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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 3340/2019 Verbale di Udienza del giorno 19 settembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 19 settembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ dichiararsi che la somma richiesta con il D.I. opposto non è dovuta e per l' effetto revocare, annullare e privare di qualsivoglia efficacia giuridica il decreto ingiuntivo;
- in via del tutto subordinata e per mero tuziorismo difensivo, dichiararsi non dovute le somme così ingiunte e ridurle nella giusta misura tenuto conto dell' effettivo tempo lavorato e del costo orario come indicato;
- condannare l' opponente per lite temeraria ai sensi dell' art. 96 cpc, perché pur sapendo non dovuta la somma richiesta ha ingiustamente azionato il decreto ingiuntivo opposto;
- vittoria di spese e competenze di lite da assegnarsi al sottoscritto procuratore anticipatario;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta la quale così conclude:” ”Rigettare ogni contestazione, eccezione, domanda e richiesta ex adverso formulata nell'atto di citazione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.873/2019 – R.G. n.2485/2019; In subordine, nella denegatissima ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e declaratoria di sussistenza della dedotta esposizione debitoria dell'opponente per i fatti di causa, condannarsi la in persona del rapp.te p.t., al pagamento della CP_1 Parte_1 complessiva somma pari ad €22.800,00 oltre interessi, anche di mora, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c..”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 19 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3340 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, P.IVA , in persona del Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3
Mario Picca (C.F. ), in virtù di mandato in calce all' atto di CodiceFiscale_1
citazione, elettivamente domiciliati, come in atti
OPPONENTE
E
, P. IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. Sig. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3
conferita su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mario Izzo, (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. nella Controparte_4
fase di precisazione delle conclusioni. All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha svolto opposizione Parte_2
al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 873/19, R.G. n. , emesso dal
Tribunale di Avellino il 13.6.19, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 22.800,00, oltre gli interessi moratori, gli Controparte_2
accessori di legge e spese del monitorio, a titolo di a titolo pagamento contratto di noleggio.
Parte opponente assumeva che tra le parti in causa era stato stipulato in data 10/01/2016 il contratto di noleggio a freddo di una perforatrice di grande diametro tipo Mait 130 matr. 1301380205 R per il canone mensile di € 200,00 mensili come da art. 2 del contratto) e che la locazione si era protratta per due mesi per cui il credito dell'opposta era limitato a soli € 400,00, che la opponente offriva di pagare.
La società opponente contestava altresì le ore indicate (176) ed il costo orario delle stesse (€ 64,77) contabilizzate unilateralmente dalla locatrice , per il periodo indicato, ottobre /novembre 2016, ininterrottamente per 8 ore al giorno e per tutti i giorni lavorativi della settimana, con esclusione del sabato e della domenica, senza i rilievi giornalieri di utilizzo ed effettiva efficienza delle attrezzature non rispettando in tal modo l' obbligo previsto dall' art. 5 del contratto de quo . Precisava che tenuto conto delle giornate di pioggia, della stagione, delle sospensioni del cantiere per impraticabilità dello stesso a seguito di allagamenti, la perforatrice aveva lavorato in media al massimo per 3/4 ore al giorno per 3/4 giorni e che il costo orario di mercato si assestava in € 45,00, impugnando quindi la somma per come richiesta. Sulla base di tali deduzioni così concludeva:
“- dichiararsi che la somma richiesta con il D.I. opposto non è dovuta e per l' effetto revocare, annullare e privare di qualsivoglia efficacia giuridica il decreto ingiuntivo notificato e pertanto dichiarare dovuta la sola somma di € 400,00, che ripetesi l' opponente offre di pagare banco judicis;
in via del tutto subordinata e per mero tuziorismo difensivo, dichiararsi non dovute le somme così ingiunte e ridurle nella giusta misura tenuto conto dell' effettivo tempo lavorato e del costo orario come indicato;
- condannare l' opponente per lite temeraria ai sensi dell' art. 196 cpc, perché pur sapendo non dovuta la somma richiesta ha ingiustamente azionato il decreto ingiuntivo opposto;
- vittoria di spese e competenze di lite da assegnarsi al sottoscritto procuratore anticipatario.
