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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/12/2024, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 03/12/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 9.49 compaiono:
l'avv. FRANCESCA BACCIOTTI in sostituzione dell'avv. LUCA MANCINI per CP_1
[...]
l'avv. ROBERTO MONTINI per Controparte_2
- nessuno per Controparte_3
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Bacciotti precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello e atto di citazione in appello in rinnovazione e in via istruttoria insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado e riproposte opponendosi alle istanze istruttorie avversarie. Discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Montini precisa le conclusioni come da conclusioni precisate all'udienza del
2.7.2024, previo rigetto di ogni richiesta istruttoria di controparte e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, in particolare alla comparsa conclusionale già depositata.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 03/12/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1187/2023 tra le parti:
Appellante: , con l'avv. MANCINI LUCA ) CP_1 C.F._1
Appellati: con l'avv. MONTINI ROBERTO Controparte_2
( ) C.F._2
contumace Controparte_3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 510/2022 emessa dal Giudice di Pace di Prato in data 2.11.2022, depositata in pari data e non notificata citando in giudizio la società Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
In primo grado l'odierno appellante aveva chiesto al Giudice di Pace la condanna del e della compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti dal medesimo a CP_3 causa del sinistro avvenuto per colpa del CP_3
Esponeva l'attore che in data 5.3.2019 alle ore 10.00 circa, in via di Pozzano a Prato, il mezzo targato DT862WR (privo di copertura assicurativa) di proprietà del medesimo, veniva coinvolto in un sinistro causato dalla colpevole condotta del proprietario e CP_3 conducente del mezzo targato EW310FG (assicurato con il Controparte_2 quale, nelle circostanze di tempo e di luogo anzidette, effettuando una manovra di
2 retromarcia, urtava il mezzo dell'attore, danneggiandolo, come confermato dalla dichiarazione di un testimone presente al fatto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda per non essere il sinistro avvenuto con le modalità riportate dall'attore contestando, altresì, la quantificazione del danno al mezzo di trasporto.
Il responsabile civile rimaneva contumace.
Il Giudice di Pace, dopo aver istruito la causa con prove documentali, prove orali e mediante ctu estimativa, ha respinto la domanda attorea.
L'attore, pertanto, ha proposto appello deducendo l'erronea valutazione del giudice di prime cure il quale ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, posto che la stessa è stata sollevata tardivamente e comunque è del tutto infondata, tenuto conto che, secondo il dettato della giurisprudenza formatasi sul punto, la prescrizione si sospende quando intercorrono tra le parti contatti e trattative tali da integrare atto idoneo ad interrompere la prescrizione e quando dal comportamento della convenuta risulta il riconoscimento dell'altrui diritto (sentenza Tribunale di Milano, sezione XII civile,
256/2011), lo stesso deve ritenersi sospesa durante il tempo delle operazioni peritali (cfr.
Cass. 18376/2017). Nel presente caso, dunque, il documento del 10.4.2019 e la comunicazione del 19.4.2019 a cui sono seguiti accordi e contatti tra il creditore ed il perito, confermando così il creditore la propria volontà di far valere le proprie richieste risarcitorie, hanno prodotto entrambi effetto interruttivo della prescrizione.
Dovrà, pertanto, il giudice d'appello decidere nel merito il presente giudizio, tenuto conto delle risultanze processuali istruttorie, in ragione dell'effetto completamente devolutivo del medesimo.
Con comparsa di costituzione si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa la quale ha chiesto il rigetto dell'atto di appello e la Controparte_2 conferma integrale della sentenza di primo grado.
In particolare, parte appellata ha dedotto che alla prima udienza svoltasi di fronte al giudice di primo grado, in data 21.7.2021, l'attore ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti del convenuto richiesta accolta dal giudicante, il quale ha concesso CP_3 termine per l'integrazione del contraddittorio rinviando all'udienza del 22.12.2021. Prima di tale udienza, precisamente in data 27.9.2021, l'odierna appellata si è costituita in giudizio depositando comparsa di risposta. A tale udienza il giudice ha fissato udienza ai sensi
3 dell'art. 320 c.p.c. al 18.2.2022. Tale data deve ritenersi il termine ultimo per sollevare l'eccezione di prescrizione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (cfr. Cass. 12454/2008; Cass. 18/2010).
