CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1200/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1200/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3411/2023 del 6.09.2023
TRA
elettivamente domiciliata in RA alla via Monte Rosa n. 15, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Leonardo Dibenedetto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari Controparte_1 alla via Calafati n. 89, presso lo studio dell'avv. Francesco Ranieri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
in Controparte_2 persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in Bari, alla piazza Giulio Cesare
11, presso lo studio degli avv.ti Raffaella Travi, Marilena Lepore e Michele Di Landro che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
- Appellata –
e Controparte_3 Controparte_4
- Appellati contumaci -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.02.2012 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di RA, la in persona del legale CP_5
1 rappresentante p.t., , e il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante, per sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “In via preliminare A) Si richiede provvisionale di acconto sulla somma richiesta trattandosi di una responsabilità palese in cui la sig. ha subito un grave danno sia in termini economici con Pt_1
l'esborso di varie somme per le cure mediche, sia in termini fisici. La sig. a causa del sinistro ha dovuto Pt_1 sopportare ingenti spese ed ingenti spese dovrà ancora sopportare, a causa delle menomazioni subite. Tra
l'altro le indigenti condizioni economiche dell'attrice, impongono un anticipo della liquidazione finale, importo che in via equitativa viene lasciato decidere all'Il.mo Giudice adito;
nel merito e in via principale:
B) dichiarare che l'incidente avvenuto in via Vittorio Veneto ad RA (BA) meglio evidenziato in premessa ebbe a verificarsi per esclusiva colpa del conducente della Opel Zafira che Controparte_3 effettuava una manovra azzardata e imprudente con il mezzo di proprietà del sig. , Controparte_4 CP_ assicurato con la compagnia di assicurazione C) di conseguenza, condannare i convenuti, in solido tra loro ex lege, al pagamento, in favore dell'attore della somma complessiva pari a €. 958.195,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria;
D) in subordine in caso di mancato accoglimento della domanda per colpa dell'errore in scrittura del reparto di Neurochirurgia dichiarare e condannare lo stesso Ospedale là dove non fosse Controparte_2 possibile rimediare al cambiamento della cartella clinica per errore grave e dinamica differente rispetto al dichiarato e gravi negligenze nella cartella clinica n. 644/09 pregiudizievoli per la sig.ra e la dove Pt_1
l'Ill.mo Giudice adito ravvisi comportamenti contra- legem e che hanno determinato il mancato pagamento della domanda per impossibilità sopravvenuta;
E) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da assegnarsi al sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - il giorno 31.07.2009, alle ore 13.45 circa, si trovava in RA in via Vittorio Veneto e, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura Opel Zafira tg. BZ 871 PL, condotta da che, Controparte_3 nell'effettuare una manovra di sorpasso ad altra auto (ferma su via Vittorio Veneto per consentirle l'attraversamento pedonale), non si avvedeva della sua presenza, investendola e facendola rovinare al suolo, con conseguenti seri danni fisici;
- la responsabilità del sinistro era da addebitarsi esclusivamente al conducente dell'auto Opel Zafira di proprietà di CP_3 CP_4
, assicurata con la - nell'immediatezza del sinistro, veniva contattato il
[...] Controparte_1 padre, che la trasportava all'Ospedale di RA, ove veniva ricoverata per “Parestesie diffuse
e dolore urgente agli arti inferiori, insensibilità motoria”; - in seguito ai vari accertamenti e TAC della colonna vertebrale le veniva diagnosticata “Frattura pluriframmentaria scomposta della soma L1 con marcato impegno in canale midollare con compressione midollare senza spargimenti emorragici;
frattura del processo traverso di L1 a destra”; immediatamente trasportata presso l'Unità Operativa di
Neurochirurgia del Policlinico di Bari, veniva sottoposta, nella stessa giornata, ad intervento chirurgico;
- a seguito del sinistro residuavano postumi permanenti del 90%, dopo una invalidità temporanea assoluta;
- la dopo regolare messa in mora, non aveva formulato alcuna CP_5 offerta risarcitoria, negando la responsabilità del proprio assicurato;
- con due note
2 raccomandate, del 10.10.2010 e 24.02.2011, inoltrate al Policlinico Reparto di CP_2
Neurochirurgia, il procuratore dell'attrice aveva evidenziato che nella cartella clinica n. 644/09 della paziente vi erano delle inesattezze e errori gravi pregiudizievoli per la Cliente che Parte_1 indicavano falsamente e contrariamente al primo pronto soccorso di RA (BA) che la stessa era stata
“vittima di un incidente con armadio posto sul letto”…. e di un trasporto da parte del 118 all'ospedale di
RA, chiedendo l'immediata correzione delle rilevate inesattezze, ma senza esito alcuno.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata;
in subordine, limitarne l'accoglimento in relazione ai danni eziologicamente riconducibili all'evento.
Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_2
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di
[...] citazione nella parte relativa alla domanda spiegata in via subordinata sub lettera D delle conclusioni, per indeterminatezza del petitum;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, perché infondate.
e rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_4
Dichiarata la nullità dell'atto di citazione, l'attrice provvedeva all'integrazione dell'atto ed al rinnovo della citazione nei confronti dei contumaci;
si costituiva con nuova comparsa di risposta il chiedendo il rigetto di ogni domanda e conclusione formulata dall'attrice. Controparte_2
Istruita la causa con prova orale e C.T.U., con sentenza n. 3411/2023 del 6.09.2023 il Tribunale di
Bari così provvedeva: “1) dichiara la contumacia di e;
2) rigetta le Controparte_3 Controparte_4 domande attoree;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da 4) compensa Controparte_7 parzialmente le spese di lite del presente giudizio - che liquida per intero in complessivi €. 29.194,10 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge – in ragione di ½ condannando parte attrice alla rifusione del restante ½ in favore di ciascuna delle convenute Parte_1 costituite e di Controparte_7 Controparte_2
5) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate a mezzo di separato decreto;
6) nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci e;
7) ordina Controparte_3 Controparte_4 la cancellazione dagli atti di causa delle espressioni indicate in motivazione”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , formulando le seguenti conclusioni: “A) Annullare e/o riformare la sentenza Parte_1
n.3411/23, emessa, in data 04 Settembre 2023, dal Tribunale Civile di Bari ( Ex Trib. RA) Dott.ssa
Merra, all'interno del procedimento n.92000186/12 R.G con eventuale sospensione e/o revocare della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ai sensi del 283 c.p.c.; B) Accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante nell'atto di citazione del 10.02.2012
e, pertanto, dichiarare gli appellati tenuti in solido al risarcimento dei danni occorsi alla sig.ra , Parte_1 con condanna degli stessi al pagamento, nei confronti dell'appellante, della somma di € 500.000,00, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e svalutazione
3 monetaria maturati e maturandi. C) Condannare gli appellati al pagamento di compensi e spese del doppio grado di giudizio.”
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello per Controparte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, dichiararsi la sentenza immune da vizi logici e da errori giuridici, confermandola in ogni sua parte.
