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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/03/2024, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9572/2022 r.g.,
decisa nell'udienza del 26.3.2024, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Vincenzo Percolla;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: indennità covid-19.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.12.2022, , premesso di lavorare Parte_1
alle dipendenze dell' dal 8.10.2014 quale infermiere in servizio CP_2
presso il reparto di neurologia dell'ospedale “ ” di e Org_1 CP_1
di avere assistito dal 15.3.2020 al 15.5.2020 pazienti affetti da covid-19,
chiedeva condannarsi l' a pagare la somma di euro 2.520,00 a CP_2
titolo di indennità ex art. 1 co. 1 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_2
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'art. 1 co. 1 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27, come mod.
dall'art. 2 co. 6 lett a) d.l. 19.5.2020 n. 34 conv. in l. 17.7.2020 n. 77, ha previsto un incremento dei fondi contrattuali in favore del personale della dirigenza e del comparto sanità per l'anno 2020 allo scopo di remunerare le prestazioni correlate alle condizioni di lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19.
Con accordo sindacale regionale del 28.5.2020 sono state ripartite le risorse disponibili tra le diverse della regione e si è previsto quanto segue: “Nell'ambito di ciascuna azienda/ente, nel rispetto delle previsioni
di cui all'art.1 co. 1 d.l. 18/2020, gli importi devono essere effettivamente
erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei
(cumulativi) seguenti criteri: a) lavoro effettivamente prestato nel periodo
15 marzo – 15 maggio;
b) coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di
contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19. Il coinvolgimento diretto
in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti
nei quali sono ricoverati pazienti covid, come da elenco di cui alla fascia A)
della tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta
ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19 per tutte le
2 altre attività aziendali di cui alla fascia B), alla fascia C) e alla fascia D)
della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale”.
Nella tabella richiamata da tale clausola sono indicate quattro fasce di importi (fascia A: euro 63 per ogni turno;
fascia B: euro 37 per ogni turno;
fascia C: euro 20 per ogni turno;
fascia D: euro 10,00 per ogni turno) con le corrispondenti tipologie di strutture.
Con accordo aziendale del 15.4.2021, le oo.ss. hanno rimesso all' la Pt_2
ripartizione delle risorse tra le fasce B, C e D sulla base delle risorse assegnate.
L ha assegnato risorse alle fasce A, B e C mentre nulla ha erogato Pt_2
per la fascia D.
L'istante assume di avere diritto al compenso previsto per la fascia A nella ricorrenza delle due condizioni all'uopo previste, a suo dire, dall'accordo sindacale regionale, ovvero la effettiva prestazione di lavoro nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020 ed il coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid-19.
Tuttavia, l'accordo regionale inserisce nella fascia A, se coinvolti nell'emergenza covid, i dipendenti che operano in un elenco di strutture tra cui non rientra il reparto di neurologia, cui appartiene l'istante.
Del resto, la fascia A è contrassegnata, secondo il citato accordo, dal coinvolgimento diretto del personale ivi operante in attività di contrasto al covid, nel senso che deve trattarsi di attività prestata in favore di “pazienti covid”, che siano risultati cioè positivi al tampone, laddove, come è
3 emerso dalla espletata prova per testi, i pazienti venivano ricoverati nel reparto di neurologia solo previo tampone negativo, e se si
“positivizzavano” durante la degenza venivano trasferiti presso l'ospedale
Org_2
Per le stesse ragioni, non rileva che, come pure è emerso dalla espletata prova per testi, in casi di urgenza l'istante si recasse presso il pronto soccorso e la radiologia per assistere pazienti ancora in attesa dell'esito del tampone, poiché anche in tali casi non vi era una conclamata positività
degli stessi, i quali pertanto non potevano qualificarsi come “pazienti covid”; inoltre, gli accessi dell'istante nei suddetti reparti (compresi tra le strutture elencate nella fascia A) costituivano eccezioni rispetto all'attività
normalmente svolta nel reparto di appartenenza, ovvero quello di neurologia.
Quest'ultimo peraltro, oltre a non rientrare tra le strutture elencate nella fascia A, neppure rientra tra le strutture elencate nella fascia B e nella fascia C, restando pertanto ricompreso tra quelle della residuale fascia D,
cui appartengono, secondo il citato accordo regionale, gli “altri operatori
del servizio sanitario regionale che non sono compresi nelle fasce
precedenti”.
Ebbene, si è già detto che per i dipendenti appartenenti alla fascia D,
all'esito della contrattazione aziendale non è stata prevista l'erogazione di alcun importo a titolo di indennità covid-19.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
4 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese CP_2
di causa, liquidate in euro 1.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 26.3.2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9572/2022 r.g.,
decisa nell'udienza del 26.3.2024, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Vincenzo Percolla;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: indennità covid-19.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.12.2022, , premesso di lavorare Parte_1
alle dipendenze dell' dal 8.10.2014 quale infermiere in servizio CP_2
presso il reparto di neurologia dell'ospedale “ ” di e Org_1 CP_1
di avere assistito dal 15.3.2020 al 15.5.2020 pazienti affetti da covid-19,
chiedeva condannarsi l' a pagare la somma di euro 2.520,00 a CP_2
titolo di indennità ex art. 1 co. 1 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_2
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'art. 1 co. 1 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27, come mod.
dall'art. 2 co. 6 lett a) d.l. 19.5.2020 n. 34 conv. in l. 17.7.2020 n. 77, ha previsto un incremento dei fondi contrattuali in favore del personale della dirigenza e del comparto sanità per l'anno 2020 allo scopo di remunerare le prestazioni correlate alle condizioni di lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19.
Con accordo sindacale regionale del 28.5.2020 sono state ripartite le risorse disponibili tra le diverse della regione e si è previsto quanto segue: “Nell'ambito di ciascuna azienda/ente, nel rispetto delle previsioni
di cui all'art.1 co. 1 d.l. 18/2020, gli importi devono essere effettivamente
erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei
(cumulativi) seguenti criteri: a) lavoro effettivamente prestato nel periodo
15 marzo – 15 maggio;
b) coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di
contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19. Il coinvolgimento diretto
in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti
nei quali sono ricoverati pazienti covid, come da elenco di cui alla fascia A)
della tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta
ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19 per tutte le
2 altre attività aziendali di cui alla fascia B), alla fascia C) e alla fascia D)
della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale”.
Nella tabella richiamata da tale clausola sono indicate quattro fasce di importi (fascia A: euro 63 per ogni turno;
fascia B: euro 37 per ogni turno;
fascia C: euro 20 per ogni turno;
fascia D: euro 10,00 per ogni turno) con le corrispondenti tipologie di strutture.
Con accordo aziendale del 15.4.2021, le oo.ss. hanno rimesso all' la Pt_2
ripartizione delle risorse tra le fasce B, C e D sulla base delle risorse assegnate.
L ha assegnato risorse alle fasce A, B e C mentre nulla ha erogato Pt_2
per la fascia D.
L'istante assume di avere diritto al compenso previsto per la fascia A nella ricorrenza delle due condizioni all'uopo previste, a suo dire, dall'accordo sindacale regionale, ovvero la effettiva prestazione di lavoro nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020 ed il coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid-19.
Tuttavia, l'accordo regionale inserisce nella fascia A, se coinvolti nell'emergenza covid, i dipendenti che operano in un elenco di strutture tra cui non rientra il reparto di neurologia, cui appartiene l'istante.
Del resto, la fascia A è contrassegnata, secondo il citato accordo, dal coinvolgimento diretto del personale ivi operante in attività di contrasto al covid, nel senso che deve trattarsi di attività prestata in favore di “pazienti covid”, che siano risultati cioè positivi al tampone, laddove, come è
3 emerso dalla espletata prova per testi, i pazienti venivano ricoverati nel reparto di neurologia solo previo tampone negativo, e se si
“positivizzavano” durante la degenza venivano trasferiti presso l'ospedale
Org_2
Per le stesse ragioni, non rileva che, come pure è emerso dalla espletata prova per testi, in casi di urgenza l'istante si recasse presso il pronto soccorso e la radiologia per assistere pazienti ancora in attesa dell'esito del tampone, poiché anche in tali casi non vi era una conclamata positività
degli stessi, i quali pertanto non potevano qualificarsi come “pazienti covid”; inoltre, gli accessi dell'istante nei suddetti reparti (compresi tra le strutture elencate nella fascia A) costituivano eccezioni rispetto all'attività
normalmente svolta nel reparto di appartenenza, ovvero quello di neurologia.
Quest'ultimo peraltro, oltre a non rientrare tra le strutture elencate nella fascia A, neppure rientra tra le strutture elencate nella fascia B e nella fascia C, restando pertanto ricompreso tra quelle della residuale fascia D,
cui appartengono, secondo il citato accordo regionale, gli “altri operatori
del servizio sanitario regionale che non sono compresi nelle fasce
precedenti”.
Ebbene, si è già detto che per i dipendenti appartenenti alla fascia D,
all'esito della contrattazione aziendale non è stata prevista l'erogazione di alcun importo a titolo di indennità covid-19.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
4 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese CP_2
di causa, liquidate in euro 1.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 26.3.2024.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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