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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 901/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST CO, OR
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1093/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9765/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 19/06/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158678863000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158678863000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158678863000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7093/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: DP1 NAPOLI: Nominativo_1
ADER: ASSENTE
DR CAMPANIA. ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugnò la cartella esattoriale nr. 071/2022018678863000 di € 25.625,67, notificata tramite PEC in data 12/12/2022.
A sostegno della impugnazione, eccepì:
1) NULLITA' DELLA NOTIFICA EFFETTUATA TRAMITE PEC DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
E RISCOSSIONE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE NR. 53/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE. La notifica effettuata tramite PEC dal seguente indirizzo PEC: agenzia delle entrate-OS-Direzione
Regionale della Email_5 sarebbe nulla perché proveniente da indirizzo PEC non inserito nel Registro “REGINDE” per le pubbliche amministrazioni.
2) OMESSA RIASSUNZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL GIUDIZIO IN
CASSAZIONE. PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI II GRADO. INESISTENZA DEL
TITOLO ESECUTIVO. Il ricorrente evidenziò che l'avviso di liquidazione dell'imposta presupposto alla cartella esattoriale era stato impugnato innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Napoli che, con sentenza nr. 139339 depositata in data 29/09/2017, rigettò il ricorso. Interposto gravame, la CTR con la sentenza nr. 9216/2019 depositata in data 09/12/2019 dichiarava l'estinzione del giudizio. La Suprema
Corte, con l'ordinanza nr. 1439/2022 depositata in data 18/01/2022, cassava l'impugnata sentenza della
CTR e rinviava alla Commissione Regionale per la Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Il giudizio non veniva riassunto. Per tale motivo, a dire del contribuente, la pretesa impositiva non poteva ritenersi legittimamente accertata;
3) INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI LA PRETESA TRIBUTARIA. SULLA
INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO TRIBUTARIO. Il ricorrente evidenziava che l'Ufficio aveva emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta presupposto alla cartella, per aver revocato le cd. “agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa” applicate nell'atto redatto dal Notaio Nom_3, in quanto il ricorrente in seguito aveva trasferito l'immobile oggetto dell'agevolazione a terzi mediante donazione alla moglie registrata al nr. 6166, serie IT in data 03/04/2014 presso l'Ufficio Territoriale di
Napoli I, prima del decorso dei cinque anni, senza aver acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla donazione. Successivamente l'Agenzia delle Entrate aveva proposto azione revocatoria nei suoi confronti, per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione stipulato in data 01/04/2014 a rogito del Notaio Nominativo_4. N. 1, Raccolta n.1, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate DPNA UT NA 1 in data 03/04/2014 trascritto nella competente
Conservatoria di Napoli 1 in data 04/04/2014. Con sentenza n. 3553/2022, passata in giudicato, il
Tribunale di Napoli accoglieva integralmente e dichiarava l'inefficacia della donazione nei confronti della
Agenzia delle Entrate – OS. A dire del contribuente, in conseguenza della declaratoria di inefficacia della donazione, egli era tornato ad essere l'unico proprietario del bene, con la conseguenza che aveva il diritto di mantenere i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa;
4) ERRATA INDICAZIONE DELL'ATTO DI DONAZIONE. NULLITA' CONSEGUENTE. Il ricorrente evidenziava che < sottoscritto dal Notaio Nominativo_3. In realtà tale atto è l'atto di compravendita originario mentre l'atto di donazione oggetto del presente giudizio è stato redatto dal Notaio Nominativo_4>>. Di conseguenza, vi sarebbe incertezza assoluta sulla pretesa tributaria e sulla corretta individuazione dei soggetti passivi.
5) PRESCRIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA. Il presunto diritto di credito vantato dal
Concessionario per conto degli Enti impositori, sarebbe palesemente prescritto, trattandosi di tributi riferiti all'anno 2010.
6) PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI. In ogni caso risulterebbero prescritti gli interessi e le sanzioni amministrative comminate dall'Agenzia delle Entrate applicandosi alle stesse un termine di prescrizione quinquennale.
7) DECADENZA DELLA POTESTA' TRIBUTARIA PER MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE
TRIBUTARIA NEI TERMINI DI LEGGE. A dire del contribuente, era maturata la decadenza perché la cartella di pagamento non era stata notificata entro il termine perentorio fissato dall'art. 17, comma 1, lett.
c) del Dpr. n. 602/73;
Con la sentenza n. 9765/24, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI rigettava il ricorso.
Per quel che rileva, la CGT osservava che:
A) A seguito della mancata riassunzione della controversia l'intero processo si era estinto, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 546/92. Pertanto l'atto impugnato era divenuto definitivo e l'accertamento tributario intangibile;
B) la notifica a mezzo PEC era sicuramente valida.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente.
L'ADE Direzione Provinciale I di Napoli ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la correttezza delle motivazioni riassunte sub A-B), sostenendo che:
I) l'omessa riassunzione del giudizio disposta dalla Corte di Cassazione non avrebbe comportato il consolidamento della pretesa tributaria;
II) la notifica della cartella non proveniente da un indirizzo pec non compresa nei pubblici registri sarebbe nulla.
Inoltre, l'appellante lamenta la omessa pronuncia su tutte le altre doglianze prospettate nel ricorso di primo grado.
L'appello è infondato.
La doglianza sub I) è infondata perché < all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all'intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell'atto impositivo" (Cass. n. 23922/2016); "la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt. 393
c.p.c., e D.L.gs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento>> (Sez. 5,
Ordinanza n. 15874 del 2018 in motivazione;
cfr. anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 16002 del 07/06/2023;
Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n. 16689/2013, n. 5044/2012, n. 3040/2008);
*****
La doglianza sub II) è infondata perché è valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC (nella specie: agenzia delle entrrate-OS-Direzione Regionale della Email_5) dal quale, come nella fattispecie di causa, è chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 982 del 2023 in motivazione).
*****
La doglianza sub 3) è manifestamente infondata, perché la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. della donazione non comporta il rientro dell'immobile nel patrimonio del donante ma solo la inefficacia dell'atto nei confronti del creditore. Il bene è restato nella proprietà del donatario e non è rientrato nel patrimonio del sig. Senatore
*****
Tutte le altre doglianze prospettate in primo grado ed attinenti alla fondatezza della pretesa impositiva vanno rigettate per il suo definitivo consolidarsi, a seguito della estinzione del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta presupposto alla cartella che peraltro risulta notificata entro il termine fissato dall'art. 17, comma 1, lett. c) del Dpr. n. 602/73.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spes e competenze del grado, in favore della
Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in Euro 800,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST CO, OR
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1093/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9765/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 19/06/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158678863000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158678863000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220158678863000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7093/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: DP1 NAPOLI: Nominativo_1
ADER: ASSENTE
DR CAMPANIA. ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugnò la cartella esattoriale nr. 071/2022018678863000 di € 25.625,67, notificata tramite PEC in data 12/12/2022.
A sostegno della impugnazione, eccepì:
1) NULLITA' DELLA NOTIFICA EFFETTUATA TRAMITE PEC DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
E RISCOSSIONE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE NR. 53/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE. La notifica effettuata tramite PEC dal seguente indirizzo PEC: agenzia delle entrate-OS-Direzione
Regionale della Email_5 sarebbe nulla perché proveniente da indirizzo PEC non inserito nel Registro “REGINDE” per le pubbliche amministrazioni.
2) OMESSA RIASSUNZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL GIUDIZIO IN
CASSAZIONE. PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI II GRADO. INESISTENZA DEL
TITOLO ESECUTIVO. Il ricorrente evidenziò che l'avviso di liquidazione dell'imposta presupposto alla cartella esattoriale era stato impugnato innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Napoli che, con sentenza nr. 139339 depositata in data 29/09/2017, rigettò il ricorso. Interposto gravame, la CTR con la sentenza nr. 9216/2019 depositata in data 09/12/2019 dichiarava l'estinzione del giudizio. La Suprema
Corte, con l'ordinanza nr. 1439/2022 depositata in data 18/01/2022, cassava l'impugnata sentenza della
CTR e rinviava alla Commissione Regionale per la Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Il giudizio non veniva riassunto. Per tale motivo, a dire del contribuente, la pretesa impositiva non poteva ritenersi legittimamente accertata;
3) INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI LA PRETESA TRIBUTARIA. SULLA
INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO TRIBUTARIO. Il ricorrente evidenziava che l'Ufficio aveva emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta presupposto alla cartella, per aver revocato le cd. “agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa” applicate nell'atto redatto dal Notaio Nom_3, in quanto il ricorrente in seguito aveva trasferito l'immobile oggetto dell'agevolazione a terzi mediante donazione alla moglie registrata al nr. 6166, serie IT in data 03/04/2014 presso l'Ufficio Territoriale di
Napoli I, prima del decorso dei cinque anni, senza aver acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla donazione. Successivamente l'Agenzia delle Entrate aveva proposto azione revocatoria nei suoi confronti, per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione stipulato in data 01/04/2014 a rogito del Notaio Nominativo_4. N. 1, Raccolta n.1, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate DPNA UT NA 1 in data 03/04/2014 trascritto nella competente
Conservatoria di Napoli 1 in data 04/04/2014. Con sentenza n. 3553/2022, passata in giudicato, il
Tribunale di Napoli accoglieva integralmente e dichiarava l'inefficacia della donazione nei confronti della
Agenzia delle Entrate – OS. A dire del contribuente, in conseguenza della declaratoria di inefficacia della donazione, egli era tornato ad essere l'unico proprietario del bene, con la conseguenza che aveva il diritto di mantenere i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa;
4) ERRATA INDICAZIONE DELL'ATTO DI DONAZIONE. NULLITA' CONSEGUENTE. Il ricorrente evidenziava che < sottoscritto dal Notaio Nominativo_3. In realtà tale atto è l'atto di compravendita originario mentre l'atto di donazione oggetto del presente giudizio è stato redatto dal Notaio Nominativo_4>>. Di conseguenza, vi sarebbe incertezza assoluta sulla pretesa tributaria e sulla corretta individuazione dei soggetti passivi.
5) PRESCRIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA. Il presunto diritto di credito vantato dal
Concessionario per conto degli Enti impositori, sarebbe palesemente prescritto, trattandosi di tributi riferiti all'anno 2010.
6) PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI. In ogni caso risulterebbero prescritti gli interessi e le sanzioni amministrative comminate dall'Agenzia delle Entrate applicandosi alle stesse un termine di prescrizione quinquennale.
7) DECADENZA DELLA POTESTA' TRIBUTARIA PER MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE
TRIBUTARIA NEI TERMINI DI LEGGE. A dire del contribuente, era maturata la decadenza perché la cartella di pagamento non era stata notificata entro il termine perentorio fissato dall'art. 17, comma 1, lett.
c) del Dpr. n. 602/73;
Con la sentenza n. 9765/24, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI rigettava il ricorso.
Per quel che rileva, la CGT osservava che:
A) A seguito della mancata riassunzione della controversia l'intero processo si era estinto, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 546/92. Pertanto l'atto impugnato era divenuto definitivo e l'accertamento tributario intangibile;
B) la notifica a mezzo PEC era sicuramente valida.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente.
L'ADE Direzione Provinciale I di Napoli ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la correttezza delle motivazioni riassunte sub A-B), sostenendo che:
I) l'omessa riassunzione del giudizio disposta dalla Corte di Cassazione non avrebbe comportato il consolidamento della pretesa tributaria;
II) la notifica della cartella non proveniente da un indirizzo pec non compresa nei pubblici registri sarebbe nulla.
Inoltre, l'appellante lamenta la omessa pronuncia su tutte le altre doglianze prospettate nel ricorso di primo grado.
L'appello è infondato.
La doglianza sub I) è infondata perché < all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all'intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell'atto impositivo" (Cass. n. 23922/2016); "la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex artt. 393
c.p.c., e D.L.gs. n. 516 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento>> (Sez. 5,
Ordinanza n. 15874 del 2018 in motivazione;
cfr. anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 16002 del 07/06/2023;
Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n. 16689/2013, n. 5044/2012, n. 3040/2008);
*****
La doglianza sub II) è infondata perché è valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC (nella specie: agenzia delle entrrate-OS-Direzione Regionale della Email_5) dal quale, come nella fattispecie di causa, è chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 982 del 2023 in motivazione).
*****
La doglianza sub 3) è manifestamente infondata, perché la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. della donazione non comporta il rientro dell'immobile nel patrimonio del donante ma solo la inefficacia dell'atto nei confronti del creditore. Il bene è restato nella proprietà del donatario e non è rientrato nel patrimonio del sig. Senatore
*****
Tutte le altre doglianze prospettate in primo grado ed attinenti alla fondatezza della pretesa impositiva vanno rigettate per il suo definitivo consolidarsi, a seguito della estinzione del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta presupposto alla cartella che peraltro risulta notificata entro il termine fissato dall'art. 17, comma 1, lett. c) del Dpr. n. 602/73.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spes e competenze del grado, in favore della
Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in Euro 800,00.