Si è costituita in giudizio anche l Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la declaratoria di infondatezza della pretesa risarcitoria,
[...] con vittoria di spese del doppio grado.
e non si sono costituiti in giudizio, sicchè ne va dichiarata la Controparte_3 Controparte_4 contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 12.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
1.Il Tribunale, ritenuta preliminarmente assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , ha ritenuto infondate le domande di parte attrice, sia principale che CP_2 subordinata, osservando che: - l'esito dell'istruttoria espletata non consente di ritenere con ragionevole certezza che le lesioni riportate da siano attribuibili ad un sinistro Parte_1 stradale, cagionato per la condotta colposa di in qualità di conducente Controparte_3 dell'autovettura Opel Zafira tg. BZ 871 PL di proprietà di , attesa la Controparte_4 contrapposizione tra due differenti ricostruzioni dell'evento traumatico, quella dell'attrice, che sostiene di essere stata vittima di investimento mentre attraversava le strisce pedonali in abitato di RA, e quella della Compagnia, secondo cui l'evento traumatico è ascrivibile alla caduta di un armadio;
- appare singolare che, a fronte di un sinistro di rilevante gravità, non sia stato contattato il 118 per prestare assistenza alla ferita, né richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per effettuare i rilievi del caso;
- poco convincenti e contradditorie appaiono le dichiarazioni rese dal teste che allorchè veniva sentito dalla Polizia Municipale di RA Testimone_1 descriveva dettagliatamente la dinamica del sinistro, riferiva che il conducente del veicolo responsabile dell'investimento aveva soccorso la , insieme ad altri passanti, in attesa Pt_1 dell'arrivo dell'ambulanza, mentre in sede di escussione testimoniale affermava di non aver visto la dinamica del sinistro e che non era stato richiesto l'intervento del personale del 118, in quanto la ragazza aveva chiesto che venisse contattato il padre;
- ulteriore circostanza che depone nel senso dell'inattendibilità della causa del sinistro riferita dall'attrice riguarda le discrasie tra il referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di RA (“Riferisce di essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada”), il contenuto della cartella clinica rilasciata dal di Bari CP_2
(“La paziente in data 31.07.2009 è stata schiacciata da un armadio”) e quello della cartella clinica redatta in occasione della degenza della presso la struttura Montecatone Rehabilitation Pt_1
Institute (il cui Raccordo anamnestico del paziente relativo all'evento morboso iniziale indica quale data dell'evento patologico il 31.07.2009, quale luogo “proprio domicilio” e quale descrizione dell'evento
“La paziente stava inserendo il cassetto nell'armadio della propria camera da letto, quando all'improvviso
4 il mobile le cadeva addosso colpendola sulla schiena”); - la ricostruzione dell'evento traumatico come sostenuta dalla Compagnia di assicurazioni risulta avallata dalle conclusioni rassegnate nella ctu del prof. il quale, dopo aver premesso la compatibilità delle lesioni riportate Persona_1 dalla sia con l'investimento da parte di autovettura, sia con la caduta accidentale di un Pt_1 armadio, ha ritenuto più verosimile la seconda opzione;
- anche la domanda subordinata, di condanna del Policlinico di Bari al risarcimento del danno, in quanto responsabile di aver compilato la cartella clinica in maniera errata e incompleta (avendo attestato che la paziente era stata attinta da un armadio posto sul letto), è infondata;
- attesa la natura di atto pubblico della cartella clinica, facente fede fino a querela di falso, la , per contestare di aver dichiarato al Pt_1 personale medico del Policlinico quanto riportato in cartella (di essere rimasta vittima di un trauma causato dalla caduta di un armadio), avrebbe dovuto proporre querela di falso e non avanzare richiesta di correzione della cartella.
2.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalla , poiché la lettura complessiva Controparte_1 dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
3. Con un primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che la versione dell'attrice non è convincente sotto molteplici aspetti, in quanto non è stato chiamato il 118, né richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, e poco convincenti sono le dichiarazioni del teste escusso a sommarie informazioni nel Testimone_1
2010 e poi sentito in qualità di teste nel 2017. Deduce l'appellante che nell'immediatezza nessuno si era reso conto della gravità del sinistro, ragion per cui non furono chiamate le forze dell'ordine, né i soccorsi, che pure furono allertati;
in ogni caso, trovandosi l'allora Ospedale di RA ad una distanza irrisoria dal luogo del sinistro ed essendo arrivato subito sul posto il padre, la Pt_1 fu portata velocemente da lui al Pronto Soccorso.
Quanto al teste l'appellante contesta che avrebbe fornito versioni differenti e poco Tes_1 convincenti, ed evidenzia che era stato inizialmente sentito a sommarie informazioni, e poi riascoltato a distanza di otto ani dall'incidente, e che le versioni fornite, pur potendo divergere in
5 qualche punto, non erano diverse. Evidenzia inoltre che, oltre al anche tale Tes_1 Tes_2
era stata ascoltata in merito al sinistro dagli investigatori della ”, come
[...] Persona_2 da dichiarazione depositata in atti.
Quanto al contrasto tra il contenuto del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di RA
(riferisce di essere stata investita da auto mentre attraversava la strada) e la successiva cartella clinica del di Bari ( ….schiacciata da armadio posto sul letto) l'appellante deduce che quanto CP_2 accaduto corrisponde alla dicitura riportata nel primo referto, e che anche la scheda di Pronto
Soccorso è un atto pubblico fidefacente, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso o impugnazione, e non risulta che la o altri abbiano impugnato o contestato tale scheda CP_1 che “tra l'altro, essendo la prima scheda che riporta la dinamica corretta e pertanto ha pieno valore probatorio”.
L'appellante sottolinea che i fatti sono stati provati attraverso la testimonianza assunta in corso di causa, attraverso le sommarie informazioni assunte dai Vigili Urbani di RA, la querela sporta, la documentazione medica dei consulenti di parte e le risultanze della CTU medica, all'esito della quale il dott. accertava il nesso casuale diretto, seppur non esclusivo, con Per_1 il sinistro per cui è causa.
4.Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Giudice di prime cure, dopo aver richiamato l'affermazione del CTU dott. (le lesioni riportate dalla perizianda il giorno Per_1 del sinistro sono compatibili tanto con la dinamica del sinistro narrata in atti quanto con la diversa dinamica in cartella clinica …), riporta la parte della relazione nella quale il predetto CTU ipotizza, con maggiore probabilità, il nesso con uno schiacciamento da armadio;
lamenta che “non essendo certa la CTU in particolare un evento o l'altro( come affermato dallo stesso il giudice di Per_1 Pt_2 non si sa perché abbia propeso per la teoria di una vicenda piuttosto che l'altra a sfavore della sig.ra
[...]
”. Parte_1
Lamenta che il primo giudice ha erroneamente valorizzato la mancanza di lesioni agli arti inferiori della , nonostante il CTU abbia giustificato l'assenza di eventuali lesioni agli arti Pt_1 inferiori e/o ecchimosi osservando che ”…potrebbe trattarsi di un sinistro stradale di cui al referto di
P.S., in cui le già dette lesioni da impatto e da caduta, pur presenti, non sono state verbalizzate dai sanitari dei nosocomi…” …..risulta impossibile pertanto l'esclusione assoluta dell'uno o dell'altro meccanismo traumatico in quanto manca all'obiettività clinica da lesioni da impatto nel caso di sinistro e lesioni da impatto diretto dell'armadio nel caso di trauma domestico.
5. Con il terzo motivo l'appellante impugna la sentenza, per aver il primo giudice omesso di prendere in considerazione la domanda subordinata nei confronti del Controparte_2 evidenzia di non aver proposto querela di falso, poiché la cartella clinica del reparto di
Neurochirurgia della Fiore era stata sequestrata dalla Gdf, insieme ad altre, per una vicenda di cronaca giudiziaria.
