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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio n. 1236/24 R.G. promosso in data 30/6/24 da
, C.F. nato ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Roveredo, Via del Celti, 9 rappresentato e difeso dall'Avvocato Graziella Cantiello
contro
, C.F.: nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in ON (PN) Via delle Ferrade 10, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Rubert;
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente a oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio, in relazione al matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 3/3/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
ON (PN). La resistente si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma proponendo differenti condizioni di divorzio.
1 All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del giorno 18/11/24, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali, tra l'altro, è stato conferito incarico al Consultorio competente, prorogato con ordinanza di data 10/6/2025. Nella successiva udienza del giorno 5/12/25, rigettata allo stato la modifica proposta dalla parte ricorrente ex art. 473-bis.23 c.p.c., è stata chiesta una relazione di aggiornamento ai Servizi, per cui, non essendo ancora terminata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione sulla domanda relativa allo stato, essendovi sul punto conclusioni conformi delle parti.
La domanda sullo status merita accoglimento, risultando l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza di separazione n. 116/2023 di data 6/02/2023, passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e va esclusa ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, dai quali risulta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
La causa va rimessa in istruttoria davanti al giudice relatore per la trattazione delle ulteriori domande. La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 03.03.2007 in comune di ON (PN);
ORDINA
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (PN), in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registri degli atti di matrimonio n. 01, parte II,
Serie A, anno 2007);
DISPONE
la rimessione della causa in istruttoria davanti al giudice relatore all'udienza del giorno 10/3/2026, sostituita con note scritte, come da ordinanza pronunciata in data 9/12/25;
RINVIA
all'esito del giudizio la definitiva regolamentazione delle spese di lite.
Pordenone, 12 dicembre 2025
Presidente relatore
dr. Giorgio Cozzarini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio n. 1236/24 R.G. promosso in data 30/6/24 da
, C.F. nato ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Roveredo, Via del Celti, 9 rappresentato e difeso dall'Avvocato Graziella Cantiello
contro
, C.F.: nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in ON (PN) Via delle Ferrade 10, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Rubert;
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente a oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio, in relazione al matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 3/3/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
ON (PN). La resistente si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma proponendo differenti condizioni di divorzio.
1 All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del giorno 18/11/24, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali, tra l'altro, è stato conferito incarico al Consultorio competente, prorogato con ordinanza di data 10/6/2025. Nella successiva udienza del giorno 5/12/25, rigettata allo stato la modifica proposta dalla parte ricorrente ex art. 473-bis.23 c.p.c., è stata chiesta una relazione di aggiornamento ai Servizi, per cui, non essendo ancora terminata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione sulla domanda relativa allo stato, essendovi sul punto conclusioni conformi delle parti.
La domanda sullo status merita accoglimento, risultando l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza di separazione n. 116/2023 di data 6/02/2023, passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e va esclusa ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, dai quali risulta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
La causa va rimessa in istruttoria davanti al giudice relatore per la trattazione delle ulteriori domande. La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 03.03.2007 in comune di ON (PN);
ORDINA
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (PN), in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registri degli atti di matrimonio n. 01, parte II,
Serie A, anno 2007);
DISPONE
la rimessione della causa in istruttoria davanti al giudice relatore all'udienza del giorno 10/3/2026, sostituita con note scritte, come da ordinanza pronunciata in data 9/12/25;
RINVIA
all'esito del giudizio la definitiva regolamentazione delle spese di lite.
Pordenone, 12 dicembre 2025
Presidente relatore
dr. Giorgio Cozzarini
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