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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 261/2021 R.G.C
TRIBUNALE DI MACERATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 05/11/24, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., nella causa n. 261/2021 R.G.C promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti DISCEPOLO MAURIZIO e Parte_1
FRAPICCINI OLIMPIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Recanati, via Falleroni, n. 92, come da procura speciale allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, già Controparte_1 CP_2 [...]
, Controparte_3
Controparte_4
, in persona dei
[...] rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, ex Controparte_5 art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18- 12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015; CONVENUTI e nei confronti di
, Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8 Controparte_9
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI Oggetto: risoluzione rapporto di lavoro a tempo determinato per carenza di requisiti. Le parti costituite hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19-5-2021, la ricorrente in epigrafe, invalida civile al 46% con riconoscimento da parte dell' del 19-7-2018, esponeva: ella risultava CP_10 iscritta dal 30-8-2018 nelle liste del collocamento obbligatorio ai sensi della L. n. 68/99; nel periodo 1988-1991 aveva frequentato un percorso formativo triennale per estetista-cosmetista presso la Scuola di Formazione Professionale della Regione Marche, conseguendo due attestati di qualifica professionale rilasciati rispettivamente ai sensi dell'art. 14 L. n. 845/78 e dell'art. 3 L. n. 1/90, titoli abilitanti all'esercizio della professione di estetista;
dopo un'esperienza autonoma nel settore estetico, tra il
1 1988 e il 1999, ed alcune attività di assistenza a persone disabili, la ricorrente aveva collaborato con enti di formazione riconosciuti dalla Regione Marche;
nel 2008 aveva svolto servizio come collaboratrice scolastica per un totale di 37 giorni presso istituti scolastici di Recanati, maturando così il requisito di servizio utile per l'inserimento nelle graduatorie ATA di III fascia;
dal 2008 in poi, la aveva regolarmente Pt_1 presentato domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di istituto di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico, ottenendo punteggi compresi tra 8,70 e 9,20 nei trienni successivi, pur senza ricevere chiamate fino al novembre 2020; il 6-11- 2020, aveva sottoscritto un primo contratto a tempo determinato con l'Istituto Comprensivo Enrico Fermi di seguito, il 24-11-2020, da un secondo CP_4 contratto con l'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di Recanati per una supplenza fino al 28-2-2021; il 27-1-2021, la ricorrente, trovandosi in stato di malattia debitamente certificato dal medico curante, aveva informato l'istituto scolastico, ma, nella stessa giornata, le era stato comunicato telefonicamente che il rapporto di lavoro doveva intendersi cessato;
poco dopo, aveva ricevuto via e-mail il decreto prot. 713/U con cui la dirigente scolastica dell'Istituto Badaloni aveva disposto la sua esclusione dalla graduatoria ATA per il triennio 2018-2021, ritenendo il titolo posseduto non conforme ai requisiti normativi in quanto, a suo dire, privo del requisito triennale previsto dall'art. 2, punto 7, lett. g) del D.M. n. 717/2014; con lo stesso atto era stato dichiarato che il servizio prestato fino al 26-1-2021 doveva ritenersi svolto di fatto e non di diritto, con esclusione di qualsiasi punteggio utile;
la ricorrente, per il tramite del proprio legale, aveva quindi interessato la Regione Marche al fine di ottenere un'attestazione formale circa la validità ed equipollenza del proprio titolo;
con nota del 3-2-2021, la Regione Marche aveva confermato che gli attestati posseduti dalla erano da considerarsi pienamente validi ai sensi dell'art. 14 L. n. 845/78 ed Pt_1 equipollenti a un attestato triennale ex art. 2, punto 7, lett. g) del D.M. n. 717/2014, smentendo così quanto affermato dall'istituto scolastico;
nonostante ciò, con decreto prot. 17779/U del 27.02.2021, notificatole in pari data, adottato dalla D.S. dell'I.C.
[...] di Recanati, il precedente provvedimento di esclusione CP_6 Controparte_11 era stato confermato, fondandosi su un parere dell che, con Parte_2 motivazione generica, aveva ritenuto non fondata la valutazione di equipollenza rilasciata dalla Regione;
la decisione di esclusione era stata quindi comunicata agli altri Istituti scolastici con cui la ricorrente aveva in essere rapporti contrattuali;
ne erano seguiti i seguenti provvedimenti di risoluzione anticipata dei contratti in corso o di disconoscimento del servizio prestato, con effetti giuridici limitati alla sola retribuzione economica e senza riconoscimento del punteggio:
- Provvedimento n. 1731/U del 03.03.2021, comunicato alla ricorrente in pari data, della Dirigente Scolastica prof.ssa del Convitto Persona_1
2 Nazionale il quale aveva disposto che il servizio prestato Controparte_8 dal 18.02.2021 al 2.03.2021 era valido solo ai fini economici e non giuridici;
- Provvedimento del Dirigente Scolastico, prof. dell'Istituto Persona_2
Comprensivo Statale E. Fermi di prot. n. 4489/2021 reg. in data CP_4
5.03.2021 e comunicato alla ricorrente in pari data, il quale aveva disposto che il servizio prestato dalla ricorrente dal 6.11.2020 al 17.11.2020 era da ritenersi prestato di fatto e non di diritto e valido ai soli fini economici e non giuridici;
- Provvedimento del Dirigente Scolastico, prof. , dell'Istituto Persona_3 di Istruzione Superiore Bonifazi di prot. n. 2291/U del Controparte_9
12.03.2021 e comunicato in pari data, con il quale era stato disposto che il servizio prestato dalla ricorrente dal 19.02.2021 al 27.02.2021 era prestato di fatto e non di diritto e valido ai soli fini economici e non giuridici. La ricorrente proseguiva argomentando che solo il 16-4-2021 l'Istituto Badaloni le aveva trasmesso, con oltre due mesi di ritardo, il formale provvedimento di risoluzione del contratto datato 27-1-2021, asserendo un errore materiale nell'omessa trasmissione iniziale;
tale provvedimento era stato impugnato dalla ricorrente con nota legale del 26-4-2021, deducendone l'illegittimità per violazione di legge, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Posto ciò, la ricorrente lamentava: 1) in primo luogo, l'illegittimità del decreto prot. 1779/U del 217.2.2021 per violazione ed errata applicazione dell'art. 63 D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 in tema di norme sul riparto della giurisdizione, tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, nella misura in cui veniva erroneamente comunicata alla ricorrente la possibilità di proporre ricorso alla autorità giurisdizionale amministrativa, anziché il ricorso al giudice ordinario, essendo, nel caso di specie, competente a conoscere della controversia il giudice ordinario e non quello amministrativo, trattandosi di pretesa del lavoratore ad essere reinserito in graduatoria, - e non di un interesse legittimo che presupponeva la tutela dinanzi al giudice amministrativo;
2) in secondo luogo, l'illegittimità del medesimo decreto per violazione dell'art.
7.5 del D.M. n. 640 del 2017, il quale stabiliva:
“All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli ( quelli relativi alle dichiarazioni degli aspiranti nella domanda di inserimento o aggiornamento della graduatoria) sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.”,
3 nonché dell'art.
7.8 del D.M. cit., secondo il quale:
“In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati.”, illegittimità derivante dal fatto che non competeva alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Badaloni provvedere ad effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni della ricorrente ed alla verifica dei titoli allegati alla domanda, essendo compito che avrebbe dovuto essere assolto dal D. S. dell'Istituto Fermi di quale primo CP_4 istituto ad aver stipulato un contratto di lavoro con la ricorrente, Istituto che in sede di stipula del contratto aveva ritenuto validi i predetti titoli;
inoltre la D. S. dell'Istituto Badaloni aveva errato laddove, come dispone la norma in oggetto, non aveva demandato tali controlli all'istituto tenutario di tutte le domande di inserimento in graduatoria e della documentazione allegata e cioè, l'Istituto il Controparte_12 quale era l'unico competente ad effettuare i controlli;
ulteriormente, il decreto 1179/U era stato emesso in violazione dell'art. 5, co. 4 del D.M. n. 640/2017, in quanto quest'ultimo prevedeva:
“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall' art. 2 comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.” Nel caso in esame, la ricorrente aveva aggiornato la propria posizione introducendo l'idoneità conseguita nel concorso IRCER, non presente nelle precedenti domande;
la aveva invece omesso di considerare l'intero complesso dei titoli e dei servizi CP_13 già dichiarati a partire dalla prima istanza (2008), violando l'art.
7.5 dello stesso D. M.; inoltre, il provvedimento era da considerarsi viziato nella parte in cui affermava: “Non può ritenersi valido l'attestato di qualifica professionale biennale rilasciato dalla Regione Marche [...]”, tale motivazione, erronea e contraddittoria, aveva ignorato che il percorso formativo triennale era unitario e completo, come attestato sia dai certificati rilasciati dalla Regione Marche sia dalla nota ufficiale del Dirigente regionale, che riconosceva l'equipollenza della qualifica ad una qualifica triennale ai sensi della L. n. 845/1978; il decreto della Dirigente dell'Istituto Badaloni era inoltre stato emesso in violazione e secondo una erronea interpretazione dell'art. 2, co. 7, lett. G del D.M. n. 640/2017 (in realtà art. 2, comma 5 cit.) per avere erroneamente affermato che il titolo conseguito dalla ricorrente non fosse valido, in quanto valutato come attestato annuale, mentre, in realtà, la aveva seguito un unico percorso formativo triennale Pt_1
(biennio più anno integrativo), con esami finali e certificazione regionale, conforme
4 alla L. n. 1/1990 e alla L. n. 845/1978, a cui era seguito un certificato di equipollenza del titolo da parte di Regione Marche, che dunque doveva essere ritenuto valido ai fini dell'accesso al profilo di collaboratore scolastico ai sensi della citata norma. La ricorrente proseguiva evidenziando come la documentazione prodotta (certificati anni formativi 1988-1991) dimostrava il completamento di un percorso triennale di formazione professionale di estetista, con monte ore complessivo conforme alla normativa: nello specifico:
• 1988/89: primo anno, 900 ore (619 effettivamente svolte);
• 1989/90: secondo anno, superamento esame finale del biennio;
• 1990/91: anno di specializzazione, 900 ore (772 effettivamente svolte), con esame finale superato;
tale formazione era stata autorizzata con specifiche deliberazioni regionali ed era stata certificata formalmente dal competente Centro per l'Impiego e la Formazione, dovendosi quindi considerare errata la valutazione della D. S., la quale aveva considerato i tre attestati come autonomi e di valore insufficiente, anziché come parte di un percorso unico e riconosciuto;
ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo:
“previo annullamento e/o disapplicazione con effetto ex tunc:
- del provvedimento prot. n. 0000713/U del 27.01.2021 notificato in tale data a mezzo posta elettronica adottato dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di Recanati, signora , avente ad oggetto l'esclusione Controparte_11 dalle graduatorie ATA di istituto III fascia relativa al triennio 2018-2021 per il profilo di collaboratore scolastico, per asserita mancanza del titolo di studio per l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, in quanto l'attestato di qualifica professionale valutabile deve essere rilasciato o riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 14 della L. 845/78 e deve avere la durata di tre anni;
laddove ha disposto che, ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.M. 640/2017 il servizio svolto presso l'istituzione scolastica nel profilo di collaboratore scolastico dal 24.11.2020 al 26.01.2021 è dichiarato prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio;
- del decreto prot. 00017779/U del 27.02.2021 notificato in tale data adottato dalla Dirigente dell' di Recanati, , di Parte_3 Controparte_11 conferma del precedente che ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente
[...]
tramite avv. Gallina Fiorini in data 5.02.2021 prot. 1071 del 6.02.2021 Parte_4 avverso il predetto provvedimento 713/U del 27.01.2021 e di ogni atto presupposto, in particolare della nota prot. n. 3836 del 25.02.2021 dell' Controparte_5 con il quale è stato dato parere sul provvedimento prot. n. 713/U del
[...]
27.01.2021 della Dirigente Scolastica, confermandone la legittimità, in quanto
“dall'esame della tabella di confronto tra le qualifiche professionali Triennali di cui
5 all'accordo in conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 ed i Diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento, non si rinvengono elementi che consentono di considerare fondate le valutazioni espresse nella nota … del servizio attività - P. F. Istruzione, Controparte_14
Formazione Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione - della Regione Marche sottoscritta digitalmente dal Dirigente Dott. Massimo Rocchi;
- di ogni atto inerente, presupposto e consequenziale;
“1. l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle graduatorie di circolo e d'istituto di 3a fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico, in via principale, in forza del diploma di qualifica triennale di estetista, ed, in subordine, in forza del servizio svolto di almeno 30 giorni nell'a. s. 2007/2008 e del possesso del diploma di scuola media, oltre all'attestato di qualifica professionale ex legge 845/1978 quali requisiti validi per l'inserimento nelle graduatoria ATA ai sensi della normativa D.M. 604 del 2017;
“per l'effetto e nel merito:
“2. previo accertamento e declaratoria di invalidità e/o illegittimità, la nullità, l'inefficacia, l'annullamento:
- del licenziamento orale comunicato telefonicamente dall Parte_3 di Recanati in data 27.01.2021 durante la malattia della ricorrente con il
[...] quale si è voluto risolvere il contratto di lavoro prot. 7080 stipulato in data 24.11.2020 con durata 24.11.2020 - 28.02.2021, con ogni conseguenziale statuizione e, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. in misura pari alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza naturale del contratto fissata al 28.02.2021 e di ogni emolumento e trattamento accessorio dovuto;
- del provvedimento prot n. 739 VVI.2 del 27.01.2021 dell'Istituto Comprensivo Badaloni di Recanati comunicato asseritamente per errore materiale solo con nota prot. 2831/U del 16.04.2021 e successivamente con raccomandata del 23.04.2021 adottato dall' di Recanati, con il quale è stata Parte_3 disposta la risoluzione del contratto di lavoro prot. 7080 stipulato in data 24.11.2020 con durata 24.11.2020 - 28.02.2021, con ogni conseguenziale statuizione e, pertanto, la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. in misura pari alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza naturale del contratto fissata al 28.02.2021 e di ogni emolumento accessorio dovuto,
- del provvedimento n. 1731/U del 03.03.2021, comunicato alla ricorrente in pari data, della Dirigente Scolastica prof.ssa del Persona_1 Controparte_8
con il quale dispone per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M.
[...]
640/2017 la risoluzione del contratto di lavoro prot. n. 1366 del 18.02.2021 a far data
6 dal 2.03.2021 e dispone che il servizio prestato dal 18.02.2021 al 2.03.2021 è dichiarato valido solo ai fini economici e non giuridici, con ogni conseguenziale statuizione e, quindi, la condanna dell'amministrazione resistente per il danno patito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità del provvedimento di licenziamento a corrispondere le retribuzioni cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto dal giorno del licenziamento in data 3.03.2021 fino alla scadenza naturale del contratto previsto per il 5.06.2021 e di ogni altro emolumento accessorio e complementari quali ferie, mensilità aggiuntive e ogni altro trattamento dovuto, compresa la mancata corresponsione dell'indennità di disoccupazione;
- del provvedimento del Dirigente Scolastico, Prof. dell'Istituto Persona_2
Comprensivo Statale E. Fermi di prot. 4489/2021 reg. in data 5.03.2021 e CP_4 comunicato alla ricorrente in pari data, con il quale è disposto che il servizio prestato dalla ricorrente dal 6.11.2020 al 17.11.2020 è prestato di fatto e non di diritto e valido ai soli fini economici e non giuridici, con la conseguenza che ad esso non deve esser attribuito alcun punteggio;
- del provvedimento del Dirigente Scolastico, prof. , dell'Istituto Persona_3 di Istruzione Superiore Bonifazi di prot. n. 2291/U del 12.03.2021 Controparte_9
e comunicato in pari data, con il quale è disposto che il servizio prestato dalla ricorrente dal 19.02.2021 al 27.02.2021 è prestato di fatto e non di diritto e valido ai soli fini economici e non giuridici;
“nonché per ottenere:
- la condanna delle amministrazioni resistenti alla riammissione della signora alla graduatoria di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze Parte_1 temporanee al personale A.T.A. della scuola statale valido per il triennio 2017-2020 e prorogato al 2021 ed all'attribuzione del punteggio maturato di diritto in forza dei contratti stipulati con le amministrazioni convenute, in base al servizio svolto in conseguenza dell'illegittima esclusione dalla graduatoria predetta, e che avrebbe potuto svolgere, ad ogni effetto giuridico;
- la condanna, altresì, delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno a titolo di perdita di chances commisurato agli emolumenti perduti a causa della mancata assunzione in conseguenza della predetta esclusione della graduatoria in seguito alle chiamate effettuate in data 14 aprile dal di Controparte_8
per n. 36 ore settimanali dal 16.04.2021 al 5.05.2021 ed in data 3 maggio CP_4
2021 dalla scuola di Potenza Picena per numero 36 ore settimanali dal 29.04.2021 all'8 maggio 2021 pari ad euro 3.000,00 circa, ed, in ogni caso, la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per la perdita di chances per gli incarichi che avrebbe ricevuto per l'utile posizione in graduatoria fino alla fine dell'anno scolastico nell'ammontare pari al 50% dello stipendio lordo annuo
7 commisurato in euro 16.826,03 oltre assegni e indennità, o nell'importo che sarà accertato in corso di causa o nella misura maggiore o minore che sarà liquidato dal Giudice in via equitativa;
“nonché,
“3. previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A. della scuola statale valido per il triennio 2021-2024, la condanna delle amministrazioni resistenti ad ammetterla alla graduatoria suddetta con l'attribuzione del punteggio maturato di diritto in forza dei contratti indicati nel ricorso e poi illegittimamente risolti con le amministrazioni convenute, o che avrebbe potuto stipulare per l'utile posizione in graduatoria, ad ogni effetto giuridico, avendo presentato in via telematica in data 17.04.2021 domanda di inserimento/conferma aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2021/23, 2023/24;
- con vittoria di spese e onorari”. Si costituivano ritualmente il , l Controparte_1 [...]
Controparte_15
convenuti, i quali contestavano la pretesa avversaria, in quanto infondata,
[...] ribadendo, in particolare, che il provvedimento con cui si escludeva la dalle Pt_1 graduatorie di istituto di III fascia per il triennio 2017-2020 era pienamente legittimo, poiché la ricorrente aveva presentato titoli non idonei all'accesso. In via preliminare, i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendosi che la controversia riguardasse una procedura concorsuale, richiamando in tal senso la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale (in Cons. St., Sez. VI, 9.3.2021, n. 2007 e, ancora più recentemente, Cons. St., Sez. IV,7.9.2021, n. 6230) aveva già chiarito che simili procedimenti avevano natura concorsuale e che, pertanto, la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, co. 4, D. Lgs. n. 165/2001; in particolare, quando l'amministrazione aveva esercitato un'attività discrezionale nell'interpretazione dei titoli dichiarati, come nel caso di specie, la giurisdizione spettava al giudice amministrativo;
le Amministrazioni resistenti chiedevano dunque che il Tribunale dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione. I convenuti osservavano poi che il ricorso era infondato anche nel merito, in quanto nello specifico: la aveva chiesto per la prima volta l'inserimento nelle Pt_1 graduatorie nel triennio 2008-2011, dichiarando titoli che erano stati ritenuti non idonei;
tale domanda era stata reiterata anche nei successivi trienni (2011-2014 e 2014- 2017), con documentazione che, dopo le verifiche, il Ministero aveva ritenuto non conforme;
in particolare, la ricorrente aveva dichiarato il possesso di un attestato
8 triennale, che in realtà era stato rilasciato al termine di un corso annuale, e di altro attestato professionale riferito a un corso biennale, che si era concluso prima del titolo di accesso dichiarato;
inoltre, alcuni servizi dichiarati come prestati presso enti pubblici erano in realtà stati svolti alle dipendenze di cooperative private, circostanza che la ricorrente aveva ammesso nel proprio ricorso;
il aveva quindi evidenziato CP_1 che, nonostante l'inserimento nelle graduatorie nei precedenti trienni, la non Pt_1 aveva mai ricevuto incarichi di supplenza, e dunque non si era proceduto ad un controllo approfondito dei titoli da parte delle scuole interessate;
per il triennio 2017- 2020, infine, la aveva presentato nuova domanda di inserimento dichiarando Pt_1 nuovamente titoli già ritenuti non idonei ed aveva fornito dichiarazioni contraddittorie rispetto ai precedenti inserimenti, configurandosi così delle false attestazioni;
nella SEZIONE C3 “Richiesta aggiornamento graduatorie”, la aveva chiesto Pt_1
l'aggiornamento per le graduatorie di collaboratore scolastico, in quanto aveva conseguito, quale “titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il profilo professionale di CS”, l'“attestato di qualifica professionale triennale di estetista rilasciato dalla Regione Marche” nell'a. s. 1991/1992 presso la Scuola di Formazione Professionale Regionale di Ancona con votazione 80/100; nella SEZIONE D “Titoli culturali non precedentemente dichiarati” - quadro D1 - la stessa aveva dichiarato anche il possesso di un'idoneità in concorso pubblico per ausiliaria di assistenza, che aveva ottenuto il 12/06/1988 presso gli Istituti di Cura e Ricovero di Recanati;
tuttavia, tale idoneità non le aveva attribuito alcun punteggio, in quanto la tabella di valutazione non prevedeva l'attribuzione per titoli simili;
la igurava regolarmente inserita Pt_1 nella graduatoria di istituto di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico nei 30 istituti indicati nel modello Allegato D3, che aveva presentato tramite “Istanze on line” il 9.4.2018, con un punteggio complessivo di 8,70 (8,00 per il titolo di studio e 0,70 per servizi pregressi); in virtù di quel punteggio e della posizione utile in graduatoria per il triennio 2017-2020 (poi prorogato al 2018-2021 dal D.M. 947 del 1.12.2017), la stessa era stata individuata con provvedimento prot. n. 17431 del 6.11.2020 dal Dirigente Scolastico dell' di per un incarico temporaneo dal Controparte_7 CP_4
6.11.2020 al 17.11.2020 (per 36 ore settimanali), contratto perfezionato con sottoscrizione prot. n. 17432 dello stesso giorno;
a causa della malattia iniziata subito dopo l'assunzione (dal 9.11.2020 al 17.11.2020), l'Istituto non aveva attivato alcuna verifica;
sempre nel novembre 2020, la ricorrente aveva ricevuto un nuovo incarico a 12 ore settimanali dall'I. C. “N. Badaloni” di Recanati (MC) dal 24.11.2020 al 28.2.2021 (contratti rispettivamente prot. n. 7017 del 23.11.2020 e prot. n. 7080 del 24.11.2020); a quel punto, il D. S. dell'I.C. “Badaloni” aveva attivato la procedura di verifica dei titoli, ai sensi dell'art. 7, co. 5-8, del D.M. 640/2017, in particolare sui due attestati di qualifica professionale di estetista rilasciati dalla Regione Marche, che la
9 candidata aveva dichiarato per l'accesso alla graduatoria;
all'esito delle verifiche era emerso che:
• l'art. 2, co. 6 D.M. 640/2017 conservava la validità dei titoli già utilizzati per l'inserimento nel triennio precedente;
• nella domanda per il triennio 2014-2017 presentata all'I.C. “ di CP_12
Recanati la risultava già inserita nella graduatoria;
Pt_1
• tuttavia, i titoli non corrispondevano ai requisiti previsti dal D.M. 59/2008 e dal D.M. 717/2014, che richiedevano attestati triennali rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. Di conseguenza, il D.S. dell'I.C. “Badaloni” aveva escluso la on decreto prot. Pt_1
n. 713 del 27.1.2021, confermato dal decreto prot. n. 1779 del 27.2.2021, per
“mancanza del titolo triennale valido ai sensi della L. 845/78”; il servizio svolto dal 24.11.2020 al 26.1.2021 era stato dichiarato prestato di fatto e non di diritto, valido solo ai fini economici;
il contratto di lavoro del 24.11.2020 aveva cessato di produrre effetti dal 27.1.2021 (prot. n. 739 del 27.1.2021), ai sensi dell'art. 44, co. 7, CCNL Scuola 2007; il 26.1.2021, la DSGA aveva informato verbalmente la Persona_4
invitandola per il giorno successivo in segreteria per la notifica dei Pt_1 provvedimenti;
la mattina del 27.1.2021 la veva comunicato telefonicamente Pt_1
l'assenza per malattia (come da certificato con prognosi fino al 4.2.2021) e aveva chiesto l'invio dei provvedimenti all'indirizzo mail;
tuttavia, per errore, le era stato trasmesso solo il decreto n. 713, non anche il n. 739; successivamente, aveva prolungato la malattia fino al 18.2.2021 con nuovo certificato del 6.2.2021; nonostante la malattia, la aveva accettato nuovi incarichi: Pt_1
• dal di per 6 ore settimanali dal Controparte_8 CP_4
18.2.2021 al 5.6.2021 (contratto prot. n. 1366 del 18.2.2021);
• dall' di per 12 ore settimanali dal CP_9 CP_9 Controparte_9
19.2.2021 al 27.2.2021 (contratto prot. n. 1502 del 19.2.2021); dopo il decreto n. 1779/U del 27.2.2021, che aveva confermato l'esclusione dalla graduatoria, i Dirigenti delle scuole coinvolte avevano disposto la risoluzione anticipata dei rispettivi contratti:
• il con cessazione dal 2.3.2021 (decreto n. 1731 del Controparte_8
3.3.2021);
• l' aveva dichiarato il servizio “prestato di fatto” (decreto n. 2291 Controparte_9 del 12.3.2021);
• l' E. Fermi” di aveva dichiarato il servizio prestato nel novembre CP_6 CP_4
2020 non valido ai fini giuridici (decreto n. 4489/2021 del 5.3.2021); tali risoluzioni applicavano il principio giuridico secondo cui il contratto dipendeva funzionalmente dall'esito della procedura concorsuale e dalla posizione utile in
10 graduatoria, che ne costituiva presupposto essenziale, secondo normativa, contrattazione e giurisprudenza;
in caso di mancata convalida, l'Amministrazione invece procedeva a correggere il punteggio attribuito in graduatoria o, qualora si fosse trattato di un requisito di ammissione, come nel caso di specie, dichiarava la decadenza dell'aspirante dalla graduatoria. I resistenti proseguivano chiarendo che il problema era sorto quando la discordanza tra quanto era stato attribuito in graduatoria e quanto era risultato dal controllo era emersa a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva e della stipula del contratto di lavoro;
infatti, la circostanza che le graduatorie per il conferimento delle supplenze acquisissero il carattere della definitività, una volta decorso il termine per provvedere sui reclami/ricorsi proposti avverso le graduatorie provvisorie, non comportava l'acquisizione da parte delle stesse del carattere dell'irretrattabilità e l'esclusione dell'autotutela (cfr. Consiglio di Stato - Sezione VI - sentenza n. 622/2008); al riguardo le Amministrazioni convenute osservavano come fosse in potere di ogni P. A. annullare d'ufficio, in autotutela, provvedimenti amministrativi, in presenza di un vizio di legittimità (incompetenza relativa, eccesso di potere, violazione di legge) e di un interesse pubblico, e come, al pari, per quanto avesse riguardato il provvedimento di rettifica delle graduatorie, le ragioni di interesse pubblico dovessero ritenersi in re ipsa, in quanto, essendo le procedure concorsuali (comprese quelle per soli titoli) poste a presidio di fondamentali valori costituzionali quali l'imparzialità ed il buon andamento della P. A. e finalizzate alla scelta dei soggetti più meritevoli, ogni alterazione della graduatoria rispetto alla sua corretta composizione si riverberava negativamente sulla funzionalità dell'amministrazione; per quanto riguardava inoltre l'individuazione del tipo di invalidità da cui il contratto era risultato affetto, il richiamava gli CP_1 orientamenti giurisprudenziali fin qui affermatisi, che avevano affrontato la questione con il ricorso ai rimedi propri delle norme civilistiche in tema di invalidità dei contratti (e, in particolare, nullità e risoluzione): secondo un primo orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Lav. n. 13150/06), il depennamento dalla graduatoria (ovvero, come nel caso di specie, la collocazione in posizione non più utile) travolgeva il contratto di lavoro nel frattempo stipulato, in quanto esso era stato ritenuto affetto da nullità, perché stipulato in difformità di norme imperative (norme primarie sul reclutamento); la ricostruzione del Supremo Collegio si fondava sul presupposto della natura pubblicistica degli atti di selezione e della natura superindividuale e non disponibile degli interessi tutelati, sicché il contratto, per essere stato stipulato con soggetto non più collocato in posizione utile nella graduatoria, veniva travolto da caducazione automatica, in quanto era stato sottoscritto in violazione di norme di legge, e il servizio prestato non risultava valido ai fini giuridici, come si desumeva dalle disposizioni di cui all'art. 2126 c.c., secondo cui “la nullità o l'annullamento del
11 contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione”, tutelando in questo modo il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuiva rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione di ulteriori sviluppi di carriera (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 7604/2009); in tempi più recenti, presso i giudici amministrativi e ordinari, si era confermato l'indirizzo secondo cui la caducazione dell'atto presupposto nella procedura concorsuale travolgeva automaticamente il contratto per il venir meno del presupposto (cfr. Cass. Sez. Lav. 28.11.2008 n. 28456 e giurisprudenza ivi citata), secondo cui “Il principio su cui si fonda è che, nei contratti assoggettati all'evidenza pubblica l'individuazione del contraente privato è sottratta ai poteri di autonomia negoziale e affidata esclusivamente all'esito di procedimenti amministrativi, mancando i quali manca in radice la parte contraente privata, principio che deve operare, a maggior ragione, per i contratti di assunzione di dipendenti pubblici, per i quali la regola del concorso pubblico assume rango costituzionale (art. 97 Cost.), ovvero per gli altri rapporti di lavoro che per legge devono essere costituiti all'esito di procedimenti pubblicistici di verifica dell'idoneità del privato contraente, eliminando il rischio di procedure annullate e di contratti efficaci, con scelta rimessa sostanzialmente alla P.A., e la concorrenza di giurisdizioni diverse sopra questioni sostanzialmente identiche” (e Cass. Sez. Lav.
