Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/04/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n.°_________ LG.
n.°_________ Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
n.° ________ Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. MARCO TREMOLADA Presidente
Dott. MIRCO LOMBARDI Giudice
Dott. DARIO COLASANTI Giudice rel.
Nel PU 6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato in data 14.02.2025 da:
CF e P VA , assistita e difesa dall'Avv. Luca Perego;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
Contro
(CF ) avente sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Calolziocorte (LC) Via Istria n. 18/B:
RESISTENTE
lette le istanze di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione in atti;
convocate le parti per l'udienza dell'8.4.2025;
udito il Giudice relatore;
premesso riguardo alle questioni processuali che:
• La società debitrice ha sede legale, in CALOLZIOCORTE (LC) sicché sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27 c. 2 e 3° lett. c) CCII;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente in quanto è titolare di un diritto di credito in forza di decreto ingiuntivo non opposto;
• il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata ai sensi dell'art. 40 comma 6° avanti all'Autorità Giudiziaria, tramite la regolare
all'indirizzo del debitore risultante dai registri pubblici;
ritenuto che il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI,
per le seguenti ragioni:
• innanzitutto, ricorre il requisito di cui al 1° comma dell'art. 121 CCII poiché la società debitrice ha svolto attività commerciale, come dimostrato dalla documentazione in atti, da cui emerge che la stessa ha iniziato l'attività l'11.5.2019, occupandosi di attività edile ed immobiliare in genere,
costruzione e ristrutturazione di immobili, assemblaggio minuterie metalliche
• inoltre, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), come si evince dalla documentazione agli atti, soprattutto con riferimento al bilancio al
31.12.2022 dove sia l'attivo patrimoniale (euro 460.735,00), sia i ricavi (euro 950.024,00)
superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 2 lettera d) CCII;
ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza per le seguenti ragioni:
- la società risulta essere in liquidazione in base ad atto iscritto Controparte_1
nel Registro delle Imprese in data 11.7.2024;
- secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, “Quando la società è in liquidazione, la
valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di
provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla
distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come
invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per
soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 13644/2013). Anche tale dimensione di equilibrio o
eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve
perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio,
esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica
esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso,
onere nella specie non assolto” (ad es. Cassazione civile, sez. I, 06 settembre 2006, n. 19141); dunque in caso di società in liquidazione l'accertamento dell'insolvenza segue regole e criteri molto differenti rispetto all'ipotesi ordinaria: innanzitutto la valutazione del Tribunale si fonda sul confronto tra attivo e passivo in ottica liquidatoria;
inoltre l'onere probatorio della capienza del patrimonio rispetto all'indebitamento grava sul debitore, in linea con il principio generale di vicinanza della prova, così che quest'ultimo deve dare analiticamente conto dei criteri di liquidazione, dell'orizzonte temporale delle operazioni, nonché dell'ammontare attuale dei debiti e del loro presumibile incremento nel corso dell'attività liquidatoria;
- Applicando le regole di accertamento enunciate, l'assenza di qualsiasi difesa e produzione documentale da parte della società debitrice comporta l'assoluta mancanza di elementi sulla base dei quali quantificare il valore di liquidazione dell'attivo, mentre l'ammontare del passivo è
perlomeno pari a quello del credito del ricorrente, pur se di minimo importo, e dalla più ingente esposizione debitoria nei confronti dell'erario superiore a 100.000,00 euro come si evince dall'estratto di ruolo dell' ; Controparte_2
ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) CCII poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come dimostrato dall'inadempimento al credito del ricorrente, pur se di minimo importo;
dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'erario superiore a 100.000,00 euro come si evince dall'estratto di ruolo dell'
[...]
; dall'assenza di prospettive di far fronte alle passività in tempi ragionevoli Controparte_2
desumibile dalla liquidazione in cui versa la società debitrice dal luglio 2024 e dall'assenza di qualsiasi difesa e produzione documentale in questa sede;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dall'art. 125 CCI
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(CF ) avente sede legale in Calolziocorte (LC) Via Istria n. 18/B: Controparte_1 P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e Curatore il dott. con invito ad accettare Persona_1
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, allegando la dichiarazione di cui agli artt. articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE
al fine di consentire il più celere svolgimento delle operazioni di liquidazione degli immobili presenti nel patrimonio del Fallimento, che la relativa stima sia preceduta dall'immediato incarico ad un notaio o all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, a cui è direttamente autorizzato il Curatore, per la redazione di una relazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma redatta nel rispetto dei contenuti e dei criteri (anche di determinazione del compenso) di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 10.9.2025 alle ore 11.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale, che può intervenire nella predetta udienza per essere sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società per cui è stata aperta la liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio dell' 8.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Tremolada