Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 579/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 579/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
( ) C.F._1
e nata a [...] il [...], residente in [...]
Costituzione n. 25 C ( ) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Desiato ( ) presso lo studio C.F._3
della quale in Comacchio (FE) Via Riva di Mezzo n. 6/b (tel/fax 0533-81199) hanno eletto domicilio, come da mandato inserito nella busta telematica contenente il ricorso congiunto. Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni/notificazioni di legge all'indirizzo di posta certificata
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RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 marzo 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Lagosanto (FE) in data 14 marzo 2010; che dalla unione coniugale sono nate le figlie a Lagosanto il 15/11/2007 Per_1
che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Nella casa adibita a residenza familiare, di comune proprietà dei ricorrenti, sita in Lagosanto
(FE) V. Della Costituzione n. 25 C, continuerà ad abitare la sig.ra che vi Parte_2
Per_ risiederà insieme alle due figlie minori ed . Nella casa familiare si eviteranno Per_1
convivenze con terze persone.
2) Le figlie sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre. Il padre potrà tenere con sé le figlie due week end alternati al mese e comunque quando desidera, previo avviso alla madre e nel rispetto degli impegni delle ragazze. Non vengono fissati orari e/o giorni di visita infrasettimanali, in quanto i sigg.ri e ritengono Parte_1 Parte_2
che la frequentazione delle figlie con il padre continui ad essere il più possibile quotidiana. Il padre potrà tenere con sé le figlie due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive;
cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando con la madre il giorno di Natale
e di Capodanno, tre giorni durante le festività Pasquali, alternati il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
3) Il sig. verserà alla sig.ra un contributo per il mantenimento di Parte_1 Parte_2
Per_ entrambe le figlie minori ed pari ad Euro 400 (quattrocento) mensili rivalutabili Per_1
Istat, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese tramite versamento su c/c bancario intestato alla sig.ra o vaglia postale o assegno intestato. Gli assegni familiari o cd assegno Parte_2
unico universale per le figlie continuerà ad essere percepito dalla sig.ra che Parte_2
provvederà a rimborsare e/o compensare mensilmente la metà del detto importo al sig. Pt_1
Sulla base del Protocollo del Tribunale di Ferrara in materia di famiglia, si precisa
[...]
che i ricorrenti parteciperanno al 50% delle seguenti spese mediche, senza preventivo accordo e da documentare: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Le seguenti spese sanitarie saranno dovute sempre al 50% ma richiedono il comune preventivo accordo e vanno documentate: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. I ricorrenti parteciperanno al 50% delle seguenti spese scolastiche, senza previo accordo ma da documentare: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado in istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico. Le seguenti spese scolastiche dovranno essere effettuate al 50% con preventivo accordo fra i genitori e su presentazione di preventivi/fatture e ricevute fiscali giustificative: tasse scolastiche corsi universitari e istituti privati, corsi di specializzazione, gite private con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Sono inoltre spese extrascolastiche da documentare ma che non richiedono preventivo accordo e da dividere al 50%: tempo prolungato, mensa scolastica, attività artistiche e sportive fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 400 all'anno per ciascun figlio.
4) I ricorrenti, cointestatari del mutuo gravante sull'abitazione familiare, continueranno a provvedere entrambi al pagamento, ciascuno al 50%, del rateo mensile del predetto mutuo.
5) Ciascun ricorrente è economicamente indipendente pertanto non sono previsti assegni di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge.
6) Spese legali compensate tra le parti.
***
All'udienza in data 9 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, all'udienza figurata del 23 giugno 2020, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Lagosanto il 14 marzo
2010 fra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Comacchio (FE) il 09/05/1983, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Lagosanto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 1 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri