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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dr. ANNA MANTOVANI PRESIDENTE
Dr. MARIA TERESA BRENA CONSIGLIERE REL.
Dr. CRISTINA GIANNELLI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello promossa da
(C.F.-P.I. , con sede legale in US IL (MI), Via Parte_1 P.IVA_1
Monte Grappa n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caminiti del Foro di NZ (C.F.
– indirizzo PEC ed elettivamente C.F._1 Email_1
domiciliata presso lo studio del predetto avvocato, sito in NZ (MB), Via Alfredo Catalani n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), con sede in IM (PD), Via Cesare Controparte_1 P.IVA_2
Battisti 70, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Livio Galla del Foro di Vicenza (C.F.
, (fax 0444.541883; pec , Beatrice Cantele C.F._2 Email_2
del Foro di Vicenza (C.F. ) (fax 0444.541883; pec C.F._3
e Matteo Galimberti del Foro di NZ (C.F. Email_3
), (fax 1782762263; pec. , con C.F._4 Email_4
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Lissone (MB), via Assunta 16,
APPELLATA
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, la sussistenza manifesta fondatezza dell'impugnazione di cui all'art. 283 c.p.c. e, per l'effetto,
SOSPENDERE l'efficacia esecutiva o, se già iniziata, l'esecuzione della sentenza Tribunale di NZ
n. 2864/2023. In subordine, SOSPENDERE in parte (in misura non inferiore a € 47.700,00 o per quel diverso importo, maggiore o minore ritenuto di giustizia dalla Corte di Appello) l'efficacia esecutiva o, se già iniziata, l'esecuzione della sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023. Con espressa riserva di proporre ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c.
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE e DICHIARARE la fondatezza dei motivi di appello primo, secondo, terzo e quarto articolati da e, per l'effetto, in totale riforma Parte_1
della sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023 pubblicata il 11/12/2023, RESPINGERE tutte le domande formulate da con l'atto di citazione del 28/10/2020 in via principale Controparte_1
(domanda di risoluzione del contratto di vendita del 18/12/2018 sul presupposto della consegna di
“prodotti inautentici e/o contraffatti, in ogni caso, diversi da quelli oggetto di pattuizione negoziale
(aliud pro alio)” e del “grave inadempimento della venditrice alla prestazione contrattuale pattuita ai sensi dell'art. 1453 c.c.”, la domanda di “restituzione del prezzo pagato da , pari a Controparte_1
Euro 27.450,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal pagamento effettuato dall'attrice al saldo effettivo”, la domanda di condanna al rimborso “delle spese sostenute e al risarcimento dei danni subiti e subendi, allo stato qualificabili in € 9.929,26, a titolo di danno emergente, e in somma non inferiore a € 47.700,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di danno da compromissione della reputazione commerciale e da interruzione del rapporto di fornitura con la cliente , il tutto Pt_2 maggiorato di interessi e rivalutazione fino all'effettivo saldo”; rif. atto di citazione giudizio Tribunale di NZ R.G. 8110/2020, pagg. 27, 28, nn. da 1 a 6), in via subordinata (rif. atto di citazione giudizio
Tribunale di NZ R.G. 8110/2020, pagg. 28 e 29, nn. da 7 a 10) ed in via ulteriormente subordinata
(rif. atto di citazione giudizio Tribunale di NZ R.G. 8110/2020, pag. 30, nn. da 11 a 12), ivi comprese le domande e le eccezioni rimaste assorbite a seguito dell'emissione della sentenza
Tribunale di NZ n. 2864/2023, che dovessero essere riproposte da in sede di Controparte_1
appello e CONDANNARE a restituire a tutte le somme da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima versate in esecuzione della sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023.
pagina 2 di 20 NEL MERITO - IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello primo, secondo terzo e quarto articolati da ACCERTARE e DICHIARARE Parte_1
la fondatezza dei motivi di appello quinto, sesto e settimo articolati da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023 pubblicata il 11/12/2023,
RESPINGERE la domanda di condanna al rimborso “delle spese sostenute e al risarcimento dei danni subiti e subendi, allo stato qualificabili in € 9.929,26, a titolo di danno emergente, e in somma non inferiore a € 47.700,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di danno da compromissione della reputazione commerciale e da interruzione del rapporto di fornitura con la cliente , il tutto maggiorato di interessi e Pt_2 rivalutazione fino all'effettivo saldo” e, ferma la condanna di a restituire a Controparte_1 [...]
i condensatori ceramici (bobine) restituiti ad agosto 2019 da Parte_1 Parte_3
CONDANNARE a versare a l'importo di € 2.160,00, oltre Controparte_1 Parte_1
IVA corrispondente al controvalore dei condensatori ceramici (bobine) che Parte_3 non ha restituito a nell'agosto del 2019 (24.000,00 * € 0,09) o quel diverso Controparte_1
importo, maggiore o minore, che verrà determinato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia (rif. CP_ docc. 11, 40, fascicolo , COMPENSANDO il predetto importo con quello che Parte_1
sarà tenuta a restituire a a seguito della conferma della domanda di risoluzione Controparte_1
per aliud pro alio o di accoglimento di quella in via subordinata per vizi ex art. 1490-1492 c.c. e 1497
c.c. o di accoglimento di quella in via ulteriormente subordinata dell'annullamento del contratto di fornitura.
IN OGNI CASO:
per l'ipotesi in cui dovesse rinnovare le domande formulate Parte_1 Controparte_1
nel precedente grado di giudizio in via subordinata ed ulteriormente subordinata, di seguito ribadisce
e rinnova l'eccezione preliminare di decadenza formulata nella comparsa di costituzione e risposta e respinta dal Tribunale di NZ: IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, che ha omesso di denunciare i vizi dei beni Controparte_1
oggetto del fornitura ricevuta da oggetto del presente giudizio entro il termine di cui Parte_1 all'art. 1495, c. 1 c.c., e, per l'effetto, DICHIARARE decaduta dal diritto di Controparte_1
garanzia con riferimento agli artt. 1490, 1492, 1493 e 1497 c.c. e RESPINGERE le domande formulate da in via subordinata (rif. atto di citazione, pagg. 28 e 29, nn. da 7 a 10). Controparte_1 [...]
chiede il rigetto di tutte le domande e le eccezioni formulare da Parte_1 Controparte_1
CONDANNARE al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 20 delle spese legali del giudizio Tribunale di NZ R.G. 8110/2020, maggiorate di oneri, accessori e rimb. forf. 15% come per legge;
delle spese legali per la fase stragiudiziale (ivi comprese quelle per la procedura di negoziazione assistita), maggiorate di oneri, accessori e rimb. forf. 15% come per legge;
delle spese legali del giudizio di appello, maggiorate di oneri, accessori e rimb. forf. 15% come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: reitera tutte le istanze istruttorie che il Tribunale di NZ ha rigettato con Parte_1
l'ordinanza del 08/10/2021 e che, seppur riproposte con il foglio di precisazione delle conclusioni, non sono comunque state ammesse con la sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023.
Si chiede di ammettere alla prova per testimoni sulle seguenti circostanze: Parte_1
1.Vero che nel settore del commercio dei componenti elettronici reperiti presso broker/stockisti internazionali è prassi che il distributore/venditore trasmetta in via preventiva al potenziale acquirente una o più fotografie e/o altri documenti riportanti le caratteristiche identificative dei beni richiesti?
( ; CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
2. Vero che i dati contenuti nelle fotografie e/o nei documenti di cui al capitolo 1 consentono al potenziale acquirente di verificare la provenienza dei beni richiesti e/o le relative specifiche tecniche prima di inoltrare l'eventuale ordine al venditore/distributore? ( CP_2 Controparte_3
; Controparte_4 Controparte_5
3.Vero che in data 05/12/2018 dopo aver ricevuto la richiesta di acquisto di n. Parte_1
1.000.000 condensatori ceramici o automotive grade, ha trasmesso CodiceFiscale_5
a tutte le specifiche dei componenti (reel) reperiti presso il broker ER Controparte_1
Enterprise di Honk Hong unitamente alla fotografia di uno degli elementi della fornitura, il tutto come risulta dal doc. 3, che si mostra? ( ; CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
4. Vero che in data 17/12/2018 ha inviato a una fotografia Parte_1 Controparte_1
rappresentante un condensatore ceramico facente parte di una diversa fornitura avente numero di lotto
D18G211223 in sostituzione di quella indicata in data 05/12/2018, il tutto come risulta dal doc. 4, che si mostra? ( FI ) CP_2 CP_3 Ema_5 CP_4
5. Vero che in data 18/12/2018 dopo aver verificato il lotto di cui al capitolo di Controparte_1
prova n. 4, ha inviato a un ordine di acquisto di 250.000 condensatori ceramici, il Parte_1 tutto come risulta dal doc. 4, che si mostra? ( ; CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tes_1
pagina 4 di 20
6. Vero che in data 18/12/2018 dopo aver ricevuto da CP_1 Controparte_1 Parte_1
comunicazione del mutamento del numero di lotto indicato in data 17/12/2018 (da D18G211223 a
D18D134678), ha confermato di voler procedere con l'ordine di 250.000 condensatori ceramici, il tutto come risulta dal doc. 6, che si mostra? ( FI;
CP_2 CP_3 Controparte_4
Tes_1
7. Vero che in data 14/01/2019 contestualmente alla consegna dei condensatori Parte_1
ceramici, ha invitato ad effettuare un test su uno o due di essi, prima di Controparte_1
utilizzarli nel ciclo produttivo (mass production), il tutto come risulta dal doc. 12, che si mostra?
( FI CP_2 CP_3 Tes_1 Controparte_5
8. Vero che ha omesso di effettuare il test di verifica su alcuni dei condensatori Controparte_1
ceramici suggerito da con e-mail del 14/01/2019 prodotta sub doc. 11, che si Parte_1
mostra? (Sonia Tes_1 Controparte_5
9. ero che ha omesso di applicare sui condensatori ceramici consegnati da Controparte_1 [...] le etichette identificative dell'ordine munite di codice identificativo interno? [precisi il Parte_1
testimone quale sistema di tracciabilità dei beni viene adottato da e secondo Controparte_6
quale criterio la predetta sceglie i beni cui applicare delle etichette] ( Tes_1
10. Vero che i condensatori ceramici rappresentati nelle fotografie inviate da Persona_1
con le email del 27-28/06/2019 recano un numero di lotto diverso da quello riportato sui condensatori ceramici forniti da (“LOT. NO. D18J153183” anziché “ O. D18D134678”), Parte_1 CP_7
il tutto come risulta dal doc. 23 del fascicolo che si mostra? (Sonia FI CP_1 Tes_1 CP_2
CP_3
11. Vero che i condensatori ceramici restituiti da a nel Persona_1 Controparte_1
Cont mese di agosto 2019 recano un numero di lotto diverso NO. D18J153183” anziché “ O. CP_7
D18D134678”), il tutto come risulta dal doc. 39 del fascicolo che si mostra? Controparte_1
(Sonia FI Tes_1 CP_2 CP_3
12. Vero che in data 11/07/2019 Far East CS NO Ltd ha dichiarato che i condensatori ceramici forniti ad ER Enterprise e da quest'ultima a erano originali e nuovi, Parte_1
il tutto come risulta dal doc. 14 che si mostra? ( CP_2
13. Vero che in data 11/07/2019 Far East CS NO Ltd ha dichiarato che dai condensatori ceramici forniti ad ER Enterprise e da quest'ultima a sono state Parte_1
rimosse solo le etichette relative al numero di ordine del cliente e il codice interno del cliente che aveva opzionato quei beni prima di il tutto come risulta dal doc. 14, che si mostra? Parte_1
( CP_2 Controparte_3
pagina 5 di 20 14.Vero che Far East CS NO Ltd ha rimosso le etichette indicate nel capitolo 13 per evitare di divulgare a terzi i dati del cliente che aveva opzionato quei beni prima di Parte_1
( CP_2 Controparte_3
Si indicano in qualità di testimoni:
• presso CP_2 Parte_1
via A. Merli n. 10, US IL (MI).
• presso Controparte_3 Parte_1
via A. Merli n. 10, US IL (MI).
[...]
• , presso Controparte_4 Parte_1
via A. Merli n. 10, US IL (MI).
• presso Tes_1 Controparte_1
via C. Battisti n. 70, IM (PD).
• presso EL.MO. S.p.a., Controparte_5
via Pontarola n. 70, SE (PD).
*****
Si chiede di ammettere alla prova per interrogatorio formale con il signor Parte_1 CP_8
sulle seguenti circostanze:
[...]
15.Vero che nel periodo novembre-dicembre 2018 il mercato dei componenti elettronici per impiego automotive stava attraversando una fase di carenza di disponibilità a fronte di una elevata domanda?
16. Vero che nel dicembre del 2018 essendo intenzionata ad acquistare Controparte_1
1.000.000 di condensatori ceramici o automotive grade, ha deciso - CodiceFiscale_5
Cont su consiglio del signor di - di rivolgersi al distributore Controparte_5 CP_10 Parte_1
anziché ad uno dei distributori ufficiali TD?
[...]
17. Vero che in data 05/12/2018 ha inviato a tutte le Parte_1 Controparte_1
specifiche dei componenti (reel) reperiti presso il proprio broker ER Enterprise di Honk Kong, unitamente alle fotografie di alcuni elementi della partita, il tutto come risulta dal doc. 3, che si mostra?
18. Vero che in data 18/12/2018 dopo aver verificato il lotto presente CP_1 Controparte_1 sull'etichetta riportata nell'ultima fotografia inviata da in pari data (numero di lotto Parte_1
D18D134678 anziché D18G211223), ha confermato l'ordine di acquisto di 250.000 condensatori ceramici, il tutto come risulta dal doc. 6, che si mostra?
pagina 6 di 20 19.Vero che contestualmente all'invio dei condensatori ceramici, ha invitato Parte_1 [...]
ad effettuare un test su uno o due di essi prima di utilizzarli nel ciclo produttivo, il Controparte_1
tutto come risulta dal doc. 12, che si mostra?
20. Vero che ha omesso di effettuare il test di verifica su alcuni dei condensatori Controparte_1
ceramici suggerito da con email del 14/01/2019 prodotta sub doc. 11, che si Parte_1
mostra?
21. Vero che ha omesso di applicare sui condensatori ceramici consegnati da Controparte_1 le etichette identificative dell'ordine munite di codice identificativo interno? Parte_1
22. Vero che i condensatori ceramici rappresentati nelle fotografie inviate da Persona_1
con le email del 27-28/06/2019 recano un numero di lotto diverso da quello riportato sui condensatori ceramici forniti da (“LOT. NO. D18J153183” anziché “ O. D18D134678”), Parte_1 CP_7
il tutto come risulta dal doc. 23 del fascicolo che si mostra? CP_1
23. Vero che i condensatori ceramici restituiti da nel mese di agosto 2019 Persona_1
recano un numero di lotto diverso da quello riportato sui condensatori ceramici forniti da Pt_1
(“LOT. NO. D18J153183” anziché “ O. D18D134678”), il tutto come risulta dal doc. 39 del CP_7
fascicolo che si mostra? Controparte_1 ribadisce l'eccezione di incapacità a testimoniare del signor per Parte_1 Testimone_2 le ragioni esposte in occasione dell'udienza del 15/06/2022 (rif. verbale di udienza del 15/06/2022). ribadisce l'opposizione all'istanza di ammissione di CTU articolata da Parte_1 [...] nell'atto di citazione (pag. 30) e nella memoria ex art. 183, c. 6 n. 2 c.p.c. (pag. 13) Controparte_1
e, in ogni caso, rinnova tutte le eccezioni sulle istanze e sulle produzioni istruttorie di Controparte_1
già articolate nei propri precedenti atti difensivi”.
[...]
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta: In via principale:
- Respingersi ogni impugnazione promossa da avverso la sentenza n. 2864/2023 del Parte_1
Tribunale di NZ pubblicata l'11 dicembre 2023, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta errata la pronuncia di primo grado
e, quindi, insussistente la domanda proposta in principalità di risoluzione del contratto per aliud pro alio, accertare il difetto delle qualità promesse ovvero delle qualità essenziali della merce fornita ai sensi dell'art. 1497 c.c. e/o, in subordine, i vizi della stessa che la rendano inidonea all'uso o ne
pagina 7 di 20 diminuiscano apprezzabilmente il valore e per l'effetto, dichiarare la risoluzione ovvero comunque risolvere il contratto di fornitura di cui è causa, condannare alla restituzione del Parte_1
prezzo e al risarcimento del danno, come quantificato in primo grado o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in subordine, ridurre il prezzo di vendita e condannare la convenuta alla restituzione del corrispettivo eccedente il minor valore della merce, nella misura che verrà accertata in corso di causa, e condannare comunque al Parte_1
CP_ risarcimento del danno, come da conclusioni in primo grado (punti 3), 4), 5), 6) Atto di citazione
o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
- In via ulteriormente gradata, sempre nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta errata la pronuncia di primo grado e, quindi, insussistente la domanda proposta in principalità di risoluzione del contratto per aliud pro alio e altresì quella proposta in via subordinata di accertare il difetto delle qualità promesse ovvero delle qualità essenziali della merce, accertare che il contratto di fornitura di cui è causa si è concluso per effetto di dolo del venditore o di errore e falsa rappresentazione circa
l'identità o la qualità essenziale dell'oggetto della prestazione, avuto riguardo a uno o ad entrambe le parti, al momento della stipulazione dell'accordo, per l'effetto, annullare il contratto di fornitura intercorso tra e e condannare la convenuta alla restituzione del Parte_1 Controparte_1
corrispettivo versato e al rimborso delle spese incorse per la vendita, oltre al risarcimento del danno,
CP_ come quantificato in primo grado (punti 3), 4), 5), 6) Atto di citazione o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In ogni caso: con rifusione integrale di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e della fase stragiudiziale. In via istruttoria: si richiama ogni istanza e ogni opposizione in atti”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
società che si occupa della distribuzione e rivendita di componenti elettronici Controparte_1
passivi nel mercato italiano, sloveno e croato, conveniva in giudizio lamentando la Parte_1
consegna di prodotti inautentici e/o contraffatti e, in ogni caso, diversi da quelli oggetto della pattuizione negoziale conclusa tra le parti in data 18.12.2018, relativa ad una fornitura di 250.000 condensatori ceramici “MLCC Multilayer ceramic capacitor”, di produzione Controparte_11
contrassegnati dal codice che aveva acquistato su richiesta del proprio CodiceFiscale_6
cliente azienda leader nella produzione di apparecchi di illuminazione per Parte_3
autoveicoli . Precisava che quello stesso giorno nel confermare da parte di a mezzo CP_2 Pt_1
pagina 8 di 20 e-mail la presa in carico dell'ordine per il prezzo di € 27.450,00 (oneri fiscali inclusi) specificava, tuttavia, che il lotto non sarebbe stato quello della fotografia inviata poche ore prima ma un altro, come da nuove immagini allegate, che riportavano comunque il marchio TD e l'identificazione dell'articolo richiesto ” (lotto I318D25120+S000000088 e date code 1817). Aveva CodiceFiscale_6 ricevuto il materiale in data 14.01.2019, accompagnato da DDT dell'11.01.2019 ed aveva verificato aprendo l'imballo, che le bobine riportavano il marchio “TD”, il Product (o Part) Number corretto
(ovvero, CGA5L1X7R1C685K160AC) e che il codice identificativo del lotto (n. D18O134678) figurante in una delle etichette era pressoché coincidente con quello riportato nel documento di trasporto (n. ad eccezione di una “O” (o di uno “0”) al posto di una “D” che attribuì a NumeroD_1
mero refuso. Il date code appariva successivo (e dunque più recente) rispetto a quello proposto da Pt_1 in sede di conferma d'ordine, circostanza che non incideva sulla correttezza della fornitura, denotando anzi una minor giacenza del prodotto. A sua volta aveva spedito in data 17.01.2019 la merce che era poi pervenuta presso il 25.1.2019. Pt_2
CP_
alla fine del giugno 2019 aveva contattato riferendole di aver iniziato da poco ad impiegare Pt_2
nella produzione i condensatori, e di aver riscontrato cortocircuiti e difetti in alcuni pezzi sottoposti ad analisi interna mediante un apposito macchinario di testing (ICT/FCT Standard Probe) sollecitando,
CP_ quindi, una verifica anche da parte di inviandole a tal fine le fotografie delle bobine acquistate
(recanti il LOT NO. D18O134678 associato al date code 1839). CP_ informava della segnalazione ricevuta da , contattando in data 27.06.2019 e nei giorni Pt_1 Pt_2
seguenti e direttore commerciale di richiedendo conferme relative al CP_2 CP_3 Pt_1
lotto fornito e dichiarazioni di garanzia dei loro rivenditori. forniva una dichiarazione del suo Pt_1 diretto rivenditore (ER Entreprise, Hong Kong) e del fornitore originario di quest'ultimo (Far
CS NO Ltd., China). In particolare, ER Entreprise inviava una dichiarazione di originalità riferita al “lot number (D18O134678)” e ai “Date Code (2018+)” ed il richiamo ad una
“Declaration Letter” della propria fornitrice Far CS, quest'ultima facente menzione, invece, del
“lot number (D18D134678)” e dei “Date Code (2018+)”, riproponendosi dunque le divergenze sopra indicate;
inoltre, le rivenditrici asiatiche affermavano di aver provveduto a rimuovere dalle bobine tutte le etichette originali TD, poiché, le stesse avrebbero contenuto informazioni confidenziali relative al committente originario;
affermavano altresì di averne apposte altre confezionate in proprio prima della spedizione, così da impedirne l'effettiva tracciabilità. CP_ richiedeva direttamente anche alla società produttrice TD, per il tramite di Tes_3 [...]
CP_
sales di TD, un controllo sulla originalità dei componenti, trasmettendo sia le foto CP_12
delle bobine inviate da (recanti il LOT NO. D18O134678 associato al date code 1839), sia le Pt_2
pagina 9 di 20 immagini trasmesse da negli scambi e-mail preliminari all'acquisto (anche con date code Parte_1
1817) e sia il lotto (date code 1847) offerto sempre da successivamente alle segnalazioni di Odelo, Pt_1 prodotti tutti che TD disconosceva, considerandoli “ovviamente falsi” . A fronte di tali risultanze Siri accoglieva la richiesta di restituzione di , concedendo il rimborso di 226.772 pezzi pari ad Pt_2
€24.944,92. In particolare, veniva riconosciuto l'importo di €24.860,00 per 226.000 pezzi, mentre, CP_ relativamente ai restanti 772 pezzi, veniva riconosciuto uno sconto incondizionato praticato da sulla fattura n. 1210/2019 per un importo di €84,92. Corrispondeva, altresì, a titolo di risarcimento danni, tramite unilaterale decurtazione da parte di dal corrispettivo di altre forniture eseguite da Pt_2
CP_
ulteriori € 5.331,53. CP_ agiva, quindi, in giudizio avanti il Tribunale di NZ chiedendo di dichiararsi, accertato l'inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto di fornitura intercorso tra le parti, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo, nonché, al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Nel costituirsi, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, ritenute infondate in Parte_1
fatto ed in diritto, contestando di aver venduto un prodotto difforme dagli accordi intrapresi. In CP_ particolare, eccepiva: -il fatto che aveva disatteso alla raccomandazione di testare i capacitors Pt_1
TD prima dell'immissione degli stessi nella catena produttiva, -l'incertezza circa l'identificazione della fornitura in contestazione come proveniente da -la dichiarazione di autenticità resa dai Pt_1
CP_ distributori di (Far East NO e ER), -l'intempestività della denuncia di - Pt_1
l'utilizzo di parte dei componenti ( in ragione di 24.000 pezzi) e la relativa non restituibilità.
Il Tribunale ammetteva esclusivamente la prova testimoniale richiesta da parte attrice limitatamente ad
CP_ alcuni capitoli, oltre alla prova contraria da parte di ed autorizzava alla conservazione dello Pt_1
scatolone contenente il materiale oggetto di causa. Alle udienze del 15.06.2022, 5.10.2022 e
18.01.2023 venivano escussi i testi di parte attrice , Testimone_4 Testimone_2 Tes_5
e ed all'esito del deposito delle memorie difensive finali, il primo giudice così
[...] Testimone_6
decideva: “
1. dichiara risolto il contratto avente ad oggetto la fornitura di condensatori ceramici
“MLCC Multiplayer ceramic capacitor” di produzione TD, concluso in data 18.12.2018 tra
[...]
e 18.12.2018, per inadempimento di parte convenuta;
2. Controparte_1 Parte_1
condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, a corrispondere a parte attrice, a titolo di restituzione, la somma di € 27.430,00, oltre interessi come in motivazione;
3. dispone la restituzione in favore di della merce di cui alla conservata presso Parte_1 Controparte_1
- condanna parte convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore a risarcire alla società
[...] attrice i danni conseguenti all'inadempimento sopra indicato, quantificati in € 5.331,53 a titolo di
pagina 10 di 20 danno emergente, oltre € 47.700,00, a titolo di lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione;
- condanna parte convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 545,00 per anticipazioni, € 1.274,00 per la negoziazione assistita ed €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se dovuta come per legge”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione e contestuale istanza ex art. 283 c.p.c. notificato a (d'ora in Controparte_1
CP_ poi solo in data 10.01.2024, (d'ora in poi solo proponeva appello sulla base Parte_1 Pt_1
di sette motivi che saranno di seguito esaminati avverso la predetta sentenza n. 2864/2023, pubblicata in data 11.12.2023 chiedendo, in totale riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
CP_ Si costituiva con comparsa del 26.03.2024 che chiedeva il rigetto dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza impugnata, con riproposizione, in via subordinata e gradata, delle domande rimaste assorbite in primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18 aprile 2024 -nel corso della quale parte appellante CP_ rinunciava all'istanza di sospensiva a fronte dell'impegno di a non porre in esecuzione la sentenza fino alla definizione dell'appello-, il Consigliere istruttore fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio ex art. 352 c.p.c. al 17.10.2024, da tenersi con modalità cartolare e con assegnazione di termini di rito per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e di replica. La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del
23.10.2024.
Motivi di gravame
Con il primo motivo intitolato: “omessa pronuncia su circostanze (eccezioni) impeditive/estintive – la vendita a terzo e la trasformazione dei beni – effetto preclusivo della domanda di risoluzione per aliud pro alio” lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione riguardante la Pt_1
CP_ avvenuta alienazione (rivendita) delle bobine da a , e la trasformazione dei beni da parte di Pt_2
(24000 capacitors), quali circostanze preclusive dell'accoglimento della domanda di risoluzione, Pt_2
CP_ anche perché indicative della volontà di di accettare, comunque, i beni venduti da Numerosi Pt_1
sono gli elementi indiziari in tal senso che non sono stati adeguatamente considerati dal Tribunale.
Infatti: -Siri non ha mai denunciato a le discrepanze tra il numero di lotto riportato sulle etichette e Pt_1
quello riportato nel DDT asseritamente rilevate dai suoi dipendenti al momento della consegna;
-ha omesso l'esecuzione di stress test/controlli di autenticità e ha rilasciato la dichiarazione di conformità sui documenti di accompagnamento alla spedizione verso (testuale): “we declare that all cods Pt_2
pagina 11 di 20 supplied is compliant to the technical specifications reported in the data sheets of each producer”, per cui si può certamente affermare che l'appellata ha accettato le bobine. A sua volta, ha catalogato Pt_2
e depositato presso il suo magazzino le bobine, ed ha anche utilizzato con successo parte dei capacitors
(24.000). Queste circostanze provano l'accettazione e la trasformazione dei beni venduti, anche da parte dell'acquirente finale, e sono impeditive della domanda di risoluzione.
Con il secondo motivo intitolato: “omessa pronuncia su una circostanza (eccezione) impeditiva/estintiva – la carenza di prova “che le problematiche riscontrate riguardassero tutti i beni oggetto della fornitura” l'appellante censura la pronuncia per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che tutte le bobine fornite da fossero contraffatte quando, invece, era stato espressamente Pt_1
contestato che non vi era la prova che le problematiche riscontrate riguardassero tutti i beni oggetto della fornitura, anche perché aveva, comunque, utilizzato 24.000 dei 250.000 capacitors Pt_2
ricevuti. Non solo, il Tribunale non avrebbe potuto condannare alla restituzione dell'intero prezzo Pt_1
perché, appunto, una parte del materiale era stato utilizzato.
Con il terzo motivo intitolato: “errata pronuncia su una circostanza (eccezione) impeditiva/estintiva – la carenza di prova “che i beni restituiti da corrispondessero a quelli forniti da Persona_1 nel gennaio 2019” l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere provata la Pt_1
CP_ CP_ coincidenza della fornitura, dapprima, inviata da a poi trasmessa da a e da Pt_1 Pt_2
CP_ quest'ultima, infine, restituita a In altre parole, contesta la corrispondenza tra le bobine da lei vendute e quelle oggetto di contestazione e poi di restituzione da parte di . A tal proposito Pt_2
CP_ sottolinea che le bobine rappresentate nelle fotografie inviate da recano date code 1839 Pt_4
(in basso a destra), lot. num. D18J153183 (in alto a destra) e lot. no. D18O134678+S000000060 (in
CP_ basso a sinistra) mentre, invece, quelle da lei consegnate a come da fotografia trasmessa con la conferma d'ordine hanno un diverso date code 1817 e n. lotto D18D134678+S000000060. Parimenti, anche il sistema di tracciamento interno di Siri e di così come riferito dai testimoni, Pt_2
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale non comprova sufficientemente l'identità della merce, anche perché l'utilità dell'applicazione “su svariate bobine a campione di un'etichetta gialla riportante il codice interno “34762” e il numero “903” da parte di Siri al momento di ricezione della fornitura è compromessa ab origine dal fatto che è stata apposta solo “a campione” e non su tutti i supporti. CP_ D'altra parte lo stesso legale rappresentante di ( con la email del 09/07/2019 chiedeva a Tes_2
“Buongiorno Andrea, il cliente indica come consegnato il 1839, voi siete sicuri che ci avete dato Pt_1 il 1817…..dobbiamo essere in grado di dimostrare cosa effettivamente abbiamo dato, è per questo che ti ho chiesto di chiedere se sono sicuri di aver spedito il 1817” a dimostrazione del fatto che in realtà CP_ non aveva eseguito alcun controllo al momento della ricezione.
pagina 12 di 20 Con il quarto motivo intitolato:” errata valutazione di circostanze rilevanti per la decisione - carenza di prova della contraffazione (“non originalità della merce”) l'appellante sostiene che non sarebbe CP_ stata data da una prova sufficiente in ordine alla contraffazione della merce. Contesta, infatti, la sufficienza delle dichiarazioni rese dal rivenditore ER Enterprise e dal fornitore originario Far
CS NO Ltd che il Tribunale ha ritenuto aventi efficacia dirimente perchè sarebbe emersa “una incongruenza nel riferimento al numero dei lotti che parte convenuta non ha saputo spiegare”. Al contrario sottolinea che Giudice di primo grado non ha preso in considerazione il proprio doc. 7 che contiene l'ordine di acquisto da a ER nel quale figura il numero di lotto Pt_1
CP_ D18D134678; il DDT del trasporto da a nel quale figura il numero di lotto D18D134678. Pt_1
Questi documenti attestano quindi che ha ricevuto da ER Enterprise bobine con numero di Pt_1
CP_ lotto D18D134678 e che, a sua volta, ha inviato a bobine con numero di lotto D18D134678; è Pt_1
CP_ stata sempre solo a parlare del “lot number (D18O1346789)” perché non vi è alcuna traccia documentale del fatto che abbia inviato bobine con quel diverso numero di lotto, quindi, il primo Pt_1
giudice avrebbe errato sul punto. Ancora, non vi è alcun documento ufficiale con il quale TD - che pure ne avrebbe avuto tutto l'interesse (anche solo per reprimere un illecito a suo danno) - abbia dichiarato che i beni forniti da a Siri non fossero originali, non potendo certo attribuirsi tale Pt_1
valenza alle e-mail inviate da di TD, che si è limitato a Testimone_7 Controparte_14
riportare quanto scritto dal suo collega il quale nel rispondere affermando che ”i risultati CP_15 dell'analisi condotta dalla società giapponese di produzione, TD, secondo i quali i prodotti forniti da sono “unfortunately, obviuous fake items” non si capisce se si stia parlando delle bobine con date Pt_1
code 1817 o 1839.
Con il quinto motivo intitolato:” carenza di allegazione (danno all'immagine) – error in diritto
(sovrapposizione/confusione di danno all'immagine e danno da lucro cessante – errato ed incompleto esame di circostanze rilevanti per la decisione (collocazione temporale degli ordini e delle consegne siri-first successive al giugno 2019) – carenza di allegazione e prova degli elementi relativi alla quantificazione del danno” l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe confuso il danno all'immagine che è un danno non patrimoniale, con il danno da lucro cessante che ha carattere CP_ patrimoniale e di conseguenza avrebbe erroneamente liquidato a favore dei in modo unitario la somma di € 47.700,00 per due diverse tipologie di danno, utilizzando quale base di calcolo, il fatturato CP_ complessivo di ricavato dalle vendite a nel periodo di vigenza del rapporto (pari ad € Pt_2
318.442,05) e un utile medio ricollegabile alle forniture pari al 15%, senza che fosse stata dimostrata
CP_ l'esistenza del nesso di causa tra l'asserito inadempimento di e la cessazione dei rapporti tra e Pt_1
CP_
, né il fatto che abbia ricavato in media dalle forniture verso un utile medio del 15%. Pt_2 Pt_2
pagina 13 di 20 CP_ Con il sesto motivo intitolato:” violazione di legge – mancata condanna di al pagamento del valore delle bobine non restituite da odelo (domanda riconvenzionale formulata da ”: Pt_1
L'appellante sostiene, in ogni caso, di essere soccombente parziale rispetto al riconoscimento del controvalore delle bobine non restituite da , pertanto, la motivazione della sentenza Tribunale di Pt_2
CP_ NZ è errata nella parte in cui non ha preso in considerazione il fatto che non sia in grado di restituire a tutte le bobine consegnate. Trattandosi di un rapporto sinallagmatico, onde riportare le Pt_1 parti, a seguito della risoluzione, alla condizione patrimoniale anteriore all'esecuzione del contratto non
è sufficiente la restituzione a della merce restituita da . Occorre che i 24000 capacitors, Pt_1 Pt_2
CP_ utilizzati da , siano “sostituiti” dall'equivalente monetario. chiede, quindi che venga Pt_2 Pt_1
condannata corrispondere l'importo €2.160,00, oltre IVA (o quel diverso importo maggiore o minore
CP_ ritenuto di giustizia), ponendolo in compensazione con le somme che è tenuta a restituire a Pt_1
Con il settimo motivo intitolato:” violazione di legge nella pronuncia sulle spese per avervi fatto confluire le spese per la negoziazione assistita anziché imputarle alla voce del danno emergente”
l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale liquidato ed incluso nelle spese di lite anche quelle stragiudiziali (ivi comprese quelle per la negoziazione assistita) quando, invece, secondo constante orientamento della Suprema Corte è ormai pacifico che le spese stragiudiziali sono una voce di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa e non una componente delle spese legali, per cui il rimborso è dovuto solo se vi sia stata una qualche utilità in relazione a quello che poteva ragionevolmente essere l'esito del giudizio.
L'automatismo tra soccombenza nel giudizio di merito e liquidazione delle spese legali di negoziazione assistita effettuata dal primo giudice non è, quindi, conforme al suddetto principio di diritto. Nel
CP_ merito, sebbene, abbia chiesto la liquidazione delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale
(per la negoziazione assistita), non ha però offerto alcuna allegazione, né ha fornito alcuna prova che quell'attività – con prognosi ex ante - abbia “avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”. L'appellante CP_ chiede, quindi, che in riforma venga rigettata anche questa domanda di
Opinione della Corte
I primi due motivi possono essere trattati insieme in quanto logicamente connessi, e non possono essere accolti in quanto infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto, il Tribunale ha espressamente affrontato e risposto alle eccezioni sollevate da laddove, ha sottolineato che tenuto conto delle natura e della tipologia delle Pt_1
CP_ difformità lamentate (merce contraffatta) la domanda svolta da integrava la fattispecie della pagina 14 di 20 compravendita dell' “aliud pro alio” e che, quindi, doveva trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1453 c.c.
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, da ultimo con la pronuncia n. 1899/2023 “alla vendita di aliud pro alio non si applica la disposizione dettata dall'art. 1492 comma 3 c.c., con riferimento alla compravendita di cosa affetta da vizi, con la conseguenza che la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento secondo la disciplina generale dell'art. 1453 c.c.2” proprio perchè il bene compravenduto appartiene ad un genere differente (aliud pro alio) da quello pattuito nel contratto, non essendo oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o
CP_ indiretta, ad opera del compratore. Spettava, pertanto, all'appellante l'onere di dimostrare che aveva, comunque, accettato le bobine, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza della alienazione dei capacitors ad . Pt_2
Ed allora, come precisato dal Tribunale che ha, quindi, implicitamente esaminato e rigettato tale
CP_ eccezione, il comportamento di è stato di tutt'altro segno avendo contestato la non autenticità della merce ricevuta.
Dopo aver ricevute le primissime segnalazioni da parte di a giugno 2019 (cfr. docc. 20, 21 e 22 Pt_2
Fasc. Siri), l'appellata si è attivata immediatamente e su tutti i fronti rivolgendosi non solo a (cfr. Pt_1
mail di. del 09.07.2019 sub doc. 32 Fasc. Siri) ma anche a TD per chiarire se il Controparte_8
materiale fosse originale, dal momento che erano sorti i primi dubbi circa la contraffazione dei condensatori. Parimenti, come si legge nella motivazione:” È altresì irrilevante la circostanza allegata
CP_ dalla società convenuta, secondo cui non avrebbe effettuato gli stress test raccomandati da controparte, atteso che, nel caso di specie, per le ragioni cui si è detto, la problematica riscontrata non
è relativa alla prestazione, bensì all'inautenticità dei beni”. Né, come giustamente sottolineato dalla CP_ difesa della appellata, avrebbe potuto scoprire la contraffazione al momento della consegna da parte di non essendo questa riscontrabile alla semplice “vista” e anche perchè il controllo della Pt_1
rispondenza dei codici e delle etichette, alla produzione TD, è un compito che può essere svolto solo dalla casa madre. Neppure il parziale utilizzo e, quindi, trasformazione del prodotto da parte del cliente finale, come meglio illustrato con riferimento al sesto motivo di gravame, può comportare alcuna accettazione.
Infine, del tutto fuori luogo è anche la censura secondo la quale il Giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sul fatto che le problematiche riscontrate riguardassero tutti i beni oggetto della fornitura. In altre parole, secondo l'appellante, il Tribunale non ha considerato il fatto che una parte pagina 15 di 20 delle bobine (24.000) non ha dato problemi ed è stata utilizzata da per il suo ciclo produttivo, e Pt_2
che non tutte sono state testate.
Ritiene, al contrario la Corte che la contraffazione - consistente nella manomissione dell'etichettatura - riguarda l'intero lotto per espressa ammissione delle rivenditrici asiatiche, Far EC. TE e ER
Enterpries, le quali dichiaravano di aver rimosso dalle bobine tutte le etichette originali TD (“we CP_ removed all original labels and repacked them before we sold to ER”, cfr. doc. 32 fasc. e di averne apposte altre confezionate in proprio prima della spedizione, impedendone così la tracciabilità.
Allo stesso modo, e contrariamente a quanto sostenuto da anche le dichiarazioni di inautenticità Pt_1 provenienti dall'azienda giapponese TD hanno riguardato tutti i lotti proposti da e raffigurati Pt_1
nelle foto inviate dalla stessa (cfr. docc 33, 35 e 47 fasc. Siri). In ogni caso, la prova sul punto era Pt_1
CP_ a carico di e non di perchè nel caso di contestazione dell'acquirente circa la difformità fra Pt_1
quanto pattuito e quanto consegnatogli (aliud pro alio) deve essere il venditore a dimostrare l'appartenenza dell'oggetto alla particolare "species" convenuta, dovendo fornire la prova del proprio adempimento e, quindi, necessariamente, anche della corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa a quello pattuito e quindi nel caso di specie che tutte le 250.000 erano invece autentiche.
Quanto al terzo motivo, ritiene la Corte prive di pregio le censure sollevate da circa una carenza Pt_1
CP_ di motivazione e/o prova sul fatto che i beni restituiti da a corrispondessero a quelli forniti Pt_2
CP_ da a nel gennaio 2019. Pt_1
CP_ Infatti, prima ancora della consegna avvenuta il 11.1.19, aveva in data 29.11.2018 codificato il prodotto con il codice interno “34762” che aveva indicato a al momento dell'ordine, tale codice Pt_1
veniva poi effettivamente apposto sulle bobine al momento della consegna da parte di mediante Pt_1
etichette gialle, come confermato dai testimoni e documentato dalle fotografie agli atti. L'acquisto di
CP_ presso fu l'unico approvvigionamento di materiale “TD – CGA5L1X7R1C685K160AC”, Pt_1
come dichiarato dai testimoni , e i quali confermavano, altresì, che lo Testimone_5 Testimone_4
stesso materiale pervenuto da venne poi alla cliente in Parte_1 Pt_5 Pt_6 Persona_1
data 17.01.2019.
Inoltre, come giustamente affermato dal Tribunale, l'istruttoria orale ha dato prova del rigoroso sistema di tracciabilità utilizzato da per catalogare ogni fornitura giunta presso il suo magazzino. In Pt_2
particolare, come si legge in sentenza:
- ” documentava in maniera analitica il processo di stoccaggio dei flussi di magazzino, imposti Pt_2
dalle certificazioni in ambito automotive (docc. 4 e 26 fasc. Siri), sia documentalmente, sia in occasione della visita della appellata in data 04.07.2019 presso la sede di;
Pt_2
pagina 16 di 20 CP_
- nello specifico, i sig.ri e in rappresentanza di in occasione della suddetta visita, Tes_6 Tes_2 apprendevano che, in data 25.01.2019, era stata ricevuta da un'unica fornitura, composta di Pt_2
125 bobine, del condensatore TD interessato (Product Number TD codificato internamente
“E1171300”), sulle quali era visibile anche il contrassegno originario “TD” con l'indicazione del Per prodotto “ ”, LOT . “D180134678” e DATE CODE “1839”, ossia il CodiceFiscale_6
CP_ CP_ lotto che afferma di aver ricevuto e spedito a (cfr. docc. 20 e 23 fasc. e cfr. verbale Pt_2
udienza del 15.06.2022 e del 19.01.2023)
- riepilogava, inoltre, tutte le forniture del condensatore TD (P/N E1171300) ricevute sin Pt_2 dall'inizio del 2019 dai vari rivenditori, ciascuna associata ad un diverso CP_ codice, e la fornitura risultava l'unica pervenuta nella sede in data 25.01.2019 (p. 15 Pt_6
sentenza);
- infine, provvedeva alla restituzione dello stesso materiale sub doc. n. 39 del fascicolo Parte_3
CP_ di circostanza sempre confermata dai testi escussi (cfr. verbale udienza del 15.06.2022, dichiarazioni e cfr. verbale udienza del 05.10.2022, dichiarazioni Testimone_4 Tes_5
)”.
[...]
Non solo, “LOT. NO” delle bobine che asserisce di aver spedito (id est, “I318D25120”, v. Pt_1
CP_ etichetta principale “TD” sulla foto della bobina di cui al doc. 11 fasc. è diverso da quello riportato nel documento di trasporto dell'11.1.19 emesso dalla stessa (“D18D134678” cfr. doc. 13 Pt_1
CP_ fasc. .
Anche il quarto motivo non può essere accolto.
CP_ Come già anticipato con riferimento al secondo motivo, chiese anche alla società TD, per il tramite di Distribution , un controllo sulla originalità dei componenti, Tes_3 CP_12 CP_14
trasmettendo complessivamente sia le foto delle bobine oggetto di fornitura a (recanti il LOT Pt_2
NO. D18O134678 associato al date code 1839), sia le immagini trasmesse da negli scambi Parte_1
e-mail preliminari all'acquisto (recanti dunque il lot n. “D18D134678” associato al date code 1817) sia le foto delle bobine offerte da in sostituzione (date code 1847) ottenendo da questa il riscontro che Pt_1 tali prodotti erano “ovviamente falsi” e che nelle etichette figuravano “molte incoerenze con i propri CP_ codici interni” (cfr. docc. 33-35 e 47 fascicolo .
Del tutto prive di pregio sono, quindi, le affermazioni di per cui le foto inviate a TD Pt_1
riguarderebbero una fornitura diversa da quella oggetto della presente controversia perché, appunto,
CP_ sono state inviate anche le immagini che di aveva inviato a in data 18-12-2028. Ciò si CP_2 Pt_1
evince facilmente confrontando il doc. 33 fasc. Siri (mail a con il doc. 11 fasc. Siri, contenente Tes_3
CP_ le foto inviate da a le immagini sono infatti le stesse. La chiara risposta di TD Parte_7 Pt_1
pagina 17 di 20 supera, quindi ogni dubbio sulla inautenticità anche delle bobine aventi lot. N. “D18D134678” e date code 1817 per cui anche sul punto la sentenza deve essere confermata.
Ritiene la Corte, parimenti, infondato il quinto motivo di gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto non vi è stata alcuna sovrapposizione e/o confusione da parte del
Tribunale tra la domanda di risarcimento del danno all'immagine di carattere non patrimoniale, e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'interruzione del rapporto commerciale
CP_ con , entrambe avanzate da Come si legge nella motivazione della sentenza:” Pertanto, Pt_2
ritiene il Tribunale che tale voce di risarcimento del danno sia eziologicamente collegata all'inadempimento della convenuta essendosi verificata non solo la compromissione dell'immagine commerciale, ma soprattutto la perdita di un rapporto commerciale duraturo con il cliente sloveno. In totale accoglimento della domanda, la convenuta va pertanto condannata a rifondere all'attrice la somma di € 47.700,00 a titolo di lucro cessante. Sono dovuti altresì rivalutazione monetaria e interessi” (p. 16 Sentenza) la somma di €47.700,00 è stata riconosciuta solo in relazione CP_ all'interruzione dei contratti di fornitura tant'è che corrisponde al 15% del fatturato complessivo di ricavato dalle vendite a pari ad € 318.442,05 e, quindi, non è stato riconosciuto alcun importo Pt_2 per il danno all'immagine. Quanto alla lettura delle prove offerte dalla appellata in relazione alla sussistenza del danno da perdita del rapporto commerciale, sia di carattere documentale che testimoniale, ritiene la Corte del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale posto che, come documentato, le consegne proseguite dopo la vicenda di cui si discute hanno riguardato contratti
CP_ perfezionati tra le parti prima del 15 luglio 2019 (cfr. doc. 4 fascicolo relativo alla posizione del cliente che riporta il riepilogo “Rif. Cliente: (data) e nelle singole fatture e il doc. 41) non vi Pt_2
sono stati più ordini da parte di come confermato dal teste che ha dichiarato: Pt_2 Testimone_2
“confermo sì perché siamo stati classificati come fornitori non affidabili” e dal doc. 53.
Anche il sesto motivo non può essere accolto.
Come già affermato con riferimento ai primi due motivi, alla vendita di "aliud pro alio" non si applica la disposizione dettata dall'art. 1492, comma 3, c.c., con la conseguenza che la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente, non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento secondo la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. E' vero che in caso di risoluzione per inadempimento il venir meno della "causa adquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, ed, infatti, il giudice di primo grado ha disposto la restituzione in favore di della merce di cui si Parte_1
discute conservata presso ed è anche vero che tale restituzione ha carattere Controparte_1
parziale perchè mancano 24.000 pezzi. Tuttavia, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa pagina 18 di 20 determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'accipiens risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18185 del 25/08/2014). Nel caso di specie non vi
CP_ è stato alcun arricchimento da parte di perché come dimostrato dai documenti prodotti (vedi CP_ doc.38, 39, e 40 ha rimborsato il prezzo corrispondente a 226.000 bobine e corrisposto a Pt_2
titolo di risarcimento danni, ulteriori €5.331,53 mediante uno sconto su altre forniture, per cui del tutto correttamente il Tribunale non ha accolto la domanda di di pagamento del corrispondente valore Pt_1
dei pezzi mancanti, non senza dover sottolineare che trattandosi di merce contraffatta è, comunque, priva di valore e non commerciabile.
Con riferimento al settimo ed ultimo motivo di appello, occorre dare atto che effettivamente il
Tribunale ha errato nell'includere le spese stragiudiziali riguardanti la negoziazione assistita in quelle di lite, poiché da tempo la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 16990 del 10/07/2017 ha affermato che esse:” hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” e, quindi, sul punto la sentenza è da riformare, tuttavia,
CP_ contrariamente a quanto sostenuto da ritiene la Corte di dover riconoscere a anche tale Pt_1
importo, seppure in base al diverso titolo di danno emergente, poiché, non vi è alcun dubbio sull'utilità dell'attività difensiva prestata nella fase di negoziazione assistita che ha preceduto il giudizio, attesa la
CP_ fondatezza delle domande di
Quanto alle spese di lite, il limitato e parziale accoglimento dell'appello che ha comportato soltanto una diversa motivazione in relazione alla debenza della somma di €1.274.11 non sposta il giudizio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. di sia per il primo che per il secondo grado. Le stesse devono Pt_1 essere, dunque, poste a carico dell'appellante ed a favore della appellata, dovendosi confermare quanto al primo grado la liquidazione operata dal Tribunale stante la sua congruità e conformità alla tariffa professionale e quanto al presente grado vengono liquidate sempre ex D.M. 55/2014 e ss. tenuto conto dell'attività difensiva svolta, applicando gli importi medi previsti per le cause di valore comprese nello scaglione da €52.000,01 a €260.000,00 con esclusione della fase istruttoria. Non segue il raddoppio del contributo unificato atteso il parziale accoglimento del gravame.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di NZ n. 2864/2023 del 11 dicembre 2023, in parziale riforma così provvede:
pagina 19 di 20 -1) condanna al pagamento a favore di dell'importo di € 1274,11 Parte_1 Controparte_1
al diverso titolo di danno emergente, per le ragioni di cui in motivazione, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
-2) condanna l'appellante al rimborso a favore dell'appellata delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida per il primo grado nel medesimo importo di cui alla sentenza impugnata e per il presente grado in complessivi €9.991,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario per entrambi gradi;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23.10.2024
Il Cons. est. Il Presidente
Maria Teresa Brena Anna Mantovani
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dr. ANNA MANTOVANI PRESIDENTE
Dr. MARIA TERESA BRENA CONSIGLIERE REL.
Dr. CRISTINA GIANNELLI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello promossa da
(C.F.-P.I. , con sede legale in US IL (MI), Via Parte_1 P.IVA_1
Monte Grappa n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caminiti del Foro di NZ (C.F.
– indirizzo PEC ed elettivamente C.F._1 Email_1
domiciliata presso lo studio del predetto avvocato, sito in NZ (MB), Via Alfredo Catalani n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), con sede in IM (PD), Via Cesare Controparte_1 P.IVA_2
Battisti 70, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Livio Galla del Foro di Vicenza (C.F.
, (fax 0444.541883; pec , Beatrice Cantele C.F._2 Email_2
del Foro di Vicenza (C.F. ) (fax 0444.541883; pec C.F._3
e Matteo Galimberti del Foro di NZ (C.F. Email_3
), (fax 1782762263; pec. , con C.F._4 Email_4
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Lissone (MB), via Assunta 16,
APPELLATA
pagina 1 di 20
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, la sussistenza manifesta fondatezza dell'impugnazione di cui all'art. 283 c.p.c. e, per l'effetto,
SOSPENDERE l'efficacia esecutiva o, se già iniziata, l'esecuzione della sentenza Tribunale di NZ
n. 2864/2023. In subordine, SOSPENDERE in parte (in misura non inferiore a € 47.700,00 o per quel diverso importo, maggiore o minore ritenuto di giustizia dalla Corte di Appello) l'efficacia esecutiva o, se già iniziata, l'esecuzione della sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023. Con espressa riserva di proporre ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c.
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE e DICHIARARE la fondatezza dei motivi di appello primo, secondo, terzo e quarto articolati da e, per l'effetto, in totale riforma Parte_1
della sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023 pubblicata il 11/12/2023, RESPINGERE tutte le domande formulate da con l'atto di citazione del 28/10/2020 in via principale Controparte_1
(domanda di risoluzione del contratto di vendita del 18/12/2018 sul presupposto della consegna di
“prodotti inautentici e/o contraffatti, in ogni caso, diversi da quelli oggetto di pattuizione negoziale
(aliud pro alio)” e del “grave inadempimento della venditrice alla prestazione contrattuale pattuita ai sensi dell'art. 1453 c.c.”, la domanda di “restituzione del prezzo pagato da , pari a Controparte_1
Euro 27.450,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal pagamento effettuato dall'attrice al saldo effettivo”, la domanda di condanna al rimborso “delle spese sostenute e al risarcimento dei danni subiti e subendi, allo stato qualificabili in € 9.929,26, a titolo di danno emergente, e in somma non inferiore a € 47.700,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di danno da compromissione della reputazione commerciale e da interruzione del rapporto di fornitura con la cliente , il tutto Pt_2 maggiorato di interessi e rivalutazione fino all'effettivo saldo”; rif. atto di citazione giudizio Tribunale di NZ R.G. 8110/2020, pagg. 27, 28, nn. da 1 a 6), in via subordinata (rif. atto di citazione giudizio
Tribunale di NZ R.G. 8110/2020, pagg. 28 e 29, nn. da 7 a 10) ed in via ulteriormente subordinata
(rif. atto di citazione giudizio Tribunale di NZ R.G. 8110/2020, pag. 30, nn. da 11 a 12), ivi comprese le domande e le eccezioni rimaste assorbite a seguito dell'emissione della sentenza
Tribunale di NZ n. 2864/2023, che dovessero essere riproposte da in sede di Controparte_1
appello e CONDANNARE a restituire a tutte le somme da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima versate in esecuzione della sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023.
pagina 2 di 20 NEL MERITO - IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello primo, secondo terzo e quarto articolati da ACCERTARE e DICHIARARE Parte_1
la fondatezza dei motivi di appello quinto, sesto e settimo articolati da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023 pubblicata il 11/12/2023,
RESPINGERE la domanda di condanna al rimborso “delle spese sostenute e al risarcimento dei danni subiti e subendi, allo stato qualificabili in € 9.929,26, a titolo di danno emergente, e in somma non inferiore a € 47.700,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di danno da compromissione della reputazione commerciale e da interruzione del rapporto di fornitura con la cliente , il tutto maggiorato di interessi e Pt_2 rivalutazione fino all'effettivo saldo” e, ferma la condanna di a restituire a Controparte_1 [...]
i condensatori ceramici (bobine) restituiti ad agosto 2019 da Parte_1 Parte_3
CONDANNARE a versare a l'importo di € 2.160,00, oltre Controparte_1 Parte_1
IVA corrispondente al controvalore dei condensatori ceramici (bobine) che Parte_3 non ha restituito a nell'agosto del 2019 (24.000,00 * € 0,09) o quel diverso Controparte_1
importo, maggiore o minore, che verrà determinato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia (rif. CP_ docc. 11, 40, fascicolo , COMPENSANDO il predetto importo con quello che Parte_1
sarà tenuta a restituire a a seguito della conferma della domanda di risoluzione Controparte_1
per aliud pro alio o di accoglimento di quella in via subordinata per vizi ex art. 1490-1492 c.c. e 1497
c.c. o di accoglimento di quella in via ulteriormente subordinata dell'annullamento del contratto di fornitura.
IN OGNI CASO:
per l'ipotesi in cui dovesse rinnovare le domande formulate Parte_1 Controparte_1
nel precedente grado di giudizio in via subordinata ed ulteriormente subordinata, di seguito ribadisce
e rinnova l'eccezione preliminare di decadenza formulata nella comparsa di costituzione e risposta e respinta dal Tribunale di NZ: IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, che ha omesso di denunciare i vizi dei beni Controparte_1
oggetto del fornitura ricevuta da oggetto del presente giudizio entro il termine di cui Parte_1 all'art. 1495, c. 1 c.c., e, per l'effetto, DICHIARARE decaduta dal diritto di Controparte_1
garanzia con riferimento agli artt. 1490, 1492, 1493 e 1497 c.c. e RESPINGERE le domande formulate da in via subordinata (rif. atto di citazione, pagg. 28 e 29, nn. da 7 a 10). Controparte_1 [...]
chiede il rigetto di tutte le domande e le eccezioni formulare da Parte_1 Controparte_1
CONDANNARE al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 20 delle spese legali del giudizio Tribunale di NZ R.G. 8110/2020, maggiorate di oneri, accessori e rimb. forf. 15% come per legge;
delle spese legali per la fase stragiudiziale (ivi comprese quelle per la procedura di negoziazione assistita), maggiorate di oneri, accessori e rimb. forf. 15% come per legge;
delle spese legali del giudizio di appello, maggiorate di oneri, accessori e rimb. forf. 15% come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: reitera tutte le istanze istruttorie che il Tribunale di NZ ha rigettato con Parte_1
l'ordinanza del 08/10/2021 e che, seppur riproposte con il foglio di precisazione delle conclusioni, non sono comunque state ammesse con la sentenza Tribunale di NZ n. 2864/2023.
Si chiede di ammettere alla prova per testimoni sulle seguenti circostanze: Parte_1
1.Vero che nel settore del commercio dei componenti elettronici reperiti presso broker/stockisti internazionali è prassi che il distributore/venditore trasmetta in via preventiva al potenziale acquirente una o più fotografie e/o altri documenti riportanti le caratteristiche identificative dei beni richiesti?
( ; CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
2. Vero che i dati contenuti nelle fotografie e/o nei documenti di cui al capitolo 1 consentono al potenziale acquirente di verificare la provenienza dei beni richiesti e/o le relative specifiche tecniche prima di inoltrare l'eventuale ordine al venditore/distributore? ( CP_2 Controparte_3
; Controparte_4 Controparte_5
3.Vero che in data 05/12/2018 dopo aver ricevuto la richiesta di acquisto di n. Parte_1
1.000.000 condensatori ceramici o automotive grade, ha trasmesso CodiceFiscale_5
a tutte le specifiche dei componenti (reel) reperiti presso il broker ER Controparte_1
Enterprise di Honk Hong unitamente alla fotografia di uno degli elementi della fornitura, il tutto come risulta dal doc. 3, che si mostra? ( ; CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
4. Vero che in data 17/12/2018 ha inviato a una fotografia Parte_1 Controparte_1
rappresentante un condensatore ceramico facente parte di una diversa fornitura avente numero di lotto
D18G211223 in sostituzione di quella indicata in data 05/12/2018, il tutto come risulta dal doc. 4, che si mostra? ( FI ) CP_2 CP_3 Ema_5 CP_4
5. Vero che in data 18/12/2018 dopo aver verificato il lotto di cui al capitolo di Controparte_1
prova n. 4, ha inviato a un ordine di acquisto di 250.000 condensatori ceramici, il Parte_1 tutto come risulta dal doc. 4, che si mostra? ( ; CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tes_1
pagina 4 di 20
6. Vero che in data 18/12/2018 dopo aver ricevuto da CP_1 Controparte_1 Parte_1
comunicazione del mutamento del numero di lotto indicato in data 17/12/2018 (da D18G211223 a
D18D134678), ha confermato di voler procedere con l'ordine di 250.000 condensatori ceramici, il tutto come risulta dal doc. 6, che si mostra? ( FI;
CP_2 CP_3 Controparte_4
Tes_1
7. Vero che in data 14/01/2019 contestualmente alla consegna dei condensatori Parte_1
ceramici, ha invitato ad effettuare un test su uno o due di essi, prima di Controparte_1
utilizzarli nel ciclo produttivo (mass production), il tutto come risulta dal doc. 12, che si mostra?
( FI CP_2 CP_3 Tes_1 Controparte_5
8. Vero che ha omesso di effettuare il test di verifica su alcuni dei condensatori Controparte_1
ceramici suggerito da con e-mail del 14/01/2019 prodotta sub doc. 11, che si Parte_1
mostra? (Sonia Tes_1 Controparte_5
9. ero che ha omesso di applicare sui condensatori ceramici consegnati da Controparte_1 [...] le etichette identificative dell'ordine munite di codice identificativo interno? [precisi il Parte_1
testimone quale sistema di tracciabilità dei beni viene adottato da e secondo Controparte_6
quale criterio la predetta sceglie i beni cui applicare delle etichette] ( Tes_1
10. Vero che i condensatori ceramici rappresentati nelle fotografie inviate da Persona_1
con le email del 27-28/06/2019 recano un numero di lotto diverso da quello riportato sui condensatori ceramici forniti da (“LOT. NO. D18J153183” anziché “ O. D18D134678”), Parte_1 CP_7
il tutto come risulta dal doc. 23 del fascicolo che si mostra? (Sonia FI CP_1 Tes_1 CP_2
CP_3
11. Vero che i condensatori ceramici restituiti da a nel Persona_1 Controparte_1
Cont mese di agosto 2019 recano un numero di lotto diverso NO. D18J153183” anziché “ O. CP_7
D18D134678”), il tutto come risulta dal doc. 39 del fascicolo che si mostra? Controparte_1
(Sonia FI Tes_1 CP_2 CP_3
12. Vero che in data 11/07/2019 Far East CS NO Ltd ha dichiarato che i condensatori ceramici forniti ad ER Enterprise e da quest'ultima a erano originali e nuovi, Parte_1
il tutto come risulta dal doc. 14 che si mostra? ( CP_2
13. Vero che in data 11/07/2019 Far East CS NO Ltd ha dichiarato che dai condensatori ceramici forniti ad ER Enterprise e da quest'ultima a sono state Parte_1
rimosse solo le etichette relative al numero di ordine del cliente e il codice interno del cliente che aveva opzionato quei beni prima di il tutto come risulta dal doc. 14, che si mostra? Parte_1
( CP_2 Controparte_3
pagina 5 di 20 14.Vero che Far East CS NO Ltd ha rimosso le etichette indicate nel capitolo 13 per evitare di divulgare a terzi i dati del cliente che aveva opzionato quei beni prima di Parte_1
( CP_2 Controparte_3
Si indicano in qualità di testimoni:
• presso CP_2 Parte_1
via A. Merli n. 10, US IL (MI).
• presso Controparte_3 Parte_1
via A. Merli n. 10, US IL (MI).
[...]
• , presso Controparte_4 Parte_1
via A. Merli n. 10, US IL (MI).
• presso Tes_1 Controparte_1
via C. Battisti n. 70, IM (PD).
• presso EL.MO. S.p.a., Controparte_5
via Pontarola n. 70, SE (PD).
*****
Si chiede di ammettere alla prova per interrogatorio formale con il signor Parte_1 CP_8
sulle seguenti circostanze:
[...]
15.Vero che nel periodo novembre-dicembre 2018 il mercato dei componenti elettronici per impiego automotive stava attraversando una fase di carenza di disponibilità a fronte di una elevata domanda?
16. Vero che nel dicembre del 2018 essendo intenzionata ad acquistare Controparte_1
1.000.000 di condensatori ceramici o automotive grade, ha deciso - CodiceFiscale_5
Cont su consiglio del signor di - di rivolgersi al distributore Controparte_5 CP_10 Parte_1
anziché ad uno dei distributori ufficiali TD?
[...]
17. Vero che in data 05/12/2018 ha inviato a tutte le Parte_1 Controparte_1
specifiche dei componenti (reel) reperiti presso il proprio broker ER Enterprise di Honk Kong, unitamente alle fotografie di alcuni elementi della partita, il tutto come risulta dal doc. 3, che si mostra?
18. Vero che in data 18/12/2018 dopo aver verificato il lotto presente CP_1 Controparte_1 sull'etichetta riportata nell'ultima fotografia inviata da in pari data (numero di lotto Parte_1
D18D134678 anziché D18G211223), ha confermato l'ordine di acquisto di 250.000 condensatori ceramici, il tutto come risulta dal doc. 6, che si mostra?
pagina 6 di 20 19.Vero che contestualmente all'invio dei condensatori ceramici, ha invitato Parte_1 [...]
ad effettuare un test su uno o due di essi prima di utilizzarli nel ciclo produttivo, il Controparte_1
tutto come risulta dal doc. 12, che si mostra?
20. Vero che ha omesso di effettuare il test di verifica su alcuni dei condensatori Controparte_1
ceramici suggerito da con email del 14/01/2019 prodotta sub doc. 11, che si Parte_1
mostra?
21. Vero che ha omesso di applicare sui condensatori ceramici consegnati da Controparte_1 le etichette identificative dell'ordine munite di codice identificativo interno? Parte_1
22. Vero che i condensatori ceramici rappresentati nelle fotografie inviate da Persona_1
con le email del 27-28/06/2019 recano un numero di lotto diverso da quello riportato sui condensatori ceramici forniti da (“LOT. NO. D18J153183” anziché “ O. D18D134678”), Parte_1 CP_7
il tutto come risulta dal doc. 23 del fascicolo che si mostra? CP_1
23. Vero che i condensatori ceramici restituiti da nel mese di agosto 2019 Persona_1
recano un numero di lotto diverso da quello riportato sui condensatori ceramici forniti da Pt_1
(“LOT. NO. D18J153183” anziché “ O. D18D134678”), il tutto come risulta dal doc. 39 del CP_7
fascicolo che si mostra? Controparte_1 ribadisce l'eccezione di incapacità a testimoniare del signor per Parte_1 Testimone_2 le ragioni esposte in occasione dell'udienza del 15/06/2022 (rif. verbale di udienza del 15/06/2022). ribadisce l'opposizione all'istanza di ammissione di CTU articolata da Parte_1 [...] nell'atto di citazione (pag. 30) e nella memoria ex art. 183, c. 6 n. 2 c.p.c. (pag. 13) Controparte_1
e, in ogni caso, rinnova tutte le eccezioni sulle istanze e sulle produzioni istruttorie di Controparte_1
già articolate nei propri precedenti atti difensivi”.
[...]
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta: In via principale:
- Respingersi ogni impugnazione promossa da avverso la sentenza n. 2864/2023 del Parte_1
Tribunale di NZ pubblicata l'11 dicembre 2023, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta errata la pronuncia di primo grado
e, quindi, insussistente la domanda proposta in principalità di risoluzione del contratto per aliud pro alio, accertare il difetto delle qualità promesse ovvero delle qualità essenziali della merce fornita ai sensi dell'art. 1497 c.c. e/o, in subordine, i vizi della stessa che la rendano inidonea all'uso o ne
pagina 7 di 20 diminuiscano apprezzabilmente il valore e per l'effetto, dichiarare la risoluzione ovvero comunque risolvere il contratto di fornitura di cui è causa, condannare alla restituzione del Parte_1
prezzo e al risarcimento del danno, come quantificato in primo grado o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in subordine, ridurre il prezzo di vendita e condannare la convenuta alla restituzione del corrispettivo eccedente il minor valore della merce, nella misura che verrà accertata in corso di causa, e condannare comunque al Parte_1
CP_ risarcimento del danno, come da conclusioni in primo grado (punti 3), 4), 5), 6) Atto di citazione
o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
- In via ulteriormente gradata, sempre nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta errata la pronuncia di primo grado e, quindi, insussistente la domanda proposta in principalità di risoluzione del contratto per aliud pro alio e altresì quella proposta in via subordinata di accertare il difetto delle qualità promesse ovvero delle qualità essenziali della merce, accertare che il contratto di fornitura di cui è causa si è concluso per effetto di dolo del venditore o di errore e falsa rappresentazione circa
l'identità o la qualità essenziale dell'oggetto della prestazione, avuto riguardo a uno o ad entrambe le parti, al momento della stipulazione dell'accordo, per l'effetto, annullare il contratto di fornitura intercorso tra e e condannare la convenuta alla restituzione del Parte_1 Controparte_1
corrispettivo versato e al rimborso delle spese incorse per la vendita, oltre al risarcimento del danno,
CP_ come quantificato in primo grado (punti 3), 4), 5), 6) Atto di citazione o nella diversa somma accertata in corso di causa o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In ogni caso: con rifusione integrale di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e della fase stragiudiziale. In via istruttoria: si richiama ogni istanza e ogni opposizione in atti”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
società che si occupa della distribuzione e rivendita di componenti elettronici Controparte_1
passivi nel mercato italiano, sloveno e croato, conveniva in giudizio lamentando la Parte_1
consegna di prodotti inautentici e/o contraffatti e, in ogni caso, diversi da quelli oggetto della pattuizione negoziale conclusa tra le parti in data 18.12.2018, relativa ad una fornitura di 250.000 condensatori ceramici “MLCC Multilayer ceramic capacitor”, di produzione Controparte_11
contrassegnati dal codice che aveva acquistato su richiesta del proprio CodiceFiscale_6
cliente azienda leader nella produzione di apparecchi di illuminazione per Parte_3
autoveicoli . Precisava che quello stesso giorno nel confermare da parte di a mezzo CP_2 Pt_1
pagina 8 di 20 e-mail la presa in carico dell'ordine per il prezzo di € 27.450,00 (oneri fiscali inclusi) specificava, tuttavia, che il lotto non sarebbe stato quello della fotografia inviata poche ore prima ma un altro, come da nuove immagini allegate, che riportavano comunque il marchio TD e l'identificazione dell'articolo richiesto ” (lotto I318D25120+S000000088 e date code 1817). Aveva CodiceFiscale_6 ricevuto il materiale in data 14.01.2019, accompagnato da DDT dell'11.01.2019 ed aveva verificato aprendo l'imballo, che le bobine riportavano il marchio “TD”, il Product (o Part) Number corretto
(ovvero, CGA5L1X7R1C685K160AC) e che il codice identificativo del lotto (n. D18O134678) figurante in una delle etichette era pressoché coincidente con quello riportato nel documento di trasporto (n. ad eccezione di una “O” (o di uno “0”) al posto di una “D” che attribuì a NumeroD_1
mero refuso. Il date code appariva successivo (e dunque più recente) rispetto a quello proposto da Pt_1 in sede di conferma d'ordine, circostanza che non incideva sulla correttezza della fornitura, denotando anzi una minor giacenza del prodotto. A sua volta aveva spedito in data 17.01.2019 la merce che era poi pervenuta presso il 25.1.2019. Pt_2
CP_
alla fine del giugno 2019 aveva contattato riferendole di aver iniziato da poco ad impiegare Pt_2
nella produzione i condensatori, e di aver riscontrato cortocircuiti e difetti in alcuni pezzi sottoposti ad analisi interna mediante un apposito macchinario di testing (ICT/FCT Standard Probe) sollecitando,
CP_ quindi, una verifica anche da parte di inviandole a tal fine le fotografie delle bobine acquistate
(recanti il LOT NO. D18O134678 associato al date code 1839). CP_ informava della segnalazione ricevuta da , contattando in data 27.06.2019 e nei giorni Pt_1 Pt_2
seguenti e direttore commerciale di richiedendo conferme relative al CP_2 CP_3 Pt_1
lotto fornito e dichiarazioni di garanzia dei loro rivenditori. forniva una dichiarazione del suo Pt_1 diretto rivenditore (ER Entreprise, Hong Kong) e del fornitore originario di quest'ultimo (Far
CS NO Ltd., China). In particolare, ER Entreprise inviava una dichiarazione di originalità riferita al “lot number (D18O134678)” e ai “Date Code (2018+)” ed il richiamo ad una
“Declaration Letter” della propria fornitrice Far CS, quest'ultima facente menzione, invece, del
“lot number (D18D134678)” e dei “Date Code (2018+)”, riproponendosi dunque le divergenze sopra indicate;
inoltre, le rivenditrici asiatiche affermavano di aver provveduto a rimuovere dalle bobine tutte le etichette originali TD, poiché, le stesse avrebbero contenuto informazioni confidenziali relative al committente originario;
affermavano altresì di averne apposte altre confezionate in proprio prima della spedizione, così da impedirne l'effettiva tracciabilità. CP_ richiedeva direttamente anche alla società produttrice TD, per il tramite di Tes_3 [...]
CP_
sales di TD, un controllo sulla originalità dei componenti, trasmettendo sia le foto CP_12
delle bobine inviate da (recanti il LOT NO. D18O134678 associato al date code 1839), sia le Pt_2
pagina 9 di 20 immagini trasmesse da negli scambi e-mail preliminari all'acquisto (anche con date code Parte_1
1817) e sia il lotto (date code 1847) offerto sempre da successivamente alle segnalazioni di Odelo, Pt_1 prodotti tutti che TD disconosceva, considerandoli “ovviamente falsi” . A fronte di tali risultanze Siri accoglieva la richiesta di restituzione di , concedendo il rimborso di 226.772 pezzi pari ad Pt_2
€24.944,92. In particolare, veniva riconosciuto l'importo di €24.860,00 per 226.000 pezzi, mentre, CP_ relativamente ai restanti 772 pezzi, veniva riconosciuto uno sconto incondizionato praticato da sulla fattura n. 1210/2019 per un importo di €84,92. Corrispondeva, altresì, a titolo di risarcimento danni, tramite unilaterale decurtazione da parte di dal corrispettivo di altre forniture eseguite da Pt_2
CP_
ulteriori € 5.331,53. CP_ agiva, quindi, in giudizio avanti il Tribunale di NZ chiedendo di dichiararsi, accertato l'inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto di fornitura intercorso tra le parti, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo, nonché, al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Nel costituirsi, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, ritenute infondate in Parte_1
fatto ed in diritto, contestando di aver venduto un prodotto difforme dagli accordi intrapresi. In CP_ particolare, eccepiva: -il fatto che aveva disatteso alla raccomandazione di testare i capacitors Pt_1
TD prima dell'immissione degli stessi nella catena produttiva, -l'incertezza circa l'identificazione della fornitura in contestazione come proveniente da -la dichiarazione di autenticità resa dai Pt_1
CP_ distributori di (Far East NO e ER), -l'intempestività della denuncia di - Pt_1
l'utilizzo di parte dei componenti ( in ragione di 24.000 pezzi) e la relativa non restituibilità.
Il Tribunale ammetteva esclusivamente la prova testimoniale richiesta da parte attrice limitatamente ad
CP_ alcuni capitoli, oltre alla prova contraria da parte di ed autorizzava alla conservazione dello Pt_1
scatolone contenente il materiale oggetto di causa. Alle udienze del 15.06.2022, 5.10.2022 e
18.01.2023 venivano escussi i testi di parte attrice , Testimone_4 Testimone_2 Tes_5
e ed all'esito del deposito delle memorie difensive finali, il primo giudice così
[...] Testimone_6
decideva: “
1. dichiara risolto il contratto avente ad oggetto la fornitura di condensatori ceramici
“MLCC Multiplayer ceramic capacitor” di produzione TD, concluso in data 18.12.2018 tra
[...]
e 18.12.2018, per inadempimento di parte convenuta;
2. Controparte_1 Parte_1
condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, a corrispondere a parte attrice, a titolo di restituzione, la somma di € 27.430,00, oltre interessi come in motivazione;
3. dispone la restituzione in favore di della merce di cui alla conservata presso Parte_1 Controparte_1
- condanna parte convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore a risarcire alla società
[...] attrice i danni conseguenti all'inadempimento sopra indicato, quantificati in € 5.331,53 a titolo di
pagina 10 di 20 danno emergente, oltre € 47.700,00, a titolo di lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione;
- condanna parte convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 545,00 per anticipazioni, € 1.274,00 per la negoziazione assistita ed €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se dovuta come per legge”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione e contestuale istanza ex art. 283 c.p.c. notificato a (d'ora in Controparte_1
CP_ poi solo in data 10.01.2024, (d'ora in poi solo proponeva appello sulla base Parte_1 Pt_1
di sette motivi che saranno di seguito esaminati avverso la predetta sentenza n. 2864/2023, pubblicata in data 11.12.2023 chiedendo, in totale riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
CP_ Si costituiva con comparsa del 26.03.2024 che chiedeva il rigetto dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza impugnata, con riproposizione, in via subordinata e gradata, delle domande rimaste assorbite in primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18 aprile 2024 -nel corso della quale parte appellante CP_ rinunciava all'istanza di sospensiva a fronte dell'impegno di a non porre in esecuzione la sentenza fino alla definizione dell'appello-, il Consigliere istruttore fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio ex art. 352 c.p.c. al 17.10.2024, da tenersi con modalità cartolare e con assegnazione di termini di rito per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e di replica. La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del
23.10.2024.
Motivi di gravame
Con il primo motivo intitolato: “omessa pronuncia su circostanze (eccezioni) impeditive/estintive – la vendita a terzo e la trasformazione dei beni – effetto preclusivo della domanda di risoluzione per aliud pro alio” lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione riguardante la Pt_1
CP_ avvenuta alienazione (rivendita) delle bobine da a , e la trasformazione dei beni da parte di Pt_2
(24000 capacitors), quali circostanze preclusive dell'accoglimento della domanda di risoluzione, Pt_2
CP_ anche perché indicative della volontà di di accettare, comunque, i beni venduti da Numerosi Pt_1
sono gli elementi indiziari in tal senso che non sono stati adeguatamente considerati dal Tribunale.
Infatti: -Siri non ha mai denunciato a le discrepanze tra il numero di lotto riportato sulle etichette e Pt_1
quello riportato nel DDT asseritamente rilevate dai suoi dipendenti al momento della consegna;
-ha omesso l'esecuzione di stress test/controlli di autenticità e ha rilasciato la dichiarazione di conformità sui documenti di accompagnamento alla spedizione verso (testuale): “we declare that all cods Pt_2
pagina 11 di 20 supplied is compliant to the technical specifications reported in the data sheets of each producer”, per cui si può certamente affermare che l'appellata ha accettato le bobine. A sua volta, ha catalogato Pt_2
e depositato presso il suo magazzino le bobine, ed ha anche utilizzato con successo parte dei capacitors
(24.000). Queste circostanze provano l'accettazione e la trasformazione dei beni venduti, anche da parte dell'acquirente finale, e sono impeditive della domanda di risoluzione.
Con il secondo motivo intitolato: “omessa pronuncia su una circostanza (eccezione) impeditiva/estintiva – la carenza di prova “che le problematiche riscontrate riguardassero tutti i beni oggetto della fornitura” l'appellante censura la pronuncia per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che tutte le bobine fornite da fossero contraffatte quando, invece, era stato espressamente Pt_1
contestato che non vi era la prova che le problematiche riscontrate riguardassero tutti i beni oggetto della fornitura, anche perché aveva, comunque, utilizzato 24.000 dei 250.000 capacitors Pt_2
ricevuti. Non solo, il Tribunale non avrebbe potuto condannare alla restituzione dell'intero prezzo Pt_1
perché, appunto, una parte del materiale era stato utilizzato.
Con il terzo motivo intitolato: “errata pronuncia su una circostanza (eccezione) impeditiva/estintiva – la carenza di prova “che i beni restituiti da corrispondessero a quelli forniti da Persona_1 nel gennaio 2019” l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere provata la Pt_1
CP_ CP_ coincidenza della fornitura, dapprima, inviata da a poi trasmessa da a e da Pt_1 Pt_2
CP_ quest'ultima, infine, restituita a In altre parole, contesta la corrispondenza tra le bobine da lei vendute e quelle oggetto di contestazione e poi di restituzione da parte di . A tal proposito Pt_2
CP_ sottolinea che le bobine rappresentate nelle fotografie inviate da recano date code 1839 Pt_4
(in basso a destra), lot. num. D18J153183 (in alto a destra) e lot. no. D18O134678+S000000060 (in
CP_ basso a sinistra) mentre, invece, quelle da lei consegnate a come da fotografia trasmessa con la conferma d'ordine hanno un diverso date code 1817 e n. lotto D18D134678+S000000060. Parimenti, anche il sistema di tracciamento interno di Siri e di così come riferito dai testimoni, Pt_2
contrariamente a quanto affermato dal Tribunale non comprova sufficientemente l'identità della merce, anche perché l'utilità dell'applicazione “su svariate bobine a campione di un'etichetta gialla riportante il codice interno “34762” e il numero “903” da parte di Siri al momento di ricezione della fornitura è compromessa ab origine dal fatto che è stata apposta solo “a campione” e non su tutti i supporti. CP_ D'altra parte lo stesso legale rappresentante di ( con la email del 09/07/2019 chiedeva a Tes_2
“Buongiorno Andrea, il cliente indica come consegnato il 1839, voi siete sicuri che ci avete dato Pt_1 il 1817…..dobbiamo essere in grado di dimostrare cosa effettivamente abbiamo dato, è per questo che ti ho chiesto di chiedere se sono sicuri di aver spedito il 1817” a dimostrazione del fatto che in realtà CP_ non aveva eseguito alcun controllo al momento della ricezione.
pagina 12 di 20 Con il quarto motivo intitolato:” errata valutazione di circostanze rilevanti per la decisione - carenza di prova della contraffazione (“non originalità della merce”) l'appellante sostiene che non sarebbe CP_ stata data da una prova sufficiente in ordine alla contraffazione della merce. Contesta, infatti, la sufficienza delle dichiarazioni rese dal rivenditore ER Enterprise e dal fornitore originario Far
CS NO Ltd che il Tribunale ha ritenuto aventi efficacia dirimente perchè sarebbe emersa “una incongruenza nel riferimento al numero dei lotti che parte convenuta non ha saputo spiegare”. Al contrario sottolinea che Giudice di primo grado non ha preso in considerazione il proprio doc. 7 che contiene l'ordine di acquisto da a ER nel quale figura il numero di lotto Pt_1
CP_ D18D134678; il DDT del trasporto da a nel quale figura il numero di lotto D18D134678. Pt_1
Questi documenti attestano quindi che ha ricevuto da ER Enterprise bobine con numero di Pt_1
CP_ lotto D18D134678 e che, a sua volta, ha inviato a bobine con numero di lotto D18D134678; è Pt_1
CP_ stata sempre solo a parlare del “lot number (D18O1346789)” perché non vi è alcuna traccia documentale del fatto che abbia inviato bobine con quel diverso numero di lotto, quindi, il primo Pt_1
giudice avrebbe errato sul punto. Ancora, non vi è alcun documento ufficiale con il quale TD - che pure ne avrebbe avuto tutto l'interesse (anche solo per reprimere un illecito a suo danno) - abbia dichiarato che i beni forniti da a Siri non fossero originali, non potendo certo attribuirsi tale Pt_1
valenza alle e-mail inviate da di TD, che si è limitato a Testimone_7 Controparte_14
riportare quanto scritto dal suo collega il quale nel rispondere affermando che ”i risultati CP_15 dell'analisi condotta dalla società giapponese di produzione, TD, secondo i quali i prodotti forniti da sono “unfortunately, obviuous fake items” non si capisce se si stia parlando delle bobine con date Pt_1
code 1817 o 1839.
Con il quinto motivo intitolato:” carenza di allegazione (danno all'immagine) – error in diritto
(sovrapposizione/confusione di danno all'immagine e danno da lucro cessante – errato ed incompleto esame di circostanze rilevanti per la decisione (collocazione temporale degli ordini e delle consegne siri-first successive al giugno 2019) – carenza di allegazione e prova degli elementi relativi alla quantificazione del danno” l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe confuso il danno all'immagine che è un danno non patrimoniale, con il danno da lucro cessante che ha carattere CP_ patrimoniale e di conseguenza avrebbe erroneamente liquidato a favore dei in modo unitario la somma di € 47.700,00 per due diverse tipologie di danno, utilizzando quale base di calcolo, il fatturato CP_ complessivo di ricavato dalle vendite a nel periodo di vigenza del rapporto (pari ad € Pt_2
318.442,05) e un utile medio ricollegabile alle forniture pari al 15%, senza che fosse stata dimostrata
CP_ l'esistenza del nesso di causa tra l'asserito inadempimento di e la cessazione dei rapporti tra e Pt_1
CP_
, né il fatto che abbia ricavato in media dalle forniture verso un utile medio del 15%. Pt_2 Pt_2
pagina 13 di 20 CP_ Con il sesto motivo intitolato:” violazione di legge – mancata condanna di al pagamento del valore delle bobine non restituite da odelo (domanda riconvenzionale formulata da ”: Pt_1
L'appellante sostiene, in ogni caso, di essere soccombente parziale rispetto al riconoscimento del controvalore delle bobine non restituite da , pertanto, la motivazione della sentenza Tribunale di Pt_2
CP_ NZ è errata nella parte in cui non ha preso in considerazione il fatto che non sia in grado di restituire a tutte le bobine consegnate. Trattandosi di un rapporto sinallagmatico, onde riportare le Pt_1 parti, a seguito della risoluzione, alla condizione patrimoniale anteriore all'esecuzione del contratto non
è sufficiente la restituzione a della merce restituita da . Occorre che i 24000 capacitors, Pt_1 Pt_2
CP_ utilizzati da , siano “sostituiti” dall'equivalente monetario. chiede, quindi che venga Pt_2 Pt_1
condannata corrispondere l'importo €2.160,00, oltre IVA (o quel diverso importo maggiore o minore
CP_ ritenuto di giustizia), ponendolo in compensazione con le somme che è tenuta a restituire a Pt_1
Con il settimo motivo intitolato:” violazione di legge nella pronuncia sulle spese per avervi fatto confluire le spese per la negoziazione assistita anziché imputarle alla voce del danno emergente”
l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale liquidato ed incluso nelle spese di lite anche quelle stragiudiziali (ivi comprese quelle per la negoziazione assistita) quando, invece, secondo constante orientamento della Suprema Corte è ormai pacifico che le spese stragiudiziali sono una voce di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa e non una componente delle spese legali, per cui il rimborso è dovuto solo se vi sia stata una qualche utilità in relazione a quello che poteva ragionevolmente essere l'esito del giudizio.
L'automatismo tra soccombenza nel giudizio di merito e liquidazione delle spese legali di negoziazione assistita effettuata dal primo giudice non è, quindi, conforme al suddetto principio di diritto. Nel
CP_ merito, sebbene, abbia chiesto la liquidazione delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale
(per la negoziazione assistita), non ha però offerto alcuna allegazione, né ha fornito alcuna prova che quell'attività – con prognosi ex ante - abbia “avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”. L'appellante CP_ chiede, quindi, che in riforma venga rigettata anche questa domanda di
Opinione della Corte
I primi due motivi possono essere trattati insieme in quanto logicamente connessi, e non possono essere accolti in quanto infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto, il Tribunale ha espressamente affrontato e risposto alle eccezioni sollevate da laddove, ha sottolineato che tenuto conto delle natura e della tipologia delle Pt_1
CP_ difformità lamentate (merce contraffatta) la domanda svolta da integrava la fattispecie della pagina 14 di 20 compravendita dell' “aliud pro alio” e che, quindi, doveva trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1453 c.c.
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, da ultimo con la pronuncia n. 1899/2023 “alla vendita di aliud pro alio non si applica la disposizione dettata dall'art. 1492 comma 3 c.c., con riferimento alla compravendita di cosa affetta da vizi, con la conseguenza che la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento secondo la disciplina generale dell'art. 1453 c.c.2” proprio perchè il bene compravenduto appartiene ad un genere differente (aliud pro alio) da quello pattuito nel contratto, non essendo oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o
CP_ indiretta, ad opera del compratore. Spettava, pertanto, all'appellante l'onere di dimostrare che aveva, comunque, accettato le bobine, non essendo a tal fine sufficiente la mera circostanza della alienazione dei capacitors ad . Pt_2
Ed allora, come precisato dal Tribunale che ha, quindi, implicitamente esaminato e rigettato tale
CP_ eccezione, il comportamento di è stato di tutt'altro segno avendo contestato la non autenticità della merce ricevuta.
Dopo aver ricevute le primissime segnalazioni da parte di a giugno 2019 (cfr. docc. 20, 21 e 22 Pt_2
Fasc. Siri), l'appellata si è attivata immediatamente e su tutti i fronti rivolgendosi non solo a (cfr. Pt_1
mail di. del 09.07.2019 sub doc. 32 Fasc. Siri) ma anche a TD per chiarire se il Controparte_8
materiale fosse originale, dal momento che erano sorti i primi dubbi circa la contraffazione dei condensatori. Parimenti, come si legge nella motivazione:” È altresì irrilevante la circostanza allegata
CP_ dalla società convenuta, secondo cui non avrebbe effettuato gli stress test raccomandati da controparte, atteso che, nel caso di specie, per le ragioni cui si è detto, la problematica riscontrata non
è relativa alla prestazione, bensì all'inautenticità dei beni”. Né, come giustamente sottolineato dalla CP_ difesa della appellata, avrebbe potuto scoprire la contraffazione al momento della consegna da parte di non essendo questa riscontrabile alla semplice “vista” e anche perchè il controllo della Pt_1
rispondenza dei codici e delle etichette, alla produzione TD, è un compito che può essere svolto solo dalla casa madre. Neppure il parziale utilizzo e, quindi, trasformazione del prodotto da parte del cliente finale, come meglio illustrato con riferimento al sesto motivo di gravame, può comportare alcuna accettazione.
Infine, del tutto fuori luogo è anche la censura secondo la quale il Giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sul fatto che le problematiche riscontrate riguardassero tutti i beni oggetto della fornitura. In altre parole, secondo l'appellante, il Tribunale non ha considerato il fatto che una parte pagina 15 di 20 delle bobine (24.000) non ha dato problemi ed è stata utilizzata da per il suo ciclo produttivo, e Pt_2
che non tutte sono state testate.
Ritiene, al contrario la Corte che la contraffazione - consistente nella manomissione dell'etichettatura - riguarda l'intero lotto per espressa ammissione delle rivenditrici asiatiche, Far EC. TE e ER
Enterpries, le quali dichiaravano di aver rimosso dalle bobine tutte le etichette originali TD (“we CP_ removed all original labels and repacked them before we sold to ER”, cfr. doc. 32 fasc. e di averne apposte altre confezionate in proprio prima della spedizione, impedendone così la tracciabilità.
Allo stesso modo, e contrariamente a quanto sostenuto da anche le dichiarazioni di inautenticità Pt_1 provenienti dall'azienda giapponese TD hanno riguardato tutti i lotti proposti da e raffigurati Pt_1
nelle foto inviate dalla stessa (cfr. docc 33, 35 e 47 fasc. Siri). In ogni caso, la prova sul punto era Pt_1
CP_ a carico di e non di perchè nel caso di contestazione dell'acquirente circa la difformità fra Pt_1
quanto pattuito e quanto consegnatogli (aliud pro alio) deve essere il venditore a dimostrare l'appartenenza dell'oggetto alla particolare "species" convenuta, dovendo fornire la prova del proprio adempimento e, quindi, necessariamente, anche della corrispondenza dell'oggetto della prestazione resa a quello pattuito e quindi nel caso di specie che tutte le 250.000 erano invece autentiche.
Quanto al terzo motivo, ritiene la Corte prive di pregio le censure sollevate da circa una carenza Pt_1
CP_ di motivazione e/o prova sul fatto che i beni restituiti da a corrispondessero a quelli forniti Pt_2
CP_ da a nel gennaio 2019. Pt_1
CP_ Infatti, prima ancora della consegna avvenuta il 11.1.19, aveva in data 29.11.2018 codificato il prodotto con il codice interno “34762” che aveva indicato a al momento dell'ordine, tale codice Pt_1
veniva poi effettivamente apposto sulle bobine al momento della consegna da parte di mediante Pt_1
etichette gialle, come confermato dai testimoni e documentato dalle fotografie agli atti. L'acquisto di
CP_ presso fu l'unico approvvigionamento di materiale “TD – CGA5L1X7R1C685K160AC”, Pt_1
come dichiarato dai testimoni , e i quali confermavano, altresì, che lo Testimone_5 Testimone_4
stesso materiale pervenuto da venne poi alla cliente in Parte_1 Pt_5 Pt_6 Persona_1
data 17.01.2019.
Inoltre, come giustamente affermato dal Tribunale, l'istruttoria orale ha dato prova del rigoroso sistema di tracciabilità utilizzato da per catalogare ogni fornitura giunta presso il suo magazzino. In Pt_2
particolare, come si legge in sentenza:
- ” documentava in maniera analitica il processo di stoccaggio dei flussi di magazzino, imposti Pt_2
dalle certificazioni in ambito automotive (docc. 4 e 26 fasc. Siri), sia documentalmente, sia in occasione della visita della appellata in data 04.07.2019 presso la sede di;
Pt_2
pagina 16 di 20 CP_
- nello specifico, i sig.ri e in rappresentanza di in occasione della suddetta visita, Tes_6 Tes_2 apprendevano che, in data 25.01.2019, era stata ricevuta da un'unica fornitura, composta di Pt_2
125 bobine, del condensatore TD interessato (Product Number TD codificato internamente
“E1171300”), sulle quali era visibile anche il contrassegno originario “TD” con l'indicazione del Per prodotto “ ”, LOT . “D180134678” e DATE CODE “1839”, ossia il CodiceFiscale_6
CP_ CP_ lotto che afferma di aver ricevuto e spedito a (cfr. docc. 20 e 23 fasc. e cfr. verbale Pt_2
udienza del 15.06.2022 e del 19.01.2023)
- riepilogava, inoltre, tutte le forniture del condensatore TD (P/N E1171300) ricevute sin Pt_2 dall'inizio del 2019 dai vari rivenditori, ciascuna associata ad un diverso CP_ codice, e la fornitura risultava l'unica pervenuta nella sede in data 25.01.2019 (p. 15 Pt_6
sentenza);
- infine, provvedeva alla restituzione dello stesso materiale sub doc. n. 39 del fascicolo Parte_3
CP_ di circostanza sempre confermata dai testi escussi (cfr. verbale udienza del 15.06.2022, dichiarazioni e cfr. verbale udienza del 05.10.2022, dichiarazioni Testimone_4 Tes_5
)”.
[...]
Non solo, “LOT. NO” delle bobine che asserisce di aver spedito (id est, “I318D25120”, v. Pt_1
CP_ etichetta principale “TD” sulla foto della bobina di cui al doc. 11 fasc. è diverso da quello riportato nel documento di trasporto dell'11.1.19 emesso dalla stessa (“D18D134678” cfr. doc. 13 Pt_1
CP_ fasc. .
Anche il quarto motivo non può essere accolto.
CP_ Come già anticipato con riferimento al secondo motivo, chiese anche alla società TD, per il tramite di Distribution , un controllo sulla originalità dei componenti, Tes_3 CP_12 CP_14
trasmettendo complessivamente sia le foto delle bobine oggetto di fornitura a (recanti il LOT Pt_2
NO. D18O134678 associato al date code 1839), sia le immagini trasmesse da negli scambi Parte_1
e-mail preliminari all'acquisto (recanti dunque il lot n. “D18D134678” associato al date code 1817) sia le foto delle bobine offerte da in sostituzione (date code 1847) ottenendo da questa il riscontro che Pt_1 tali prodotti erano “ovviamente falsi” e che nelle etichette figuravano “molte incoerenze con i propri CP_ codici interni” (cfr. docc. 33-35 e 47 fascicolo .
Del tutto prive di pregio sono, quindi, le affermazioni di per cui le foto inviate a TD Pt_1
riguarderebbero una fornitura diversa da quella oggetto della presente controversia perché, appunto,
CP_ sono state inviate anche le immagini che di aveva inviato a in data 18-12-2028. Ciò si CP_2 Pt_1
evince facilmente confrontando il doc. 33 fasc. Siri (mail a con il doc. 11 fasc. Siri, contenente Tes_3
CP_ le foto inviate da a le immagini sono infatti le stesse. La chiara risposta di TD Parte_7 Pt_1
pagina 17 di 20 supera, quindi ogni dubbio sulla inautenticità anche delle bobine aventi lot. N. “D18D134678” e date code 1817 per cui anche sul punto la sentenza deve essere confermata.
Ritiene la Corte, parimenti, infondato il quinto motivo di gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto non vi è stata alcuna sovrapposizione e/o confusione da parte del
Tribunale tra la domanda di risarcimento del danno all'immagine di carattere non patrimoniale, e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'interruzione del rapporto commerciale
CP_ con , entrambe avanzate da Come si legge nella motivazione della sentenza:” Pertanto, Pt_2
ritiene il Tribunale che tale voce di risarcimento del danno sia eziologicamente collegata all'inadempimento della convenuta essendosi verificata non solo la compromissione dell'immagine commerciale, ma soprattutto la perdita di un rapporto commerciale duraturo con il cliente sloveno. In totale accoglimento della domanda, la convenuta va pertanto condannata a rifondere all'attrice la somma di € 47.700,00 a titolo di lucro cessante. Sono dovuti altresì rivalutazione monetaria e interessi” (p. 16 Sentenza) la somma di €47.700,00 è stata riconosciuta solo in relazione CP_ all'interruzione dei contratti di fornitura tant'è che corrisponde al 15% del fatturato complessivo di ricavato dalle vendite a pari ad € 318.442,05 e, quindi, non è stato riconosciuto alcun importo Pt_2 per il danno all'immagine. Quanto alla lettura delle prove offerte dalla appellata in relazione alla sussistenza del danno da perdita del rapporto commerciale, sia di carattere documentale che testimoniale, ritiene la Corte del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale posto che, come documentato, le consegne proseguite dopo la vicenda di cui si discute hanno riguardato contratti
CP_ perfezionati tra le parti prima del 15 luglio 2019 (cfr. doc. 4 fascicolo relativo alla posizione del cliente che riporta il riepilogo “Rif. Cliente: (data) e nelle singole fatture e il doc. 41) non vi Pt_2
sono stati più ordini da parte di come confermato dal teste che ha dichiarato: Pt_2 Testimone_2
“confermo sì perché siamo stati classificati come fornitori non affidabili” e dal doc. 53.
Anche il sesto motivo non può essere accolto.
Come già affermato con riferimento ai primi due motivi, alla vendita di "aliud pro alio" non si applica la disposizione dettata dall'art. 1492, comma 3, c.c., con la conseguenza che la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente, non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento secondo la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. E' vero che in caso di risoluzione per inadempimento il venir meno della "causa adquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, ed, infatti, il giudice di primo grado ha disposto la restituzione in favore di della merce di cui si Parte_1
discute conservata presso ed è anche vero che tale restituzione ha carattere Controparte_1
parziale perchè mancano 24.000 pezzi. Tuttavia, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa pagina 18 di 20 determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'accipiens risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18185 del 25/08/2014). Nel caso di specie non vi
CP_ è stato alcun arricchimento da parte di perché come dimostrato dai documenti prodotti (vedi CP_ doc.38, 39, e 40 ha rimborsato il prezzo corrispondente a 226.000 bobine e corrisposto a Pt_2
titolo di risarcimento danni, ulteriori €5.331,53 mediante uno sconto su altre forniture, per cui del tutto correttamente il Tribunale non ha accolto la domanda di di pagamento del corrispondente valore Pt_1
dei pezzi mancanti, non senza dover sottolineare che trattandosi di merce contraffatta è, comunque, priva di valore e non commerciabile.
Con riferimento al settimo ed ultimo motivo di appello, occorre dare atto che effettivamente il
Tribunale ha errato nell'includere le spese stragiudiziali riguardanti la negoziazione assistita in quelle di lite, poiché da tempo la Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 16990 del 10/07/2017 ha affermato che esse:” hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” e, quindi, sul punto la sentenza è da riformare, tuttavia,
CP_ contrariamente a quanto sostenuto da ritiene la Corte di dover riconoscere a anche tale Pt_1
importo, seppure in base al diverso titolo di danno emergente, poiché, non vi è alcun dubbio sull'utilità dell'attività difensiva prestata nella fase di negoziazione assistita che ha preceduto il giudizio, attesa la
CP_ fondatezza delle domande di
Quanto alle spese di lite, il limitato e parziale accoglimento dell'appello che ha comportato soltanto una diversa motivazione in relazione alla debenza della somma di €1.274.11 non sposta il giudizio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. di sia per il primo che per il secondo grado. Le stesse devono Pt_1 essere, dunque, poste a carico dell'appellante ed a favore della appellata, dovendosi confermare quanto al primo grado la liquidazione operata dal Tribunale stante la sua congruità e conformità alla tariffa professionale e quanto al presente grado vengono liquidate sempre ex D.M. 55/2014 e ss. tenuto conto dell'attività difensiva svolta, applicando gli importi medi previsti per le cause di valore comprese nello scaglione da €52.000,01 a €260.000,00 con esclusione della fase istruttoria. Non segue il raddoppio del contributo unificato atteso il parziale accoglimento del gravame.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di NZ n. 2864/2023 del 11 dicembre 2023, in parziale riforma così provvede:
pagina 19 di 20 -1) condanna al pagamento a favore di dell'importo di € 1274,11 Parte_1 Controparte_1
al diverso titolo di danno emergente, per le ragioni di cui in motivazione, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
-2) condanna l'appellante al rimborso a favore dell'appellata delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida per il primo grado nel medesimo importo di cui alla sentenza impugnata e per il presente grado in complessivi €9.991,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario per entrambi gradi;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23.10.2024
Il Cons. est. Il Presidente
Maria Teresa Brena Anna Mantovani
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