Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 8746/2022, aventi per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza n. 3914/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Mario e Luca Saltalamacchia, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Diego Grassi, giusta procura in atti RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE
EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 14.11.2024 i procuratori hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore e determinarsi in € 450,00 il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio . Per_1
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.4.2022, la sign.ra – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. in data 10.9.2007, dal quale sono Controparte_1 nati (9.11.2004) e (27.12.2009) – esponeva: Per_2 Per_1 (…) il Tribunale di Napoli emetteva la sentenza n° 35/18 con la quale, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, statuiva – tra l'altro che: - i figli minori e Per_2
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre;
- il sig. corrisponderà, entro il giorno 12 di ogni CP_1 mese, la somma di € 700,00 per il mantenimento di e , da rivalutarsi Per_2 Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, dei libri scolastici di , delle spese legate all'attività sportiva dei bambini…” Per_2 La sentenza ha recepito buona parte di quanto precedentemente stabilito nell'ordinanza presidenziale dell'8/3/2017, di cui si riportano due stralci: 1) “deve certamente assegnarsi ex art. 337 sexies c.c. la casa coniugale alla ricorrente, al fine di garantire il prevalente interesse della prole a conservare l'habitat domestico”; 2) “… appare congruo ed adeguato alle attuali capacità economiche del resistente porre a carico dello stesso un assegno complessivo di €. 700,00 per il mantenimento dei figli da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche.”.
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Nulla si deduceva, invece, per il fitto di casa che entrambi gli ex coniugi stavano continuando a pagare al proprietario di casa. Da sottolineare che tale appartamento era stato concesso in locazione ai coniugi dal nuovo marito della madre del (tale CP_1 sig. ), giusto contratto di locazione che, indicava quale canone Persona_3 mensile € 200,00. Peccato che: - una volta lasciata la casa coniugale, il resistente abbia immediatamente smesso di pagare il fitto, che ha dovuto quindi versare la sig.ra in uno alle Pt_1 spese condominiali;
- con singolare tempestività, il proprietario di casa – lo stesso giorno del deposito del ricorso per la separazione giudiziale da parte del CP_1
(15/11/16) – inviava disdetta di contratto di locazione alla data del 30/10/2017 costringendo la ricorrente ad abbandonare la casa coniugale a lei assegnata, sita in
Napoli alla Via Broggia 3, che la ha lasciato in data 25/9/2018 (quindi in data Pt_1 successiva alla sentenza di separazione, come da verbale che si deposita. Tra l'altro nel suddetto verbale si legge che la dr.ssa corrispondeva “al Prof. a Pt_1 Per_3 titolo di indennità di occupazione la somma mensile di € 200,00”. Di conseguenza la ricorrente ha dovuto cercare un'altra soluzione abitativa, accollandosi interamente le spese di fitto e degli oneri atteso il rifiuto del resistente di contribuire. Attualmente paga un canone di locazione di € 700,00 mensili + € 145,00 di oneri condominiali a trimestre. Si fa inoltre presente che la ricorrente, all'epoca della separazione, era impiegata in un ristorante e percepiva una retribuzione di circa € 1.300,00 mensili. Per riuscire ad affrontare le spese della casa e del mantenimento dei figli la ricorrente è stata disposta a sottoporsi a turni estenuanti di lavoro (anche serali), ma in data 15/10/20, a causa della crisi di settore dovuta al Covid, la esponente ha perso il lavoro, ed attualmente ha un contratto di prestazione professionale occasionale con l'Istituto Vittorio Veneto avente ad oggetto l'assistenza specialistica ad alunni diversamente abili. Il contratto riguarda in tutto 440 ore di lavoro che termineranno a fine anno scolastico;
la retribuzione (€ 21,17 ad ora lordi) verrà effettuata in una unica soluzione al termine della prestazione.
