Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di OL, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4518/2021, riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza dell'11.11.2024 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Agostino Pellegrino (c.f. , elett.te domiciliata presso lo studio del C.F._2 suddetto difensore in Villaricca, alla via G.B. Vico 57, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi:; pec e fax:
Email_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore e, per quanto possa occorrere, per l' Controparte_2
in persona del Dirigente Scolastico in carica p.t.,
[...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso la CP_2
servizio polisweb: ADS80030620639) Email_2
APPELLATI
NONCHE'
Controparte_3
(P.I. , , in persona del legale P.IVA_2 Controparte_4 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 112, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Moscardino in Riviera di CP_2
Chiaia 263 e rappresentata e difesa in virtù di delega a margine della comparsa di risposta in appello dagli Avv.ti Angelo AR (C.F. ) e JA LI C.F._3
Zoebisch, (C.F. ), con studio in Milano, Via C. Hajech 10, in forza C.F._4 di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio dinnanzi al Tribunale di OL (Sez. VII R.G. 26476/2017), i quali, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125, 133, 134, 136 e 170 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni, vista anche la sentenza Cass. SS.UU. N. 10143/2012, relative al presente procedimento al numero di fax 02.45482567 ovvero all'indirizzo PEC:
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di OL n. 4204/2021, pubblicata il
3.5.2021 e non notificata, in materia di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa che si abbiano per integralmente riprodotti.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 27.10.2021 e iscritto a ruolo il 5.11.2021 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 4204/2021, pubblicata il 3.5.2021 e non notificata con
[...] cui il Tribunale di OL ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il sinistro verificatosi il 29.10.2014 e l'ha condannata alle spese processuali in favore del , Controparte_5
compensando quelle tra parte convenuta e la terza chiamata.
1.1. In primo grado l'attrice aveva convenuto in giudizio il Controparte_5
(di seguito ) e l'
[...] CP_1 Controparte_2
( di seguito ) per ottenere il ristoro di tutti i
[...] CP_2
danni sofferti a causa del sinistro occorsole in data 29/10/2014 in all'interno CP_2
dell'atrio dell' , allorquando, dopo aver prelevato dalla scuola il proprio NI, di CP_2 anni tre, inciampava in una buca presente sul pavimento del cortile, non protetta, riportando le lesioni meglio indicate in atti.
1.3. Si era costituito, anche per l'Istituto, il , invocando, in via preliminare, CP_1
l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia di assicurazione con cui l'istituto scolastico aveva all'epoca un rapporto assicurativo per gli eventi quali quello denunciato per essere manlevata in caso di condanna e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per totale infondatezza.
1.4. Si era costituita in giudizio, a seguito di chiamata, la Controparte_3
( di seguito Assicurazione) instando per il rigetto della
[...] domanda attorea.
1.5. Il tribunale di OL, all'esito della prova testimoniale, con sentenza n. 4204/2021 del
3.5.2021 così statuiva: “rigetta la domanda;
condanna la attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del presente grado che liquida in € 3.215,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge;
compensa le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata”.
1.6. A fondamento della decisione il primo giudice, dopo aver ricondotto l'azione proposta dall'attrice nell'ambito dell'art. 2051 c.c. e richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distribuzione dell'onere della prova ( prova a carico dell'attore dell'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
prova liberatoria a carico del convenuto dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale- costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato- avente il carattere del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; cfr: Cass. 2062/2004), affermava che le deposizioni dei due testi di parte attrice, entrambe persone di famiglia della stessa, pur confermando la dinamica dei fatti dedotti in citazione, non offriva conferma del reale accadimento dei fatti. Ciò in ragione della assoluta assenza di segnalazione del fatto al custode della scuola ( nonostante l'entità delle lesioni), della presenza poco convincente sul luogo dell'evento del teste S_
( abitando egli in altra zona di e non avendo specifico motivo di trovarsi
[...] CP_2 presso la scuola materna il giorno del fatto e al momento dell'uscita dei bambini) nonché della tipologia e caratteristiche della buca – raffigurata nella produzione fotografica di parte attrice e riconosciuta dai testi- che si presentava di grosse dimensioni e sicuramente poco profonda, da non poter accogliere “l'intero piede” (come dichiarato dal teste ). S_
Sosteneva, in conclusione, il primo giudice che la situazione descritta non integrava gli estremi del pericolo occulto, connotato, cioè da non visibilità e dalla non prevedibilità, sicché era da escludersi la responsabilità della parte convenuta, “sulla quale quindi gravavano i conseguenti obblighi di custodia e manutenzione” (v. pag.6 sentenza impugnata).
2.1 Per la riforma della suddetta decisione ha proposto appello la sig.ra con atto Parte_1 notificato il 27/10/2021 chiedendo: 1) in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.; 2) nel merito, in riforma della decisione impugnata, l'accoglimento integrale della domanda da essa istante formulata in primo grado dichiarando la totale responsabilità dell' Controparte_6
, e previa C.T.U medico legale, già richiesta in primo grado, condannare gli
[...] appellati, in solido tra loro, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento della somma così come quantificata nelle conclusioni rese nel giudizio di primo grado o di quella somma precisata a seguito della C.T.U. ovvero di quella somma maggiore o minore che ritenuta di giustizia ,oltre alle spese processuali del doppio grado.
2.2- Si è costituito il , anche per l' , ribadendo l'eccezione, già formulata in CP_1 CP_2 primo grado e assorbita dal rigetto della domanda attorea, di difetto di legittimazione passiva dell' , per il resto si è riportato alle difese e conclusioni svolte nella comparsa CP_2 di primo grado, instando per il rigetto del gravame e la conferma della impugnata decisione;
in subordine, per il caso dell'accoglimento del gravame, ha chiesto condannarsi la sola compagnia di assicurazione ovvero condannarla a tenere indenne le Amministrazioni per l'operare della manleva.
2.3. Ha resistito anche l'Assicurazione chiedendo rigettarsi l'appello e in via subordinata, nella denegata eventualità di accoglimento delle domande attoree, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno eventualmente accertato e nei limiti della dichiarata responsabilità dell' . CP_2
2.4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado ed è stata disposta CTU medico legale affidata alla dott.ssa che ha depositato la relazione conclusiva in Persona_1
data 10.6.2024.
2.5. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza dell'11.11.2024 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e la domanda risarcitoria va accolta nei termini di seguito esposti.
Con il primo mezzo, rubricato “INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C.”, l'appellante protesta l'insufficienza della motivazione nel fornire le ragioni per cui il tribunale non ha ritenuto provata la domanda, quando, invece, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali emergerebbe senza dubbio che la sig.ra in data 29.10.2014 si trovava a piedi nel cortile del Plesso Parte_1
Mons. , per prendere il suo nipotino di nome che frequentava la suddetta CP_2 Per_2 scuola, allorquando nell'uscire dal cortile inciampava in una buca presente nell'atrio ( cfr foto stato dei luoghi) priva di protezione e non segnalata al traffico pedonale, ovvero non circoscritta al transito.
Nel confutare le ragioni della pronuncia, in primo luogo l'appellante critica l'affermazione secondo cui non sarebbe convincente la deposizione del teste , lamentando Testimone_1 che il primo giudice sarebbe pervenuto a tale convincimento sulla base di una valutazione poco attenta e parziale sia della prova testimoniale, non avendo preso in esame le dichiarazioni dell'altro teste , sia della prova documentale. Testimone_2 Sostiene, di contro, che la dinamica dedotta in citazione era stata confermata dai testi
[...]
(figlia dell'appellante) e (cognato di . Tes_2 Testimone_1 Testimone_2
Ritiene che tanto era idoneo a dimostrare la responsabilità dell' ex art. 2051 c.c. , CP_2
trattandosi di responsabilità oggettiva configurabile in capo all'ente proprietario del bene in virtù della sola relazione materiale, salvo il caso fortuito riconducibile al nesso causale, cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del fortuito autonomo , ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale ( c.f. fortuito incidentale) e , per ciò stesso, imprevedibile.
Aggiunge che il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale è prova che incombe sul convenuto che, nella specie, non era stata fornita, posto che il teste , Testimone_3
preside della scuola, nulla aveva saputo riferire in ordine al sinistro, ma aveva riconosciuto lo stato dei luoghi ed ammesso che la pavimentazione era stata più volte rifatta perché sconnessa.
Osserva, ancora, l'appellante quanto al parametro della visibilità e conoscibilità della pericolosità della res, che esso debba essere valutato in ragione dell'età del danneggiato, come ritenuto dal tribunale di OL nella sentenza n. 6775/2021 secondo cui “...una medesima sconnessione può esigersi come visibile in un soggetto di giovane età e non esigersi viceversa per una persona anziana “, peer cui , nella specie, doveva tenersi conto che l'appellante al momento dell'infausto evento aveva l'età di anni 72.