6 Il Tribunale ha violato l'art. 115 c.p.c., non avendo posto a fondamento della decisione le prove proposte dall'attrice e acquisite nel procedimento, e l'art. 116 c.p.c., avendo omesso l'esame complesso e globale delle risultanze istruttorie e delle presunzioni.
6. Le censure, volte a contestare – sostanzialmente – la valutazione ed interpretazione delle circostanze di fatto e delle risultanze processuali in ordine alla prova dell'evento dannoso ed al nesso di causalità tra le gravi lesioni patite dalla ed il sinistro, possono essere Pt_1 congiuntamente trattate e, attesane la complessiva infondatezza, vanno tutte disattese.
Le argomentazioni offerte, infatti, non incrinano la coerente e logica ricostruzione e valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado: a questi, infatti, è attribuito il discrezionale potere di eleggere le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi, con il solo limite – rispettato in specie – di una motivazione attenta, precisa e congruente in ordine alla loro concludenza.
La motivazione di cui alla sentenza impugnata resiste ad ogni critica mossale, posto che il primo giudice, oltre ad aver fatto corretta applicazione dei principi vigenti in subiecta materia, ha altresì coerentemente vagliato tutte le circostanze fattuali poste alla sua attenzione e la decisione è frutto di una corretta e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie.
A fronte della contestazione, da parte della compagnia convenuta, delle circostanze poste a fondamento della domanda, l'attrice non ha fornito la prova della effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo.
Innanzitutto appare anomalo che, come già osservato dal primo Giudice, a fronte di un sinistro dalle conseguenze così devastanti, non sia stato contattato il 118, né richiesto l'intervento delle
Forze dell'Ordine, ma l'attrice sia stata accompagnata in ospedale dal padre (non presente e sopraggiunto in loco), nonostante l'immediata gravità della situazione (nella scheda di Pronto soccorso di si parla di “parestesie diffuse e dolore urente agli arti inferiori e insensibilità Parte_1 motoria”), anzichè chiamare o attendere il 118, correndo così il rischio di peggiorare le già gravi condizioni di salute.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto che la prova del sinistro non potesse fondarsi sull'unica testimonianza assunta in giudizio, avendo il teste fornito dichiarazioni Testimone_1 contraddittorie sulla dinamica del sinistro.
Il sentito a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale in data 11.01.2010, aveva Tes_1 riferito: “Il giorno 31 Luglio 2009 alle ore 13,45 ca. ero insieme ad un mio amico seduto ad un tavolo del
a prendere un aperitivo. Ad un tratto ho visto attraversare una giovane donna dal marciapiede Parte_3 dove ero anch'io a quello opposto sulle strisce pedonali e un veicolo, nella fattispecie una OPEL ZAFIRA di colore grigio condotta da un giovane dall'apparente età di anni 20 proveniente da Piazza S. Teresa la travolgeva causandone la rovinosa caduta a terra. Preciso che il veicolo in quel momento superava un altro veicolo fermo a destra. Subito la stessa veniva soccorsa dal conducente del veicolo e da alcuni passanti in attesa dell'arrivo dell'Ambulanza”.
7 All'udienza del 21.03.2017, il escusso in qualità di testimone, dichiarava: “Mi trovavo con un Tes_1 amico seduto a un tavolino all'esterno del in via Veneto, in RA, quando improvvisamente Parte_3 sentivo una frenata e un rumore che attiravano la mia attenzione. Ho rivolto lo sguardo verso il punto da cui proveniva il rumore e quando mi sono avvicinato ho notato una ragazza sdraiata sul manto stradale che ritengo fosse stata investita da una autovettura di colore grigio condotta da un ragazzo. Preciso di non aver visto la dinamica dell'incidente…Non avendo assistito alla dinamica del sinistro, non posso dire in quale punto la ragazza fosse stata colpita. Non fu richiesto l'intervento del 118 perché la ragazza stessa chiese che fosse contattato il padre che, in effetti, fu contattato da una persona li presente”.
Quella resa nel corso dell'udienza quindi, nel contraddittorio delle parti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è una descrizione meno dettagliata che confermerebbe comunque l'incidente avvenuto con un investimento, ma una descrizione diversa da quella resa in precedenza.
Il infatti, mentre in sede di s.i.t. affermava di aver visto l'investimento, e che la veniva Tes_1 Pt_1 soccorsa “in attesa dell'arrivo dell'Ambulanza”, nel corso della testimonianza resa nel giudizio di primo grado dichiarava di non aver visto la dinamica dell'incidente, e che non fu richiesto l'intervento del 118, atteso che la ragazza aveva richiesto di contattare suo padre.
Privo di pregio è il richiamo alla dichiarazione testimoniale rilasciata all'agenzia investigativa
“ ” da , mai sentita nel contraddittorio delle parti, in sede di giudizio. Per_2 Testimone_2
Invero l'attrice, pur avendo indicato la come teste nell'atto di citazione, nel corso Tes_2 dell'udienza del 21.03.2017, dopo l'escussione del teste (che, come detto, Testimone_1 dichiarava di non aver visto la dinamica dell'incidente), rinunciava all'audizione dei residui testi, tra i quali la sicchè le dichiarazioni dalla stessa resa fuori dal giudizio non valgono a Tes_2 fondare la prova del sinistro.
Né, a tal fine, può valorizzarsi la mancata comparizione dei convenuti contumaci a rendere l'interrogatorio formale.
La mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, solo nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. La disposizione di cui all'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente all'assenza di risposta all'interrogatorio, sebbene ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà soltanto la facoltà al giudicante di valutare i fatti dedotti con tale mezzo di prova come ammessi, imponendogli allo stesso tempo, però, di valutare ogni altro elemento di prova, secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
In ogni caso, e soprattutto, appare dirimente la considerazione – più volte affermata dalla suprema Corte – che «La confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento
8 danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo la confessione resa da quest'ultimo è liberamente apprezzata, ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, cod. civ., dal giudice, che può altresì liberamente apprezzare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice» (Cass., sez. III, n. 2222 del 14/02/2003).
Pertanto, anche qualora il conducente fosse comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, confermando le circostanze di fatto allegate dall' appellante, ciò non avrebbe comportato l'automatica efficacia di quelle dichiarazioni nei confronti della compagnia assicuratrice, essendo comunque necessario che il giudice valuti complessivamente gli elementi probatori raccolti, apprezzando liberamente il comportamento processuale ed extraprocessuale della parte. A fronte degli elementi messi in evidenza, non può ritenersi che la mancata risposta dei convenuti contumaci all'interrogatorio formale sia sufficiente a confermare l'assunto della
. Pt_1
Sotto altro profilo, nulla è dato sapere circa l'esito del procedimento penale apertosi a carico del a seguito della querela presentata dall'attrice nei suoi confronti, per i fatti di causa. CP_3
Da ultimo, rilievo decisivo assumono le inconciliabili discrasie emergenti dalle cartelle cliniche.
Come correttamente già rilevato dal Giudice di Prime cure, “mentre nel ridetto referto (del P.S. dell'Ospedale di RA, n.d.r.) si legge: “Riferisce di essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada”, la cartella clinica del Policlinico di Bari riporta la seguente dicitura: “La paziente in data 31.07.2009 è stata schiacciata da un armadio” e il raccordo anamnestico del paziente relativo all'evento morboso iniziale redatto dalla struttura Montecatone Rehabilitation Institute indica quale data dell'evento patologico il 31.07.2009, quale luogo “proprio domicilio” e quale descrizione dell'evento – peraltro dettagliata – “La paziente stava inserendo il cassetto nell'armadio della propria camera da letto, quando all'improvviso il mobile le cadeva addosso colpendola sulla schiena”.
A fronte dell'evidente contrasto rinveniente dalla documentazione medica, circa la causa delle lesioni subite, e delle contestazioni effettuate dalla compagnia assicuratrice convenuta, alcuna giustificazione ha fornito l'attrice in merito a tale insanabile difformità, limitandosi a ribadire anche in questa sede che “nel primo soccorso effettuato presso la struttura dell'Ospedale di
RA(BA) si fa chiaramente riferimento alla vicenda cosi come storicamente accaduta a nulla valendo la successiva scheda del che riporta una diversa dicitura”. Controparte_2
Quanto al valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni contenute nella cartella clinica, va premesso che tale documento, anche quando proviene da una struttura privata accreditata, è considerato atto pubblico e pertanto fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze ivi riportate.
Con riferimento alle dichiarazioni delle parti od agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, come postulato dall'art. 2700 c.c., è ravvisabile una falsità ideologica in atto pubblico, in quanto tale denunciabile solo con querela di falso.
9 Con particolare riguardo alle certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica (o privata accreditata) ospedaliera, esse sono assistite da fede privilegiata quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che le ha formate, alle dichiarazioni rese al medesimo e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18868).
Pertanto, come correttamente osservato dal primo Giudice, “ la richiesta avanzata dal procuratore di parte attrice finalizzata ad ottenere la correzione del contenuto della cartella clinica n. 644/09 giammai avrebbe potuto essere accordata senza incorrere nella consumazione del reato di falsità materiale in atti pubblici (ex art. 476 c.p.)”.
Per contestare di aver dichiarato al personale dell'unità operativa di neurochirurgia del
Policlinico di essere “stata schiacciata da un armadio posto sul letto”, la avrebbe dovuto Pt_1 proporre querela di falso e non certamente chiedere la rettifica materiale dell'eventuale errore.
La dichiarazione della , di essere stata schiacciata da un armadio, oltre ad essere riportata più Pt_1 volte nella cartella clinica del è contenuta anche nella cartella clinica della Controparte_2 struttura MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A., ove l'attrice veniva ricoverata in data 31.08.2009. Ivi, nella sezione “Raccordo anamnestico del paziente relativo all'evento morboso iniziale” si legge: Data dell'evento patologico: 31.07.2009 Luogo: PROPRIO DOMICILIO
Descrizione dell'evento: “LA PZ STAVA INSERENDO IL CASSETTO NELL'ARMADIO DELLA
PROPRIA CAMERA DA LETTO, QUANDO ALL'IMPROVVISO IL MOBILE LE CADEVA
ADDOSSO COLPANDOLA SULLA SCHIENA Data: 31.08.2009”; detta causale viene riportata più volte nella predetta cartella.
Nelle dichiarazioni rilasciate all'Istituto di Riabilitazione, quindi, la non solo confermava la Pt_1 causa delle lesioni (caduta di un armadio) come già riportata nella cartella clinica del Policlinico, ma precisava le modalità dell'incidente, indicando dettagli (stava inserendo il cassetto nell'armadio della propria camera da letto), che non potevano che essere forniti dalla diretta interessata. Con riferimento a quanto riportato in detta cartella clinica, non risulta che la abbia mai chiesto Pt_1 una rettifica, contestato la veridicità né tantomeno proposto querela di falso, mentre, come rilevato al riguardo dal primo Giudice “…giova evidenziare che la copia prodotta da parte attrice della cartella clinica del centro riabilitativo Montecatone riportava in corrispondenza della dicitura anamnesi patologica recente: “in data 31.07.09 in seguito a trauma (caduta di )“. Pertanto, apparendo ictu oculi che fosse stata coperta dal bianchetto una parola e, dunque, che il documento prodotto in copia fosse stato manomesso, le parti convenute all'udienza del 20.01.2015 chiedevano che il Giudice autorizzasse
l'esibizione della cartella clinica in copia conforme ex art. 210 cpc. dell'istituto riabilitativo di Montecatone.
Acquisita la richiamata documentazione in copia conforme a cura della società si aveva la CP_1 conferma che nella cartella prodotta da parte attrice era stata coperta la parola “armadio”, a riprova della circostanza che era stato posto in essere il tentativo di modificare la dichiarazione resa dalla ai sanitari Pt_1 in qualità di pubblici ufficiali.”.
10 Alcun riferimento vi è, nell'atto di appello, a tale grave condotta dell'attrice, che non ha in alcun modo censurato l'assunto del primo giudice.
Nessuna contestazione, inoltre, vi è, nell'atto di appello, relativamente alle dichiarazioni contenute nella cartella clinica dell'Istituto riabilitativo di Montecatone, che confermano la dinamica dell'evento dannoso riportata nella cartella clinica del Policlinico (ma non sono meramente riproduttive della stessa, contenendo ulteriori dettagli dell'accaduto), smentendo l'assunto attoreo.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla scorta delle risultanze della CTU.
Il CTU prof. nell'elaborato peritale del 12.10.2017, rispondendo ai quesiti Persona_1 formulati dal Giudice, dopo aver affermato la compatibilità delle lesioni riportate dalla sia Pt_1 con l'investimento da parte di autovettura, sia con la caduta accidentale di un armadio, e tanto anche alla luce della rilevata assenza sia di lesioni da impatto che di lesioni da caduta, ha comunque ipotizzato che “la frattura mielica di L1 sia con maggiore probabilità in nesso causale con lo schiacciamento da parte di un armadio piuttosto che con l'investimento da parte di un'autovettura. Tanto si potrebbe affermare considerando la minore perplessità che suscita la mancata descrizione di lesioni da impatto (a carico della regione lombare) e da caduta (a carico della regione addominale) in un traumatismo dotato di limitata energia cinetica e con impatto tra superfici estese, se rapportato ad un violento investimento di pedone da parte di autovettura con conseguente catapultamento dell'infortunata sul piano stradale”.
Correttamente pertanto il primo Giudice, con adeguata motivazione, ha condiviso l'ipotesi del
CTU, in base alla quale i danni riportati dall'attrice sarebbero, con maggiore probabilità, in nesso causale con lo schiacciamento da parte di un armadio piuttosto che con l'investimento da parte di una autovettura.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della CP_1
e dell delle spese del
[...] Controparte_2 presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, in ossequio ai parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi per quella di trattazione) di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (in ossequio a quanto statuito da Cass. civ. sez. I, n. 10984/2021), tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., dell in Controparte_2
11 persona del Direttore Generale p.t., e nella contumacia di e , Controparte_3 Controparte_4 avverso la sentenza n. 3411/2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data del 4.09.2023, pubblicata il 6.09.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e dell Controparte_2
in persona del Direttore Generale p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che
[...] liquida, per ciascuno, in € 8.469,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 19 marzo
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1200/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3411/2023 del 6.09.2023
TRA
elettivamente domiciliata in RA alla via Monte Rosa n. 15, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Leonardo Dibenedetto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari Controparte_1 alla via Calafati n. 89, presso lo studio dell'avv. Francesco Ranieri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
in Controparte_2 persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in Bari, alla piazza Giulio Cesare
11, presso lo studio degli avv.ti Raffaella Travi, Marilena Lepore e Michele Di Landro che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
- Appellata –
e Controparte_3 Controparte_4
- Appellati contumaci -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.02.2012 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di RA, la in persona del legale CP_5
1 rappresentante p.t., , e il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante, per sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “In via preliminare A) Si richiede provvisionale di acconto sulla somma richiesta trattandosi di una responsabilità palese in cui la sig. ha subito un grave danno sia in termini economici con Pt_1
l'esborso di varie somme per le cure mediche, sia in termini fisici. La sig. a causa del sinistro ha dovuto Pt_1 sopportare ingenti spese ed ingenti spese dovrà ancora sopportare, a causa delle menomazioni subite. Tra
l'altro le indigenti condizioni economiche dell'attrice, impongono un anticipo della liquidazione finale, importo che in via equitativa viene lasciato decidere all'Il.mo Giudice adito;
nel merito e in via principale:
B) dichiarare che l'incidente avvenuto in via Vittorio Veneto ad RA (BA) meglio evidenziato in premessa ebbe a verificarsi per esclusiva colpa del conducente della Opel Zafira che Controparte_3 effettuava una manovra azzardata e imprudente con il mezzo di proprietà del sig. , Controparte_4 CP_ assicurato con la compagnia di assicurazione C) di conseguenza, condannare i convenuti, in solido tra loro ex lege, al pagamento, in favore dell'attore della somma complessiva pari a €. 958.195,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria;
D) in subordine in caso di mancato accoglimento della domanda per colpa dell'errore in scrittura del reparto di Neurochirurgia dichiarare e condannare lo stesso Ospedale là dove non fosse Controparte_2 possibile rimediare al cambiamento della cartella clinica per errore grave e dinamica differente rispetto al dichiarato e gravi negligenze nella cartella clinica n. 644/09 pregiudizievoli per la sig.ra e la dove Pt_1
l'Ill.mo Giudice adito ravvisi comportamenti contra- legem e che hanno determinato il mancato pagamento della domanda per impossibilità sopravvenuta;
E) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da assegnarsi al sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - il giorno 31.07.2009, alle ore 13.45 circa, si trovava in RA in via Vittorio Veneto e, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura Opel Zafira tg. BZ 871 PL, condotta da che, Controparte_3 nell'effettuare una manovra di sorpasso ad altra auto (ferma su via Vittorio Veneto per consentirle l'attraversamento pedonale), non si avvedeva della sua presenza, investendola e facendola rovinare al suolo, con conseguenti seri danni fisici;
- la responsabilità del sinistro era da addebitarsi esclusivamente al conducente dell'auto Opel Zafira di proprietà di CP_3 CP_4
, assicurata con la - nell'immediatezza del sinistro, veniva contattato il
[...] Controparte_1 padre, che la trasportava all'Ospedale di RA, ove veniva ricoverata per “Parestesie diffuse
e dolore urgente agli arti inferiori, insensibilità motoria”; - in seguito ai vari accertamenti e TAC della colonna vertebrale le veniva diagnosticata “Frattura pluriframmentaria scomposta della soma L1 con marcato impegno in canale midollare con compressione midollare senza spargimenti emorragici;
frattura del processo traverso di L1 a destra”; immediatamente trasportata presso l'Unità Operativa di
Neurochirurgia del Policlinico di Bari, veniva sottoposta, nella stessa giornata, ad intervento chirurgico;
- a seguito del sinistro residuavano postumi permanenti del 90%, dopo una invalidità temporanea assoluta;
- la dopo regolare messa in mora, non aveva formulato alcuna CP_5 offerta risarcitoria, negando la responsabilità del proprio assicurato;
- con due note
2 raccomandate, del 10.10.2010 e 24.02.2011, inoltrate al Policlinico Reparto di CP_2
Neurochirurgia, il procuratore dell'attrice aveva evidenziato che nella cartella clinica n. 644/09 della paziente vi erano delle inesattezze e errori gravi pregiudizievoli per la Cliente che Parte_1 indicavano falsamente e contrariamente al primo pronto soccorso di RA (BA) che la stessa era stata
“vittima di un incidente con armadio posto sul letto”…. e di un trasporto da parte del 118 all'ospedale di
RA, chiedendo l'immediata correzione delle rilevate inesattezze, ma senza esito alcuno.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata;
in subordine, limitarne l'accoglimento in relazione ai danni eziologicamente riconducibili all'evento.
Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_2
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di
[...] citazione nella parte relativa alla domanda spiegata in via subordinata sub lettera D delle conclusioni, per indeterminatezza del petitum;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, perché infondate.
e rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_4
Dichiarata la nullità dell'atto di citazione, l'attrice provvedeva all'integrazione dell'atto ed al rinnovo della citazione nei confronti dei contumaci;
si costituiva con nuova comparsa di risposta il chiedendo il rigetto di ogni domanda e conclusione formulata dall'attrice. Controparte_2
Istruita la causa con prova orale e C.T.U., con sentenza n. 3411/2023 del 6.09.2023 il Tribunale di
Bari così provvedeva: “1) dichiara la contumacia di e;
2) rigetta le Controparte_3 Controparte_4 domande attoree;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da 4) compensa Controparte_7 parzialmente le spese di lite del presente giudizio - che liquida per intero in complessivi €. 29.194,10 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge – in ragione di ½ condannando parte attrice alla rifusione del restante ½ in favore di ciascuna delle convenute Parte_1 costituite e di Controparte_7 Controparte_2
5) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate a mezzo di separato decreto;
6) nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci e;
7) ordina Controparte_3 Controparte_4 la cancellazione dagli atti di causa delle espressioni indicate in motivazione”.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , formulando le seguenti conclusioni: “A) Annullare e/o riformare la sentenza Parte_1
n.3411/23, emessa, in data 04 Settembre 2023, dal Tribunale Civile di Bari ( Ex Trib. RA) Dott.ssa
Merra, all'interno del procedimento n.92000186/12 R.G con eventuale sospensione e/o revocare della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ai sensi del 283 c.p.c.; B) Accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante nell'atto di citazione del 10.02.2012
e, pertanto, dichiarare gli appellati tenuti in solido al risarcimento dei danni occorsi alla sig.ra , Parte_1 con condanna degli stessi al pagamento, nei confronti dell'appellante, della somma di € 500.000,00, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e svalutazione
3 monetaria maturati e maturandi. C) Condannare gli appellati al pagamento di compensi e spese del doppio grado di giudizio.”
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello per Controparte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, dichiararsi la sentenza immune da vizi logici e da errori giuridici, confermandola in ogni sua parte.
Si è costituita in giudizio anche l Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la declaratoria di infondatezza della pretesa risarcitoria,
[...] con vittoria di spese del doppio grado.
e non si sono costituiti in giudizio, sicchè ne va dichiarata la Controparte_3 Controparte_4 contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 12.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
1.Il Tribunale, ritenuta preliminarmente assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , ha ritenuto infondate le domande di parte attrice, sia principale che CP_2 subordinata, osservando che: - l'esito dell'istruttoria espletata non consente di ritenere con ragionevole certezza che le lesioni riportate da siano attribuibili ad un sinistro Parte_1 stradale, cagionato per la condotta colposa di in qualità di conducente Controparte_3 dell'autovettura Opel Zafira tg. BZ 871 PL di proprietà di , attesa la Controparte_4 contrapposizione tra due differenti ricostruzioni dell'evento traumatico, quella dell'attrice, che sostiene di essere stata vittima di investimento mentre attraversava le strisce pedonali in abitato di RA, e quella della Compagnia, secondo cui l'evento traumatico è ascrivibile alla caduta di un armadio;
- appare singolare che, a fronte di un sinistro di rilevante gravità, non sia stato contattato il 118 per prestare assistenza alla ferita, né richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per effettuare i rilievi del caso;
- poco convincenti e contradditorie appaiono le dichiarazioni rese dal teste che allorchè veniva sentito dalla Polizia Municipale di RA Testimone_1 descriveva dettagliatamente la dinamica del sinistro, riferiva che il conducente del veicolo responsabile dell'investimento aveva soccorso la , insieme ad altri passanti, in attesa Pt_1 dell'arrivo dell'ambulanza, mentre in sede di escussione testimoniale affermava di non aver visto la dinamica del sinistro e che non era stato richiesto l'intervento del personale del 118, in quanto la ragazza aveva chiesto che venisse contattato il padre;
- ulteriore circostanza che depone nel senso dell'inattendibilità della causa del sinistro riferita dall'attrice riguarda le discrasie tra il referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di RA (“Riferisce di essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada”), il contenuto della cartella clinica rilasciata dal di Bari CP_2
(“La paziente in data 31.07.2009 è stata schiacciata da un armadio”) e quello della cartella clinica redatta in occasione della degenza della presso la struttura Montecatone Rehabilitation Pt_1
Institute (il cui Raccordo anamnestico del paziente relativo all'evento morboso iniziale indica quale data dell'evento patologico il 31.07.2009, quale luogo “proprio domicilio” e quale descrizione dell'evento
“La paziente stava inserendo il cassetto nell'armadio della propria camera da letto, quando all'improvviso
4 il mobile le cadeva addosso colpendola sulla schiena”); - la ricostruzione dell'evento traumatico come sostenuta dalla Compagnia di assicurazioni risulta avallata dalle conclusioni rassegnate nella ctu del prof. il quale, dopo aver premesso la compatibilità delle lesioni riportate Persona_1 dalla sia con l'investimento da parte di autovettura, sia con la caduta accidentale di un Pt_1 armadio, ha ritenuto più verosimile la seconda opzione;
- anche la domanda subordinata, di condanna del Policlinico di Bari al risarcimento del danno, in quanto responsabile di aver compilato la cartella clinica in maniera errata e incompleta (avendo attestato che la paziente era stata attinta da un armadio posto sul letto), è infondata;
- attesa la natura di atto pubblico della cartella clinica, facente fede fino a querela di falso, la , per contestare di aver dichiarato al Pt_1 personale medico del Policlinico quanto riportato in cartella (di essere rimasta vittima di un trauma causato dalla caduta di un armadio), avrebbe dovuto proporre querela di falso e non avanzare richiesta di correzione della cartella.
2.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalla , poiché la lettura complessiva Controparte_1 dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
3. Con un primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che la versione dell'attrice non è convincente sotto molteplici aspetti, in quanto non è stato chiamato il 118, né richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, e poco convincenti sono le dichiarazioni del teste escusso a sommarie informazioni nel Testimone_1
2010 e poi sentito in qualità di teste nel 2017. Deduce l'appellante che nell'immediatezza nessuno si era reso conto della gravità del sinistro, ragion per cui non furono chiamate le forze dell'ordine, né i soccorsi, che pure furono allertati;
in ogni caso, trovandosi l'allora Ospedale di RA ad una distanza irrisoria dal luogo del sinistro ed essendo arrivato subito sul posto il padre, la Pt_1 fu portata velocemente da lui al Pronto Soccorso.
Quanto al teste l'appellante contesta che avrebbe fornito versioni differenti e poco Tes_1 convincenti, ed evidenzia che era stato inizialmente sentito a sommarie informazioni, e poi riascoltato a distanza di otto ani dall'incidente, e che le versioni fornite, pur potendo divergere in
5 qualche punto, non erano diverse. Evidenzia inoltre che, oltre al anche tale Tes_1 Tes_2
era stata ascoltata in merito al sinistro dagli investigatori della ”, come
[...] Persona_2 da dichiarazione depositata in atti.
Quanto al contrasto tra il contenuto del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di RA
(riferisce di essere stata investita da auto mentre attraversava la strada) e la successiva cartella clinica del di Bari ( ….schiacciata da armadio posto sul letto) l'appellante deduce che quanto CP_2 accaduto corrisponde alla dicitura riportata nel primo referto, e che anche la scheda di Pronto
Soccorso è un atto pubblico fidefacente, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso o impugnazione, e non risulta che la o altri abbiano impugnato o contestato tale scheda CP_1 che “tra l'altro, essendo la prima scheda che riporta la dinamica corretta e pertanto ha pieno valore probatorio”.
L'appellante sottolinea che i fatti sono stati provati attraverso la testimonianza assunta in corso di causa, attraverso le sommarie informazioni assunte dai Vigili Urbani di RA, la querela sporta, la documentazione medica dei consulenti di parte e le risultanze della CTU medica, all'esito della quale il dott. accertava il nesso casuale diretto, seppur non esclusivo, con Per_1 il sinistro per cui è causa.
4.Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Giudice di prime cure, dopo aver richiamato l'affermazione del CTU dott. (le lesioni riportate dalla perizianda il giorno Per_1 del sinistro sono compatibili tanto con la dinamica del sinistro narrata in atti quanto con la diversa dinamica in cartella clinica …), riporta la parte della relazione nella quale il predetto CTU ipotizza, con maggiore probabilità, il nesso con uno schiacciamento da armadio;
lamenta che “non essendo certa la CTU in particolare un evento o l'altro( come affermato dallo stesso il giudice di Per_1 Pt_2 non si sa perché abbia propeso per la teoria di una vicenda piuttosto che l'altra a sfavore della sig.ra
[...]
”. Parte_1
Lamenta che il primo giudice ha erroneamente valorizzato la mancanza di lesioni agli arti inferiori della , nonostante il CTU abbia giustificato l'assenza di eventuali lesioni agli arti Pt_1 inferiori e/o ecchimosi osservando che ”…potrebbe trattarsi di un sinistro stradale di cui al referto di
P.S., in cui le già dette lesioni da impatto e da caduta, pur presenti, non sono state verbalizzate dai sanitari dei nosocomi…” …..risulta impossibile pertanto l'esclusione assoluta dell'uno o dell'altro meccanismo traumatico in quanto manca all'obiettività clinica da lesioni da impatto nel caso di sinistro e lesioni da impatto diretto dell'armadio nel caso di trauma domestico.
5. Con il terzo motivo l'appellante impugna la sentenza, per aver il primo giudice omesso di prendere in considerazione la domanda subordinata nei confronti del Controparte_2 evidenzia di non aver proposto querela di falso, poiché la cartella clinica del reparto di
Neurochirurgia della Fiore era stata sequestrata dalla Gdf, insieme ad altre, per una vicenda di cronaca giudiziaria.
6 Il Tribunale ha violato l'art. 115 c.p.c., non avendo posto a fondamento della decisione le prove proposte dall'attrice e acquisite nel procedimento, e l'art. 116 c.p.c., avendo omesso l'esame complesso e globale delle risultanze istruttorie e delle presunzioni.
6. Le censure, volte a contestare – sostanzialmente – la valutazione ed interpretazione delle circostanze di fatto e delle risultanze processuali in ordine alla prova dell'evento dannoso ed al nesso di causalità tra le gravi lesioni patite dalla ed il sinistro, possono essere Pt_1 congiuntamente trattate e, attesane la complessiva infondatezza, vanno tutte disattese.
Le argomentazioni offerte, infatti, non incrinano la coerente e logica ricostruzione e valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado: a questi, infatti, è attribuito il discrezionale potere di eleggere le fonti ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi, con il solo limite – rispettato in specie – di una motivazione attenta, precisa e congruente in ordine alla loro concludenza.
La motivazione di cui alla sentenza impugnata resiste ad ogni critica mossale, posto che il primo giudice, oltre ad aver fatto corretta applicazione dei principi vigenti in subiecta materia, ha altresì coerentemente vagliato tutte le circostanze fattuali poste alla sua attenzione e la decisione è frutto di una corretta e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie.
A fronte della contestazione, da parte della compagnia convenuta, delle circostanze poste a fondamento della domanda, l'attrice non ha fornito la prova della effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo.
Innanzitutto appare anomalo che, come già osservato dal primo Giudice, a fronte di un sinistro dalle conseguenze così devastanti, non sia stato contattato il 118, né richiesto l'intervento delle
Forze dell'Ordine, ma l'attrice sia stata accompagnata in ospedale dal padre (non presente e sopraggiunto in loco), nonostante l'immediata gravità della situazione (nella scheda di Pronto soccorso di si parla di “parestesie diffuse e dolore urente agli arti inferiori e insensibilità Parte_1 motoria”), anzichè chiamare o attendere il 118, correndo così il rischio di peggiorare le già gravi condizioni di salute.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto che la prova del sinistro non potesse fondarsi sull'unica testimonianza assunta in giudizio, avendo il teste fornito dichiarazioni Testimone_1 contraddittorie sulla dinamica del sinistro.
Il sentito a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale in data 11.01.2010, aveva Tes_1 riferito: “Il giorno 31 Luglio 2009 alle ore 13,45 ca. ero insieme ad un mio amico seduto ad un tavolo del
a prendere un aperitivo. Ad un tratto ho visto attraversare una giovane donna dal marciapiede Parte_3 dove ero anch'io a quello opposto sulle strisce pedonali e un veicolo, nella fattispecie una OPEL ZAFIRA di colore grigio condotta da un giovane dall'apparente età di anni 20 proveniente da Piazza S. Teresa la travolgeva causandone la rovinosa caduta a terra. Preciso che il veicolo in quel momento superava un altro veicolo fermo a destra. Subito la stessa veniva soccorsa dal conducente del veicolo e da alcuni passanti in attesa dell'arrivo dell'Ambulanza”.
7 All'udienza del 21.03.2017, il escusso in qualità di testimone, dichiarava: “Mi trovavo con un Tes_1 amico seduto a un tavolino all'esterno del in via Veneto, in RA, quando improvvisamente Parte_3 sentivo una frenata e un rumore che attiravano la mia attenzione. Ho rivolto lo sguardo verso il punto da cui proveniva il rumore e quando mi sono avvicinato ho notato una ragazza sdraiata sul manto stradale che ritengo fosse stata investita da una autovettura di colore grigio condotta da un ragazzo. Preciso di non aver visto la dinamica dell'incidente…Non avendo assistito alla dinamica del sinistro, non posso dire in quale punto la ragazza fosse stata colpita. Non fu richiesto l'intervento del 118 perché la ragazza stessa chiese che fosse contattato il padre che, in effetti, fu contattato da una persona li presente”.
Quella resa nel corso dell'udienza quindi, nel contraddittorio delle parti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è una descrizione meno dettagliata che confermerebbe comunque l'incidente avvenuto con un investimento, ma una descrizione diversa da quella resa in precedenza.
Il infatti, mentre in sede di s.i.t. affermava di aver visto l'investimento, e che la veniva Tes_1 Pt_1 soccorsa “in attesa dell'arrivo dell'Ambulanza”, nel corso della testimonianza resa nel giudizio di primo grado dichiarava di non aver visto la dinamica dell'incidente, e che non fu richiesto l'intervento del 118, atteso che la ragazza aveva richiesto di contattare suo padre.
Privo di pregio è il richiamo alla dichiarazione testimoniale rilasciata all'agenzia investigativa
“ ” da , mai sentita nel contraddittorio delle parti, in sede di giudizio. Per_2 Testimone_2
Invero l'attrice, pur avendo indicato la come teste nell'atto di citazione, nel corso Tes_2 dell'udienza del 21.03.2017, dopo l'escussione del teste (che, come detto, Testimone_1 dichiarava di non aver visto la dinamica dell'incidente), rinunciava all'audizione dei residui testi, tra i quali la sicchè le dichiarazioni dalla stessa resa fuori dal giudizio non valgono a Tes_2 fondare la prova del sinistro.
Né, a tal fine, può valorizzarsi la mancata comparizione dei convenuti contumaci a rendere l'interrogatorio formale.
La mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, solo nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. La disposizione di cui all'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente all'assenza di risposta all'interrogatorio, sebbene ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà soltanto la facoltà al giudicante di valutare i fatti dedotti con tale mezzo di prova come ammessi, imponendogli allo stesso tempo, però, di valutare ogni altro elemento di prova, secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
In ogni caso, e soprattutto, appare dirimente la considerazione – più volte affermata dalla suprema Corte – che «La confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento
8 danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo la confessione resa da quest'ultimo è liberamente apprezzata, ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, cod. civ., dal giudice, che può altresì liberamente apprezzare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice» (Cass., sez. III, n. 2222 del 14/02/2003).
Pertanto, anche qualora il conducente fosse comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, confermando le circostanze di fatto allegate dall' appellante, ciò non avrebbe comportato l'automatica efficacia di quelle dichiarazioni nei confronti della compagnia assicuratrice, essendo comunque necessario che il giudice valuti complessivamente gli elementi probatori raccolti, apprezzando liberamente il comportamento processuale ed extraprocessuale della parte. A fronte degli elementi messi in evidenza, non può ritenersi che la mancata risposta dei convenuti contumaci all'interrogatorio formale sia sufficiente a confermare l'assunto della
. Pt_1
Sotto altro profilo, nulla è dato sapere circa l'esito del procedimento penale apertosi a carico del a seguito della querela presentata dall'attrice nei suoi confronti, per i fatti di causa. CP_3
Da ultimo, rilievo decisivo assumono le inconciliabili discrasie emergenti dalle cartelle cliniche.
Come correttamente già rilevato dal Giudice di Prime cure, “mentre nel ridetto referto (del P.S. dell'Ospedale di RA, n.d.r.) si legge: “Riferisce di essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada”, la cartella clinica del Policlinico di Bari riporta la seguente dicitura: “La paziente in data 31.07.2009 è stata schiacciata da un armadio” e il raccordo anamnestico del paziente relativo all'evento morboso iniziale redatto dalla struttura Montecatone Rehabilitation Institute indica quale data dell'evento patologico il 31.07.2009, quale luogo “proprio domicilio” e quale descrizione dell'evento – peraltro dettagliata – “La paziente stava inserendo il cassetto nell'armadio della propria camera da letto, quando all'improvviso il mobile le cadeva addosso colpendola sulla schiena”.
A fronte dell'evidente contrasto rinveniente dalla documentazione medica, circa la causa delle lesioni subite, e delle contestazioni effettuate dalla compagnia assicuratrice convenuta, alcuna giustificazione ha fornito l'attrice in merito a tale insanabile difformità, limitandosi a ribadire anche in questa sede che “nel primo soccorso effettuato presso la struttura dell'Ospedale di
RA(BA) si fa chiaramente riferimento alla vicenda cosi come storicamente accaduta a nulla valendo la successiva scheda del che riporta una diversa dicitura”. Controparte_2
Quanto al valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni contenute nella cartella clinica, va premesso che tale documento, anche quando proviene da una struttura privata accreditata, è considerato atto pubblico e pertanto fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze ivi riportate.
Con riferimento alle dichiarazioni delle parti od agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, come postulato dall'art. 2700 c.c., è ravvisabile una falsità ideologica in atto pubblico, in quanto tale denunciabile solo con querela di falso.
9 Con particolare riguardo alle certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica (o privata accreditata) ospedaliera, esse sono assistite da fede privilegiata quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che le ha formate, alle dichiarazioni rese al medesimo e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass.
Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18868).
Pertanto, come correttamente osservato dal primo Giudice, “ la richiesta avanzata dal procuratore di parte attrice finalizzata ad ottenere la correzione del contenuto della cartella clinica n. 644/09 giammai avrebbe potuto essere accordata senza incorrere nella consumazione del reato di falsità materiale in atti pubblici (ex art. 476 c.p.)”.
Per contestare di aver dichiarato al personale dell'unità operativa di neurochirurgia del
Policlinico di essere “stata schiacciata da un armadio posto sul letto”, la avrebbe dovuto Pt_1 proporre querela di falso e non certamente chiedere la rettifica materiale dell'eventuale errore.
La dichiarazione della , di essere stata schiacciata da un armadio, oltre ad essere riportata più Pt_1 volte nella cartella clinica del è contenuta anche nella cartella clinica della Controparte_2 struttura MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A., ove l'attrice veniva ricoverata in data 31.08.2009. Ivi, nella sezione “Raccordo anamnestico del paziente relativo all'evento morboso iniziale” si legge: Data dell'evento patologico: 31.07.2009 Luogo: PROPRIO DOMICILIO
Descrizione dell'evento: “LA PZ STAVA INSERENDO IL CASSETTO NELL'ARMADIO DELLA
PROPRIA CAMERA DA LETTO, QUANDO ALL'IMPROVVISO IL MOBILE LE CADEVA
ADDOSSO COLPANDOLA SULLA SCHIENA Data: 31.08.2009”; detta causale viene riportata più volte nella predetta cartella.
Nelle dichiarazioni rilasciate all'Istituto di Riabilitazione, quindi, la non solo confermava la Pt_1 causa delle lesioni (caduta di un armadio) come già riportata nella cartella clinica del Policlinico, ma precisava le modalità dell'incidente, indicando dettagli (stava inserendo il cassetto nell'armadio della propria camera da letto), che non potevano che essere forniti dalla diretta interessata. Con riferimento a quanto riportato in detta cartella clinica, non risulta che la abbia mai chiesto Pt_1 una rettifica, contestato la veridicità né tantomeno proposto querela di falso, mentre, come rilevato al riguardo dal primo Giudice “…giova evidenziare che la copia prodotta da parte attrice della cartella clinica del centro riabilitativo Montecatone riportava in corrispondenza della dicitura anamnesi patologica recente: “in data 31.07.09 in seguito a trauma (caduta di )“. Pertanto, apparendo ictu oculi che fosse stata coperta dal bianchetto una parola e, dunque, che il documento prodotto in copia fosse stato manomesso, le parti convenute all'udienza del 20.01.2015 chiedevano che il Giudice autorizzasse
l'esibizione della cartella clinica in copia conforme ex art. 210 cpc. dell'istituto riabilitativo di Montecatone.
Acquisita la richiamata documentazione in copia conforme a cura della società si aveva la CP_1 conferma che nella cartella prodotta da parte attrice era stata coperta la parola “armadio”, a riprova della circostanza che era stato posto in essere il tentativo di modificare la dichiarazione resa dalla ai sanitari Pt_1 in qualità di pubblici ufficiali.”.
10 Alcun riferimento vi è, nell'atto di appello, a tale grave condotta dell'attrice, che non ha in alcun modo censurato l'assunto del primo giudice.
Nessuna contestazione, inoltre, vi è, nell'atto di appello, relativamente alle dichiarazioni contenute nella cartella clinica dell'Istituto riabilitativo di Montecatone, che confermano la dinamica dell'evento dannoso riportata nella cartella clinica del Policlinico (ma non sono meramente riproduttive della stessa, contenendo ulteriori dettagli dell'accaduto), smentendo l'assunto attoreo.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla scorta delle risultanze della CTU.
Il CTU prof. nell'elaborato peritale del 12.10.2017, rispondendo ai quesiti Persona_1 formulati dal Giudice, dopo aver affermato la compatibilità delle lesioni riportate dalla sia Pt_1 con l'investimento da parte di autovettura, sia con la caduta accidentale di un armadio, e tanto anche alla luce della rilevata assenza sia di lesioni da impatto che di lesioni da caduta, ha comunque ipotizzato che “la frattura mielica di L1 sia con maggiore probabilità in nesso causale con lo schiacciamento da parte di un armadio piuttosto che con l'investimento da parte di un'autovettura. Tanto si potrebbe affermare considerando la minore perplessità che suscita la mancata descrizione di lesioni da impatto (a carico della regione lombare) e da caduta (a carico della regione addominale) in un traumatismo dotato di limitata energia cinetica e con impatto tra superfici estese, se rapportato ad un violento investimento di pedone da parte di autovettura con conseguente catapultamento dell'infortunata sul piano stradale”.
Correttamente pertanto il primo Giudice, con adeguata motivazione, ha condiviso l'ipotesi del
CTU, in base alla quale i danni riportati dall'attrice sarebbero, con maggiore probabilità, in nesso causale con lo schiacciamento da parte di un armadio piuttosto che con l'investimento da parte di una autovettura.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della CP_1
e dell delle spese del
[...] Controparte_2 presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, in ossequio ai parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi per quella di trattazione) di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (in ossequio a quanto statuito da Cass. civ. sez. I, n. 10984/2021), tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., dell in Controparte_2
11 persona del Direttore Generale p.t., e nella contumacia di e , Controparte_3 Controparte_4 avverso la sentenza n. 3411/2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data del 4.09.2023, pubblicata il 6.09.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e dell Controparte_2
in persona del Direttore Generale p.t., delle spese del presente grado di giudizio, che
[...] liquida, per ciascuno, in € 8.469,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 19 marzo
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
12