Attualmente la esponente – la quale non ha diritto ad alcuna entrata a titolo di disoccupazione, ma non ha ancora percepito la retribuzione dell'attuale occupazione a tempo determinato – affronta tutte le spese per portare avanti i figli grazie all'aiuto dei familiari. Ha chiesto più volte una mano al resistente, ma ha sempre trovato un muro di gomma. La ricorrente percepisce dal resistente € 700,00 mensili e per il momento non ha altre entrate. Eppure identica somma deve pagare (€ 700,00) mensilmente solo per il fitto dell'appartamento (si ripete senza alcun contributo del resistente il quale non si è mai preoccupato della sistemazione abitativa dei propri figli e non ha mai partecipato alle relative spese), oltre a tutte le altre spese (bollette, oneri condominiali, e tutto quanto serve ai ragazzi come spese ordinarie). (…) Ha chiesto: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre un mantenimento in favore della ricorrente di almeno € 300,00 mensili;
3) disporre un mantenimento in favore dei figli di € 1.000,00 mensili, pari ad € 500,00 ciascuno;
4) regolamentare il diritto di visita del padre;
5) condannare il al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Si costituiva il il quale, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, deduceva: CP_1 (…) La sentenza num. 35/2018 appare recepire patti concordati dalle parti in ogni elemento sia umano, relazionale e personale che economico nel dicembre 2017, allorquando la disdetta del contratto di locazione era già pervenuta alla signora
(…) Pt_1
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Alcun disinteresse per la famiglia si è mai consumato da parte del signor Non CP_1 risponde al vero quanto dedotto dalla signora che, in ricorso introduttivo, non Pt_1 esita a muovere censure e contestazioni al marito, riferendo di disinteresse e distacco dagli affetti familiari giungendo ad affermare che, allorquando ha chiesto una mano al resistente, ha trovato un muro di gomma. Egli si sarebbe volontariamente sottratto alle più elementari esigenze dei figli e della moglie. (…) dobbiamo evidenziare come il signor all'esito della separazione, preso atto CP_1 della insanabilità della crisi coniugale, abbia profuso ogni sforzo possibile per far fronte alle esigenze dei figli sia di carattere affettivo ed emotivo che economico.
Nonostante il proprio reddito non consentisse agiate condizioni di vita, ha preferito ricorrere ad aiuti familiari per poter essere preciso nel versamento del mantenimento e non è venir meno alle esigenze scolastiche, ludiche e sportive dei piccoli e Per_2
. Per_1 Con quest'ultimi ha dato vita ad un rapporto genitoriale equilibrato, evitando di coinvolgerli e smorzando i toni in eventuali questioni sorte con l'altro genitore, ed attenendosi a quanto oggetto di accordo in ordine al diritto di visita e frequentazione. A tal proposito giova sottolineare che, onorando i patti sottoscritti, il signor tiene CP_1 con sé i figli per 20 giorni al mese ossia nei giorni del martedì e giovedì di ogni settimana e due fine settimana dalla mattina del sabato al lunedì mattina, ospitandoli presso di sé e provvedendo per tutto quanto in loro bisogno. Si è sempre dato carico di spese mediche, segnatamente a costose spese oculistiche e odontoiatriche, alla anticipazione delle spese per libri scolastici ed alla opportuna condivisione o anticipazione di spese per attività sportive. In tal quadro possiamo anche evidenziare che la condivisione di spese e mantenimento per i piccoli e , di fatto, Per_2 Per_1 gravino sul signor in senso totale e compiuto, in misura che evidentemente CP_1 esorbita l'assegno di mantenimento concordato in €. 700,00 mensili. Basti solo considerare che l'aggravio economico rappresentato dalla convivenza per collocazione presso la madre resta affievolito, e compensato, dalla collocazione di fatto presso il padre per circa metà dei giorni di ciascun mese.
Di tanto alcuna recriminazione viene formulata ma si segue precisazione per maggior chiarezza delle reciproche posizioni, giacché allorquando la signora deduce Pt_1 che “… percepisce dal resistente € 700,00 mensili e per il momento non ha altre entrate…” possiamo ritenere congrua la partecipazione del signor alle spese CP_1 abitative dei minori sulla scorta del suo impegno economico per la collocazione di fatto disaminata.