Né tale eccezione può dirsi infondata secondo parte appellata tenuto conto che tra l'iniziale richiesta danni inviata dal difensore dell'attore via pec in data 6.3.2019 e la successiva richiesta di negoziazione assistita inviata via pec in data 15.4.2021 sono trascorsi oltre due anni. Solo queste due comunicazioni hanno efficacia interruttiva a differenza degli altri documenti depositati da controparte. Nello specifico, il documento datato 10.4.2019 non ha effetto interruttivo in quanto trattasi di semplice lettera interlocutoria inviata dalla compagnia senza alcun riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2944 c.c.; neppure ha effetto interruttivo la comunicazione fax del 19.4.2019 in quanto non contiene alcuna richiesta di adempimento idonea a manifestare la volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto;
né la comunicazione del 14.5.2019 con la quale la compagnia ha contestato decisamente il diritto al risarcimento di controparte.
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, Controparte_3 rimanendo così contumace.
Il precedente magistrato assegnatario del procedimento ha rinviato la causa all'udienza del
2.7.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 7.11.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore, rilevando che la stessa doveva essere trattata secondo il nuovo rito, posto che ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 149/2022 per le impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023, è applicabile la c.d. riforma Cartabia.
All'udienza odierna, pertanto, le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni così come indicate nel verbale d'udienza e la causa è stata discussa oralmente.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna parte appellata in primo grado non è tardiva.
Come affermato diffusamente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel procedimento davanti al g.d.p. non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possono ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, essendo ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia
4 caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento di fronte al tribunale, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a 'precisare definitivamente i fatti', non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare fatti nuovi. Né tale preclusione è disponibile da parte del g.d.p., il quale non può restringerne l'operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse, sicchè anche l'omissione, da parte del giudice, dell'invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso.” (Cass. 7734/2014;
Cass. 12454/2008).
Nel caso in esame si osserva che la prima udienza di comparizione si è celebrata il
21.7.2021 ed il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio, la seconda udienza – fissata per l'integrazione del contraddittorio – si è celebrata il 22.12.2021 e l'udienza fissata ai sensi dell'art. 320 c.p.c. si è celebrata il 18.2.2022. La costituzione in giudizio da parte della compagnia assicurativa è avvenuta in data 27.9.2021, quindi in epoca precedente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 320 c.p.c. e conseguentemente prima del maturarsi delle preclusioni legislative.
Né può dirsi che l'eccezione sollevata non sia fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione ad un verbale di assemblea di un'associazione con cui si riconosceva l'omesso pagamento di contributi previdenziali).”.
Ebbene, nel caso che ci occupa la prima comunicazione idonea ad avere efficacia interruttiva della prescrizione è quella datata 6.3.2019 e la successiva è costituita dall'invito alla negoziazione assistita effettuata con pec del 15.4.2022.
Le comunicazioni intermedie non hanno il contenuto del riconoscimento del diritto da parte dell'assicurazione ma si tratta di comunicazioni volte ad ottenere informazioni circa il danno subito e di cui veniva chiesto il risarcimento per poter poi procedere a delegare un perito assicurativo. Lo si comprende chiaramente leggendo la comunicazione del 10.4.2019 nella quale la compagnia afferma “nonostante i nostri tentativi volti a periziare le cose danneggiate, siamo privi di qualsiasi elemento di valutazione, non avendo il danneggiato messo a disposizione neppure la documentazione fotografica e fiscale 8fattura) attestante l'entità del danno subito.”. Né la circostanza che sia stato dato incarico al perito al fine di valutare i danni del veicolo assicurato porta a
5 ritenere che la compagnia avesse implicitamente riconosciuto l'an del diritto al risarcimento del posto che la perizia svolta dalle compagnie assicurative, è svolta CP_1 unilateralmente, in assenza di contraddittorio e non ha solo lo scopo di quantificare il danno ma viene notoriamente svolta anche al fine di ricostruire la dinamica dell'accaduto in maniera certa, tant'è è vero che con la comunicazione del 14.5.2019 la compagnia oggi appellata ha escluso la possibilità di ricostruire la dinamica in modo certo., negando la richiesta risarcitoria di controparte (cfr. Cass. 14487/2004 e Cass. 8674/2009 nelle quali si afferma che deve escludersi che il conferimento dell'incarico di compiere accertamenti sul danno abbia comportato, da parte dell'assicuratore, il riconoscimento del diritto dell'assicurato, atteso che l'attività del tecnico era volta non soltanto a quantificare il danno ma anche ad accertarne la riconducibilità nell'ambito della copertura assicurativa”.).
