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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3939/2024 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Torre del Parte_1 P.IVA_1
Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 99/100 - Palazzo Vallelonga, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Falanga Parte_2
(C.F.: ) per procura allegata al ricorso monitorio C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
GI. (P. IVA: ), con sede in Ischia Controparte_1 P.IVA_2
(NA) alla Via Colombo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 Controparte_1
(C.F.: ), DI (C.F.: ) E C.F._3 Parte_3 C.F._4 (C.F.: ), in proprio e quali eredi di Parte_4 C.F._5 Per_1
, rappresentanti e difesi dall'Avv. Francesco Mazzella (C.F.: ) e
[...] C.F._6
dall'Avv. Agostino Ciervo (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._7
costituzione in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1518/2024 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 4.9.2024, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1518/2024, non notificata, che, in accoglimento della proposta opposizione, aveva: revocato il decreto ingiuntivo n. 802/2021, condannando essa opposta al pagamento, in favore di parte opponente, della somma di euro 6.281,76, oltre interessi legali dalla data di deposito della c.t.u. al soddisfo;
dichiarato l'estinzione della fideiussione prestata da e e la loro liberazione Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
come fideiussori;
condannato essa opposta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, oltre a quelle di c.t.u.
L'appellante deduceva: l'erroneità della pronuncia per l'adesione alle indicazioni del c.t.u. sulla nullità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 6 della delibera del 9.2.2000, per omessa indicazione del T.A.E. e per illegittimità Pt_6
della c.m.s. per indeterminatezza dei criteri di calcolo;
la nullità della sentenza per vizio di motivazione in merito all'accertata nullità delle fideiussioni a garanzia del rapporto di conto corrente intrattenuto con l'erroneità della condanna al Controparte_3
pagamento della somma di euro 6.281,76, in assenza di domanda riconvenzionale.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 802/2021; in subordine, condannare gli appellati al pagamento di euro 8.206,20, come da ipotesi b2) della c.t.u., confermando la validità delle fideiussioni e revocando la condanna al pagamento di euro 6.281,76,
ordinandone la restituzione. Vinte le spese del doppio grado.
Gli appellati, costituendosi, chiedevano il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 30.4.2025, pendendo trattative di bonario componimento, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.7.2025, ove nessuno compariva, per cui disposto il rinvio all'udienza del 9.7.2025, ex artt. 309-350-bis c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 22.9.2021, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite. Napoli, 9.7.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3939/2024 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Torre del Parte_1 P.IVA_1
Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 99/100 - Palazzo Vallelonga, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Falanga Parte_2
(C.F.: ) per procura allegata al ricorso monitorio C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
GI. (P. IVA: ), con sede in Ischia Controparte_1 P.IVA_2
(NA) alla Via Colombo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 Controparte_1
(C.F.: ), DI (C.F.: ) E C.F._3 Parte_3 C.F._4 (C.F.: ), in proprio e quali eredi di Parte_4 C.F._5 Per_1
, rappresentanti e difesi dall'Avv. Francesco Mazzella (C.F.: ) e
[...] C.F._6
dall'Avv. Agostino Ciervo (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._7
costituzione in appello
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1518/2024 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 4.9.2024, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1518/2024, non notificata, che, in accoglimento della proposta opposizione, aveva: revocato il decreto ingiuntivo n. 802/2021, condannando essa opposta al pagamento, in favore di parte opponente, della somma di euro 6.281,76, oltre interessi legali dalla data di deposito della c.t.u. al soddisfo;
dichiarato l'estinzione della fideiussione prestata da e e la loro liberazione Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
come fideiussori;
condannato essa opposta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, oltre a quelle di c.t.u.
L'appellante deduceva: l'erroneità della pronuncia per l'adesione alle indicazioni del c.t.u. sulla nullità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 6 della delibera del 9.2.2000, per omessa indicazione del T.A.E. e per illegittimità Pt_6
della c.m.s. per indeterminatezza dei criteri di calcolo;
la nullità della sentenza per vizio di motivazione in merito all'accertata nullità delle fideiussioni a garanzia del rapporto di conto corrente intrattenuto con l'erroneità della condanna al Controparte_3
pagamento della somma di euro 6.281,76, in assenza di domanda riconvenzionale.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 802/2021; in subordine, condannare gli appellati al pagamento di euro 8.206,20, come da ipotesi b2) della c.t.u., confermando la validità delle fideiussioni e revocando la condanna al pagamento di euro 6.281,76,
ordinandone la restituzione. Vinte le spese del doppio grado.
Gli appellati, costituendosi, chiedevano il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 30.4.2025, pendendo trattative di bonario componimento, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.7.2025, ove nessuno compariva, per cui disposto il rinvio all'udienza del 9.7.2025, ex artt. 309-350-bis c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 22.9.2021, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite. Napoli, 9.7.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi