Articolo 660 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 659Articolo 661
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9 ottobre 2010
Art. 660. Immissioni in ruolo 1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata. 2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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