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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 993 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Siotto
e
, C.F. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
18/08/1993, rappresentata e difesa dagli avvocati Ludovica Dalla Costa e Alessandra
Toldo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la separazione personale tra i IGg.ri e Controparte_1 Parte_1
coniugati con matrimonio celebrato a Castelgomberto in data 01.09.2018, trascritto agli atti del predetto Comune, atto n. 5 parte 2 serie A – anno 2018, ordinandosi all'Ufficiale di Stato civile di procedere alle relative annotazioni.
2. Assegnarsi la casa coniugale, corrente in Castelgomberto, Via Palladio n. 6 lettera
B, alla IG.ra , che ivi continuerà a vivere con il figlioletto Si dà atto CP_1 Per_1
che il IG. si e' gia' trasferito in un immobile condotto in locazione ed Parte_1
ha gia' trasferito domicilio e residenza. Il figlio minore continuerà a Persona_2
vivere con la madre presso la casa familiare, ove manterrà la propria residenza.
3. Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_2
condiviso. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative al figlio saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. Entrambi i genitori si obbligano a tenere costantemente informato l'altro di tutto ciò che riguarda il minore con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici in modo da consentire all'altro di essere costantemente presente nella crescita e nello sviluppo psicofisico del bambino. I
genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini del
2 figlio, e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi.
Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche,
reciprocamente fornendole all'altro genitore;
se e quando possibile, andranno insieme ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle.
Quanto alle questioni connesse alla salute del minore, entrambi i genitori faranno riferimento al pediatra di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche.
Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che:
- quando le scuole sono chiuse o quando il figlio non si reca a scuola per malattie o altre evenienze il genitore con il quale il bambino si sveglia si occuperà delle sue esigenze connesse alla giornata di riferimento;
- in caso di impossibilità di un genitore di tenere il figlio nei giorni e negli orari stabiliti,
il medesimo dovrà affidare in via prioritaria il figlio all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, siano essi i nonni (sia materni, sia paterni), parenti o baby-sitter;
- il figlio parteciperà alle feste di compleanno dei suoi amici o compagni di scuola, a prescindere da chi lo avrà in carico con adeguato accordo;
- il figlioletto parteciperà alle feste di compleanno dei famigliari (cugini, nonni, zii) con adeguato accordo;
- nessuno dei genitori pubblicherà sui social foto del figlio, impegnandosi a rispettarne la privacy.
Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini del minore,
da sempre parimenti gestito e supportato da entrambi i genitori e si impegnano a fare
3 quanto possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi, perché il figlio stia con i genitori tempi adeguati e perché continuino a mantenere rapporti sereni con i nonni materni ed i nonni paterni.
Inoltre ed in ogni caso, le parti stabiliscono che il IG. starà con il figlio e lo terrà Pt_1
con sé:
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00 e sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali, identificati nei giorni di lunedì pomeriggio, quando il padre lo andrà a prendere verso le ore 17,30/18,00 e lo riporterà a casa dalla mamma per le ore 20,30 e del mercoledì, quando il padre lo andrà a prendere verso le ore
17,30/18,00, con pernottamento dal padre e con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva.
Al fine di rispettare la serenità del figlioletto, e consentire al medesimo di abituarsi, le parti concordano che il regime di affidamento qui concordato decorra dal deposito del presente ricorso quanto ai fine settimana e che i pernottamenti infrasettimanali vengano introdotti gradualmente con decorrenza, salve necessità del minore, dalla data della fissanda udienza cartolare.
Inoltre, il minore starà con il padre:
- 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo che il minore possa trascorrere le festività natalizie e di capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- un periodo, anche non continuativo, di 2 settimane durante le ferie estive per il 2025
e di 3 settimane, anche non consecutive, dal 2026 in avanti, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il mese di marzo di ogni anno;
4 - almeno un ponte programmato all'anno, festa del papà e giorno del suo compleanno e viceversa con la mamma un ponte, la festa della mamma ed il giorno del compleanno della mamma;
- quanto alle vacanze pasquali, le stesse seguiranno il calendario ordinario quanto al we, mentre il lunedì in Albis spetterà, comunque, all'altro genitore.
4.A titolo di concorso nel mantenimento del figlio, il IG. si obbliga a Pt_1
corrispondere alla IG.ra un contributo ordinario pari ad Euro 250,00 mensili, CP_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, con decorrenza a far data dal deposito del presente ricorso.
5.Le spese straordinarie afferenti il figlio saranno a carico del 50% per genitore, e saranno regolamentate, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, dal Protocollo
in uso presso questo Tribunale, da intendersi quale parte integrante del presente ricorso.
6.L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra , come è già in essere CP_1
tra le parti.
7.Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, le parti concordano altresì:
a.il conto corrente cointestato, n. 67361384, verrà alimentato da entrambi i coniugi al fine di sostenere il pagamento di spese e bollette della famiglia a copertura anche della quota parte a carico del IG. per il tempo effettivo di permanenza del medesimo Pt_1
nella casa coniugale;
una volta che tutte le suddette spese e bollette saranno pagate,
i coniugi provvederanno all'estinzione del conto cointestato, suddividendo al 50%
5 l'eventuale residuo;
b.il fondo cointestato, n. 095196.01.502 poggiato su Fideuram, il cui controvalore ammonta ad Euro 14.071,63 viene suddiviso al 50% tra i coniugi;
c.il fondo acceso presso Fideuram n. 521452US602, del controvalore di Euro 3.000,00
viene riconosciuto integramente al IG. Pt_1
d.l'investimento presso Allianz, n. 024689994, del controvalore di Euro 5.000,00, già
intestato unicamente al IG. viene riconosciuto integramente al IG. Pt_1 Pt_1
medesimo.
8.I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e dichiarano di aver regolato ogni rapporto fra gli stessi e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per tutto ciò che ha riguardato la vita familiare.
9.Spese legali reciprocamente compensate, senza vincolo di solidarietà tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Castelgomberto (VI) in data 01.09.2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 03.07.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in
6 quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Castelgomberto (VI), via Palladio n.6, lettera B, in favore di quale Controparte_1
genitore convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata
7 proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Castelgomberto (VI) in data 01.09.2018 con atto trascritto
[...]
al n. 5, parte II, serie A, anno 2018 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Castelgomberto (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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