Con il secondo motivo, intitolato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
2051 C.C.” l'appellante lamenta sostanzialmente che il tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. dal momento che parte avversa nulla aveva provato in merito alla sua “NON responsabilità” cioè di aver messo in atto tutte le cautele opportune per evitare la caduta nella buca non segnalata di essa Parte_1
I due motivi che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sono meritevoli di condivisione. Si osserva che il tribunale, dopo aver ricondotto la fattispecie all'art. 2051 c.c., spiegandone le regole probatorie, ha fondato la decisione su due diverse rationes decidenti: la prima riferita alla ritenuta insufficienza della prova circa la dinamica del sinistro dedotta in atti;
la seconda riferita alla ritenuta assenza degli estremi di un pericolo occulto, cioè della non visibilità e prevedibilità della situazione descritta, quale causa di esclusione della responsabilità di parte convenuta.
Per vagliare la tenuta della decisione impugnata occorre ripercorrere i principi fissati di recente dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, utili a dare risposta ai profili di censura svolti dall'impugnante.
Decisiva è la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20943 del
30/06/2022 che ha ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Secondo la Corte la prova liberatoria del caso fortuito consiste nel dimostrare la ricorrenza di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto-
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito che, nell'ottica della previsione dell'art. 2051
c.c., attiene al piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi- quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi legati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.). E' stato successivamente precisato (cfr Cass. Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022) che al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Quanto al concetto di imprevedibilità, valgono le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017 (poi recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020, da Cass. n. 4035/2021 e da ultimo da Cass. Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata...”.
Alla luce di tali formanti, ritiene questa Corte, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, che l'attrice, attuale appellante, abbia assolto la prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 2051 c.c., vale a dire dimostrare il nesso di causalità tra la res e il danno secondo la dinamica del sinistro prospettata in citazione, mentre controparte ha del tutto fallito la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione della repentinità e/o imprevedibilità della alterazione dello stato della cosa in custodia tale da impedire all'Istituto di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e/o di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima nei termini sopra illustrati ( cfr v. anche Cass. Ordinanza n. 33128 del 18/12/2024).
In ordine alla dinamica dell'accaduto, soccorrono, in primo luogo, le concordi dichiarazioni dei testi escussi, e , che hanno riferito accadimenti cui Testimone_2 Testimone_1
hanno assistito di persona in quanto presenti sui luoghi di causa per le ragioni dettagliatamente spiegate nel corso della loro deposizione e che di seguito si riportano per esteso, onde dare conto della completezza e precisione di quanto da essi narrato.
La teste sig.ra escussa all'udienza del 30.9.20219 ha così riferito sulle Testimone_2 circostante oggetto dei capi di prova articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 II termine cpc di parte attrice ( depositata con modalità telematica l'11.1.2019, cfr fascicolo primo grado appellante) : “Sul capo 1): sono la figlia di e conosco i fatti di Parte_1
causa in quanto ho assistito al fatto accaduto a mia madre il 29.10.2014 introno alle ore
13.00/14.00 in alla via Arno, all'interno del cortile della scuola elementare “Mons. CP_2
” appartenente all'Istituto “ ”. Quella scuola all'epoca dei fatti era CP_2 CP_2
frequentata da mio figlio alla quinta elementare, noi abitiamo non Persona_3 distante da li, in via Pigna;
mia madre abita alla via E. Salvi, nella stessa zona della scuola;
era andata a prendere un figlio di mia sorella che frequentava lì l'asilo; ci siamo incontrate lì, era suonata la campanella per le elementari e mia madre si era avviata verso il complesso dell'asilo su una rampa di salita, andando a prendere il nipotino in classe;
sul capo 2) : ad un certo punto, ci siamo reincontrate nel cortile quando lei aveva preso con sé il bambino di mia sorella e stava scendendo lungo la rampa;
ad un certo punto alla fine della rampa per una pavimentazione sconnessa ed avvallata mia madre è inciampata e caduta in terra;
quel tratto di mattonellato non era segnalato;
sul capo 3) : quel tratto non era stato riparato;
sul capo 4) mia madre si è rialzata ma stava male, le mancava il respiro, fuori in macchina c'era mio padre e a lui abbiamo chiesto di accompagnarla in ospedale, io ho preso con me il figlio di mia sorella;
ADR riconosco i luoghi al momento del fatto dalle fotografie esibitemi e inserite nel fascicolo di parte attrice, la prima foto ritrae il luogo come si presentava alla caduta di mia madre , la seconda come venne riparato il giorno successivo”. Nel corso della medesima udienza è stato sentito l'altro teste sig. che sui Testimone_1
medesimi capi di prova ha così risposto: “Sul capo 1): è la madre di Parte_1 mia cognata che ha sposato mio fratello. Conosco i fatti di causa in Testimone_2
quanto ho assistito al fatto accaduto a , io ero in compagnia di Parte_1 Testimone_2 il 29.10.2014 intorno alle ore 13.30 in alla fine di via Piave, in una traversa sulla CP_2
sinistra, all'interno del cortile della scuola elementare “Mons. Alfano” , io abito in tutt'latra zona , in via Kerbaker al Vomero, ma lavoro a casa e quel giorno ero andato da mia cognata senza una ragione specifica e la accompagnai a prendere suo figlio a scuola;
andammo a piedi, saranno 300.400 metri di distanza da casa sua. Mio fratello non ricordo dove fosse. All'epica il figlio di mia cognata aveva 9-10 anni, era in quinta elementare;
lì fuori abbiamo incontrato la mamma di mia cognata che avrebbe dovuto prendere un altro nipotino, , all'asilo nello stesso plesso;
sul capo 2): ad un certo punto, appena la Per_2
scendeva dalla rampa sulla sinistra è finita in una buca in cui c'erano anche Parte_1 pezzi di mattonelle rotte, vi è finita con tutto il piede dentro, non ricordo con quale piede, ed
è caduta in terra, aveva il nipotino per mano;
quel tratto di mattonellato non era segnalato, né visibile proprio per la presenza di mattonelle rotte;
sul capo 3): ho appena risposto;
sul capo 4): l'abbiamo soccorsa, era molto dolorante, l'abbiamo rialzata , lamentava dolore al polso, al torace e fuori in macchina c'era il marito che l'ha accompagnata in ospedale, io a quel punto sono andato con mia cognata e mio NI a casa loro, a piedi e poi me ne sono andato via;
mia cognata ha portato con sé anche l'altro nipotino che era con la nonna “.
ADR: riconosco i luoghi al momento del fatto dalle fotografie esibitemi ed inserite nel fascicolo di parte attrice, la prima, che tra l'latro ho scattato io, ritrae il luogo come si presentava alla caduta della signora, la seconda come venne riparato nei giorni successivi”.
Le superiori dichiarazioni, complete, precise e concordanti, confermano la ricostruzione del sinistro contenuta nell'atto di citazione, e cioè che nel giorno e luogo ivi indicati, la sig.ra
, dopo aver preso nell'orario di uscita (intorno alle ore 13.30/14.00), il NI Parte_1
che frequentava la scuola dell'infanzia ubicata nell'Istituto comprensivo Roberto Per_2
Bracco Plesso Mons Alfano di nel cortile del suddetto istituto inciampava in una CP_2
buca presente nell'atrio, causata dalla sconnessione delle mattonelle della pavimentazione, alterazione non segnalata, e rovinava a terra, lamentando dolore al torace e al polso. E' altresì emerso che subito dopo l'accaduto la stessa si recava al Pronto Soccorso accompagnata dal marito che l'aspettava in macchina fuori dalla scuola, circostanza quest'ultima confermata da data (29.10.2014) e orario (14.57) del referto di visita dell'Ospedale Buon Consiglio di presso cui riceveva le prime cure (cfr. documento CP_2 in fascicolo primo grado appellante).
I dubbi del primo giudice in ordine alla dinamica dell'evento non sono condivisibili.
In primo luogo, l'essere entrambi i testi persone di famiglia dell'attrice non è circostanza da sola sufficiente a minarne la credibilità, come ripetutamente affermato dalla Corte regolatrice che ha più volte sottolineato come l'attendibilità del teste legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (ex plurimis Cass. Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023).
Di talché l'aver il tribunale del tutto pretermesso di dare rilevanza alla testimonianza di figlia dell'attrice, senza svolgere alcuna considerazione sul contenuto Testimone_2 della sua deposizione quanto a profili di incoerenza e/o incertezza o contraddittorietà con altre emergenze processuali denota una insufficiente valutazione del materiale probatorio.
In ordine, poi, alla testimonianza di , gli aspetti di perplessità rilevati dal Testimone_1
tribunale appaiono superabili se si pone attenzione all'integrale sua deposizione e alla circostanza che la stessa ha trovato conferma in quanto dichiarato dall'altro teste.
In primo luogo, quanto alla “presenza poco convincente” del teste sui luoghi di S_
causa, è una considerazione del primo giudice che non appare fondata su dati e riscontri oggettivi desumibili dal contesto probatorio emerso in giudizio, atteso che il teste ha specificamente chiarito- come desumibile dalla testimonianza integrale sopra riportata- le ragioni per cui si trovava sui luoghi il giorno 29.10.2014 alle ore 13.30 circa pur abitando lontano dalla scuola teatro del sinistro.
In secondo luogo, non appare esservi discrasia- tale da ingenerare sospetto di inattendibilità della deposizione testimoniale- tra quanto dichiarato dal teste circa il fatto che la S_
finiva in una buca “con tutto il piede dentro” e le caratteristiche della buca Parte_1 raffigurata nelle fotografie prodotte in atti, che secondo la descrizione contenuta in sentenza “si presentava di grosse dimensioni e sicuramente poco profonda”, in quanto il teste ha precisato che nella buca c'erano anche pezzi di mattonelle rotte, situazione che appare del tutto compatibile con la messa in fallo dell'intero piede nel passaggio su detta zona con mattonato sconnesso che aveva creato un avvallamento nella pavimentazione del cortile, come chiaramente desumibile dalla documentazione fotografica (segnatamente la prima delle fotografie in produzione di parte attrice in primo grado).
Le dichiarazioni dei testi di parte attrice non risultano, poi, smentite da quanto riferito dall'unico teste di parte convenuta in primo grado, la sig.ra , dirigente Testimone_3
scolastica all'epoca dei fatti, che si è limitata a dichiarare di non aver saputo nulla dell'incidente occorso alla presso l'Istituto di causa, mentre, di contro, ha Parte_1
ammesso che la pavimentazione del cortile era stata più volte oggetto di rifacimento, senza ricordare quando la buca in questione era stata coperta, con ciò avvalorando le dichiarazioni dei testi di controparte, entrambi concordi nel riferire che dopo l'evento in discussione la buca nel cortile venne riparata, riconoscendo nella prima fotografia allegata nel fascicolo di parte attrice lo stato del cortile il giorno della caduta dell'appellante e nella seconda fotografia la situazione dopo la riparazione.
Ulteriore elemento a conforto della dinamica dell'evento che può essere valorizzato, unitamente alla prova testimoniale, è il contenuto del referto del pronto soccorso dell'Ospedale Buon Consiglio di presso cui la risulta essersi recata CP_2 Parte_1
subito dopo la caduta per ricevere le prime cure (cfr. documento in fascicolo primo grado appellante) nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dall'infortunata ai sanitari circa le cause dell'infortunio descritte come caduta in una buca del plesso scolastico
[...]
, circostanza che in considerazione dell'estrema vicinanza temporale Controparte_7 tra l'evento e le dichiarazioni fanno propendere per una loro spontaneità e genuinità, piuttosto che per una loro ponderata e successiva meditazione volta a precostituirsi la prova della dinamica dell'evento.
Le considerazioni che precedono consentono, come già anticipato, di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata circa la causalità materiale, avendo dimostrato il nesso eziologico tra l'alterazione della cosa in custodia ( buca presente nel cortile della scuola) e l'evento ( la caduta) e il danno. Controparte, per andare esente da responsabilità ex art. 2051 c.c, avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che non può consistere, come sopra spiegato- diversamente da quanto opinato dal tribunale- nella prova dell'assenza di pericolo occulto
(per essere la buca visibile e quindi la caduta prevedibile) che pone l'attenzione sulla condotta disattenta e negligente della danneggiata, profilo, tuttavia, rilevante sul diverso piano disciplinato dall'art. 1227 comma 2 c.c. (quale concorso colposo del danneggiato), ma avrebbe richiesto la dimostrazione di una condotta dell'infortunata eccedente la normalità, quale comportamento della vittima abnorme eccezionale, inconsueto, mai avvenuto prima, inatteso da una persona sensata ( come chiarito da Cass. Cass. n. 25837/2017 cit.), tale da spettare il legame causale tra l'alterazione della cosa e l'evento, prova che manca del tutto nel caso in esame.
