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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9310 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25934/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per divorzio giudiziale depositato in data 9 luglio 2025, seguito da istanza congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositata in data 5 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'avv. Teodora Colangelo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'avv. Cinzia Calabrese presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Foggia, in data 18 febbraio 1989 (anno 1989, atto 63, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 14 settembre 2020 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 22 ottobre 2020 pagina 1 di 3
FATTO ha depositato ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 in data 9 luglio 2025, allegando la documentazione richiesta ex art. 473-bis.12 c.p.c.. Con provvedimento del 15 luglio 2025 il Giudice relatore, dott. Amato, ha inter alia, fissato udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 3 febbraio 2026, assegnato alla ricorrente termine al 15 ottobre 2025 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e per il deposito dell'ICE e al resistente termine al 28 novembre 2025 per la sua costituzione e per il deposito del modello ICE. La ricorrente ha provveduto alla notifica di ricorso e decreto in data 12 settembre 2025. Successivamente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto da parte della ricorrente, e in pendenza del termine per la costituzione del resistente, le parti hanno raggiunto un complessivo accordo a definizione del presente procedimento di divorzio. Pertanto, i coniugi con l'istanza congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritta e depositata in data 5 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, verserà ad Parte_2 [...]
a titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio Parte_1 bancario della moglie, l'importo di € 1.300,00, importo rivalutabile ex indici ISTAT, con prima rivalutazione novembre 2026, base novembre 2025; 2. il signor senza alcun riconoscimento della sussistenza dei relativi presupposti, Parte_2 corrisponderà ad in un'unica soluzione ed entro cinque giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni del presente ricorso, l'importo di € 68.049,01 a titolo di quota di TFS (trattamento di fine servizio) per gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. La signora riconosce tale importo come congruo;
Parte_1
3. le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal loro matrimonio, dalla loro separazione, dal loro divorzio, dal godimento da parte del signor dell'immobile sito in Milano, via dei Valtorta n. 6, nonché da reciproci rapporti di Pt_2 debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente accordo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente;
C) compensare integralmente le spese di lite, dando atto che i difensori delle parti hanno rinunziato al beneficio della solidarietà professionale”. Le parti hanno, inoltre, chiesto la revoca dell'udienza già fissata ex art. 473-bis.21 c.p.c. per il 3 febbraio 2026, hanno chiesto di fissare udienza ex art. 473-bis.51 c.p.c. e di sostituirla con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, co. III, c.p.c. e hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. Il Tribunale, con provvedimento del 13 novembre 2025, ha disposto di procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sino al 26 novembre 2025, ore 12.00. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno nuovamente confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, hanno rinunciato a comparire all'udienza e al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c., e hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare. pagina 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
cittadina italiana, nata a [...] il [...], ivi residente, via Zara n. 15 Parte_1
(C.F. e cittadino italiano, nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(FG) il 22 marzo 1962, residente in [...] (C.F. C.F._2
), matrimonio trascritto presso i Registri dello stato civile del Comune di Foggia, anno
[...]
1989, atto n. 63, parte II, serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge e comunicazioni.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025 Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per divorzio giudiziale depositato in data 9 luglio 2025, seguito da istanza congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositata in data 5 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'avv. Teodora Colangelo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'avv. Cinzia Calabrese presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Foggia, in data 18 febbraio 1989 (anno 1989, atto 63, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 14 settembre 2020 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 22 ottobre 2020 pagina 1 di 3
FATTO ha depositato ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 in data 9 luglio 2025, allegando la documentazione richiesta ex art. 473-bis.12 c.p.c.. Con provvedimento del 15 luglio 2025 il Giudice relatore, dott. Amato, ha inter alia, fissato udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 3 febbraio 2026, assegnato alla ricorrente termine al 15 ottobre 2025 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e per il deposito dell'ICE e al resistente termine al 28 novembre 2025 per la sua costituzione e per il deposito del modello ICE. La ricorrente ha provveduto alla notifica di ricorso e decreto in data 12 settembre 2025. Successivamente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto da parte della ricorrente, e in pendenza del termine per la costituzione del resistente, le parti hanno raggiunto un complessivo accordo a definizione del presente procedimento di divorzio. Pertanto, i coniugi con l'istanza congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritta e depositata in data 5 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, verserà ad Parte_2 [...]
a titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio Parte_1 bancario della moglie, l'importo di € 1.300,00, importo rivalutabile ex indici ISTAT, con prima rivalutazione novembre 2026, base novembre 2025; 2. il signor senza alcun riconoscimento della sussistenza dei relativi presupposti, Parte_2 corrisponderà ad in un'unica soluzione ed entro cinque giorni dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni del presente ricorso, l'importo di € 68.049,01 a titolo di quota di TFS (trattamento di fine servizio) per gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. La signora riconosce tale importo come congruo;
Parte_1
3. le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal loro matrimonio, dalla loro separazione, dal loro divorzio, dal godimento da parte del signor dell'immobile sito in Milano, via dei Valtorta n. 6, nonché da reciproci rapporti di Pt_2 debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente accordo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente;
C) compensare integralmente le spese di lite, dando atto che i difensori delle parti hanno rinunziato al beneficio della solidarietà professionale”. Le parti hanno, inoltre, chiesto la revoca dell'udienza già fissata ex art. 473-bis.21 c.p.c. per il 3 febbraio 2026, hanno chiesto di fissare udienza ex art. 473-bis.51 c.p.c. e di sostituirla con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, co. III, c.p.c. e hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. Il Tribunale, con provvedimento del 13 novembre 2025, ha disposto di procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte sino al 26 novembre 2025, ore 12.00. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno nuovamente confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, hanno rinunciato a comparire all'udienza e al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c., e hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare. pagina 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
cittadina italiana, nata a [...] il [...], ivi residente, via Zara n. 15 Parte_1
(C.F. e cittadino italiano, nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(FG) il 22 marzo 1962, residente in [...] (C.F. C.F._2
), matrimonio trascritto presso i Registri dello stato civile del Comune di Foggia, anno
[...]
1989, atto n. 63, parte II, serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge e comunicazioni.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025 Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
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