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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RAL 2385/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa RA VE ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2385/2024, posta in deliberazione all'udienza del 13/03/2025 tra:
elettivamente domiciliato in Viale America Latina 34 FROSINONE, presso lo Parte_1 studio dell'avv. MORICONI ENZO, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. VALERIO MORICONI, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone,
[...]
Via G. Marconi 31 (sede presso l'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle CP_1 liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra premettendo di avere infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante, per ottenere il riconoscimento di postumi di infortunio lavorativo in misura superiore a quanto riconosciuto in fase amministrativa dall' , pari al 4% di danno biologico. CP_1
In particolare la ricorrente ha esposto quanto segue:
- in data 08.11.2023, subiva un infortunio sul lavoro, consistente in caduta a seguito di utilizzo di una scala usurata, con conseguente frattura scomposta della rotula sinistra;
- veniva immediatamente condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Benedetto di Alatri (FR), ove veniva diagnosticata “frattura distasata medio rotulea a sin in doccia gessata”, con trasferimento in ambulanza presso la Casa di Cura Santa Teresa ove veniva eseguito Controparte_3 intervento chirurgico di riduzione e sintesi;
- con comunicazione del 04.02.2024, l' liquidava la somma lorda di €. 2.497,47, quale CP_1 indennità giornaliera per il periodo 12.11.2023 – 02.02.2024;
- con successiva comunicazione del 23.02.2024, l' riconosceva in capo alla ricorrente una CP_1 percentuale di invalidità permanente pari al 4%, che non dava diritto ad alcun indennizzo in capitale del danno biologico;
- in data 06.05.2024, non ritenendo corretta la quantificazione del grado di invalidità permanente residuata, la ricorrente avanzava opposizione amministrativa, allegando il certificato del Dott.
[...]
, il quale valutava la percentuale di invalidità permanente della ricorrente nella Persona_1 misura del 9%;
- a tale opposizione amministrativa, l' non dava alcun riscontro. CP_1
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...] domanda sul presupposto della corretta valutazione dei postumi siccome eseguita in fase amministrativa.
Veniva disposta CTU medico-legale sulla ricorrente;
la causa è stata poi discussa nel corso della odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La Consulenza medica espletata dalla dr.ssa ha ritenuto la ricorrente portatrice di “esiti di Per_2 frattura medio rotulea ginocchio sinistro trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con posizionamento di due viti metalliche”. I suddetti postumi determinano un danno biologico pari al 6% (sei per cento). Codice tabellare 36, 274”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Oltretutto nessuna delle parti ha inoltrato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n. 38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000. La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. L.vo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche CP_1 trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in data 08/07/2024, nella causa iscritta al n. 2385/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra CP_1 eccezione e deduzione:
a) Dichiara che dall'infortunio lavorativo sono derivati alla ricorrente postumi permanenti in misura pari al 6%,
b) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l ad erogare la prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di elle spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del CTU Dr.ssa CP_1 [...]
liquidate in euro 290,00, oltre accessori. Per_3
Frosinone, 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa RA VE
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa RA VE ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2385/2024, posta in deliberazione all'udienza del 13/03/2025 tra:
elettivamente domiciliato in Viale America Latina 34 FROSINONE, presso lo Parte_1 studio dell'avv. MORICONI ENZO, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. VALERIO MORICONI, giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Frosinone,
[...]
Via G. Marconi 31 (sede presso l'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle CP_1 liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra premettendo di avere infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante, per ottenere il riconoscimento di postumi di infortunio lavorativo in misura superiore a quanto riconosciuto in fase amministrativa dall' , pari al 4% di danno biologico. CP_1
In particolare la ricorrente ha esposto quanto segue:
- in data 08.11.2023, subiva un infortunio sul lavoro, consistente in caduta a seguito di utilizzo di una scala usurata, con conseguente frattura scomposta della rotula sinistra;
- veniva immediatamente condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Benedetto di Alatri (FR), ove veniva diagnosticata “frattura distasata medio rotulea a sin in doccia gessata”, con trasferimento in ambulanza presso la Casa di Cura Santa Teresa ove veniva eseguito Controparte_3 intervento chirurgico di riduzione e sintesi;
- con comunicazione del 04.02.2024, l' liquidava la somma lorda di €. 2.497,47, quale CP_1 indennità giornaliera per il periodo 12.11.2023 – 02.02.2024;
- con successiva comunicazione del 23.02.2024, l' riconosceva in capo alla ricorrente una CP_1 percentuale di invalidità permanente pari al 4%, che non dava diritto ad alcun indennizzo in capitale del danno biologico;
- in data 06.05.2024, non ritenendo corretta la quantificazione del grado di invalidità permanente residuata, la ricorrente avanzava opposizione amministrativa, allegando il certificato del Dott.
[...]
, il quale valutava la percentuale di invalidità permanente della ricorrente nella Persona_1 misura del 9%;
- a tale opposizione amministrativa, l' non dava alcun riscontro. CP_1
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...] domanda sul presupposto della corretta valutazione dei postumi siccome eseguita in fase amministrativa.
Veniva disposta CTU medico-legale sulla ricorrente;
la causa è stata poi discussa nel corso della odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
La Consulenza medica espletata dalla dr.ssa ha ritenuto la ricorrente portatrice di “esiti di Per_2 frattura medio rotulea ginocchio sinistro trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con posizionamento di due viti metalliche”. I suddetti postumi determinano un danno biologico pari al 6% (sei per cento). Codice tabellare 36, 274”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Oltretutto nessuna delle parti ha inoltrato osservazioni e/o note critiche all'elaborato peritale.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n. 38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000. La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. L.vo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche CP_1 trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in data 08/07/2024, nella causa iscritta al n. 2385/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra CP_1 eccezione e deduzione:
a) Dichiara che dall'infortunio lavorativo sono derivati alla ricorrente postumi permanenti in misura pari al 6%,
b) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l ad erogare la prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di elle spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del CTU Dr.ssa CP_1 [...]
liquidate in euro 290,00, oltre accessori. Per_3
Frosinone, 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa RA VE