetto trasmetto parcella delle relative competenze tecniche”.
Per tale ragione, alla luce delle regole in tema di onere della prova, il fatto modificativo del credito che è risultato supportato da idonea documentazione non disconosciuta dalla controparte deve ritenersi provato, non avendo l'odierno appellante dimostrato la circostanza invocata a giustificazione del documento, ovvero quella per cui la somma originaria in esso indicata a titolo di saldo del corrispettivo valeva solo alla condizione dell'avvenuto pagamento immediato.
Pertanto, il credito da riconoscere in favore dell'appellante può legittimamente essere determinato nella somma riportata nella nota del 13.07.2007, ovvero nella somma pari ad € 30.000,00, oltre accessori, e detratto l'acconto versato di €. 5.000,00, come da fattura in atti n. 11/2008.
Ed invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, le modifiche e le aggiunte trascritte a matita ed in calce alla nota stessa, alle quali il affida la prova di CP_1 un accordo per un'ulteriore riduzione dei compensi ad euro 20.000,00, non possono assumere alcuna efficacia posto che, lungi dal costituire, come preteso dal committente, la definizione di precisi accordi formali, non evidenziano in maniera certa la reale volontà delle parti, atteso anche il modo confusionario con il quale sono indicate che ne impedisce alla radice ogni possibilità di idonea e verosimile interpretazione.
In definitiva e per le ragioni esposte questa Corte ritiene che a fronte della produzione della nota contenente l'indicazione della somma calcolata quale compenso della prestazione professionale, costituente allegazione di un fatto modificativo del credito,
l'appellante principale non ha fornito la prova a sostegno di un fatto contrario, segnatamente la circostanza per cui la somma prevista nella nota era una semplice proposta unilaterale e non vincolante sottoposta alla condizione del pagamento immediato. Inoltre, questa Corte osserva che non si ravvisano i presupposti per pag. 17/29 accogliere l'eccezione sollevata dall'appellante circa una presunta violazione della regola di cui all'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il primo giudice il quale, attraverso una interpretazione non condivisibile del documento in oggetto, avrebbe provveduto ad emettere una pronuncia in riferimento ad una domanda che non era stata proposta dalla parte, atteso che il a supporto della contestazione circa la misura del CP_1 credito, avrebbe introdotto un diverso profilo di critica attinente non già l'efficacia della parcella inviata via email ma la pretesa riduzione del credito nella somma di €.
20.000,00 espressa e manifestata dal professionista negli appunti scritti a matita e riportati in calce alla menzionata nota del 13.09.07. Al riguardo, si deve osservare che il presupposto in base al quale è stata sollevata l'eccezione aveva come punto di riferimento proprio il dato di fatto della determinazione del credito professionale contenuta nella parcella del 13.09.2007, quale documento da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del corrispettivo richiesto. In particolare, l'eccezione relativa alla presunta e ulteriore rideterminazione in riduzione del credito non poteva e non può che essere contenuta in quella più generale, che la contiene a tutti gli effetti, per cui la determinazione del credito professionale era stata effettuata sulla base dei precisi e analitici conteggi indicati nella parcella del 13.09.2007. Pertanto, il primo giudice non ha deliberato su una domanda o eccezione non richiesta, ma si è pronunciato su una eccezione particolare derivata da un presupposto da ritenere quale base necessaria di partenza di carattere generale, nello specifico il dato della determinazione del credito secondo quanto indicato nella nota del 13.09.2007.
4.2 Il secondo motivo di appello è da ritenere parzialmente fondato. In materia di appalto, la responsabilità concorrente e solidale del direttore dei lavori ex art. 2055 c.c.
è connessa e conseguente al suo dovere di vigilanza e sorveglianza circa la corretta esecuzione delle opere affidate all'impresa appaltatrice. In particolare, il direttore dei lavori è titolare di una obbligazione di mezzi e non di risultato ed è chiamato a svolgere la propria funzione in situazioni che involgono l'impiego di peculiari competenze tecniche (Cass. Civ. n. 20557/2014), assumendo la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, assicurandosi che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto e nel progetto pag. 18/29 durante ogni fase della realizzazione dell'opera (Cass. Civ. 39448/2021), assumendo una forma di sorveglianza attiva e curando di impartire le disposizioni tecniche atte a correggere eventuali anomalie (Cass. Civ. n. 8700/2016).
Vero è che in virtù della sua funzione non deriva a carico del direttore dei lavori né una responsabilità generalizzata per la cattiva esecuzione dei lavori né tantomeno un obbligo di presenza giornaliera e costante in cantiere allo scopo di vigilanza da estendersi anche in relazione all'esecuzione di attività da considerare marginali ovvero di semplice esecuzione (Cass. Civ. Ord. 14751/2019), tuttavia secondo una recentissima pronuncia della Suprema Corte emessa in relazione ad un caso avente ad oggetto un immobile con difetti di impermeabilizzazione, quindi del tutto analogo a quello del presente giudizio,
è stato chiarito che il direttore dei lavori ha una responsabilità primaria durante tutte le fasi dell'esecuzione in relazione all'obbligo di garantire la conformità e qualità dell'opera, sottolineandosi quindi l'importanza della sua vigilanza e della sua attività di partecipazione attiva al controllo circa la buona esecuzione dei lavori (Cass. Civ. Ord. n.
27045/2024).
Nella fattispecie in esame, come risulta dalla consulenza tecnica resa in sede di Atp, i vizi e i difetti contestati sono stati individuati nell'errato sistema di raccolta delle acque piovane sul terrazzo da cui è conseguito il fenomeno delle infiltrazioni che, pur con effetti limitati nella portata, ha cagionato seri danni, tanto che per l'eliminazione dei difetti, secondo quanto accertato dal Ctu, è necessario procedere allo smantellamento e alla nuova posa in opera. Ora, rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità i vizi connessi al fenomeno delle infiltrazioni sono dei difetti che rientrano nel novero e nella categoria dei difetti da considerare gravi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c., ne consegue che le attività poste in essere e dedicate nello specifico alle opere necessarie per evitare i suddetti fenomeni infiltrativi, all'evidenza non possono essere considerate come attività di semplice esecuzione a carattere elementare, generalmente non complesse e di modesto contenuto tali da involgere la esclusiva responsabilità della ditta esecutrice senza coinvolgere anche la concorrente condotta del direttore dei lavori, a carico del quale sussiste pur sempre l'obbligo primario di sorveglianza circa il corretto svolgimento dei lavori al fine di evitare l'insorgere di difetti.
pag. 19/29 Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, nella fattispecie in esame la responsabilità per i danni da infiltrazione connessi alla presenza di vizi e difetti del sistema di raccolta delle acque piovane sul terrazzo, anche alla luce della tipologia delle opere da porre in essere per la loro eliminazione con il conseguente ripristino dello stato di fatto idoneo a prevenire ed evitare ulteriori infiltrazioni, secondo questa Corte appare addebitale ad entrambi i soggetti convolti, ovvero all'impresa esecutrice per la errata esecuzione ed al direttore dei lavori a titolo di omessa vigilanza circa l'andamento e correttezza dei lavori, risultando quindi entrambi responsabili dei danni cagionati in conseguenza dell'inesatto adempimento alle obbligazioni assunte.
Né osta all'esame e all'accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte committente nei confronti del Direttore dei lavori che ha agito per il pagamento dei compensi la circostanza dell'accertata prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti di quest'ultimo e della ditta appaltatrice. Secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. n. 7041/2023) il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine
(Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore. Risulta, quindi, essenziale per il committente, al fine di poter far valere la garanzia in via di eccezione, il rispetto del termine per la denuncia dei relativi vizi, circostanza che è stata dimostrata nel presente giudizio per i motivi esposti nella sentenza di primo grado, non fatti oggetto di impugnazione.
Accertata, dunque, la possibilità per la odierna parte committente di eccepire al direttore dei lavori l'inadempimento nell'esecuzione delle opere ex art. 1460 c.c., a fronte della richiesta di pagamento del compenso deve ritenersi che, sia in ragione della specificità
pag. 20/29 delle eccezione formulata personalmente nei confronti del direttore dei lavori che della intervenuta declaratoria di prescrizione dell'azione di garanzia nei confronti della ditta esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori, che paralizzerebbe l'azione di regresso eventualmente proposta dal quest'ultimo non può che essere chiamato a Pt_1 rispondere esclusivamente del proprio inadempimento professionale in sede di realizzazione delle opere appaltate, per un contributo che, avuto riguardo all'importanza e all'evidenza dei vizi, così come sopra descritti, appare commisurabile in un apporto causale del 50%, rispetto al danno cagionato per l'intero in euro 18.950,00, con la conseguenza che dal credito vantato dall'appellante per il compenso va detratto l'importo di euro 9475,00.
4.3 Infondato è da ritenere il terzo motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di lite del primo grado. Per quanto attiene alla questione relativa all'individuazione dello scaglione di riferimento sul quale applicare le tariffe per la liquidazione del compenso, nella fattispecie in esame il valore della causa non può essere determinato, come invocato dall'appellante, secondo il criterio del disputatum, rappresentato dalla somma aritmetica risultante dagli importi delle singole domande avanzate dalle parti, in quanto tale regola si applica, di norma, nel caso di rigetto delle domande in cui al fine di determinare il compenso professionale si fa riferimento al valore corrispondente alla somma oggetto della domanda (Cass. Civ. S.U. 19014/2007;
Cass. Civ. 16440/2017). Viceversa, laddove si discuta sul quantum, come nel caso in esame, in ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande, il valore si determina in base al decisum, specie se vi è sproporzione rispetto alla domanda, ovvero si deve fare riferimento alla somma effettivamente liquidata (Cass. Civ. 28417/2018). Ragione per cui, diversamente da quanto lamentato dall'appellante secondo cui nella liquidazione delle spese il primo giudice avrebbe dovuto applicare le tariffe medie riferite allo scaglione compreso tra €. 52.000,01 e €. 260.000,00, ovvero il valore risultante dalla sommatoria delle domande (52.000,00 + 37.675,00), il valore da prendere come riferimento era ed è quello relativo al decisum che, nel caso in esame, al netto delle compensazioni risultava pari in primo rado ad € 11.050,00.
pag. 21/29 Per quanto riguarda invece la parziale compensazione delle spese di primo grado nella misura dei 2/3, tale decisione appare corretta alla luce dell'esito complessivo della causa che ha comunque comportato il riconoscimento di un credito, sia pure inferiore rispetto a quello richiesto, in favore dell'odierno appellante, previo riconoscimento delle ragioni dell'odierno appellante incidentale in termini di danni per vizi dell'opera. Circa poi la condotta della parte committente, la quale con il suo rifiuto di adempiere la proposta di pagamento della parcella avrebbe di fatto determinato l'insorgere e la prosecuzione della lite, occorre rilevare che nello stesso tempo anche il direttore dei lavori-odierno appellante ha dato corso al giudizio, insistendo sulla richiesta di pagamento del corrispettivo professionale secondo una misura ed importo risultati non dovuti.
5. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse,
l'appello principale deve essere parzialmente accolto.
5.1 Passando ad esaminare l'appello incidentale, in via preliminare deve essere affrontata l'eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità nei Controparte_2 suoi confronti dell'appello incidentale. Questa Corte deve rilevare l'infondatezza di tale doglianza, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale da ritenere ormai dominante e consolidatosi definitivamente con la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 8486/2024 secondo cui “è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e dunque a prescindere dal fatto che già esistesse o meno un autonomo interesse ad impugnare.
Ciò in quanto “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole
pag. 22/29 dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile” (Cass. civ. n. 26139/2022).
Ed ancora, di recente “In base al principio dell'interesse all'impugnazione,
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale)” (Cass. civ. ord. 10477/2024).
5.2 Premessa l'ammissibilità in diritto dell'appello incidentale anche nei confronti dell'appellata, nel merito lo stesso è da ritenere infondato, ad eccezione della richiesta di applicazione sulla somma eventualmente accertata in favore dell'appellante principale, quale corrispettivo per l'attività professionale svolta, della riduzione corrispondente all'importo di cui alla fattura 11/2008 emessa in acconto dall'appellante principale.
5.3. In tema di appalto, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia per rovina o gravi difetti è di un anno dalla denunzia, ai sensi del secondo comma dell'art. 1669 c.c.; nella fattispecie in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione va identificato con il ricorso per Atp che è stato depositato il 22.11.2011, ovvero due dopo l'avvenuta denuncia dei vizi che risulta formalizzata il 24.11.2009.
pag. 23/29 Secondo la ricostruzione di parte appellante incidentale, i lavori inerenti al fabbricato per cui è causa si erano conclusi nel 2004 e immediatamente dopo si era provveduto a contestare sia alla ditta che al D.L. i vizi e i difetti relativi alle infiltrazioni d'acqua dal terrazzo ed ai distacchi dei muri perimetrali per umidità capillare da risalita al piano terra (circostanza asserita dall'odierno appellante incidentale e confermata in sede di istruttoria orale dal teste , escussa all'udienza del 7.11.2019); Testimone_1 in seguito alla denuncia le controparti parti si sarebbero attivate per ovviare a tali problematiche ma senza esito, tanto che con missiva del 24.11.2009 si ribadiva la persistenza dei difetti con diffida alla loro eliminazione;
dopo detta diffida vi sarebbero stati ulteriori tentativi per risolvere il problema protratti fino al 2011, allorquando l'odierno appellante incidentale decideva di promuovere il procedimento di Atp.
Analizzati i documenti e le risultanze istruttorie, in primo luogo occorre osservare che con il ricorso per Atp del 22.11.2011 di fatto erano stati rappresentati e denunciati gli stessi difetti contenuti nella missiva del 24.11.2009 nella quale, come ammesso dalla stessa parte appellante incidentale, erano state ribadite le stesse lamentale e contestazioni sollevate immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori. La successiva azione giudiziaria veniva promossa al fine di accertare gli stessi vizi e difetti che si erano manifestati subito dopo l'ultimazione dei lavori e che erano stati posti a base del ricorso ex art, 696 c.p.c.
A parte i dubbi circa la tempestività della stessa denuncia (avvenuta solo con la missiva del 24.11.2009, pur essendosi i vizi manifestati sin dal 2004 o 2005), resta il fatto decisivo per cui dopo la denuncia del 24.11.2009, che è da ritenere dettagliata e specifica quanto alla natura e consistenza dei difetti, anche perché di facile individuazione, trattandosi di infiltrazione di acqua prontamente riconoscibile ed individuabile, l'azione giudiziaria mediante ricorso per Atp è stata esercitata oltre il termine di un anno dalla denuncia, allorquando la prescrizione era ormai maturata, atteso che all'evidenza risulta promossa sulla base degli stessi vizi e difetti già noti e conosciuti. Sotto tale profilo, la circostanza addotta quale giustificazione per il ritardo nell'azione, segnatamente lo svolgimento di lavori per eliminare i vizi che si sarebbero pag. 24/29 procrastinati fino al 2010-2011, è rimasta priva di adeguato riscontro, risultando al contrario del tutto generica e indeterminata.
5.4 Per quanto attiene alla questione, riproposta in grado di appello, relativa al prospetto sui conteggi inclusi nella nota del 13.09.2007 e risultanti dagli appunti trascritti a matita in calce alla suddetta nota che, secondo l'appellante incidentale, rivelerebbero l'intervenuto accordo tra le parti per la determinazione del credito da corrispondere al professionista appellante nella minore somma di €. 20.000,00, essa appare priva di fondamento. Occorre, infatti, osservare che, come già affermato in sede di esame dell'appello principale, detti appunti non appaiono dotati di efficacia probatoria piena nel senso invocato dal committente trattandosi all'evidenza di mere annotazioni scritte a matita e riportate in calce al documento in modo del tutto confusionario e approssimativo;
si tratta all'evidenza di aggiunte che non denotano nulla di certo e che impediscono a priori ogni possibilità di attribuire alle stesse un preciso significato in relazione alla reale volontà delle parti.
Inoltre, del tutto irrilevante appare la prova orale esperita sul punto esame in quanto che,
a prescindere dai dubbi su tale tipo di prova nel caso specifico, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la circostanza sarebbe stata confermata da un solo testimone il quale, visti i particolati rapporti con la parte che l'ha richiesta (la ex moglie), appare anche scarsamente attendibile.
In definitiva, considerate le modalità di redazione degli appunti e la scarsa se non addirittura inesistente chiarezza circa il loro contenuto effettivo, si deve ribadire la totale irrilevanza e inutilizzabilità di tali trascrizioni aggiuntive al fine della prova del preteso accordo intervenuto fra le parti in ordine alla determinazione della somma da corrispondere all'appellante principale a saldo delle sue competenze professionali.
Il motivo, pertanto, deve essere sotto tale profilo rigettato.
Fondato è invece il profilo relativo alla riduzione da applicare sull'importo riconosciuto in favore dell'appellante principale, a titolo di corrispettivo del credito professionale,
pag. 25/29 corrispondente alla somma di cui alla fattura n. 11/2008 che è stata emessa in acconto dal per l'importo di euro 4.901,96, come riconosciuto con missiva del Pt_1
21.07.2013 del procuratore dell'appellante e non tenuta conto dal primo giudice nel rapporto di dare e avere fra le pari.
5.5 Infondato è da ritenere il terzo motivo, nel senso che non si ravvisa il vizio rappresentato dall'appellante incidentale e consistente nella presunta violazione delle norme sulla continenza che avrebbe determinato la nullità del decreto ingiuntivo o comunque l'inammissibilità della domanda avanzata dall'odierno appellante principale.
In particolare, a seguito dell'azione negatoria del credito professionale e risarcitoria per i danni subiti promossa dalla odierna parte appellata e appellante incidentale, il Pt_1 avrebbe senz'altro potuto costituirsi nel giudizio di primo grado introducendo legittimamente una domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del suo credito professionale, essendo la pretesa creditoria connessa all'oggetto del primo giudizio, attesa la derivazione del credito da una attività professionale prestata nell'ambito dell'appalto che era stato oggetto del primo giudizio. Ma tale iniziativa non poteva e non può essere ritenuta come vincolante per la parte, essendo al contrario rimessa alla libera scelta del soggetto agente l'azione giudiziaria da intraprendere per tutelare il suo diritto. Pertanto, del tutto ritualmente e legittimamente l'odierno appellante, anziché proporre domanda riconvenzionale, come avrebbe ben potuto fare, ha inteso agire per la tutale del suo diritto di credito in via autonoma e separata, attraverso la procedura monitoria. All'esito della spiegata opposizione, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra i procedimenti, il primo giudice ha provveduto a disporne la riunione dei procedimenti in funzione ed in favore del principio della economia processuale. Al contrario, l'invocata disciplina della continenza, a prescindere dal fatto che, pur ravvisandone la applicabilità, la sua eventuale violazione non comporterebbe alcuna ipotesi di nullità o inammissibilità della domanda, non risulta comunque applicabile alla fattispecie in esame in quanto non si tratta dell'ipotesi in cui una causa di oggetto più ampio ne contiene un'altra, bensì della diversa ipotesi di una domanda tesa all'accertamento di un diritto di credito le cui ragioni derivano da un medesimo titolo o rapporto contrattuale. Inoltre, la disciplina della continenza a norma di legge è diretta pag. 26/29 alla previsione della riunione dei giudizi (contenenti e contenuti) al fine di evitare la possibilità di giudicati contrastanti. E detta finalità, come risulta all'evidenza dei fatti, è stata ritualmente raggiunta proprio attraverso la disposta riunione dei due procedimenti.
5.6 Infondato è anche il motivo in forza del quale l'appellante incidentale si duole del fatto che il primo giudice, del tutto erroneamente, per un verso ha inteso disporre la compensazione integrale delle spese del procedimento per Atp, pur essendosi concluso con esito favorevole all'odierna parte appellata e appellante incidentale, e per altro verso ha disposto la condanna dello stesso appellante incidentale al pagamento integrale delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in causa dalla convenuta Controparte_2 che, invece, avrebbero dovuto essere poste a totale carico della chiamante in causa.
In relazione alle spese dei terzi chiamati in causa, la giurisprudenza della Suprema
Corte, in materia di liquidazione delle spese di lite in ipotesi di chiamate di terzi in causa, è stabile e concorde nell'affermare che solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza a carico del chiamante nel rapporto processuale interno instauratosi tra chiamante e chiamati in causa (Cass. Civ. n.
10070/2017). Al di fuori di detta ipotesi, in caso di rigetto della domanda principale nei confronti del convenuto, l'attore dovrà rifondere le spese di giudizio anche nei confronti dei terzi chiamati in causa dal convenuto. Nella fattispecie in esame, alla luce delle argomentazioni addotte a sostegno della domanda di garanzia e della documentazione prodotta, emergevano elementi tali da giustificare la chiamata in causa di terzi e, nello stesso tempo, tali da escludere la palese infondatezza della domanda. Ragione per cui sul punto deve essere confermata la statuizione sulle spese di lite dei terzi disposta dal primo giudice.
Per quanto attiene alle spese relative al procedimento per Atp, di cui l'appellante incidentale contesta l'integrale compensazione disposta dal primo giudice nonostante l'esito favorevole, questa Corte ritiene che la decisione assunta con la sentenza impugnata sia corretta, nel senso che l'esito favorevole per l'odierno appellante incidentale della procedura di accertamento tecnico preventivo doveva e deve essere pag. 27/29 combinato con l'esito sfavorevole del susseguente giudizio di merito che si era concluso con il rigetto delle domande dell'allora parte attrice. Quindi anche tale statuizione deve essere confermata.
6. Conclusivamente, l'appello incidentale nel suo complesso deve essere rigettato, tranne che per il profilo relativo alla riduzione da applicare sull'importo riconosciuto in favore dell'appellante principale, a titolo di corrispettivo del credito professionale, corrispondente alla somma di cui alla fattura n. 11/2008 che è stata emessa in acconto dall'appellante principale e non tenuta conto dal primo giudice nel rapporto di dare e avere fra le pari.
7. In conseguenza del parziale accoglimento dell'atto di appello principale che della parziale fondatezza dell'appello incidentale, sebbene limitatamente alla detrazione dell'acconto già corrisposto, le spese di lite del presente grado devono essere compensate per un terzo, seguendo per i restanti due terzi il principio della soccombenza prevalente ed andando poste pertanto a carico dell'appellante incidentale.
Le spese di lite del presente grado relative alla appellata devono Controparte_2 essere, invece, poste a totale carico dell'appellante incidentale, Controparte_1 secondo la liquidazione fatta nel dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svolta in tale grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di Teramo Controparte_11 emessa il 07/12/2023 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, e considerata la parziale fondatezza dell'appello incidentale, ridetermina in euro 15.623,04 la somma da corrispondere da in favore dell'appellante principale, , il tutto Controparte_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
pag. 28/29 3) compensa per un terzo fra l'appellante principale, , e l'appellante Parte_1 incidentale, le spese di lite del presente grado che, liquidate in € Controparte_1
3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge, pone per i restanti due terzi a carico dell'appellante incidentale;
4) condanna parte appellante incidentale, al pagamento in Controparte_1 favore della appellata, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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