In atto introduttivo la signora deduce, abilmente, la crisi economica ed il Pt_1 disagio in cui versa fino ad affermare, proditoriamente, di non avere altre entrate oltre gli €.700,00 mensili del mantenimento dei minori. (…) la ricorrente si attarda a precisare che all'epoca era impiegata presso un ristorante con reddito mensile di €. 1.300,00, che per affrontare le spese ed il mantenimento dei figli si sia dovuta imporre estenuanti orari di lavoro e di essere, allo stato, priva di occupazione e gravata da spese per l'affitto di casa pari ad €. 700,00 mensili. In merito alla locazione dell'immobile attualmente abitato dobbiamo rilevare che agli atti viene prodotto contratto in cui il conduttore appare persona diversa ossia tale signora e che pertanto non possiamo ritenere, allo stato, acquisita Controparte_2 prova che tale rapporto coinvolga la ricorrente. Seppure la signora operasse in CP_2 supporto alle risorse della signora per contro il signor al fine di avere Pt_1 CP_1 disponibilità economica sufficiente alle esigenze dei minori, è ospite di un appartamento in proprietà delle zie materne per supporto economico della propria madre.
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(…) Ancora non precisa se il rapporto di lavoro interrotto a causa del Covid fosse il medesimo del periodo della separazione. In ogni caso, sulla scorta della normativa emergenziale introdotta per fronteggiare gli effetti socio economici della pandemia da Covid-19 che si è succeduta sin da marzo 2020, fino al 31/12/2021 vigeva il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia individuale che collettivo. Ne segue che la signora dovrebbe, quanto meno, beneficiare della indennità di Pt_1 disoccupazione prevista dalla legge, indennità che non percepisce giacché il rapporto di lavoro si è interrotto per volontà del lavoratore ossia la signora che ha Pt_1 rassegnato le dimissioni dall'impiego. Ancora allega agli atti prova di un contratto di lavoro intervenuto con l'
[...] che, con le 440 ore di consulenza ed assistenza retribuita Controparte_3 come educatore psico sociale, appare contraddire quanto affermato in ordine alla totale assenza di reddito. Peraltro non possiamo ignorare che la signora abbia Pt_1 conseguito diploma di laurea in scienze umane, che certo le offre chances di lavoro ulteriori. (…) Non sfugga che lo stato patrimoniale della signora è alimentato Pt_1 anche dalla proprietà di un immobile in Napoli alla Via Supportico d'Astuti, 25 da cui ha tratto e trae reddito da rapporti di locazione a terzi.
Alla luce di quanto precede, non sussistono requisiti utili a riconoscere un assegno alimentare in favore della signora Pt_1
Il signor non hai negato alcunché ai figli minori ed al fine di determinare CP_1 l'opportuno e giusto assegno di mantenimento in favore dei soli figli minori (…) Dalla documentazione fiscale che si produce è facile evincere che, come media reddituale, nell'anno 2016, anno della separazione, il reddito mensile medio ammontava a circa 1.300,00/1.400,00 euro – cfr. doc. 2) buste paga 2016 -. Nell'anno
2021 il reddito mensile medio ammonta a circa 1.400,00 euro – cfr. doc. 3) buste paga
2021 – e la medesima media si esprime anche con le buste paga dell'anno 2022 – cfr. doc. 4) buste paga 2022. A tal proposito, la produzione dei C.U. relativi agli anni 2020,
2021 e 2022 registra la flessione indotta dallo stato di cassa integrato imposto dall'emergenza pandemica. (…) Ha chiesto: pronunciare sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e o assumere ogni provvedimento che, in merito, ritenga Per_2 Per_1 opportuno e necessario, e riconoscere ai minori la residenza e la collocazione alternativa, e/o per uguali periodi di tempo presso la madre signora e/o presso Pt_1 il padre signor Per l'effetto disporre opportuno assegno di mantenimento in CP_1 favore dei figli minori con attribuzione al genitore collocatario. Respingere la istanza di assegno divorzile in favore della signora C) Determinare, in ogni Parte_1 caso, la partecipazione a carico di ciascun genitore dell'onere delle spese straordinarie, mediche e di istruzione alle stesse necessarie con espresso richiamo ed osservanza al
“Protocollo di Intesa” intervenuto tra il Tribunale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 07/03/2018.
Il Presidente del Tribunale, all'udienza dell'8.6.2022, ha ascoltato le parti. La ricorrente ha dichiarato: dalla separazione del 2018 sono andata avanti sia pure con difficoltà con lavori in nero. Sono laureata in scienze dell'educazione ed ho anche un diploma di scuola alberghiera. Dopo la separazione ho lavorato in un ristorante per due anni e mezzo al nero e poi con un contratto di lavoro regolare. Al momento della separazione frequentava il convitto Vittorio Emanuele con un costo di € Per_1
1.700,00 mensili, ma dopo la separazione mio marito non volle più contribuire e di questa spesa mi feci carico da sola. Terminata la scuola elementare ho messo mio figlio ad una scuola pubblica. Per la casa, la disdetta era stata notificata a mio marito e non
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a me;
speravo di potervi restare ed invece venni cacciata e fui costretta a cercare un'altra abitazione, anche in zona, per non alterare gli equilibri dei miei figli. Mio marito non mi ha mai passato gli assegni familiari;
ora spero di recivere l'assegno unico. Non si fa carico neppure del pagamento dei libri di testo dei figli. Allo stato non riesco a fare fronte a tutte le spese perché pago 700 euro di affitto. Vado avanti grazie all'aiuto di mia madre. L'immobile di via Supportico d'Astuni è un basso che ho ereditato da mio padre ed è gravato da un mutuo che sta sostenendo mia madre.
Il resistente ha dichiarato: faccio presente che d'estate trascorro 15 giorni con i ragazzi che mantengo interamente, ma verso ugualmente 700 euro a mia moglie;
ogni volta che incontro i miei figli ci sono spese ulteriori per fare fronte alle loro esigenze. Mia moglie si è volontariamente dimessa dal lavoro al ristorante per poi instaurare una vertenza di lavoro che le ha compromesso possibilità di lavoro futuro. Per le spese dei libri scolastici, sono sempre io ad anticipare tutte le spese e poi mi faccio ridare da mia moglie i buoni libro che riceve grazie al suo ISEE più basso, ma quest'anno non mi ha ancora restituito quelle somme benchè le abbia già incassate. Anche sulle spese straordinarie, spesso anticipo somme per le quali mia moglie non mi rimborsa mai la sua parte. Abito a casa di mia madre ed inizialmente ero ospite ma ora mi devo fare carico di qualche spesa di casa. La casa di proprietà che abbiamo a SO è in comproprietà con mio fratello ma è occupata da una persona che è rimasta morosa e l'ha occupata anche con il figlio che è agli arresti domiciliari.
Il Presidente ha statuito quanto di seguito si riporta: (…) Ad avviso di questo Presidente è necessario apportare una modifica alle condizioni della separazione. Ed infatti, la partecipazione del al mantenimento dei figli CP_1 minori appare senz'altro congrua nella misura così come concordata in sede di separazione. Tuttavia, è oggettivo il dato del rilevante peggioramento delle condizioni complessive della ricorrente che, se da un lato non può più contare sul reddito da lavoro che le veniva assicurato dall'originario impiego presso un ristorante (come documentato in atti), trovandosi oggi in una situazione di precariato poco e male retribuito, dall'altro è gravata da un canone di locazione ben superiore a quello sostenuto all'epoca della separazione (€ 700,00 a fronte di € 200,00 mensili). Tutto ciò, tra l'altro, salve eventuali ulteriori risultanze che dovessero emergere in corso di istruttoria, non pare potersi attribuire a responsabilità della ricorrente, che parrebbe seriamente impegnata nel tentativo di svolgere un'attività lavorativa adeguatamente retribuita (come dimostra il passaggio da un tipo di lavoro ad un altro, pure molto differenti tra loro). Dall'altro lato, se è vero che, come dedotto dal le spese sostenute per il CP_1 mantenimento dei figli non si esauriscono nel versamento mensile di € 700,00, posto che egli si fa carico anche del mantenimento diretto dei ragazzi nei giorni in cui gli stessi sono presso di lui, è pur vero che dalle sue buste paga emergono voci di retribuzione che, pur non essendo fisse, appaiono sufficientemente costanti (fringe benefits e bonus provvigioni) da poter essere valutate come componente stabile del reddito complessivo.