8.4.2010 n. 8328, secondo cui) “[…] Nel contesto del lavoro privatizzato, nel quale gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (art. 5 d.lgs. 165/2001), il comportamento dell'amministrazione che revoca un incarico sul presupposto che il suo conferimento sia nullo equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto da lui stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità […] quindi … non si tratta di scioglimento unilaterale dal contratto ma di comportamento con il quale si fa, concludentemente, valere l'assenza di un vincolo contrattuale. La questione si sposta quindi sull'esistenza o no di tale vincolo […]”).”; peraltro, il principio per cui si consideravano eliminati anche gli effetti negoziali dalla sopravvenuta inefficacia del provvedimento presupposto, oltre ad essere desumibile dai principi generali enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, risultava espressamente previsto dalle disposizioni legali e contrattuali che regolavano la materia;
a norma dell'art. 2, co. 2, D. Lgs. n. 165/01, “I rapporti di lavoro delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa …”; il successivo co. 3 del medesimo articolo specificava poi: “i rapporti individuali di lavoro di cui al comma precedente, sono regolati dai contratti collettivi” che “cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”; il rinvio delle disposizioni normative sopra citate alle norme contrattuali collettive di settore
12 trovava esplicito riscontro, per il personale A.T.A., nell'art. 44 del CCNL 2007 Comparto Scuola, che evidenziava una stretta connessione fra gli interessi pubblici perseguiti tramite le procedure selettive e la stipulazione di un contratto di diritto privato;
tale connessione si concretizzava nelle formule consensuali ivi previste, che testualmente recitavano: “È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne ha costituito il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti”; dette clausole risolutive espresse, a mente del medesimo co. 7 dell'art. 44 cit. (secondo cui “Il contratto individuale specifica le cause che ne hanno costituito condizioni risolutive ...”), venivano accettate, attraverso la sottoscrizione, dalle parti contrattuali, quali cause di risoluzione del contratto stesso;
pertanto, verificatosi uno degli eventi condizionanti dagli stessi previsti, dette clausole dispiegavano il loro effetto risolutorio sul contratto nel frattempo stipulato;
proprio in virtù della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 44 CCNL, il cui contenuto era stato trasfuso nel contratto individuale di lavoro, il procedimento di correzione dell'errore nell'individuazione dell'avente diritto alla stipula del contratto, rientrando nella procedura di assunzione, consentiva all'Amministrazione di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 1456 c.c., secondo cui “la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Proseguendo nelle proprie eccezioni, i convenuti evidenziavano come la Pt_1 sostenesse l'illegittimità del decreto di esclusione n. 1779/U del 27.2.2021, che confermava un precedente provvedimento del 27.1.2021, lamentando che l'Istituto
“Badaloni” avesse esercitato un potere non spettante, poiché, a suo dire, spettava all'Istituto “Fermi” di che per primo aveva stipulato un contratto con lei, CP_4 effettuare le verifiche sui titoli dichiarati;
la supplenza che le era stata conferita era durata solo 12 giorni (6.11.2020 - 17.11.2020) e l'assenza della per malattia) Pt_1 si era protratta per quasi tutto l'incarico, circostanza che non aveva consentito all'Istituto “Fermi” di avviare le verifiche previste dall'art. 7 D.M. n. 640/17, che spesso coinvolgevano anche altre amministrazioni;
per tale motivo l'Istituto
“Badaloni” aveva attivato i controlli, richiedendo anche documentazione all'Istituto
“ , che aveva gestito le sue precedenti domande, in particolare quella per il CP_12 triennio 2014-2017; la ricorrente interpretava in modo errato l'art. 7, co. 5, D.M. 640/17, che non si riferiva al caso in cui un Istituto fosse il primo e unico a svolgere le verifiche;
l'Istituto “Badaloni”, accertata l'assenza dei requisiti culturali richiesti, l'aveva quindi esclusa legittimamente ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c), in quanto priva dei titoli previsti dall'art. 2 del medesimo decreto;
la non poteva invocare la Pt_1 clausola di salvaguardia di cui ai commi 6, 8, 9 e 10 dell'art. 2, poiché, già dal triennio 2008-2011, non era mai stata in possesso di titoli idonei né aveva maturato, con titoli
13 validi, il servizio utile;
i 37 giorni dichiarati, prestati nel 2008, si riferivano infatti a periodi lavorativi svolti con titoli non conformi: attestati regionali biennali o annuali, oppure diploma di licenza media, che aveva perso la natura di titolo di accesso idoneo già dal 29.11.2007, data di sottoscrizione del CCNL: la normativa contrattuale sopravvenuta, inclusa la sequenza del 25.7.2008, aveva richiesto titoli triennali riconosciuti dalle Regioni o maturità, escludendo i percorsi inferiori;
anche se il suo percorso formativo fosse stato considerato unitario, i titoli dalla ricorrente conseguiti non avrebbero comunque avuto corrispondenza con quelli rilasciati dagli istituti professionali statali;
infine, il riconoscimento dell'equipollenza spettava solo agli enti competenti e non poteva essere desunto da attestazioni rilasciate da uffici regionali o scolastici;
la qualifica di “estetista” non risultava inclusa tra quelle professionali triennali riconosciute ai fini ATA, come confermato dalla normativa regionale e dagli accordi Stato-Regioni. Pertanto, le Amministrazioni resistenti ritenevano infondate le doglianze della ricorrente e legittima l'esclusione disposta;
esponendo le proprie ragioni di diritto, i convenuti asserivano che nelle more della definizione del procedimento la Pt_1 risultava comunque inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A. per il triennio 2021-2024, sulla base del diploma di licenza media che aveva conseguito con giudizio “sufficiente” e dei titoli di servizio che erano già stati valutati nel triennio 2008-2011, nonché di quelli per i servizi prestati nell'a. s. 2020/2021 fino alla risoluzione dei rapporti di lavoro;
per l'incarico conferito dal D.S. del
[...]
di la aveva lavorato dal 18-2-2021 al 22 Controparte_8 CP_4 Pt_1
-4-2021, anche oltre la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, che era stata disposta con provvedimento prot. n. 1731/U del 3-3-2021.
Considerato che
la ricorrente aveva richiesto la condanna dell'Amministrazione scolastica al risarcimento del danno, oltre al riconoscimento economico dei servizi non prestati a causa dell'esclusione dalle graduatorie, con corresponsione degli importi non percepiti, a parere dei resistenti, tuttavia, dalla valutazione complessiva emergeva chiaramente l'insussistenza, nell'an, del diritto al risarcimento, poiché non si era verificata la sottoscrizione del contratto a tempo determinato;
infatti, il decreto di depennamento, adottato dal Dirigente dell'Istituto “Nicola Badaloni” di Recanati, risultava conforme alle disposizioni dell'art. 7 D.M. n. 640/17, in quanto era stata accertata la mancata convalida dei dati inseriti nel modello di domanda, situazione che imponeva l'adozione delle determinazioni previste per legge, anche ai fini delle esclusioni;
dalla legittimità del provvedimento di rettifica del punteggio discendeva logicamente l'infondatezza della pretesa risarcitoria della ricorrente, poiché mancava il presupposto essenziale: non si era configurata una condotta illecita dell'Amministrazione, che aveva applicato correttamente la normativa vigente;
inoltre
14 il danno patrimoniale non poteva identificarsi nell'importo degli stipendi che la ricorrente avrebbe maturato, qualora avesse sottoscritto i contratti proposti dai dirigenti scolastici, poiché: - il contratto di lavoro comportava obblighi reciproci e non poteva comportare il pagamento in assenza della prestazione lavorativa;
- la pretesa non teneva conto del principio della compensatio lucri cum damno, mentre la non aveva Pt_1 dimostrato di non essere già occupata al momento delle convocazioni, come sarebbe stato suo onere fare;
infine, non risultava provato il nesso causale tra la condotta dell'Amministrazione e il danno lamentato, poiché la ricorrente non aveva dimostrato di non poter accettare altri incarichi, né aveva documentato di non aver reperito un'occupazione alternativa dopo l'interruzione dei precedenti rapporti. In via subordinata, i resistenti chiedevano, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, di ridurre il quantum richiesto, detraendo eventuali somme che la ricorrente aveva percepito per altre attività lavorative o a titolo di disoccupazione, oppure che avrebbe potuto percepire se si fosse attivata diligentemente per cercare un'occupazione compatibile con le sue competenze, ritenendo plausibile che la essendo in Pt_1 possesso di qualifiche professionali (come estetista), avrebbe potuto trovare altre opportunità lavorative nel periodo interessato dalla richiesta risarcitoria;
gli stessi concludevano quindi chiedendo:
“si chiede a codesto Tribunale, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale-preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per essere munito di giurisdizione il Giudice amministrativo, e per l'effetto rigettare in rito il ricorso proposto dalla sig.ra con ogni conseguente statuizione, per Parte_1
i motivi di cui in premessa;
- in via principale, rigettare le domande formulate ex adverso dalla sig.ra
[...] on il ricorso introduttivo in quanto infondate in fatto ed in diritto, o con Pt_1 la statuizione ritenuta del caso, per i motivi esposti in premessa.
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della sig.ra si chiede – tenuto conto della complessità Parte_1 delle questioni oggetto di gravame – che le spese predette siano compensate.”. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza all' di Recanati, all' di Controparte_6 Controparte_7
al di CP_4 Controparte_8 CP_4
15 all' di in persona dei rispettivi legali Controparte_9 Controparte_9 rappresentanti pro tempore, gli stessi non si costituivano ed, in sede di pronuncia della sentenza, deve dichiararsene la contumacia. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, nel corso della quale la parte ricorrente, benché avesse ripetutamente (6-6-2024, 19-6-2024 e 24-7-2024) comunicato via e-mail alle controparti di voler “rinunciare al ricorso a spese compensate”, istanza cui peraltro i resistenti avevano aderito espressamente, dichiarava di non intendere più rinunciare, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. Preliminarmente all'esame del merito della presente controversia occorre pronunciarsi circa la questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti tramite rituale eccezione. Norma di riferimento in tal senso è l'art. 63 D. Lgs. n. 165/2001, il quale statuisce:
“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
“Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
“2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
“Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è
16 condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
“2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.
“3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
“4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
“5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.” Posto che la controversia in oggetto concerne un rapporto di lavoro riferibile all'art. 1, co. 2, ossia di “pubblico impiego privatizzato”, occorre esaminare se la questione in oggetto attenga all'assunzione al lavoro di un pubblico dipendente privatizzato o all'assunzione del dipendente per procedura concorsuale, dovendosi dichiarare in tale ultimo caso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Occorre in tal senso osservare che la causa in oggetto non attiene all'interpretazione delle disposizioni del bando per l'assunzione pubblicato, ma verte sulla legittimità dei provvedimenti attraverso cui i dirigenti di diversi istituti scolastici hanno risolto il rapporto di lavoro, con esclusione degli effetti giuridici, instaurato con la ricorrente per non avere quest'ultima posseduto i requisiti previsti dal Parte_1 regolamento ministeriale di riferimento ai fini della qualifica di personale scolastico A.T.A. Invero l'assunzione in oggetto avveniva attraverso una mera verifica sulla presenza o meno dei requisiti previsti, operazione totalmente priva di carattere discrezionale, tra l'altro successiva alla conclusione del contratto;
inoltre, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto
17 al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D. Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserimento dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro;
nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserimento dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario.” (cfr. Cass. Sez. Unite civ. n. 16756/2014). Deve pertanto concludersi, in ipotesi quali quella presente, per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Preliminarmente, va rilevato il difetto di legittimazione passiva degli istituti scolastici per le ragioni espresse da giurisprudenza di legittimità consolidata e qui condivisa, come riassunte da Cass. n. 19158/2012, di cui si riportano di seguito le più significative argomentazioni: “Qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata la responsabilità
18 dell'insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Controparte_16
E invero, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, comma 2, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione (cfr. Cass. civ. 26 aprile 2010, n. 9906; Cass. n. 3 marzo 2010, n. 5607, Cass. civ. sez. un. 27 giugno 2002, n. 9346). È stato in proposito segnatamente evidenziato che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza. In sostanza il disegno organizzativo avuto in mente dal delegante - attuato e specificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ma come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa. Il che non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14), le quali agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato. In tale stringente e consequenziale prospettiva l'affermazione che il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, e non con i singoli istituti, è del tutto coerente alle premesse (omissis), come lo è l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al gli atti posti in essere dal menzionato personale, CP_1 nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il e non l'Istituto. (omissis) Viene però effettuata dalla CP_1 difesa della medesima parte anche l'invocazione - non chiara - del principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole nell'operato della Pubblica Amministrazione, in concreto derivante dal comportamento preprocessuale
19 dell'Istituto appellante nonché nella sua non contestazione in primo grado del vizio ora denunciato per la prima volta. L'affidamento incolpevole nella legittimazione passiva di un soggetto evocato in azione risarcitoria non pare avere precedenti e risulta privo di fondamento. (omissis) La scelta di chi convenire in giudizio … è poi autonoma dell'attore, assistito da una difesa tecnica qualificata, e la costituzione inizialmente senza eccezioni del convenuto non è tale da creare alcun affidamento, in quanto atto ex post rispetto all'iniziativa attorea;
del resto, ritenere diversamente porterebbe all'inoperatività assoluta del principio di rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio, salvo giudicato interno, del difetto di legittimazione passiva” (Cass. n. 19158/2012). Conseguentemente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei singoli Istituti scolastici convenuti in giudizio dalla Pt_1 Controparte_6 [...]
, Controparte_7 Controparte_8 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_9 tempore. Per quanto riguarda il merito, la domanda proposta dalla ricorrente è risultata infondata e non meritevole di accoglimento. Per quanto attiene al provvedimento protocollato emesso dalla Dirigente scolastica dell' prot. n. 1779/U del 27.02.2021 di esclusione Parte_3 della alla graduatoria di istituto di III fascia per mancanza di idoneo titolo di Pt_1 studio, esso risulta emesso nel rispetto della normativa di riferimento e pertanto legittimo. La ricorrente infatti non risulta in possesso di “diploma di: qualifica triennale, maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, diploma di maturità, attestati o diplomi professionali”, titoli di accesso per la domanda di inserimento/aggiornamento della posizione nella graduatoria di collaboratore scolastico. Il D. M. n. 59 del 26-6-2008, conformemente ai regolamenti successivi, stabilisce:
“Art.
2. Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia.
“2.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando l'apposito modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5.
“2.2 - Non possono produrre domanda di inserimento e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli
20 elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa o diversa provincia.
“2.3 – L'aspirante incluso o che, avendone titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del D. L.vo 297/94 e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia di altra provincia (art. 4, comma 2 lett. a).
“Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, deve presentare domanda di depennamento per ogni profilo per il quale risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (art. 4, comma 2 lett. b e c).
“Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposito modulo di richiesta di depennamento (All. D1), e segnalare, altresì, nella sezione “L” del modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia (All. D), di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.
“L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1°settembre dell'anno scolastico 2008/09, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.
“La domanda di depennamento (All. D1), sottoscritta dall'aspirante, va inviata all nelle cui graduatorie lo stesso è Controparte_17 inserito, con le modalità e termini indicati al successivo art. 4.
“La domanda di depennamento (All. D1), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad
21 esaurimento di collaboratore scolastico relativi ai profili professionali di inclusione dai quali, avendone titolo, intende essere depennato.
“2.4 – Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
“2.5 - I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dall'ipotesi di accordo, sottoscritta il 28.05.2008, relativa alla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006- 2009 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A) - Assistente Amministrativo: 1 – Diploma di maturità. B) - Assistente Tecnico: 1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitativamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. (All. C). C) – Cuoco:
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. D) – Infermiere: 1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere. E) – Guardarobiere:
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda. F) - Addetto alle aziende agrarie:
– Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale. G) – Collaboratore Scolastico: 1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
“2.6 - Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08, di cui al D.M. 9.06.2005, n. 55, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli
22 di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
“2.7 – Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. L.vo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico corrispondenti al profilo richiesto.
“2.8 – Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
“2.9 – Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.
“Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31.12.1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.
6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000, tabella annessa alla O.M. 30.12.2004, n. 91 (All. H).
“Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.
“2.10 - Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.
“2.11 – Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al precedente comma 5, lett. B, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai
23 profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
“2.12 – I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
“2.13 – I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura in esame.”. Identica previsione è contenuta nel D.M. n. 640 del 30-8-2017:
“… G ) - Collaboratore Scolastico:
1 - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. …”. A loro volta sia il D. M. n. 59/08 sia il D.M. n. 640/17, all'Allegato A/5, dispongono:
“Allegato A/5
“Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico
“A) TITOLI DI CULTURA
“1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10. Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
24 Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole.” Correttamente il titolo di studio di accesso dichiarato dalla ricorrente non è stato ritenuto idoneo, in quanto “(titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il profilo di collaboratore scolastico) – Titolo di studio dichiarato Qualifica professionale triennale regionale di estetista” conseguito nell'a. s. 91/92 presso la Regione Marche con la votazione di 80/100 non è valido in quanto trattasi di Attestato di qualifica professionale di Estetista valido a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge n. 1 del 04/01/1990 ed abilitante all'esercizio dell'attività imprenditoriale di estetista di durata annuale;
né può ritenersi valido l'attestato di qualifica professionale di estetista rilasciato dalla Regione Marche ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 845/78, non dichiarato nelle domande di inserimento e di conferma, ma allegato alle predette domande, in quanto di durata biennale;
” (decreto del D.S. dell'I.C. “Nicola Badaloni” di Recanati prot. n. 0000713/U del 27-1-2021), ed altresì
“TENUTO CONTO del parere del (faq n. 12 relativa alle graduatorie Ata 2017- CP_2
20), del parere dell'Usr del Veneto e del competente Ufficio dell'Amministrazione Provinciale di riguardante un caso di altro aspirante in possesso dei CP_4 medesimi titoli di studio della sig.ra Pt_1
“TENUTO CONTO della nota prot. n. 3836 del 25/02/2021 dell Controparte_5
appositamente interpellato da quest'Ufficio per esprimere un parere sulla
[...] validità del titolo di studio di accesso esibito dalla sig.ra , che conferma Parte_1 la legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di terza fascia personale Ata adottato da questa Amministrazione prot. n. 713 del 27/01/2021, che recita “Infine, anche dall'esame della Tabella di confronto tra le Qualifiche Professionali Triennali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 ed i Diplomi di Qualifica Triennale degli Istituti Professionali secondo il previgente ordinamento, non si rinvengono elementi che consentano di considerare fondate le valutazioni espresse nella nota indirizzata all'Avv. Andrea Gallina-Fiorini dal Servizio Attività
[...]
Controparte_18 sottoscritta digitalmente dal Dirigente dott. Massimo Rocchi. Conclusivamente, si ritiene legittimo il provvedimento di esclusione dalle graduatorie A.T.A. di 3^ fascia valide per il triennio 2018-2021 prot. n. 713/U del 27.1.2021 adottato dalla S.V. nei confronti della sig.ra Parte_1
“VISTO il D.M. n. 640 del 30.08.2017, art. 7 punto 6, che stabilisce che, in caso di mancata convalida dei dati, spetta al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli
25 assumere le conseguenti determinazioni, anche ai fini delle esclusioni di cui all'art. 8 del medesimo D.M.;
“VISTO il D.M. n. 640 del 30.08.2017, art. 8.2, lett. c) che prevede l'esclusione dalla graduatoria di terza fascia ATA degli aspiranti che risultino privi di qualcuno dei requisiti previsti dall'art. 2 del predetto D.M. 640/2017, …” (decreto del D.S. dell'I.C.
“Nicola Badaloni” di Recanati prot. n. 0001779/U del 27-2-2021). L'attestato di qualificazione professionale di estetista conseguito dalla il 27- Pt_1
9-1991, contiene l'espressa indicazione “Anno Formativo 1990-91”, e risulta rilasciato
“avendo” la stessa “superato l'esame finale del Corso di Specializzazione per Estetiste
… autorizzato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 10 del 21 dicembre 1990.
“La presente qualificazione professionale è valida a norma dell'art. 8, comma 1, lettera o) della legge 04.01.1990, n. 1 ed abilitante all'esercizio dell'attività imprenditoriale di estetista.” (doc.
9.7 del fascicolo di parte resistente). L'attestato di qualifica professionale di estetista conseguito dalla l 23-1-1991, Pt_1 contiene l'espressa indicazione “Anno Formativo 1989-90”, e risulta rilasciato
“avendo” la stessa “superato l'esame finale del Corso n. 15 per Estetiste autorizzato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 193 del 7-11-1989.
“Il presente attestato di qualifica professionale è valido ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 21-12-1978, n. 845.” (ancora doc.
9.7 del fascicolo di parte resistente). La ricorrente aveva peraltro frequentato nell'anno formativo 1988-1989 il primo anno del corso biennale per estetiste, come da certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego e per la Formazione di Ancona. La ricorrente non può ritenersi conclusivamente in possesso di una qualifica professionale conseguita all'esito di un corso di durata triennale. Il Decreto Ministeriale 14-4-1997, n. 250 “Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale” stabilisce:
“Art. 1.
“1. I diplomi di qualifica che si conseguono presso gli istituti professionali di Stato, a seguito della definizione dei nuovi programmi e orari d'insegnamento dei corsi di qualifica, di cui ai decreti citati in premessa, sono i seguenti:
“… Art. 2.
“1. I diplomi di qualifica professionale di cui al precedente articolo sono titoli professionali e di studio rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 191 del D. Lvo 16 aprile 1994, n. 297.”.
“2. Essi sono validi:
26 - per l'inquadramento contrattuale;
- per l'iscrizione nelle liste di collocamento;
- per la prosecuzione degli studi nei corsi di istruzione secondaria superiore;
- per l'accesso alla formazione professionale;
- per l'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
“3. Essi danno diritto, inoltre, a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli ed esami, per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso del diploma di licenza di scuola media.”, quale non è il ruolo del collaboratore scolastico, considerato che esso richiede il diploma di maturità e non di scuola media. La relativa “Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'Accordo in conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli Istituti professionali secondo il previgente ordinamento” non contempla la qualifica di estetista tra le qualifiche triennali, come in effetti essa non è. Inoltre la Legge Regionale Marche 24-9-1992, n. 47, “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista”, prevede:
“Art.
3. Iniziative di formazione professionale.
“1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista di cui agli articoli 3 e 8 della legge 1/1990 sono approvate dalle province nell'ambito dei programmi predisposti ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.
“2. Le iniziative di cui al comma 1 prevedono i seguenti corsi: a) di qualificazione di base della durata di due anni, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1/1990; b) di specializzazione della durata di un anno, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 1/1990; c) di formazione teorica, previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1/1990; d) di aggiornamento e di riqualificazione professionale, previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 8 della legge 1/1990.”. Risulta evidente che trattasi di corsi di diversa natura, che possono essere frequentati dal medesimo soggetto via via nella loro totalità, o diversamente combinati tra loro, o può anche esserne frequentato soltanto uno ovvero più di uno, ma ciò che è evidente è che la somma, come nel caso di specie, della frequenza di un corso di qualificazione di base di durata biennale e di un corso di specializzazione della durata di un anno non corrisponde alla frequenza di un corso professionale di durata triennale.
27 Infine, quanto alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente ed alle conseguenze di essa, non può che rilevarsi che il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla e ritualmente sottoscritto dalle parti conteneva la Pt_1 seguente clausola risolutiva espressa:
“Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. È altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti.”. La risoluzione per mancanza dei requisiti previsti e la valenza soltanto ai fini economici del servizio prestato appaiono pertanto del tutto legittimi. Stante la particolare novità della controversia, si ritiene congrua la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...] CP_1 nei confronti del , già già Pt_1 Controparte_1
con ricorso depositato il 19/05/2021, nella contumacia degli Istituti scolastici CP_2 in epigrafe e nel contraddittorio delle altre parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva degli Istituti scolastici in epigrafe;
2) rigetta le domande della ricorrente nei confronti delle parti costituite;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Macerata, 05/11/24 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
28
TRIBUNALE DI MACERATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 05/11/24, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., nella causa n. 261/2021 R.G.C promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti DISCEPOLO MAURIZIO e Parte_1
FRAPICCINI OLIMPIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Recanati, via Falleroni, n. 92, come da procura speciale allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, già Controparte_1 CP_2 [...]
, Controparte_3
Controparte_4
, in persona dei
[...] rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati in giudizio dall
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, ex Controparte_5 art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18- 12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015; CONVENUTI e nei confronti di
, Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8 Controparte_9
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI Oggetto: risoluzione rapporto di lavoro a tempo determinato per carenza di requisiti. Le parti costituite hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19-5-2021, la ricorrente in epigrafe, invalida civile al 46% con riconoscimento da parte dell' del 19-7-2018, esponeva: ella risultava CP_10 iscritta dal 30-8-2018 nelle liste del collocamento obbligatorio ai sensi della L. n. 68/99; nel periodo 1988-1991 aveva frequentato un percorso formativo triennale per estetista-cosmetista presso la Scuola di Formazione Professionale della Regione Marche, conseguendo due attestati di qualifica professionale rilasciati rispettivamente ai sensi dell'art. 14 L. n. 845/78 e dell'art. 3 L. n. 1/90, titoli abilitanti all'esercizio della professione di estetista;
dopo un'esperienza autonoma nel settore estetico, tra il
1 1988 e il 1999, ed alcune attività di assistenza a persone disabili, la ricorrente aveva collaborato con enti di formazione riconosciuti dalla Regione Marche;
nel 2008 aveva svolto servizio come collaboratrice scolastica per un totale di 37 giorni presso istituti scolastici di Recanati, maturando così il requisito di servizio utile per l'inserimento nelle graduatorie ATA di III fascia;
dal 2008 in poi, la aveva regolarmente Pt_1 presentato domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di istituto di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico, ottenendo punteggi compresi tra 8,70 e 9,20 nei trienni successivi, pur senza ricevere chiamate fino al novembre 2020; il 6-11- 2020, aveva sottoscritto un primo contratto a tempo determinato con l'Istituto Comprensivo Enrico Fermi di seguito, il 24-11-2020, da un secondo CP_4 contratto con l'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di Recanati per una supplenza fino al 28-2-2021; il 27-1-2021, la ricorrente, trovandosi in stato di malattia debitamente certificato dal medico curante, aveva informato l'istituto scolastico, ma, nella stessa giornata, le era stato comunicato telefonicamente che il rapporto di lavoro doveva intendersi cessato;
poco dopo, aveva ricevuto via e-mail il decreto prot. 713/U con cui la dirigente scolastica dell'Istituto Badaloni aveva disposto la sua esclusione dalla graduatoria ATA per il triennio 2018-2021, ritenendo il titolo posseduto non conforme ai requisiti normativi in quanto, a suo dire, privo del requisito triennale previsto dall'art. 2, punto 7, lett. g) del D.M. n. 717/2014; con lo stesso atto era stato dichiarato che il servizio prestato fino al 26-1-2021 doveva ritenersi svolto di fatto e non di diritto, con esclusione di qualsiasi punteggio utile;
la ricorrente, per il tramite del proprio legale, aveva quindi interessato la Regione Marche al fine di ottenere un'attestazione formale circa la validità ed equipollenza del proprio titolo;
con nota del 3-2-2021, la Regione Marche aveva confermato che gli attestati posseduti dalla erano da considerarsi pienamente validi ai sensi dell'art. 14 L. n. 845/78 ed Pt_1 equipollenti a un attestato triennale ex art. 2, punto 7, lett. g) del D.M. n. 717/2014, smentendo così quanto affermato dall'istituto scolastico;
nonostante ciò, con decreto prot. 17779/U del 27.02.2021, notificatole in pari data, adottato dalla D.S. dell'I.C.
[...] di Recanati, il precedente provvedimento di esclusione CP_6 Controparte_11 era stato confermato, fondandosi su un parere dell che, con Parte_2 motivazione generica, aveva ritenuto non fondata la valutazione di equipollenza rilasciata dalla Regione;
la decisione di esclusione era stata quindi comunicata agli altri Istituti scolastici con cui la ricorrente aveva in essere rapporti contrattuali;
ne erano seguiti i seguenti provvedimenti di risoluzione anticipata dei contratti in corso o di disconoscimento del servizio prestato, con effetti giuridici limitati alla sola retribuzione economica e senza riconoscimento del punteggio:
- Provvedimento n. 1731/U del 03.03.2021, comunicato alla ricorrente in pari data, della Dirigente Scolastica prof.ssa del Convitto Persona_1
2 Nazionale il quale aveva disposto che il servizio prestato Controparte_8 dal 18.02.2021 al 2.03.2021 era valido solo ai fini economici e non giuridici;
- Provvedimento del Dirigente Scolastico, prof. dell'Istituto Persona_2
Comprensivo Statale E. Fermi di prot. n. 4489/2021 reg. in data CP_4
5.03.2021 e comunicato alla ricorrente in pari data, il quale aveva disposto che il servizio prestato dalla ricorrente dal 6.11.2020 al 17.11.2020 era da ritenersi prestato di fatto e non di diritto e valido ai soli fini economici e non giuridici;
- Provvedimento del Dirigente Scolastico, prof. , dell'Istituto Persona_3 di Istruzione Superiore Bonifazi di prot. n. 2291/U del Controparte_9
12.03.2021 e comunicato in pari data, con il quale era stato disposto che il servizio prestato dalla ricorrente dal 19.02.2021 al 27.02.2021 era prestato di fatto e non di diritto e valido ai soli fini economici e non giuridici. La ricorrente proseguiva argomentando che solo il 16-4-2021 l'Istituto Badaloni le aveva trasmesso, con oltre due mesi di ritardo, il formale provvedimento di risoluzione del contratto datato 27-1-2021, asserendo un errore materiale nell'omessa trasmissione iniziale;
tale provvedimento era stato impugnato dalla ricorrente con nota legale del 26-4-2021, deducendone l'illegittimità per violazione di legge, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Posto ciò, la ricorrente lamentava: 1) in primo luogo, l'illegittimità del decreto prot. 1779/U del 217.2.2021 per violazione ed errata applicazione dell'art. 63 D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 in tema di norme sul riparto della giurisdizione, tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, nella misura in cui veniva erroneamente comunicata alla ricorrente la possibilità di proporre ricorso alla autorità giurisdizionale amministrativa, anziché il ricorso al giudice ordinario, essendo, nel caso di specie, competente a conoscere della controversia il giudice ordinario e non quello amministrativo, trattandosi di pretesa del lavoratore ad essere reinserito in graduatoria, - e non di un interesse legittimo che presupponeva la tutela dinanzi al giudice amministrativo;
2) in secondo luogo, l'illegittimità del medesimo decreto per violazione dell'art.
7.5 del D.M. n. 640 del 2017, il quale stabiliva:
“All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli ( quelli relativi alle dichiarazioni degli aspiranti nella domanda di inserimento o aggiornamento della graduatoria) sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.”,
3 nonché dell'art.
7.8 del D.M. cit., secondo il quale:
“In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati.”, illegittimità derivante dal fatto che non competeva alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Badaloni provvedere ad effettuare i controlli in merito alle dichiarazioni della ricorrente ed alla verifica dei titoli allegati alla domanda, essendo compito che avrebbe dovuto essere assolto dal D. S. dell'Istituto Fermi di quale primo CP_4 istituto ad aver stipulato un contratto di lavoro con la ricorrente, Istituto che in sede di stipula del contratto aveva ritenuto validi i predetti titoli;
inoltre la D. S. dell'Istituto Badaloni aveva errato laddove, come dispone la norma in oggetto, non aveva demandato tali controlli all'istituto tenutario di tutte le domande di inserimento in graduatoria e della documentazione allegata e cioè, l'Istituto il Controparte_12 quale era l'unico competente ad effettuare i controlli;
ulteriormente, il decreto 1179/U era stato emesso in violazione dell'art. 5, co. 4 del D.M. n. 640/2017, in quanto quest'ultimo prevedeva:
“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall' art. 2 comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.” Nel caso in esame, la ricorrente aveva aggiornato la propria posizione introducendo l'idoneità conseguita nel concorso IRCER, non presente nelle precedenti domande;
la aveva invece omesso di considerare l'intero complesso dei titoli e dei servizi CP_13 già dichiarati a partire dalla prima istanza (2008), violando l'art.
7.5 dello stesso D. M.; inoltre, il provvedimento era da considerarsi viziato nella parte in cui affermava: “Non può ritenersi valido l'attestato di qualifica professionale biennale rilasciato dalla Regione Marche [...]”, tale motivazione, erronea e contraddittoria, aveva ignorato che il percorso formativo triennale era unitario e completo, come attestato sia dai certificati rilasciati dalla Regione Marche sia dalla nota ufficiale del Dirigente regionale, che riconosceva l'equipollenza della qualifica ad una qualifica triennale ai sensi della L. n. 845/1978; il decreto della Dirigente dell'Istituto Badaloni era inoltre stato emesso in violazione e secondo una erronea interpretazione dell'art. 2, co. 7, lett. G del D.M. n. 640/2017 (in realtà art. 2, comma 5 cit.) per avere erroneamente affermato che il titolo conseguito dalla ricorrente non fosse valido, in quanto valutato come attestato annuale, mentre, in realtà, la aveva seguito un unico percorso formativo triennale Pt_1
(biennio più anno integrativo), con esami finali e certificazione regionale, conforme
4 alla L. n. 1/1990 e alla L. n. 845/1978, a cui era seguito un certificato di equipollenza del titolo da parte di Regione Marche, che dunque doveva essere ritenuto valido ai fini dell'accesso al profilo di collaboratore scolastico ai sensi della citata norma. La ricorrente proseguiva evidenziando come la documentazione prodotta (certificati anni formativi 1988-1991) dimostrava il completamento di un percorso triennale di formazione professionale di estetista, con monte ore complessivo conforme alla normativa: nello specifico:
• 1988/89: primo anno, 900 ore (619 effettivamente svolte);
• 1989/90: secondo anno, superamento esame finale del biennio;
• 1990/91: anno di specializzazione, 900 ore (772 effettivamente svolte), con esame finale superato;
tale formazione era stata autorizzata con specifiche deliberazioni regionali ed era stata certificata formalmente dal competente Centro per l'Impiego e la Formazione, dovendosi quindi considerare errata la valutazione della D. S., la quale aveva considerato i tre attestati come autonomi e di valore insufficiente, anziché come parte di un percorso unico e riconosciuto;
ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo:
“previo annullamento e/o disapplicazione con effetto ex tunc:
- del provvedimento prot. n. 0000713/U del 27.01.2021 notificato in tale data a mezzo posta elettronica adottato dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di Recanati, signora , avente ad oggetto l'esclusione Controparte_11 dalle graduatorie ATA di istituto III fascia relativa al triennio 2018-2021 per il profilo di collaboratore scolastico, per asserita mancanza del titolo di studio per l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, in quanto l'attestato di qualifica professionale valutabile deve essere rilasciato o riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 14 della L. 845/78 e deve avere la durata di tre anni;
laddove ha disposto che, ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.M. 640/2017 il servizio svolto presso l'istituzione scolastica nel profilo di collaboratore scolastico dal 24.11.2020 al 26.01.2021 è dichiarato prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio;
- del decreto prot. 00017779/U del 27.02.2021 notificato in tale data adottato dalla Dirigente dell' di Recanati, , di Parte_3 Controparte_11 conferma del precedente che ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente
[...]
tramite avv. Gallina Fiorini in data 5.02.2021 prot. 1071 del 6.02.2021 Parte_4 avverso il predetto provvedimento 713/U del 27.01.2021 e di ogni atto presupposto, in particolare della nota prot. n. 3836 del 25.02.2021 dell' Controparte_5 con il quale è stato dato parere sul provvedimento prot. n. 713/U del
[...]
27.01.2021 della Dirigente Scolastica, confermandone la legittimità, in quanto
“dall'esame della tabella di confronto tra le qualifiche professionali Triennali di cui
5 all'accordo in conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 ed i Diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento, non si rinvengono elementi che consentono di considerare fondate le valutazioni espresse nella nota … del servizio attività - P. F. Istruzione, Controparte_14
Formazione Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione - della Regione Marche sottoscritta digitalmente dal Dirigente Dott. Massimo Rocchi;
- di ogni atto inerente, presupposto e consequenziale;
“1. l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle graduatorie di circolo e d'istituto di 3a fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico, in via principale, in forza del diploma di qualifica triennale di estetista, ed, in subordine, in forza del servizio svolto di almeno 30 giorni nell'a. s. 2007/2008 e del possesso del diploma di scuola media, oltre all'attestato di qualifica professionale ex legge 845/1978 quali requisiti validi per l'inserimento nelle graduatoria ATA ai sensi della normativa D.M. 604 del 2017;
“per l'effetto e nel merito:
“2. previo accertamento e declaratoria di invalidità e/o illegittimità, la nullità, l'inefficacia, l'annullamento:
- del licenziamento orale comunicato telefonicamente dall Parte_3 di Recanati in data 27.01.2021 durante la malattia della ricorrente con il
[...] quale si è voluto risolvere il contratto di lavoro prot. 7080 stipulato in data 24.11.2020 con durata 24.11.2020 - 28.02.2021, con ogni conseguenziale statuizione e, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. in misura pari alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza naturale del contratto fissata al 28.02.2021 e di ogni emolumento e trattamento accessorio dovuto;
- del provvedimento prot n. 739 VVI.2 del 27.01.2021 dell'Istituto Comprensivo Badaloni di Recanati comunicato asseritamente per errore materiale solo con nota prot. 2831/U del 16.04.2021 e successivamente con raccomandata del 23.04.2021 adottato dall' di Recanati, con il quale è stata Parte_3 disposta la risoluzione del contratto di lavoro prot. 7080 stipulato in data 24.11.2020 con durata 24.11.2020 - 28.02.2021, con ogni conseguenziale statuizione e, pertanto, la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. in misura pari alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza naturale del contratto fissata al 28.02.2021 e di ogni emolumento accessorio dovuto,
- del provvedimento n. 1731/U del 03.03.2021, comunicato alla ricorrente in pari data, della Dirigente Scolastica prof.ssa del Persona_1 Controparte_8
con il quale dispone per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M.
[...]
640/2017 la risoluzione del contratto di lavoro prot. n. 1366 del 18.02.2021 a far data
6 dal 2.03.2021 e dispone che il servizio prestato dal 18.02.2021 al 2.03.2021 è dichiarato valido solo ai fini economici e non giuridici, con ogni conseguenziale statuizione e, quindi, la condanna dell'amministrazione resistente per il danno patito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità del provvedimento di licenziamento a corrispondere le retribuzioni cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto dal giorno del licenziamento in data 3.03.2021 fino alla scadenza naturale del contratto previsto per il 5.06.2021 e di ogni altro emolumento accessorio e complementari quali ferie, mensilità aggiuntive e ogni altro trattamento dovuto, compresa la mancata corresponsione dell'indennità di disoccupazione;
- del provvedimento del Dirigente Scolastico, Prof. dell'Istituto Persona_2
Comprensivo Statale E. Fermi di prot. 4489/2021 reg. in data 5.03.2021 e CP_4 comunicato alla ricorrente in pari data, con il quale è disposto che il servizio prestato dalla ricorrente dal 6.11.2020 al 17.11.2020 è prestato di fatto e non di diritto e valido ai soli fini economici e non giuridici, con la conseguenza che ad esso non deve esser attribuito alcun punteggio;
- del provvedimento del Dirigente Scolastico, prof. , dell'Istituto Persona_3 di Istruzione Superiore Bonifazi di prot. n. 2291/U del 12.03.2021 Controparte_9
e comunicato in pari data, con il quale è disposto che il servizio prestato dalla ricorrente dal 19.02.2021 al 27.02.2021 è prestato di fatto e non di diritto e valido ai soli fini economici e non giuridici;
“nonché per ottenere:
- la condanna delle amministrazioni resistenti alla riammissione della signora alla graduatoria di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze Parte_1 temporanee al personale A.T.A. della scuola statale valido per il triennio 2017-2020 e prorogato al 2021 ed all'attribuzione del punteggio maturato di diritto in forza dei contratti stipulati con le amministrazioni convenute, in base al servizio svolto in conseguenza dell'illegittima esclusione dalla graduatoria predetta, e che avrebbe potuto svolgere, ad ogni effetto giuridico;
- la condanna, altresì, delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno a titolo di perdita di chances commisurato agli emolumenti perduti a causa della mancata assunzione in conseguenza della predetta esclusione della graduatoria in seguito alle chiamate effettuate in data 14 aprile dal di Controparte_8
per n. 36 ore settimanali dal 16.04.2021 al 5.05.2021 ed in data 3 maggio CP_4
2021 dalla scuola di Potenza Picena per numero 36 ore settimanali dal 29.04.2021 all'8 maggio 2021 pari ad euro 3.000,00 circa, ed, in ogni caso, la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per la perdita di chances per gli incarichi che avrebbe ricevuto per l'utile posizione in graduatoria fino alla fine dell'anno scolastico nell'ammontare pari al 50% dello stipendio lordo annuo
7 commisurato in euro 16.826,03 oltre assegni e indennità, o nell'importo che sarà accertato in corso di causa o nella misura maggiore o minore che sarà liquidato dal Giudice in via equitativa;
“nonché,
“3. previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di istituto di III fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A. della scuola statale valido per il triennio 2021-2024, la condanna delle amministrazioni resistenti ad ammetterla alla graduatoria suddetta con l'attribuzione del punteggio maturato di diritto in forza dei contratti indicati nel ricorso e poi illegittimamente risolti con le amministrazioni convenute, o che avrebbe potuto stipulare per l'utile posizione in graduatoria, ad ogni effetto giuridico, avendo presentato in via telematica in data 17.04.2021 domanda di inserimento/conferma aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2021/23, 2023/24;
- con vittoria di spese e onorari”. Si costituivano ritualmente il , l Controparte_1 [...]
Controparte_15
convenuti, i quali contestavano la pretesa avversaria, in quanto infondata,
[...] ribadendo, in particolare, che il provvedimento con cui si escludeva la dalle Pt_1 graduatorie di istituto di III fascia per il triennio 2017-2020 era pienamente legittimo, poiché la ricorrente aveva presentato titoli non idonei all'accesso. In via preliminare, i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendosi che la controversia riguardasse una procedura concorsuale, richiamando in tal senso la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale (in Cons. St., Sez. VI, 9.3.2021, n. 2007 e, ancora più recentemente, Cons. St., Sez. IV,7.9.2021, n. 6230) aveva già chiarito che simili procedimenti avevano natura concorsuale e che, pertanto, la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, co. 4, D. Lgs. n. 165/2001; in particolare, quando l'amministrazione aveva esercitato un'attività discrezionale nell'interpretazione dei titoli dichiarati, come nel caso di specie, la giurisdizione spettava al giudice amministrativo;
le Amministrazioni resistenti chiedevano dunque che il Tribunale dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione. I convenuti osservavano poi che il ricorso era infondato anche nel merito, in quanto nello specifico: la aveva chiesto per la prima volta l'inserimento nelle Pt_1 graduatorie nel triennio 2008-2011, dichiarando titoli che erano stati ritenuti non idonei;
tale domanda era stata reiterata anche nei successivi trienni (2011-2014 e 2014- 2017), con documentazione che, dopo le verifiche, il Ministero aveva ritenuto non conforme;
in particolare, la ricorrente aveva dichiarato il possesso di un attestato
8 triennale, che in realtà era stato rilasciato al termine di un corso annuale, e di altro attestato professionale riferito a un corso biennale, che si era concluso prima del titolo di accesso dichiarato;
inoltre, alcuni servizi dichiarati come prestati presso enti pubblici erano in realtà stati svolti alle dipendenze di cooperative private, circostanza che la ricorrente aveva ammesso nel proprio ricorso;
il aveva quindi evidenziato CP_1 che, nonostante l'inserimento nelle graduatorie nei precedenti trienni, la non Pt_1 aveva mai ricevuto incarichi di supplenza, e dunque non si era proceduto ad un controllo approfondito dei titoli da parte delle scuole interessate;
per il triennio 2017- 2020, infine, la aveva presentato nuova domanda di inserimento dichiarando Pt_1 nuovamente titoli già ritenuti non idonei ed aveva fornito dichiarazioni contraddittorie rispetto ai precedenti inserimenti, configurandosi così delle false attestazioni;
nella SEZIONE C3 “Richiesta aggiornamento graduatorie”, la aveva chiesto Pt_1
l'aggiornamento per le graduatorie di collaboratore scolastico, in quanto aveva conseguito, quale “titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il profilo professionale di CS”, l'“attestato di qualifica professionale triennale di estetista rilasciato dalla Regione Marche” nell'a. s. 1991/1992 presso la Scuola di Formazione Professionale Regionale di Ancona con votazione 80/100; nella SEZIONE D “Titoli culturali non precedentemente dichiarati” - quadro D1 - la stessa aveva dichiarato anche il possesso di un'idoneità in concorso pubblico per ausiliaria di assistenza, che aveva ottenuto il 12/06/1988 presso gli Istituti di Cura e Ricovero di Recanati;
tuttavia, tale idoneità non le aveva attribuito alcun punteggio, in quanto la tabella di valutazione non prevedeva l'attribuzione per titoli simili;
la igurava regolarmente inserita Pt_1 nella graduatoria di istituto di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico nei 30 istituti indicati nel modello Allegato D3, che aveva presentato tramite “Istanze on line” il 9.4.2018, con un punteggio complessivo di 8,70 (8,00 per il titolo di studio e 0,70 per servizi pregressi); in virtù di quel punteggio e della posizione utile in graduatoria per il triennio 2017-2020 (poi prorogato al 2018-2021 dal D.M. 947 del 1.12.2017), la stessa era stata individuata con provvedimento prot. n. 17431 del 6.11.2020 dal Dirigente Scolastico dell' di per un incarico temporaneo dal Controparte_7 CP_4
6.11.2020 al 17.11.2020 (per 36 ore settimanali), contratto perfezionato con sottoscrizione prot. n. 17432 dello stesso giorno;
a causa della malattia iniziata subito dopo l'assunzione (dal 9.11.2020 al 17.11.2020), l'Istituto non aveva attivato alcuna verifica;
sempre nel novembre 2020, la ricorrente aveva ricevuto un nuovo incarico a 12 ore settimanali dall'I. C. “N. Badaloni” di Recanati (MC) dal 24.11.2020 al 28.2.2021 (contratti rispettivamente prot. n. 7017 del 23.11.2020 e prot. n. 7080 del 24.11.2020); a quel punto, il D. S. dell'I.C. “Badaloni” aveva attivato la procedura di verifica dei titoli, ai sensi dell'art. 7, co. 5-8, del D.M. 640/2017, in particolare sui due attestati di qualifica professionale di estetista rilasciati dalla Regione Marche, che la
9 candidata aveva dichiarato per l'accesso alla graduatoria;
all'esito delle verifiche era emerso che:
• l'art. 2, co. 6 D.M. 640/2017 conservava la validità dei titoli già utilizzati per l'inserimento nel triennio precedente;
• nella domanda per il triennio 2014-2017 presentata all'I.C. “ di CP_12
Recanati la risultava già inserita nella graduatoria;
Pt_1
• tuttavia, i titoli non corrispondevano ai requisiti previsti dal D.M. 59/2008 e dal D.M. 717/2014, che richiedevano attestati triennali rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. Di conseguenza, il D.S. dell'I.C. “Badaloni” aveva escluso la on decreto prot. Pt_1
n. 713 del 27.1.2021, confermato dal decreto prot. n. 1779 del 27.2.2021, per
“mancanza del titolo triennale valido ai sensi della L. 845/78”; il servizio svolto dal 24.11.2020 al 26.1.2021 era stato dichiarato prestato di fatto e non di diritto, valido solo ai fini economici;
il contratto di lavoro del 24.11.2020 aveva cessato di produrre effetti dal 27.1.2021 (prot. n. 739 del 27.1.2021), ai sensi dell'art. 44, co. 7, CCNL Scuola 2007; il 26.1.2021, la DSGA aveva informato verbalmente la Persona_4
invitandola per il giorno successivo in segreteria per la notifica dei Pt_1 provvedimenti;
la mattina del 27.1.2021 la veva comunicato telefonicamente Pt_1
l'assenza per malattia (come da certificato con prognosi fino al 4.2.2021) e aveva chiesto l'invio dei provvedimenti all'indirizzo mail;
tuttavia, per errore, le era stato trasmesso solo il decreto n. 713, non anche il n. 739; successivamente, aveva prolungato la malattia fino al 18.2.2021 con nuovo certificato del 6.2.2021; nonostante la malattia, la aveva accettato nuovi incarichi: Pt_1
• dal di per 6 ore settimanali dal Controparte_8 CP_4
18.2.2021 al 5.6.2021 (contratto prot. n. 1366 del 18.2.2021);
• dall' di per 12 ore settimanali dal CP_9 CP_9 Controparte_9
19.2.2021 al 27.2.2021 (contratto prot. n. 1502 del 19.2.2021); dopo il decreto n. 1779/U del 27.2.2021, che aveva confermato l'esclusione dalla graduatoria, i Dirigenti delle scuole coinvolte avevano disposto la risoluzione anticipata dei rispettivi contratti:
• il con cessazione dal 2.3.2021 (decreto n. 1731 del Controparte_8
3.3.2021);
• l' aveva dichiarato il servizio “prestato di fatto” (decreto n. 2291 Controparte_9 del 12.3.2021);
• l' E. Fermi” di aveva dichiarato il servizio prestato nel novembre CP_6 CP_4
2020 non valido ai fini giuridici (decreto n. 4489/2021 del 5.3.2021); tali risoluzioni applicavano il principio giuridico secondo cui il contratto dipendeva funzionalmente dall'esito della procedura concorsuale e dalla posizione utile in
10 graduatoria, che ne costituiva presupposto essenziale, secondo normativa, contrattazione e giurisprudenza;
in caso di mancata convalida, l'Amministrazione invece procedeva a correggere il punteggio attribuito in graduatoria o, qualora si fosse trattato di un requisito di ammissione, come nel caso di specie, dichiarava la decadenza dell'aspirante dalla graduatoria. I resistenti proseguivano chiarendo che il problema era sorto quando la discordanza tra quanto era stato attribuito in graduatoria e quanto era risultato dal controllo era emersa a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva e della stipula del contratto di lavoro;
infatti, la circostanza che le graduatorie per il conferimento delle supplenze acquisissero il carattere della definitività, una volta decorso il termine per provvedere sui reclami/ricorsi proposti avverso le graduatorie provvisorie, non comportava l'acquisizione da parte delle stesse del carattere dell'irretrattabilità e l'esclusione dell'autotutela (cfr. Consiglio di Stato - Sezione VI - sentenza n. 622/2008); al riguardo le Amministrazioni convenute osservavano come fosse in potere di ogni P. A. annullare d'ufficio, in autotutela, provvedimenti amministrativi, in presenza di un vizio di legittimità (incompetenza relativa, eccesso di potere, violazione di legge) e di un interesse pubblico, e come, al pari, per quanto avesse riguardato il provvedimento di rettifica delle graduatorie, le ragioni di interesse pubblico dovessero ritenersi in re ipsa, in quanto, essendo le procedure concorsuali (comprese quelle per soli titoli) poste a presidio di fondamentali valori costituzionali quali l'imparzialità ed il buon andamento della P. A. e finalizzate alla scelta dei soggetti più meritevoli, ogni alterazione della graduatoria rispetto alla sua corretta composizione si riverberava negativamente sulla funzionalità dell'amministrazione; per quanto riguardava inoltre l'individuazione del tipo di invalidità da cui il contratto era risultato affetto, il richiamava gli CP_1 orientamenti giurisprudenziali fin qui affermatisi, che avevano affrontato la questione con il ricorso ai rimedi propri delle norme civilistiche in tema di invalidità dei contratti (e, in particolare, nullità e risoluzione): secondo un primo orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Lav. n. 13150/06), il depennamento dalla graduatoria (ovvero, come nel caso di specie, la collocazione in posizione non più utile) travolgeva il contratto di lavoro nel frattempo stipulato, in quanto esso era stato ritenuto affetto da nullità, perché stipulato in difformità di norme imperative (norme primarie sul reclutamento); la ricostruzione del Supremo Collegio si fondava sul presupposto della natura pubblicistica degli atti di selezione e della natura superindividuale e non disponibile degli interessi tutelati, sicché il contratto, per essere stato stipulato con soggetto non più collocato in posizione utile nella graduatoria, veniva travolto da caducazione automatica, in quanto era stato sottoscritto in violazione di norme di legge, e il servizio prestato non risultava valido ai fini giuridici, come si desumeva dalle disposizioni di cui all'art. 2126 c.c., secondo cui “la nullità o l'annullamento del
11 contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione”, tutelando in questo modo il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuiva rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione di ulteriori sviluppi di carriera (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 7604/2009); in tempi più recenti, presso i giudici amministrativi e ordinari, si era confermato l'indirizzo secondo cui la caducazione dell'atto presupposto nella procedura concorsuale travolgeva automaticamente il contratto per il venir meno del presupposto (cfr. Cass. Sez. Lav. 28.11.2008 n. 28456 e giurisprudenza ivi citata), secondo cui “Il principio su cui si fonda è che, nei contratti assoggettati all'evidenza pubblica l'individuazione del contraente privato è sottratta ai poteri di autonomia negoziale e affidata esclusivamente all'esito di procedimenti amministrativi, mancando i quali manca in radice la parte contraente privata, principio che deve operare, a maggior ragione, per i contratti di assunzione di dipendenti pubblici, per i quali la regola del concorso pubblico assume rango costituzionale (art. 97 Cost.), ovvero per gli altri rapporti di lavoro che per legge devono essere costituiti all'esito di procedimenti pubblicistici di verifica dell'idoneità del privato contraente, eliminando il rischio di procedure annullate e di contratti efficaci, con scelta rimessa sostanzialmente alla P.A., e la concorrenza di giurisdizioni diverse sopra questioni sostanzialmente identiche” (e Cass. Sez. Lav.
8.4.2010 n. 8328, secondo cui) “[…] Nel contesto del lavoro privatizzato, nel quale gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (art. 5 d.lgs. 165/2001), il comportamento dell'amministrazione che revoca un incarico sul presupposto che il suo conferimento sia nullo equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto da lui stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità […] quindi … non si tratta di scioglimento unilaterale dal contratto ma di comportamento con il quale si fa, concludentemente, valere l'assenza di un vincolo contrattuale. La questione si sposta quindi sull'esistenza o no di tale vincolo […]”).”; peraltro, il principio per cui si consideravano eliminati anche gli effetti negoziali dalla sopravvenuta inefficacia del provvedimento presupposto, oltre ad essere desumibile dai principi generali enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, risultava espressamente previsto dalle disposizioni legali e contrattuali che regolavano la materia;
a norma dell'art. 2, co. 2, D. Lgs. n. 165/01, “I rapporti di lavoro delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa …”; il successivo co. 3 del medesimo articolo specificava poi: “i rapporti individuali di lavoro di cui al comma precedente, sono regolati dai contratti collettivi” che “cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”; il rinvio delle disposizioni normative sopra citate alle norme contrattuali collettive di settore
12 trovava esplicito riscontro, per il personale A.T.A., nell'art. 44 del CCNL 2007 Comparto Scuola, che evidenziava una stretta connessione fra gli interessi pubblici perseguiti tramite le procedure selettive e la stipulazione di un contratto di diritto privato;
tale connessione si concretizzava nelle formule consensuali ivi previste, che testualmente recitavano: “È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne ha costituito il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti”; dette clausole risolutive espresse, a mente del medesimo co. 7 dell'art. 44 cit. (secondo cui “Il contratto individuale specifica le cause che ne hanno costituito condizioni risolutive ...”), venivano accettate, attraverso la sottoscrizione, dalle parti contrattuali, quali cause di risoluzione del contratto stesso;
pertanto, verificatosi uno degli eventi condizionanti dagli stessi previsti, dette clausole dispiegavano il loro effetto risolutorio sul contratto nel frattempo stipulato;
proprio in virtù della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 44 CCNL, il cui contenuto era stato trasfuso nel contratto individuale di lavoro, il procedimento di correzione dell'errore nell'individuazione dell'avente diritto alla stipula del contratto, rientrando nella procedura di assunzione, consentiva all'Amministrazione di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 1456 c.c., secondo cui “la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Proseguendo nelle proprie eccezioni, i convenuti evidenziavano come la Pt_1 sostenesse l'illegittimità del decreto di esclusione n. 1779/U del 27.2.2021, che confermava un precedente provvedimento del 27.1.2021, lamentando che l'Istituto
“Badaloni” avesse esercitato un potere non spettante, poiché, a suo dire, spettava all'Istituto “Fermi” di che per primo aveva stipulato un contratto con lei, CP_4 effettuare le verifiche sui titoli dichiarati;
la supplenza che le era stata conferita era durata solo 12 giorni (6.11.2020 - 17.11.2020) e l'assenza della per malattia) Pt_1 si era protratta per quasi tutto l'incarico, circostanza che non aveva consentito all'Istituto “Fermi” di avviare le verifiche previste dall'art. 7 D.M. n. 640/17, che spesso coinvolgevano anche altre amministrazioni;
per tale motivo l'Istituto
“Badaloni” aveva attivato i controlli, richiedendo anche documentazione all'Istituto
“ , che aveva gestito le sue precedenti domande, in particolare quella per il CP_12 triennio 2014-2017; la ricorrente interpretava in modo errato l'art. 7, co. 5, D.M. 640/17, che non si riferiva al caso in cui un Istituto fosse il primo e unico a svolgere le verifiche;
l'Istituto “Badaloni”, accertata l'assenza dei requisiti culturali richiesti, l'aveva quindi esclusa legittimamente ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c), in quanto priva dei titoli previsti dall'art. 2 del medesimo decreto;
la non poteva invocare la Pt_1 clausola di salvaguardia di cui ai commi 6, 8, 9 e 10 dell'art. 2, poiché, già dal triennio 2008-2011, non era mai stata in possesso di titoli idonei né aveva maturato, con titoli
13 validi, il servizio utile;
i 37 giorni dichiarati, prestati nel 2008, si riferivano infatti a periodi lavorativi svolti con titoli non conformi: attestati regionali biennali o annuali, oppure diploma di licenza media, che aveva perso la natura di titolo di accesso idoneo già dal 29.11.2007, data di sottoscrizione del CCNL: la normativa contrattuale sopravvenuta, inclusa la sequenza del 25.7.2008, aveva richiesto titoli triennali riconosciuti dalle Regioni o maturità, escludendo i percorsi inferiori;
anche se il suo percorso formativo fosse stato considerato unitario, i titoli dalla ricorrente conseguiti non avrebbero comunque avuto corrispondenza con quelli rilasciati dagli istituti professionali statali;
infine, il riconoscimento dell'equipollenza spettava solo agli enti competenti e non poteva essere desunto da attestazioni rilasciate da uffici regionali o scolastici;
la qualifica di “estetista” non risultava inclusa tra quelle professionali triennali riconosciute ai fini ATA, come confermato dalla normativa regionale e dagli accordi Stato-Regioni. Pertanto, le Amministrazioni resistenti ritenevano infondate le doglianze della ricorrente e legittima l'esclusione disposta;
esponendo le proprie ragioni di diritto, i convenuti asserivano che nelle more della definizione del procedimento la Pt_1 risultava comunque inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A. per il triennio 2021-2024, sulla base del diploma di licenza media che aveva conseguito con giudizio “sufficiente” e dei titoli di servizio che erano già stati valutati nel triennio 2008-2011, nonché di quelli per i servizi prestati nell'a. s. 2020/2021 fino alla risoluzione dei rapporti di lavoro;
per l'incarico conferito dal D.S. del
[...]
di la aveva lavorato dal 18-2-2021 al 22 Controparte_8 CP_4 Pt_1
-4-2021, anche oltre la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, che era stata disposta con provvedimento prot. n. 1731/U del 3-3-2021.
Considerato che
la ricorrente aveva richiesto la condanna dell'Amministrazione scolastica al risarcimento del danno, oltre al riconoscimento economico dei servizi non prestati a causa dell'esclusione dalle graduatorie, con corresponsione degli importi non percepiti, a parere dei resistenti, tuttavia, dalla valutazione complessiva emergeva chiaramente l'insussistenza, nell'an, del diritto al risarcimento, poiché non si era verificata la sottoscrizione del contratto a tempo determinato;
infatti, il decreto di depennamento, adottato dal Dirigente dell'Istituto “Nicola Badaloni” di Recanati, risultava conforme alle disposizioni dell'art. 7 D.M. n. 640/17, in quanto era stata accertata la mancata convalida dei dati inseriti nel modello di domanda, situazione che imponeva l'adozione delle determinazioni previste per legge, anche ai fini delle esclusioni;
dalla legittimità del provvedimento di rettifica del punteggio discendeva logicamente l'infondatezza della pretesa risarcitoria della ricorrente, poiché mancava il presupposto essenziale: non si era configurata una condotta illecita dell'Amministrazione, che aveva applicato correttamente la normativa vigente;
inoltre
14 il danno patrimoniale non poteva identificarsi nell'importo degli stipendi che la ricorrente avrebbe maturato, qualora avesse sottoscritto i contratti proposti dai dirigenti scolastici, poiché: - il contratto di lavoro comportava obblighi reciproci e non poteva comportare il pagamento in assenza della prestazione lavorativa;
- la pretesa non teneva conto del principio della compensatio lucri cum damno, mentre la non aveva Pt_1 dimostrato di non essere già occupata al momento delle convocazioni, come sarebbe stato suo onere fare;
infine, non risultava provato il nesso causale tra la condotta dell'Amministrazione e il danno lamentato, poiché la ricorrente non aveva dimostrato di non poter accettare altri incarichi, né aveva documentato di non aver reperito un'occupazione alternativa dopo l'interruzione dei precedenti rapporti. In via subordinata, i resistenti chiedevano, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, di ridurre il quantum richiesto, detraendo eventuali somme che la ricorrente aveva percepito per altre attività lavorative o a titolo di disoccupazione, oppure che avrebbe potuto percepire se si fosse attivata diligentemente per cercare un'occupazione compatibile con le sue competenze, ritenendo plausibile che la essendo in Pt_1 possesso di qualifiche professionali (come estetista), avrebbe potuto trovare altre opportunità lavorative nel periodo interessato dalla richiesta risarcitoria;
gli stessi concludevano quindi chiedendo:
“si chiede a codesto Tribunale, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale-preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per essere munito di giurisdizione il Giudice amministrativo, e per l'effetto rigettare in rito il ricorso proposto dalla sig.ra con ogni conseguente statuizione, per Parte_1
i motivi di cui in premessa;
- in via principale, rigettare le domande formulate ex adverso dalla sig.ra
[...] on il ricorso introduttivo in quanto infondate in fatto ed in diritto, o con Pt_1 la statuizione ritenuta del caso, per i motivi esposti in premessa.
“Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4, della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della sig.ra si chiede – tenuto conto della complessità Parte_1 delle questioni oggetto di gravame – che le spese predette siano compensate.”. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza all' di Recanati, all' di Controparte_6 Controparte_7
al di CP_4 Controparte_8 CP_4
15 all' di in persona dei rispettivi legali Controparte_9 Controparte_9 rappresentanti pro tempore, gli stessi non si costituivano ed, in sede di pronuncia della sentenza, deve dichiararsene la contumacia. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, nel corso della quale la parte ricorrente, benché avesse ripetutamente (6-6-2024, 19-6-2024 e 24-7-2024) comunicato via e-mail alle controparti di voler “rinunciare al ricorso a spese compensate”, istanza cui peraltro i resistenti avevano aderito espressamente, dichiarava di non intendere più rinunciare, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. Preliminarmente all'esame del merito della presente controversia occorre pronunciarsi circa la questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti tramite rituale eccezione. Norma di riferimento in tal senso è l'art. 63 D. Lgs. n. 165/2001, il quale statuisce:
“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
“Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
“2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
“Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è
16 condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
“2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.
“3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
“4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
“5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.” Posto che la controversia in oggetto concerne un rapporto di lavoro riferibile all'art. 1, co. 2, ossia di “pubblico impiego privatizzato”, occorre esaminare se la questione in oggetto attenga all'assunzione al lavoro di un pubblico dipendente privatizzato o all'assunzione del dipendente per procedura concorsuale, dovendosi dichiarare in tale ultimo caso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Occorre in tal senso osservare che la causa in oggetto non attiene all'interpretazione delle disposizioni del bando per l'assunzione pubblicato, ma verte sulla legittimità dei provvedimenti attraverso cui i dirigenti di diversi istituti scolastici hanno risolto il rapporto di lavoro, con esclusione degli effetti giuridici, instaurato con la ricorrente per non avere quest'ultima posseduto i requisiti previsti dal Parte_1 regolamento ministeriale di riferimento ai fini della qualifica di personale scolastico A.T.A. Invero l'assunzione in oggetto avveniva attraverso una mera verifica sulla presenza o meno dei requisiti previsti, operazione totalmente priva di carattere discrezionale, tra l'altro successiva alla conclusione del contratto;
inoltre, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto
17 al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D. Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserimento dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro;
nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserimento dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario.” (cfr. Cass. Sez. Unite civ. n. 16756/2014). Deve pertanto concludersi, in ipotesi quali quella presente, per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Preliminarmente, va rilevato il difetto di legittimazione passiva degli istituti scolastici per le ragioni espresse da giurisprudenza di legittimità consolidata e qui condivisa, come riassunte da Cass. n. 19158/2012, di cui si riportano di seguito le più significative argomentazioni: “Qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata la responsabilità
18 dell'insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Controparte_16
E invero, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, comma 2, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione (cfr. Cass. civ. 26 aprile 2010, n. 9906; Cass. n. 3 marzo 2010, n. 5607, Cass. civ. sez. un. 27 giugno 2002, n. 9346). È stato in proposito segnatamente evidenziato che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza. In sostanza il disegno organizzativo avuto in mente dal delegante - attuato e specificato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ma come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa. Il che non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14), le quali agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato. In tale stringente e consequenziale prospettiva l'affermazione che il personale docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, e non con i singoli istituti, è del tutto coerente alle premesse (omissis), come lo è l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al gli atti posti in essere dal menzionato personale, CP_1 nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il e non l'Istituto. (omissis) Viene però effettuata dalla CP_1 difesa della medesima parte anche l'invocazione - non chiara - del principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole nell'operato della Pubblica Amministrazione, in concreto derivante dal comportamento preprocessuale
19 dell'Istituto appellante nonché nella sua non contestazione in primo grado del vizio ora denunciato per la prima volta. L'affidamento incolpevole nella legittimazione passiva di un soggetto evocato in azione risarcitoria non pare avere precedenti e risulta privo di fondamento. (omissis) La scelta di chi convenire in giudizio … è poi autonoma dell'attore, assistito da una difesa tecnica qualificata, e la costituzione inizialmente senza eccezioni del convenuto non è tale da creare alcun affidamento, in quanto atto ex post rispetto all'iniziativa attorea;
del resto, ritenere diversamente porterebbe all'inoperatività assoluta del principio di rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio, salvo giudicato interno, del difetto di legittimazione passiva” (Cass. n. 19158/2012). Conseguentemente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei singoli Istituti scolastici convenuti in giudizio dalla Pt_1 Controparte_6 [...]
, Controparte_7 Controparte_8 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_9 tempore. Per quanto riguarda il merito, la domanda proposta dalla ricorrente è risultata infondata e non meritevole di accoglimento. Per quanto attiene al provvedimento protocollato emesso dalla Dirigente scolastica dell' prot. n. 1779/U del 27.02.2021 di esclusione Parte_3 della alla graduatoria di istituto di III fascia per mancanza di idoneo titolo di Pt_1 studio, esso risulta emesso nel rispetto della normativa di riferimento e pertanto legittimo. La ricorrente infatti non risulta in possesso di “diploma di: qualifica triennale, maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, diploma di maturità, attestati o diplomi professionali”, titoli di accesso per la domanda di inserimento/aggiornamento della posizione nella graduatoria di collaboratore scolastico. Il D. M. n. 59 del 26-6-2008, conformemente ai regolamenti successivi, stabilisce:
“Art.
2. Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia.
“2.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando l'apposito modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5.
“2.2 - Non possono produrre domanda di inserimento e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli
20 elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa o diversa provincia.
“2.3 – L'aspirante incluso o che, avendone titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del D. L.vo 297/94 e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia di altra provincia (art. 4, comma 2 lett. a).
“Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, deve presentare domanda di depennamento per ogni profilo per il quale risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (art. 4, comma 2 lett. b e c).
“Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposito modulo di richiesta di depennamento (All. D1), e segnalare, altresì, nella sezione “L” del modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia (All. D), di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.
“L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1°settembre dell'anno scolastico 2008/09, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.
“La domanda di depennamento (All. D1), sottoscritta dall'aspirante, va inviata all nelle cui graduatorie lo stesso è Controparte_17 inserito, con le modalità e termini indicati al successivo art. 4.
“La domanda di depennamento (All. D1), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad
21 esaurimento di collaboratore scolastico relativi ai profili professionali di inclusione dai quali, avendone titolo, intende essere depennato.
“2.4 – Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
“2.5 - I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dall'ipotesi di accordo, sottoscritta il 28.05.2008, relativa alla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006- 2009 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A) - Assistente Amministrativo: 1 – Diploma di maturità. B) - Assistente Tecnico: 1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitativamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. (All. C). C) – Cuoco:
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. D) – Infermiere: 1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere. E) – Guardarobiere:
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda. F) - Addetto alle aziende agrarie:
– Diploma di qualifica professionale di:
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale. G) – Collaboratore Scolastico: 1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
“2.6 - Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08, di cui al D.M. 9.06.2005, n. 55, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli
22 di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
“2.7 – Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. L.vo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico corrispondenti al profilo richiesto.
“2.8 – Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
“2.9 – Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.
“Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31.12.1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.
6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000, tabella annessa alla O.M. 30.12.2004, n. 91 (All. H).
“Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.
“2.10 - Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.
“2.11 – Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al precedente comma 5, lett. B, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai
23 profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
“2.12 – I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
“2.13 – I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura in esame.”. Identica previsione è contenuta nel D.M. n. 640 del 30-8-2017:
“… G ) - Collaboratore Scolastico:
1 - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. …”. A loro volta sia il D. M. n. 59/08 sia il D.M. n. 640/17, all'Allegato A/5, dispongono:
“Allegato A/5
“Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico
“A) TITOLI DI CULTURA
“1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10. Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
24 Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole.” Correttamente il titolo di studio di accesso dichiarato dalla ricorrente non è stato ritenuto idoneo, in quanto “(titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il profilo di collaboratore scolastico) – Titolo di studio dichiarato Qualifica professionale triennale regionale di estetista” conseguito nell'a. s. 91/92 presso la Regione Marche con la votazione di 80/100 non è valido in quanto trattasi di Attestato di qualifica professionale di Estetista valido a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge n. 1 del 04/01/1990 ed abilitante all'esercizio dell'attività imprenditoriale di estetista di durata annuale;
né può ritenersi valido l'attestato di qualifica professionale di estetista rilasciato dalla Regione Marche ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 845/78, non dichiarato nelle domande di inserimento e di conferma, ma allegato alle predette domande, in quanto di durata biennale;
” (decreto del D.S. dell'I.C. “Nicola Badaloni” di Recanati prot. n. 0000713/U del 27-1-2021), ed altresì
“TENUTO CONTO del parere del (faq n. 12 relativa alle graduatorie Ata 2017- CP_2
20), del parere dell'Usr del Veneto e del competente Ufficio dell'Amministrazione Provinciale di riguardante un caso di altro aspirante in possesso dei CP_4 medesimi titoli di studio della sig.ra Pt_1
“TENUTO CONTO della nota prot. n. 3836 del 25/02/2021 dell Controparte_5
appositamente interpellato da quest'Ufficio per esprimere un parere sulla
[...] validità del titolo di studio di accesso esibito dalla sig.ra , che conferma Parte_1 la legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di terza fascia personale Ata adottato da questa Amministrazione prot. n. 713 del 27/01/2021, che recita “Infine, anche dall'esame della Tabella di confronto tra le Qualifiche Professionali Triennali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 ed i Diplomi di Qualifica Triennale degli Istituti Professionali secondo il previgente ordinamento, non si rinvengono elementi che consentano di considerare fondate le valutazioni espresse nella nota indirizzata all'Avv. Andrea Gallina-Fiorini dal Servizio Attività
[...]
Controparte_18 sottoscritta digitalmente dal Dirigente dott. Massimo Rocchi. Conclusivamente, si ritiene legittimo il provvedimento di esclusione dalle graduatorie A.T.A. di 3^ fascia valide per il triennio 2018-2021 prot. n. 713/U del 27.1.2021 adottato dalla S.V. nei confronti della sig.ra Parte_1
“VISTO il D.M. n. 640 del 30.08.2017, art. 7 punto 6, che stabilisce che, in caso di mancata convalida dei dati, spetta al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli
25 assumere le conseguenti determinazioni, anche ai fini delle esclusioni di cui all'art. 8 del medesimo D.M.;
“VISTO il D.M. n. 640 del 30.08.2017, art. 8.2, lett. c) che prevede l'esclusione dalla graduatoria di terza fascia ATA degli aspiranti che risultino privi di qualcuno dei requisiti previsti dall'art. 2 del predetto D.M. 640/2017, …” (decreto del D.S. dell'I.C.
“Nicola Badaloni” di Recanati prot. n. 0001779/U del 27-2-2021). L'attestato di qualificazione professionale di estetista conseguito dalla il 27- Pt_1
9-1991, contiene l'espressa indicazione “Anno Formativo 1990-91”, e risulta rilasciato
“avendo” la stessa “superato l'esame finale del Corso di Specializzazione per Estetiste
… autorizzato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 10 del 21 dicembre 1990.
“La presente qualificazione professionale è valida a norma dell'art. 8, comma 1, lettera o) della legge 04.01.1990, n. 1 ed abilitante all'esercizio dell'attività imprenditoriale di estetista.” (doc.
9.7 del fascicolo di parte resistente). L'attestato di qualifica professionale di estetista conseguito dalla l 23-1-1991, Pt_1 contiene l'espressa indicazione “Anno Formativo 1989-90”, e risulta rilasciato
“avendo” la stessa “superato l'esame finale del Corso n. 15 per Estetiste autorizzato dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 193 del 7-11-1989.
“Il presente attestato di qualifica professionale è valido ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 21-12-1978, n. 845.” (ancora doc.
9.7 del fascicolo di parte resistente). La ricorrente aveva peraltro frequentato nell'anno formativo 1988-1989 il primo anno del corso biennale per estetiste, come da certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego e per la Formazione di Ancona. La ricorrente non può ritenersi conclusivamente in possesso di una qualifica professionale conseguita all'esito di un corso di durata triennale. Il Decreto Ministeriale 14-4-1997, n. 250 “Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale” stabilisce:
“Art. 1.
“1. I diplomi di qualifica che si conseguono presso gli istituti professionali di Stato, a seguito della definizione dei nuovi programmi e orari d'insegnamento dei corsi di qualifica, di cui ai decreti citati in premessa, sono i seguenti:
“… Art. 2.
“1. I diplomi di qualifica professionale di cui al precedente articolo sono titoli professionali e di studio rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 191 del D. Lvo 16 aprile 1994, n. 297.”.
“2. Essi sono validi:
26 - per l'inquadramento contrattuale;
- per l'iscrizione nelle liste di collocamento;
- per la prosecuzione degli studi nei corsi di istruzione secondaria superiore;
- per l'accesso alla formazione professionale;
- per l'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
“3. Essi danno diritto, inoltre, a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli ed esami, per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso del diploma di licenza di scuola media.”, quale non è il ruolo del collaboratore scolastico, considerato che esso richiede il diploma di maturità e non di scuola media. La relativa “Tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'Accordo in conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli Istituti professionali secondo il previgente ordinamento” non contempla la qualifica di estetista tra le qualifiche triennali, come in effetti essa non è. Inoltre la Legge Regionale Marche 24-9-1992, n. 47, “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista”, prevede:
“Art.
3. Iniziative di formazione professionale.
“1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista di cui agli articoli 3 e 8 della legge 1/1990 sono approvate dalle province nell'ambito dei programmi predisposti ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.
“2. Le iniziative di cui al comma 1 prevedono i seguenti corsi: a) di qualificazione di base della durata di due anni, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1/1990; b) di specializzazione della durata di un anno, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 1/1990; c) di formazione teorica, previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1/1990; d) di aggiornamento e di riqualificazione professionale, previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 8 della legge 1/1990.”. Risulta evidente che trattasi di corsi di diversa natura, che possono essere frequentati dal medesimo soggetto via via nella loro totalità, o diversamente combinati tra loro, o può anche esserne frequentato soltanto uno ovvero più di uno, ma ciò che è evidente è che la somma, come nel caso di specie, della frequenza di un corso di qualificazione di base di durata biennale e di un corso di specializzazione della durata di un anno non corrisponde alla frequenza di un corso professionale di durata triennale.
27 Infine, quanto alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente ed alle conseguenze di essa, non può che rilevarsi che il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla e ritualmente sottoscritto dalle parti conteneva la Pt_1 seguente clausola risolutiva espressa:
“Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. È altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti.”. La risoluzione per mancanza dei requisiti previsti e la valenza soltanto ai fini economici del servizio prestato appaiono pertanto del tutto legittimi. Stante la particolare novità della controversia, si ritiene congrua la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...] CP_1 nei confronti del , già già Pt_1 Controparte_1
con ricorso depositato il 19/05/2021, nella contumacia degli Istituti scolastici CP_2 in epigrafe e nel contraddittorio delle altre parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva degli Istituti scolastici in epigrafe;
2) rigetta le domande della ricorrente nei confronti delle parti costituite;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Macerata, 05/11/24 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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