Infine, si osserva che la deduzione di parte appellante circa la sospensione dei termini di prescrizione durante lo svolgimento delle operazioni peritali, non è attinente al caso in esame perché riguarda esclusivamente le perizie contrattuali, svolte nel contraddittorio delle parti, e sulla base del presupposto della sussistenza dell'an del diritto risarcitorio (cfr. Cass.
148487/2004 e Cass. 8674/2009: “deve egualmente escludersi che tale conferimento abbia determinato, di per sé, l'automatica interruzione della prescrizione fino al momento del completamento dell'incarico, secondo il meccanismo riconosciuto operante nel caso in cui le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale.”).
Né si ritiene che la giurisprudenza citata sul punto da parte appellante possa fondare le domande svolte dal medesimo, posto che il Supremo Collegio con tale pronuncia (cfr.
Cass. 18376/2017) ha affermato “che l'assicurato non debba subire pregiudizio dall'attesa di tale esito, a condizione tuttavia che abbia dimostrato (anche a mezzo di missive indirizzate al tecnico incaricato dall'assicuratore) la persistenza del proprio interesse a far valere la pretesa, di modo che possa ritenersi che il mancato compimento di atti interruttivi nei confronti dell'assicuratore sia dipeso proprio dall'esigenza di attendere l'esito degli accertamenti demandati al perito”.
Ebbene, nel caso in esame tale dimostrazione non sussiste, posto che dalla documentazione prodotta in giudizio la persistenza dell'interesse dell'odierno appellante a far valere la pretesa non risulta provata. Dal momento in cui la compagnia ha comunicato al difensore di parte appellante che era stato dato incarico al perito sussiste in atti un rapporto fax che nulla prova e la successiva comunicazione della compagnia di diniego del risarcimento del
14.5.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della controversia e
6 dell'attività concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello e in composizione monocratica, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza. 510/2022 emessa il
2.11.2022 dal giudice di Pace di Prato;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata costituita che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art .13 comma 1 quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente respinto.
Prato, 3.12.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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UDIENZA del 03/12/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 9.49 compaiono:
l'avv. FRANCESCA BACCIOTTI in sostituzione dell'avv. LUCA MANCINI per CP_1
[...]
l'avv. ROBERTO MONTINI per Controparte_2
- nessuno per Controparte_3
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Bacciotti precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello e atto di citazione in appello in rinnovazione e in via istruttoria insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado e riproposte opponendosi alle istanze istruttorie avversarie. Discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Montini precisa le conclusioni come da conclusioni precisate all'udienza del
2.7.2024, previo rigetto di ogni richiesta istruttoria di controparte e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, in particolare alla comparsa conclusionale già depositata.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 03/12/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1187/2023 tra le parti:
Appellante: , con l'avv. MANCINI LUCA ) CP_1 C.F._1
Appellati: con l'avv. MONTINI ROBERTO Controparte_2
( ) C.F._2
contumace Controparte_3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 510/2022 emessa dal Giudice di Pace di Prato in data 2.11.2022, depositata in pari data e non notificata citando in giudizio la società Controparte_2
e .
[...] Controparte_3
In primo grado l'odierno appellante aveva chiesto al Giudice di Pace la condanna del e della compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti dal medesimo a CP_3 causa del sinistro avvenuto per colpa del CP_3
Esponeva l'attore che in data 5.3.2019 alle ore 10.00 circa, in via di Pozzano a Prato, il mezzo targato DT862WR (privo di copertura assicurativa) di proprietà del medesimo, veniva coinvolto in un sinistro causato dalla colpevole condotta del proprietario e CP_3 conducente del mezzo targato EW310FG (assicurato con il Controparte_2 quale, nelle circostanze di tempo e di luogo anzidette, effettuando una manovra di
2 retromarcia, urtava il mezzo dell'attore, danneggiandolo, come confermato dalla dichiarazione di un testimone presente al fatto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda per non essere il sinistro avvenuto con le modalità riportate dall'attore contestando, altresì, la quantificazione del danno al mezzo di trasporto.
Il responsabile civile rimaneva contumace.
Il Giudice di Pace, dopo aver istruito la causa con prove documentali, prove orali e mediante ctu estimativa, ha respinto la domanda attorea.
L'attore, pertanto, ha proposto appello deducendo l'erronea valutazione del giudice di prime cure il quale ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, posto che la stessa è stata sollevata tardivamente e comunque è del tutto infondata, tenuto conto che, secondo il dettato della giurisprudenza formatasi sul punto, la prescrizione si sospende quando intercorrono tra le parti contatti e trattative tali da integrare atto idoneo ad interrompere la prescrizione e quando dal comportamento della convenuta risulta il riconoscimento dell'altrui diritto (sentenza Tribunale di Milano, sezione XII civile,
256/2011), lo stesso deve ritenersi sospesa durante il tempo delle operazioni peritali (cfr.
Cass. 18376/2017). Nel presente caso, dunque, il documento del 10.4.2019 e la comunicazione del 19.4.2019 a cui sono seguiti accordi e contatti tra il creditore ed il perito, confermando così il creditore la propria volontà di far valere le proprie richieste risarcitorie, hanno prodotto entrambi effetto interruttivo della prescrizione.
Dovrà, pertanto, il giudice d'appello decidere nel merito il presente giudizio, tenuto conto delle risultanze processuali istruttorie, in ragione dell'effetto completamente devolutivo del medesimo.
Con comparsa di costituzione si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa la quale ha chiesto il rigetto dell'atto di appello e la Controparte_2 conferma integrale della sentenza di primo grado.
In particolare, parte appellata ha dedotto che alla prima udienza svoltasi di fronte al giudice di primo grado, in data 21.7.2021, l'attore ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti del convenuto richiesta accolta dal giudicante, il quale ha concesso CP_3 termine per l'integrazione del contraddittorio rinviando all'udienza del 22.12.2021. Prima di tale udienza, precisamente in data 27.9.2021, l'odierna appellata si è costituita in giudizio depositando comparsa di risposta. A tale udienza il giudice ha fissato udienza ai sensi
3 dell'art. 320 c.p.c. al 18.2.2022. Tale data deve ritenersi il termine ultimo per sollevare l'eccezione di prescrizione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (cfr. Cass. 12454/2008; Cass. 18/2010).
Né tale eccezione può dirsi infondata secondo parte appellata tenuto conto che tra l'iniziale richiesta danni inviata dal difensore dell'attore via pec in data 6.3.2019 e la successiva richiesta di negoziazione assistita inviata via pec in data 15.4.2021 sono trascorsi oltre due anni. Solo queste due comunicazioni hanno efficacia interruttiva a differenza degli altri documenti depositati da controparte. Nello specifico, il documento datato 10.4.2019 non ha effetto interruttivo in quanto trattasi di semplice lettera interlocutoria inviata dalla compagnia senza alcun riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2944 c.c.; neppure ha effetto interruttivo la comunicazione fax del 19.4.2019 in quanto non contiene alcuna richiesta di adempimento idonea a manifestare la volontà del titolare del credito a far valere il proprio diritto;
né la comunicazione del 14.5.2019 con la quale la compagnia ha contestato decisamente il diritto al risarcimento di controparte.
, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, Controparte_3 rimanendo così contumace.
Il precedente magistrato assegnatario del procedimento ha rinviato la causa all'udienza del
2.7.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 7.11.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore, rilevando che la stessa doveva essere trattata secondo il nuovo rito, posto che ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 149/2022 per le impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023, è applicabile la c.d. riforma Cartabia.
All'udienza odierna, pertanto, le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni così come indicate nel verbale d'udienza e la causa è stata discussa oralmente.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna parte appellata in primo grado non è tardiva.
Come affermato diffusamente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel procedimento davanti al g.d.p. non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possono ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, essendo ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia
4 caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento di fronte al tribunale, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a 'precisare definitivamente i fatti', non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare fatti nuovi. Né tale preclusione è disponibile da parte del g.d.p., il quale non può restringerne l'operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse, sicchè anche l'omissione, da parte del giudice, dell'invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso.” (Cass. 7734/2014;
Cass. 12454/2008).
Nel caso in esame si osserva che la prima udienza di comparizione si è celebrata il
21.7.2021 ed il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio, la seconda udienza – fissata per l'integrazione del contraddittorio – si è celebrata il 22.12.2021 e l'udienza fissata ai sensi dell'art. 320 c.p.c. si è celebrata il 18.2.2022. La costituzione in giudizio da parte della compagnia assicurativa è avvenuta in data 27.9.2021, quindi in epoca precedente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 320 c.p.c. e conseguentemente prima del maturarsi delle preclusioni legislative.
Né può dirsi che l'eccezione sollevata non sia fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione ad un verbale di assemblea di un'associazione con cui si riconosceva l'omesso pagamento di contributi previdenziali).”.
Ebbene, nel caso che ci occupa la prima comunicazione idonea ad avere efficacia interruttiva della prescrizione è quella datata 6.3.2019 e la successiva è costituita dall'invito alla negoziazione assistita effettuata con pec del 15.4.2022.
Le comunicazioni intermedie non hanno il contenuto del riconoscimento del diritto da parte dell'assicurazione ma si tratta di comunicazioni volte ad ottenere informazioni circa il danno subito e di cui veniva chiesto il risarcimento per poter poi procedere a delegare un perito assicurativo. Lo si comprende chiaramente leggendo la comunicazione del 10.4.2019 nella quale la compagnia afferma “nonostante i nostri tentativi volti a periziare le cose danneggiate, siamo privi di qualsiasi elemento di valutazione, non avendo il danneggiato messo a disposizione neppure la documentazione fotografica e fiscale 8fattura) attestante l'entità del danno subito.”. Né la circostanza che sia stato dato incarico al perito al fine di valutare i danni del veicolo assicurato porta a
5 ritenere che la compagnia avesse implicitamente riconosciuto l'an del diritto al risarcimento del posto che la perizia svolta dalle compagnie assicurative, è svolta CP_1 unilateralmente, in assenza di contraddittorio e non ha solo lo scopo di quantificare il danno ma viene notoriamente svolta anche al fine di ricostruire la dinamica dell'accaduto in maniera certa, tant'è è vero che con la comunicazione del 14.5.2019 la compagnia oggi appellata ha escluso la possibilità di ricostruire la dinamica in modo certo., negando la richiesta risarcitoria di controparte (cfr. Cass. 14487/2004 e Cass. 8674/2009 nelle quali si afferma che deve escludersi che il conferimento dell'incarico di compiere accertamenti sul danno abbia comportato, da parte dell'assicuratore, il riconoscimento del diritto dell'assicurato, atteso che l'attività del tecnico era volta non soltanto a quantificare il danno ma anche ad accertarne la riconducibilità nell'ambito della copertura assicurativa”.).
Infine, si osserva che la deduzione di parte appellante circa la sospensione dei termini di prescrizione durante lo svolgimento delle operazioni peritali, non è attinente al caso in esame perché riguarda esclusivamente le perizie contrattuali, svolte nel contraddittorio delle parti, e sulla base del presupposto della sussistenza dell'an del diritto risarcitorio (cfr. Cass.
148487/2004 e Cass. 8674/2009: “deve egualmente escludersi che tale conferimento abbia determinato, di per sé, l'automatica interruzione della prescrizione fino al momento del completamento dell'incarico, secondo il meccanismo riconosciuto operante nel caso in cui le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale.”).
Né si ritiene che la giurisprudenza citata sul punto da parte appellante possa fondare le domande svolte dal medesimo, posto che il Supremo Collegio con tale pronuncia (cfr.
Cass. 18376/2017) ha affermato “che l'assicurato non debba subire pregiudizio dall'attesa di tale esito, a condizione tuttavia che abbia dimostrato (anche a mezzo di missive indirizzate al tecnico incaricato dall'assicuratore) la persistenza del proprio interesse a far valere la pretesa, di modo che possa ritenersi che il mancato compimento di atti interruttivi nei confronti dell'assicuratore sia dipeso proprio dall'esigenza di attendere l'esito degli accertamenti demandati al perito”.
Ebbene, nel caso in esame tale dimostrazione non sussiste, posto che dalla documentazione prodotta in giudizio la persistenza dell'interesse dell'odierno appellante a far valere la pretesa non risulta provata. Dal momento in cui la compagnia ha comunicato al difensore di parte appellante che era stato dato incarico al perito sussiste in atti un rapporto fax che nulla prova e la successiva comunicazione della compagnia di diniego del risarcimento del
14.5.2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della controversia e
6 dell'attività concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello e in composizione monocratica, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza. 510/2022 emessa il
2.11.2022 dal giudice di Pace di Prato;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata costituita che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art .13 comma 1 quater DPR 115/2002, essendo l'appello integralmente respinto.
Prato, 3.12.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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