Una volta assodata la dinamica dell'accaduto, va affermata la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dalla . Parte_1
In ordine alla legittimazione passiva, si concorda con gli appellati che unico soggetto tenuto all'obbligo risarcitorio è il e non anche l' con esso CP_1 Parte_2
convenuto in giudizio.
Sul punto basti richiamare gli arresti della Corte regolatrice che ha avuto modo di affermare anche recentemente come l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (Cass.
19158/ 2012), con la conseguenza che l'attività compiuta dall'organo si imputa all'ente di cui l'organo è parte ( cfr Cass. Ordinanza n. 14720 del 27/05/2024).
In altri termini, la relazione vigente tra le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione statale centrale non è ipotizzabile come di natura intersoggettiva. Gli istituti scolastici, pur se dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, sono del tutto compenetrati nell'organizzazione dello Stato, cui è rimasta attribuita la funzione amministrativa dell'istruzione, assieme alla gestione del relativo servizio. Per questo motivo gravano sull'Amministrazione centrale dello Stato le funzioni e i compiti in materia di ordinamenti scolastici, di programmi scolastici, di organizzazione generale dell'istruzione scolastica e di stato giuridico del personale, tutte atte a salvaguardare l'unitarietà del sistema nazionale Cont dell'istruzione. ne sia anche l'art. 2 del d.P.R. n. 275/1999, di attuazione della riforma scolastica, da cui si mutua che la soggettività giuridica – di cui la legittimazione sostanziale e processuale sono corollario - attengono soltanto al piano della riconosciuta autonomia funzionale (titolo 1, capo 2: autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo). Le funzioni amministrative così come la gestione del servizio istruzione (titolo
2), rimangono funzioni statali per cui gli istituti agiscono in immedesimazione organica con l'Amministrazione centrale (v anche Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1769 del 20 marzo
2018; Cassazione civile, sez. lav., n. 6372 del 21 marzo 2011; Cassazione civile, sez. lav., n.
20521 del 28 luglio 2008 che si sono occupate anche della rappresentanza e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato;
Cassazione civile, sez. lav., 6460 del 17 marzo 2009 in materia di dirigenza delle istituzioni scolastiche;
per le conseguenze in tema di responsabilità risarcitoria per gli illeciti posti in essere dal personale Cassazione civile, 10 maggio 2005, n. 9752).
Di conseguenza, nel caso in esame va affermato il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Comprensivo Roberto Bracco plesso Mons. ed affermata la Controparte_2
responsabilità risarcitoria del solo appellato. CP_1
Passando all'accertamento dei danni, di essi è rimasto provato a mezzo CTU medico legale svolta nel presente grado il danno biologico (dinamico relazionale) subito dalla quale conseguenza immediata e diretta dell'infortunio di causa. Parte_1
L'ausiliario cui è stato conferito l'incarico, dott.ssa sulla base dell'attenta Persona_1
e puntuale verifica della documentazione sanitaria prodotta tempestivamente dall'allora attrice e della visita eseguita sulla periziata, ha accertato che le lesioni riportate dalla consistenti in “Frattura della VI e della VII costa a dx” sono in rapporto causale Parte_1 con la caduta oggetto di causa ( cfr pag. 7 relazione depositata il 10.6.2024) e ha quantificato una invalidità permanente pari al 2%, nonché una ITT di 15 giorni, una ITP al
50% di 15 giorni e una ITP al 25% per 15 giorni ( v pag. 8 relazione). Tali conclusioni non sono state oggetto di contestazione e pertanto possono essere poste a base del risarcimento del danno biologico.
Manca, invece, la prova del danno morale inteso come sofferenza interiore derivata dalla lesione subita, che rappresenta una voce risarcitoria autonoma rispetto al danno biologico e non ne è conseguenza automatica ( cfr ex plurimis Cass Ordinanza n. 30461 del
26/11/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, vanno tenute distinte le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.). Ha poi, ammesso il ricorso all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, senza tuttavia alcuna automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, ha ritenuto che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass.
10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Ne consegue sul piano probatorio che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria).
Nella specie, l'appellante non ha svolto alcuna considerazione in ordine al danno morale neanche in primo grado, limitandosi genericamente a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale senza nulla specificare circa la componente della sofferenza interiore ( danno morale). Ne consegue che non spetta tale voce risarcitoria ma solo quella riferita al danno alla salute sub specie di danno biologico.