Dunque, pare necessario disporre un minimo contributo al mantenimento della moglie, che – salve le ulteriori determinazioni che potranno prospettarsi in esito all'istruttoria
– allo stato pare equo determinare in € 200,00 mensili.
P.Q.M.
Il Presidente, visto l'art. 4 della l. 898/1970, ad integrazione delle condizioni della separazione fissate con la sentenza di separazione di questo Tribunale n. 35/2018 pubblicata in data 03.01.2018, fissa a carico di un assegno mensile Controparte_1
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quale contributo al mantenimento di di € 200,00, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria secondo gli indici Istat F.O.I.; conferma per il resto le rimanenti statuizioni;
(…)
La suddetta ordinanza, reclamata dal è stata confermata dalla Corte d'Appello: CP_1 (…) Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Va, invero, premesso che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello che il coniuge aveva prima della separazione o quanto meno in continuità con esso, in un'ottica di perequazione finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cass., ord. 5603/2020). Tuttavia, deve sempre tenersi in debito conto l'eventualità che il coniuge fruisca di redditi propri (tali da fargli conservare la pregressa condizione) e che sussista una rilevante differenza patrimoniale tra i coniugi, sicchè l'assegno deve essere quantificato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (Cass., 6712/2005). Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi come non possa dubitarsi del peggioramento della situazione economica della successivamente alla sentenza di separazione per effetto della Pt_1 cessazione del rapporto di lavoro presso il ristorante “La Taverna” di Napoli e del successivo impiego presso l'istituto scolastico Vittorio Veneto con mero contratto a progetto. Ed invero, appare del tutto logico presumere che la donna - se al tempo degli accordi di separazione non fosse stata effettivamente occupata al nero presso il ristorante, - giammai avrebbe concordato con il coniuge la non spettanza a proprio favore di alcun assegno di mantenimento. Per ciò che concerne - poi - la situazione abitativa della reclamata e dei figli, è pacifico che - successivamente alla separazione - la era costretta ad assumere in locazione un nuovo alloggio (per un canone Pt_1 mensile di euro 700,00, a fronte di quello di euro 200,00 relativo alla ex casa coniugale) a nulla rilevando che l'intimazione dello sfratto fosse stata notificata già nel 2016, avendo la circostanza del trasloco acquisito attualità e concretezza solo dopo la sentenza di separazione. Del resto - al contrario di quanto rappresentato dal reclamante - non è sostenibile che nei patti intercorsi fra le parti si fosse tenuto conto della più o meno imminente esecuzione dello sfratto, non emergendo dalla sentenza del Tribunale di Napoli - in cui i citati patti venivano integralmente trasfusi - alcun riferimento a tale circostanza. Nessun rilievo, poi, assume - in punto di comparazione delle situazioni patrimoniali delle parti - la circostanza che la sia proprietaria Pt_1 di un piccolo immobile sito nel centro storico di Napoli, tenuto conto del fatto che anche il è comproprietario (unitamente al fratello) di un immobile sito nel CP_1 quartiere partenopeo di SO e che comunque entrambi i cespiti appaiono potenzialmente produttivi di rendite di scarsa entità. Analogamente è a dirsi in ordine alla evidenziata percezione da parte della del reddito di cittadinanza, atteso Pt_1 che - se è incontestato e documentalmente assodato che la relativa domanda sia stata avanzata - non consta, allo stato, alcuna prova che la stessa sia stata accolta, sicchè è evidente che la detta circostanza andrà accertata nella sede di merito. Deve, dunque, concludersi per la rilevabilità - successivamente alla sentenza di separazione - di un concreto peggioramento della situazione economica della rispetto a quella - Pt_1 rimasta inalterata - del (che svolge la professione di tecnico commerciale, con CP_1
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uno stipendio medio di circa euro 1.500,00 al mese, cui vanno aggiunti i fringe benefits, pur non assumendo gli stessi - come osservato dalla difesa del reclamante - il carattere di regolare e stabile voce retributiva). Ne consegue che - salvi gli approfondimenti istruttori demandati alla fase propria del giudizio di merito - deve - pari ad euro 200,00 al mese – posto in fase presidenziale a carico di in favore di Controparte_1 Pt_1
. (…)
[...]
Pronunciata la sentenza sullo status (n. 3914/2023), il GI, all'udienza del 7.3.2024 ha sentito la ricorrente in sede di interrogatorio formale deferitole dal in ordine alla CP_1 circostanza relativa all'attività iniziata dalla di ricezione turistica Pt_1 nell'immobile di sua proprietà in via Supportico d'Astuti n. 25. La ricorrente ha dichiarato: si tratta di un monolocale sito in via Supportico d'Astuti 25 (a Monte di Dio) che è di mia proprietà sul quale grava un mutuo di 250 euro originari ed oggi aumentata a 425 euro. Me la lasciò mio padre e prima era lui a pagare il mutuo che oggi sostengo io. Poiché il mutuo è alto, lo scorso anno sono riuscita a pagare il mutuo, le spese condominiali e le tasse. Quest'anno non sto ricevendo prenotazioni ed il mio sito è su booking. Non ho messo alcuna inserzione su altri siti e se il mio immobile
è apparso su Hotel in Naples e Best Hotel in Naples, non ne so nulla. Attualmente non lavoro e mi riferisco a questa attività; per il resto, lavoro a progetto con la scuola e ricevo un compenso annuo in due tranche per un totale di € 5000.00 all'anno, come ho già esposto in ricorso.
In sede di libero interrogatorio, poi, la sign.ra ha dichiarato: che Pt_1 Per_1 compirà 15 anni a dicembre, non ha mai avuto problemi con il padre;
lo vede regolarmente e non ci sono mai state criticità neppure durante la separazione. Per cui non c'è alcuna necessità di sentirlo in quanto il ragazzo sta bene ed ha una regolare vita sociale e fa sport ed è sereno. Percepisco l'assegno unico di 320 euro per i miei figli e per il momento lo ricevo tutto io. Sarei disponibile ad un accordo, anche a rinunciare all'assegno divorzile, purchè venga aumentato un po' l'assegno per i miei figli dato che sostengo un canone di 750,00 al mese.
Il Gi, pertanto, con ordinanza del 4.4.2024, ha revocato l'assegno di mantenimento per la ricorrente posto a carico del marito ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Circa le modalità di affido di , oggi sedicenne, va senz'altro confermato Per_1 l'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Le visite padre-figlio minore, in ragione dell'età del ragazzo, vanno liberalizzate.
Non è stato, inoltre, ritenuto necessario disporre l'ascolto del minore in quanto non sono emerse criticità nei rapporti padre-figlio.
Circa il riconoscimento dell'assegno per il mantenimento di e di Per_2 Per_1 la ricorrente in sede di atti difensivi finali ha dedotto:
Anche se l'assegno divorzile è stato revocato, non si può sostenere che la situazione economica della ricorrente sia migliorata al punto di potere contribuire considerevolmente al mantenimento dei figli. Come già ampiamente detto, la stessa paga anche un canone di locazione di € 750,00 + € 145,00 di oneri condominiali a trimestre oltre le bollette. Si chiede pertanto l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli. (…) Ricordiamo che la quantificazione dell'assegno in € 700,00 risale al gennaio 2018, quando i ragazzi avevano 14 e 9 anni. Riguardo al mantenimento, al contributo e sostegno ai figli, bisogna considerare anche il contegno del resistente, il
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quale – su questo sappiamo di essere ripetitivi – non ha MAI contribuito all'acquisto dei libri di poiché non era previsto in sentenza (sentenza n. 35/2018). La Per_1 circostanza si commenta da sola. Dovendo procedere al pignoramento presso terzi, la esponente è venuta a conoscenza che il aveva cambiato lavoro sin dal luglio CP_1
2022. Ed infatti il nuovo datore di lavoro (EL S.p.A ), ha rilasciato una dichiarazione positiva, con diverse integrazioni. Come si può leggere dalle comunicazioni del terzo, il ha maturato, solo per il mese di luglio, una CP_1 provvigione € 3.024,20. Oltre alle provvigioni mensili, la società ha dichiarato
“possono essere erogati mensilmente anche degli acconti provvigionali che, appunto, costituiscono meri anticipi su eventuali provvigioni maturande e che sono importi soggetti a conguaglio annuale” . Per il momento disponiamo della sola dichiarazione del mese di luglio poiché l'udienza deve essere ancora fissata. La stessa, tuttavia, è indicativa del fatto che il resistente ha sensibilmente migliorato (se non raddoppiato) le sue condizioni economiche. Quindi, le dichiarazioni dei redditi depositate nel presente giudizio, riguardano il precedente lavoro dello stesso, quale dipendente della Lambda S.p.A. Insomma, il resistente ha scoperto che la aveva intrapreso un'attività Pt_1 lavorativa e lo ha riportato immediatamente nel giudizio, ma ha sempre taciuto il suo migliorativo cambiamento di lavoro – avvenuto all'indomani dell'udienza presidenziale (8/6/2022) – che è stato scoperto solo in occasione del pignoramento. Eppure, nelle difese il resistente ha sempre indicato – quale guadagno mensile del - € CP_1
1.300,00/1.400,00, continuando a riportarsi ai documenti fiscali depositati. Insiste per una maggiorazione dell'assegno di mantenimento dei propri figli: disporre un mantenimento in favore dei figli di € 1.000,00 mensili, pari ad € 400,00 per la figlia
(oggi maggiorenne) ed € 600,00 per il figlio . Disporre l'assegno Per_2 Per_1 divorzile.
Il evidenziando che la percepisce per intero l'assegno unico per i CP_1 Pt_1 figli, pari ad € 320,00 mensili, ha chiesto: disporre opportuno assegno di mantenimento in favore del figlio minore non superiore all'importo di Per_1
€.300,00 mensili e della figlia maggiorenne, non autonoma, nella misura Per_2 che riterrà opportuna;
determinare, in ogni caso, la partecipazione a carico di ciascun genitore dell'onere delle spese straordinarie, mediche e di istruzione alle stesse necessarie con espresso richiamo ed osservanza al “Protocollo di Intesa” intervenuto tra il Tribunale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 07/03/2018.
Orbene, osserva preliminarmente il Collegio che non sono oggetto di valutazione i documenti allegati alla comparsa conclusionale della ricorrente in quanto tardivi e successivi all'udienza di precisazione delle conclusioni. Sugli stessi – e sulle nuove deduzioni afferenti al mutamento di lavoro del – non vi è contraddittorio e non CP_1 sono ritenuti ammissibili. Peraltro, pende autonomo giudizio in sede di esecuzione presso altro Giudice.
Passando al merito, occorre fare un distinguo tra l'assegno per la figlia maggiorenne ed il contributo al mantenimento per il figlio minore, posto che, come emerso Per_2 dall'istruttoria, la ricorrente percepisce per entrambi i figli l'assegno Unico pari ad € 320,00 mensili (su cui non vi è stata opposizione del . Tale percezione, pertanto, CP_1 per intero, può trovare conferma in questa sede come da recente ordinanza della
Cassazione n. 4672/22.2.2025 che ha previsto la facoltà per il giudice della separazione o del divorzio, di poter statuire in ordine alla percezione di tale contributo statale a favore di uno o di entrambi i genitori. In ogni caso, va tenuto conto che tale emolumento cessa al compimento del ventunesimo anno di età, per cui è chiaro che per
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tale assegno è ormai in scadenza e la a breve non ne riceverà il Per_2 Pt_1 relativo importo.
Per il figlio maggiorenne ma non autonomo (circostanza non contestata) - osserva il
Collegio che giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis
Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne cui il Collegio ritiene di aderire, l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass.
4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass.
12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie
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aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
Orbene, avuto riguardo a - che tra poco compirà 21 anni, - non essendo stato Per_2 contestato dal padre che la ragazza non sia ancora autonoma in quanto studentessa universitaria, tenuto conto della circostanza che la stessa vive presso la madre che provvede al suo mantenimento in via diretta, sostiene il canone di locazione e percepirà ancora per breve tempo l'assegno unico per la ragazza, - il Collegio determina in € 400,00 la somma che il padre dovrà corrispondere mensilmente alla madre con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutazione annuale dal maggio 2026.
Diversa valutazione va, invece, fatta per il minore , che a breve compirà Per_1
16 anni. Tenuto conto delle risultanze istruttorie sopra evidenziate, del tempo trascorso dall'omologa separazione del 2018, della prevalenza del tempo trascorso dalla minore con la madre che provvede al suo mantenimento in via diretta, nonché del fatto che le esigenze dei minori aumentano con l'età senza che sia necessario, sul punto, allegare alcuna prova, il Tribunale ritiene porsi a carico del padre quale contributo al suo mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione da maggio 2026.
Tale impegno a carico del padre per entrambi i figli appare congruo sia alla luce della retribuzione percepita dal - (come già valutata dal Presidente del CP_1 Tribunale e dalla Corte d'Appello con i provvedimenti sopra riportati) - sia tenendo conto della circostanza che il nulla ha provato in atti in ordine ad un CP_1 suo contributo alle spese della casa della madre presso la quale si è trasferito
(come asseritamente sostenuto) né in ordine ad eventuale altra collocazione abitativa scelta nelle more del giudizio: nulla, infatti, è emerso circa la attuale permanenza del presso casa della madre (a titolo di ospitalità) o sulla scelta CP_1 di locare altra abitazione, a differenza della che sostiene il peso del Pt_1 canone di locazione della casa dove abita con i figli da quando si è separata. Né, inoltre, è stato documentato alcunchè circa la proprietà di SO – di cui il CP_1
è contitolare con il fratello – poiché il resistente non ha dato prova sulla redditività di tale immobile. Infine, il ben potrà sostenere l'importo complessivo di € CP_1 900,00 per i figli tenuto conto che è stato revocato l'assegno di mantenimento per la moglie dal Gi con ordinanza del 4.4.2024.
Per entrambi i figli i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa del 7.3.2018. Infine, va confermata dal Collegio la revoca dell'assegno di mantenimento statuito dal GI in corso di giudizio e va, pertanto, rigettata la domanda di assegno divorzile a carico della ricorrente, che, peraltro, dopo avervi rinunciato in sede di libero interrogatorio, ne ha nuovamente fatto domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di giudizio, stante la non opposizione al divorzio e tenuto conto dell'esito del giudizio, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione privilegiata presso la madre e con modalità di
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visita come indicate in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
mensilmente, quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1 e , la somma pari ad euro 900,00, di cui € 400,00 per Per_2 Per_1
ed € 500,00 per con decorrenza dalla pronuncia e Per_2 Per_1 adeguamento ISTAT da maggio 2026, nonché l'obbligo a carico del ricorrente di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come espresso in parte motiva;
- dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito per intero dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 28.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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