- si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti di legge dato che il credito non è esigibile e/o di pronta soluzione e che in ogni caso la provvisoria esecuzione comporterebbe gravi ed irreparabili danni all' impresa opponente.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che impugnava Controparte_2
l'avversa opposizione assumendo che la società Parte_2
richiedeva alla ricorrente il noleggio di una macchina perforatrice, come da contratto stipulato tra le parti in data 01/10/2016 e che non corrispondeva al vero la circostanza assunta dall'opponente secondo cui si sarebbe pattuito un compenso mensile pari ad
€200,00 che sarebbe stato antieconomico per la noleggiante.
Precisava che in ragione del predetto rapporto contrattuale, alla restituzione della macchina noleggiata, veniva emessa fattura n.45 del 31/12/2016 mai contestata anzi a seguito delle innumerevoli richieste e sollecitazioni di pagamento, il rappresentante legale della aveva sempre riconosciuto il debito ponendo Parte_2
sopravvenute difficoltà economiche a giustificazione del perdurante inadempimento.
Rilevava inoltre l'opposta che il contratto indicava all'art.2 come “canone per ora di utilizzo” la somma pari ad € 64,77 e che il contratto sottoscritto da entrambe le parti non era stato disconosciuto da controparte, né erano state mai sollevate diffide ad adempiere o contestazioni di inadempimento circa le obbligazioni assunte nel contratto.
L'opposta evidenziava infine che le ore di noleggio contabilizzate in fattura risultavano n.352, ossia n.176 ore per il Mese di Ottobre e n. 176 ore per il Mese di Novembre e che nello stesso periodo la veva operato il distacco in Controparte_5
favore della di n. 2 dipendenti che erano stati di ausilio all'utilizzo Parte_2
della perforatrice, oltre all'addetto manovratore.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.873/2019 – R.G. n.2485/2019, emesso in data 13/06/2019 dal Tribunale di Avellino
– Dott. Califano;
Nel merito:
2. Rigettare ogni contestazione, eccezione, domanda e richiesta ex adverso formulata nell'atto di citazione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.873/2019 – R.G.
n.2485/2019;
3. In subordine, nella denegatissima ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e declaratoria di sussistenza della dedotta esposizione debitoria dell'opponente per i fatti di causa, condannarsi la in Parte_2
persona del rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma pari ad €22.800,00 oltre interessi, anche di mora, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
4. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c.”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., la causa veniva istruita con prova testimoniale richiesta dalle parti e interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta.
Terminata la fase istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata dal precedente giudicante udienza del 28/11/2023, poi differita al 4/06/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione. Intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, veniva fissata per conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c. l'udienza del 19/09/2025 nella quale la causa viene decisa.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, ritiene questo giudice che l'opposizione proposta dalla sia infondata e vada respinta per i Parte_2
motivi qui di seguito specificati.
Giova, anzitutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui emanazione assume rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale o la ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili), che dimostri l'esistenza del diritto fatto valere quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 20613/2011). In via generale, quindi, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento dell'obbligazione pecuniaria è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento dare prova piena e certa del proprio credito e, di contro, l'altra parte è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione. A tale scopo, riguardo la distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione, l'onere della prova di tale fatto non puo' che incombere sul debitore che lo eccepisca. ( Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
I criteri probatori di cui sopra vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, in quanto introdotta dopo il 4.07.2009, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Orbene la (attrice sostanziale), ha agito in via monitoria per Controparte_2
l'adempimento contrattuale del pagamento da parte della società opponente dei canoni di noleggio previsti dall'art. 2 del contratto di noleggio .
A fondamento della propria pretesa ha provato, ai sensi dell'art. 2697 cc e 1218 cc, la fonte negoziale del proprio diritto mediante il deposito, sin dal monitorio, del contratto di noleggio stipulato tra le parti in data 01/10/2016 avente ad oggetto l'utilizzo della
“Perforatrice Mait HR 130 matr. 1301380205R”, la fattura n.45 del 31/12/2016, la diffida del 03/01/2018 inoltrata a mezzo pec e l'estratto della fattura.
Nell'atto di opposizione il debitore non ha disconosciuto il contratto prodotto dalla apprima in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_6
e poi alla comparsa di costituzione, oltre che esibito in originale all'udienza del
3/12/2019.
Di conseguenza non essendosi avvalso della facoltà di disconoscere formalmente e tempestivamente il contratto di noleggio stipulato tra le parti in data 01/10/2016 e ritualmente prodotto in giudizio, lo stesso ha piena validità per cui il giudizio di opposizione si concentra sulla fondatezza del credito e sulla responsabilità del debitore, non sull'esistenza del contratto stesso.
Al fine di paralizzare la pretesa l'opponente non ha contestato il rapporto tra le parti bensì ha lamentato di non dovere il canone mensile di noleggio per come calcolato dall'opposta depositando all'uopo contratto di noleggio stipulato tra le parti in data
01/10/2016 dal quale all'art. 2 risulta un canone mensile di € 200,00. Parte opposta ha disconosciuto formalmente tale contratto ma parte opponente non ha avanzato istanza di verificazione per cui non può tenersi conto di tale documento.
Come sopra evidenziato parte opposta ha depositato contratto di noleggio stipulato tra le parti in data 01/10/2016 in cui all'art. 2 risulta il canone orario di € 64,77 da cui scaturiva la fattura n.45 del 31/12/2016 peraltro mai contestata formalmente da parte opponente. Nella detta fattura venivano indicate i n. 352 le ore di che moltiplicato per il canone previsto in contratto per ogni ora di utilizzo ha determinato la somma di
€22.800,00 per come ingiunta. Veniva altresì documentato che la perforatrice è stata noleggiata dall'inizio del mese di Ottobre 2016 e sino alla fine del mese di Novembre
2016 e che la stessa è stata impiegata per 8/9 ore al giorno presso il cantiere dell'opponente sito in Nola. Veniva infine depositata missiva di messa in mora del
03/01/2018 cui non seguiva riscontro Inoltre deve osservarsi che, all'esito dell'istruttoria effettuata, è stata dimostrata l' esecuzione del contratto per come rappresentata dalla società opposta rilevando che parte opponente nulla ha provato omettendo di citare il teste indicato per cui è stata dichiarata decaduta dalla prova.
Il teste confermava che per tali tipologie di macchine il canone di Testimone_1
noleggio viene sempre fissato in ore di utilizzo, nonché di aver trasportato personalmente la perforatrice presso il cantiere di Nola dell'opponente all'inizio del mese di Ottobre 2016 e di essere andato personalmente a riprenderla alla fine di
Novembre 2016 dichiarando altresì che la perforatrice veniva utilizzata per circa 8/9 ore al giorno. Il teste già dipendente dell'opponente nel periodo Testimone_2 oggetto di noleggio dichiarava di aver utilizzato personalmente la perforatrice sostenendo che per tali tipologie di macchine il canone di noleggio viene sempre fissato in ore di utilizzo per circa 70/80 euro per ogni ora di utilizzo . Sul capo b) della memoria istruttoria di parte opposta “Vero è che l'Amministratore Unico p.t. Sig. CP_7
della concordava con
[...] CP_5 Parte_2
l'Amministratore Unico p.t Sig. della Controparte_3 Controparte_6
un canone fisso per ogni ora di utilizzo “ così rispondeva:: ”tanto so sia perché l'ho sentito in società e sia perché come già detto la MAIT è un tipo di macchina che lavora ad ore”. Confermava infine che “la macchina aveva lavorato 7/8, anche 9 ore al giorno”. Il teste confermava che il canone fosse orario ed in Testimone_3
particolare che era pari ad € 64,67 per ogni ora di utilizzo e che le ore di utilizzo erano state oggetto di discussione tra le parti e che la fattura era stata emessa dalla società dopo l'autorizzazione da parte della . Controparte_2 Parte_2
In definitiva parte opponente non ha fornito alcuna prova delle sue doglianze rimaste prive di ogni riscontro documentale e/o istruttorio per cui l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi di mora dalla data del 13/01/2018, data della diffida, al saldo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) privilegiando il valore al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. caratterizzata dalla sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t. ;
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 873/2019, emesso dal Tribunale di Avellino il
13/06/2019, R.G. n. 2485/2019 ,dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l' opponente, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 4.227,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A.,se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 19 settembre 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale