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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11271/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11271/2023
tra
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ZAMMATARO Parte_2 C.F._2
MANFREDI e ME RU RE
ATTORI
E
(C.F. , quale procuratore di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv. BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 8 gennaio 2025 alle ore 9.40 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per e l'avv. ME RU RE, anche in Parte_1 Parte_2
sostituzione dell'avv. ZAMMATARO MANFREDI ,
Per l'avv. BARBARO ALESSANDRO e l'avv. ALOI ANDREA, oggi sostituiti CP_1 dall'avv. RANDAZZO IVAN
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11271/2023 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi domiciliati in VIA CARONDA NR.14 95129 CATANIA;
rappresentati e difesi dagli avv.
ZAMMATARO MANFREDI e ME RU RE giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. , quale procuratore di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv. BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA giusta P.IVA_2
procura in atti
CONVENUTO
Decisa all'udienza dell'8 gennaio 2025 ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 17.10.2023 e convenivano in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2
questo Tribunale la quale procuratrice della cessionaria e CP_1 Controparte_2
proponevano opposizione ex art. 615 1° co cpc avverso l'atto di precetto del 27.9.2023 con il quale la creditrice opposta richiedeva il pagamento della somma di € 186.471,53 in forza dell'atto in Notar
Dott. , rogato in data 4.9.2008, rep. n. 68444 - racc. 15280, registrato in Catania il Persona_1
4.9.2008 al n. 22427 Serie IT, rilasciato in copia conforme in data 16.9.2009 con il quale la
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, concedeva Controparte_3
“quali parte finanziata e datori di ipoteca”, a e la somma di € Parte_1 Parte_2
120.000,00 a titolo di finanziamento fondiario ex artt. 38 e ss del Decreto Legislativo n. 385/1993.
Parte opponente contestava la legittimazione ad agire della cessionaria oltre che la sussistenza della pretesa creditoria e chiedeva pertanto al Tribunale adito “- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE,
concorrendo gravi e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del contratto
di mutuo, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero nelle forme che riterrà più opportune la
S.V.; - NEL MERITO: Alla luce dei motivi esposti in premessa, dichiarare che e, Controparte_2
per essa, della procuratrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto di CP_1
legittimazione attiva, e per l'effetto, dichiarare, previo accertamento per le causali sopra spiegate, la
nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva di
[...]
e, per essa, della procuratrice , così come già accertato con la sentenza n. CP_2 CP_1
3785/2021 passata in giudicato, ovvero dichiarare inammissibili e/o comunque infondate, sia in fatto
che in diritto, per le causali sopra spiegate ovvero infine non provate, le pretese creditorie avanzate
con il precetto di cui in premessa”.
pagina 3 di 6 Con decreto ex art. 171 bis cpc del 27 dicembre 2023 il GI dichiarava la contumacia della convenuta,
non costituitasi in giudizio sebbene citata nelle forme di legge e confermava l'udienza indicata in citazione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc.
Con comparsa di costituzione del 5 marzo 2024 si costituiva in giudizio l'opposta, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 25 giugno 2024 il GI, sospendeva ex art. 615 1° co cpc l'efficacia esecutiva del titolo e rinviava la causa all'udienza dell'8 gennaio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
sulle conclusioni precisate come in atti.
L'opposizione è fondata.
Invero, come evidenziato dalla difesa dell'opponente, avverso l'atto di precetto notificato in data
18.09.2018 dalla mediante il quale veniva intimato il pagamento Controparte_3
della somma di Euro 122.234,47 , “oltre accessori ed interessi contrattuali di mora, da corrispondersi, al tasso fiso del 7,71%, (6,71%+1%) giusta previsione contrattuale, a decorrere da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo e, per il capitale residuo, al tasso del 7,71% dal 5/09/2013 sino al soddisfo,
oltre le spese di notifica del presente atto, ed interessi legali successivi, da calcolarsi sulle altre voci sino all'effettivo soddisfo, nonché le ulteriori spese occorrende”, gli odierni opponenti notificavano atto di citazione in opposizione ex art. 615 1 co cpc iscritto al R.G. n. 16332/2018.
In quel giudizio l'odierna opposta interveniva nel suddetto giudizio mediante il deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 cpc a ministero dello stesso procuratore che oggi ha notificato l'atto di precetto pagina 4 di 6 opposto.
Il giudizio si definiva con sentenza n. 3785/2021 emessa dal Tribunale di Catania con il quale il
Giudice definitivamente pronunciando, così statuiva: “1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di e, per essa, della procuratrice;
2) rigetta l'opposizione a precetto, pur Controparte_2 CP_1
riducendo l'ammontare della somma precettata dell'importo di euro 4.500,00 in ragione dei versamenti eseguiti dagli opponenti;
3) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della liquidate in euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
4) CP_4
compensa le spese tra gli opponenti ed il terzo intervenuto ex art.111 cpc”.
La suddetta sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dalle parti nei termini di legge.
Orbene, pur considerando che la Suprema Corte con ord n. 30542/2022, ha affermato che “la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire
(che di per sé è rilevabile d'ufficio, anche in questa sede di legittimità: Cass. S.U. n. 1912 del 2012)
ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019), non può non essere evidenziato nella specie che con la citata sentenza n. 3785/2021 è stato accertato in relazione al medesimo rapporto bancario (atto in
Notar Dott. del 04.09.2008, rep. al n. 68444 - racc. 15280, registrato in Catania il Persona_1
4.09.2008 al n. 22427 Serie IT ) il difetto di legittimazione attiva di e, per essa, Controparte_2
della procuratrice . CP_1
Invero in quella pronuncia è stato dichiarato “il difetto di legittimazione attiva di e, Controparte_2
per essa, della procuratrice , in quanto essa non ha in alcun modo “documentato che il credito CP_1
fondato sull'inadempimento da parte degli opponenti degli obblighi assunti nei confronti di con CP_4
il contratto di mutuo fondiario del 4.9.2008 sia compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco, il pagina 5 di 6 cui relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.12.2020”
Ne consegue che, essendo stato già accertato mediante sentenza passata in giudicato il difetto di legittimazione attiva della e per essa della procuratrice in relazione Controparte_2 CP_1
al medesimo contratto di mutuo, l'odierna opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11271/2023 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara che Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa la procuratrice non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_2 CP_1
forzata in forza dell'atto di precetto del 27.9.2023.
Condanna altresì parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
786,00 per spese e € 6.000,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11271/2023
tra
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ZAMMATARO Parte_2 C.F._2
MANFREDI e ME RU RE
ATTORI
E
(C.F. , quale procuratore di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv. BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 8 gennaio 2025 alle ore 9.40 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per e l'avv. ME RU RE, anche in Parte_1 Parte_2
sostituzione dell'avv. ZAMMATARO MANFREDI ,
Per l'avv. BARBARO ALESSANDRO e l'avv. ALOI ANDREA, oggi sostituiti CP_1 dall'avv. RANDAZZO IVAN
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11271/2023 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi domiciliati in VIA CARONDA NR.14 95129 CATANIA;
rappresentati e difesi dagli avv.
ZAMMATARO MANFREDI e ME RU RE giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. , quale procuratore di (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv. BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA giusta P.IVA_2
procura in atti
CONVENUTO
Decisa all'udienza dell'8 gennaio 2025 ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 17.10.2023 e convenivano in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2
questo Tribunale la quale procuratrice della cessionaria e CP_1 Controparte_2
proponevano opposizione ex art. 615 1° co cpc avverso l'atto di precetto del 27.9.2023 con il quale la creditrice opposta richiedeva il pagamento della somma di € 186.471,53 in forza dell'atto in Notar
Dott. , rogato in data 4.9.2008, rep. n. 68444 - racc. 15280, registrato in Catania il Persona_1
4.9.2008 al n. 22427 Serie IT, rilasciato in copia conforme in data 16.9.2009 con il quale la
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, concedeva Controparte_3
“quali parte finanziata e datori di ipoteca”, a e la somma di € Parte_1 Parte_2
120.000,00 a titolo di finanziamento fondiario ex artt. 38 e ss del Decreto Legislativo n. 385/1993.
Parte opponente contestava la legittimazione ad agire della cessionaria oltre che la sussistenza della pretesa creditoria e chiedeva pertanto al Tribunale adito “- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE,
concorrendo gravi e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del contratto
di mutuo, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero nelle forme che riterrà più opportune la
S.V.; - NEL MERITO: Alla luce dei motivi esposti in premessa, dichiarare che e, Controparte_2
per essa, della procuratrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto di CP_1
legittimazione attiva, e per l'effetto, dichiarare, previo accertamento per le causali sopra spiegate, la
nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva di
[...]
e, per essa, della procuratrice , così come già accertato con la sentenza n. CP_2 CP_1
3785/2021 passata in giudicato, ovvero dichiarare inammissibili e/o comunque infondate, sia in fatto
che in diritto, per le causali sopra spiegate ovvero infine non provate, le pretese creditorie avanzate
con il precetto di cui in premessa”.
pagina 3 di 6 Con decreto ex art. 171 bis cpc del 27 dicembre 2023 il GI dichiarava la contumacia della convenuta,
non costituitasi in giudizio sebbene citata nelle forme di legge e confermava l'udienza indicata in citazione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc.
Con comparsa di costituzione del 5 marzo 2024 si costituiva in giudizio l'opposta, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 25 giugno 2024 il GI, sospendeva ex art. 615 1° co cpc l'efficacia esecutiva del titolo e rinviava la causa all'udienza dell'8 gennaio 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
sulle conclusioni precisate come in atti.
L'opposizione è fondata.
Invero, come evidenziato dalla difesa dell'opponente, avverso l'atto di precetto notificato in data
18.09.2018 dalla mediante il quale veniva intimato il pagamento Controparte_3
della somma di Euro 122.234,47 , “oltre accessori ed interessi contrattuali di mora, da corrispondersi, al tasso fiso del 7,71%, (6,71%+1%) giusta previsione contrattuale, a decorrere da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo e, per il capitale residuo, al tasso del 7,71% dal 5/09/2013 sino al soddisfo,
oltre le spese di notifica del presente atto, ed interessi legali successivi, da calcolarsi sulle altre voci sino all'effettivo soddisfo, nonché le ulteriori spese occorrende”, gli odierni opponenti notificavano atto di citazione in opposizione ex art. 615 1 co cpc iscritto al R.G. n. 16332/2018.
In quel giudizio l'odierna opposta interveniva nel suddetto giudizio mediante il deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 cpc a ministero dello stesso procuratore che oggi ha notificato l'atto di precetto pagina 4 di 6 opposto.
Il giudizio si definiva con sentenza n. 3785/2021 emessa dal Tribunale di Catania con il quale il
Giudice definitivamente pronunciando, così statuiva: “1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di e, per essa, della procuratrice;
2) rigetta l'opposizione a precetto, pur Controparte_2 CP_1
riducendo l'ammontare della somma precettata dell'importo di euro 4.500,00 in ragione dei versamenti eseguiti dagli opponenti;
3) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della liquidate in euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
4) CP_4
compensa le spese tra gli opponenti ed il terzo intervenuto ex art.111 cpc”.
La suddetta sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dalle parti nei termini di legge.
Orbene, pur considerando che la Suprema Corte con ord n. 30542/2022, ha affermato che “la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire
(che di per sé è rilevabile d'ufficio, anche in questa sede di legittimità: Cass. S.U. n. 1912 del 2012)
ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019), non può non essere evidenziato nella specie che con la citata sentenza n. 3785/2021 è stato accertato in relazione al medesimo rapporto bancario (atto in
Notar Dott. del 04.09.2008, rep. al n. 68444 - racc. 15280, registrato in Catania il Persona_1
4.09.2008 al n. 22427 Serie IT ) il difetto di legittimazione attiva di e, per essa, Controparte_2
della procuratrice . CP_1
Invero in quella pronuncia è stato dichiarato “il difetto di legittimazione attiva di e, Controparte_2
per essa, della procuratrice , in quanto essa non ha in alcun modo “documentato che il credito CP_1
fondato sull'inadempimento da parte degli opponenti degli obblighi assunti nei confronti di con CP_4
il contratto di mutuo fondiario del 4.9.2008 sia compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco, il pagina 5 di 6 cui relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.12.2020”
Ne consegue che, essendo stato già accertato mediante sentenza passata in giudicato il difetto di legittimazione attiva della e per essa della procuratrice in relazione Controparte_2 CP_1
al medesimo contratto di mutuo, l'odierna opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11271/2023 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara che Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa la procuratrice non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_2 CP_1
forzata in forza dell'atto di precetto del 27.9.2023.
Condanna altresì parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
786,00 per spese e € 6.000,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6