In ordine alla quantificazione del danno biologico, va disattesa la tesi della compagnia assicurativa appellata che invoca l'applicazione delle tabelle previste per le lesioni micro permanenti ex art. 139 codice delle assicurazioni private, avendo sul punto la Suprema
Corte statuito che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali ( cfr. Cass. Cass Ordinanza n. 25922 del 2023 con richiamo a ordinanza n. Cass. Sez. 6-3, ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4509, Rv. 664074-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 7 giugno 2011, n. 12408, Rv. 618047-01).
Soccorrono, pertanto, i parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi", quale criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari, con applicazione della versione aggiornata al 2024, considerata l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (72 anni) e la percentuale di invalidità permanente (2%) nonché i giorni di ITP come sopra indicati.
Ne consegue che il danno biologico va così liquidato:
per invalidità permanente 2% = euro 1480,36;
per ITP = euro 2205,00 (di cui euro 1260,00 per ITP al 100% gg 15 considerato il valore al giorno di euro 84,00 per solo danno biologico;
euro 630,00 per ITP al 50% gg. 15; euro
315,00 per ITP al 25% gg. 15);
per un totale di euro 3685,36 all'attualità. Su tale importo, devalutato alla data del sinistro (29.10.2014) e annualmente rivalutato fino alla data della presente decisione, andranno calcolati gli interessi al tasso legale e sulla somma qui liquidata dalla decisione al saldo.
Va, altresì, riconosciuto all'appellante il rimborso delle spese mediche documentate ed accertate dal CTU quali necessarie per le cure prestate per le lesioni diagnosticate, pari ad euro 30,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta.
Per le somme su liquidate che il appellato è obbligato a corrispondere, a titolo di CP_1 risarcimento ex art. 2051 c.c. alla , è dovuta la garanzia da parte della compagnia Parte_1
assicurativa appellata, che non ha contestato l'operare della stessa.
Spese del giudizio.
In ragione della integrale riforma della decisione impugnata, con caducazione delle statuizioni accessorie sulle spese, resta assorbito il terzo motivo di gravame, afferente proprio tale capo della decisione impugnata, e ne va operata qui una nuova regolamentazione per il doppio grado tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al appellato che va CP_1
condannato alle spese dell'intero giudizio in favore dell'appellante.
Vanno, invece, compensate le spese tra l'appellante e l'Istituto scolastico, carente di legittimazione passiva, costituito unitamente al . CP_1
Poiché la compagnia chiamata in causa è tenuta alla manleva verso il , accede ad CP_1
essa anche la parte relativa alle spese e tra le dette parti le spese meritano d'essere compensate per la posizione analoga assunta nel giudizio.
La liquidazione è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147, considerato lo scaglione di riferimento (cause da euro 1101,00 ad euro 5200,00, in ragione del decisum e non del disputatum) e l'attività difensiva svolta (tutte le fasi sia in primo che in secondo grado), con applicazione degli importi minimi in ragione della ridotta complessità e ripetitività delle questioni trattate. Le spese della CTU, nella misura già liquidata con separato decreto di questa Corte, vanno poste definitivamente a carico del , con obbligo di manleva a carico della CP_1 compagnia assicurativa.
P.Q.M.
la Corte di Appello di OL - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di OL n. 4204/2021 Parte_1
pubblicata il 3.5.2021, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da contro il Parte_1
, e condanna quest'ultimo, in persona Controparte_1
del Ministro p.t., alla corresponsione in favore della predetta della somma di Parte_1 euro 3685,36 a titolo di risarcimento del danno biologico subito a seguito del sinistro di causa nonché di euro 30,00 per rimborso delle spese mediche, il tutto oltre accessori come in motivazione;
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
Controparte_2
3) Condanna il , in persona del p.t., al Controparte_1 CP_9
pagamento in favore di delle spese del giudizio che liquida, per il primo Parte_1 grado in € 1278,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 1458,00 per compensi professionali, il tutto oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Compensa, per il resto, le spese del doppio grado tra le parti;
5) Pone le spese della CTU svolta in secondo grado a carico del
[...]
, come già liquidate con separato decreto di questa Corte;
Controparte_1
6) Condanna la Controparte_10
a tenere indenne e manlevare il
[...] [...]
di quanto tenuto a corrispondere in favore di Controparte_5 Parte_1
per i capi che precedono.
[...] Così deciso in OL, li 12.3.2025
Il presidente/ rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello