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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 292 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21/02/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. GIAN PIO CIMINI in sostituzione dell'avv. PAOLINI FILIPPO il q quale chiede la decisione riportandosi al ricorso e per l'avv. GUSSAGO in CP_1 sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUELA la quale impugna e contesta la CTU riportandosi alle valutazioni mediche dell' . In subordine chiede la CP_1 compensazione parziale delle spese in quanto non è stata riconosciuta la percentuale richiesta dal ricorrente. L'avv. CIMININI insiste per le spese
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 292 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. PAOLINI FILIPPO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. DE MARZO CP_1 P.IVA_1
MANUELA ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per infortunio d. lgs. N. 38/2000.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da ricorso e comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.3.2024 adiva l'intestato Tribunale, nella Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro – assumendo di aver inoltrato all' domanda CP_1
diretta ad ottenere la costituzione di una rendita o indennizzo in relazione all'infortunio lavorativo subito in data 16.12.2020 e lamentando che era stata riconosciuto un danno biologico nella misura del 14% – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita o di un indennizzo per il danno biologico connesso all'infortunio subito con un danno biologico nella misura del 18% ovvero nell'altra accertata nel corso di causa e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di CP_1
arretrati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda per CP_1
carenza di domanda di aggravamento e chiedendo comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La domanda proposta nei confronti dell è fondata e merita accoglimento. CP_1
L'eccezione preliminare è infondata.
L'odierna ricorrente ha infatti impugnato nel presente procedimento il verbale della
Commissione Collegiale del 04/10/2023 contestando la percentuale di danno CP_1
biologico ivi riconosciuta e dunque non vi era certamente alcuna necessità di depositare preventivamente un'ulteriore domanda amministrativa.
Peraltro occorre anche rilevare che nella prima perizia di parte a forma del dott. in data 1.2.2023 (antecedente al verbale impugnata) è già indicata una Per_1
valutazione del danno nella misura del 16%.
Nel merito la dinamica dell'infortunio non risulta contestata.
Il C.T.U. dott.ssa ha concluso che “la sig.ra è affetta da esiti di frattura Per_2 Pt_1
sottocapitata del femore sinistro trattata con artroprotesi d'anca e trocanterite, consistenti in coxalgia e limitazione funzionale nei movimenti dell'anca di media entità, dismetria dell'arto inferiore sinistro rispetto al controlaterale, esiti cicatriziali iatrogeni. Il grado di inabilità conseguente all'infortunio del 16.12.2020, nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, sulla base di tutto quanto sopra obiettivato, facendo riferimento alle tabelle valutative del DLgs 38/2000, in particolare alle voci CP_1
tabellari 36 e, per analogia e con le dovute proporzioni, 309 e 271, può essere valutato in misura pari al 16% (sedici per cento) a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa”.
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_2
possa trarsi un diverso convincimento. La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che la ricorrente, in seguito all'infortunio del
16.12.2020, ha riportato un'inabilità permanente pari al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa,
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale d'inabilità (16%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l a rimborsare al difensore antistatario le spese di lite, CP_1
che si liquidano in €. 2.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 21 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza